<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190550120200604220657607" descrizione="" gruppo="20190550120200604220657607" modifica="6/24/2020 1:49:39 PM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="05501"/><fascicolo anno="2020" n="04122"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190550120200604220657607.xml</file><wordfile>20190550120200604220657607.docm</wordfile><ricorso NRG="201905501">201905501\201905501.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2019\201905501\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>francesco caringella</firma><data>24/06/2020 13:49:39</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Quadri</firma><data>13/06/2020 16:48:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/06/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Presidente</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Consigliere</h:div><h:div>Federico Di Matteo,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12320 del 2018, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5501 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Sisal S.p.a., Sisal Entertainment S.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dagli avvocati Annalisa Lauteri e Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro <corsivo>tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosalda Rocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21; </h:div><h:div>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Codacons, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;</h:div><h:div>Viste le memorie delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza del giorno 4 giugno 2020, tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 come da verbale, il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Medugno e Lauteri;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Sisal S.p.a. e Sisal Entertainment S.p.a., hanno impugnato l’Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 111 del 26 giugno 2018, avente ad oggetto “<corsivo>Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS</corsivo>” con cui è stato ordinato, tra l’altro, che “<corsivo>l'orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art.11 O, comma 6 del TULPS, ovunque collocati nelle sale gioco e/o nelle altre tipologie di esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS, sia fissato come segue: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi;</corsivo>” e che gli “<corsivo>apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, debbano essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili</corsivo>”.</h:div><h:div>L’Ordinanza Sindacale è stata espressamente adottata ai sensi dell’art. 50, comma 7 del TUEL (“<corsivo>Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti</corsivo>”) e dell’art. 12 del Regolamento “Sale da gioco e giochi leciti”, approvato con DAC n. 31/2017 (“<corsivo>1. La disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, è stabilita dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000. 2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle sale dedicate e gli orari di funzionamento degli apparecchi individuando specifiche fasce orarie di interruzione del gioco con l’obiettivo di preservare e tutelare la salute pubblica</corsivo>”) con il fine di “<corsivo>prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dall'utilizzo</corsivo>” degli apparecchi da gioco con vincita in denaro stabilendo un “<corsivo>limite orario giornaliero di otto ore per il funzionamento dei suddetti apparecchi</corsivo>”.</h:div><h:div>Con sentenza n. 12320 del 2018 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso.</h:div><h:div>La Società ha proposto appello avverso la sentenza succitata, affidandolo ai seguenti motivi di diritto:</h:div><h:div><corsivo>I) errores in iudicando</corsivo>, anche per infrapetizione, in relazione alle censure proposte con il primo e secondo motivo del ricorso introduttivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d. l. n. 158/2012, dell’art. 1, co. 936 l. n. 208/2015, violazione e falsa applicazione dell’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 7 del D.Lgs 267/2000;</h:div><h:div><corsivo>II) errores in iudicando</corsivo>, anche per infrapetizione, in relazione alle censure proposte con il terzo motivo del ricorso introduttivo: violazione, sotto distinto profilo dei principi e delle regole sanciti con l’intesa Stato-Regioni del 7 settembre 2017 e violazione del principio di proporzionalità, sviamento, falsità dei presupposti, disparità di trattamento;</h:div><h:div><corsivo>III) errores in iudicando</corsivo>, anche per infrapetizione, in relazione alle censure proposte con il IV e V motivo del ricorso introduttivo per violazione delle regole di funzionamento della rete degli apparecchi per il gioco lecito, nonché violazione degli artt. 8 bis e 16 l. n. 689/1981.