<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240120420250723172129454" descrizione="" gruppo="20240120420250723172129454" modifica="25/07/2025 10:21:34" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01204"/><fascicolo anno="2025" n="00893"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240120420250723172129454.xml</file><wordfile>20240120420250723172129454.docm</wordfile><ricorso NRG="202401204">202401204\202401204.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\920 Paolo Carpentieri\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessio Falferi</firma><data>25/07/2025 10:21:34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Carpentieri,	Presidente</h:div><h:div>Alessio Falferi,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Paolo Nasini,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1-della nota prot. n. 0854194 del 6.08.2024, con la quale l’ARPAE – Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna ha dichiarato la permanenza dell’improcedibilità dell’istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis d.lgs. n. 152/2006 in relazione ad un impianto eolico di potenza pari a 27,0 MW sito nel territorio comunale di Camugnano (BO), loc. Trassera, e opere di interconnessione nel Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), avanzata dalla società Santa Chiara S.r.l. in data 20.03.2024;</h:div><h:div>2- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Santa Chiara Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Viti, Giovanni Scirocco, Alessandro Sassoli, Nicola Azzariti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Caturani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Regione Emilia Romagna, Comune di Camugnano, Comune di Castiglione dei Pepoli, Citta' Metropolitana di Bologna, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arpae Agenzia Regionale per la Prevenzione, L’Ambiente e L’Energia Dell’Emilia-Romagna;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La società Santa Chiara Energia srl ha impugnato la nota di data 6.8.2024, con cui Arpae – Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna (di seguito solo Arpae) ha dichiarato la permanenza dell’improcedibilità dell’istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (Paur) ai sensi dell’art. 27 bis d.lgs. n. 152/2006 in relazione ad un impianto eolico sito nel territorio comunale di Camugnano (BO).</h:div><h:div>Con l’impugnata nota –inviata alla Regione Emilia Romagna –Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni - Arpae, in relazione alla richiesta della società ricorrente di revisione di quanto già espresso nella precedente nota regionale 5.7.2024, ha precisato che “<corsivo>-sono state verificate le motivazioni rappresentate dalla Società a sostegno della richiesta revisione e persistono gli elementi di improcedibilità già segnalati pur avendo il proponente prodotto ulteriori contenuti e considerazioni rispetto a quelli riportati nelle integrazioni (fase di verifica di completezza);-quanto espresso dalla Società è di fatto una descrizione dell’ipotesi di percorso che sarebbe adottato in alternativa a quanto richiesto dalla normativa vigente, senza ulteriori validazioni sia normative che tecniche cui poter fare riferimento</corsivo>”; sulla base di tali rilievi, Arpae ha concluso per la permanenza delle “<corsivo>condizione di improcedibilità ai sensi della Parte III dell’Allegato al DM del 10.09.2010, così come espressamente prevista al punto 13. &lt;Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica&gt;</corsivo>”.</h:div><h:div>In punto di fatto la ricorrente ha premesso quanto segue:</h:div><h:div>-di aver presentato un’istanza alla Regione Emilia Romagna per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 <corsivo>bis </corsivo>d. lgs. 152/2006 e dell’art. 15 l.r. 4/2018, ai fini della realizzazione di un impianto eolico nel territorio comunale di Camugnano (BO), loc. Trassera;</h:div><h:div>-che con nota del 6.5.2024 Arpae richiedeva un’integrazione dell’istanza, segnalando che lo studio</h:div><h:div>anemologico e di producibilità dell’impianto eolico risultava carente, in quanto condotto solo su dati analogici stimati e non da rilievi effettuati nel sito prescelto; </h:div><h:div>-di aver inviato in data 6.6.2024 le integrazioni richieste, fornendo, in merito allo studio anemologico, precisi chiarimenti in ordine sia all’efficacia sotto il