<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250036520250509172256225" descrizione="" gruppo="20250036520250509172256225" modifica="12/05/2025 20:44:51" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Vitali S.p.A." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00365"/><fascicolo anno="2025" n="00413"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250036520250509172256225.xml</file><wordfile>20250036520250509172256225.docm</wordfile><ricorso NRG="202500365">202500365\202500365.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\822 Mauro Pedron\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Mauro Pedron</firma><data>10/05/2025 22:39:07</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Costanza Cappelli</firma><data>09/05/2025 17:29:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/05/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere</h:div><h:div>Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell’esecuzione</h:div><h:div>-	del provvedimento U.0009715 del 14.02.2025 emesso dal Settore Edilizia Scolastica e Gestione del Territorio della Provincia di Bergamo di rigetto dell’istanza di compensazione prezzi presentata da Vitali spa il 20.01.2025;</h:div><h:div>-	del provvedimento U.0014415 del 5.03.2025 emesso dal Settore Edilizia Scolastica e Gestione del Territorio della Provincia di Bergamo di conferma del rigetto dell’istanza di compensazione prezzi;</h:div><h:div>-	di tutti gli eventuali ulteriori atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, ancorché sconosciuti, comunque lesivi per la ricorrente;</h:div><h:div>nonché per la condanna</h:div><h:div>della Provincia di Bergamo, in conseguenza dell’annullamento degli atti impugnati, al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica mediante il riconoscimento del diritto della ricorrente alla integrazione della compensazione prezzi da calcolarsi sulla base delle variazioni percentuali rettificate con DM del 20 gennaio 2024.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 365 del 2025, proposto da </h:div><h:div>VITALI S.P.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Genovese, Giuseppe De Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>PROVINCIA DI BERGAMO, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori, Katia Nava, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Vavassori in Bergamo, via T. Tasso 8; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. La ricorrente società Vitali S.p.a. impugna il provvedimento emesso dal dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Gestione del Territorio della Provincia di Bergamo di data 14 febbraio 2025, con il quale è stata respinta l’istanza di compensazione prezzi presentata in data 20 gennaio 2025, nonché il provvedimento del medesimo dirigente di data 5 marzo 2025 di conferma del rigetto della predetta istanza, con conseguente domanda risarcitoria.</h:div><h:div>2. In punto di fatto, la vicenda può essere così ricostruita.</h:div><h:div>Con contratto rep. n. 698 del 26 maggio 2014 la Provincia di Bergamo affidava in appalto integrato la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’opera “<corsivo>Tangenziale Sud di Bergamo – Lotto I, stralcio II Tratto II da Treviolo a Paladina</corsivo>” alla Fabiani S.p.A., capogruppo dell’ATI aggiudicataria costituita con la VIPP Lavori S.p.a.. </h:div><h:div>A seguito della fusione per incorporazione in Vitali S.p.a. della Fabiani Costruzioni S.p.a. (medio tempore subentrata a Fabiani S.p.a. nel contratto per effetto del conferimento del relativo ramo d’azienda), la ricorrente subentrava, in qualità di mandataria, nella titolarità del rapporto contrattuale inerente i lavori.</h:div><h:div>Parallelamente, la VIPP Lavori S.p.a. recedeva dall’ATI in quanto sottoposta a procedura concorsuale, con la conseguenza che la ricorrente risultava l’unica esecutrice del contratto. </h:div><h:div>I lavori venivano completamente ultimati in data 29 novembre 2022 ed il successivo 28 novembre 2023 veniva rilasciato il certificato di collaudo, approvato dalla stazione appaltante con determinazione n. 231 del 31 gennaio 2024.</h:div><h:div>Alla luce della legislazione speciale emanata per fronteggiare lo straordinario incremento dei prezzi dei materiali da costruzione determinato dalla pandemia da Covid-19 e dal conflitto Russia-Ucraina, durante l’esecuzione dei lavori (segnatamente, in data 7 dicembre 2021) la ricorrente presentava un’istanza di compensazione prezzi relativamente agli incrementi verificatisi nel corso del primo semestre 2021, ai sensi dell’art. 1-<corsivo>septies </corsivo>del d.l. n. 73/2021 conv. in l. n. 106/2021, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 279 del 23 novembre 2021) e della circolare ministeriale del 25 novembre 2021.</h:div><h:div>Con determinazione n. 2186 del 26 settembre 2022 la Provincia di Bergamo riconosceva alla ricorrente la somma di € 382.699,39 a titolo di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione in relazione alle lavorazioni eseguite nel primo semestre 2021.