<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250027720250717065123409" id="20250027720250717065123409" modello="2" modifica="17/07/2025 10:12:47" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00277"/><fascicolo anno="2025" n="00641"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250027720250717065123409.xml</file><wordfile>20250027720250717065123409.docm</wordfile><ricorso NRG="202500277">202500277\202500277.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\702 Marco Buricelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Montixi</firma><data>17/07/2025 10:12:47</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Marco Buricelli,	Presidente</h:div><h:div>Oscar Marongiu,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Montixi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della Determinazione n° -OMISSIS- della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della Centrale della Committenza Servizio, Forniture  e Servizi.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 277 del 2025, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A03EB155CE, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Esposito e Gianfranco Meazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani e Alessandra Putzu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS- non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso in epigrafe, l’-OMISSIS-., ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della determinazione della Direzione Generale della Centrale della Committenza - Servizio forniture e servizi della R.A.S. n° -OMISSIS-, con la quale si è disposto di approvare le risultanze di gara e di disporre aggiudicare i lotti 4, 5, 10 e 11 all’operatore economico Costituendo -OMISSIS- e degli atti antecedenti alla predetta determinazione con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla qualità di Capogruppo del RTI con le mandanti -OMISSIS- dalla partecipazione alla gara e dall’aggiudicazione dei lotti 4,5,10 e 11 concernenti l’appalto per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, di altri servizi e portierato (Gara Anac 9493980), nonché degli ulteriori atti indicati in epigrafe.</h:div><h:div>2. Espone la ricorrente di aver impugnato, con ricorso nrg 9/2025 gli atti con i quali la Stazione appaltante ha proceduto alla sua estromissione dalla procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato. </h:div><h:div>3. Precisa parte ricorrente che il giudizio è stato definito in senso reiettivo con sentenza n° 221 dell’8 marzo 2025 ed è all’esame del giudice d’appello.</h:div><h:div>4. All’esito della definizione del suddetto giudizio, il 9 aprile, la Stazione appaltante ha aggiudicato il servizio de quo al raggruppamento -OMISSIS-. </h:div><h:div>5. L’esponente evidenzia che, stante l’impossibilità di proporre nell’ambito del giudizio proposto avverso la sua esclusione motivi aggiunti, essendo il giudizio definito, non può esimersi dal contestare con autonomo giudizio il provvedimento di aggiudicazione al fine di poter conservare il suo interesse nel giudizio di appello. </h:div><h:div>6. A tale fine la -OMISSIS- dichiara di riproporre, pertanto, le stesse argomentazioni, censure e eccezioni proposte nel suddetto giudizio.</h:div><h:div>6.1. Con Determinazione rep. n° 998 prot. 10949 del 21.12.2023, veniva pubblicata la “<corsivo>lex specialis”</corsivo> afferente al servizio di vigilanza in armi e portierato, presso gli immobili delle Amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna, suddiviso in 12 lotti.</h:div><h:div>6.2. Alla procedura partecipava l’esponente, in qualità di Capogruppo mandataria in RTI unitamente alle imprese associate mandanti -OMISSIS-. </h:div><h:div>6.3. In data -OMISSIS-, a seguito della disamina della documentazione amministrativa, la ricorrente veniva ammessa al prosieguo della procedura. </h:div><h:div>6.4. Espone il raggruppamento di essersi posizionato al primo posto nei lotti 4 e 5, per effetto della disciplina afferente al numero massimo dei lotti aggiudicabili ai singoli operatori e, conseguentemente, di essere stato invitato, con nota prot. -OMISSIS-, a presentare i giustificativi in ordine alla valutazione dell’offerta economica ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 36/2023. </h:div><h:div>6.5. Sennonché, prosegue la -OMISSIS-, con nota -OMISSIS-, la Stazione Appaltante disponeva la riapertura della fase di verifica della regolarità della documentazione amministrativa da questa presentata richiedendo chiarimenti ai sensi dell’art. 