<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250081020251112234106275" descrizione="" gruppo="20250081020251112234106275" modifica="27/11/2025 11:21:35" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Marco Schiorlin in persona del Tutore Sig. Mario Schiorlin" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00810"/><fascicolo anno="2025" n="02195"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250081020251112234106275.xml</file><wordfile>20250081020251112234106275.docm</wordfile><ricorso NRG="202500810">202500810\202500810.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\759 Carlo Polidori\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Carlo Polidori</firma><data>27/11/2025 10:43:34</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea De Col</firma><data>22/11/2025 17:04:20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Carlo Polidori,	Presidente</h:div><h:div>Andrea De Col,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Andrea Rizzo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>della nota prot. n. -OMISSIS- del 6 marzo 2025 con la quale il Comune di -OMISSIS- ha rigettato le istanze di adozione del provvedimento di definizione dei costi della Comunità Alloggio Estensiva “-OMISSIS-” per le annualità 2019 – 2025 dove è attualmente ospitato il ricorrente, nonché degli atti presupposti ivi richiamati, e in particolare dei seguenti atti:</h:div><h:div>- <corsivo>in parte qua</corsivo>, il “<corsivo>Regolamento sperimentale per la compartecipazione alle spese per i servizi di residenzialità forniti nelle strutture residenziali socio sanitarie alle persone con disabilità o con problematiche di salute mentale</corsivo>”, adottato il 6 aprile 2021 dal Comitato dei sindaci del distretto n. 4 “-OMISSIS-” dell’Azienda ULSS n. 6 -OMISSIS- ed approvato dal Comune di -OMISSIS- con delibera consiliare n. 12 del 28 aprile 2021;</h:div><h:div>- la nota prot n. -OMISSIS- del 16 febbraio 2023 del distretto 4 “-OMISSIS-” dell’Azienda ULSS n. 6 -OMISSIS-;</h:div><h:div>- la relazione dell’assistente sociale del Comune di -OMISSIS- del 21 gennaio 2025;</h:div><h:div>- la nota dell’Azienda ULSS n. 6 -OMISSIS- prot n. -OMISSIS- del 24 novembre 2021;</h:div><h:div>- la nota dell’Azienda ULSS n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 19 marzo 2025, con la quale sono state rigettate le istanze aventi ad oggetto la ridefinizione dei costi del servizio reso dalla Comunità Alloggio Estensiva “Il Maestrale”;</h:div><h:div>- la nota dell’Azienda ULSS n. 6 -OMISSIS- prot n. -OMISSIS- del 24 novembre 2021;</h:div><h:div>- la nota dell’Azienda ULSS n. 6 -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 6 settembre 2024;</h:div><h:div>- <corsivo>in parte qua</corsivo>, le delibere di Giunta Regionale n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, con le quali la Regione -OMISSIS- ha determinato gli oneri di riporto sociale e sanitario al costo del servizio della Comunità Alloggio -OMISSIS- nella percentuale 60% - 40%;</h:div><h:div>- ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio della Comunità Alloggio Estensiva fruito dal ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 810 del 2025, proposto da</h:div><h:div>-OMISSIS- in persona del tutore sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Furlan e Piera Toso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Regione del Veneto, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Azienda ULSS n. 6 Euganea, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Comitato dei Sindaci del Distretto 4 “Alta Padovana” dell’ULSS n. 6 -OMISSIS-, non costituito in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>L’-OMISSIS-Cooperativa Sociale, non costituita in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, della Regione -OMISSIS- e dell’Azienda ULSS n. 6 -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Il ricorrente espone in fatto che:</h:div><h:div>- è affetto da grave -OMISSIS- con invalidità totale e non autosufficienza, essendo seguito sin d-OMISSIS-; </h:div><h:div>- nel 2004 veniva assolto per vizio totale di mente in relazione -OMISSIS-, con applicazione di misura di sicurezza detentiva in ospedale psichiatrico giudiziario e, successivamente, permanenza in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS);</h:div><h:div>- con provvedimenti dell’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di -OMISSIS-, nel gennaio-febbraio 2018 è stato disposto il trasferimento presso la Comunità Alloggio Estensiva “-OMISSIS-” (-OMISSIS-), in licenza di esperimento, qualificando l’inserimento come “<corsivo>trattamento terapeutico-riabilitativo</corsivo>” ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b), del d.P.C.M. del 12 gennaio 2017, con oneri inizialmente a totale carico del SSN, in conformità alle indicazioni del magistrato di sorveglianza e dell’ULSS n. 6 -OMISSIS-;</h:div><h:div>- per le annualità 2019-2025, in persona del proprio tutore, ha reiteratamente chiesto all’ULSS n. 6 -OMISSIS- e al Comune di -OMISSIS- la presa in carico integrale della retta della CA-Es.; in subordine, l’applicazione di una compartecipazione commisurata all’ISEE con integrazione comunale della quota eccedente, tenuto conto che le entrate di cui egli dispone sono limitate ad una pensione di circa € 1.000,00 al mese;</h:div><h:div>- il Comune di -OMISSIS- con nota prot. n. -OMISSIS- del 6 marzo 2025 ha rigettato la richiesta di integrazione economica, rilevando: A) quanto alla compartecipazione della quota alberghiera, che prima del 2022 era compito dell’Azienda ULSS n. 6 -OMISSIS- stabilirla, mentre sull’Amministrazione comunale gravava solo l’assunzione del relativo impegno di spesa, previa comunicazione dell’Azienda Sanitaria (che vi avrebbe provveduto solo con missiva del 24 novembre 2021); B) quanto all’ISEE, che esso era stato presentato in ritardo e comunque che le entrate economiche del ricorrente erano sufficienti a coprire la quota di compartecipazione a suo carico (60% dei costi);</h:div><h:div>- con nota prot. n. 43554, del 19 marzo 2025, l’Azienda ULSS n. 6 -OMISSIS- ha parimenti rigettato l’istanza, ribadendo quanto riportato nella proprie note del 24 novembre 2021 e del 6 settembre 2024, e cioè che la struttura socio-sanitaria “Il Maestrale” si ascrive alla categoria delle CA-Es. autorizzate, ai sensi della D.G.R. n. 1673/2018, ad erogare trattamenti socio-riabilitativi con differenti livelli di intensità assistenziale, cosicché per tali trattamenti trova applicazione l’obbligo della compartecipazione nella percentuale sopra citata.</h:div><h:div>2. Il ricorrente, premesso di aver ricevuto dalla Cooperativa gestore della struttura l’intimazione a pagare l’importo di € 81.132,65 (oltre a quello già versato e corrispondente all’ISEE) per la quota sociale pretesa - ha chiesto: A) l’annullamento delle suddette note, delle delibere regionali presupposte e del Regolamento sperimentale del Distretto 4 “-OMISSIS-” (d’ora in avanti, solo “<corsivo>Regolamento distrettuale</corsivo>”; B) l’accertamento dell’obbligo dell’ULSS di porre integralmente a carico del SSN la retta della CA-Es. “Il Maestrale”; C) in via subordinata, la determinazione della compartecipazione in base all’ISEE, con obbligo del Comune di integrare l’eccedenza non sostenibile dall’interessato.