<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250231620260115084416292" descrizione="" gruppo="20250231620260115084416292" modifica="15/01/2026 11:12:54" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Ahmdzai Alamzib" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="02316"/><fascicolo anno="2026" n="00021"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.3:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250231620260115084416292.xml</file><wordfile>20250231620260115084416292.docm</wordfile><ricorso NRG="202502316">202502316\202502316.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\759 Carlo Polidori\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Carlo Polidori</firma><data>15/01/2026 10:39:49</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea De Col</firma><data>15/01/2026 08:59:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/01/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Carlo Polidori,	Presidente</h:div><h:div>Andrea De Col,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Giampaolo De Piazzi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div><corsivo>previa sospensione dell’efficacia</corsivo>,</h:div><h:div>del provvedimento notificato in data 27 ottobre 2025 con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto il diniego delle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale presentata dal ricorrente in data 18 luglio 2025 ai sensi del d.lgs. n. 142/2015, nonché per la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza medesima.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2316 del 2025, proposto da</h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Prefettura di -OMISSIS- - Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato:</h:div><h:div>- il ricorrente ha presentato la domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 1, comma 2 <corsivo>bis</corsivo>, d.lgs. n. 142/2015;</h:div><h:div>- la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato la domanda di concessione delle misure di accoglienza presentata il 18 luglio 2025 perché tardiva;</h:div><h:div>Considerato che la domanda cautelare risulta supportata dal <corsivo>fumus boni iuris</corsivo> in ragione:</h:div><h:div>A) del prospettato obbligo di disapplicare la norma interna (art. 1, comma 2 <corsivo>bis</corsivo>, d.lgs. n. 142/2015), per contrasto con la direttiva UE n. 33/2013, in quanto l’art. 20, par. 2, della direttiva stessa non ricollega al ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale l’impossibilità di fruire delle misure di accoglienza, ma soltanto la facoltà dell’Amministrazione procedente di ridurre le misure stesse;</h:div><h:div>B) della prospettata violazione del principio di proporzionalità che, ai sensi del par. 5 della direttiva UE n. 33/20, deve ispirare l’azione amministrativa;</h:div><h:div>C) della dubbia non tempestività dell’istanza avuto riguardo al <corsivo>dies a quo</corsivo> del termine per la presentazione della domanda di protezione internazionale;</h:div><h:div>Considerato che all’allegato pregiudizio può ovviarsi sospendendo il provvedimento impugnato, ordinando all’Amministrazione di riesaminare l’istanza presentata dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e comunque di collocare immediatamente il ricorrente in un’apposita struttura (nelle more della definizione del giudizio) ai sensi della normativa vigente;</h:div><h:div>Ritenuto, infine, di rinviare al merito ogni valutazione sulle spese della presente fase cautelare, posto che il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ma il suo difensore non ha presentato un’apposita istanza di liquidazione delle spese della sola fase cautelare;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato e ordina alla Prefettura di-OMISSIS- di riesaminare l’istanza presentata dal ricorrente, ai sensi e nel termine di cui in motivazione, e comunque di collocare immediatamente il ricorrente in un’apposita struttura ai sensi della normativa vigente, nonché di eseguire l’adempimento istruttorio indicato in motivazione.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 17 giugno 2026.</h:div><h:div>Spese al merito.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/01/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Misuraca Lucia</h:div><h:div>Andrea De Col</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>