Pubblicato il 18/08/2025

N. 07064/2025REG.PROV.COLL.

N. 00599/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 599 del 2025, proposto da:
Istituto universitario della mediazione “Academy school s.r.l.” e Maria Clotilde Migliaccio, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale pec in registri di giustizia

contro

Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero dell'università e della ricerca, ufficio scolastico regionale per la Campania, ambito territoriale per la provincia di Salerno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti

Acito Caterina e Vitale Maria, non costituite in giudizio

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Maria Cinzia Antonazzo, Maria Antonazzo, Mariagrazia Buccheri, Massimiliano Bursomanno, Miriam Campa, Donatella Carbone, Domenico Tiziano Carlucci, Sabrina Congedo, Francesco Paolo Coretti, Katia Di Pede, Isabella Erriquez, Antonio Esposito, Maria Ferrante, Paola Franza, Rosario Fusciello, Donato Vito Grieco, Anna Iacovelli, Martina Iacovuzzi, Antonio Laviero, Simona Loglisci, Michela Manganaro, Roberto Marinaci, Barbara Marino, Massimo Montemurro, Nicola Nacucchi, Annalisa Paternoster, Grazio Paticchio, Lucia Paticchio, Rocco Carlo Michele Pistone, Antonio Preite, Martina Quarta, Fabio Rimini, Sara Rollo, Greta Grazia Romano, Maria Antonietta Saracino, Maria Elisa Silvestro, Francesca Simone, Adriano Spano, Pier Luigi Stomeo, Arcangela Tavani, Simona Toma, Claudia Verardo, Chiara Violi, Maria Carmen Zappatore, Pasqua Zito, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
Cinzia Alfano, Giovanna Botticelli, Virginia Corsale, Martina Franco, Alfredo Fisichella, Marco Fiore, Calogero Giarraputo, Valentina La Piana, Antonino Lala, Alberto Lucatelli, Marco Margarita, Ivana Morvillo, Oriella Noto, Giuseppina Palermo, Irene Rita Persia, Giuseppe Russo, Marilena Tarantino, Loredana Torrisi, Laura Virgillito, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
Giulia Anna Miglietta, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Caiffa, con domicilio digitale pec in registri di giustizia

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza bis, n. 17836 del 2024.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere Laura Marzano;

Nessuno presente per le parti nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’Istituto universitario della mediazione “Academy School s.r.l.” e la prof.ssa Maria Clotilde Migliaccio hanno impugnato la sentenza in forma semplificata del Tar Lazio, sezione terza bis, n. 17836 in data 15 ottobre 2024, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento:

- del provvedimento dell’11 giugno 2024 con cui il Segretario generale del Ministero dell’università e della ricerca (Mur) ha disconosciuto il valore legale dei corsi di perfezionamento “Content and language integrated learning” (CLIL) erogati dalle scuole superiori di mediazione linguistica;

- del provvedimento dell’8 agosto 2024 con cui il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania – ufficio X ambito territoriale di Salerno - nel richiamare il provvedimento dell’11 giugno 2024 del Mur, ha decretato che i corsi CLIL erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica non hanno valore legale, così negando l’attribuzione del punteggio riconosciuto dall’ordinanza ministeriale n. 88 del 2024.

Con decreto n. 377 del 24 gennaio 2025 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche.

Si è costituito in appello il Ministero dell’università e della ricerca con atto formale.

Con atto notificato e depositato il 16 febbraio 2025 hanno spiegato intervento ad adiuvandum alcuni docenti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) ovvero nelle graduatorie concorsuali allegando l’interesse alla caducazione della pronuncia appellata la quale, se confermata, determinerebbe il consolidamento degli effetti decurtativi già patiti con privazione degli incarichi a tempo determinato ovvero con la sottrazione della immissione in ruolo.

Analogo intervento ha spiegato un secondo gruppo di docenti che rivestono la medesima posizione, con atto notificato e depositato il 17 febbraio 2025.

Con ordinanza n. 676 del 19 febbraio 2025 è stata fissata l’udienza per la trattazione del merito, senza sospendere l’efficacia della sentenza impugnata.