</h:div><h:div>3. Questi i motivi di ricorso:</h:div><h:div>3.1. <corsivo>Violazione degli articoli 3,32, 117 comma 2, lett. m. Cost.; del d.lgs. n. 502/1992, del d.P.C.M. 14 febbraio 2001, del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, dell’articolo 30 comma 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge n. 18/2009, della CEDU e della Carta europea dei diritti fondamentali; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione</corsivo>.  </h:div><h:div>Il ricorrente deduce l’illegittimità del criterio di compartecipazione (40% SSN – 60% utente) applicato dall’ULSS n. 6 -OMISSIS-, in quanto la CA-Es. “-OMISSIS-” non può essere qualificata come struttura “a bassa intensità assistenziale” (SRP3.3), bensì come SRP3.1 ad alta o media intensità riabilitativa che, disciplinate dall’art. 33, comma 2, lett. b, del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, sono interamente a carico dell’Azienda Sanitaria.</h:div><h:div>L’atto dell’ULSS impugnato (nota prot. 4354 del 19 marzo 2025) e gli atti presupposti regionali (DGR nn. 1978 del 2017, 1673 del 2018, 1036 del 2021, 1299 del 2024) hanno travisato la natura terapeutico-riabilitativa del trattamento e violato i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), introducendo indebitamente una compartecipazione economica in contrasto con la normativa statale e con i principi costituzionali di eguaglianza e tutela della salute.</h:div><h:div>A supporto della pretesa per cui i costi relativi ai trattamenti terapeutico-riabilitativi usufruiti presso la CA-Es. “I-OMISSIS-” dal 2019 al 2025 devono essere sostenuti integralmente a carico dell’Azienda Sanitaria, il ricorrente richiama le sentenze n. 10649/2023 e n. 8608/2019 del Consiglio di Stato, evidenziando che il proprio progetto terapeutico, disposto dal Giudice di Sorveglianza di -OMISSIS-, ha natura sanitaria riabilitativa a tempo determinato, e non di “lungo assistenza” con esclusione di ogni forma di compartecipazione economica esigibile dall’interessato.</h:div><h:div>Il ricorrente ha impugnato, oltre ai provvedimenti del Comune di -OMISSIS- e dell’Azienda ULSS 6 -OMISSIS-, anche una serie di deliberazioni della Giunta Regionale del -OMISSIS-, indicate come atti presupposti, nella parte in cui hanno introdotto o confermato il riparto tra quota sanitaria e quota sociale per le prestazioni erogate nelle CA-Es., ponendo così a carico dell’utente l’onere di compartecipazione economica.</h:div><h:div>In sintesi, viene contestata l’illegittimità di tali deliberazioni che, a partire dal 2013, hanno introdotto e consolidato un sistema di ripartizione dei costi tra quota sanitaria e quota sociale anche per le CA-Es., ponendo quindi a carico dell’utente una parte dei costi del trattamento. In particolare, secondo il ricorrente, gli atti regionali, assunti in attuazione degli articoli 2 della l.r. del Veneto n. 30/2023 e 19 della l.r. del Veneto n. 43/2018, sono illegittimi perché estendono la compartecipazione economica anche alle strutture ad alta intensità terapeutico-riabilitativa (SRP 3.1), riducendo la copertura sanitaria prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) stabiliti dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017.</h:div><h:div>Per tali ragioni, il ricorrente chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della l.r. n. 30/2023 e dell’art. 19 della l.r. n. 43/2018, nella parte in cui fissano la quota sociale al 40% e quella sanitaria al 60% per i trattamenti residenziali socio-riabilitativi, ritenendole in contrasto con gli artt. 3, 32 e 117, co. 2, lett. m), Cost..</h:div><h:div>3.2. <corsivo>Violazione degli articoli 38 e 117 comma 2 lett. m) Cost.; del d.lgs. n. 419/1998, del d.lgs. n. 502/1992, della legge n. 112/1998, del d.P.C.M. 14 febbraio 2001, del d.P.C.M. n. 159/2013, dell’articolo 5 della l.r. del Veneto n. 55/1982, dell’articolo 13 bis della l.r. del Veneto n. 11/2001, dell’articolo 33 della l.r. del Veneto n. 1/2004; eccesso di potere per sviamento, insussistenza e/o travisamento dei presupposti e per violazione principi di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità, nonché per illogicità ed irragionevolezza manifesta; contraddittorietà</corsivo>.</h:div><h:div>In via subordinata, e cioè per l’ipotesi in cui questo Tribunale ritenesse legittimo il riparto tra quota sanitaria e quota sociale, il Comune di -OMISSIS- deve comunque farsi carico di quest’ultima in base all’ISEE della persona disabile. Conseguentemente, è illegittimo il diniego di compartecipazione del Comune, laddove afferma che, fino al 2022, l’integrazione della “quota alberghiera” fosse <corsivo>«compito dell’ULSS»</corsivo> e che l’ente locale non avrebbe potuto assumere impegni di spesa in assenza di una formale comunicazione dell’Azienda sanitaria.</h:div><h:div>Secondo il ricorrente: A) l’integrazione economica della quota alberghiera delle prestazioni socio-sanitarie residenziali rientra, per legge, nella competenza istituzionale del Comune; B) quest’ultimo non poteva limitarsi a invocare la mancata comunicazione dell’Azienda Sanitaria, poiché aveva comunque ricevuto, fin dal 2019, le istanze del ricorrente con gli ISEE allegati, ed era quindi tenuto a esaminarle e a determinare la propria quota di compartecipazione; C) lo stesso Regolamento distrettuale prevede, per gli inserimenti successivi al 24 luglio 2017 (l’ingresso del soggetto disabile risale al 2018), che il familiare/tutore presenti domanda e ISEE al Comune, e che sia il Comune a effettuare la revisione della quota e ad assumere l’impegno di spesa.</h:div><h:div>3.3. <corsivo>Violazione degli articoli 3, 32, 38, 53, 97 e 117 comma 2 lett. m) Cost.; della Convenzione di -OMISSIS- sui diritti delle persone con disabilità; degli articoli 14 della CEDU e 21 della Carta europea dei diritti fondamentali; del d.P.C.M. n. 159/2013; dell’articolo 2 sexies del d.l. n. 42/2016 convertito in legge n. 89/2016; dell’articolo 5, comma 2, del d.P.C.M. 14.2.2001; degli articoli 6, 8, 18 e 25 della legge n.328/2000; della l.r. del Veneto n. 1/2004; eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione e di istruttoria, per violazione del principio di non discriminazione della persona disabile; nonché per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto</corsivo>.</h:div><h:div>Il ricorrente contesta che, dal 1° gennaio 2019, egli fosse in grado di pagare l’intera quota di compartecipazione. La “capacità economica” sarebbe stata valutata in modo apodittico, sulla base di generiche “risorse economiche” e del “nucleo familiare di appartenenza”, senza chiarire quali entrate siano state considerate. Tale metodo, fondato su criteri non trasparenti, contrasterebbe con la disciplina nazionale che impone l’uso dell’ISEE (d.P.C.M. n. 159/2013) come criterio vincolante sia per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate sia per la quantificazione della compartecipazione.