</h:div><h:div>Si è costituita per resistere all’appello Roma Capitale, mentre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita in adesione all’appello.</h:div><h:div>Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.</h:div><h:div>All’udienza del 4 giugno 2020, tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 come da verbale, l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Giunge in decisione l’appello proposto da Sisal S.p.a.e Sisal Entertainment S.p.a. contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 12320 del 2018, che ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 111 del 26 giugno 2018, avente ad oggetto “<corsivo>Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS</corsivo>” e del regolamento del Comune di Roma "Sale da Gioco e Giochi leciti" adottato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 31 del 9 giugno 2017. Tale disciplina ha limitato l’utilizzo di alcuni apparecchi nelle sale da gioco (9.00-12.00 e 18.00-23.00) e disposto lo spegnimento degli stessi apparecchi nelle altre ore. </h:div><h:div>Il Tar ha ritenuto, in particolare, che le limitazioni orarie imposte dall’ordinanza impugnata rispettassero i principi di logicità e proporzionalità.</h:div><h:div>Inoltre, sarebbe evidente che una illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accrescerebbe esponenzialmente il rischio di diffusione di fenomeni legati alla dipendenza.</h:div><h:div>In ogni caso, sarebbe stato ritenuto salvaguardato l’equo contemperamento degli interessi tra la tutela della salute e la libertà di iniziativa privata.</h:div><h:div>Avverso tali statuizioni, l’appellante ha dedotto la contraddittorietà della sentenza, frutto di un esame parziale delle censure, non avendo colto il difetto di istruttoria che in maniera palese viziava il provvedimento sindacale e il difetto di proporzionalità, in virtù della mancata ponderazione tra gli interessi privati e quelli pubblici, illegittimamente sacrificati.</h:div><h:div>Per l’appellante, la decisione del Tribunale sarebbe affetta da una motivazione errata, lacunosa, a tratti contraddittoria; terrebbe conto solo parzialmente dell’Intesa Stato Regioni raggiunta in data 7 settembre 2017; non avrebbe colto il difetto di istruttoria che in maniera palese vizia il provvedimento sindacale, oltre che il difetto di proporzionalità e la mancata ponderazione degli interessi privati e pubblici illegittimamente sacrificati.</h:div><h:div>La sentenza avrebbe anche omesso di motivare in ordine al motivo concernente l’assunta assoluta carenza di potere in capo al Sindaco, tenuto conto del fatto che, quanto al funzionamento degli apparecchi in questione, la competenza sarebbe esclusivamente demandata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; avrebbe, inoltre, disatteso le censure concernenti l’apparato sanzionatorio previsto dall’ordinanza di Roma Capitale, che attribuisce impropriamente al Sindaco una potestà di sospensione dell’attività, che non trova la sua origine in alcuna fonte di rango primario, prevedendo, altresì, che la recidiva si realizzi, anche nel caso in cui il soggetto destinatario della sanzione abbia provveduto al pagamento dell’oblazione, in netto contrasto con il disposto degli artt. 8 bis e 16 della legge 689/1981, nell’univoca interpretazione fornitane dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il pagamento nella misura ridotta estingue l’obbligazione, con effetti liberatori generalizzati nei confronti dell’amministrazione.</h:div><h:div>L’appello è infondato.</h:div><h:div>Deve premettersi che nell’ordinanza appellata è stato, tra l’altro, evidenziato che la “<corsivo>misura</corsivo> (appare) <corsivo>adeguata per contemperare le primarie esigenze di tutela della salute pubblica con gli interessi economici degli operatori del settore e idonea a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo</corsivo>” e precisato che si ritiene opportuno “<corsivo>disciplinare uniformemente gli orari di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro ovunque collocati nelle sale gioco e/o negli altri esercizi, autorizzati ex artt. 86 ed 88 TULPS, anche nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini collegate alla possibilità di utilizzo degli apparecchi stessi da parte degli studenti, con particolare riferimento agli orari di uscita dalle scuole e con l'intento di prevenire la trasmigrazione degli utenti dall'una all'altra tipologia di esercizio, fenomeno che verosimilmente si verificherebbe in caso di diversificazione degli orari</corsivo>”.</h:div><h:div>Nelle premesse dell’ordinanza è stato, inoltre, dato atto della patologia di cui soffrono i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro (GAP) e da un lato è stato richiamato il costante orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile l’intervento del Sindaco nel prevenire e ridurre i rischi da gioco d’azzardo, anche stabilendo una disciplina oraria degli esercizi e, dall’altro, sono stati richiamati i dati e le informazioni acquisiti dall’Amministrazione. È stato così precisato che “<corsivo>il diffondersi del fenomeno della ludopatia, che riguarda tutte le fasce di età, comporta, costi portanti di intervento che si ripercuotono sul sistema delle Amministrazioni locali, con particolare riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da tale tipologia anche a sostegno del nucleo familiare di appartenenza</corsivo>” e che “<corsivo>tra i compiti e gli obiettivi dell'Ente Locale, nell'ambito delle proprie competenze, rientrano le azioni tese ad individuare e porre in essere misure idonee a contenere e contrastare il fenomeno legato al vizio di gioco o gioco compulsivo, anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare i soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni</corsivo>”.</h:div><h:div>Con riferimento alle censure avversarie secondo cui l’Amministrazione non avrebbe osservato le disposizioni dell’intesa Stato-Regioni del 7 settembre 2017, ed in particolare quelle relative alle disposizioni orarie, deve premettersi che la materia del contrasto alla ludopatia è stata disciplinata dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) che, all'art. 1, comma 936, ha previsto che "<corsivo>Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti</corsivo>".</h:div><h:div>La Conferenza unificata ha concluso i suoi lavori con l'intesa sancita nella seduta del 7 settembre 2017, in cui è stata richiamata la possibilità di "<corsivo>riconoscere agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco</corsivo>". Si è, inoltre, stabilito che: "<corsivo>Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia</corsivo>".</h:div><h:div>E’ stato, in proposito, affermato da questa Sezione che: “<corsivo>Alla luce dei riportati contenuti dell'intesa è corretto affermare che principio generale della materia è la previsione di limitazioni orarie come strumento di lotta al fenomeno della ludopatia</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3382). </h:div><h:div>Dall’esame del succitato disposto normativo di cui all'art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015, deve confermarsi, dunque, l’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’intesa del 7 settembre 2017 non costituisce un atto vincolante, non essendo stato ancora adottato il decreto Ministeriale previsto a conclusione dell’iter di emanazione del provvedimento stesso; l’intesa non è ancora un atto completo, perché il potere dello Stato non è stato ancora esercitato.</h:div><h:div>Ne consegue l’infondatezza anche del profilo di censura concernente l’assunta illegittimità dell’ordinanza comunale in seguito al mancato accordo con l’Agenzia dei Monopoli previsto dall’atto d’intesa.</h:div><h:div>Riguardo alle censure di difetto di istruttoria, nelle premesse dell’ordinanza comunale sono stati indicati numerosi elementi, confermati dalla documentazione versata in atti, da cui emergono le ragioni dell’emissione del provvedimento stesso. Invero: la nota acquisita al prot. QH9263/2018 ha fornito i dati tratti dal Sistema Informativo Regionale Dipendenze del Lazio presso i Ser.D (Servizi pubblici per le Dipendenze) delle ASL del Lazio relativi a persone in trattamento per problematiche relative al gioco d'azzardo patologico; nella Relazione 2016 e nell'allegato focus descrittivo sui pazienti in trattamento per disturbo da gioco d'azzardo nei servizi Ser.D del Lazio e di Roma aggiornato al 2017, emerge un aumento progressivo del numero di soggetti in carico ai servizi di cura per le dipendenze del Lazio e di Roma; in particolar modo dal grafico allegato al focus di cui sopra l'andamento temporale dei pazienti in trattamento presso i Ser.D di Roma e del Lazio negli ultimi 6 anni (2012-2017) mostra un aumento progressivo delle presenze nei servizi di cura passato, a Roma, dagli 82 casi del 2012 ai 323 casi del 2017, mentre nel Lazio si passa dai 165 casi del 2012 ai 613 del 2017; la