Con atto notificato e depositato il 9 maggio 2025 ha spiegato intervento ad adiuvandium la professoressa Miglietta Giulia Anna la quale, sulla base dell’utile valutazione del titolo CLIL conseguito presso la “Academy School” è risultata inizialmente vincitrice della procedura concorsuale straordinaria indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022, nonché giusta D.M. n. 108 del 28 aprile 2022, ai sensi dell’art. 59, comma 9 bis del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, per la classe di concorso B007 – Laboratorio di ottica nella Regione Puglia, ha sottoscritto il contratto e, prima del termine dell’anno di prova, si è vista retrocedere in graduatoria in posizione non più utile.

In corso di giudizio il Ministero ha depositato ampia documentazione riguardante i fatti di causa.

In vista della trattazione del merito la parte appellante e il Ministero hanno depositato memorie conclusive.

In data 12 giugno 2025 il Ministero ha depositato note di udienza con le quali ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento di Miglietta Giulia Anna, ha richiamato le proprie difese ed ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.

Con nota depositata il 23 giugno 2025 anche l’istituto appellante ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.

All’udienza pubblica del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con il bando di cui all’ordinanza n. 88 del 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) è stato disposto, inter alia, l’aggiornamento delle graduatorie provinciali supplenze per il personale della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, sia per i posti di sostegno sia per i posti comuni (Gps 2024/2026).

Le tabelle allegate al bando hanno previsto, per quanto di interesse, l’attribuzione di punteggio aggiuntivo per gli insegnanti in possesso di certificazioni CLIL (acronimo di Content and Language Integrated Learning, ovvero una metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti disciplinari in lingua straniera) o CeCLIL (ovvero corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL).

Più specificamente le tabelle del bando T A/4, T A/5 e T A/7 indicano sotto la voce B. “Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso”:

B.12) il titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale 249 del 2010 ovvero titolo di abilitazione all’insegnamento in CLIL in un paese UE, valorizzato con 6 punti aggiuntivi per titolo;

B.13) la certificazione CeCLIL o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o la positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 crediti formativi universitari (CFU), purché entrambi congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera (B2/C1/C2), valorizzate con 3 punti aggiuntivi per titolo.

Le docenti Maria Vitale e Maria Clotilde Migliaccio, nel presentare domanda di partecipazione al suddetto bando, ciascuna per il profilo di interesse, hanno indicato il possesso di certificazioni del secondo tipo sopra indicato (B.13), rilasciate dall’Istituto Universitario della Mediazione Academy School s.r.l. (“Academy School”).

In pendenza di procedura concorsuale, il Ministero dell’università e della ricerca (Mur) con nota dell’11 giugno 2024 (prot. 11276/2024), in risposta ad un quesito concernente la validità dei CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica – del tipo di Academy School – ha negato il valore legale dei corsi per l’ottenimento delle certificazioni CLIL erogati da queste scuole, richiamando il quadro normativo che disciplina tali enti.

Ha precisato il Mur che, in forza del decreto ministeriale n. 38 del 2002 e del decreto ministeriale n. 59 del 2018, secondo la formulazione attualmente vigente, a tali istituti di mediazione è riconosciuta la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L-12 (scienze della mediazione linguistica) e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94 (traduzione specialistica e interpretariato).

Quindi il Ministero, alla luce del richiamato quadro normativo ha concluso che «non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso lo scrivente Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata). Del resto, l’art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi cd. CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica (per scrupolo, si precisa, al riguardo, che nel medesimo senso depongono anche l’art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012 nonché l’art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022)».

A seguire, con atto dell’8 agosto 2024 (prot. n. 19396) rivolto agli aspiranti interessati alla procedura di aggiornamento delle Gps Salerno e per conoscenza alle istituzioni scolastiche della provincia di Salerno, l’Ufficio scolastico regionale per la Campania - ambito X territoriale di Salerno – richiamando la nota del Ministero dell’11 giugno 2024, ha comunicato che i titoli relativi alle certificazioni CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica «non potranno essere valutati e per gli stessi non sarà possibile riconoscersi alcun punteggio: ne consegue che, sulla questione, non sarà consentita la presentazione di reclami, ovvero, agli stessi non farà seguito alcun ulteriore riscontro».