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023. </h:div><h:div>6.6. Con Determinazione n° -OMISSIS-, all’esito dell’acquisizione delle controdeduzioni e dei documenti, la Stazione Appaltante dichiarava la -OMISSIS- carente dei requisiti di ordine generale e di affidabilità e integrità e disponeva l’esclusione di quest’ultima, con contestuale invito, rivolto alle restanti componenti del RTI, a procedere alla estromissione o alla sostituzione della mandataria ai sensi dell’art. 97 del Codice dei contratti. </h:div><h:div>7. Avverso il provvedimento di esclusione dalla gara n° -OMISSIS- l’Istituto di -OMISSIS- -OMISSIS- ha presentato ricorso avanti il Tar Sardegna iscritto al Registro Generale n° 9 del 2025. </h:div><h:div>8. Con sentenza 221 del 2025 pubblicata in data 08.03.2025, questo Tribunale ha respinto il gravame.</h:div><h:div>9. Con Determinazione n° 350 del 09.04.2025 l’amministrazione resistente ha aggiudicato l’appalto in favore degli operatori -OMISSIS-.</h:div><h:div>10. Avverso tale atto propone la -OMISSIS- l’odierna impugnazione che si fonda sugli stessi motivi proposti avverso il provvedimento di esclusione atteso che l’affidamento della commessa in capo alle restanti Associate mandanti -OMISSIS- trae fondamento dalla precedente esclusione dell’Istituto odierno ricorrente dai lotti 4, 5, 10 e 11 attualmente all’esame del Giudice d’appello.</h:div><h:div>10.1. Con il primo motivo di gravame ha dedotto la violazione della L. 241/1990, degli artt. 20 e 21 del disciplinare di gara, del principio di separazione tra documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica e mancato rispetto delle fasi di espletamento della gara, alterazione dell’ordine di apertura delle buste, e violazione del principio di trasparenza. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’atto, carenza di istruttoria. Comportamento discriminatorio e violazione del principio di parità di trattamento. </h:div><h:div>10.1.1. Espone parte ricorrente di aver regolarmente comunicato la presenza dei procedimenti penali pendenti rispetto alla posizione del Sindaco -OMISSIS- e degli amministratori -OMISSIS-, e rappresenta che, sulla scorta di tali dichiarazioni, la Stazione Appaltante, con la Determinazione -OMISSIS- aveva riscontrato la validità e completezza della documentazione amministrativa così, pertanto, riconoscendo la sussistenza del requisito di integrità e affidabilità. -OMISSIS- censura, pertanto, l’iniziativa adottata dalla Stazione appaltante volta alla riapertura del procedimento di verifica amministrativa culminata con il provvedimento espulsivo, atteso che tale ultimo provvedimento risulterebbe sprovvisto di corredo motivazionale a sostegno delle ragioni per cui la stessa documentazione amministrativa prodotta in gara abbia dapprima condotto ad un giudizio di affidabilità e successivamente abbia portato all’esclusione del raggruppamento. In particolare, la Stazione appaltante avrebbe illegittimamente omesso di indicare le ragioni per le quali il procedimento amministrativo era, dapprima, regredito solo rispetto a -OMISSIS- e, successivamente, aveva condotto alla revoca della precedente determinazione di ammissione che aveva riconosciuto il possesso, in capo a quest’ultimo operatore, dei requisiti di ordine generale. </h:div><h:div>In presenza delle puntuali dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito ai procedimenti penali a proprio carico, il provvedimento di esclusione avrebbe dovuto essere corredato di un “quid pluris” motivazionale necessario a giustificare l’improvviso cambio di rotta rispetto alla precedente ammissione disposta.</h:div><h:div>Tale onere motivazionale aggiuntivo risulterebbe invece del tutto assente. </h:div><h:div>10.2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce eccesso di potere per violazione della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, carenza d’istruttoria e motivazione, sviamento, manifesta ingiustizia, carenza di presupposti, violazione dei principi di imparzialità, parità trattamento, trasparenza, proporzionalità, motivazione apparente, illogicità, irragionevolezza ed errata interpretazione e applicazione degli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 ss del Codice dei Contratti pubblici. </h:div><h:div>10.2.1. Espone parte ricorrente che la gravata determinazione espulsiva della -OMISSIS- si fonda sul procedimento penale incardinato nei confronti del Presidente e del Procuratore della ricorrente, accusati di frode in pubbliche forniture e truffa nell’ambito di appalti concernenti servizi di vigilanza armata, portierato, custodia, manutenzione degli impianti di sicurezza presso gli immobili di proprietà della Regione Autonoma Sardegna ubicati nell’isola di -OMISSIS-. Tuttavia, rileva parte ricorrente, una ipotetica compromissione dell’integrità e affidabilità avrebbe dovuto quantomeno condurre la Regione ad avviare le opportune contestazioni in ordine alla esecuzione dell’appalto in questione con risoluzione dello stesso, mentre non solo nessuna contestazione è mai avvenuta da parte della stessa Regione Sardegna ma, addirittura, le verifiche e i sopralluoghi effettuati dal personale della P.A. avrebbero avuto esito positivo.