<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250362920250416111400924" descrizione="" gruppo="20250362920250416111400924" modifica="16/04/2025 18:29:11" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Valsecchi Cancelleria S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="03629"/><fascicolo anno="2025" n="08000"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.5:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250362920250416111400924.xml</file><wordfile>20250362920250416111400924.docm</wordfile><ricorso NRG="202503629">202503629\202503629.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\887 Riccardo Savoia\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ida Tascone</firma><data>16/04/2025 18:29:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/04/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Riccardo Savoia,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Elefante,	Consigliere</h:div><h:div>Ida Tascone,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>-  della determinazione n. G01382 del 5/02/2025, con la quale la Stazione Appaltante ha approvato la graduatoria relativa al lotto 1 di gara ed ha disposto l'aggiudicazione del medesimo lotto in favore della prima in graduatoria ICR S.p.A. (doc. 1);</h:div><h:div>-  delle operazioni di gara e segnatamente della determinazione n. G15636 del 22/11/2024 (doc. 2), nonché dei verbali di gara: Verbale n. 1 del 17/10/2024 (doc. 3); Verbale n. 2 del 6/11/2024 (doc. 4); Verbale n. 3 del 14/11/2024 (doc. 5); Verbale n. 4 del 3/12/2024 (doc. 6); Verbale n. 5 delle sedute del 7, 20, 24 e 31 gennaio 2025 (doc. 7); </h:div><h:div>-  di tutti gli atti presupposti, connessi, derivanti e conseguenti agli atti impugnati, ancorché non noti, ivi incluso il contratto di fornitura relativo al lotto 1, se nel frattempo intervenuto;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia del contratto, qualora medio tempore stipulato e per la condanna dell'Amministrazione all'aggiudicazione del lotto 1 e al subentro nella fornitura e nel contratto in favore della Valsecchi Cancelleria S.r.l., quarta graduata, ovvero per la condanna dell'Amministrazione medesima al risarcimento del danno per equivalente monetario, con riferimento all'affidamento del lotto 1 della<corsivo> “Procedura aperta finalizzata alla stipulata di Convenzioni quadro, a ridotto impatto ambientale, per l'affidamento della fornitura di carta in risme per gli enti della Regione Lazio”.</corsivo></h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3629 del 2025, proposto da Valsecchi Cancelleria S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B2E5FD970C, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Quartiroli, Valentina Vaccarisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Lazio, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Icr S.p.A., Ccg S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, intimato e non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Eco Dama S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Claudio Maggisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Eco Dama S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Con l’odierno ricorso parte ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento con il quale la Regione Lazio ha disposto l’aggiudicazione a favore della ICR S.p.A. del primo lotto della “<corsivo>Procedura aperta finalizzata alla stipulata di Convenzioni quadro, a ridotto impatto ambientale, per l’affidamento della fornitura di carta in risme per gli enti della Regione Lazio”.</corsivo></h:div><h:div>Al riguardo, sono stati articolati i seguenti motivi di ricorso:</h:div><h:div><corsivo>“1) Violazione degli articoli 82, 87 e 97 Dlgs 36/2023 e conseguente violazione del principio dell’autovincolo alla legge di gara. Violazione dei principi di fiducia, buona fede e tutela dell’affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta”.</corsivo></h:div><h:div>Con atto depositato in data 21 marzo 2025 si è costituita in giudizio la controinteressata Eco Dama S.r.l., terza graduata, che, con successiva memoria del 28 marzo 2025, ha instato per il rigetto del ricorso relativamente alle doglianze formulate nei propri riguardi nonché per l’aggiudicazione della gara in proprio favore - pur senza all’uopo proporre apposito gravame - in ragione dei medesimi motivi già articolati nei confronti della prima e della seconda graduata dalla società ricorrente.</h:div><h:div>Con atto depositato in data 31 marzo 2025 si è costituita in giudizio la Regione Lazio, instando per il rigetto del gravame e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.</h:div><h:div>Nell’ambito dell’udienza camerale del 2 aprile 2025, il Collegio, verificata la completezza dell’istruttoria, ha dato avviso della possibile definizione in forma semplificata del giudizio, ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.a., ai difensori delle parti, i quali non hanno rappresentato necessità di ulteriori difese.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che occorra esaminare il ricorso principiando dalle prospettazioni articolate dalla ricorrente - quarta graduata - nei confronti della terza classificata, giacché solo la fondatezza di tali deduzioni sorreggerebbe, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 39 c.p.a. e 100 c.p.c., l’interesse a ricorrere anche nei confronti della seconda e della prima graduata, in quanto tale aggiudicataria della procedura di affidamento per cui è causa.</h:div><h:div>Ebbene, con riferimento alla Eco Dama S.r.l., terza graduata, viene nello specifico sostenuto che la stessa avrebbe presentato un’offerta economica carente, che difetterebbe del requisito dell’idoneità professionale e, conseguentemente, viene prospettata la mancata esclusione dalla procedura di gara da parte della stazione appaltante.</h:div><h:div>Con riferimento al profilo di doglianza relativo all’idoneità professionale della controinteressata, parte ricorrente ne deduce la carenza in ragione della mancata indicazione della sede operativa, la quale avrebbe dovuto condurre la stazione appaltante a formulare un giudizio di inidoneità professionale o, in ogni caso, di inaffidabilità dell’offerta prodotta in sede di gara.</h:div><h:div>La doglianza è immeritevole di positiva valutazione giacché dalla lettura dalla visura camerale della società si evince inequivocabilmente che la sede ove è esercitata l’attività operativa e prevalente dell’impresa coincide con la sede legale, la quale è espressamente indicata.</h:div><h:div>Quanto al dedotto vizio della carenza dell’offerta economica viene sostenuto che l’impresa avrebbe omesso di fornire nell’ambito dell’allegato 6 “Modello giustificativo offerta economica” gli elementi richiesti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> relativi alle modalità operative nonché di illustrare le soluzioni tecniche di erogazione del servizio e avrebbe, inoltre, fornito dati economici incongruenti.</h:div><h:div>Neanche tale censura merita, invero, positiva valutazione giacché, come fondatamente eccepito dalla controinteressata, le asserite carenze relative alla compilazione del modello giustificativo non pregiudicano la completezza dell’offerta economica di cui risultano indicati tutti gli elementi essenziali, considerato che il grado di dettaglio esigibile nella compilazione del modello in esame va parametrato logicamente alla tipologia di appalto per cui è causa, non essendo caratterizzato da evidenti profili di complessità operativa.</h:div><h:div>Parimenti non può trovare favorevole accoglimento nemmeno la dedotta incongruenza dei dati economici forniti dalla controinteressata poiché il prezzo offerto risulta in maniera chiara ed incontrovertibile dalla lettura dell’offerta economica, mentre le cifre riportate nella voce <corsivo>monte ore annuale effettivo</corsivo> risultano essere frutto di un errore evincibile <corsivo>ictu oculi</corsivo> se si considera che le tre cifre finali - indicate separatamente dalle restanti - (216), ove moltiplicate per il costo lavorativo orario indicato, conducono al costo complessivo annuo riportato dalla società nelle proprie dichiarazioni di offerta; peraltro, il giudizio in merito alla congruità e all’attendibilità dell’offerta economica è demandato al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Peraltro, in ordine alla individuazione delle condizioni per valutare la sussistenza dell’interesse a ricorrere avverso gli atti di una procedura di gara, l’utilità che il ricorrente tiene a conseguire, sia essa finale o strumentale, deve derivare in via immediata e secondo criteri di regolarità causale dall’accoglimento del ricorso, non in via mediata da eventi incerti e potenziali quali l’esito negativo di una verifica di anomalia e a maggior ragione della verifica del possesso dei requisiti.</h:div><h:div>Quanto alla domanda di aggiudicazione a proprio favore del 1° lotto di gara formulata dalla controinteressata terza classificata Eco Dama S.r.l. nella memoria depositata, il Collegio osserva che la stessa non può essere esaminata in quanto la titolarità di un autonomo interesse a ricorrere deve essere esercitata nell’ambito della proposizione di un ricorso ritualmente notificato, che non risulta avvenuta nel caso di specie.</h:div><h:div>Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, in parte respinto in quanto infondato con riguardo alle censure formulate nei confronti della controinteressata terza classificata e in parte dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, con riferimento ai motivi articolati nei confronti della società aggiudicataria prima graduata e della seconda graduata.</h:div><h:div>Rispetto ad essi, difatti, manca il superamento della cd. prova di resistenza correlato alla permanenza dell’interesse ad agire della ricorrente. In proposito è appena il caso di ricordare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità, con la conseguenza che il gravame dell’aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara, ma che risulti fondato sull'esclusione delle imprese poste in posizione poziore nella graduatoria,  compresa l'impresa aggiudicataria (che implicherebbe un immediato vantaggio per la ricorrente), per essere ritenuto ammissibile, deve essere connotato dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria. Nella sostanza, i medesimi principi possono trovare applicazione anche nell’odierno giudizio nella misura in cui l’interesse all’aggiudicazione del quarto classificato sussiste solo se risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata e della terza graduata.</h:div><h:div>Sul punto, è intervenuto di recente anche il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 2 gennaio 2024, n. 29 chiarendo come <corsivo>“l’interesse all’aggiudicazione del terzo classificato sussiste “solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 972</corsivo>), con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dei profili di doglianza espressi nell’ambito del gravame proposto dal quarto graduato nei confronti della prima e della seconda graduata nel caso in cui, come avvenuto nel presente giudizio, non risultino fondate le deduzioni prospettate nei confronti del terzo graduato<corsivo>.</corsivo></h:div><h:div>La peculiarità della vicenda e la parziale definizione in rito del giudizio giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte e in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/04/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Barbara Mariano</h:div><h:div>Ida Tascone</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>