In esecuzione del predetto provvedimento ministeriale anche numerosi altri Uffici scolastici hanno proceduto a non riconoscere tale punteggio e a decurtarlo ove già attribuito in fase di redazione delle graduatorie provvisorie.

Per effetto dell’applicazione del provvedimento del Ministero e di quello dell’Ufficio scolastico regionale salernitano, alle docenti Maria Vitale e Maria Clotilde Migliaccio è stato decurtato un punteggio pari a punti 3, con conseguente deteriore posizionamento in graduatoria delle stesse.

3. Il Tar Lazio, dinanzi al quale detti atti sono stati impugnati, ha respinto il ricorso sostanzialmente condividendo la posizione del Ministero e osservando, in estrema sintesi, che, sulla base del quadro normativo vigente, sono abilitate a rilasciare tali certificazioni soltanto le università statali e non statali ma non anche gli istituti di mediazione linguistica.

Ha inoltre respinto la censura di incompetenza del Mur nonché la censura di disparità di trattamento con gli iscritti alle Gps del biennio precedente.

4. Non condividendo la sentenza gli appellanti l’hanno impugnata sostanzialmente riproponendo le censure formulate nei quattro motivi del ricorso introduttivo.

In sintesi:

4.1. con il primo motivo, premesso che le scuole superiori per mediatori linguistici, disciplinate dal decreto ministeriale n. 59 del 2018, possono tuttora erogare corsi di durata triennale equipollenti alla classe L12 (ovvero classe delle lauree in mediazione linguistica) e corsi di durata biennale equipollenti alla classe LM94 (ovvero classe di traduzione specialistica e interpretariato), sostengono che, nel rilasciare il CLIL, l’istituto avrebbe rilasciato un “titolo equipollente” alla classe di Laurea L12 rilasciata dalle università statali e non statali, titolo che alla stregua del richiamato punto B13 sarebbe valutabile nelle Gps e nelle procedure concorsuali anche se rilasciato dalle scuole superiori di mediazione linguistica;

4.2. con il secondo motivo ripropongono la tesi dell’incompetenza del Mur il quale, con gli atti impugnati, si sarebbe espresso sulla validità di titoli scolastici, ossia sulla normativa dettata dal bando, portata dall’ordinanza 88 del 2024 emessa dal Mim stabilendo criteri modificativi di applicabilità per la valutazione dei titoli;

4.3. con il terzo motivo censurano la sentenza nella parte in cui ha respinto l’omologo motivo del ricorso introduttivo con cui sostenevano che il Mur avrebbe inteso escludere la valenza legale dei corsi CLIL impartiti dalle scuole superiori di mediazione linguistica solo con riferimento a quelli previsti dall’art. 14 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 (e decreti citati) e non dell’intero spettro dei corsi di questo tipo, con e senza rilascio di certificazione, come affermato dal Tar;

4.4. con il quarto motivo ripropongono la censura di violazione dell’affidamento e di disparità di trattamento evidenziando che l’ufficio scolastico regionale di Salerno in passato, nell’aggiornamento delle graduatorie degli ultimi due bienni, aveva correttamente calcolato i punteggi aggiuntivi.

Gli interventori hanno formulato, in maniera più sintetica, censure sostanzialmente di tenore analogo.

Il Mur, con ampia memoria, ha confutato partitamente le affermazioni degli appellanti e degli intervenienti.

5. Preliminarmente va ricostruito il quadro normativo di riferimento.

L’art. 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, rubricato Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, dispone:

«1. Le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.

3. Per garantire uniformità tra i predetti corsi, le università si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera».

Il successivo decreto ministeriale 30 settembre 2011, che ha dettato “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, all’art. 3 dispone che «I corsi sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal presente decreto. La loro attivazione, da parte delle università, anche in convenzione tra loro, è subordinata a specifica autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Il decreto del Direttore generale n. 6 del 16 aprile 2012, che definisce gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, all’art. 5 dispone che i corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, individuate attraverso appositi bandi emanati dall’ANSAS (ex INDIRE).