</h:div><h:div>In tale situazione, la Stazione Appaltante, nel motivare il provvedimento espulsivo, avrebbe elevato il rinvio a giudizio disposto in relazione all’ipotesi di reato riconducibile a quelli indicati nell’art. 94 comma 1 (frode in pubbliche forniture) ad elemento costitutivo e sufficiente a generare l’esclusione dalla gara di appalto. </h:div><h:div>Così facendo, tuttavia, la Regione avrebbe indebitamente equiparato il rinvio a giudizio in ambito penale a fattore di intrinseca compromissione della integrità morale del soggetto coinvolto, quasi che la chiamata a processo recasse in sé anche la conclusione del relativo giudizio con anticipazione simulata della condanna. </h:div><h:div>In definitiva, la Stazione appaltante avrebbe trattato il caso come se ricorresse un’ipotesi di esclusione automatica della procedura ex art. 94. </h:div><h:div>10.2.2. Inoltre, sotto il profilo motivazionale, la Determinazione di esclusione sarebbe carente in quanto si fonderebbe unicamente sul Decreto di rinvio a giudizio ritenendo tale circostanza “adeguata” a rendere dubbia l’integrità e affidabilità dell’Istituto ricorrente. In tal modo, però, l’amministrazione avrebbe violato l’art. 98 comma 8 del Codice, in forza del quale il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2, ovvero con riferimento sia alla sussistenza di elementi sufficienti a integrare il grave illecito professionale, che all’idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore, che, infine, alla presenza di adeguati mezzi di prova di cui al comma 6. </h:div><h:div>10.2.3. Assume, ancora, la -OMISSIS- che i procedimenti penali in corso sarebbero neutri rispetto al buon andamento dei servizi resi e da rendere, e non inciderebbero sulla integrità e affidabilità dell’operatore economico. A tale proposito, evidenzia la ricorrente che l’amministrazione avrebbe dovuto tener conto della complessiva attività svolta dalla ricorrente medesima, del possesso di certificazioni di qualità che attestano che dal periodo di riferimento a oggi la società attua e mantiene standard di qualità nella gestione e organizzazione dei servizi, e del fatto che la -OMISSIS- è titolare di una apposita attestazione di legalità rilasciata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). </h:div><h:div>10.2.4. Inoltre, il provvedimento impugnato risulterebbe carente laddove non motiva le ragioni per le quali, in presenza di un giudizio di non affidabilità e integrità, -OMISSIS- continua a operare nei servizi di vigilanza armata e servizi fiduciari nell’ambito della Centrale di Committenza e perché, sempre nell’ambito dell’appalto della Centrale di Committenza regionale, operi presso -OMISSIS-, e tante altre Asl.</h:div><h:div>L’ipotetica non affidabilità e integrità di -OMISSIS- avrebbe dovuto, infatti, generare la risoluzione o estromissione dalla Convenzione in atto con la Centrale generale di committenza regionale sui vari lotti ove -OMISSIS- opera, mentre sul punto nulla è stato mai contestato. </h:div><h:div>10.2.5. Infine, osserva parte ricorrente di non aver ritenuto necessario avviare alcuna misura di “self cleaning”, e ciò in ragione dell’affermata innocenza dei responsabili sottoposti a procedimento penale, e sottolinea di essere, a tutt’oggi, affidataria di rilevanti servizi in altre procedure d’appalto e che, a fronte delle medesime dichiarazioni rese in sede di gara, numerose Stazioni appaltanti avrebbero ammesso la ricorrente alla procedura riconoscendo che la contestazione dei reati, trattandosi di un processo in corso, non incide sull’affidamento del servizio. </h:div><h:div>11. Si è costituita in giudizio per resistere l’amministrazione regionale, che ha instato per la reiezione del gravame. </h:div><h:div>12. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16 luglio 2025.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il Collegio osserva, in via preliminare, che, come rappresentato dalla stessa società -OMISSIS-, l’odierno gravame ripropone pedissequamente gli argomenti di doglianza sviluppati al fine di censurare la disposta esclusione della medesima ricorrente dalla procedura e oggetto di scrutinio da parte di questa Sezione, in senso reiettivo, con la decisione 8 marzo 2025, n° 221.</h:div><h:div>Parte ricorrente, pertanto, si limita a denunciare l’illegittimità in via derivata della nuova aggiudicazione, disposta a favore della residua compagine del Raggruppamento (ora formato da -OMISSIS-), per effetto dei vizi che il nuovo affidamento avrebbe mutuato a seguito della propria, asseritamente illegittima, estromissione.</h:div><h:div>Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene di poter fare ampio richiamo, ai sensi dell’art. 74 cpa,  alle argomentazioni sviluppate nella precitata sentenza 8 marzo 2025 n° 221, non senza osservare, tuttavia, che, in analogo contenzioso (cfr. nrg 219/2025), le considerazioni di fondo sviluppate dal Collegio nella sentenza n° 122 del 2025 sono state integralmente confermate anche in sede d’appello con la decisione della V^ sezione del CdS, 2 luglio 2025, n° 5710.</h:div><h:div>2. Precisato quanto sopra, il Collegio evidenzia come anche il presente ricorso si riveli infondato e, come tale, meritevole di reiezione. </h:div><h:div>2.1. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente assume, in via di estrema sintesi, che l’amministrazione avrebbe illegittimamente rimeditato l’iniziale decisione, assunta all’esito della disamina della documentazione amministrativa, di ammissione della ricorrente alla procedura. In particolare, la Stazione Appaltante avrebbe ingiustificatamente disposto una regressione del procedimento alla fase di verifica della documentazione amministrativa e avrebbe, senza condurre un’adeguata istruttoria e senza un doveroso “<corsivo>quid pluris</corsivo>” motivazionale, ritenuto inaffidabile l’operatore economico ricorrente. Tale “<corsivo>modus procedendi</corsivo>”, ad avviso della -OMISSIS-, si sarebbe rivelato, tuttavia, illogico e contraddittorio in quanto il primo giudizio di affidabilità - emesso a conclusione della disamina della documentazione amministrativa - e il secondo vaglio che, viceversa ha condotto a una declaratoria di inaffidabilità e non integrità dell’esponente, con conseguente provvedimento espulsivo, avrebbero tratto spunto dalla medesima dichiarazione integrativa allegata al DGUE. </h:div><h:div>2.1.1. Il motivo è infondato e va respinto. </h:div><h:div>Va, infatti, osservato che l’argomentazione sviluppata dalla parte ricorrente presuppone una radicale e sostanziale cesura tra la fase di ammissione dei concorrenti e le fasi successive, il che non trova invece riscontro nel complessivo quadro normativo e appare, al contrario, smentito dal dato normativo recato dall’art. 96, che stabilisce che “<corsivo>Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95</corsivo>”. </h:div><h:div>Tale previsione è funzionale a chiarire che la fase di ammissione (e/o regolarizzazione e/o esclusione) si estende per tutta la durata della procedura, a nulla rilevando che nelle more si sia proceduto alla apertura delle buste contenenti l'offerta economica, venendo la procedura definita soltanto con l'aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579; TAR Lazio, Roma, 7 dicembre 2022, n. 16345; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, Sent., 11/09/2024, n. 3009). </h:div><h:div>D’altronde, tale assunto è coerente con il principio (su cui v., “<corsivo>ex multis</corsivo>”, Cons Stato, V, 29 ottobre 2019, n. 8514/19, Cons. Stato, III, 13 giugno 2018, n. 3628) - operante in diretta coerenza con l'obbligo di mantenere i requisiti per tutta la durata del procedimento e successivamente alla sua conclusione (cfr. Cons Stato, VI, 25 settembre 2017, n. 4470) - che impone ai partecipanti alle procedure d'appalto della pubblica amministrazione di comunicare a quest'ultima, nel corso della gara, tutte le vicende, anche sopravvenute, attinenti allo svolgimento della propria attività professionale, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare l'eventuale incidenza di tali precedenti sulla reale affidabilità, morale e professionale, dei concorrenti. (v. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V quater, Sent., 14/10/2024, n. 17666). </h:div><h:div>In via generale, la procedura di gara si svolge attraverso una serie di subprocedimenti che si collocano in una successione logico-giuridica che conduce all'aggiudicazione. </h:div><h:div>Alla fase di ammissione segue la fase di esame dell'offerta (tecnica ed economica) attraverso cui la stazione appaltante seleziona il concorrente che ha presentato la migliore proposta negoziale e che sarà pertanto individuato dapprima come aggiudicatario e quindi quale contraente. Il potere di accertare il possesso della capacità di partecipazione è un potere immanente in capo alla stazione appaltante e non incontra preclusioni temporali o procedimentali o negoziali, potendosi manifestare in ogni tempo e fase della procedura ad evidenza pubblica. </h:div><h:div>Durante il sub-procedimento (o fase) di ammissione dei concorrenti, la stazione appaltante compie un accertamento preliminare sulla capacità generale di partecipazione. Sotto il profilo soggettivo l'accertamento che si compie in questa fase (di ammissione) riguarda indistintamente tutti coloro che presentano domanda di partecipazione. Sotto il profilo oggettivo l'accertamento è, invece, circoscritto al possesso dei requisiti generali di partecipazione in base alla documentazione allegata o trasmessa dal concorrente e comunque in possesso della stazione appaltante al momento della verifica. </h:div><h:div>L'esito dell'accertamento si conclude con l'ammissione o con l'esclusione. </h:div><h:div>Laddove si conclude con l'ammissione, il concorrente può partecipare alle successive fasi della procedura, fermo restando che la stazione appaltante può comunque escludere in seguito il concorrente ove dovessero emergere circostanze idonee a giustificarne l'esclusione. Ciò in quanto l'atto di accertamento dei requisiti - come atto ad esito provvisorio e quindi instabile- può sempre essere modificato dalla stazione appaltante nel corso della procedura mediante un distinto atto amministrativo (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, Sent., 07/12/2022, n. 16345). </h:div><h:div>Nel caso di specie, l'intervento della Commissione di gara nella fase di ammissione dei concorrenti si è esaurito in un mero controllo formale della documentazione ed era perciò destinato a intercettare solo l'eventuale assenza di alcuno dei documenti richiesti dalla “<corsivo>lex specialis</corsivo>” ovvero errori macroscopici compiuti dagli operatori economici nel loro inserimento all'interno dei plichi consegnati alla stazione appaltante, senza implicare la disamina del contenuto dei documenti medesimi. In tale contesto, la Stazione appaltante ha poi fatto uso dell’istituto del soccorso istruttorio, volto all’integrazione e regolarizzazione di tali rilevate carenze formali in coerenza con il dato normativo. </h:div><h:div>Il provvedimento espulsivo adottato nei confronti della parte ricorrente è stato, invece, adottato all’esito dell’endoprocedimento di verifica dei requisiti di ordine generale, conseguente al doveroso approfondimento condotto, successivamente alla redazione della graduatoria, avuto riguardo alle dichiarazioni rese in sede di gara. </h:div><h:div>Tali dichiarazioni, infatti, si limitavano ad affermare la sussistenza, a carico del presidente del Consiglio di Amministrazione e del Procuratore Speciale della società, di un “<corsivo>procedimento penale a carico, per le contestazioni ex. art. 356 – 110 –640/2, 81 cpv C.P. con richiesta di rinvio a giudizio del PM. Per quanto sopra riportato la contestazione è da reputarsi assolutamente insussistente e in corso di giudizio sarà dimostrata la totale innocenza.”</corsivo>. </h:div><h:div>Il procedimento istruttorio, volto all’espletamento delle “<corsivo>verifiche di cui agli artt. 96, 97 e 98 del Codice dei contratti pubblici</corsivo>”, avviato dalla RAS con nota prot. -OMISSIS-, dava espressamente atto dell’intervenuta acquisizione dei certificati dei carichi pendenti e del fatto che le informazioni fornite risultassero insufficienti, rendendosi “<corsivo>necessario acquisire ulteriori elementi e documentazione utili ai fini della compiuta valutazione delle circostanze sopra richiamate</corsivo>”. </h:div><h:div>Sulla base di tali presupposti venivano, pertanto, richieste opportune informazioni supplementari in merito alla posizione dei soggetti coinvolti nei procedimenti penali in questione. </h:div><h:div>Solo in occasione di tale fase di verifica la stazione appaltante ha appreso, peraltro, che il GUP del Tribunale di -OMISSIS- aveva dato seguito alla richiesta del P.M. disponendo il rinvio a giudizio dei soggetti coinvolti. </h:div><h:div>A conclusione dell’iter istruttorio la stazione appaltante ha adottato il provvedimento espulsivo corredato dall’articolata relazione istruttoria predisposta dal RUP, nella quale venivano compiutamente esplicitati tutti gli elementi fattuali e giuridici rilevanti, in uno con le valutazioni espressive del potere tecnico discrezionale esercitato dalla Stazione appaltante. Appare evidente, dunque, come risulti perfettamente in linea con il dettato normativo l’operato della Stazione