<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240626220250510112200625" id="20240626220250510112200625" modello="2" modifica="13/05/2025 09:41:33" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="06262"/><fascicolo anno="2025" n="03744"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240626220250510112200625.xml</file><wordfile>20240626220250510112200625.docm</wordfile><ricorso NRG="202406262">202406262\202406262.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\931 Vincenzo Salamone\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Esposito</firma><data>13/05/2025 09:30:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/05/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Vincenzo Salamone,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento<corsivo/></h:div><h:div><corsivo>(quanto al ricorso introduttivo)</corsivo>: </h:div><h:div>a) della determina del Capo Settore Tecnico del Comune di Saviano n. -OMISSIS- che ha disposto l'aggiudicazione in favore del -OMISSIS- dei “<corsivo>lavori di realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio con opere di mitigazione del rischio idrogeologico località Sant'Erasmo</corsivo>” (CIG -OMISSIS-);</h:div><h:div>b) della disposizione n. -OMISSIS- a firma del Responsabile della CUC recante la proposta di aggiudicazione;</h:div><h:div>c) della nota del Capo Settore Tecnico del Comune di Saviano prot.-OMISSIS-, recante il nulla osta all'ammissione alla gara del Consorzio controinteressato e della consorziata designata per l'esecuzione;</h:div><h:div>d) della nota a firma del Responsabile della fase di affidamento prot.-OMISSIS- di trasmissione al Capo Settore Tecnico del Comune di Saviano della documentazione acquisita in sede di soccorso istruttorio; </h:div><h:div>e) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali di gara nella parte in cui non recano l'esclusione del Consorzio controinteressato e contengono la proposta di aggiudicazione in suo favore, comunque lesivi del diritto della Società ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto per cui è causa;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 121, 122 e 124 c.p.a., dell'inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato con il Consorzio controinteressato e del diritto della Società ricorrente di conseguire l'aggiudicazione ed il contratto;<corsivo/></h:div><h:div><corsivo>(quanto ai motivi aggiunti depositati il 21/1/2025)</corsivo>:</h:div><h:div>a) della determina del Capo Settore Tecnico del Comune di Saviano n. -OMISSIS-comunicata il giorno successivo, che ha disposto la conferma dell'aggiudicazione in favore del -OMISSIS- dei “<corsivo>lavori di realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio con opere di mitigazione del rischio idrogeologico località Sant'Erasmo</corsivo>” (CIG -OMISSIS-);</h:div><h:div>b) della disposizione della CUC-OMISSIS-n. -OMISSIS-, contenente la proposta di conferma dell'aggiudicazione, acquisita dal Comune di Saviano al prot. n. -OMISSIS-</h:div><h:div>c) della relazione della CUC-OMISSIS-acquisita dal Comune di Saviano al prot. n. -OMISSIS-;</h:div><h:div>d) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivi del diritto della Società ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto per cui è causa;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 121, 122 e 124 c.p.a., dell'inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato con il Consorzio controinteressato e del diritto della Società ricorrente di conseguire l'aggiudicazione ed il contratto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6262 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:</h:div><h:div>-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Miani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Toledo n. 116; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Saviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>-OMISSIS-., non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Italo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Napoli alla Via A. Diaz n. 11; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Saviano, della -OMISSIS- del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, dando atto che il difensore del Comune di Saviano ha richiesto, con nota depositata il 14/4/2025, il passaggio in decisione della causa;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Centrale Unica di Committenza-OMISSIS-formulava, agli operatori iscritti all’Albo Fornitori della stessa, lettera di invito a presentare offerta per l’appalto relativo all’affidamento dei “<corsivo>lavori di realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio con opere di mitigazione del rischio idrogeologico località Sant'Erasmo</corsivo>” del Comune di Saviano.