</h:div><h:div>3.4. <corsivo>Violazione del d.P.C.M. n. 159/2013; degli articoli 2, 3, 23, 117, comma 2, lett. m), Cost.; della legge n. 328/2000; della CEDU e della Carta europea dei diritti fondamentali; della legge n. 104/02; del d.lgs. n. 419/98, del d.lgs. n. 502/92, della legge n. 112/98, della legge n. 328/2000, d.P.C.M. 14.02.2001, d.P.C.M. n. 159/2013;dell’articolo 5 della l.r. del Veneto n. 55/82, dell’articolo 13 bis e 30 della l. r. del Veneto n. 5/1996, dell’articolo 130 della l.r. del Veneto n. 11/2001, dell’articolo 33 della l.r. del Veneto n. 1/2004; eccesso di potere per sviamento, violazione principio di non discriminazione della persona disabile.</corsivo></h:div><h:div>Viene censurato il diniego di integrazione economica per il pagamento della quota sociale con riferimento alle annualità 2022-2025, motivato con il ritardo nella presentazione dell’attestazione ISEE oltre il termine del 28 febbraio.</h:div><h:div>Il ricorrente sostiene che tale diniego è illegittimo, poiché: A) il Comune è obbligato ex lege a valutare la capacità economica in base all’ISEE e a farsi carico dell’eccedenza insostenibile; B) il termine del 28 febbraio, previsto dal Regolamento distrettuale, non ha natura perentoria e non può comportare la perdita del diritto alla compartecipazione pubblica; C) la disciplina ISEE, avente rango di LEA sociale, vincola i Comuni e non può essere derogata in senso restrittivo da regolamenti locali.</h:div><h:div>3.5. <corsivo>Violazione ed errata interpretazione dell’articolo 4, comma 2, lett. f) del d.P.C.M. n. 159/2013, dell’articolo 2 sexies del d.l. n. 42/2016 convertito in legge n. 89/2016; della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; degli articoli 3, 36, 38 e 53 Cost.; degli articoli 2, 3, 6, 22 della legge n. 328/2000; degli articoli 3 e 46 del d.lgs. n. 917/1986; dell’articolo 34 del d.lgs. n. 601/1973; dell’articolo 1 della l. n. 118/1971; dell’articolo 1 della l. n. 18/1980; dell’articolo 1 della l. n. 104/1992; dell’articolo 4 della legge n. 328/2000; eccesso di potere per insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, illogicità, violazione principio di dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile; difetto di istruttoria; irragionevolezza manifesta</corsivo>.</h:div><h:div>Il Comune ha considerato la pensione di invalidità civile del ricorrente come risorsa “sufficiente” a coprire la quota alberghiera. Ciò contrasta con il d.P.C.M. n. 159/2013 e con l’art. 2-<corsivo>sexies</corsivo> del d.l. n. 42/2016, che escludono, ai fini dell’ISEE, i trattamenti assistenziali percepiti in ragione della condizione di disabilità, se esenti da IRPEF. Nel caso specifico, la pensione di invalidità è già rilevata come patrimonio mobiliare ai fini ISEE (giacenza sul conto corrente) e non può essere “ricontata” per sostenere che il soggetto disabile può pagare l’intera retta.</h:div><h:div>3.6. <corsivo>Violazione ed errata interpretazione del d.P.C.M. n. 159/2013; degli articoli 3, 38, 53 e 97 Cost.; art. 2 sexies d.l. n. 42/2016 convertito in legge n. 89/2016; degli articoli 2 e 6 della legge n. 328/2000; dell’articolo 1 della legge n. 118/1971; dell’articolo 1 della legge n. 18/1980; dell’articolo 1 della legge n. 104/1992; eccesso di potere per sviamento, violazione principio di equità, imparzialità e proporzionalità.</corsivo></h:div><h:div>Il Comune ha sollevato delle “perplessità” sull’andamento del conto corrente del ricorrente (saldo invariato per anni, incremento nel 2023) per negare l’integrazione economica, omettendo di considerare che: A) l’unica vera entrata è la pensione di invalidità, e non esistono “redditi” in senso proprio; B) la valutazione della capacità economica non può essere fatta sulla base della mera movimentazione del conto, ma deve seguire rigorosamente i criteri del d.P.C.M. n. 159/2013; C) gli ISEE prodotti (2019–2025) mostrano valori molto bassi (poche migliaia di euro l’anno), coerenti con la situazione di assoluta fragilità economica dell’interessato, sicché il Comune non poteva pretendere una compartecipazione sproporzionata e superiore a tali importi.</h:div><h:div>3.7. <corsivo>Violazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; degli articoli 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.; dell’articolo 1 della legge n. 104/92; dell’articolo 7 della l.r. del Veneto n. 22/1989; dell’articolo 24 lett. g) della l. n. 328/2000; dell’articolo 2 sexies del d.l. n. 42/2016 convertito in legge n. 89/2016; eccesso di potere per violazione del principio di indipendenza, dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile; violazione del principio di proporzionalità; per illogicità ed ingiustizia manifesta, nonché per difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti di fatto e contraddittorietà.</corsivo></h:div><h:div>Ponendo a carico del soggetto disabile l’intero costo della retta, superiore all’unica entrata (pensione INVCIV), il Comune costringe il ricorrente a erodere integralmente la propria prestazione assistenziale, senza lasciargli alcuna risorsa per le spese personali.</h:div><h:div>4. La Regione -OMISSIS- si è costituita in giudizio e, con memoria difensiva del 30 maggio 2025, ha eccepito innanzitutto l’inammissibilità del primo motivo di ricorso sotto tre distinti profili:</h:div><h:div>A) il ricorrente ha impugnato varie D.G.R. (nn. 2227/2002, 3972/2002, 494/2013, 1749/2013, 1978/2017, 1673/2018, 1036/2021, 1299/2024) ritenendole atti presupposti dei provvedimenti comunali e dell’Azienda Sanitaria; tuttavia, l’obbligo di compartecipazione per i trattamenti residenziali socio-riabilitativi discende anzitutto dalla D.G.R. n. 2704/2014, che recepisce l’Accordo Stato-Regioni n. 116/CU del 17 ottobre 2013 e definisce in modo aggiornato i criteri per individuare i trattamenti socio-riabilitativi e le relative strutture (a bassa intensità riabilitativa) soggette a compartecipazione.</h:div><h:div>Poiché la D.G.R. n. 2704/2014 non è stata impugnata, il primo motivo si profila inammissibile per la mancata impugnazione dell’atto presupposto;</h:div><h:div>B) l’obbligo di compartecipazione, ai sensi dell’art. 33 d.P.C.M.12 gennaio 2017, presuppone una valutazione multidimensionale e la definizione, da parte dell’Azienda Sanitaria, di un progetto terapeutico individuale che qualifichi il trattamento come “socio-riabilitativo”.</h:div><h:div>Nel caso concreto, la nota dell’Azienda Sanitaria del 24 novembre 2021 attesta che già nel maggio 2019 il servizio psichiatrico di -OMISSIS- aveva rivalutato il progetto del ricorrente, ritenendo la CA-Es. idonea “a rispondere ai bisogni assistenziali” dell’interessato. Da quel momento il trattamento doveva considerarsi socio-riabilitativo, con conseguente compartecipazione alla spesa in coerenza con i LEA del 2017. Poiché tale rivalutazione del 2019 (e gli eventuali atti successivi) non è stata oggetto di specifica impugnazione, il primo motivo si profila parimenti inammissibile.</h:div><h:div>C) la nota dell’Azienda sanitaria n. -OMISSIS- del 19 marzo 2025, impugnata dal ricorrente, si limita a richiamare e ribadire quanto già affermato nella precedente nota n. 183696 del 24 novembre 2021, ossia la sussistenza dell’obbligo di compartecipazione nella misura del 60% del costo, in quanto il ricorrente fruisce di trattamenti socio-riabilitativi presso la struttura “Il Maestrale”.</h:div><h:div>Essa deve quindi essere qualificata come atto meramente confermativo, privo di autonoma lesività e, come tale, non autonomamente impugnabile, mentre la nota del 24 novembre 2021 risulta ormai irricevibile per tardività.