Il decreto dipartimentale del Ministero dell’istruzione n. 1511 del 23 giugno 2022, che parimenti disciplina gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, a sua volta dispone all’art. 4, che «I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 … individuate attraverso appositi bandi emanati, dalla Direzione generale per il personale scolastico, con l’eventuale collaborazione di INDIRE».

Le scuole superiori per mediatori linguistici, accreditate presso il Mur, ai sensi del decreto ministeriale n. 38 del 2002 e del decreto ministeriale n. 59 del 2018, sono autorizzate ad erogare esclusivamente:

(a) corsi “di primo ciclo” aventi durata triennale, equipollenti ai corsi universitari rientranti nella Classe L-12 - Classe delle lauree in mediazione linguistica (art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 38 del 2002);

(b) corsi “di secondo ciclo” aventi durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, ai corsi universitari ricompresi nella Classe LM-94 - Classe delle lauree magistrali in traduzione specialistica e interpretariato (art. 4 del decreto ministeriale n. 59 del 2018).

6. Alla luce del descritto quadro normativo l’appello, sostanzialmente affidato alla riproposizione dei motivi formulati in primo grado (al pari dei diversi atti di intervento ad adiuvandum), è infondato.

6.1. Con il primo motivo la parte appellante, premesso che le scuole superiori per mediatori linguistici, disciplinate dal decreto ministeriale n. 59 del 2018, possono tuttora erogare corsi di durata triennale equipollenti alla classe L12 (ovvero classe delle lauree in mediazione linguistica) e corsi di durata biennale equipollenti alla classe LM94 (ovvero classe di traduzione specialistica e interpretariato), sostiene che, nel rilasciare il CLIL, l’istituto avrebbe rilasciato un “titolo equipollente” alla classe di Laurea L12 rilasciata dalle università statali e non statali, titolo che alla stregua del richiamato punto B13 sarebbe valutabile nelle Gps e nelle procedure concorsuali anche se rilasciato dalle scuole superiori di mediazione linguistica.

Si tratta di una tesi infondata.

Invero, alla stregua della complessiva disciplina riportata, i corsi CLIL possono essere erogati soltanto dalle università, non anche dalle scuole superiori di mediazione linguistica, e i relativi titoli, per avere valore legale, devono essere rilasciati dalle università.

Mancano, infatti, disposizioni che autorizzino le scuole superiori per mediatori linguistici (che pacificamente non sono università) ad erogare percorsi formativi diversi da quelli suindicati, né dunque a rilasciare titoli diversi con valore legale.

6.2. È infondato anche il secondo motivo, con il quale viene riproposta la censura di incompetenza del Mur.

Come osservato dal Tar, il Ministero con la nota impugnata, che peraltro rappresenta una comunicazione interna con cui è stata fornita risposta ad un quesito pervenuto da parte di un ufficio scolastico regionale, in aderenza alla disciplina di settore, si è limitato a negare valore legale al CLIL rilasciato da una scuola superiore di mediazione linguistica ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo per le Gps, in quanto rilasciato da un ente non abilitato all’erogazione di corsi sulla metodologia CLIL.

In altri termini il Mur non si è espresso sulla “valutabilità” del titolo che è di competenza del Mim, ma ha rilevato la mancanza di valore legale di titoli rilasciati da enti diversi dalle università: rilievo, questo che certamente rientra nella competenza del suddetto dicastero.

6.3. Con il terzo motivo la parte appellante ripropone l’omologo motivo del ricorso introduttivo con cui sosteneva che il Mur avrebbe inteso escludere la valenza legale dei corsi CLIL impartiti dalle scuole superiori di mediazione linguistica solo con riferimento a quelli previsti dall’art. 14 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 e non dell’intero spettro dei corsi di questo tipo, con e senza rilascio di certificazione, come affermato dal Tar.

Gli appellanti, in sostanza, ritengono che sia possibile il riconoscimento, ai fini delle Gps, delle certificazioni ottenute «a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione linguistica di livello almeno B2», quantunque rilasciate da una scuola superiore di mediazione linguistica e non da una università.

