<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210700920250401184550787" descrizione="" gruppo="20210700920250401184550787" modifica="14/04/2025 16:11:20" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Wind Tre S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="07009"/><fascicolo anno="2025" n="07587"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210700920250401184550787.xml</file><wordfile>20210700920250401184550787.docm</wordfile><ricorso NRG="202107009">202107009\202107009.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1082 Giovanni Ricchiuto\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Vergine</firma><data>14/04/2025 16:10:55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/04/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giovanni Ricchiuto,	Presidente FF</h:div><h:div>Giuseppe Grauso,	Referendario</h:div><h:div>Francesco Vergine,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM n. 120/21/CONS del 30 aprile 2021, notificata a Wind Tre S.p.A. il 3 maggio 2021, contenente l'ordinanza ingiunzione di “pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 896.000,00 (ottocentonovantaseimila/00) ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, </h:div><h:div>nonché di ogni altro atto presupposto, con particolare riferimento:</h:div><h:div>-alla Comunicazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 dicembre 2018, nella parte in cui si esclude erroneamente “la restituzione (parziale o integrale che sia) dello sconto concesso ... sui contributi una tantum ...” e si afferma che “gli sconti che possono essere chiesti in restituzione a seguito del recesso ... sono solo quelli relativi a importi periodici previsti nell'offerta, la cui entità varia nel corso della durata contrattuale”, </h:div><h:div>-alla contestazione n. 15/20/DTC della Direzione Tutela dei Consumatori dell'AGCOM del 22 settembre 2020 di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti di Wind Tre S.p.a.,</h:div><h:div>del verbale di audizione della Società del 6 novembre 2020, </h:div><h:div>della delibera dell'AGCOM di estremi e contenuti sconosciuti del 15 dicembre 2020, di rigetto della proposta di impegni presentata da Wind Tre S.p.A.,</h:div><h:div>nonché, ove occorrer possa, della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 487/18/CONS del 16 ottobre 2018 e dei relativi allegati, nella parte in cui si affermi che il valore del contratto ex art. 1, co. 3-ter, del d.l. 31 maggio 2007, n. 7 e s.m.i. non possa mai discostarsi dalla nozione di prezzo implicito determinata avuto riguardo alla sola media dei canoni previsti nell'offerta promozionale,</h:div><h:div>di ogni altro provvedimento comunque connesso e/o consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7009 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Filippo Degni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;</h:div><h:div>Visto l’atto di intervento ad opponendum di Iliad Italia spa;</h:div><h:div>i tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 marzo 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.- Wind TRE Spa impugna con l’odierno ricorso la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni -  AGCOM n.  120/21/CONS  del  30  aprile  2021,  notificata  a  Wind  Tre  S.p.A.  il  3  maggio  2021, contenente l’ordinanza ingiunzione di “pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 896.000,00 (ottocentonovantaseimila/00) ai sensi dell’art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, nonché la Comunicazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 dicembre 2018, nella parte in cui si esclude  “la restituzione (parziale o integrale che sia) dello sconto concesso ... sui contributi una tantum ...” e afferma  che “<corsivo>gli sconti che possono essere chiesti in restituzione a seguito del recesso ... sono solo quelli relativi a importi periodici previsti nell’offerta, la cui entità varia nel corso della durata contrattuale”.</corsivo></h:div><h:div>La società W3 censura altresì:</h:div><h:div>-la contestazione n. 15/20/DTC della Direzione Tutela dei  Consumatori  dell’AGCOM  del  22  settembre  2020 di  avvio  del  procedimento  sanzionatorio  nei  confronti  di  Wind  Tre  S.p.a.;</h:div><h:div>-il verbale di audizione del  6  novembre  2020;  </h:div><h:div>-la  delibera  dell’AGCOM  del 15 (e.c. 17) dicembre 2020, di rigetto della proposta di impegni presentata da Wind Tre S.p.A., nonché, ove occorra, la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.487/18/CONS del 16 ottobre 2018 e relativi allegati, nella parte in cui si afferma che il valore del contratto ex art. 1, co. 3-ter, del d.l. 31 maggio 2007, n. 7 e s.m.i. non possa mai discostarsi dalla nozione di prezzo implicito determinata avuto riguardo alla sola media dei canoni previsti nell’offerta promozionale.