<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250139120260115220427899" descrizione="CACCIA: sospensiva chiusura caccia uccelli acquatici e tourdidi-accoglimento-SC" gruppo="20250139120260115220427899" modifica="16/01/2026 15:27:50" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01391"/><fascicolo anno="2026" n="00079"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.4:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250139120260115220427899.xml</file><wordfile>20250139120260115220427899.docm</wordfile><ricorso NRG="202501391">202501391\202501391.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\760 Ida Raiola\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Ida Raiola</firma><data>16/01/2026 15:24:26</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Avino</firma><data>16/01/2026 14:56:05</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/01/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Ida Raiola,	Presidente</h:div><h:div>Massimo Zampicinini,	Primo Referendario</h:div><h:div>Francesco Avino,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia</h:div><h:div>-della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 649 dell’11.6.2025, pubblicata sul B.U.R. n. 74 del 11.6.2025, parte seconda, avente ad oggetto la “<corsivo>Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)</corsivo>”;</h:div><h:div>-del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, incardinato nel Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, assunto al prot. n. 0214931 del 15.5.2025 (allegato A alla deliberazione G.R. n. 649 del 11.6.2025).</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2025, proposto dalle associazioni Lega per l'Abolizione della Caccia; Lega Anti Vivisezione; Lndc Animal Protection - Associazione di Promozione Sociale; Lega Italiana Protezione degli Uccelli; Oipa Italia Odv, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, tutte rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>la Regione Veneto, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore </corsivo>della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Bianca Peagno e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria <corsivo>ex lege </corsivo>in Venezia, S. Marco n. 63;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>dell’Associazione dei Migratoristi Italiani - Anuu del Veneto, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Fratta Pasini, Giovanni Vanti, Roberta Quintarelli, Andrea De Luca, Matteo Salvatore, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Fratta Pasini in Verona, P.tta Chiavica n. 2;</h:div><h:div>della Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>dell’Unione Nazionale Enalcaccia, Pesca e Tiro; dell’Arci Caccia; della Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane; dell’Ente Produttori Selvaggina; dell’Associazione Italiana della Caccia, tutte in persona del rispettivo legale rappresentante <corsivo>pro tempore, </corsivo>non costituite in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad opponendum</corsivo>:</h:div><h:div>dell’Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Zocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Federazione Italiana della Caccia, dell’Associazione dei Migratoristi Italiani - Anuu del Veneto e dell’Associazione Nazionale Libera Caccia;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 del cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Richiamata l’ordinanza collegiale n. 2281 del 4.12.2025, con la quale il Tribunale, ai sensi dell’art. 49 del cod. proc. amm., ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente Produttori Selvaggina, fissando la discussione della controversia all’udienza pubblica del 12.2.2026;</h:div><h:div>Vista la documentazione depositata dal ricorrente in adempimento a detto ordine;</h:div><h:div>Letta l'istanza di misure cautelari monocratiche e collegiali notificata il 29.12.2025 dalla parte ricorrente, che in relazione al quinto motivo di ricorso ha chiesto la sospensione degli effetti:</h:div><h:div>-del punto 2, lett. g), n. 6), del calendario venatorio, in relazione alla chiusura della caccia delle tre specie di uccelli acquatici della canapiglia (<corsivo>Mareca strepera</corsivo>), del germano reale (<corsivo>Anas platyrhyncos</corsivo>) e della gallinella d’acqua (<corsivo>Gallinula chloropus</corsivo>) al 31 gennaio 2026;</h:div><h:div>-del punto 2, lett. h), n. 2), in relazione alla chiusura della caccia del Tordo sassello <corsivo>(Turdus iliacus) </corsivo>al 31 gennaio 2026; </h:div><h:div>Richiamati i decreti presidenziali n. 651 del 30.12.2025 e n. 140 del 31.12.2025, con i quali il Tribunale ha accolto (rispettivamente) l’istanza di misure cautelari monocratiche e quella di abbreviazione dei termini processuali, fissando la trattazione della domanda cautelare in sede collegiale la camera di consiglio del 15.01.2026;</h:div><h:div>Esaminate le memorie dimesse dalle parti in vista della detta udienza e preso atto, in particolare, dell’eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi del comb. disp. degli artt. 35 e 49 del cod. proc. amm., per la inidoneità della sua notifica al raggiungimento dello scopo dell'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell’Ente Produttori Selvaggina;</h:div><h:div>Ritenuto che l’eccezione vada esaminata e approfondita nella più appropriata fase di merito;</h:div><h:div>Rilevato, al contempo, che la domanda cautelare risulta, in ogni caso, notificata alla Regione Veneto e ad altre associazioni venatorie riconosciute come parti necessarie del giudizio ai sensi dell’art. 18, comma 4°, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, e dunque può essere qui esaminata, non ostando, nel giudizio amministrativo, l’eventuale incompletezza del contraddittorio all’esame e alla decisione sulla domanda cautelare (ex art.41-55 c.p.a);</h:div><h:div>Visti i così detti <corsivo>Key Concepts</corsivo> per l’Italia (K.C. 2025) depositati in giudizio a seguito dell’ordinanza coll n. 2281/2025, e in particolare preso atto che la versione aggiornata al 2025 del detto documento, costituente il punto di riferimento unionale, a livello tecnico-scientifico, al fine di garantire il rispetto dell’art. 7, comma 4°, della c.d. “Direttiva Uccelli”, fissa per tutte le specie qui in considerazione l’inizio della migrazione nella terza decade di gennaio, fatta salva la posizione del germano reale per il quale è ivi previsto che la