Si tratta di una tesi infondata dal momento che, la circostanza che tali certificazioni siano inserite nelle tabelle allegate all’ordinanza Mim n. 88 del 16 maggio 2024, non comporta che le stesse possano essere rilasciate da enti diversi dalle università, anche se siano accreditati dallo stesso Ministero per la formazione del personale scolastico, ai sensi della direttiva ministeriale n. 170 del 2016.

Va, confermata, pertanto la sentenza del Tar nella parte in cui afferma che «la nota in contestazione intende coprire l’intero spettro dei corsi di questo tipo, con e senza rilascio di certificazione (i.e. mera frequenza). Difatti il punto di vista dell’Amministrazione pare dirigersi non tanto e non solo sulla tipologia di corso, quanto a chiarire i soggetti che debbono essere all’uopo autorizzati a gestirli ed organizzarli».

In definitiva l’elemento scriminante è sempre di tipo soggettivo, ossia discende dai “soggetti qualificati” ad erogare corsi CLIL con valenza legale, individuati soltanto nelle università.

Tale tipologia di corsi CLIL è inserita al punto B.13 della tabella allegata all’ordinanza n. 88 del 2024, insieme alle “Certificazioni CeClil” (certificazioni della competenza in didattica dell’approccio CLIL, rilasciate dall’Università Ca’ Foscari di Venezia) e alla “certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6”, che sono erogabili soltanto dalle università.

Diversamente da quanto opina la parte appellante la disciplina di settore pone i citati corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL sullo stesso piano delle altre due tipologie di certificazioni CLIL, rilasciabili soltanto dalle Università, così come i titoli di cui al punto B.12 della stessa tabella, sicché non sussistono, né sono allegati, elementi tali da far ritenere che i “corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU” possano rappresentare una eccezione alla regola ed essere, dunque, valutabili ai fini dell’inserimento nelle Gps.

D’altra parte, il fatto che l’istituto appellante sia accreditato per la formazione dei docenti scolastici non lo abilita all’erogazione di corsi che, in base alla descritta normativa di settore, sono di esclusiva competenza delle università.

Deve pertanto escludersi, diversamente da quanto pretenderebbe la parte appellante, che la legittimazione all’organizzazione di corsi CLIL possa derivare all’Istituto appellante per aver inserito tali insegnamenti nell’ambito del proprio statuto e per essere istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle Classi di laurea L-12 e LM-94 o per figurare nell’elenco dei soggetti “per la formazione del personale della scuola” ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione n. 13 del 5 luglio 2013: ciò in quanto la possibilità di erogare corsi CLIL è subordinata, per espressa disposizione di legge, ad un particolare processo di selezione al quale devono sottoporsi le stesse università.

Merita conferma pertanto la sentenza impugnata laddove ha osservato che il parere del Consiglio di Stato n. 47 del 2019, «pur riconoscendo la collocazione di tali Scuole nell’ampio spettro del panorama universitario (perché è inconfutabile “che una scuola superiore non possa qualificarsi né paragonarsi ad un’università), ne chiarisce l’ambito operativo nel senso di limitarne la partecipazione al sistema universitario “nella misura in cui vi è stata legittimata…rilasciando titoli equipollenti alla laurea, ovviamente non magistrale”, ciò che, nel caso di specie, non risulta essere avvenuto nei termini richiesti dalla normativa vigente trattandosi di corsi specifici di insegnamento extra curricolare».

È altresì infondata la tesi di parte appellante secondo cui, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, il suddetto parere sarebbe applicabile al caso di specie in quanto avrebbe espresso giudizio favorevole al parziale accoglimento del ricorso straordinario proposto in quella sede da un’altra scuola di mediazione linguistica.

Invero il parere in questione è stato reso nell’ambito di un giudizio relativo ai corsi per l’ottenimento dei suddetti 24 CFU, che non hanno alcuna specifica attinenza con il presente contenzioso, che riguarda i corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL.

Quanto precede trova peraltro conferma nel più recente parere del Consiglio di Stato n. 37 del 13 gennaio 2023, avente ad oggetto l’impugnazione del decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017 da parte di un’altra scuola superiore di mediazione linguistica, dunque un caso analogo a quello oggetto del parere n. 47 del 3 gennaio 2019.