</h:div><h:div>Nel merito, la Regione ha eccepito l’infondatezza del motivo, sostenendo che l’obbligo di compartecipazione alle spese grava legittimamente su coloro che, in sede di valutazione multidimensionale, siano stati ritenuti soggetti cui erogare trattamenti socio-riabilitativi con inserimento nelle corrispondenti strutture ricettive, tutte caratterizzate da un basso livello di intensità terapeutica e un livello di intensità assistenziale variabile come la CA-Es. “Il Maestrale” (individuata in Regione -OMISSIS- dalla sigla SRP3.1), dove è ospitato il ricorrente.</h:div><h:div>5. La USLL n. 6 -OMISSIS- si è costituita in giudizio con atto di mera forma del 30 maggio 2025, insistendo per il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>6. Questo Tribunale con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 4 giugno 2025 ha accolto la domanda cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente, <corsivo>«disponendo che il Comune di -OMISSIS- si faccia carico del pagamento della quota alberghiera nella parte eccedente la capacità economica del ricorrente determinata in base al relativo ISEE, salva eventuale rivalsa all’esito del presente giudizio</corsivo>.».</h:div><h:div>7. Il Comune di -OMISSIS- si costituito in giudizio in data 5 agosto 2025, chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>8. In vista del merito, le parti si sono scambiate memorie conclusive e di replica, depositando documenti.</h:div><h:div>8.1. Con memoria del 9 ottobre 2025 l’Azienda Sanitaria ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo perché, come già dedotto dalla difesa regionale, la nota prot. n. -OMISSIS- del 19 marzo 2025 ha carattere meramente confermativo di precedenti determinazioni del 2021 e 2024 (non impugnate nei termini), sicché il ricorso risulta tardivo e comunque inammissibile. Nel merito, valorizzando la tipologia della struttura e la prevalente intensità della componente assistenziale su quella socio-sanitari, anche l’Azienda afferma che il progetto individuale del ricorrente mira prevalentemente al mantenimento e/o stabilizzazione del soggetto disabile in una struttura connotata da bassa intensità terapeutica, il che implica la compartecipazione dell’utente alla quota sociale (art. 33 comma 2 lett. c) d.P.C.M. 12 gennaio 2017).</h:div><h:div>8.2. Con memoria difensiva dell’11 ottobre 2025 il Comune resistente ha eccepito:</h:div><h:div>- l’inammissibilità del ricorso cumulativo, rilevando come il ricorrente abbia impugnato con un unico atto provvedimenti eterogenei e provenienti da autorità diverse (Regione -OMISSIS-, Azienda ULSS 6 -OMISSIS- e il medesimo Comune), rispetto ai quali non sussistono né l’identità del procedimento, né la comunanza dei motivi, richieste dalla giurisprudenza per l’ammissibilità del ricorso unitario;</h:div><h:div>- il difetto di legittimazione passiva rispetto al primo motivo, atteso che la determinazione del riparto tra quota sanitaria e quota sociale per le Comunità Alloggio Estensive è competenza esclusiva del legislatore regionale e dell’Azienda sanitaria; il Comune, al contrario, si limita a recepire tali determinazioni, senza esercitare alcun potere autonomo. La nota del 6 marzo 2025 – unico atto comunale impugnato unitamente al Regolamento distrettuale – non avrebbe inciso sul riparto tra SSN e quota sociale, limitandosi a regolare la sola eventuale integrazione economica di competenza comunale;</h:div><h:div>- la tardività dei motivi rivolti alla pretesa relativa agli anni 2019–2021, osservando che l’Azienda Sanitaria aveva già determinato, con nota del 24 novembre 2021, l’importo delle quote a carico dell’utente; tale nota era conosciuta dal tutore almeno dal marzo 2022, ma non è mai stata impugnata, sicché ogni censura che la colpisca indirettamente tramite la successiva nota comunale sarebbe ormai preclusa; l’Amministrazione comunale sostiene, altresì, che il diniego di compartecipazione riferito alle annualità 2022 e seguenti non è altro che una mera applicazione della disciplina introdotta dalla delibera di Giunta n. 33/2022, che – in attuazione del Regolamento distrettuale – ha fissato il termine del 28 febbraio per la presentazione dell’ISEE ai fini dell’accesso all’integrazione comunale.</h:div><h:div>Poiché tale delibera costituisce l’atto realmente lesivo, direttamente incidente sulla posizione dell’utente, e non essendo stata essa impugnata, le censure rivolte contro la nota comunale attuativa sono inammissibili per omessa impugnazione dell’atto presupposto.</h:div><h:div>8.3. Nel merito, il Comune chiede comunque la reiezione del ricorso, sostenendo la piena legittimità del proprio operato. Quanto agli anni 2019–2021, l’Amministrazione evidenzia che la valutazione della capacità economica dell’utente e dell’eventuale necessità di intervento comunale rientrava, per espressa previsione regolamentare e procedimentale, nella competenza esclusiva dell’ULSS. La nota del 24 novembre 2021 aveva già ritenuto il ricorrente in grado di far fronte alla quota a suo carico, escludendo la necessità di un’integrazione comunale; il Comune si sarebbe quindi limitato a recepire tale valutazione sanitaria, senza disporre di margini ulteriori di intervento.</h:div><h:div>Per gli anni successivi al 2022, l’Ente richiama il Regolamento distrettuale (art.6) e la citata delibera n. -OMISSIS-, che prevedono l’obbligo di presentare l’ISEE entro il 28 febbraio di ciascun anno, pena il mancato riconoscimento di qualsiasi contributo comunale. Poiché il ricorrente avrebbe presentato l’ISEE sempre oltre tale data, il diniego opposto con la nota del 6 marzo 2025 sarebbe pienamente legittimo.</h:div><h:div>L’Amministrazione contesta di aver violato la normativa sull’ISEE, osservando che la valutazione della capacità economica dell’interessato non si fonda in modo automatico ed esclusivo sul valore ISEE, ma considera anche ulteriori elementi, quali la situazione patrimoniale e l’andamento del conto corrente dell’utente, ritenuto indicativo di una capacità contributiva sufficiente a far fronte al pagamento della retta richiesta.</h:div><h:div>9. In replica, il ricorrente ha insistito sull’accoglimento delle proprie domande.</h:div><h:div>10. All’udienza pubblica del 12 novembre 2025 il ricorrente si è difeso anche sull’eccepita inammissibilità del ricorso cumulativo. La causa è quindi passata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. La questione centrale oggetto del presente giudizio concerne la corretta definizione dell’accollo dei costi del servizio reso al ricorrente dalla Comunità Alloggio Estensiva “-OMISSIS-” nel periodo 2019–2025, sulla base della disciplina dettata dall’art. 33, comma 2, del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante i livelli essenziali di assistenza sociosanitaria per le persone con disturbi mentali.</h:div><h:div>Tale disposizione individua tre tipologie di trattamenti residenziali, differenziate in base al livello di intensità terapeutico-riabilitativa: </h:div><h:div>- alla lett. a), i trattamenti ad alta intensità riabilitativa (carattere intensivo), integralmente a carico del Servizio Sanitario nazionale (SSN);</h:div><h:div>- alla lett. b), i trattamenti estensivi, a media intensità riabilitativa, integralmente a carico del SSN; </h:div><h:div>- alla lett. c), i trattamenti socio-riabilitativi, a bassa intensità, a carico del SSN nella misura del 40%, con quota residua a carico della componente sociale.