</h:div><h:div>All’esito delle operazioni della Commissione di gara, è stata proposta l’aggiudicazione in favore del Consorzio controinteressato, disposta con la determina del Capo Settore Tecnico del Comune del -OMISSIS- impugnata con il ricorso introduttivo unitamente agli atti presupposti e connessi.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio e hanno svolto difese il Comune di Saviano e il Consorzio controinteressato, nonché le Amministrazioni statali evocate in giudizio, eccependo il loro difetto di legittimazione passiva.</h:div><h:div>L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 19/12/2024 n. 2701.</h:div><h:div>La ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso i successivi atti e provvedimenti, indicati in epigrafe, riproponendo l’istanza cautelare, respinta con ordinanza del 30/1/2025 n. 230 (non riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza della sez. V del 21/2/2025 n. 700).</h:div><h:div>Per l’udienza di merito le parti hanno prodotto scritti difensivi.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 la causa è stata assegnata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.- Va parzialmente accolta, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la richiesta di estromissione dal giudizio, formulata dalla difesa erariale (adducendo che non sono impugnati provvedimenti delle Amministrazioni statali intimate).</h:div><h:div>Quanto al Ministero dell’Interno, lo stesso è titolare dell’intervento finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”).</h:div><h:div>Ciò risulta dalla lettera d’invito, in cui il predetto Ministero viene indicato nell’intestazione.</h:div><h:div>Pertanto, se ne giustifica la partecipazione al giudizio, ai sensi dell’art. 12-<corsivo>bis</corsivo>, co. 4, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, inserito dalla legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108 (“<corsivo>Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104</corsivo>”).</h:div><h:div>2.- Venendo al merito della questione controversa, con il ricorso introduttivo è patrocinata la tesi dell’esclusione dell’aggiudicataria, essendo incorsa la consorziata designata in un illecito professionale consistente in gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro che, benché dichiarate, non sono state (affatto) valutate.</h:div><h:div>2.1. La consorziata designata-OMISSIS- dichiarava:</h:div><h:div>a) “<corsivo>di aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>il Tribunale di Torre Annunziata, in data 01.12.2023, ha emesso, nei confronti del Sig. -OMISSIS- sentenza di applicazione della pena di reclusione, con conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria di € 20.000,00 per il reato di cui all’art. 590 co. 3 c.p., per violazione dell’art. 122 D.Lgs. 81/08</corsivo>”;</h:div><h:div>b) “<corsivo>di non aver commesso illeciti professionali gravi, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- che il sig.-OMISSIS- è interessato da un procedimento penale, allo stato attuale pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata per i delitti di cui agli articoli 61 n°2, 81 cpv e 495 c.p., nonché per i delitti di cui all’art. 81 cpv, 56-640 c.p.:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- che il sig.-OMISSIS- è interessato da un procedimento penale, allo stato attuale pendente innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania per il reato di cui all’art. 483 in relazione all’art. 76 DPR 28 dicembre 2000 n. 445;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- che il sig.-OMISSIS- è stato interessato da un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata che, con decisione del 28.09.2022, ha dichiarato di non doversi procedere in quanto il reato ascritto è estinto per esito positivo della messa alla prova per i reati ex artt. 113 e 590 c.p. e artt. 71, co. 4) e 7) lett. a), 73, 95 co.1), lett. g) e h), 96, co. 1 lett. g. e 109 D.Lvo 81/08</corsivo>”.</h:div><h:div>Il Responsabile della fase di affidamento richiedeva di produrre “<corsivo>la sentenza in copia conforme resa in data 01/12/2023 dal Trib. Torre Annunziata – Sez. Pen., con cui è stata disposta la condanna a carico del Sig. -OMISSIS- titolare dell’impresa consorziata esecutrice,-OMISSIS-</corsivo>”.