</h:div><h:div>2.- L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni -  AGCOM -  con atto di contestazione n. 15/20/DTC della Direzione Tutela dei Consumatori dell’AGCOM del 22  settembre  2020,  ha disposto l’ avvio  di un procedimento  sanzionatorio  nei  confronti  di  Wind  Tre  S.p.a. (di seguito “W3”  o  “Società”).</h:div><h:div>E’ stato contestato all’operatore che: “<corsivo>La società Wind Tre S.p.A., con sede legale in Largo Metropolitana, 5 –20017 Rho (MI), con riferimento alle offerte da rete fissa e mobile dedicate alla clientela business, in caso di recesso anticipato, addebita integralmente l’importo relativo al contributo di attivazione non imputato in fase di sottoscrizione dell’offerta e con riferimento alle offerte da rete fissa dedicate alla clientela business, non  illustra  in  modo  chiaro  né  quantifica  puntualmente  per  ciascuna  offerta le  spese  di  recesso imputate per provvedere alla disattivazione o al trasferimento della linea”.</corsivo>
			</h:div><h:div>AGCOM addebita pertanto a WIND Tre Spa la violazione dell’articolo 1, commi 3 e 3-ter, decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40, nonché dell’art.71, comma 1, del Codice comunicazioni elettroniche, D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259,                 in combinato con l’art. 4, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, comma 16,  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice  delle  comunicazioni elettroniche” ( di seguito “Codice”).</h:div><h:div>3.-  La Società con memoria del 11 novembre 2020 ha presentato ad AGCOM un “impegno” , a seguito di proposta preliminare e di interlocuzione con AGCOM, per eliminare i profili anticoncorrenziali oggetto della violazione accertata. </h:div><h:div>4.-  L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con nota del 17 dicembre 2020 ha ritenuto inammissibile la proposta di impegni presentata da Wind Tre S.p.A. rilevando: ”…<corsivo>risulta  presentata in assenza della previa cessazione della condotta contestata, requisito previsto dall’art. 13, comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 410/14/CONS e comunicato nell’atto di avvio del procedimento in oggetto. D’altra parte, si evidenzia che nella proposta definitiva di impegni non risultano altresì soddisfatti neanche i requisiti prescritti dal comma 5 dell’art. 13 e dall’art. 14, del citato Regolamento, stante la mancata previsione di una funzione di vigilanza in capo  ad una struttura indipendente e  atteso che le misure proposte non sembrano apportare significativi benefici in termini di maggiore concorrenza nel mercato di riferimento. con delibera 21 aprile 2021 ha ritenuto che è stata provata la violazione contestata”.</corsivo></h:div><h:div>5.-  La società W 3 deduce pertanto i seguenti motivi di ricorso avverso la delibera e gli altri atti in epigrafe:</h:div><h:div>I. Falsa applicazione dell’art. 1, co. 3-ter della l. n. 7/2007 non escludendo la norma dalla nozione di “valore del contratto” il corrispettivo dovuto a titolo di  contributo  di attivazione. Eccesso  di  potere  per  irragionevolezza,  travisamento  dei  fatti  e  contraddittorietà  della  motivazione  per  avere l’AGCOM  ritenuto  che  la  Società  avrebbe  preventivamente  rinunciato  al  pagamento  del  contributo  di  attivazione. Eccesso di  potere  per  illogicità  della motivazione in quanto l’AGCOM ha escluso il contributo di attivazione dal calcolo del “valore del contratto”, pur ammettendo che per altri servizi sia possibile richiedere la restituzione pro quota in caso di recesso anticipato. Falsa applicazione dell’art. 1, co. 4, della l. n. 7/2007, degli artt. 70 e 71 del d.lgs. n. 259/2003 non rientrando nelle prerogative dall’AGCOM il potere di sostituirsi alla volontà negoziale delle parti per determinare il contenuto di clausole contrattuali.</h:div><h:div>II. Falsa applicazione dell’art. 71  del  d.lgs.  n.  259/2003  e  dell’art.  4,  co.  1,  della  delibera  AGCOM  252/16/CONS  per  avere ritenuto  insufficiente  a  fornire indicazioni esaustive e chiare il rinvio alla nozione di “canone medio”. Eccesso di potere per difetto di proporzionalità e manifesta ingiustizia della motivazione non avendo la Società celato alcuna informazione fondamentale ai clienti per ricostruire i termini economici delle offerte.</h:div><h:div>III. In via subordinata. Falsa applicazione dell’art. 1, co. 4, della l. n. 7/2007 e dell’art. 98, co. 16 del d.lgs. n. 259/2003. – Istanza per l’esercizio del potere di riduttivo della sanzione ai sensi dell’art. 23, co. 11, della l. n. 689/1981.</h:div><h:div>6.- W3 chiede l’annullamento degli atti gravati ed in subordine la riduzione della misura della sanzione pecuniaria al minimo edittale, affermando che:</h:div><h:div> - la decisione dell’Autorità di irrogare una sanzione pari quasi al massimo edittale è sproporzionata ed ingiusta;</h:div><h:div>- al Giudice Amministrativo,  in  virtù  del  combinato  disposto dell’art. 23, co. 11, della l. n. 689/1981 e dell’art. 134 c.p.a. è riconosciuto il potere di ridurre equitativamente l’ammontare delle  sanzioni irrogate  dalle  Autorità amministrative indipendenti. </h:div><h:div> - l’art. 98, co. 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche, a sua volta, stabilisce che<corsivo>“in caso di inosservanza delle disposizioni ... il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad euro 1.160.000,00”. </corsivo></h:div><h:div>7.- Si è costituita in giudizio l'Autorità AGCOM per resistere al ricorso, contestando la fondatezza degli assunti difensivi della ricorrente e depositando memoria e documenti.</h:div><h:div>8. -Si è costituita Iliad Italia S.p.A., con sede legale in Milano, viale Francesco Restelli 1/A, operatore di rete mobile in Italia dal 29 maggio 2018, proponendo intervento ad opponendum.</h:div><h:div>9.- All’udienza straordinaria del 7 marzo 2025 la causa è stata discussa ed è quindi passata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>10.- Il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>11.- Occorre premettere che col ricorso la società W3 contesta nel merito le seguenti affermazioni della delibera AGCOM n. 120/21 del 21 aprile 2021:</h:div><h:div>a- l’addebito al cliente di costi non dovuti per il recesso;</h:div><h:div>b- una politica di W3 di ostacolo ingiustificato alla libertà del cliente di recedere in anticipo;</h:div><h:div>c- il difetto di trasparenza nell’esposizione alla clientela delle spese di recesso anticipato;</h:div><h:div>d- l’addebito del contributo di attivazione con l’effetto di lock-in a danno del cliente.</h:div><h:div>Dopo avere ricostruito il quadro normativo di settore, W3 afferma, sulla base di tre complessi motivi di gravame, quanto segue:</h:div><h:div>- contesta anzitutto gli atti con cui AGCOM riduce i costi di recesso a carico del cliente che receda in anticipo rispetto alla scadenza del contratto dell’utenza telefonica;</h:div><h:div>- canone mensile e contributo di attivazione concorrono entrambi a formare il valore del contratto di utenza;</h:div><h:div>- lo sconto crescente nei 24 mesi sul contributo di attivazione non esclude la sua incidenza sul valore complessivo del contratto, clausola che il cliente accetta liberamente quale offerta promozionale;</h:div><h:div>- le obbligazioni relative sono rimesse all’autonomia negoziale;</h:div><h:div>- il criterio del cd prezzo implicito non è coerente con la delibera AGCOM n. 487;</h:div><h:div>- il divieto di restituzione integrale degli sconti;</h:div><h:div>- richiama le linee guida 487 par. 26.</h:div><h:div>12.- Wind Tre S.p.A. censura in sostanza lo sviato esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che, dando seguito alle indicazioni illustrate in via generale nella Comunicazione AGCOM del 21 dicembre 2018 (“Comunicazione”), avrebbe applicato un criterio (il c.d. “prezzo implicito”) elaborato contravvenendo  al  parametro  normativo  della  nozione  di “valore del contratto”   previsto dall’art. 1, co. 3-ter del d.l. n. 7/2007.