<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250238820260114183301499" descrizione="STRANIERI. REVOCA NULLA OSTA. ACCOGLIE" gruppo="20250238820260114183301499" modifica="15/01/2026 10:29:15" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="02388"/><fascicolo anno="2026" n="00020"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.3:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250238820260114183301499.xml</file><wordfile>20250238820260114183301499.docm</wordfile><ricorso NRG="202502388">202502388\202502388.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\759 Carlo Polidori\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Carlo Polidori</firma><data>15/01/2026 09:41:40</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea Orlandi</firma><data>14/01/2026 18:46:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/01/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Carlo Polidori,	Presidente</h:div><h:div>Andrea De Col,	Primo Referendario</h:div><h:div>Andrea Orlandi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>del provvedimento in data 9 ottobre 2025 con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 27 agosto 2025 al ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2388 del 2025, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’Interno, Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo>, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, S. Marco 63;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Prefettura di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che con il provvedimento impugnato è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro rilasciato in data 27 agosto 2025 al ricorrente per l’assunzione del cittadino extracomunitario -OMISSIS- evidenziando in motivazione che non è stata presentata la conferma della richiesta di nulla osta entro il termine di sette giorni fissato dall’art. 22, comma 5<corsivo>-quinquies</corsivo>, del decreto legislativo n. 286 del 1998;</h:div><h:div>Considerato, altresì, che: A) lo Sportello unico per l’immigrazione ha inviato al datore di lavoro i codici per confermare la richiesta di nulla osta a un indirizzo di posta elettronica certificata non più attivo; B) il professionista incaricato dal datore di lavoro ha tempestivamente rappresentato la circostanza all’Amministrazione indicando il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa al quale inviare i predetti codici; C) la comunicazione inserita nel <corsivo>«Portale Servizi ALI»</corsivo> (peraltro non contenente i codici necessari per la conferma) non è idonea a fare decorrere il termine perentorio di sette giorni di cui all’art. 22, comma 5<corsivo>-quinquies</corsivo>, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.A.R. Veneto, Sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1845); D) la Difesa erariale non ha indicato la norma che - in ossequio al principio di <corsivo>“legalità algoritmica”</corsivo> - ammetterebbe la gestione automatizzata del procedimento amministrativo in questione e finanche l’adozione di una decisione amministrativa algoritmica, in luogo del provvedimento di revoca del nulla osta di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Treviso; E) la revoca è intervenuta prima dello spirare del settimo e ultimo giorno utile per la conferma di nulla osta da parte del datore di lavoro; </h:div><h:div>Considerato, per quanto esposto, che le censure esposte nei motivi di ricorso sono assistite dal <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>;</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame della posizione del ricorrente da parte dell’Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione, con la precisazione che i codici per la conferma della richiesta di nulla osta dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente risultante dalla visura camerale aggiornata;</h:div><h:div>Ritenuto, in applicazione della regola della soccombenza, di porre a carico dell’Amministrazione le spese della presente fase cautelare, quantificate nella misura indicata nel dispositivo;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato e ordina alla Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- di disporre il riesame della posizione, come indicato in motivazione.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2026.</h:div><h:div>Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese della fase cautelare, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il medesimo ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/01/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Misuraca Lucia</h:div><h:div>Andrea Orlandi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>