</h:div><h:div>Il comma 4 precisa, infatti, che: “<corsivo>I trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi […] sono a totale carico del SSN. I trattamenti residenziali socio-riabilitativi […] sono a carico del SSN per una quota pari al 40% della tariffa giornaliera</corsivo>”.</h:div><h:div>La qualificazione del trattamento cui è stato sottoposto il ricorrente incide, dunque, direttamente sulla ripartizione degli oneri tra l’Azienda ULSS n. 6 -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS-.</h:div><h:div>2. Muovendo da tale presupposto normativo, il ricorrente ha articolato due distinte domande, tra loro logicamente connesse e strutturate in rapporto di alternatività: A) in via principale, nei confronti dell’Azienda ULSS n. 6 -OMISSIS-, egli chiede di accertare che l’intero costo delle prestazioni erogate dalla struttura sia posto a carico del Servizio sanitario, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b), e comma 4, del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, assumendo che il trattamento ricevuto integri un intervento ad alta intensità terapeutico-riabilitativa; B) in via subordinata, nell’ipotesi in cui le prestazioni siano invece qualificabili come interventi socio-riabilitativi soggetti a compartecipazione economica, il ricorrente chiede l’accertamento dell’obbligo del Comune di -OMISSIS- di concorrere al pagamento della quota a carico dell’utente (60% della tariffa), secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni sociali (d.P.C.M. n. 159/2013).</h:div><h:div>Sebbene rivolte ad Amministrazioni diverse, entrambe le domande traggono origine da un’unica esigenza, relativa alla definizione dell’accollo della retta e concernono il medesimo e unico rapporto obbligatorio relativo al costo del servizio residenziale fruito dal ricorrente.</h:div><h:div>Esse risultano, quindi, inscindibilmente connesse sotto il profilo logico-funzionale, posto che l’accertamento dell’eventuale obbligo integrale in capo all’Azienda ULSS condiziona - e, in ipotesi negativa, rende attuale - la domanda subordinata rivolta al Comune, chiamato dalla legge a partecipare alla quota sociale delle prestazioni residenziali.</h:div><h:div>3. Ciò posto, l’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo sollevata dal Comune resistente è palesemente infondata.</h:div><h:div>Trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui <corsivo>«la regola generale dell’impugnabilità, con un ricorso, di un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione, nel medesimo giudizio, della legittimità di più provvedimenti sia imposta dall’esigenza di concentrare in un’unica delibazione l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa oggetto del gravame, quando questa viene censurata nella sua complessità funzionale e, soprattutto, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti; è perciò necessario, ai fini dell’ammissibilità del ricorso cumulativo avverso distinti provvedimenti, che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia latitudine semantica, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nelle medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata e che non residui alcun margine di differenza nell’apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati»</corsivo> (in questi termini, Cons. Stato, Sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10062).</h:div><h:div>Nel caso in esame, la connessione tra le domande non è meramente eventuale, ma necessaria, giacché la determinazione del soggetto tenuto a sostenere i costi del servizio costituisce un accertamento unitario, che non può essere frammentato in autonomi giudizi senza pregiudicare la completezza della tutela e la coerenza logica della decisione. È quindi pienamente ammissibile la proposizione di domande alternative nei confronti di Amministrazioni diverse, quando – come nella fattispecie – esse siano espressione di un medesimo <corsivo>petitum</corsivo> sostanziale e la decisione sulla prima condiziona la nascita dell’interesse alla coltivazione della seconda.</h:div><h:div>Sulla base di tali premesse, il Collegio deve procedere all’esame nel merito delle censure, verificando dapprima l’ammissibilità e l’eventuale fondatezza della domanda principale rivolta nei confronti dell’Azienda Sanitaria e, in caso di rigetto, valutando se il Comune di -OMISSIS- fosse tenuto a concorrere alla quota sociale della retta, secondo la disciplina vincolante dettata dai livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie e dalle norme statali in materia di ISEE.</h:div><h:div>4. Sempre in rito, dev’essere disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di -OMISSIS- in relazione al primo motivo di ricorso.</h:div><h:div>Il Comune sostiene di non essere parte necessaria rispetto alla domanda principale, diretta esclusivamente all’accertamento dell’integrale accollo al Servizio Sanitario regionale (SSR) della retta della Comunità Alloggio Estensiva “-OMISSIS-”, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b), del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 con esclusione di ogni coinvolgimento dell’Ente locale.</h:div><h:div>Tale impostazione non può essere condivisa.</h:div><h:div>Al di là dell’obbligo del Comune <corsivo>«di prendere in carico il disabile e di accertarsi della corretta ripartizione delle spese a carico del SSR (nella misura del 40%) e di quelle a carico del Comune e/o del disabile»</corsivo> (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons, Stato, Sez. III, 11 gennaio 2021, n. 316) e degli obblighi immediati e diretti di compartecipazione secondo i criteri ISEE posti a carico degli enti locali in forza della normativa nazionale (ex art. 6 L. n. 328/2000 – v. sul punto T.A.R. Veneto, Sez. III, 4 marzo 2025 n. 313), vale quanto innanzi evidenziato in tema di ricorso cumulativo.</h:div><h:div>La valutazione sulla natura del trattamento ricevuto (“alta intensità” o “socio-riabilitativo”) non è un accertamento avulso dagli obblighi del Comune, poiché nell’ipotesi – prospettata come subordinata – in cui la prestazione non sia integralmente a carico del SSR, l’ente locale diviene <corsivo>ex lege</corsivo> coobbligato alla quota sociale (60%), secondo i criteri determinati dal d.P.C.M. n. 159/2013.</h:div><h:div>Ne consegue che la delibazione del primo motivo non è affatto priva di effetti nei confronti del Comune: al contrario, essa condiziona direttamente la misura e l’esistenza stessa dell’obbligo comunale di compartecipazione.</h:div><h:div>5. Coglie, invece, nel segno l’eccezione processule sollevata dalla Regione e dall’Azienda Sanitaria con riferimento al primo motivo di ricorso e, più in generale, la domanda mirata ad ottenere l’integrale accollo al SSR dei costi del servizio residenziale erogato dalla struttura che ospita il ricorrente, configurandosi la gravata nota dell’Azienda Sanitaria del 19 marzo 2025 come un atto meramente confermativo delle precedenti note del 24 novembre 2021 e del 6 settembre 2024 che risultano tardivamente impugnate.