<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240092720250423120328951" descrizione="" gruppo="20240092720250423120328951" modifica="09/05/2025 17:08:51" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00927"/><fascicolo anno="2025" n="00720"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240092720250423120328951.xml</file><wordfile>20240092720250423120328951.docm</wordfile><ricorso NRG="202400927">202400927\202400927.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\759 Carlo Polidori\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Carlo Polidori</firma><data>09/05/2025 12:40:05</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea De Col</firma><data>05/05/2025 08:52:32</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/05/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Carlo Polidori,	Presidente</h:div><h:div>Andrea De Col,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Giampaolo De Piazzi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento adottato in data 2 luglio 2024 con il quale il Comune di Padova ha respinto la domanda di variazione della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, presentata dalla società ricorrente in data 21 maggio 2024;</h:div><h:div>- del parere della Soprintendenza del 15 aprile 2024, richiamato <corsivo>per relationem</corsivo> nel provvedimento comunale impugnato, nonché delle note e dei pareri ivi indicati e, in particolare, delle note della Soprintendenza del 25 marzo 2024, del 12 settembre 2023 e del 4 luglio 2023;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 927 del 2024, proposto da</h:div><h:div>Kb S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi e Valentina Gobbetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Padova, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Michele Pozzato, Federica Stecca e Danilo Lo Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, non costituita in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div> 1. La società ricorrente - esercente l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso il locale “Vicoli”, ubicato in Padova alla via Umberto I, n. 97 - espone in fatto:</h:div><h:div>- di essere titolare della concessione di un plateatico corrispondente all’area del sottoportico antistante il suddetto locale (pari a mq. 26,52), per il periodo intercorrente dal 13 luglio 2023 al 31 dicembre 2027;</h:div><h:div>- di aver richiesto più volte al Comune di Padova la concessione di un plateatico sulla prospiciente via Umberto I per il tratto corrispondente all’area esterna al sottoportico, ma tutte le istanze sono state rigettate perché la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio non ha rilasciato l’autorizzazione prevista dall’art. 106, comma 2 <corsivo>bis</corsivo>, del d.lgs. n. 42/2004</h:div><h:div>- che, in particolare, una prima istanza di concessione, presentata in data 31 gennaio 2023 per una superficie di mq. 31,20, è stata rigettata con provvedimento del 6 luglio 2023, mentre una seconda istanza, per un plateatico c.d. <corsivo>“pesante”</corsivo> (ombrelloni, fioriere, n. 12 sedie e n. 6 tavolini, per mq. 18,02), presentata il 7 agosto 2023, è stata rigettata in data 11 ottobre 2023 in conformità al parere negativo già espresso dalla Soprintendenza in occasione del primo diniego (<corsivo>«L’attuale richiesta, volta a riproporre nella sostanza l’area già oggetto di specifica riduzione, diminuendone lievemente le dimensioni e modificandone in parte la proposta di arredo, non supera le criticità dalla Scrivente già riscontrate né modifica il giudizio di merito in ordine alla qualità del rapporto instaurato tra i fabbricati cui l’ampliamento andrebbe ad addossarsi e il prospiciente spazio urbano tutelato, che l’installazione in oggetto andrebbe inequivocabilmente ad alterare…Valutata, pertanto, la qualità della relazione estetico-compositiva che gli edifici cui l’ampliamento in parola si addossa instaurano con il prospiciente spazio urbano tutelato, visto il riconoscibile e significativo lessico architettonico che ne nobilita i fronti – conferendo alla quinta urbana uno specifico livello di singolare peculiarità – si ritiene che la porzione di occupazione prevista su corso Umberto I – oggetto della presente richiesta – possa pregiudicare la qualità scenografica ed estetico- percettiva connotante l’impianto urbano di matrice storica oggetto di tutela, introducendo interferenze visive e funzionali che, configurandosi come un ‘filtro’, alterino la complessiva lettura della quinta edilizia che definisce il peculiare carattere urbano della città, e che i due fabbricati, per intrinseche e peculiari