Appaltante, che ha espletato un’autonoma e completa attività istruttoria, dando anche atto, sotto il profilo motivazionale, di quali fossero le circostanze meritevoli di approfondimento, avuto riguardo ai requisiti di moralità dell’operatore economico selezionato, in vista dell’affidamento della commessa. </h:div><h:div>Le superiori considerazioni evidenziano, pertanto, come non sussista alcuna carenza procedimentale e, prima ancora, alcuna contraddittorietà nell’operato della Stazione Appaltante, atteso che l’iniziale ammissione della -OMISSIS- alla procedura, disposta a seguito della disamina della documentazione amministrativa, non imprimeva vincolo alcuno rispetto alle successive doverose verifiche condotte dalla RAS: ciò in quanto non esiste nel panorama giuridico e normativo nessun impedimento o preclusione per una pubblica amministrazione che sta procedendo a porre in essere un nuovo affidamento (dopo un’apposita procedura di gara) ad effettuare e porre in essere tutti i controlli prescritti dalla legge, soprattutto se e quando, come nel caso di specie, l’appaltante viene a conoscenza di un quadro informativo e notiziale e/o esaustivo corollario documentale di raffronto di cui in passato non aveva avuto contezza alcuna, o piena contezza. </h:div><h:div>D’altro canto, è consolidato in giurisprudenza l’approdo ermeneutico a mente del quale "<corsivo>sino al momento dell'aggiudicazione definitiva la stazione appaltante può sempre riesaminare il procedimento di gara al fine di emendarlo da eventuali errori commessi o da illegittimità verificatesi, senza che ciò costituisca manifestazione, in senso tecnico, del potere di autotutela, il quale, avendo natura di atto di secondo grado, presuppone esaurita la precedente fase procedimentale con l'intervenuta adozione del provvedimento conclusivo della stessa</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, V, 3 luglio 2017, n. 3248; Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2018, n. 6853; T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV, Sent., 20/05/2024, n. 10031). </h:div><h:div>2.2. Con il secondo, composito, motivo di gravame, la -OMISSIS- si duole, in primo luogo, del fatto che il provvedimento gravato sarebbe stato adottato a valle dell’indebita applicazione di un non consentito automatismo espulsivo tratto dall’esistenza del decreto di rinvio a giudizio; si duole poi del fatto che risulterebbe contraddittorio che, nell’appalto oggetto d’indagine, la RAS non abbia formalizzato alcuna contestazione in merito all’operato dell’appaltatore. </h:div><h:div>2.2.1. Il profilo di doglianza non è meritevole di accoglimento. </h:div><h:div>Va infatti osservato che la RAS, sia nel provvedimento impugnato che nella -particolarmente approfondita, invero- relazione istruttoria, ha compiuto il prescritto apprezzamento valutativo, dando atto, all’esito dell’apposita interlocuzione procedimentale in contraddittorio, del venir meno dei requisiti di affidabilità e integrità così come delineati dall’art. 95 comma 1 lettera e) del Codice, esplicando partitamente il perché della sussistenza degli elementi la cui presenza è necessaria affinché possa ritenersi giustificato il provvedimento espulsivo. In particolare si è dato conto della sussistenza di un illecito professionale desumibile dalla “contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 94, di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo art. 94”. </h:div><h:div>Nel caso di specie, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché legale rappresentante della -OMISSIS-, e al procuratore speciale, figure espressamente contemplate dall’art. 94 comma 3, è stata contestata la commissione del reato di cui all’art. 356 c.p., vale a dire frode nelle pubbliche forniture. Tale fattispecie di reato è espressamente presa in considerazione dall’art. 94, comma 1 lett. b), del Codice dei contratti pubblici, quale causa di esclusione automatica dalla procedura in presenza di una sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. L’art. 98 contempla invece al comma 2 lett. g.) la fattispecie relativa alla contestata commissione di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94 (e dunque anche del richiamato reato di frode nelle pubbliche forniture), quale illecito professionale grave, che può integrare una causa di esclusione (non automatica) dell’operatore economico, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e). La norma precisa che, per addivenire all’emanazione del provvedimento espulsivo, è necessario che ricorrano, congiuntamente, tre condizioni: a) la presenza di elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) l’idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; c) la presenza di adeguati mezzi di prova di cui al comma 6. </h:div><h:div>L’Ente regionale ha dato evidenza (cfr. la parte motiva del provvedimento espulsivo nelle pagg. 5 e 6) della sussistenza di tutti e tre gli elementi, in quanto è stata rilevata, in primo luogo, la contestata commissione, a carico delle figure del Presidente del CdA e del Procuratore, della fattispecie di reato di cui all’art. 356 cp, espressamente presa in considerazione dal citato art. 94 comma 1. </h:div><h:div>In secondo luogo, si è dato conto del perché i fatti addebitati e che hanno condotto al rinvio a giudizio siano stati ritenuti incidenti sull’integrità professionale dell’operatore economico: la condotta criminosa addebitata, il contesto e la tipologia di servizio svolto, che aveva occasionato la fattispecie di reato presentavano connotati tali da incidere sui requisiti di affidabilità. In particolare, nel primo “<corsivo>considerato”</corsivo> della pagina 6 si dà atto del fatto che “gli elementi e le circostanze rilevate e approfondite nel corso dell’attività istruttoria hanno condotto all’accertamento dell’idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore”; inoltre, nel primo “ritenuto” di pagina 7 del medesimo provvedimento si precisa che “<corsivo>le condotte, per le quali è stato adottato il decreto che dispone il rinvio a giudizio, perpetrate nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto stipulato con l’amministrazione regionale, sono di natura tale, tenuto conto delle circostanze emerse in sede istruttoria, da assumere rilievo quale illecito professionale grave che nel inficia irrimediabilmente l’affidabilità ed integrità”</corsivo> dell’operatore economico. </h:div><h:div>In terzo luogo, è stato richiamato il disposto dell’art. 98 comma 6 che, alla lettera g), precisa che, con riferimento alle fattispecie integranti illecito professionale grave di cui al comma 3° lettera g), il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale costituisce mezzo di prova adeguato in relazione al comma 3°. </h:div><h:div>Appare dunque evidente come, nella fattispecie in esame, l’amministrazione abbia correttamente operato disponendo l’esclusione all’esito di un processo di analisi e valutazione coerente con il dato normativo e con gli elementi fattuali di cui era in possesso. Va a tale proposito richiamato l’insegnamento giurisprudenziale a mente del quale le valutazioni della stazione appaltante circa l'affidabilità dei potenziali contraenti sono connotate da una discrezionalità tecnica assai ampia, sì che il potere demolitorio del giudice amministrativo nei loro confronti può essere esercitato solo laddove si sia in presenza di una evidente, se non macroscopica, illegittimità, contraddittorietà o abnormità dei giudizi. In particolare (v., “<corsivo>ex multis</corsivo>”, Cons. Stato, V, 8 settembre 2022, n. 7823), nelle gare pubbliche il giudizio sui gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell'amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un esteso margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell'affidabilità dell'appaltatore. Il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto), e non può pervenire ad evidenziare una mera non condivisibilità della valutazione stessa (Cons. Stato, V, 27 ottobre 2021, n. 7223). Spetta dunque alla stazione appaltante, nell'esercizio di tale esteso potere di valutazione tecnica, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell'operatore economico, persino se non abbiano dato luogo a un provvedimento di condanna in sede penale, perché essa sola può fissare il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso o futuro contraente (Consiglio di Stato, sez. V, 20 giugno 2023, n. 6067; Cons. Stato, Sez. V, Sent., 20/06/2023, n. 6067; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, Sent., 24/05/2024, n. 371). </h:div><h:div>Alla luce di quanto sopra osservato, non appaiono suscettibili di positivo apprezzamento le doglianze formulate dalla ricorrente, non assumendo rilievo alcuno, nell’ambito dello scrutinio della legittimità dell’operato dell’Ente Regionale, la circostanza che la p.a. non abbia disposto la risoluzione del pregresso contratto nel cui ambito sono emerse le condotte all’esame della magistratura. </h:div><h:div>Ciò sia in ragione dei profili di autonomia che connotano gli apprezzamenti della Stazione appaltante rispetto alle due distinte procedure, sia in considerazione delle caratteristiche delle condotte contestate nel procedimento penale, che erano proprio volte a