Dunque se non è possibile che le scuole superiori di mediazione linguistica eroghino (secondo la disciplina riferibile ratione temporis ai pareri citati) in modo indiscriminato i corsi per l’ottenimento dei 24 CFU a maggior ragione è destituita di fondamento la tesi per cui dette scuole sarebbero autorizzate “in via analogica” all’erogazione dei corsi CLIL.

6.4. Infine va respinto il quarto motivo con il quale la parte appellante ripropone la censura di violazione dell’affidamento e di disparità di trattamento evidenziando che l’ufficio scolastico regionale di Salerno in passato, nell’aggiornamento delle graduatorie degli ultimi due bienni, aveva correttamente calcolato i punteggi aggiuntivi.

Come correttamente affermato dal Tar, la tesi della disparità di trattamento si basa su uno stato di illegittimità (valorizzazione dei titoli CLIL rilasciati dalle scuole superiori di mediazione linguistica) che non può essere assunto come parametro di riferimento atteso che la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione non può essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 21 febbraio 2025, n.1482; sez. VI, 21 gennaio 2025, n. 430; sez. VII, 2 ottobre 2024, n. 7945; sez. IV, 1° agosto 2024, n. 6896).

Inoltre va osservato che tutti i docenti intervenuti hanno subito la medesima decurtazione di punteggio da parte dei competenti uffici scolastici regionali, sicché la denunciata disparità di trattamento non è ravvisabile.

La giurisprudenza amministrativa ha inoltre precisato che la tutela del legittimo affidamento è subordinata a tre condizioni: la prima ha natura oggettiva, e riguarda il vantaggio che la parte consegue dalla situazione giuridica apparente, creata dal comportamento positivo dell’amministrazione; in secondo luogo, è necessario che la parte intenda difendere un'utilità ottenuta in buona fede; infine, che la situazione di cui si chiede tutela si sia consolidata nel tempo, evidenziando una sicura stabilità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1305; sez. II, 27 marzo 2023, n. 3112).

Nel caso di specie non risulta ravvisabile l'esistenza di nessuno dei predetti elementi; infatti, l'amministrazione non ha posto in essere alcun atto o comportamento in grado di generare una posizione di vantaggio in modo certo e univoco a favore dei docenti appellanti e intervenienti e, d’altra parte, le ministeriali che regolano la validità e valutabilità dei titoli conseguiti sono note e risalenti, non potendosi ragionevolmente riporre alcun legittimo affidamento nella validità di titoli che, sulla scorta della normativa vigente, sono carenti di valore legale.

D’altra parte, come riferisce la difesa erariale, il Mur sta provvedendo a diffidare espressamente le scuole superiori di mediazione linguistica ad astenersi dall’erogazione di corsi formativi non autorizzati, senza esplicitare all’utenza la mancanza di valore legale dei titoli che vengono rilasciati all’esito degli stessi: il che rende irrilevante la produzione documentale effettuata in appello dalla parte interveniente, della quale, peraltro, l’amministrazione ha fondatamente eccepito l’inammissibilità.

Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.

7. Infine deve essere dichiarato inammissibile l’intervento di Miglietta Giulia Anna la quale non è stata parte nel giudizio di primo grado, né come ricorrente né come interveniente, pur avendo interesse autonomo ad impugnare il provvedimento ministeriale, così decadendo dall’azione.

L’art. 28, comma 2, del codice del processo amministrativo va interpretato nel senso che, nel giudizio proposto da altri avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralità di destinatari, è inammissibile l’intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 29 ottobre 2024, n. 15).

Peraltro, l’intervenuta ha dichiarato di aver intrapreso un autonomo contenzioso amministrativo, pendente dinanzi al Tar Puglia, per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti (diversi e precedenti rispetto a quelli oggetto del presente giudizio) che, in ragione del disconoscimento del punteggio inizialmente attribuitole per la positiva frequenza di un corso CLIL presso l’istituto appellante (titolo conseguito in data 9 giugno 2021), ne hanno determinato la retrocessione nella graduatoria di proprio interesse.

8. Le spese del presente grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate fra tutte le parti tenuto conto della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara inammissibile l’intervento di Miglietta Giulia Anna.

Compensa fra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Laura Marzano Claudio Contessa
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO