<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240014420250326115556650" descrizione="" gruppo="20240014420250326115556650" modifica="26/03/2025 14:00:07" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Brussi Costruzioni S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00144"/><fascicolo anno="2025" n="00158"/><urn>urn:nir:tar.friuli.venezia.giulia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240014420250326115556650.xml</file><wordfile>20240014420250326115556650.docm</wordfile><ricorso NRG="202400144">202400144\202400144.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\891 Carlo Modica De Mohac Di Grisi'\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniele Busico</firma><data>26/03/2025 13:59:12</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/04/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Friuli Venezia Giulia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Carlo Modica de Mohac di Grisi',	Presidente</h:div><h:div>Daniele Busico,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Claudia Micelli,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della nota della Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a., prot. AFVG/DI/202 del 21 febbraio 2024, recante la proposta di accordo bonario, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, relativa al riconoscimento degli importi ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022, come convertito;</h:div><h:div>- della relazione riservata del Direttore dei Lavori, richiamata nella suddetta nota e di contenuto non noto, resa nell'ambito del procedimento avviato dall'ente ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016; </h:div><h:div>- di ogni atto ad essi correlato, antecedente o susseguente, ancorché non conosciuto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 144 del 2024, proposto dalla Brussi Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Balasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>la Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Quaranta, Gianni Zgagliardich e Alberto Lodolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Con ricorso notificato il 18 aprile 2024 e depositato il successivo giorno 2 maggio la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe relativi al procedimento di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione all’appalto di lavori eseguito in favore della Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a. e concernente “<corsivo>interventi di manutenzione straordinaria del piazzale aeromobili (ampliamento lato Nord, ottimizzazione stand; riqualifica via di rullaggio, illuminazione AVL</corsivo>” (CIG n. 9291939E9F).</h:div><h:div>La ricorrente ha chiesto l’annullamento della proposta ricevuta dall’Amministrazione, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere e sostenendo, in estrema sintesi, l’inadeguatezza dell’offerta transattiva avanzata a tacitazione della potenziale lite sull’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 20/2022, come convertito.</h:div><h:div>2. La Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a. si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.</h:div><h:div>3. All’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>4. Il ricorso è inammissibile perché, come correttamente eccepito dalla difesa dell’Amministrazione, la ricorrente ha esclusivamente impugnato, chiedendone l’annullamento, un atto che non costituisce un provvedimento amministrativo.  </h:div><h:div>4.1. Occorre premettere in punto di fatto che, a seguito della iscrizione di due riserve apposte dall’odierna ricorrente sul registro di contabilità alla firma del SAL n. 7 (riserva n. 1, avente ad oggetto il “<corsivo>mancato riconoscimento dell’adeguamento prezzi</corsivo>” e riserva n. 2, relativa ad una “<corsivo>errata contabilizzazione</corsivo>” dei prezzi lordi posti a base d’asta in rapporto ai singoli materiali) l’Amministrazione ha formalmente attivato, come peraltro in sostanza espressamente richiesto dall’appaltatore, il procedimento di accordo bonario di cui all’art. 205 cit..</h:div><h:div>All’esito del “procedimento” la Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a. ha indi formalizzato, in ottica esplicitamente e inequivocabilmente transattiva, una proposta di accordo bonario con il riconoscimento, in favore dell’odierna ricorrente, della somma di € 211.449,12, a titolo di compensazione dell’aumento dei prezzi calcolata sull’intero appalto, “<corsivo>per chiudere la lite e rientrare la riserva n. 1</corsivo>” (cfr. verbale della riunione del 15 febbraio 2024). </h:div><h:div>4.2. L’art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, <corsivo>ratione temporis</corsivo> applicabile, ha delineato il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo bonario che ha come obbiettivo, appunto, la soluzione in via consensuale e transattiva di eventuali controversie tra le parti nascenti, nella fase esecutiva del contratto. Proprio in ragione della riserva n. 1 apposta dalla ricorrente, l’Amministrazione ha formulato una proposta conciliativa col chiaro e unico intento di chiudere, in via bonaria e consensuale, la potenziale controversia relativa al riconoscimento di somme per la compensazione dell’aumento dei prezzi. </h:div><h:div>4.3. La proposta così formulata, pur inserita all’interno di un <corsivo>iter</corsivo> sotto certi aspetti formalizzato e procedimentalizzato, non è un atto impugnabile con l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo, giacché con essa l’Amministrazione non ha statuito, in via autoritativa e con l’incisione in via unilaterale di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo della ricorrente, sulla spettanza (o sulla non spettanza) dell’adeguamento prezzi.  </h:div><h:div>Stando anche al solo dato testuale dell’atto impugnato, l’Amministrazione nulla ha disposto, ordinato o accertato, ma ha soltanto formulato una semplice proposta, inidonea ad incidere la posizione soggettiva della ricorrente in relazione alla sua pretesa di riconoscimento dell’adeguamento dei prezzi. </h:div><h:div>4.4. D’altra parte, la previsione dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), cod.proc.amm., richiamata dalla ricorrente a sostegno della sua domanda impugnatoria, presuppone pur sempre l’emissione, da parte dell’Amministrazione, di formali “<corsivo>provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi”.</corsivo></h:div><h:div>Tale non può ritenersi la proposta di accordo bonario impugnata, perché - dal chiaro tenore letterale e dall’intento e dalle finalità sottese all’atto impugnato - non si trae affatto la definitiva presa di posizione dell’Amministrazione nel senso dell’applicazione, non applicazione o precisa e definitiva quantificazione dell’adeguamento prezzi richiesto. </h:div><h:div>4.5. Né la somma di € 211.449,12 è stata analiticamente individuata, sulla base di una accessibile e “non confidenziale” istruttoria procedimentale, nell’ottica accertativa/dispositiva propria di un provvedimento di applicazione dell’adeguamento prezzi. Quell’indicazione, invece, si iscrive chiaramente all’interno dell’intento conciliativo e transattivo che pervade l’intero atto.</h:div><h:div>Tant’è vero che l’Amministrazione ha ritenuto riconoscibile a tale titolo di compensazione il ben più ridotto importo di € 18.604,78 e soltanto “<corsivo>vista la consistente divergenza delle aspettative manifestate dalle parti, il RUP promuove un’azione conciliativa e propone di raggiungere un accordo sulla somma di € 211.449,12</corsivo> […]”. </h:div><h:div>4.6. Anche il corredo motivazionale dell’atto - se così si può chiamare - è volto unicamente a rendere conto dell’<corsivo>iter</corsivo> logico sottostante alla formulazione della proposta conciliativa e non già a fornire gli elementi giustificativi di un provvedimento di applicazione dell’adeguamento dei prezzi.</h:div><h:div>4.7. L’atto, in definitiva, proprio perché iscritto nell’ambito di un procedimento di carattere non autoritativo quale è quello disciplinato dall’art. 205 cit., non ha natura provvedimentale, non avendone né la sostanza né la forma.    </h:div><h:div>L’azione (esclusivamente) annullatoria proposta è, dunque, inammissibile perché ha ad oggetto un atto che non ha natura provvedimentale e non è quindi lesivo di alcuna posizione giuridica della ricorrente. </h:div><h:div>5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.</h:div><h:div>Le spese di lite, per la novità di alcune delle questioni esaminate, possono essere compensate. </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Rosaria Maesano</h:div><h:div>Daniele Busico</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>