<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="CONCORSI SANITA':Direz.ne struttura complessa-1 graduatoria rpecedente-mancato scorrimento-difetto motivaz-violaz principio efficacia graduatoria-RIESAME-CC Filtro." destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250043420250403193841442" id="20250043420250403193841442" modello="4" modifica="03/04/2025 21:34:44" pdf="0" ricorrente="Giulio Aniello Santoro" stato="2" tipo="15" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00434"/><fascicolo anno="2025" n="00126"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.4:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250043420250403193841442.xml</file><wordfile>20250043420250403193841442.docm</wordfile><ricorso NRG="202500434">202500434\202500434.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\760 Ida Raiola\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Avino</firma><data>03/04/2025 21:34:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/04/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Ida Raiola,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Avino,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Andrea Orlandi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia</h:div><h:div>-della deliberazione del Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 4 – Veneto Orientale datata 19 febbraio 2025, di indizione del concorso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di chirurgia di Portogruaro;</h:div><h:div>-dell’annesso bando di concorso, pubblicato nel B.U.R. Veneto n. -OMISSIS-del 28 febbraio 2025; </h:div><h:div>-della nota del Direttore dell’U.O.C. Affari generali assunta al prot. n. -OMISSIS- del 03.03.2025; </h:div><h:div>-di ogni atto connesso e/o consequenziale ovvero presupposto agli atti menzionati.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 434 del 2025, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo De Gregoriis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria – U.L.S.S. n. 4 – Veneto Orientale, in persona del Direttore Generale <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>del dott. -OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.L.S.S. n. 4 – Veneto Orientale;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 del cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che il dott. -OMISSIS- ha impugnato gli atti in epigrafe con i quali la resistente Azienda Sanitaria:</h:div><h:div>-ha indetto una nuova selezione per il conferimento dell’incarico di direzione della U.O.C. di Chirurgia di Portogruaro, a seguito della manifestata indisponibilità del dott. -OMISSIS- che si era collocato al primo posto della graduatoria del precedente concorso, approvata il 24.10.2024;</h:div><h:div>-ha dato riscontro negativo alla richiesta del ricorrente di scorrimento della detta graduatoria, ove si era collocato al secondo posto;</h:div><h:div>Ritenuta la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo atteso che:</h:div><h:div>-la pretesa del ricorrente allo scorrimento della precedente graduatoria è consequenziale alla negazione degli effetti dei provvedimenti impugnati, che hanno disposto di coprire diversamente il posto resosi vacante anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato, venendo così in rilievo contestazioni che investono l'esercizio del potere dell'Amministrazione cui corrisponde una situazione di interesse legittimo (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 26272/2016, n. 10404/2013, n. 3170/2011, n. 24185/2009 e n. 16527/2008; vd. altresì C.d.S., n. 1984/2025);</h:div><h:div>-per effetto delle modifiche recate, dall’art. 20 della L. n. 118/2022, 22, all’art. 15, comma 7° <corsivo>bis</corsivo> del D.Lgs. n. 502/1992, è venuto meno il carattere fiduciario del conferimento dell’incarico dirigenziale in questione e la procedura è stata attratta al modello concorsuale, con conseguente applicazione dell’art. 63, comma 4°, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui “<corsivo>restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni […]” </corsivo>(vd. C.d.S. n. 578/2025; n. 8344/2024);</h:div><h:div>Considerato che il ricorso, all’esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare e impregiudicato ogni ulteriore approfondimento in sede di merito, appare munito di sufficienti elementi di <corsivo>fumus boni juris,</corsivo> con particolare riguardo alla doglianza con cui si censura il carattere sostanzialmente immotivato della decisione di mancato scorrimento della precedente graduatoria del 24.10.2024, che, allo stato, non sembra inefficace, individuando concorrenti peraltro ritenuti idonei al conferimento dell’incarico dirigenziale in questione senza la necessità di ulteriori apprezzamenti da parte dell’Amministrazione;</h:div><h:div>Ritenuto, quanto al <corsivo>periculum in mora</corsivo>, che l’allegato pregiudizio presenti i caratteri di gravità e irreparabilità dal momento che il ricorrente, nelle more della definizione del giudizio nel merito, rischierebbe di perdere definitivamente la possibilità di ricoprire l’incarico resosi disponibile qualora l’Amministrazione portasse a compimento l’<corsivo>iter </corsivo>concorsuale <corsivo>ex novo </corsivo>intrapreso, così vanificandosi l’effettività della tutela richiesta dal ricorrente stesso;</h:div><h:div>Rilevato, al contempo, che l’esigenza organizzativa sottesa alla decisione dell’Azienda di procedere alla copertura del posto di direttore dell’U.O.C. Chirurgia viene anche attualmente soddisfatta attraverso una figura sostitutiva facente funzioni, secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale;</h:div><h:div>Valutata, conseguentemente, l’opportunità di sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati, disponendo che l’Azienda Sanitaria intimata rivaluti la richiesta di scorrimento della graduatoria, approvata in data 24.10.2024, tenendo conto della natura concorsuale della procedura selettiva precedentemente indetta e della perdurante efficacia della graduatoria stilata al suo esito, anche se del caso specificando le ragioni che eventualmente si dovessero opporre al conferimento dell’incarico ai soggetti collocatisi in posizione utile nella detta graduatoria;</h:div><h:div>Ritenuto di non doversi fissare l'udienza di discussione nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 11°, del cod.proc.amm., in ragione della natura propulsiva del presente provvedimento, cui seguirà un'ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso esito dell’impugnativa in esame, e, per contro, valutata l’opportunità di rinviare la causa all’udienza camerale dell’8.5.2025, onde verificare l’esito del riesame e decidere in ordine alle spese della presente fase;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:</h:div><h:div>-sospende l’esecuzione dei provvedimenti impugnati al fine del riesame, da parte dell’Azienda resistente, dell’istanza del ricorrente di scorrimento della graduatoria approvata in data 24.10.2024;</h:div><h:div>-rinvia alla camera di consiglio dell’8.5.2025 per la verifica dell’esito del riesame e per la decisione sulle spese della fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le parti menzionate nel presente giudizio.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/04/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Emanuela Alessandrini</h:div><h:div>Francesco Avino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>