</h:div><h:div>Nelle more, tuttavia, i decreti sopra citati venivano impugnati dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) dinanzi al TAR Lazio, che con sentenza n. 7215/2022, accoglieva il ricorso, dichiarando “<corsivo>tenuto il Ministero resistente all’espletamento –con riguardo ai rilevati incrementi di prezzo dei materiali più significativi in contestazione nel presente giudizio- di un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale sentenza veniva, successivamente, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.7359/2023.</h:div><h:div>A seguito dell’inerzia del Ministero, l’ANCE ha, quindi, proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, che, con sentenza n. 3951/2024, ha “<corsivo>ordinato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 7215 del 3 giugno 2022, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7359/2023, rieditando l’attività amministrativa preordinata ad emendare il decreto del MIMS dell’11 novembre 2021 dai vizi accertati, rilevando in modo corretto le variazioni di prezzo relative ai quindici materiali indicati dall’ANCE nel ricorso introduttivo del giudizio originario</corsivo>”.</h:div><h:div>Nell’ambito di tale vicenda, è intervenuta l’emanazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 20 dicembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 3 del 4.01.2025) di rettifica del decreto dell’11 novembre 2021.</h:div><h:div>In ragione di tale provvedimento, la ricorrente presentava in data 20 gennaio 2025 un’istanza di compensazione prezzi relativamente agli incrementi verificatisi nel corso del primo semestre 2021 per i materiali oggetto di rettifica. In altri termini, la ricorrente chiedeva formalmente alla Provincia di andare a rideterminare, con i nuovi valori stabiliti dal Ministero, le variazioni percentuali dei prezzi già riconosciuti, ai fini della liquidazione di quanto effettivamente spettante a titolo di compensazione.</h:div><h:div>In data 14 febbraio 2025 la Provincia di Bergamo rigettava l’istanza della ricorrente per due ragioni: (a) tardività della domanda, in quanto presentata secondo la tesi dell’Amministrazione oltre il termine del 19 gennaio 2025 previsto dal D.M.; (b) non spettanza di tale adeguamento, in quanto i lavori erano già stati conclusi e collaudati.</h:div><h:div>Con note del 16 e 18 febbraio 2025 la ricorrente insisteva affinché la Provincia, in accoglimento dell’istanza, ricalcolasse correttamente le variazioni percentuali dei prezzi rilevate nel primo semestre dell’anno 2021, secondo le previsioni del decreto ministeriale di rettifica. </h:div><h:div>In particolare, Vitali sosteneva, da un lato, la tempestività dell’istanza di compensazione dei prezzi, dovendosi fare riferimento a quella originaria presentata in data 7 dicembre 2021, e, dall’altro lato, che la rideterminazione degli importi già riconosciuti sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di rettifica dovesse operare indipendentemente dall’ultimazione e dal collaudo dell’opera, pena la frustrazione della finalità sottesa all’istituto della compensazione dei prezzi ma, soprattutto, l’inutilità dell’intervento correttivo del Ministero.</h:div><h:div>In data 5 marzo 2025 l’istanza veniva nuovamente rigettata dalla Provincia la quale, per un verso, ribadiva la tesi della tardività, e, per altro verso, insisteva per l’inammissibilità della correzione dei prezzi con riguardo a lavori già definitivamente collaudati.</h:div><h:div>3. Il ricorso, ritenuta dalla ricorrente la giurisdizione del giudice amministrativo, viene nel merito affidato ad unico motivo di diritto così rubricato “<corsivo>VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 1-SEPTIES DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, RECANTE “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106. VIOLAZIONE DEL D.M. DEL 20.12.2024. ECCESSO DI POTERE. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO</corsivo>.”</h:div><h:div>In sintesi, la ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’adeguamento delle compensazioni integrative sostenendo l’erroneità della tesi della stazione appaltante, che aveva ritenuto tardiva l’istanza, ed in ogni caso non accoglibile in ragione dell’avvenuto collaudo dell’opera. </h:div><h:div>4. Si è costituita in giudizio la resistente Provincia di Bergamo insistendo per il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>5. Le parti hanno presentato memorie all’approssimarsi dell’udienza fissata per l’esame della domanda cautelare.</h:div><h:div>6. Alla camera di consiglio del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisone con avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la definizione in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.</h:div><h:div>7. Il ricorso è infondato. </h:div><h:div>7.1. In punto di diritto vanno svolte talune considerazioni generali.</h:div><h:div>7.2. Nei contratti di appalto di diritto comune, l’art. 1664 comma 1 c.c. prevede una puntuale disciplina delle sopravvenienze di fatto che incidono sul sinallagma contrattuale alterandone l’equilibrio giuridico-economico stabilito inizialmente dalle parti.