profilo tecnico, sia alla conformità normativa delle valutazioni effettuate;</h:div><h:div>-che nonostante i chiarimenti resi, in data 25.6.2024 Arpae confermava la carenza del progetto sotto il profilo delle valutazioni anemologiche, ribadendo in particolare la necessità dei rilievi meccanici mediante anemometro;</h:div><h:div>-che con successiva nota del 5.07.2024 la Regione Emilia-Romagna, aderendo alle indicazioni di Arpae, comunicava la perdurante incompletezza dell’istanza di PAUR e le contestuali improcedibilità e archiviazione della domanda;</h:div><h:div>- di aver inviato alla Regione e ad Arpae, in data 29.7.2024, richiesta di revisione della improcedibilità e archiviazione dell’istanza, adducendo, ancora una volta, tutti gli elementi tecnici e normativi attestanti la conformità e l’efficacia dello studio anemologico contenuto nella documentazione progetto;</h:div><h:div>-che con l’impugnata nota del 6.08.2024, Arpae confermava quanto dedotto nella richiesta di integrazione e, conseguentemente, la permanenza della ritenuta condizione di improcedibilità dell’istanza.</h:div><h:div>Tanto premesso, la società ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “<corsivo>I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d. lgs. 387/2003 e dell’art. 13, comma 1, lett.b, punto ii), D.M. 10 settembre 2010. Violazione e falsa applicazione art. 15 l.r. Emilia-Romagna 4/2018.Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 L. 241/90, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione ed elusione dei principi di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, nonché per irragionevolezza ed illogicità manifesta del provvedimento</corsivo>”; in estrema sintesi la ricorrente ha censurato la nota impugnata per motivazione carente, in quanto non avrebbe considerato le integrazioni presentate, né la richiesta di revisione; la confermata improcedibilità sarebbe fondata su presupposti erronei, atteso che l’art 13, comma1, lett. b), punto ii), del DM 10.9.2010 non indicherebbe le modalità richieste per effettuare i rilievi ma detterebbe solo la durata (non meno di 1 anno) dei rilievi medesimi; per lo studio anemologico non sarebbero stati usati dati stimati –come affermato da Arpae-, ma dati satellitari (più di 20 anni di rilievi), più accurati di quelli che si potrebbero raccogliere <corsivo>in situ</corsivo>; quanto alla caratterizzazione della fonte eolica (idoneità sito), l’elaborazione prodotta fornirebbe un numero di ore annue pari a 2600 (non inferiore a quello richiesto di 2350 ore per l’impianto più sfavorito); inoltre, sarebbe mancato un reale contraddittorio tra le parti, stante la mancata effettiva valutazione delle integrazioni presentate; infine, la nota impugnata sarebbe illegittima anche in quanto lesiva del particolare <corsivo>favor</corsivo> che informa la materia delle rinnovabili.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio Arpae-Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna, la quale, in via pregiudiziale, ha eccepito l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso in quanto la nota impugnata sarebbe atto interno al procedimento di Paur di competenza della Regione, concluso con atti non impugnati e, comunque, meramente confermativo della precedente nota di Arpae del 25.6.2024, recepita dalla nota regionale del 4.7.2024; nel merito ha contestato le censure avversiere in quanto infondate e ne ha chiesto il rigetto.</h:div><h:div>Rinunciata l’istanza di sospensione cautelare in vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive con cui hanno ribadito le rispettive argomentazione, replicando a quelle avversarie.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 23 aprile 2025, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.</h:div><h:div>Si può prescindere dalle eccezioni in rito in quanto il ricorso è infondato nel merito.</h:div><h:div>Il punto centrale della controversia attiene, in buona sostanza, alla verifica in ordine alla necessità (o meno) di svolgere rilievi anenometrici direttamente nel sito prescelto per la realizzazione dell’impianto.</h:div><h:div>La tesi prospettata da parte ricorrete, secondo cui tali rilevi potrebbero essere integralmente sostituiti da rilievi satellitari –in tesi più precisi e affidabili in quanto riferiti ad un maggiore arco temporale –non convince.