</h:div><h:div>In luogo di essa veniva trasmessa la sentenza dello stesso Tribunale n. -OMISSIS-, anch’essa indicata nella dichiarazione e che disponeva il non doversi procedere per essere i reati ascritti estinti per esito positivo della messa alla prova.</h:div><h:div>Nonostante tale errore di trasmissione, il RUP manifestava il nullaosta all’ammissione alla gara (nota del 21/10/2024, al prot. della CUC n. -OMISSIS-).</h:div><h:div>Da ciò la ricorrente fa discendere la doverosità dell’esclusione del Consorzio controinteressato, invocando l’art. 101, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023 (“<corsivo>L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara</corsivo>”).</h:div><h:div>Evidenzia che la trasmissione della diversa sentenza non avrebbe potuto essere ricondotta a un errore scusabile, tanto da determinare la sanzione espulsiva, incombendo sul concorrente un onere di diligenza e in applicazione del principio di autoresponsabilità.</h:div><h:div>È ulteriormente sostenuto che la condanna alla pena della reclusione, con conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, per il reato ex art. 590, co. 3, c.p. e per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con serie lesioni prodotte al lavoratore, denota la sussistenza della gravità dell’infrazione che, unitamente alla definitività della condanna, comporta anche sotto tale profilo la necessità di escludere l’operatore economico.  </h:div><h:div>Con ulteriore motivo è affermato che l’erronea trasmissione della sentenza non potrebbe essere sanata attraverso un ulteriore soccorso istruttorio, essendo l’aggiudicazione comunque viziata dal mancato compimento di istruttoria sulla rilevanza della condanna, derivante dalla sentenza non prodotta.</h:div><h:div>2.2. Sta di fatto che, dopo la proposizione del ricorso, è stata richiesta e prodotta la sentenza di cui trattasi, pervenendo alla conferma dell’aggiudicazione, dopo aver valutato l’insussistenza di cause di esclusione del Consorzio controinteressato.</h:div><h:div>Con nota prot. -OMISSIS- il Responsabile del procedimento di gara ha considerato che “<corsivo>la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p. resa dal Trib. Torre Annunziata (n. -OMISSIS-, pubblicata il 15/12/2023)</corsivo> […]<corsivo>: non assume rilevanza quale causa di esclusione automatica; riguarda reati che non rientrano nelle fattispecie tassativamente prescritte dall’art. 94 e dall’art. 98 D. Lgs. 36/2023. Di conseguenza, emerge l’assoluta impossibilità di esclusione con provvedimento vincolato ex art. 94 D. Lgs. 36/2023 e/o con misura discrezionale ex artt. 95 e 98 D. Lgs. 36/2023 nei confronti dell’operatore aggiudicatario</corsivo>”.</h:div><h:div>Con determina n. -OMISSIS- il Responsabile del Settore Tecnico del Comune, “alla luce della rinnovata istruttoria” e conformandosi alla disposizione della CUC n. -OMISSIS-, ha confermato l’aggiudicazione disposta con il provvedimento n. -OMISSIS-</h:div><h:div>I nuovi provvedimenti sono avversati con i motivi aggiunti, censurando che l’esame infine operato della sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale di Torre Annunziata non abbia rilevato che la condanna del legale rappresentante della ditta esecutrice alla pena della reclusione, con conversione in pena pecuniaria, riguarda un’infrazione da ritenersi grave, poiché la prescrizione dell’art. 122 del d.lgs. n. 81/2008 (“<corsivo>Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII</corsivo>”) è sanzionata dal successivo art. 159, co. 2, lett. a), rilevandosi che dette norme sottintendono “<corsivo>un disvalore tale da concretizzare la messa in pericolo della sicurezza sul lavoro quale bene finale tutelato dalle norme incriminatrici</corsivo>” (Cass. Pen. n. 23184/2020).</h:div><h:div>A riprova della gravità dell’infrazione, si aggiunge che, nella specie, la sentenza aveva accertato che “<corsivo>il-OMISSIS- … allestiva un ponteggio per i lavori in quota incompleto in quanto recante in più punti delle aperture</corsivo>”, essendo conseguita a tale omissione la caduta di un lavoratore da un’altezza di circa 4,5 mt., con frattura delle vertebre lombari, così da condurre alla condanna per il reato di lesioni personali, ex art. 590 c.p.