<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250119920250515083829715" descrizione="" gruppo="20250119920250515083829715" modifica="20/05/2025 10:36:48" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01199"/><fascicolo anno="2025" n="00900"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.3:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250119920250515083829715.xml</file><wordfile>20250119920250515083829715.docm</wordfile><ricorso NRG="202501199">202501199\202501199.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\951 Roberto Maria Bucchi\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Maria Bucchi</firma><data>20/05/2025 10:31:19</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Guido Gabriele</firma><data>16/05/2025 10:59:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/05/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Maria Bucchi,	Presidente</h:div><h:div>Raffaello Gisondi,	Consigliere</h:div><h:div>Guido Gabriele,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della determinazione n. 739 del 28/03/2025, trasmessa il successivo 31/03/2025, con la quale il Direttore della SOC Gestione Amministrativa Appalti della Azienda USL Toscana Centro ha aggiudicato all’odierna controinteressata l’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, mediante ricorso alla procedura ristretta sotto soglia, per restauro e recupero funzionale dell’Edificio n. 28 per la sede del Dipartimento della Prevenzione nel complesso di San Salvi di Firenze (finanziato dal PNC al PNRR) CIG: B50EDC59C6;</h:div><h:div>- di tutti i verbali di gara, sia in parte qua hanno ammesso a concorrere FRANCO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., sia nella parte in cui le dichiarazioni dell’odierna controinteressata in ordine ai suoi requisiti di qualificazione sono state fatte oggetto di un soccorso istruttorio;</h:div><h:div>- della determina dirigenziale n. 303 del 06/02/2025 con la quale sono stati approvati i verbali della fase di prequalifica e la conseguente ammissione dell’odierna controinteressata alla fase di presentazione delle offerte;</h:div><h:div>- della relazione del RUP della procedura con la quale l’offerta economica della FRANCO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. è stata ritenuta congrua;</h:div><h:div>- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso;</h:div><h:div>per la condanna</h:div><h:div>dell’AUSL Toscana Centro al risarcimento del danno patito dal Consorzio Ciro Menotti, in forma specifica, tramite l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente affidamento dell’appalto all’odierna ricorrente, ovvero - in subordine - per equivalente economico, con riserva di proporre la relativa domanda in corso di causa all’esito della fase cautelare.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B50EDC59C6, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>l’Azienda Usl Toscana Centro, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Liliana Molesti, Cristina Razzolini e Roberta Volpini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>il Ministero della Salute, in persona del Ministro legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Firenze, via degli Arazzieri, 4;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>della Franco Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bifolco e Alfredo Cincotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Usl Toscana Centro, del Ministero della Salute e della Franco Costruzioni Generali S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione relativa alla procedura ristretta sottosoglia, bandita ai sensi dell’art. 72 d. lgs. n. 36/2023, dalla Azienda USL Toscana Centro per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativamente all’intervento di “<corsivo>Restauro e recupero funzionale dell’Edificio nr. 28 di San Salvi per la sede del Dipartimento della Prevenzione (Laboratorio di Biotossicologia e Laboratorio di Chimica degli Alimenti, Acque, Farmaci e Cosmetici) CUP I83C22000640005</corsivo>”, per un importo complessivo di € 3.380.244,69 di cui € 3.273.630,96 per lavori (comprensivo di € 207.442,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed € 106.613,73 per corrispettivo progettazione esecutiva, al netto dell’IVA di legge, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del migliore rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108 d. lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>Si tratta di un appalto di lavori finanziato con provvista PNRR, con una misura “<corsivo>in carico</corsivo>” al Ministero della Salute.