</h:div><h:div>Com’è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, occorre distinguere tra atto di conferma e atto meramente confermativo. Il primo, pur ribadendo un precedente provvedimento, implica una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico e una riapertura, anche minima, dell’istruttoria, con conseguente nuova lesività e autonomo onere di impugnazione. L’atto meramente confermativo, invece, si limita a riprodurre il contenuto dell’atto originario, senza aggiungere alcuna nuova valutazione, istruttoria o motivazione, e non è perciò suscettibile di autonoma impugnazione, non determinando la decorrenza di un nuovo termine.</h:div><h:div>Nella suddetta nota, indirizzata tutore del ricorrente, si legge che <corsivo>«si fa riferimento alla sua ultima nota qui pervenuta il 5 marzo 2025 …per ribadire che la posizione di questa azienda in merito all’argomento emarginato in oggetto </corsivo>[“Quota di compartecipazione sociale per residenzialità presso la Comunità alloggio estensiva “IL Maestrale” di -OMISSIS-”] <corsivo>è rimasta quella che abbiamo avuto modo di rappresentarle in maniera specifica con lettere del 24/11/2021 prot. n. 183696 e del 06/09/2024 prot. n. 136249 che, per sua comodità di consultazione, si allegano alla presente»</corsivo> .</h:div><h:div>Ebbene, dalla lettura del suddetto provvedimento si evince che esso: </h:div><h:div>– non riapre il procedimento;</h:div><h:div>– non svolge alcuna nuova istruttoria né sanitaria né economica, non potendo la sentenza del Consiglio di Stato n. 10649/2023, resa <corsivo>inter alios</corsivo>, rappresentare un presupposto per una “conferma” degli atti precedentemente adottati;</h:div><h:div>– non rivaluta le condizioni cliniche dell’interessato né l’inquadramento del trattamento;</h:div><h:div>– non solo richiama, ma riporta in allegato il contenuto integrale delle note del 24 novembre 2021 e del 6 settembre 2024;</h:div><h:div>– ribadisce che tali atti sono stati conosciuti dal destinatario nella persona del tutore, nonché fratello del ricorrente al quale, allo stesso modo, risulta indirizzata la nota impugnata;  </h:div><h:div>– si limita a reiterare, in modo puramente ricognitivo, la sussistenza dell’obbligo di compartecipazione nella misura del 60% dei costi sostenuti, posto che il ricorrente fruiva dei trattamenti socio riabilitativi erogati dalla struttura residenziale.</h:div><h:div>Ne consegue che la nota del 19 marzo 2025 non è autonomamente lesiva, essendo meramente confermativa delle note presupposte del 24 novembre 2021 e del 6 settembre 2024 e qui tardivamente gravate (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 settembre 2020, n. 5461 «<corsivo>In caso di omessa impugnazione del provvedimento presupposto e autonomamente lesivo, divenuto inoppugnabile, è inammissibile l’impugnazione dell’atto consequenziale per vizi riconducibili all’atto presupposto. In detta ipotesi, infatti, il ricorso avverso l’atto presupponente è ammissibile solo nella misura in cui si facciano valere vizi propri ed autonomi di tale atto, mentre è inammissibile ove si intenda far valere con esso vizi dell’atto presupposto immediatamente lesivo e non impugnato»</corsivo>).</h:div><h:div>Da ciò deriva l’inammissibilità della domanda principale volta ad ottenere l’accollo integrale al SSR dei costi della comunità alloggio, potendo assorbirsi le restanti eccezioni processuali sollevate dalla Regione resistente.</h:div><h:div>6. Passando alla domanda proposta in subordine, mirata ad accertare l’obbligo del Comune di compartecipare al costo della retta socio-alberghiera, occorre innanzitutto esaminare le eccezioni processuali sollevate sul punto dalla difesa del Comune.</h:div><h:div>Tali eccezioni sono infondate e devono essere respinte.</h:div><h:div>6.1. Quanto all’irricevibilità dei motivi incentrati sulla pretesa relativa agli anni 2019–2021, il Comune fonda la tardività sul fatto che l’Azienda Sanitaria aveva già determinato, con nota del 24 novembre 2021, le quote a carico dell’utente, conosciute dal tutore almeno dal marzo 2022. Tuttavia, come evidenziato dal ricorrente nelle memorie conclusive e di replica, l’ente obbligato <corsivo>ex lege</corsivo> a farsi carico dell’eventuale integrazione della “quota alberghiera” e a verificare l’accollo, in tutto o in parte, del costo al SSN è il Comune, non l’Azienda Sanitaria.</h:div><h:div>Per gli anni 2019–2021, il primo (e unico) atto con cui il Comune ha assunto una posizione espressa sul proprio obbligo di compartecipazione è la nota del 6 marzo 2025, oggetto di impugnazione. È solo con tale provvedimento che l’Ente ha negato l’integrazione comunale anche per le annualità pregresse, facendo proprie – o comunque utilizzando – le valutazioni dell’Azienda Sanitaria per gli anni 2019–2021.</h:div><h:div>Osserva, inoltre, il Collegio che il ricorrente non chiede, in questa sede, l’annullamento della nota aziendale del 24 novembre 2021 (già ritenuta inammissibile nei confronti dell’Azienda), ma censura l’omesso esercizio dei poteri comunali alla luce dell’ISEE e della disciplina sui livelli essenziali delle prestazioni. Il <corsivo>dies a quo</corsivo> per la proposizione dei motivi contro il Comune decorre, dunque, dalla comunicazione della nota del 6 marzo 2025, che costituisce il primo atto lesivo imputabile all’Ente locale rispetto all’integrazione delle rette per gli anni 2019–2021.</h:div><h:div>L’eccezione, dunque, non coglie nel segno.</h:div><h:div>6.2.  Il Comune eccepisce poi che il diniego di compartecipazione per gli anni 2022 e seguenti è la mera applicazione della delibera di Giunta n. 33/2022, che ha introdotto il termine del 28 febbraio per la presentazione dell’ISEE, sicché la mancata impugnazione di tale delibera renderebbe inammissibili le censure rivolte contro la nota del 6 marzo 2025.</h:div><h:div>Anche questa eccezione è infondata.</h:div><h:div>Dalla lettura della nota comunale del 6 marzo 2025 risulta innanzitutto che il provvedimento richiama, quale fonte normativa del termine del 28 febbraio, l’art. 6 del “<corsivo>Regolamento sperimentale per la compartecipazione alle spese</corsivo>”, non già la delibera n. -OMISSIS-.</h:div><h:div>In ogni caso è l’esame della delibera n. -OMISSIS- che esclude recisamente la ricostruzione prospettata dal Comune. L’atto, infatti, si limita ad approvare la tabella delle fasce ISEE e delle corrispondenti percentuali di compartecipazione alla spesa per i servizi residenziali, e si limita a richiamare, quale fonte regolatrice dei “modi e tempi” per la presentazione dell’ISEE, l’art. 6 del Regolamento distrettuale approvato dal Comitato dei Sindaci, senza introdurre alcun autonomo termine decadenziale.</h:div><h:div>La stessa delibera precisa che, in caso di mancata presentazione dell’ISEE, il Comune non assume oneri per il pagamento della retta, ma non contiene alcuna previsione circa la data del 28 febbraio, né disciplina termini perentori o di decadenza. Il termine in questione trova fondamento esclusivamente nell’art. 6 del Regolamento distrettuale, che è stato specificamente impugnato dal ricorrente.