</h:div><h:div>Afferma che l’Autorità si è arbitrariamente discostata dalla norma primaria, nella quale è stabilito espressamente che gli eventuali “costi” da addebitare ai clienti debbano essere  determinati  in  base a criteri  “equi e proporzionati” rispetto al  “valore  del  contratto  e  alla  durata  residua  della  promozione  offerta”,  nonché  dalle   linee guida allegate alla delibera AGCOM n. 487/18/CONS del 18 ottobre 2018 (“Delibera 487”).Ritiene che AGCOM ha sanzionato in modo ingiusto W3 per aver previsto il pagamento parziale del contributo di attivazione (“Contributo”) in caso di recesso anticipato dal contratto stipulato. </h:div><h:div>Nella declinazione del concetto di “valore  del  contratto”,  secondo la ricorrente W3, occorre  invece tenere  conto di tutti i corrispettivi concordati, dai quali sorge un’obbligazione di natura patrimoniale, senza operare ulteriori differenziazioni relative alle modalità concordate per estinguere il debito. L’esclusione da parte dell’Autorità delle voci diverse dai canoni periodici dal calcolo del valore del contratto è dunque illegittima per falsa applicazione della norma presupposta, non essendo peraltro attribuito all’AGCOM il potere di sostituirsi  all’autonoma  volontà  delle  parti  nel  determinare  il  contenuto  dei  contratti aventi a oggetto la fornitura di servizi di telefonia.</h:div><h:div>13.- Tanto premesso in ordine alla delimitazione dell'odierno thema decidendum, si rileva anzitutto che la concorrente Iliad svolge intervento ad opponendum.</h:div><h:div>In  quanto  concorrente  diretta  di Wind  Tre per  quanto  riguarda i servizi di telefonia mobile e fissa, detta società è interessata ad evitare che quest’ultima applichi,  tra  l’altro,  costi  di  recesso  in  violazione  degli  obblighi  vigenti  e  tali  da  vincolare  indebitamente  gli  utenti  alle  proprie  offerte  e,  in  definitiva,  ostacolarne  il  passaggio   ad   altri operatori. Ciò determina ad avviso di Iliad spa un significativo pregiudizio alla posizione di mercato della stessa spa, a cui tali utenti potrebbero avere interesse a passare. Alla luce di quanto sopra, l’interesse ad intervenire nel presente giudizio costituisce una diretta conseguenza del fatto che l’esponente Iliad spa, operatore concorrente, afferma di subire indiretti effetti pregiudizievoli dalle violazioni regolamentari addebitate a Wind Tre.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che Iliad ha interesse ad opporsi al ricorso di Wind Tre, quale titolare di una posizione di fatto collegata a quella della controinteressata.</h:div><h:div>Infatti per l'ammissibilità dell'intervento ad opponendum (sia in primo grado che, anche per la prima volta, in appello) è sufficiente che l'interventore possa vantare un interesse (anche) di mero fatto rispetto alla controversia, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (Consiglio di Stato sez. V, 14/08/2024, n.7141; T.A.R. Lazio, Roma , sez. II, 10/03/2023 , n. 4169). </h:div><h:div>E’ consolidato il principio nel processo amministrativo secondo cui l'intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale oppure del controinteressato, ex artt. 28 e 50 c.p.a. riconducibili al c.d. intervento adesivo dipendente, mentre non è  previsto il c.d. intervento autonomo di colui che ha un interesse personale e diretto all’impugnazione del provvedimento censurato (Consiglio di Stato, Ad. Plenaria 13.09.2022 n. 13; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 16/11/2023, n.6295).</h:div><h:div>14.-  In ordine al merito della vicenda, il ricorso deve essere respinto per le ragioni che seguono.</h:div><h:div>15.- Il primo motivo è infondato.</h:div><h:div>Occorre anzitutto inquadrare la fattispecie nel contesto normativo di riferimento.</h:div><h:div>Il settore delle comunicazioni elettroniche è disciplinato, sul piano europeo, dalla direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), dalla direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), dalla direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), dalla direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) e dalla direttiva 2002/77/CE per la concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.</h:div><h:div>Sul piano nazionale, l'attuazione di tali direttive è avvenuta con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che regolamenta un servizio pubblico inteso come insieme di prestazioni erogate all'utente. La finalità perseguita dal legislatore europeo è stata quella di assicurare il principio di "concorrenza nel mercato" mediante la progressiva liberalizzazione del settore, con lo scopo di fare in modo che tutti gli operatori possano in esso esercitare la propria libertà di iniziativa economica.</h:div><h:div>Tale processo di liberalizzazione ha indotto il legislatore ad intervenire con funzione di regolazione esercitata direttamente con norme imperative o mediante l'Autorità amministrativa indipendente, individuata nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge 31 luglio 1997, n. 249).