</h:div><h:div>1.1 In particolare, il disciplinare della fase di prequalifica determinava le seguenti categorie di lavori con i correlati certificati di attestazione della corrispondente qualificazione:</h:div><h:div>1. categoria prevalente: </h:div><h:div>- OG2 “<corsivo>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali</corsivo>” per € 2.480.144,09 (classifica IV); (subappalto ammesso sino al 50% quota lavori);</h:div><h:div>2. categorie scorporabili “<corsivo>a qualificazione obbligatoria</corsivo>”:</h:div><h:div>- OS3 “<corsivo>Impianti idricosanitari</corsivo>” per € 17.557,58 (classifica I o requisiti art. 28 All. II.12 del Codice); </h:div><h:div>- OS28 “<corsivo>Impianti termici e di condizionamento</corsivo>” per € 291.245,72 (classifica I, con beneficio di incremento del 1/5 della classifica ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato II.12 al Codice);</h:div><h:div>- OS30 “<corsivo>Impianti interni elettrici</corsivo>” per € 484.683,57 (classifica II).</h:div><h:div>L’art. 3.2 del disciplinare di gara prevedeva che: “<corsivo>Le lavorazioni di cui alle categorie scorporabili sono a qualificazione obbligatoria e pertanto NON possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni. Come meglio illustrato al successivo paragrafo 6, qualora il concorrente singolo non possieda la qualificazione in tali categorie scorporabili (o non le possieda per l’intero importo, per classifica insufficiente) - e non intenda costituire un RTI con altro operatore economico qualificato, ovvero ricorrere all’avvalimento (eccetto che nei casi in cui esso sia vietato) – dovrà ricorrere obbligatoriamente al subappalto delle stesse (c.d. “subappalto qualificante”) ad imprese in possesso della relativa qualificazione, coprendo i requisiti mancanti con la categoria prevalente: si precisa che in tale caso la dichiarazione di subappalto deve essere resa nel DGUE a pena di esclusione, nella presente Fase 1 di prequalifica.</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 8 del medesimo disciplinare, dedicato al subappalto, aveva cura di precisare che: “<corsivo>Nel rispetto del principio della «par condicio competitorum», si evidenzia inoltre che la mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto non può essere oggetto di soccorso istruttorio, una volta che la Stazione Appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione da parte del concorrente. Pertanto, la volontà di ricorrere al subappalto cd. “necessario” o “qualificante” per sopperire alla mancanza dei requisiti di partecipazione, deve essere espressamente dichiarata dal concorrente nel D.G.U.E., pena l’esclusione dalla gara.</corsivo>”</h:div><h:div>Nel proprio DGUE l’aggiudicataria dichiarava di voler subappaltare le lavorazioni della categoria principale (OG2) e delle categorie OS3 e OS30 nella percentuale del 30%, mentre dichiarava di subappaltare il 100% delle lavorazioni per la categoria OS28, senza ulteriori specificazioni.</h:div><h:div>In ragione di ciò, la Stazione appaltante ammetteva la controinteressata a soccorso istruttorio in ordine alla predetta dichiarazione.</h:div><h:div>In riscontro alla prefata richiesta, la controinteressata dichiarava di obbligarsi “<corsivo>… a subappaltare il 100% nonché l’intero importo, pari ad euro 484.683,57 ad impresa qualificata le lavorazioni ricadenti nella categoria OS28 (impianti termici e di condizionamento)</corsivo>”.</h:div><h:div>All’esito della procedura di gara, la Stazione appaltante aggiudicava la gara alla Franco Costruzioni Generali srl, previa verifica di congruità dell’offerta operata dal RUP in data 27 marzo 2025.</h:div><h:div>2. Si sono costituite in giudizio l’Azienda USL Toscana Centro, l’aggiudicataria e il Ministero della Salute.</h:div><h:div>2.1 In particolare, l’Azienda USL Toscana Centro ha concluso per il rigetto del ricorso, mentre la controinteressata ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame proposto sotto vari profili e, nel merito, ha anch’essa concluso per il suo rigetto.</h:div><h:div>2.2 Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.</h:div><h:div>3. Alla camera di consiglio del 14 maggio 2025, fissata per la decisione dell’incidente cautelare, la causa è stata assunta in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza redatta in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cpa.