</h:div><h:div>Ne deriva che l’unico atto immediatamente lesivo per il destinatario è la nota comunale del 6 marzo 2025, la quale applica il termine del 28 febbraio in attuazione del Regolamento, e non già della delibera di Giunta n. 33/2022.</h:div><h:div>7. Nel merito, il secondo motivo è fondato.</h:div><h:div>Il Comune ha rigettato l’istanza di compartecipazione affermando di non aver mai assunto obblighi di integrazione per gli anni antecedenti al 2022, poiché - a suo dire - prima dell’introduzione del Regolamento sperimentale la determinazione della quota alberghiera sarebbe spettata all’ULSS, la quale non avrebbe mai trasmesso alcuna comunicazione.</h:div><h:div>Tale ricostruzione si pone in radicale contrasto con la normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali e socio-sanitari.</h:div><h:div>Come già chiarito da questo Tribunale <corsivo>«L’art. 6, comma 4, della l. n. 328/2000 stabilisce che i comuni hanno il dovere di contribuire economicamente al pagamento della retta per il ricovero in strutture residenziali, quando la persona interessata non è in grado di sostenerla con i propri mezzi.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ricorda il Collegio che l’obbligazione dedotta in causa a carico del Comune resistente ha fonte legale, dovendo trovare integrale applicazione la norma generale dell’art. 6 comma 4 della legge n. 328 del 2000, (“per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”) e, a cascata, le molteplici disposizioni di legge regionale (art. 13 bis L.R. n. 5/1996; art. 130 L.R. n. 11/2001; art. 33, comma 1 e 2, L.R.. n. 1/2004).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Questa norma – nel dare attuazione al principio sancito dall’art. 38, primo comma, Cost., che assicura l’assistenza sociale agli inabili al lavoro – pone a carico del Comune di residenza l’obbligo di intervenire ai fini dell’integrazione della retta dovuta per i servizi residenziali erogati in favore di persone disabili che si trovano in situazione di svantaggio economico.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La giurisprudenza ha, poi, chiarito che l’art. 6, comma 4, della legge n. 328 del 2000, unitamente alle norme contenute nelle leggi regionali (v. L.R. Veneto n. 1/2024),  pone direttamente in capo ai comuni l’obbligo di pagamento delle rette connesse alle prestazioni sociali e sanitarie di carattere residenziale rese da terzi in favore dei loro residenti, salva, come già detto, la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative alla componente sanitaria e salva la possibilità di richiesta di compartecipazione dell’assistito, in base alla normativa ISEE, per la sola componente assistenziale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 agosto 2019, n. 5684)»</corsivo> (T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 313/2025 cit.).</h:div><h:div>Pertanto, il Comune – quale ente istituzionalmente competente all’integrazione della quota sociale – era tenuto per legge a esaminare le domande del ricorrente, valutarne la situazione economica esclusivamente sulla base dell’ISEE e determinare l’eventuale contributo comunale.</h:div><h:div>Poiché il ricorrente risiede nella Comunità Alloggio Estensiva “-OMISSIS-” dal 2018 e ha sempre trasmesso annualmente la documentazione ISEE, il Comune era pienamente obbligato a provvedere anche per le annualità 2019–2021, a prescindere da ogni comunicazione dell’Azienda Sanitaria.</h:div><h:div>8. Il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente e sono anch’essi fondati.</h:div><h:div>Il Comune ha negato qualsivoglia integrazione sostenendo che il ricorrente avrebbe avuto, sin dal 2019, una «<corsivo>piena capacità economica</corsivo>» per sostenere l’intera quota sociale della retta, richiamando una nota dell’Azienda Sanitaria del 24 novembre 2021, la relazione dell’assistente sociale del 21 gennaio 2025 e asserite «<corsivo>risorse economiche disponibili</corsivo>».</h:div><h:div>Tali valutazioni sono giuridicamente irrilevanti, perché non conformi alla disciplina vincolante dettata dal d.P.C.M. n.159/2013.</h:div><h:div>Il tema della determinazione, da parte dei Comuni, della quota di compartecipazione a carico di soggetti portatori di handicap è stato più volte affrontato nella giurisprudenza di questo Tribunale, oramai consolidata nel valorizzare l’ISEE quale <corsivo>«indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati»</corsivo>, redatto secondo i criteri uniformi previsti dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 778).</h:div><h:div>È altrettanto pacifico in giurisprudenza che ai Comuni non spetta un potere di deroga alla disciplina ISEE, nel senso che non è consentito - ai fini della ammissione alle prestazioni assistenziali, o comunque ai fini della determinazione della quota di compartecipazione a carico dell’assistito - prendere in considerazione altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dell’utente del servizio sociale al di fuori dell’unico ed esclusivo parametro dell’ISEE. (<corsivo>ex multis</corsivo>, T.A.R. Veneto, Sez. III, 27 giugno 2025, n. 1104).</h:div><h:div>Ne discende che nessuna amministrazione può sostituire o affiancare all’ISEE criteri ulteriori o diversi nella valutazione della capacità economica dell’utente.</h:div><h:div>9. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la pretesa comunale di applicare il termine perentorio del 28 febbraio quale termine di decadenza per presentare la domanda di compartecipazione alla retta socio-alberghiera a carico del soggetto disabile (art. 6 comma 1 del Regolamento distrettuale).</h:div><h:div>Il Comune, infatti, ha ritenuto che il ricorrente avesse perso il diritto alla compartecipazione per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 perché l’ISEE non sarebbe stato presentato entro il 28 febbraio.</h:div><h:div>Tale impostazione non trova alcun riscontro normativo né nella legge né nel regolamento applicato.</h:div><h:div>Come recentemente affermato da questo Tribunale, «<corsivo>L’obbligo comunale di copertura dei costi, in correlazione con la disciplina ISEE, è imposto ex lege, ma richiede, per espressa previsione normativa, un atto di impulso da parte dell’interessato, allegando l’attestazione ISEE annuale necessaria per determinare l’an e il quantum dell’apporto comunale. A fronte di ciò, il Comune deve determinarsi con riferimento all’intero periodo di soggiorno dell’interessato in struttura nel corso dell’annualità in esame, a prescindere dal momento in cui l’istanza è presentata – purché entro l’anno di riferimento – e dall’eventuale integrazione documentale, qualora necessaria. L’effetto della determinazione comunale, dunque, non è limitato, sul piano temporale, al solo periodo successivo alla presentazione della domanda “completa”, ma all’intero periodo di soggiorno relativo all’anno di riferimento»</corsivo> (in questi termini, T.A.R. Veneto, Sez. III, 10 novembre 2025, n. 2046).</h:div><h:div>Nel caso di specie, è documentato in atti che il tutore del ricorrente ha correttamente presentato l’ISEE “in ragione d’anno” (il 28 febbraio per l’anno 2022, il 18 marzo per l’anno 2023, il 18 aprile per l’anno 2024 e il 28 febbraio per l’anno 2025), mettendo il Comune nelle condizioni di poter avviare l’istruttoria e verificare i requisiti reddituali e determinare l’<corsivo>an</corsivo> e il <corsivo>quantum</corsivo> dell’apporto comunale e di imputare la spesa.