</h:div><h:div>15.1.- Sul piano soggettivo, la normativa in esame si applica all'utente che è "la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico" (art. 1, comma 1, lett. pp), il quale può essere anche "utente finale", ossia l'utente "che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico" (art. 1, comma 1, lett. qq).</h:div><h:div>Il Codice fornisce una definizione anche più ristretta di consumatore che viene definita come "l'utente finale, la persona fisica che utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta" (art. 1, comma a, lett. j).</h:div><h:div>15.2.- Sul piano oggettivo sono disciplinate le "reti" e "i servizi" di comunicazione elettronica e, cioè, in generale "i mezzi di trasmissione", con esclusione della disciplina dei contenuti dei servizi.</h:div><h:div>Lo scopo complessivo di tale intervento regolatorio è duplice: tutelare il mercato nella sua interezza e tutelare le parti deboli che sono tali in quanto si possono trovare in una situazione di asimmetria informativa rispetto agli operatori economici che operano in ambiti di loro competenza.</h:div><h:div>In questa sede, occorre avere riguardo ai contratti di connessione alla rete stipulati tra gli operatori del settore e l'utente.</h:div><h:div>15.3.- Con riferimento alla novella del codice introdotta dal decreto legislativo del 28/05/2012 n. 70 (Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata) l'art. 70 prevede : "….<corsivo>i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, hanno diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono servizi di connessione ad una rete di comunicazione pubblica o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico</corsivo>".</h:div><h:div>Il contratto deve indicare, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile, tra l'altro: i parametri di qualità del servizio, quali definiti dall'Autorità, il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate, la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto (comma 1).</h:div><h:div>L 'art. 71 c.1, novellato dal citato d.lgs. 70/2012, dispone:" <corsivo>1. L'Autorita' assicura che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. L'Autorita'  puo' precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate.".</corsivo></h:div><h:div>L’art. 71 comma 2bis dispone che l'Autorità può imporre alle imprese del settore in esame ulteriori obblighi, tra i quali, quelli di fornire ai contraenti informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie.</h:div><h:div>Il legislatore ha quindi introdotto norme imperative di regolazione del settore, che contengono regole di condotta a cui devono uniformarsi gli operatori economici, al fine di assicurare la stabilità del mercato e la tutela delle parti deboli che in esso vi operano; esse sono imposte alla parte forte e si risolvono, essenzialmente, in doveri di informazione che rappresentano una declinazione del principio di buona fede oggettiva. </h:div><h:div>Una funzione di ulteriore specificazione è, in tale caso, espressamente demandata all'Autorità di settore che è una Autorità di regolazione e, quindi, titolare del compito di porre regole di condotta ulteriori nel rispetto delle prescrizioni legali. Si tratta di regole che entrano, con funzione di eterointegrazione, nel singolo contratto, il quale dovrà uniformarsi ad un parametro normativo ampio, rappresentato dalle regole normative e amministrative di condotta.</h:div><h:div>L'art. 98, comma 16, attribuisce infine all'Autorità il potere di   irrogare sanzioni amministrative pecuniarie.</h:div><h:div>16.- Il quadro normativo unionale e nazionale descritto rende evidente che la violazione è stata legittimamente contestata dall’Autorità, atteso che è immanente la regola che vieta di addebitare all’utente che recede in anticipo costi non previsti ed anzi esclusi dalla legge.</h:div><h:div>Giova rammentare il  principio secondo  il  quale,  nel  caso  di  recesso  da  un contratto  per  adesione,  l’utente  non  deve  versare  alcuna  “penale” comunque denominata, poiché gli unici importi addebitabili all’utente in caso di recesso sono quelli  “giustificati” dai costi sostenuti dall’operatore ( decreto- legge  31  gennaio 2007 n.  7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante <corsivo>“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche ((, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli))”, </corsivo>che stabilisce:</h:div><h:div><corsivo>Art. 1 Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.