</h:div><h:div>4. Avverso gli atti impugnati, la ricorrente ha proposto un primo motivo di ricorso così di seguito articolato:</h:div><h:div>- “<corsivo>I. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 12 DEL DL 28 MARZO 2014 N. 47 - VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 100 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 -VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 30 DELL’ALLEGATO II.12 AL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GATA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICHE GARE - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO, ILLOGICITÀ, ASSENZA DI MOTIVAZIONE</corsivo>”.</h:div><h:div>Con il mezzo in esame, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’ammissione in gara dell’aggiudicataria, che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere esclusa per non aver reso nel DGUE le dichiarazioni relative al subappalto necessario, così come previste dal disciplinare di gara a pena di esclusione.</h:div><h:div>In sostanza, l’amministrazione avrebbe agito in violazione dell’autovincolo posto con la <corsivo>lex specialis</corsivo> e, pertanto, il suo operato sarebbe illegittimo, perché essa avrebbe ammesso la controinteressata a soccorso istruttorio consentendo alla medesima di integrare una dichiarazione in patente violazione dell’espresso divieto recato dal disciplinare.</h:div><h:div>4.1 L’aggiudicataria e l’Azienda USL Toscana Centro hanno controdedotto sul motivo in esame.</h:div><h:div>4.2 In particolare, ad avviso delle parti resistenti la dichiarazione resa dalla controinteressata nel proprio DGUE sarebbe di per sé conforme alle richieste del disciplinare, atteso che la Franco Costruzioni Generali ha dichiarato espressamente il ricorso al subappalto per la categoria OS28 nella misura del 100%, dichiarazione che implicherebbe, necessariamente, il ricorso per detta categoria di lavorazioni al subappalto “<corsivo>qualificante</corsivo>”.</h:div><h:div>Pertanto, il soccorso istruttorio attivato dalla Commissione di gara andrebbe qualificato come soccorso istruttorio in senso stretto, quale soccorso di chiarimenti, senza che, nella specie, possa venire in rilievo il soccorso integrativo, espressamente vietato dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>Inoltre, la controinteressata ha assunto che la lettura dell’art. 8 del disciplinare di gara nel senso propugnato dalla ricorrente determinerebbe la nullità radicale della clausola medesima, stante la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione codificata dall’art. 10, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>Infine, le parti resistenti hanno fatto variamente riferimento agli approcci sostanzialistici emergenti in giurisprudenza, che troverebbero oggi un addentellato normativo nei principi del risultato e della fiducia declinati agli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>5. Il primo motivo di ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.</h:div><h:div>5.1 Rileva anzitutto il Collegio che l’art. 8 del disciplinare di gara non può essere interpretato nel senso predicato dalle parti resistenti.</h:div><h:div>Detta disposizione è estremamente chiara nel prevedere che gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara avrebbero dovuto dichiarare espressamente nel DGUE il ricorso al subappalto necessario e che, in mancanza, la Commissione non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio per “<corsivo>sanare</corsivo>” omesse dichiarazioni ovvero dichiarazioni incomplete.</h:div><h:div>In detta prospettiva, non è altrimenti interpretabile la locuzione della divisata disposizione secondo cui “<corsivo>… la volontà di ricorrere al subappalto cd. “necessario” o “qualificante” per sopperire alla mancanza dei requisiti di partecipazione, deve essere espressamente dichiarata dal concorrente nel D.G.U.E., pena l’esclusione dalla gara.</corsivo>” e ciò sulla base del condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa in base al quale: “<corsivo>Nelle procedure di gara, ai fini dell'interpretazione delle clausole della lex specialis, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione;</corsivo>” (ex multis: Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 15 aprile 2025, n. 3253).</h:div><h:div>Peraltro, la chiarezza letterale della disposizione in esame non consente il ricorso ad una interpretazione adeguatrice della stessa, orientata dal principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>, che può intervenire in via suppletiva solo in caso di ambiguità del testo della <corsivo>lex specialis</corsivo> che, nel caso di specie, non è dato riscontrare.