</h:div><h:div>Viene ancora contestato che la conferma dell’aggiudicazione possa poggiare sulle “certificazioni prodotte dall’operatore economico in sede di gara”, le quali lasciano al contrario intendere  che dalla sentenza discenda la gravità dell’infrazione alle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori, compiuta nonostante gli accorgimenti di cui il concorrente si era dotato con la certificazione conseguita (poiché la certificazione ISO -OMISSIS-:2018 - Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro era stata ottenuta nel marzo 2020, anteriormente alla commissione del fatto nel 2022, da cui è scaturita la condanna).</h:div><h:div>Inoltre, si afferma che il giudizio di affidabilità presuppone che l’operatore economico fornisca la prova del fatto che le misure adottate siano sufficienti, in particolare dimostrando di aver risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti idonee a prevenire ulteriori illeciti (art. 96, co. 6, del d.lgs. n. 36/2023).</h:div><h:div>Con ulteriore censura contenuta nei motivi aggiunti, viene riassuntivamente considerato che la stazione appaltante non avrebbe potuto omettere la valutazione della rilevanza e gravità dell’infrazione.</h:div><h:div>3. Le censure non si prestano a favorevole considerazione.</h:div><h:div>3.1. Quanto al ricorso introduttivo, non può condurre all’esclusione del concorrente la circostanza che lo stesso trasmetteva alla stazione appaltante, al posto della sentenza di condanna richiesta, la diversa sentenza che dichiarava il non luogo a procedere.</h:div><h:div>Il pur rimarchevole errore, commesso dal RUP nel non avvedersi di ciò, non è tale da determinare <corsivo>ipso facto</corsivo> la sanzione espulsiva.</h:div><h:div>Ciò in quanto l’invocato art. 101, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023 (“<corsivo>L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara</corsivo>”) attiene alla totale omissione dell’adempimento prescritto che, in ossequio alle esigenze di speditezza della procedura, pone un termine finale perentorio e impedisce che il soccorso istruttorio possa essere procrastinato e favorire il concorrente che sia rimasto inerte all’invito rivoltogli.</h:div><h:div>Viceversa, qualora all’ordine si sia ottemperato ma l’errore sia caduto sulla materiale trasmissione di un documento in luogo di un altro, non si rinviene l’identica ragione posta a presidio della suddetta esigenza, potendosi supplire alla carenza riscontrata mediante la correzione dell’errore, consistente nello scambio dell’atto da trasmettere (entrambe le sentenze erano state dichiarate in gara).</h:div><h:div>Pertanto, il ricorso introduttivo va respinto.</h:div><h:div>3.2. In ordine ai motivi aggiunti, la conferma dell’aggiudicazione si mostra esente dalle censure prospettate.</h:div><h:div>Occorre porre in rilievo che, nella propria dichiarazione, l’impresa esecutrice ha manifestato di aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, derivanti dalla menzionata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata di condanna del legale rappresentante dell’1/12/2023, accompagnata dalla menzione delle “<corsivo>soluzioni organizzative idonee a evitare il verificarsi di simili eventi</corsivo>”, tra cui la certificazione per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro ISO -OMISSIS- n°-OMISSIS-.</h:div><h:div>Come documentato dalla ricorrente, la certificazione ISO -OMISSIS-:2018 - Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro era stata inizialmente rilasciata l’11/3/2020, ma la decisione ed emissione corrente risale al 10/3/2023, con scadenza al 10/3/2026, tanto da acquisire importanza al fine di ritenere che la certificazione medesima possa ritenersi idonea a fondare il giudizio di affidabilità, sulla base di una certificazione attuale e posteriore al fatto avvenuto nel 2022, conducente alla condanna comminata a carico del legale rappresentante.</h:div><h:div>Come sopra riportato, nel formulare il giudizio di affidabilità dell’aggiudicataria, è stato considerato che “<corsivo>la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p. resa dal Trib. Torre Annunziata (n. -OMISSIS-, pubblicata il 15/12/2023)</corsivo> […]<corsivo>: non assume rilevanza quale causa di esclusione automatica; riguarda reati che non rientrano nelle fattispecie tassativamente prescritte dall’art. 94 e dall’art. 98 D. Lgs. 36/2023. Di conseguenza, emerge l’assoluta impossibilità di esclusione con provvedimento vincolato ex art. 94 D. Lgs. 36/2023 e/o con misura discrezionale ex artt. 95 e 98 D. Lgs. 36/2023 nei confronti dell’operatore aggiudicatario</corsivo>”.