caratteristiche compositive, concorrono a definire»</corsivo>);</h:div><h:div>- che un’ulteriore istanza, per un plateatico <corsivo>“leggero”</corsivo> di mq 15,60, con la posa di 12 sedie e 6 tavolini, presentata in data 15 marzo 2024, è stata rigettata il 19 aprile 2024, sia a causa del mancato pagamento della TARI per l’anno 2021, sia perché, secondo la Soprintendenza, <corsivo>«La presente richiesta non fa che ridurre parzialmente l’area di occupazione (pari a 7,80 m x 2,00 m, per un totale di 15,6 mq), traslandola in corrispondenza del solo fabbricato caratterizzato da pilastrature modanate e arcate a sesto ribassato. Viene, pertanto, riproposta nella sostanza l’area già oggetto di specifica riduzione, senza superare, per quanto attiene le questioni di merito, le cesure già rilevate nel provvedimento di diniego rilasciato, dato atto che la proposta formulata non introduce alcuna significativa novità atta a dimostrarne la compatibilità in ordine alla qualità del rapporto instaurato tra il fabbricato cui l’ampliamento andrebbe ad addossarsi e il prospiciente spazio urbano tutelato. Si ribadiscono, pertanto, le considerazioni di merito già espresse nel citato provvedimento di diniego, che di seguito si richiamano, calibrandole al caso di specie…»</corsivo>;</h:div><h:div>- che, da ultimo, una quarta istanza per un plateatico <corsivo>“leggero”</corsivo> di mq 31,20, con la posa di 48 sedie e 12 tavolini, è stata presentata in data 21 maggio 2024 ai sensi dell’art. 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020 (conv. in l. n. 120/2020), per effetto del quale i plateatici leggeri, in aree non prospicienti siti archeologici, non richiedono l’autorizzazione della Soprintendenza; purtuttavia, il Comune di Padova, con provvedimento adottato il 2 luglio 2024, ha rigettato ancora una volta l’istanza, ritendendo necessaria la preventiva autorizzazione della Soprintendenza perché, in assenza del regolamento attuativo previsto dalla disposizione dell’art. 10, comma 5, citato, tale disposizione non sarebbe immediatamente applicabile, come già rilevato nel parere della Soprintendenza (<corsivo>«Risulta evidente che l’applicazione di tale ultima norma è subordinata, come la stessa prevede, all’emanazione del necessario regolamento attuativo da parte del Ministero della Cultura che ne definisca modalità e ambiti con particolare riferimento alle zone per le quali l’autorizzazione continuerà ad essere necessaria. In assenza dello stesso, e nelle more dalla sua adozione, l’art. 106, comma 2-bis continua pertanto a trovare applicazione e con esso la necessità dell’autorizzazione ministeriale»</corsivo>).</h:div><h:div>2. Del suddetto provvedimento e degli atti ad esso presupposti la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendo i seguenti motivi:</h:div><h:div>2.1. <corsivo>Violazione dell’art. 10, comma 5, d.l. n. 76/2020 e del D.M. 30 novembre 2021 n. 426</corsivo>.</h:div><h:div>In forza di tali disposizioni sarebbe consentita l’installazione di strutture amovibili c.d. leggere (tavoli e sedie) su aree pubbliche soggette a vincolo senza l’autorizzazione della Soprintendenza, salvo che le aree stesse siano <corsivo>“prospicienti”</corsivo> a beni di eccezionale valore storico o archeologico. Invece l’area interessata dal plateatico di cui trattasi (ossia l’area prospiciente via Umberto I) non è stata individuata come <corsivo>“bene di eccezionale valore storico o artistico”</corsivo> dal D.M. 30 novembre 2021, n. 426, adottato in attuazione dell’art. 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020 per definire “<corsivo>le modalità per l’individuazione delle pubbliche piazze, delle vie o degli spazi aperti urbani prospicienti siti archeologici o altri beni di eccezione valore storico o artistico, ai fini delle autorizzazioni prescritte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 per la posa in opera temporanea di elementi e strutture amovibili” </corsivo>(art. 1).</h:div><h:div>Difatti l’art. 2, comma 2, di tale D.M. rinvia (a sua volta) ad uno o più decreti attuativi della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio allo scopo di individuare i suddetti beni <corsivo>“di eccezionale valore storico o artistico”</corsivo> attraverso un apposito elenco che, però, non risulta ancora compilato e trasmesso ai comuni interessati. Dunque, a detta della ricorrente, in assenza di tale elenco, la disposizione dell’art. 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020 sarebbe immediatamente efficace e il Comune avrebbe dovuto applicarla.</h:div><h:div>2.2. <corsivo>Eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria per violazione dell’art. 106 d.lgs. n. 42/2004.