<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190752920191011063456302" descrizione="" gruppo="20190752920191011063456302" modifica="10/11/2019 8:43:43 AM" stato="4" tipo="10" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="07529"/><fascicolo anno="2019" n="05158"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190752920191011063456302.xml</file><wordfile>20190752920191011063456302.docm</wordfile><ricorso NRG="201907529">201907529\201907529.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2019\201907529\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Diego Sabatino</firma><data>11/10/2019 08:43:43</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Gambato Spisani</firma><data>11/10/2019 06:43:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/10/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Diego Sabatino,	Presidente FF</h:div><h:div>Vincenzo Lopilato,	Consigliere</h:div><h:div>Dario Simeoli,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Gambato Spisani,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma, previa cautela</h:div><h:div>della sentenza del TAR Sardegna, sezione II, 19 luglio 2019 n.655, che ha respinto il ricorso n.985/2018 R.G., proposto per l’annullamento:</h:div><h:div>a) del provvedimento finale conclusivo di diniego del procedimento 12 novembre 2018 n° 345 emesso dal Dirigente del Settore n. 5 del Comune di Arzachena in conseguenza del parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio relativamente all'istanza volta al rilascio di un provvedimento unico avente ad oggetto il progetto di incremento volumetrico ai sensi della l.r. Sardegna 23 aprile 2015 n.8 e per un edificio residenziale in zona E, rappresentato da una dipendenza di un edificio esistente, situato in località La Nialiccia;</h:div><h:div>di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare </h:div><h:div>b) del verbale di conferenza di servizi del 25 ottobre 2018 nella parte in cui la Soprintendenza predetta ha espresso parere contrario all’accoglimento dell’istanza;</h:div><h:div>c) del parere contrario 27 settembre 2018 prot. n.11747 espresso dalla Soprintendenza predetta;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7529 del 2019, proposto dal signor: </h:div><h:div>Oliver Baete, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Province di Sassari e Nuoro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>il Comune di Arzachena, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e della Soprintendenza;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato Francesco Vannicelli in dichiarata delega di Gian Comita Ragnedda e l’avvocato dello Stato Isabella Piracci;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto che:</h:div><h:div>-	il ricorrente appellante impugna il diniego meglio indicato in epigrafe, con il quale gli è stato negato il provvedimento autorizzativo unico da lui richiesto allo scopo di ampliare, con un corpo di fabbrica separato, in pratica una casetta dependance, l’abitazione che già possiede ad Arzachena, in località La Nialiccia, su terreno distinto al catasto al foglio 33, mappali 101-665-667 -670 –672 –67, abitazione costituita da un tipico stazzo gallurese;</h:div><h:div>-	il diniego è motivato con riferimento al parere contrario della Soprintendenza competente, la quale lo ha motivato con un’argomentazione in diritto ed una in fatto (doc. ti 1, 2 e 3 in I grado ricorrente appellante, diniego, verbale di conferenza di servizi, ove la posizione della Soprintendenza, e parere negativo precedente di essa);</h:div><h:div>-	in linea di diritto, la Soprintendenza ha osservato che il terreno interessato ricade ai sensi del Piano paesaggistico regionale - PPR in zona omogenea E; ha poi osservato che alla domanda non è allegata alcuna documentazione che attesti la qualità di imprenditore agricolo del richiedente, né sul fondo è presente alcuna attività agricola o zootecnica. Di conseguenza, la costruzione deve intendersi in deroga al PPR stesso, il che non sarebbe consentito dalla l. 8/2015 così come interpretata dalla giurisprudenza anche costituzionale (doc. 3 in I grado ricorrente appellante);</h:div><h:div>-	in linea di fatto, e fermo quanto sopra, la Soprintendenza ha invece osservato che la nuova costruzione presenterebbe criticità sia per quanto riguarda la massa percepita, sia per quanto riguarda il consumo di suolo in un lotto di esigue dimensioni, dato che la costruzione e le opere complementari che la accompagnerebbero, ovvero percorsi e pavimentazioni, nonché un prato all’inglese, andrebbero a danneggiare la vegetazione tipica esistente (doc. ti 2 e 3 in I grado ricorrente appellante);</h:div><h:div>-	con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso proposto contro tale diniego, ritenendo assorbente la ragione ostativa in diritto di cui si è detto;</h:div><h:div>-	contro questa sentenza, il ricorrente ha proposto impugnazione, con appello nel quale sostiene, in sintesi estrema, che la costruzione sarebbe consentita dalle norme vigenti, e che comunque non sarebbe incompatibile con il vincolo;</h:div><h:div>-	l’amministrazione statale si è costituita, con atto 1 ottobre 2019, ed ha chiesto che l’appello sia respinto;</h:div><h:div>-	all’esame caratteristico della fase cautelare, i motivi dedotti richiedono approfondimento nel merito. Peraltro, se al ricorrente appellante fosse accordato nell’attesa della decisione relativa di realizzare la costruzione, si potrebbe produrre, nel caso di reiezione finale del ricorso, un danno potenzialmente non riparabile, rappresentato dalla costruzione stessa, che dovrebbe andare demolita, con tutto ciò che la demolizione comporta, anche in termini di danno all’ambiente che comunque si provocherebbe;</h:div><h:div>-	di conseguenza la domanda cautelare va respinta;</h:div><h:div>-	le spese di fase nei confronti dell’amministrazione costituita seguono la soccombenza e si liquidano così come da dispositivo;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge la suindicata istanza cautelare (ricorso n.7529/2019). </h:div><h:div>Condanna il ricorrente appellante a rifondere all’amministrazione statale intimata appellata le spese della presente fase cautelare, spese che liquida in € 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/10/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Paolo Failla Giacomobono</h:div><h:div>Francesco Gambato Spisani</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 7529/2019) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>