</h:div><h:div>La valutazione effettuata si sottrae alle critiche rivolte, in omaggio al principio che preclude al Giudice amministrativo di sovrapporre il proprio giudizio alla disamina compiuta dalla stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità.</h:div><h:div>In tal senso, in giurisprudenza è stato ritenuto che la valutazione sulla nozione di grave illecito professionale ai fini dell’esclusione dalla gara “<corsivo>è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante</corsivo>”, senza che il G.A. possa operare “<corsivo>un sindacato di tipo sostitutivo sulle valutazioni affidate alla stazione appaltante</corsivo>”, in presenza di “<corsivo>valutazioni che sono state effettuate, che presentano fisiologici margini di opinabilità e che non si presentano né “distorte” né “apparenti”</corsivo>” (Cons. Stato - sez. V, 14/6/2024 n. 5354).</h:div><h:div>Il d.lgs. n. 36/2023 ha distinto tra cause di esclusione automatica e non automatica (artt. 94 e 95), all’infuori delle prime restando impregiudicata la discrezionalità della stazione appaltante nella pertinente valutazione (cfr., con riferimento al previgente codice dei contratti pubblici, Cons. Stato - sez. VI, 29/11/2022 n. 10483: “<corsivo>fuori dall'ipotesi di cause esclusive tipiche, che vincolano in primis la stazione appaltante nelle proprie decisioni, la gravità di inadempienze non automaticamente escludenti è rimessa alla valutazione discrezionale di quest'ultima, al più sindacabile entro i limiti della abnormità o della manifesta irragionevolezza [sul tema si veda Cass., SS.UU., 17 febbraio 2012, n. 2312, che in relazione all'omologa norma del previgente codice dei contratti pubblici – art. 38, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 163 del 2006 – ha affermato che è rimessa alla stazione appaltante «la individuazione del punto di rottura dell'affidamento nel pregresso e/o futuro contraente»]. (Cons. Stato, sez. V, 03/01/2019, n.72)</corsivo>”; cfr., altresì, Cons. Stato - sez. V, 8/9/2022 n. 7823, p. 14.1.: “<corsivo>Nelle gare pubbliche il giudizio su gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell'Amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell'affidabilità dell'appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera non condivisibilità della valutazione stessa (Consiglio di Stato sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7223). Spetta alla stazione appaltante, nell'esercizio di tale ampia discrezionalità, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell'operatore economico, persino se non abbiano dato luogo ad un provvedimento di condanna in sede penale, perché essa sola può fissare il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso o futuro contraente</corsivo>”).</h:div><h:div>Nella fattispecie all’esame, la valutazione effettuata si sottrae alle censure mosse, non potendosi rinvenire in essa una palese illogicità del giudizio compiuto, né valendo il richiamo della ricorrente all’art. 96, co. 6, terzo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, in quanto la dimostrazione di aver risarcito il danno, chiarito i fatti e le circostanze e adottato le misure opportune non comporta che tutti gli elementi individuati debbano concorrere, potendo alcuni di essi non ricorrere ed essendo sufficiente che la stazione appaltante abbia (nell’esercizio della richiamata sua discrezionalità) ritenuto sufficiente ed esaustiva l’adozione delle misure organizzative che escludono la permanente rilevanza dell’illecito e possano condurre a un giudizio di attuale affidabilità del concorrente.</h:div><h:div>Per queste considerazioni anche i motivi aggiunti vanno dunque respinti.</h:div><h:div>4.- Sulle spese di giudizio, per la peculiarità della questione e la connotazione della vicenda sussistono giustificate ragioni per disporne la compensazione per intero tra tutte le parti costituite, non essendovi luogo a provvedere nei confronti dell’-OMISSIS-., non costituitasi in giudizio. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, li respinge.</h:div><h:div>Compensa per intero le spese di giudizio tra tutte le parti costituite; nulla sulle spese di giudizio nei confronti dell’-OMISSIS-., non costituitasi.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/04/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Marialuisa Lanzieri</h:div><h:div>Giuseppe Esposito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>