</h:div><h:div>5.2 In detto contesto, ritiene il Collegio che il richiamo ai principi del risultato e della fiducia siano inconferenti.</h:div><h:div>Deve, infatti, precisarsi che il principio del risultato non può essere utilizzato come un <corsivo>passepartout</corsivo> idoneo ad aprire, sempre e comunque, l’area della legalità ad atti e provvedimenti illegittimi; in sostanza, non può ritenersi che il legislatore abbia voluto codificare il perseguimento del risultato “<corsivo>ad ogni costo</corsivo>”.</h:div><h:div>Rileva il Collegio che il risultato, prima di un principio, è una disposizione di legge, che va interpretata secondo i consueti canoni ermeneutici, come declinati nell’art. 12 delle preleggi, facendo, dunque, primario riferimento al senso “<corsivo>… fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse …</corsivo>”.</h:div><h:div>In detta prospettiva, l’art. 1 del d. lgs. n. 36/2023 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici “<corsivo>perseguono il risultato</corsivo>”, costituito dalla “<corsivo>massima tempestività</corsivo>” e dal<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>miglior rapporto qualità prezzo</corsivo>”, nell’intero ciclo di vita della contrattualistica pubblica (dalla fase di affidamento sino alla fase di esecuzione) “<corsivo>nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.</corsivo>”.</h:div><h:div>Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 1, “<corsivo>il principio del risultato costituisce il criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto</corsivo>”.</h:div><h:div>In detto contesto, non può predicarsi una dequotazione del principio di legalità in omaggio al perseguimento del risultato, anzi, come visto, il principio di legalità costituisce un espresso limite del principio del risultato e quest’ultimo costituisce il criterio orientativo primario dell’esercizio, pur sempre legittimo, della discrezionalità amministrativa.</h:div><h:div>In altre parole, non è ammissibile un richiamo al principio del risultato come espressivo di una regola generale volta a “<corsivo>sanare</corsivo>” un esercizio illegittimo del potere amministrativo nella materia della contrattualistica pubblica, attraverso un approccio pan-sostanzialista che, di fatto, determina un effetto <corsivo>abrogans </corsivo>di tutte le regole formali previste.</h:div><h:div>Come evidenziato da attenta dottrina, il principio in parola può veicolare nell’area della legalità sostanziale le regole non codificate di buona amministrazione, ampliando conseguentemente lo spettro del sindacato giurisdizionale ad aspetti tradizionalmente ritenuti afferenti al merito amministrativo, ma detto principio non può essere utilizzato per “<corsivo>sanare</corsivo>” l’illegittimità dell’azione amministrativa, come sembra pretendere l’amministrazione nelle proprie difese.</h:div><h:div>5.3 Ciò posto, occorre a questo punto verificare se la dichiarazione nel DGUE della controinteressata relativa al subappalto necessario possa ritenersi esaustiva e conforme alla disposizione del disciplinare.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che la dichiarazione resa dalla aggiudicataria nel proprio DGUE non sia conforme al disciplinare di gara, così come interpretato.</h:div><h:div>Invero, essa si è limitata a dichiarare il subappalto dei lavori per la categoria scorporabile OS28 nella misura del 100% delle lavorazioni senza tuttavia precisare alcunché circa il carattere necessario o facoltativo del subappalto medesimo.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che la dichiarazione resa dall’aggiudicataria nel proprio DGUE sia incompleta e non semplicemente ambigua e come tale caratterizzata da una polisemia incompatibile con la previsione del disciplinare, che richiedeva la chiara indicazione del carattere necessario del subappalto, a pena di esclusione, e non sanabile tramite ricorso al soccorso istruttorio.</h:div><h:div>5.4 Tuttavia, ad avviso del Collegio la clausola escludente recata dall’art. 8 del disciplinare di gara (e la corrispondente formula di cui all’art. 3.2 del medesimo disciplinare) è affetta da nullità per violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023, così come eccepito dalla aggiudicataria nelle sue difese.