</corsivo></h:div><h:div>L’art. 1, comma 3, del Decreto Bersani ha quindi stabilito che i contratti per adesione devono  prevedere la facoltà del  contraente  di recedere  dal  contratto  o  di  trasferire  le  utenze  presso  altro  operatore senza  vincoli  temporali  o  ritardi  ingiustificati  e senza  spese  non giustificate  dai costi  dell’operatore.</h:div><h:div>L’articolo 3, comma 1, del Decreto ha innovato la precedente disciplina, prevedendo che le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza debbano essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dalla azienda, ovvero  ai  costi  sostenuti  per  dismettere  la  linea  telefonica  o trasferire il servizio. Inoltre si prevede   una   disciplina specifica  per  i  contratti  che  contemplano  offerte  promozionali  aventi ad  oggetto  la  fornitura  sia  di  beni  che  di  servizi stabilendo : “ <corsivo>il  contratto  “ove comprenda  offerte  promozionali  aventi  ad  oggetto  la  fornitura  sia  di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi e,  in  caso  di  recesso  anticipato  si  applicano  i  medesimi  obblighi informativi  e  i  medesimi  limiti  agli  oneri  per  il  consumatore  di  cui  al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere  equi  e  proporzionati  al  valore  del  contratto  e  alla  durata residua della promozione offerta”</corsivo> (art. 1, comma 3-ter).</h:div><h:div>In buona sostanza, quindi, dal decreto Bersani come integrato nel 2017 si ricava che: </h:div><h:div>1) nel  caso  di  contratti che  non  comprendono  promozioni,  non  possono  essere imputate  agli utenti spese di recesso che  non siano giustificate dai   costi dell’operatore,  commisurate  al  valore  del  contratto  e  ai  costi  reali sopportati dall’azienda;</h:div><h:div>2) è sancita la nullità ex lege di clausole difformi; </h:div><h:div>3) i contratti che comprendono promozioni che abbiano ad oggetto  la  fornitura  sia  di  beni che di servizi  non  possono  avere una durata superiore ai 24 mesi;</h:div><h:div>3) le spese di recesso, per la parte relativa alla chiusura del  contratto,  devono  essere  conformi ai medesimi criteri già  sanciti dal comma  3.</h:div><h:div>17.- Occorre allora rilevare sul piano fattuale che la violazione commessa da WIND Tre nel caso in esame risulta accertata e sostanzialmente ammessa dalla società.</h:div><h:div>L’Autorità ha documentato in atti che, con riferimento alle  offerte  da  rete  fissa  e  mobile,  Wind  Tre,  in  caso  di recesso   anticipato,   addebitava integralmente l’importo relativo al contributo di   attivazione non   imputato in fase di sottoscrizione dell’offerta e ciò risultava sul sito per i nuovi clienti e per i  nuovi  clienti  in portabilità.</h:div><h:div>Tali spese di recesso non sono risultate in  linea  con  i  limiti  alla restituzione   degli   sconti   previsti   dall’all’art. 1, comma 3-ter del Decreto Bersani, che l’Autorità ha qualificato come costi non equi e proporzionati al valore del contratto.</h:div><h:div>Con riferimento alle offerte da  rete  fissa  dedicate  sempre  alla clientela business, non risultavano in modo chiaro le  spese di   recesso   effettivamente   richieste   a   titolo   di   disattivazione   o trasferimento  dell’utenza,  indicate  genericamente  come “<corsivo>importo pari al valore minimo tra il valore del canone medio mensile ed  i  costi  reali  sostenuti  da  Wind  per  la  gestione della  pratica”,</corsivo> contrariamente  al  disposto  dell’art.  1, c. 3, d. l. 7/2007, cd. Bersani, come  applicato  ai  punti  34-36  delle  Linee  guida,  in  base  al  quale  le spese   di   recesso devono essere rese note al  momento della pubblicizzazione dell’offerta, secondo le modalità di cui all’art. 4 della delibera n. 252/16/CONS. </h:div><h:div>E’ seguita quindi necessariamente la contestazione  n.  15/20/DTC  del  22 settembre   2020 nei   confronti della Società  di avvio di un procedimento sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in epigrafe dettagliate.</h:div><h:div>In data  21  ottobre  2020,  la  società  Wind  Tre  trasmetteva  la  propria memoria   difensiva, con   la   quale   rappresentava   che   le condizioni realmente praticate ai clienti prevedevano l’addebito in caso di  recesso  non  dell’intero  importo  del  contributo  di  attivazione  non versato  in  fase  di  adesione,  ma  solo  di  una  “quota  proporzionale dell’importo  residuo,  riferita  ai  mesi  mancati  al  raggiungimento  del ventiquattresimo” e formulava una proposta preliminare di impegni, ai sensi   dell’art.   13   dell’Allegato   A   alla   delibera   n.   410/14/CONS consistente nella revisione di  tutto  il  materiale  informativo  al  fine  di adeguare  e  allineare  le  informazioni  presenti  sia  nei  prospetti  tariffari sia  nel  materiale  pubblicitario.