nota acquisita al prot. QH/31769 dell’1 giugno 2018 ha fornito un aggiornamento dei dati riferiti ai primi mesi del 2018, confermando la tendenza ad un aumento dei soggetti che richiedono interventi socio-sanitari per problemi legati al disturbo da gioco d'azzardo (218 casi nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2018). Risulta, dunque, evidente il notevole aumento di casi denunciati nella città di Roma che, nell’arco di 5 anni, è passato da 82 a 323; solo nei primi mesi del 2018 si aggiungono 218 casi; dall'esame dei dati in possesso dell'Amministrazione è risultata evidente una significativa diffusione del gioco d'azzardo, con un elevato numero di aperture di sale da gioco autorizzate ex art. 86, comma 1, del TULPS (pari ad oggi a circa 587) e SCIA/Comunicazioni di installazione, produzione, importazione e gestione anche indiretta, autorizzate ex art. 86, comma 3, del TULPS di apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S (pari ad oggi a circa 1062) e di sale ex art. 88 TULPS di competenza della Questura di Roma (pari a circa 1.116).</h:div><h:div>Nell’ordinanza sono state anche richiamate fonti scientifiche (studio sulle “Dipendenze Comportamentali/gioco d'azzardo patologico: progetto sperimentale nazionale di sorveglianza e coordinamento/monitoraggio degli interventi" curato dal Ministero della Salute), e prima dell’emanazione dell’ordinanza è stata esaminata anche la documentazione trasmessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da cui emerge che nel Lazio nell’anno 2016 la raccolta è aumentata rispetto all’anno 2015 (passando dal 9,02% al 10,18%) e che nel Comune di Roma, nello stesso periodo, si è passati da € 5.008.508.830,68 dell’anno 2015 a € 5.428.967.210,85 nell’anno 2016.</h:div><h:div>Dalla documentazione riferita ai singoli tipi di gioco, si evince, inoltre, come la raccolta più elevata venga fatta con riferimento alle V7 (apparecchi a scommessa multipla a totalizzatore su base ippica), VLT (la cui caratteristica peculiare è quella di offrire più giochi e le vincite avvengono sulla base del calcolo del ciclo di Payout stabilito dal Concessionario su base sia di sala, sia di circuito, sia nazionale) e videogiochi e slot machine, che rappresentano, dunque, i giochi più insidiosi.</h:div><h:div>Come statuito dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio, appare evidente, dunque, l’adeguatezza e la proporzionalità delle misure poste in essere, che impediscono l’utilizzo di tali apparecchi oltre un tempo ritenuto congruo di 8 ore giornaliere, con riferimento agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo.</h:div><h:div>Significativo il recente studio dell’Eurispes (Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali) “<corsivo>Gioco pubblico e dipendenze nel Lazio. Focus sulla città di Roma</corsivo>”, da cui emerge che nell’anno 2018 la Regione Lazio è la seconda regione (dopo la Lombardia e, prima della Campania) come volume di gioco e che la città di Roma rappresenta i due terzi del volume di gioco di tutta la Regione Lazio; inoltre, sempre nell’anno 2018, la maggior parte delle Regioni hanno segnalato un aumento dei volumi di gioco, con l’eccezione del Lazio e del Piemonte relativamente ai quali sono stati adottati provvedimenti limitativi degli orari relativi ai giochi d’azzardo. </h:div><h:div>Anche da altre pubblicazioni si rileva come Roma sia una delle città più afflitte della ludopatia, che coinvolge soprattutto i giovani. </h:div><h:div>Le ricerche condotte dall’Eurispes e la circostanza che nelle Regioni del Lazio e del Piemonte il volume di gioco dal 2017 al primo trimestre del 2019 sia diminuito, comprova come la misura della regolazione dell’orario di apertura/chiusura delle sale slot non sia indifferente alla prevenzione ed al contrasto del gioco patologico.</h:div><h:div>L’ordinanza di Roma Capitale è diretta, altresì, alla tutela dei minori, ai quali il gioco d’azzardo è vietato per legge; l’apertura delle sale da gioco con apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro limitata alle fasce orarie in cui i minori sono tendenzialmente occupati in altre attività costituisce, dunque, un efficace deterrente per gli stessi.