migrazione inizi addirittura nella prima decade di gennaio;</h:div><h:div>Letti:</h:div><h:div>-il parere dell’I.S.P.R.A., <corsivo>sub</corsivo> all. B alla d.G.R. 649/2025, che per la chiusura della caccia di tutte e quattro le specie qui in esame non ha ritenuto idonea la data indicata dalla Regione al 31.1.2026, chiarendo che in ragione dei periodi di migrazione prenuziale indicati dai <corsivo>kcd </corsivo>2025 la caccia andrebbe chiusa non oltre il 19.1.2026 e altresì specificando che la possibilità di prevedere la sovrapposizione di una decade, ammessa in linea di principio dalla Guida interpretativa redatta dalla Commissione Europea, potrebbe essere valutata solamente qualora si accertasse, per tutte queste specie, che la migrazione prenda avvio solo al termine della terza decade di gennaio;</h:div><h:div>-il parere del comitato faunistico,<corsivo> sub</corsivo> all. A alla d.G.R. 649/2025, che in relazione alle specie in esame si è detto favorevole alla proposta di chiusura della caccia al 31.1.2026: i) non ritenendola in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale; ii) considerandola come un giusto contemperamento tra il principio unionale di precauzione e quello di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione Europea; iii) ritenendo che essa sia giustificata dai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, i quali stabiliscono la legittimità dell'utilizzo della decade di sovrapposizione e dai paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, che consentono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato dei <corsivo>Key Concepts</corsivo> nazionale<corsivo>;</corsivo></h:div><h:div>-la d.G.R. n. 649 del 2025, approvativa del calendario venatorio regionale 2025, che in relazione alle quattro specie in esame ha giustificato chiusura della caccia al 31.1.2026 invocando essenzialmente: il buono stato di conservazione della specie; il numero di coppie nidificanti in Europa; l'assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette; la possibilità di sovrapposizione (una decade) prevista dalla Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici; e una serie di pubblicazioni per le quali o non viene indicata l’annata (l’Atlante Europeo delle Migrazioni) ovvero risultano risalenti nel tempo (il Wetlands International, 2021; Zenatello et al., 2021; Basso 2020; Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020 e gli stessi <corsivo>kcd </corsivo>nella versione aggiornata al 2021);</h:div><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>-ai sensi dell’art. 18, comma 1°-<corsivo>bis, </corsivo>della L. n. 157/1992, “<corsivo>L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli</corsivo>”;</h:div><h:div>-secondo i paragrafi 2.7.9. e  2.7.10 della “<corsivo>Guida Interpretativa sulla Direttiva Uccelli</corsivo>” “<corsivo>nell’interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e di chiusura della caccia a norma dell’art. 7, paragrafo 4, della Direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai “concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr. par. 2.7.2)</corsivo>”;<corsivo> “se si verifica una sovrapposizione nei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno stabiliti a livello nazionale, è possibile dimostrare ricorrendo a dati scientifici e tecnici che non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella Regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi...in assenza di dati regionali, l’analisi delle sovrapposizioni deve basarsi su dati nazionali</corsivo>”;</h:div><h:div>-secondo la giurisprudenza amministrativa la previsione dei suddetti margini di flessibilità va letta nel senso di assegnare ai periodi di sovrapposizione cristallizzati nel <corsivo>k.c.d. </corsivo>una valenza statistica di tipo probabilistico avente un carattere prudenziale, suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche di migrazione diverse maturate nelle specifiche Regioni (cfr. C.d.S., III Sez., n. 7182/2019 e n. 3852/2018);</h:div><h:div>-allo stato, la previsione regionale della chiusura della caccia delle quattro specie in considerazione non appare sorretta da un’adeguata motivazione atta a dimostrare, a livello scientifico, che a differenza di quanto previsto dai <corsivo>kcd </corsivo>2025 la migrazione prenuziale delle specie in considerazione prenda avvio solo al termine della terza decade di gennaio, e che dunque non vi sia sovrapposizione tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione stessa: la Regione sembra infatti riferirsi a dati per i quali o non è specificato il periodo di acquisizione, o risalgono ad alcuni anni orsono, non essendo dunque <corsivo>prima facie </corsivo>comparabili con la versione dei <corsivo>kcd </corsivo>aggiornati nel 2025;</h:div><h:div>Ritenuto dunque, anche in applicazione del principio di precauzione, che la misura cautelare delle ricorrenti sia meritevole di accoglimento e che dunque vada sospesa l’efficacia del calendario venatorio per le quattro specie qui in considerazione, confermando la misura cautelare già disposta con il decreto presidenziale n. 651/2025, con onere della Regione di rimotivare sulle date di chiusura della stagione venatoria delle quattro specie in considerazione (canapiglia, germano reale, gallinella d’acqua e Tordo sassello) avvalendosi di dati aggiornati oltreché scientificamente attendibili; </h:div><h:div>Ritenuto di compensare le spese di lite della fase cautelare in ragione della complessità della vicenda in esame;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende:</h:div><h:div>-il punto 2, lett. g), n. 6), del calendario venatorio di cui alla d.G.R. n. 649/2025, in relazione alla chiusura della caccia delle tre specie di uccelli acquatici della canapiglia (<corsivo>Mareca strepera</corsivo>), del germano reale (<corsivo>Anas platyrhyncos</corsivo>) e della gallinella d’acqua (<corsivo>Gallinula chloropus</corsivo>) al 31 gennaio 2026;</h:div><h:div>-il punto 2, lett. h), n. 2), del calendario venatorio di cui alla d.G.R. n. 649/2025, in relazione alla chiusura della caccia del Tordo sassello <corsivo>(Turdus iliacus) </corsivo>al 31 gennaio 2026.</h:div><h:div>Conferma per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12.2.2026.</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/01/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Emanuela Alessandrini</h:div><h:div>Francesco Avino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>