</h:div><h:div>18.- Sono fondate pertanto le deduzioni di AGCOM che espone i parametri normativi concludenti rispetto alla vicenda de quo, tra cui le  Linee  guida ( delibera  n.  487/18/CONS di approvazione delle Linee Guida). Esse chiariscono che le spese legate al recesso includono le spese che l’utente deve sostenere per recedere anticipatamente dal contratto e segnatamente:</h:div><h:div>a. i costi sostenuti dall’operatore per dismettere o trasferire l’utenza;</h:div><h:div>b. la restituzione totale o parziale degli sconti sui servizi e sui prodotti;</h:div><h:div>c. il pagamento delle rate residue relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente al servizio principale. </h:div><h:div>I parametri individuati dal legislatore cui commisurare  le spese relative al recesso sono non più soltanto, come nella versione del Decreto  Bersani  del  2007,  i  costi  sostenuti  dall’operatore  per  la dismissione  del  contratto,  ma  anche  il  “valore  del  contratto”  stesso, al  fine  di  evitare  che  gli  operatori  innalzino artificiosamente  le spese di recesso. </h:div><h:div>19.- Sul punto specifico il  Consiglio  di  Stato  ha affermato:  <corsivo>“l’operatore mette a disposizione dell’utente due diverse offerte  tra  le  quali  egli  è  libero  di  scegliere:  una  "a  prezzo  pieno", dalla  quale  può  in  ogni  momento  recedere  salvo  preavviso,  senza essere  sottoposto  a  rimborsi  per  spese  diverse  da  quelle  sostenute dall'operatore  per   la   disattivazione   dell'impianto,   come   previsto dall'art. 1, comma 3; un’altra "promozionale" a prezzo ridotto, per la quale   le   parti   accettano   una   durata   minima,   che   non   preclude all’utente il recesso anticipato, ma che consente all'operatore,  che  ha fatto  affidamento  su   un  arco  temporale  di  vigenza  del   rapporto contrattuale  per  coprire  i  costi  sostenuti  e  realizzare  il  corrispettivo che   gli   è   dovuto   in   ragione   della   controprestazione   offerta,   di recuperare, al momento del recesso anticipato, quanto il ripensamento legittimo dell'utente non gli ha consentito di ottenere”; … “Il contratto in questione, in altri termini, ha una sua intrinseca e  sostanziale   natura   sinallagmatica, nel  senso che l’impegno di non recedere prima di una certa data è il "prezzo" che, di fatto, l’utente paga al fine di godere del vantaggio rappresentato dallo </corsivo></h:div><h:div><corsivo>sconto   sui   servizi   acquistati”</corsivo> (Consiglio di Stato, sez.  VI, n. 1442/2010).</h:div><h:div>Le considerazioni esposte valgono a respingere anche il secondo motivo di ricorso.</h:div><h:div>Il  legislatore  ha introdotto nel 2017 un  nuovo  parametro di  quantificazione delle spese di recesso, quello del “valore del contratto”, per porre  un  limite massimo  alle  spese  di  recesso, al fine di escludere che dette spese raggiungano  importi tali da vanificare di  fatto  la libertà   dell’utente di cambiare operatore.Si deve quindi ricavare che le  spese  di  recesso  potranno  sì essere   commisurate   ai   costi   realmente sostenuti, ma solo nell’ipotesi in cui detti costi siano inferiori al valore del contratto. </h:div><h:div>20. - Giova richiamare ancora, a conforto della ricostruzione, la giurisprudenza in ordine al ricorso proposto da altro gestore telefonico avverso la  delibera  592/20/CONS,  con  cui  AGCOM aveva  accertato violazioni dei medesimi obblighi regolamentari in materia di costi di recesso ( cfr.  TAR LAZIO, III, sentenza n. 3245/2022, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7080/2024; TAR LAZIO, IV, n. 3916/2025). </h:div><h:div>Il TAR Lazio, sezione terza, con la sentenza n. 03245/2022 ha osservato: “<corsivo>..in linea con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3, Decreto Bersani, gli utenti devono comunque essere liberi di esercitare il diritto di recesso in ogni momento</corsivo>”, argomentando che proprio al fine di assicurare al consumatore una scelta libera le Linee Guida hanno approntato, all’allegato A, punti 23-27, una disciplina puntuale che consente all’operatore economico di ottenere un rimborso equo, che non determina alcun sacrificio economico per l’operatore, e che però impedisce l’applicazione di penali ingiustificate.