</h:div><h:div>In detta prospettiva, si osserva in via generale che gli atti di gara non possono validamente prevedere cause di esclusione diverse da quelle legislativamente previste e che la violazione di detta regola comporta la nullità delle (sole) clausole difformi della <corsivo>lex specialis</corsivo>, secondo il regime della nullità parziale di cui all’art. 1419, comma 2, c.c., espressione del principio generale di conservazione degli atti giuridici, secondo cui la clausola difforme <corsivo>vitiatur sed non vitiat</corsivo>, regola, oggi, espressamente codificata nell’art. 10, comma 2, seconda alinea, del d. lgs. n. 36/2023 secondo cui “<corsivo>… le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.</corsivo>”.</h:div><h:div>Sul versante processuale, nell’ambito delle procedure di gara, la nullità di clausole escludenti può essere fatta valere in via d’azione o di eccezione, ovvero può essere rilevata d’ufficio dal giudice, secondo il meccanismo del <corsivo>temporalia ad agendum perpetua ad excipendium</corsivo>, così come previsto dall’art. 31 del cpa e con le precisazioni interpretative offerte dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (<corsivo>cfr,</corsivo> Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza del 16 ottobre 2020, n. 22 e n. 9/2014).</h:div><h:div>In particolare, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha precisato che: “<corsivo>la nullità di tali clausole incide sul regime dei termini di impugnazione , atteso che la domanda di nullità si propone nel termine di decadenza di centottanta giorni e la nullità può sempre essere eccepita dalla parte resistente ovvero rilevata dal giudice d’ufficio’, e che la clausola escludente nulla è ‘priva di efficacia e dunque disapplicabile da parte della stessa stazione appaltante ovvero da parte del giudice.</corsivo>” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 22/2020 citata, par. 12.1).</h:div><h:div>5.5 In detto contesto, l’art. 8 del disciplinare di gara, nella parte in cui ha previsto che le imprese partecipanti dichiarassero a pena di esclusione nel DGUE il ricorso al subappalto qualificante, senza possibilità di fare applicazione del soccorso istruttorio, è affetto da nullità, perché esso reca una clausola di esclusione non tipizzata, peraltro derogando all’istituto generale del soccorso istruttorio e violando il principio di massima partecipazione, senza che, per converso, vi siano ragioni per ritenere compromesso il principio della <corsivo>par condicio</corsivo> tra i concorrenti.</h:div><h:div>5.6 Dichiarata la nullità della clausola escludente nei sensi precisati, deve ritenersi che la Stazione appaltante abbia fatto buon governo del soccorso istruttorio nel caso di specie, richiedendo all’impresa l’integrazione della dichiarazione carente.</h:div><h:div>Invero, è la stessa Commissione di gara che, di fatto, ha disapplicato la clausola nulla, disponendo il soccorso istruttorio in favore della concorrente che aveva presentato una dichiarazione deficitaria, anziché procedere alla sua esclusione dal prosieguo della procedura di gara.</h:div><h:div>Peraltro, l’art. 101, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 36/2023, in conformità al principio pro-concorrenziale del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>, prevede espressamente la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere al soccorso istruttorio, per consentire all’operatore economico di “<corsivo>sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.</corsivo>”.</h:div><h:div>D’altronde, deve osservarsi che nel caso di specie non ricorre neanche la limitazione al soccorso istruttorio previsto dalla richiamata disposizione, atteso che la carenza dichiarativa non attinge l’offerta tecnica o economica, riguardando solo la necessità di traguardare la sanatoria di una dichiarazione attinente alla qualificazione richieste per una certa categoria di lavorazioni attraverso il ricorso al subappalto cd. qualificante.</h:div><h:div>5.7 In conclusione, nei sensi indicati, il primo motivo di ricorso è infondato e da rigettare.</h:div><h:div>6. Il secondo motivo di ricorso è così di seguito rubricato:</h:div><h:div>- “<corsivo>II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 11, COMMA 1, 110 , COMMA 5, E 119, COMMA 12, DEL D.LGS. 36/2023 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICHE GARE - ECCESSO DI POTERE PER ASSENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO E DIFETTO DI ISTRUTTORIA</corsivo>”.</h:div><h:div>Con il mezzo in esame, la ricorrente ha censurato il giudizio di congruità dell’offerta formulato dalla Stazione appaltante.