</h:div><h:div> “<corsivo>Da tale composito e complesso quadro giuridico emerge non solo e non tanto la legittimazione, ma l’esistenza di un vero e proprio obbligo a porre in essere da parte dell’amministrazione, nel caso di specie quella comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, ispirati per un verso alla tutela della salute, che rischia di essere gravemente compromessa per i cittadini che siano giocatori e quindi clienti delle sale gioco, per altro verso al principio di precauzione, citato nell’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il cui scopo è garantire un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a precise prese di posizione preventive in caso di rischio, ma il cui campo di applicazione è molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>L’assioma fondamentale di tale ultimo principio è che nell'ipotesi di un rischio potenziale, laddove (come nella specie) vi sia un’identificazione degli effetti potenzialmente negativi di un’attività (come nella specie risulta dallo stesso decreto Balduzzi) e vi sia stata una valutazione dei dati scientifici disponibili, è d’obbligo predisporre tutte le misure per minimizzare (o azzerare, ove possibile) il rischio preso in considerazione, pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e di contemperamento degli interessi coinvolti</corsivo>” (Cons Stato, V, 8 agosto 2018, n. 4867).</h:div><h:div>Le finalità preventive dell’ordinanza appaiono, dunque, del tutto legittime e adeguatamente motivate, con specifico riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo dei cittadini.</h:div><h:div>Con riferimento all’assunta inefficacia delle misure contenute nell’ordinanza comunale rispetto alle finalità di contrasto alla ludopatia, la giurisprudenza ha ritenuto che tali censure “<corsivo>si risolvono in generiche affermazioni, non essendo supportate da alcuna analisi seria sulla ludopatia nel territorio comunale, e vanno quindi considerate affermazioni di indimostrata efficacia, inidonee a porre in discussione tanto la proporzionalità quanto la ragionevolezza del mezzo…..rispetto al fine…soprattutto se si argomenta in termini di obiettivo da raggiungere che è quello del disincentivo piuttosto che quello della eliminazione del fenomeno che viene affrontato, la cui complessità non è revocabile in dubbio, e per il quale non esistono soluzioni di sicuro effetto</corsivo>” (Cons. Stato, V, 13 giugno 2016, n. 2519).</h:div><h:div>Riguardo al dedotto omesso bilanciamento fra gli interessi coinvolti: “<corsivo>la Sezione ha osservato come le Amministrazioni con l’adozione di ordinanze analoghe a quella qui in esame, abbiano realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie</corsivo>” (Cons. Stato, V, 8 agosto 2018, n. 4867).</h:div><h:div>Inoltre, anche alla luce delle decisioni della Corte di giustizia UE nel settore dell’esercizio dell’attività imprenditoriale del gioco lecito le esigenze di tutela della salute vengono ritenute del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche (cfr. Cons. Stato, V, 8 agosto 2018, n. 4867; 6 settembre 2018, n. 5237; VI, 11 marzo 2019, n. 1618), come già statuito dalla giurisprudenza precedente, che aveva posto in rilievo che il Trattato CE “<corsivo>fa salve eventuali restrizioni imposte dai singoli Stati membri giustificate, tra l’altro, anche da motivi di tutela della salute pubblica e della vita delle persone; nel territorio di uno stato membro sono ammissibili restrizioni che vadano sino al divieto delle lotterie e di altri giochi a pagamento con vincite in denaro, trattandosi di un divieto pienamente giustificato da superiori finalità di interesse generale</corsivo>” (Cons. Stato, V, 23 ottobre 2014, n. 5251; VI, 20 maggio 2014, n. 2542).</h:div><h:div>E’ stato anche osservato che: “<corsivo>l'art. 41 Cost. consente al legislatore di stabilire limiti all'iniziativa economica imprenditoriale a tutela dell'"utilità sociale"; tale locuzione è stata intesa come comprensiva di tutti i diritti che ricevano pari tutela a livello costituzionale, tra i quali, in primo luogo, il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. Nei casi - come quello in esame - di possibile interferenza dell'attività imprenditoriale con la salute dei cittadini spetta al legislatore operare il necessario bilanciamento degli interessi, anche ponendo limiti all'esercizio della prima</corsivo>” (Cons. Stato, V, n. 3382 del 2018).</h:div><h:div>Riguardo all’assunto contrasto dell’ordinanza con l’interesse economico dell’Erario alla riscossione dei proventi del gioco, come affermato dalla Corte Costituzionale: “<corsivo>è la garanzia dei diritti incomprimibili (come quello alla salute) ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione</corsivo>” (Corte Costituzionale, sentenza n. 275 del 2016).