occultare le modalità fraudolente di espletamento e contabilizzazione dei servizi appaltati. </h:div><h:div>2.3. Avuto riguardo agli ulteriori profili di doglianza, questo Tribunale ha recentemente già evidenziato (cfr. TAR Sardegna, sez. 1^, sent. 13 febbraio 2025, n ° 122) come le determinazioni assunte dalle altre Stazioni Appaltanti nel valutare le dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente all’atto di partecipare ad altre procedure d’appalto non possano essere individuate quale parametro di legittimità della posizione ora assunta dall’amministrazione resistente. </h:div><h:div>Va, infatti, a tale proposito evidenziato che il provvedimento espulsivo non può che essere il frutto di una valutazione autonoma di ogni Stazione Appaltante, senza che la committenza debba necessariamente adeguarsi, né in un senso e né nell’altro, alle decisioni prese da altre amministrazioni. </h:div><h:div>D’altro canto, si è già osservato che “<corsivo>può accadere che due stazioni appaltanti, chiamate a valutare le medesime pregresse vicende professionali di uno stesso operatore economico, diano giudizi opposti, l'una dicendo affidabile quel che l'altra ritenga non affidabile, senza che si possa sol per questo dire l'uno o l'altro provvedimento viziato da eccesso di potere</corsivo>” (Cons. Stato, sez. V, 4 luglio 2022 n. 5569; Cons. Stato, Sez. V, Sent., 14/08/2024, n. 7141). </h:div><h:div>2.4. Lo stesso dicasi a proposito del conseguimento del RATING di legalità ottenuto con provvedimento -OMISSIS-, in quanto la presenza di un rating di legalità elevato non esclude di per sé la possibilità che una stazione appaltante possa adottare un provvedimento espulsivo allorquando, come nel caso in esame, la valutazione di specifiche circostanze vengano ritenute idonee a compromettere l’affidabilità dell’operatore economico in relazione all’appalto. </h:div><h:div>La ratio alla base dell'istituto del rating è diversa da quella sottesa alla disciplina dei requisiti di ordine generale di cui al Codice dei Contratti pubblici, in quanto "<corsivo>il rating ha una finalità premiale e dunque l'assenza di cause ostative va considerata non in funzione di individuare sanzioni escludenti pregiudizievoli, ma, per così dire, "in positivo", quale presupposto per poter arricchire l'immagine professionale dell'operatore nell'ambito delle commesse pubbliche.”</corsivo> (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, Sent., 12/10/2023, n. 15089.)</h:div><h:div>In ogni caso, va anche evidenziato che, poiché l’attestazione rilasciata dall’AGCM precisa che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento adottato dall’Autorità con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020, l'impresa è tenuta a comunicare all'Autorità gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori, la perdita di requisiti premiali e le variazioni dei dati riportati nei propri certificati camerali rilevanti per il rilascio del rating, assume rilievo il fatto che tale provvedimento sia stato emesso allorquando non era stato ancora emanato il Decreto di rinvio a giudizio del 4 giugno 2024. </h:div><h:div>2.5. Conclusivamente, il provvedimento espulsivo risulta congruamente motivato in relazione alle specifiche circostanze che hanno condotto alla contestazione di fatti di reato per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio e al perché tali fatti producessero una diretta incidenza sul rapporto fiduciario che deve sussistere tra appaltatore e committenza. </h:div><h:div>Anche l’istruttoria condotta dalla Stazione Appaltante si palesa immune dalle censure formulate essendosi rivelata completa e approfondita anche alla luce dell’entità della lesione inferta dalla condotta al bene protetto, del non rilevante tempo trascorso dalla violazione e del mancato approntamento di alcuna misura di “<corsivo>self cleaning</corsivo>”, non risultando essere state apportate modifiche nell'organizzazione dell'impresa. </h:div><h:div>3. Alla luce delle sopra rassegnate considerazioni, il ricorso odiernamente proposto, e volto a gravare l’aggiudicazione disposta con la determinazione R.A.S. n° -OMISSIS- in ragione della sua predicata illegittimità derivata va, pertanto, respinto in quanto infondato. </h:div><h:div>4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente alla rifusione, a favore della resistente Regione Autonoma della Sardegna, delle spese di lite che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, ove dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa M. Giuliana Ferrara</h:div><h:div>Roberto Montixi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>