</h:div><h:div>È infatti previsto che, qualora per effetto di circostanze eccezionali e imprevedibili, si determini un aumento del prezzo superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possano chiedere una revisione del prezzo medesimo; tale revisione può essere accordata esclusivamente per quella differenza che eccede il decimo. </h:div><h:div>I contratti c.d. commutativi, come il contratto di appalto, sono retti dal principio di corrispettività fra prestazione e controprestazione (c.d. equilibrio sinallagmatico). Tale equilibrio deve accompagnare il rapporto contrattuale per tutta la sua durata, distinguendosi tra sinallagma genetico (così identificandosi l’equilibrio delle prestazioni come individuato in sede di stipulazione del contratto) e sinallagma funzionale (ossi l’equilibrio che viene in rilievo nella fase esecutiva del contratto).</h:div><h:div>7.3. Il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale è oggi previsto dall’art. 9 del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), tra i principi generali riguardanti l’intera materia dei contratti pubblici.</h:div><h:div>Al comma 1, l’art. 9, nel prevedere un generale rimedio manutentivo per le ipotesi di sopravvenuto difetto funzionale del sinallagma contrattuale, reca testualmente “<corsivo>Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta”</corsivo>.<corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Il principio trova attuazione negli artt. 60 e 120, che regolano la revisione dei prezzi e la modifica dei contratti in caso di eventi che incidano significativamente sull’equilibrio economico originario.</h:div><h:div>Questi strumenti previsti dalla legge per la gestione delle sopravvenienze si affiancano ai meccanismi demandati all’autonomia negoziale di adeguamento del contratto in chiave manutentiva, tra i quali rientrano, in via generale, le cd. clausole di rinegoziazione, e come <corsivo>species</corsivo> del <corsivo>genus</corsivo> le cd. clausole di indicizzazione o di revisione prezzo. </h:div><h:div>7.4. Per quanto maggiormente di interesse nel caso in esame, viene in rilievo l’istituto della revisione dei prezzi, che consente il riequilibrio del sinallagma contrattuale assicurando continuità al contratto in corso di esecuzione senza azzerare il rischio di impresa.</h:div><h:div>La<corsivo> ratio </corsivo>di tale istituto è quella di garantire l’interesse pubblico alla perdurante qualità delle prestazioni contrattuali evitando che il corrispettivo subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. Allo stesso tempo, peraltro, l’istituto tutela anche l’interesse dell’impresa a non subire alterazioni dell’equilibrio contrattuale per l’incremento dei costi sopravvenuto durante l’arco del rapporto, che potrebbe indurla ad una surrettizia riduzione degli <corsivo>standards </corsivo>qualitativi delle prestazioni (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1337; Consiglio di Stato, Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1074; in termini: Consiglio di Stato, Sez. III, 19 luglio 2011, n. 4362; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 maggio 2010 n. 3019; Consiglio di Stato, Sez. V, 26 agosto 2010 n. 5954; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2007, n. 4679).</h:div><h:div>L’obiettivo della revisione dei prezzi è quindi quello di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse (incidente sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta), e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2295; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994; Cons. di Stato, Sez. III, 20 agosto 2018, n. 4985). </h:div><h:div>7.5. Risulta opportuno evidenziare che il meccanismo revisionale disciplinato dal nuovo Codice dei contratti pubblici non assume la funzione di eliminare completamente l’alea tipica (<corsivo>rectius</corsivo> normale arg. <corsivo>ex</corsivo> art. 1467 c.c.) di un contratto di durata, la quale costituisce oggetto di specifico apprezzamento da parte dei concorrenti al momento della formulazione dell’offerta economica. </h:div><h:div>Invero, se indubbiamente il meccanismo in esame deve prevedere la correzione dell’importo previsto <corsivo>ab origine </corsivo>in esito al confronto comparativo – per prevenire il pericolo della compromissione del sinallagma contrattuale – il riequilibrio non può risolversi in un automatismo perfettamente ancorato ad ogni variazione dei costi delle materie prime o della componentistica. Una simile estensione ne snaturerebbe le finalità,<corsivo>