</corsivo></h:div><h:div>L’impugnato diniego si fonda su pareri pregressi della Soprintendenza che riguardavano domande aventi un diverso oggetto, ragion per cui il Comune avrebbe dovuto sottoporre la nuova istanza al parere della Soprintendenza.</h:div><h:div>2.3<corsivo>. Eccesso di potere per difetto di motivazione</corsivo>.</h:div><h:div>Il Comune, nel rigettare, l’istanza ha illegittimamente confermato il parere espresso dalla Soprintendenza sul primo progetto di plateatico, ancorché il progetto illustrato nell’ultima relazione tecnica fosse significativamente diversa (12 tavoli, anziché 18, senza alcun arredo, né fioriere, né ombrelloni e pedane) e richiedesse una nuova ed autonoma valutazione da parte della Soprintendenza. Inoltre la motivazione del provvedimento impugnato è generica e stereotipata, non soffermandosi sugli elementi rilevanti della fattispecie (come, ad esempio, la descrizione degli edifici a ridosso dei quali insiste il plateatico richiesto, nonché dell’impatto visivo e delle dimensioni del plateatico stesso).</h:div><h:div>2.4. <corsivo>Eccesso di potere per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione</corsivo>.</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato non specifica le ragioni del diverso trattamento tra la posizione della ricorrente e quella di altri operatori che hanno ottenuto la concessione di plateatici lungo la via Umberto I.</h:div><h:div>3. Il Comune di Padova con memoria del 30 agosto 2024 si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto rivolto contro un atto meramente confermativo di precedenti dinieghi non impugnati, e l’infondatezza del ricorso stesso. In particolare, a detta del Comune, persiste la necessità dell’autorizzazione della Soprintendenza, prescritta dall’art. 106, comma 2 <corsivo>bis</corsivo>, del d.lgs. n. 42/2004, in quanto la semplificazione procedimentale prevista dall’art. 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020 non opera per le aree <corsivo>“prospicienti siti archeologici o beni di eccezionale valore storico o artistico”</corsivo> e, quindi, non essendo ancora stati individuati tali beni (con i decreti direttoriali previsti dal D.M. n. 426/2021) la disposizione dell’art. 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020 è tuttora inefficace. </h:div><h:div>4. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 340 del 5 settembre 2024, non appellata, ha respinto la domanda cautelare.</h:div><h:div>5. In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato documentazione e prodotto memorie conclusive e di replica, insistendo sulle rispettive conclusioni. </h:div><h:div>6. All’udienza pubblica del 23 aprile 2025 la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Padova è infondata, dovendosi qualificare il diniego in esame non già come un atto meramente confermativo, bensì come provvedimento di conferma, come tale autonomamente impugnabile.</h:div><h:div>Per giurisprudenza costante la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi va ravvisata nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi all’esito della quale viene adottato l’atto successivo; deve, quindi, escludersi la natura meramente confermativa dell’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata.</h:div><h:div>Ciò posto, è sufficiente esaminare la parte iniziale del provvedimento impugnato per avvedersi del fatto che lo stesso non è un atto meramente confermativo, in quanto ha richiesto una riapertura dell’istruttoria per esaminare aspetti di fatto e di diritto in precedenza non considerati dal Comune di Padova.</h:div><h:div>Difatti in motivazione  si legge quanto segue: <corsivo>«Precisato che la ditta nella richiesta in oggetto, ritiene sussistente la possibilità di occupare l’area, precedentemente negata, sulla base dell’applicazione della vigenza dell’art. 10, comma 5, del decreto legge n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, prorogata dal legislatore fino al 31/12/2024 …», e</corsivo> ciò dimostra che il Comune ha esaminato la questione relativa all’applicabilità dell’art. 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020, non affrontata nei primi due provvedimenti sfavorevoli e valutata, in occasione della terza istanza, soltanto dalla Soprintendenza, il che vale a far ritenere rinnovata la fase istruttoria.