</h:div><h:div>Nessuna norma statale o regionale prevede un termine del 28 febbraio né potrebbe essere introdotto dai comuni, non avendo essi alcun potere regolamentare sui LEP (Cons. Stato, Sez. III, n. 2979/2022). Né tanto meno il regolamento comunale può stabilire il carattere perentorio o meno del termine, anche perché il d.P.C.M. n. 159/2013 (art.10) stabilisce che la DSU è valida fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione.</h:div><h:div>Detto ciò, è anche vero che l’art. 6 comma 1 del Regolamento distrettuale impugnato prevede che l’ISEE «<corsivo>debba essere presentato entro il 28 febbraio</corsivo>», ma non attribuisce alla scadenza natura decadenziale, ragion per cui la nota comunale del 6 marzo 2025 travisa la portata della norma, trasformando un termine (comunque illegittimo) ordinatorio in un termine perentorio.</h:div><h:div>Ne discende l’illegittimità dell’art. 6 del Regolamento distrettuale nella parte in cui (comma 1) prevede che <corsivo>«Ai fini della determinazione della misura della partecipazione al costo della retta relativa alla quota alberghiera, l’utente deve presentare annualmente al Comune di residenza, entro il termine del 28 febbraio, l’attestazione relativa all’ISEE in corso di validità calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui all’art. 5»</corsivo>.</h:div><h:div>10. Il Comune ha valorizzato, come elemento dimostrativo della capacità di sostenere l’intera quota sociale, l’importo mensile della pensione INVCIV percepita dal ricorrente, ma questa valutazione presta il fianco alla censura dedotta con il quinto motivo di ricorso.</h:div><h:div>L’art. 2-<corsivo>sexies </corsivo>del d.l. n. 42/2016, prescrive che “<corsivo>ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) […] non si considerano i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comunque denominati, erogati dallo Stato […] esenti da IRPEF</corsivo>”.</h:div><h:div>Come più volte affermato dalla giurisprudenza, sia la pensione di invalidità che l’indennità di accompagnamento esulano dalla nozione di reddito ai fini del calcolo ISEE, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità (<corsivo>ex multis</corsivo>, T.A.R. Veneto, Sez. III, 27 giugno 2025, n. 1104).</h:div><h:div>E ancora, si è anche precisato che <corsivo>«le stesse indennità (come la pensione INVCIV) …concorrono eventualmente a costituire il patrimonio della ricorrente e, quindi, rilevano comunque in sede di ISEE, ma in relazione al diverso indicatore della situazione patrimoniale e secondo i parametri di calcolo definiti dalla specifica disciplina in materia»</corsivo> (così Cons. Stato, Sez. III, 2979/2022 cit.).</h:div><h:div>In definitiva, la pensione INVCIV entra nell’ISEE solo come giacenza media bancaria: il Comune non può computarle nuovamente extra ISEE per giustificare un maggiore onere a carico dell’assistito.</h:div><h:div>Il motivo è, dunque, fondato, mentre le censure dedotte con il sesto e il settimo motivo possono ritenersi assorbite in quanto dal loro accoglimento il ricorrente non potrebbe trarre vantaggi maggiori.</h:div><h:div>11. Dalle considerazioni che precedono discende, in primo luogo, l’inammissibilità della domanda proposta nei confronti dell’Azienda ULSS n. 6 e della Regione -OMISSIS- perché è inammissibile il motivo sui cui essa si fonda.</h:div><h:div>Risultano, invece, fondate le censure formulate nei confronti degli atti adottati dal Comune di -OMISSIS-, con conseguente annullamento: A) della nota prot. n. -OMISSIS- del 6 marzo 2025, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha negato la compartecipazione alla spesa per tutte le annualità 2019–2025; B) dell’art. 6 del Regolamento sperimentale per la compartecipazione alla spesa per l’accesso alle unità di offerta residenziali distrettuali (Comitato dei Sindaci del Distretto), impugnato per la parte in cui introduce il termine del 28 febbraio come requisito ostativo all’accoglimento dell’istanza di compartecipazione alla retta alberghiera. Per l’effetto, l’Amministrazione comunale dovrà ricalcolare la compartecipazione dovuta sulla base dell’ISEE del ricorrente per gli anni dal 2019 al 2025. </h:div><h:div>12. In definitiva, il ricorso dev’essere dichiarato in parte inammissibile (quanto alla domanda proposte nei confronti dell’Azienda ULSS e della Regione -OMISSIS-) e in parte dev’essere accolto (quanto alle censure rivolte nei confronti del Comune di -OMISSIS-), con conseguente annullamento degli atti del Comune di -OMISSIS- innanzi indicati.</h:div><h:div>13. In ragione dell’accoglimento parziale del ricorso e della complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>14.  Inoltre, posto che il ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato si deve procedere alla liquidazione dei compensi professionali dell’avvocato Maria Luisa Tezza, giusta istanza versata in atti in data 12 novembre 2025.</h:div><h:div>Nelle controversie come quella in esame, il valore effettivo della causa è legato ad un interesse sostanziale che può essere chiaramente individuato e determinato sotto il profilo economico: l’interesse della parte ricorrente a non sopportare le spese di ospitalità in misura superiore al suo parametro ISEE (<corsivo>ex multis</corsivo>, T.A.R. Veneto, Sez. III, decreto collegiale n. 1401/2024).</h:div><h:div>Ciò premesso, nel caso di specie vengono in rilievo le annualità oggetto di contestazione e, quindi, la differenza tra il costo medio della retta annuale della struttura alberghiera (€ 103.920,00: n. 7 annualità = € 14.845,71) e l’ISEE del ricorrente (pari nel 2019 e nel 2020 ad € 2.515,87, nel 2021 ad € 2.799,60, nel 2022 ad € 2.827,50, nel 2023 ad € 4.792,07, nel 2024 ad € 4.590,67 e nel 2025 ad € 5.244,80) che rientra nello scaglione tra  € 5.201,00 e € 26.000,00.</h:div><h:div>Va, inoltre, considerato l’aumento del 30% ex art. 4, co. 1, DM n. 55/2014 (“… <corsivo>il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento,… nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti</corsivo>” (nel caso, Regione -OMISSIS-, ULSS n. 6 -OMISSIS- e Comune di -OMISSIS- in relazione alla posizione differenziata di ciascuno di essi) pari ad € 1.860,03 (€ 6.201,00 x 0,30%), così per un totale di € 8.061,00.</h:div><h:div>Sotto altro profilo, la parziale inammissibilità del ricorso giustifica una riduzione rispetto ai valori medi.</h:div><h:div>Si ritiene quindi congruo - in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto e all’attività processuale espletata e tenuto conto che l’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori - determinare la somma spettante all’avvocato d Maria Luisa Tezza in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti del Comune di -OMISSIS- indicati in motivazione.</h:div><h:div>Compensa interamente le spese di lite tra le parti costituite.</h:div><h:div>Liquida a favore del difensore del ricorrente, la somma indicata in motivazione a titolo di onorario per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/11/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Annibaletti Caterina</h:div><h:div>Andrea De Col</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>