</h:div><h:div>Il D.M. 10 settembre 2010 –recante linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti eoliche -, parte III dell’Allegato, art. 13.3., lett. b), punto ii, prevede che “l<corsivo>a descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento</corsivo>”.  </h:div><h:div>Tanto premesso, se è pur vero –come afferma la ricorrente –che la disposizione succitata non richiede espressamente che i rilievi siano effettuati in loco, anche su un piano strettamente logico non pare si possa prescindere da una caratterizzazione puntuale della fonte eolica del sito prescelto, per cui l’interpretazione consolidata secondo la quale i rilievi in questione –che integrano i contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica di un impianto eolico -debbono essere realizzati in sito, appare pienamente condivisibile e senz’altro preferibile, atteso che la realizzazione di una tale tipologia di impianto richiede una valutazione dei siti prescelti sulla base di dati di vento che siano “effettivi” e “reali” e, dunque, che siano rilevati in loco, unica modalità che garantisce una prova concreta. Tale aspetto- inteso come valutazione di una determinata e certa capacità energetica del futuro impianto- costituisce un contrappeso, in relazione alla rilevanza del sotteso interesse pubblico, all’inevitabile sacrificio dell’interesse ambientale che l’impianto stesso presuppone, aspetto anch’esso rientrante nell’ambito di tutela perseguita da Arpae. </h:div><h:div>Tale linea applicativa è stata confermata anche nell’ambito del Gruppo di Lavoro Energia, insediato presso Arpae, il quale nel giugno del 2024, per quanto qui interessa, ha avuto modo di ribadire, stante la previsione dell’art. art. 13.3., lett. b), punto ii, del D.M. 10.settembre 2010, che “<corsivo>è necessario acquisire in fase di presentazione dell’istanza di AU per impianti eolici, le risultanze della caratterizzazione anemometrica del sito individuato per la realizzazione dell’impianto</corsivo>” e che “<corsivo>Si conviene altresì, che la modellazione fluidodinamica può essere  di supporto alla caratterizzazione in situ, ma non può sostituire i rilievi in sito necessari per analizzare le caratteristiche anemometriche dello stesso</corsivo>”.</h:div><h:div>In conclusione, appare condivisibile la posizione assunta da Arpae secondo la quale eventuali analisi e studi condotti con modalità differenti rispetto a quelle effettuati in loco mediante anemometro possono sicuramente essere utili ai fini della caratterizzazione della fonte eolica del sito prescelto, ma soltanto ove utilizzati in aggiunta e a integrazione dei rilievi diretti svolti in sito, i quali non possono essere integralmente pretermessi. </h:div><h:div>In altre parole, Arpae, con una valutazione tecnica che non appare inficiata da irragionevolezza, illogicità ovvero fondata su evidente errore di fatto, ha ritenuto, proprio in considerazione delle carrieristiche intrinseche del vento, che i rilevi effettuati con un anemometro “virtuale” non possano avere la stessa validità di quelli effettuati con un anemometro reale.</h:div><h:div>Sotto tale, centrale, profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.</h:div><h:div>Tanto chiarito, anche le restanti doglianze di parte ricorrente non sono fondate.</h:div><h:div>Il contraddittorio procedimentale è stato completo ed esaustivo, atteso che parte ricorrente a fronte di una prima richiesta di integrazioni ha potuto esporre le proprie ragioni e, a fronte di una seconda comunicazione negativa, ha presentato una istanza di riesame che è stata adeguatamente vagliata dall’Amministrazione, la quale ha ritenuto, comunque, che non erano stati superati i profili di improcedibilità della domanda nei termini sopra chiariti.</h:div><h:div>Nemmeno è fondata la censura relativa alla pretesa violazione del <corsivo>favor</corsivo> che informa la materia delle rinnovabili, atteso che se è pur vero che la materia delle rinnovabili gode di una particolare (favorevole) disciplina, ciò non toglie che questo possa andare a discapito di una corretta applicazione delle disposizioni ad essa relative.  </h:div><h:div>In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.</h:div><h:div>Giusta la indubbia particolarità della vicenda, le spese di causa possono essere compensate tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/04/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Alessio Falferi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>