				</corsivo>trasformandolo in una clausola di indicizzazione (T.A.R. Lombardia, sez. di Brescia, sez. II, 20 aprile 2012, n. 674).</h:div><h:div>7.6. Costituisce principio generale che, nell’ambito dei contratti pubblici, la revisione opera esclusivamente in fase di esecuzione del contratto, quale rimedio al sopravvenuto squilibrio del sinallagma funzionale, e non nella fase antecedente alla stipula, dove invece le parti possono ancora incidere sul sinallagma in virtù del principio di autonomia negoziale, sia pure nel rispetto delle formalità della gara. </h:div><h:div>Pertanto, il meccanismo non può essere utilizzato dall’operatore economico aggiudicatario per revisionare i prezzi dallo stesso formulati in sede di offerta, in quanto, “<corsivo>così come nel corso del rapporto contrattuale l’impresa appaltatrice è tutelata, in caso di un esorbitante aumento dei costi del servizio, dall’istituto della revisione del prezzo ovvero dalla possibilità di esperire i rimedi civilistici di risoluzione del vincolo sinallagmatico, nel diverso caso in cui l’evento imprevisto e imprevedibile si verifichi prima della stipulazione del contratto, l’impresa aggiudicataria è tutelata con la possibilità di rifiutare la sottoscrizione del contratto, una volta cessata la vincolatività della propria offerta” </corsivo>(TAR Lombardia, Brescia Sez. I, 10 marzo 2022, n. 239). </h:div><h:div>7.7. Accanto agli strumenti di carattere generale, sempre al fine di fronteggiare il fenomeno dell’aumento dei costi dei materiali da costruzione in conseguenza dell’emergenza pandemica e bellica, il legislatore – nel periodo antecedente all’approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici – ha previsto ipotesi di <corsivo>revisione straordinaria</corsivo>, quali misure compensative di carattere eccezionale.</h:div><h:div>7.8. Più in dettaglio, l'art. 1 <corsivo>septies</corsivo> del d.l. n. 73 del 2021, conv. in l. n. 106 del 2021, ha introdotto un meccanismo straordinario di compensazione dei prezzi a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche per far fronte ai rincari dei costi dei materiali da costruzione maggiormente utilizzati. </h:div><h:div>Il comma 1 dell’art. 1-<corsivo>septies</corsivo> ha previsto che per fronteggiare gli aumenti di tali materiali, verificatisi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 (c.d. primo semestre 2021), il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIMS) rileva, entro il 31 ottobre 2021, con decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, registratesi nel predetto periodo temporale, superiori all’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 e al 10% complessivo se riferite a più anni. </h:div><h:div>La norma in esame circoscrive l’applicazione del meccanismo compensativo ai soli contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, dovendosi, a tal fine, far riferimento alla data di consegna dei lavori, ossia al momento dell’immissione dell’appaltatore nel possesso dell’area di cantiere.</h:div><h:div>Tali somme non costituiscono, tuttavia, un’integrazione del corrispettivo o una revisione del prezzo in senso stretto, in quanto non sono finalizzate a coprire interamente lo scarto tra il prezzo concordato e quello formatosi successivamente sul mercato, ma si limitano a consentire un adeguamento del contratto per compensare forfettariamente lo squilibrio generato dalla sopravvenienza atipica. Si tratta dunque di un ristoro direttamente riconosciuto dal legislatore, e quantificato in maniera tassativa in forza di decreti ministeriali.</h:div><h:div>In esecuzione dell’art. 1-<corsivo>septies</corsivo> il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha adottato il D.M. del 11 novembre 2021, pubblicato nella G.U. del 23 novembre 2021 n. 279, in seguito rettificato ad opera del D.M. del 7 dicembre 2021. In questo decreto sono state rilevate le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8% verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. </h:div><h:div>Sulla determinazione di tali somme è da ultimo intervenuto il D.M. n. 129 del 20 dicembre 2024, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 14 gennaio 2025, che ha rettificato gli allegati 1 e 2 del D.M. 11 novembre 2021 con riferimento alla rilevazione delle variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre del 2021 dei prezzi dei materiali da costruzione indicati nel decreto medesimo.</h:div><h:div>Questo è appunto il decreto di cui la ricorrente chiede l’applicazione con riferimento ai lavori collaudati il 31 gennaio 2024. </h:div><h:div>8. Prima di affrontare il merito, è necessario esaminare il problema della giurisdizione. </h:div><h:div>8.1. In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. (e) n. 2 c.p.a., soggiacciono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie afferenti alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi a servizi e forniture, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs 163/2006 (previgente Codice dei contratti pubblici). </h:div><h:div><corsivo/>Attraverso il richiamo al comma 4 dell’art. 133 del D.Lgs 163/2006 vengono attratte nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di compensazione “<corsivo>qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione (…)</corsivo>”.</h:div><h:div>Poiché il richiamo deve essere inteso in senso dinamico, la norma sulla giurisdizione amministrativa è riferibile a tutte le ipotesi in cui, o nella sede naturale del Codice dei contratti pubblici o in disposizioni speciali sulla stessa materia, vengano in rilievo meccanismi di compensazione basati sulla variazione dei costi per circostanze eccezionali. Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quindi, anche l’ipotesi prevista dall'art. 1 <corsivo>septies</corsivo> del d.l. n. 73 del 2021.</h:div><h:div>8.2. Trattandosi di giurisdizione esclusiva, non è rilevante la qualificazione della sottostante posizione giuridica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 agosto 2018, n. 4827; Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2018, n. 6421). Si può comunque osservare che il modello procedimentale delineato dal legislatore, volto al compimento di un’attività amministrativa di complessiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento dell’adeguamento, implica l’esercizio di un potere regolatorio, che di per sé è autoritativo e tecnico-discrezionale.</h:div><h:div>La posizione dell’appaltatore può quindi essere ricondotta all’interesse legittimo con riferimento all’<corsivo>an</corsivo> della pretesa, ed eventualmente al diritto soggettivo con riguardo al <corsivo>quantum</corsivo>, ma solo una volta che sia intervenuto il riconoscimento della spettanza di un compenso revisionale.</h:div><h:div>8.3. Se nella revisione dei prezzi mediante regolazioni amministrative è indifferente la natura della situazione giuridica soggettiva del privato (interesse legittimo o diritto soggettivo), quando invece si applica una disciplina revisionale solo pattizia la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste nell’ipotesi in cui la clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo all’amministrazione committente (per cui si attribuisce a quest’ultima uno spettro di valutazioni discrezionali nel disporre la revisione). Al contrario, nell’ipotesi in cui la clausola individui compiutamente in via anticipata l’obbligo della parte pubblica, a tale obbligo corrisponderà un diritto soggettivo dell’appaltatore, il quale farà valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell’ambito della giurisdizione ordinaria (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2025, n. 489).</h:div><h:div>8.4. Nella fattispecie in esame, venendo in rilievo un meccanismo di revisione previsto dal legislatore, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</h:div><h:div>9. Nel merito il ricorso è infondato.</h:div><h:div>9.1. Preme al riguardo rilevare che il D.M. di rettifica n. 129 del 20 dicembre 2024 non contiene disposizioni esplicite di retroattività. Pertanto, in applicazione dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, le rettifiche dell’allegato 1 e dell’allegato 2 del D.M. 11 novembre 2021 risultano applicabili unicamente ai contratti ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento di rettifica.</h:div><h:div>Questa interpretazione risulta coerente con la <corsivo>ratio</corsivo> delle misure di compensazione, le quali, come si è detto, trovano la loro ragion d’essere nella funzione di ripristino del sinallagma nei contratti di durata ancora in corso di esecuzione. La compensazione si giustifica infatti perché vi è un interesse pubblico alla stabilità del rapporto e alla corretta esecuzione del contratto, che fa preferire al legislatore il rimedio manutentivo rispetto ai tipici rimedi caducatori (quali ad esempio la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta).</h:div><h:div>La previsione di un meccanismo <corsivo>lato sensu</corsivo> indennitario della perdita economica subita dall’appaltatore a causa dell’aumento dei prezzi presuppone quindi necessariamente l’esigenza per l’amministrazione di proseguire nel contratto.</h:div><h:div>9.2. In tale logica non trova spazio la pretesa dell’appaltatore di vedersi remunerare, <corsivo>ex</corsivo>
				<corsivo>post,</corsivo> prestazioni relative a rapporti contrattuali ormai esauriti, che siano state eseguite con esito soddisfacente per l’amministrazione nella vigenza di diverse e meno convenienti condizioni economiche. </h:div><h:div>Il reciproco adempimento delle prestazioni, nei contratti commutativi, estingue le reciproche obbligazioni, sicché, in riferimento a queste ultime, non può più predicarsi la pretesa all’attivazione di vicende modificative. </h:div><h:div>9.3. Come emerge dalla ricostruzione delle circostanze di fatto, nel caso di specie il collaudo dei lavori è stato emesso in data 28 novembre 2023 ed è stato approvato con determinazione dirigenziale del 31 gennaio 2024.</h:div><h:div>Pur ritenendo l’istanza della ricorrente in astratto tempestiva (considerando festivo il 19 gennaio 2025, ultimo giorno utile), la fattispecie in esame sfugge all’ambito di applicazione della nuova normativa, fungendo la data di approvazione del collaudo da spartiacque per l’applicabilità del nuovo adeguamento prezzi rettificato, riferibile ai soli contratti a tale data ancora in corso di esecuzione.</h:div><h:div>10. In conclusione il ricorso, siccome infondato, va rigettato.</h:div><h:div>11. In considerazione della peculiarità della controversia, nonché in ragione della sottesa questione di natura interpretativa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/04/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Costanza Cappelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>