</h:div><h:div>In particolare, la ricorrente appunta le sue censure sulla asserita sottostima dei costi del personale.</h:div><h:div>Anzitutto, la ricorrente asserisce che la controinteressata avrebbe indicato in euro 1.980,00 il costo relativo alla direzione del cantiere, riguardante quattro figure professionali.</h:div><h:div>Pertanto, nella prospettazione attorea, vi sarebbe violazione delle regole inderogabili relative all’applicazione dei CCNL di categoria e, peraltro, detta somma irrisoria renderebbe illogico il punteggio conseguito dalla controinteressata per il criterio B.2.1, e comunque la complessiva valutazione della stessa come operata dalla Commissione di gara.</h:div><h:div>In sostanza, secondo la ricorrente l’irrisorietà di detti costi renderebbe complessivamente inaffidabile l’offerta della aggiudicataria, che, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.</h:div><h:div>7. Le parti resistenti hanno controdedotto sul motivo in esame, concludendo per la sua inammissibilità e comunque per la sua infondatezza nel merito.</h:div><h:div>8. Il secondo motivo è infondato sulla base delle seguenti ragioni.</h:div><h:div>8.1 Ritiene anzitutto il Collegio che non vi sia violazione dei CCNL.</h:div><h:div>Come correttamente rilevato dalle parti resistenti, il costo del cantiere non va confuso con il costo della manodopera; le quattro figure professionali a cui fa riferimento parte ricorrente sono contrattualizzate dalla aggiudicataria e per tutte le maestranze è dichiarata l’applicazione del relativo CCNL.</h:div><h:div>In sostanza, il costo di cantiere non va confuso con le spettanze retributive delle singole figure professionali.</h:div><h:div>Peraltro, deve rilevarsi che in modo non illogico il RUP ha tenuto conto delle giustificazioni prodotte dalla aggiudicataria, laddove esse hanno fatto riferimento agli accantonamenti per “<corsivo>Spese generali</corsivo>” per un importo di euro 157.725,25, pari al 5,15% dell’importo lavori lordo.</h:div><h:div>Pertanto, il motivo in esame è destituito di fondamento anzitutto perché è erroneo il riferimento alla somma di euro 1.980,00 quale corrispettivo delle figure professionali indicate e poi perché la predetta censura non riesce ad attingere in modo globale l’attendibilità dell’offerta proposta dalla controinteressata.</h:div><h:div>Va infatti rammentato che, in tema di verifica di congruità dell’offerta, la giurisprudenza</h:div><h:div>pacificamente afferma che: “<corsivo>il giudizio di anomalia o incongruità dell'offerta nelle gare pubbliche, oggi disciplinato dall’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, è un potere tecnico-discrezionale riservato alla pubblica amministrazione e non sindacabile dal giudice amministrativo, a meno che non vi siano evidenti errori o irragionevolezze che rendano l'offerta complessivamente inattendibile, e che anche l'esame delle giustificazioni dei concorrenti rientra nella discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, con la possibilità di sindacato del giudice solo in caso di gravi errori di valutazione o valutazioni anormali o inficiate da errori di fatto (Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2024, n. 850).</corsivo>”. (<corsivo>ex multis</corsivo>: Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 11 aprile 2025, n. 3142).</h:div><h:div>In sostanza, nel caso di specie, escluso l’errore di fatto, il giudizio di congruità complessivamente condotto dal RUP appare non illogico né affetto da valutazioni abnormi e, per ciò solo, esso sfugge alle censure formulate da parte ricorrente.</h:div><h:div>8.2 In conclusione, anche il secondo motivo di ricorso è infondato.</h:div><h:div>9. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e meritevole di rigetto.</h:div><h:div>10. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della Azienda USL Toscana Centro e della Franco Costruzioni Generali srl, nella misura indicata in dispositivo; sussistono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nei confronti del Ministero della Salute.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Azienda USL Toscana Centro e della Franco Costruzioni Generali s.r.l., che liquida in euro 2.000,00 per ciascuna di esse; spese compensate nei confronti del Ministero della Salute.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/05/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Litterio Marianna</h:div><h:div>Guido Gabriele</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>