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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160807320170626180545122" descrizione="" gruppo="20160807320170626180545122" modifica="7/19/2017 9:58:47 AM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Davide D'Acunto" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2016" n="08073"/><fascicolo anno="2017" n="03592"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160807320170626180545122.xml</file><wordfile>20160807320170626180545122.docm</wordfile><ricorso NRG="201608073">201608073\201608073.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2016\201608073\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>carlo saltelli</firma><data>19/07/2017 09:58:47</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessandro Maggio</firma><data>27/06/2017 16:32:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/07/2017</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Carlo Saltelli,	Presidente</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Consigliere</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. Valle D'Aosta, n. 00009/2016, resa tra le parti, concernente l’iscrizione nell'elenco regionale delle guide escursionistiche naturalistiche della Valle d'Aosta.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 8073 del 2016, proposto da: </h:div><h:div>Davide D'Acunto e Federico Chierico, nonchè AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall'avvocato Gian Luca Corleone, con domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Berchicci, in Roma, viale Carlo Felice, n. 103; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Regione Autonoma Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati><h:div>AGENVA Associazione Guide Escursionistiche Naturalistiche della Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle D'Aosta;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2017 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Eugenio Villa, su delega dell'avvocato Luca Corleone, e Francesco Saverio Marini;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>I sig.ri Davide D’Acunto e Federico Chierico, residenti in Valle D’Aosta e in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida ambientale escursionistica rilasciata dalla Regione Piemonte, hanno chiesto alla Regione Autonoma Valle D’Aosta l’iscrizione nell’elenco regionale delle guide escursionistiche naturalistiche.</h:div><h:div>Non avendola ottenuta hanno impugnato, davanti al TAR Valle D’Aosta, la nota 91.00.00/2015/0002251, indirizzata allo Studio legale associato Berchicci, con la quale la Regione Autonoma Valle D’Aosta, in risposta ad una richiesta avanzata dall’associazione “Percorsi Alpini”, ha affermato che: </h:div><h:div>a) gli appartenenti alla detta associazione “<corsivo>in possesso di titolo abilitativo conseguito in altre regioni hanno titolo alla iscrizione nell’elenco regionale della Valle D’Aosta, ma subordinatamente […] sia alla verifica delle conoscenze professionali […] sia all’applicazione di eventuali misure di compensazione</corsivo>”;</h:div><h:div>b) la verifica dei requisiti di cui sopra, nonché quella relativa all’equipollenza del titolo, sarebbe stata effettuata in sede di esame finale del corso di abilitazione alla professione di giuda escursionistica naturalistica.</h:div><h:div>Col ricorso, proposto unitamente all’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE), è stata impugnata anche la nota 20/5/2015, n. 2159, con la quale l’Avvocatura regionale ha affermato che la conoscenza del territorio regionale costituisce valida misura di compensazione.</h:div><h:div>I medesimi ricorrenti, con successivo ricorso per motivi aggiunti, hanno esteso l’impugnazione alla delibera della Giunta regionale 19/6/2015 n. 922, col suo allegato, e alla nota 25/7/2015, n. 4240/T dell’Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.</h:div><h:div>Con sentenza 15/3/2016, n. 9, l’adito TAR ha definito il gravame respingendolo.</h:div><h:div>Avverso la sentenza i sig.ri D’Acunto e Chierico, nonché l’AIGAE, hanno proposto appello.</h:div><h:div>Per resistere all’impugnazione si è costituita in giudizio la Regione Autonoma Valle D’Aosta.</h:div><h:div>Con successive memorie le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 22/6/2017, la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>In via preliminare occorre esaminare l’eccezione con cui la Regione appellata deduce, con memoria, l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse ad agire, in quanto diretto contro atti privi di autonoma lesività.</h:div><h:div>L'eccezione, pur essendo stata proposta per la prima volta in appello, deve ritenersi ammissibile perché investe la sussistenza delle condizioni dell'azione (Cons. Stato, Sez. III, 13/11/2014, n. 5587).</h:div><h:div>Occorre anche rilevare che la prospettazione della detta eccezione non richiedeva la proposizione di apposito motivo d’appello. Difatti, quando il ricorso di primo grado è - come nel caso di specie - respinto nel merito, non si forma sulle questioni di rito non espressamente esaminate il giudicato implicito (Cons. Stato, Sez. VI, 24/9/2007, n. 4924).</h:div><h:div>Nel merito l’eccezione è fondata.</h:div><h:div>Ed invero, le note nn. 91.00.00/2015/0002251, 2159/2015 e 4240/T del 2015 non hanno contenuto provvedimentale.</h:div><h:div>Con la prima, peraltro non rivolta direttamente ai ricorrenti, la Regione si è limitata:</h:div><h:div>a) ad esprimere, in termini generali, il proprio avviso sulla possibilità dei professionisti in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altre regioni di ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale delle guide escursionistiche naturalistiche, seppur “<corsivo>subordinatamente al rispetto delle condizioni previste dall’art. 7, comma 4, della l.r. 1/2003, con particolare riferimento sia alla verifica dell’equivalenza del titolo e dei relativi contenuti, nonché delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla legge regionale, sia alla applicazione di eventuali misure di compensazione</corsivo>”; </h:div><h:div>b) a comunicare quando si sarebbe proceduto alla verifica dei requisiti di cui al punto precedente.</h:div><h:div>Con la seconda l’Avvocatura regionale, in risposta ad una richiesta dello studio legale associato Berchicci, ha affermato di ritenere “<corsivo>la conoscenza del territorio regionale </corsivo>[…]<corsivo> una valida e legittima misura di compensazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Con la terza l’amministrazione regionale ha comunicato l’intervenuta adozione della delibera della Giunta regionale 19/6/2015, n. 922 e ha, tra l’altro, invitato i sig.ri D’Acunto e Chierico “<corsivo>a integrare le istanze già presentate con la documentazione prevista nella delibera sopra citata</corsivo>”.</h:div><h:div>La menzionata delibera della Giunta regionale n. 922 del 2015 è, infine, priva di immediata lesività in quanto non contiene disposizioni che impediscano ai ricorrenti l’iscrizione all’elenco regionale delle guide escursionistiche naturalistiche, limitandosi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 3, della L.R. 21/1/2003 n. 1, a disciplinare, in via generale e astratta, criteri e modalità per la verifica del possesso, da parte dei soggetti con titolo abilitativo non rilasciato dalla Regione Valle D’Aosta, dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel sopra citato elenco regionale. </h:div><h:div>Come correttamente dedotto dall’appellata Regione il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere, dunque, dichiarato inammissibile. </h:div><h:div>In tal senso va, pertanto, corretta la motivazione dell’impugnata sentenza.</h:div><h:div>Alla luce delle considerazioni svolte l’appello va dichiarato inammissibile.  </h:div><h:div>Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che la Sezione ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div><h:div>La peculiarità e novità della questione controversa giustifica l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio. </h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per inammissibilità del ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/06/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Eugenio M. Siccardi</h:div><h:div>Alessandro Maggio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>