</h:div><h:div>21.- In conclusione anche il secondo motivo è infondato essendo gli atti impugnati esenti dai dedotti vizi di proporzionalità, mentre appare corretta e logica la conclusione della violazione da parte di W3 del principio di trasparenza e chiarezza nei rapporti contrattuali con gli utenti.</h:div><h:div>Infatti la ricorrente Società, in caso di  recesso  anticipato, ha addebitato integralmente l’importo  relativo  al contributo  di attivazione, non imputato in fase di sottoscrizione dell’offerta e, con  riferimento  alle offerte da rete fissa dedicate alla clientela business, non ha illustrato in modo chiaro né quantificato puntualmente, per  ciascuna  offerta, le  spese  di  recesso  imputate  per provvedere alla disattivazione o al trasferimento della linea.</h:div><h:div>22.- In ordine alla domanda subordinata volta all’esercizio di un potere riduttivo della sanzione pecuniaria impugnata essa non può essere accolta. </h:div><h:div>Il potere di incidere sulla dosimetria sanzionatoria che compete all'AGCOM è connotato da ampia discrezionalità, stante la previsione legislativa, da un lato, di una assai ampia forbice tra il minimo e il massimo edittale (da euro 58.000,00 a euro 1.160.000,00 ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) e, dall'altro, di criteri ampi ed elastici che debbono orientare l'Autorità nella determinazione della sanzione in concreto irrogabile (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 04/06/2020, n. 5908).</h:div><h:div>La censura non è suscettibile di positivo apprezzamento in quanto occorre rammentare che l'art. 11 l. n. 689/81 prevede: "<corsivo>Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".</corsivo></h:div><h:div>Inoltre, l'Allegato A) alla delibera n. 265/15/CONS, recante "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", prevede al punto n. 3) : "<corsivo>Quando la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata dalla legge tra un importo minimo (cd. minimo edittale) e un importo massimo (massimo edittale), l'Autorità quantifica l'importo da applicare al caso concreto nel rispetto dei quattro criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/1981: 1. gravità della violazione; 2. opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; 3. personalità dell'agente; 4. Condizioni economiche dell'agente. I predetti criteri sono da considerarsi tutti "essenziali" ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare in concreto, che è dunque il risultato di un calcolo complessivo derivante da una visione di insieme della fattispecie esaminata</corsivo>".</h:div><h:div>Nella spendita dell'ampio potere discrezionale di cui dispone, l'Autorità, con motivazione esente da vizi logici, ha debitamente tenuto conto dei criteri individuati dall'articolo 11 l. n. 689/81,richiamati dalle predette Linee guida, valorizzando nell’ambito del range edittale di legge la gravità della violazione, l’opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, le condizioni economiche e la personalità dell'operatore, di talché la sanzione irrogata appare immune dal dedotto difetto di  proporzionalità ( cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 13/02/2025, n.3210).</h:div><h:div>In particolare, si ritiene che l'Autorità abbia puntualmente valorizzato gli elementi concreti analiticamente descritti nel corredo motivazionale della gravata ordinanza ingiunzione.</h:div><h:div>23.- In conclusione per le considerazioni esposte il ricorso deve essere respinto, attesa l’infondatezza delle censure dedotte e la coerenza dei provvedimenti gravati rispetto al quadro normativo di settore, che si palesano  proporzionati ai fatti contestati ed accertati a carico della ricorrente.</h:div><h:div>24.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in favore dell’Autorità intimata; sono compensate rispetto all’interveniente ILIAD Italia spa per ragioni equitative.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM, che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge se dovuti.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite rispetto all’interveniente ILIAD Italia spa.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Angelica Petillo</h:div><h:div>Francesco Vergine</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>