</h:div><h:div>L’appellante deduce, con l’ultimo motivo, che la sentenza avrebbe omesso di motivare in ordine alla censura concernente l’assunta carenza di potere in capo al Sindaco in ordine al funzionamento degli apparecchi in questione, la cui competenza sarebbe demandata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; avrebbe, infine, disatteso le censure afferenti l’apparato sanzionatorio previsto dall’ordinanza di Roma Capitale, che attribuisce impropriamente al Sindaco una potestà di sospensione dell’attività, che non trova la sua origine in alcuna fonte di rango primario, prevedendo, altresì, che la recidiva si realizzi anche nel caso in cui il soggetto destinatario della sanzione abbia provveduto al pagamento dell’oblazione, in netto contrasto con il disposto degli artt. 8 bis e 16 della legge 689/1981 e nell’univoca interpretazione fornitane dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il pagamento nella misura ridotta estingue l’obbligazione, con effetti liberatori generalizzati nei confronti dell’amministrazione.</h:div><h:div>Anche tale motivo è infondato.</h:div><h:div>Devono, in proposito, richiamarsi, innanzitutto, le statuizioni di questo Consiglio, secondo cui: “<corsivo>la giurisprudenza amministrativa in materia ha ormai univocamente chiarito che la revisione contenuta nell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, ha carattere generale, riconoscendo pertanto al sindaco il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l'orario di apertura degli esercizi, in cui i medesimi sono installati, puntualizzando che un simile potere non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi generali della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi e non è configurabile alcuna violazione. dell'art. 117, comma 2, lett. h), Cost.” </corsivo>(cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4784; 22 ottobre 2015, n. 4861).</h:div><h:div>E tale ragionamento va sicuramente esteso anche all’assunta censura di incompetenza del Sindaco in ordine al funzionamento degli apparecchi in questione, riguardo, in particolare, alla facoltà di disporne lo spegnimento, che sarebbe, invece, riconosciuta all’Agenzia dei Monopoli.</h:div><h:div>Inoltre, l’ordinanza impugnata, oltre a prevedere, in caso d’inosservanza, una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilisce che “<corsivo>in caso di recidiva si applichi, ai sensi degli artt. 9 e 10 del TULPS, per un periodo non superiore a cinque (5) giorni, la sanzione accessoria della sospensione del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, collocati nel locale o nel punto di vendita di gioco, autorizzato ex artt. 86 e 88 del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno solare, e per ogni ulteriore violazione successiva alla seconda, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689</corsivo>”.</h:div><h:div>Sul profilo specifico concernente le succitate previsioni dell’ordinanza concernenti il potere di sospensione dell’attività, nonché quelle secondo cui la recidiva si realizza anche nel caso in cui il soggetto destinatario della sanzione abbia provveduto al pagamento dell’oblazione, il Collegio si richiama, innanzitutto, alla decisione di questo Consiglio, secondo cui la sanzione è “<corsivo>coperta da apposita previsione di legge, che può essere ragionevolmente individuata proprio nell'art. 10 del T.U.L.P.S…, di cui non può predicarsi - avendo come presupposto un &lt;&lt;abuso&gt;&gt; - un rapporto esclusivo a servizio delle sole autorizzazioni di polizia in senso stretto, dovendo al contrario tale previsione intendersi applicabile anche a quelle autorizzazioni che, per effetto dell'art. 19 del D. Lgs. n. 616 del 1977 sono state trasferite ai comuni...</corsivo>” (Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2018, n. 1933).</h:div><h:div>Deve osservarsi, inoltre, che l’inadempimento ad obblighi sorti nell’ambito del rapporto autorizzatorio all’esercizio di un’attività, come nel caso in questione, esula dalla disciplina del potere sanzionatorio puro previsto dalla normativa generale; lo stesso attiene, infatti, alla gestione del rapporto autorizzatorio, ricevendo la sua concreta disciplina nell’ambito dello specifico settore. Si tratta, dunque, di un potere sanzionatorio specifico, distinto dal potere sanzionatorio puro soggetto alla disciplina della legge generale n. 689 del 1981.</h:div><h:div>Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto.</h:div><h:div>Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020, tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020, con l’intervento dei magistrati: </h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/06/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Elena Quadri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>