</h:div><h:div>Inoltre, che vi sia stato un completo riesame della fattispecie - conclusosi con un provvedimento autonomamente impugnabile - lo si desume da ulteriori elementi di fatto quali: A) il mutamento di tipologia dei plateatici che hanno formato oggetto delle prime due istanze (plateatici c.d. <corsivo>“pesanti”</corsivo>) rispetto alle successive (plateatici c.d. <corsivo>“leggeri”</corsivo>); B) la diversa conformazione e ampiezza di superficie del plateatico oggetto della terza (quella del 15 marzo 2024) e della quarta istanza (quella del 21 maggio 2024);  C) la nuova verifica effettuata sulla situazione fiscale della ricorrente che in precedenza aveva rappresentato un’ulteriore, autonoma  ragione ostativa al rilascio della concessione.</h:div><h:div>2. Passando al merito, assume dirimente rilievo nel presente giudizio il tema relativo alla disciplina applicabile alla concessione per la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree pubbliche di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 42/2004, ossia <corsivo>“le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”</corsivo>. La novità del tema impone al Collegio di ricostruire preliminarmente il quadro normativo di riferimento.</h:div><h:div>Secondo l’art. 106 del d.lgs. 42/2004,<corsivo>“1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. 2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. 2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene”.</corsivo></h:div><h:div>Secondo l’art. 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020, “<corsivo>Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma”</corsivo>.</h:div><h:div>Il provvedimento attuativo dell’art. 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020 è stato emanato con il D.M. 30 novembre 2021, n. 426 (<corsivo>“Modalità di attuazione dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”</corsivo>), che <corsivo>“definisce le modalità per l’individuazione delle pubbliche piazze, delle vie o degli spazi aperti urbani prospicienti siti archeologici o altri beni di eccezionale valore storico o artistico, ai fini delle autorizzazioni prescritte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la posa in opera temporanea di elementi e strutture” </corsivo>(così l’art. 1 del D.M.).<corsivo>
				</corsivo></h:div><h:div>Con riferimento ai <corsivo>“beni di eccezionale valore storico o artistico” </corsivo>di cui all’art. 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020, l’art. 2, comma 1, del citato D.M. chiarisce che sono qualificabili come tali i beni <corsivo>“che presentano un eccezionale valore identitario e rappresentativo dei luoghi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i monumenti nazionali, i luoghi o edifici di interesse religioso di eccezionale valore culturale, le fontane di grande rilievo urbano, le colonne commemorative, i complessi scultorei e gli altri elementi a spiccato carattere</corsivo>
				<corsivo>monumentale”.</corsivo></h:div><h:div>Lo stesso art. 2 del D.M. prevede: A) al comma 2, che<corsivo> “i siti e i beni di cui al comma 1” </corsivo>- ossia i <corsivo>“beni di eccezionale valore storico o artistico</corsivo>” - <corsivo>“sono individuati con decreto del Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio entro 180 giorni dalla data di adozione del presente decreto e sono pubblicati sul sito del Ministero della cultura. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per il tramite delle Soprintendenze competenti, trasmette ai Comuni interessati l’elenco dei siti e dei beni di eccezionale valore storico o artistico individuati”</corsivo>; B) al comma 3, che <corsivo>“Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la posa in opera temporanea di elementi e strutture amovibili su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani non prospicienti i siti o i beni individuati nell’elenco non è subordinata alle autorizzazioni prescritte dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”</corsivo>.</h:div><h:div>Ai fini delle autorizzazioni prescritte dal d.lgs. n.42/2004 per la posa in opera temporanea di elementi e strutture amovibili, l’art. 3 del D.M. stabilisce che l’elenco di siti e beni cui all’articolo 2, comma 2, resti in vigore <corsivo>“una volta cessati gli effetti della disciplina legislativa transitoria concernente la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico”</corsivo>.</h:div><h:div>Occorre, infine, evidenziare che il D.M. n. 426/2021 è stato modificato dal D.M. 21 giugno 2022, n. 252, attribuendo ai <corsivo>“Segretari Generali territorialmente competenti d’intesa con la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio”</corsivo>, la formazione degli elenchi dei beni di eccezionale valore storico o artistico da trasmettere ai Comuni. Tuttavia non consta che in Veneto - a differenza di quanto accaduto in altre Regioni - gli elenchi siano stati compilati e trasmessi ai comuni interessati.</h:div><h:div>3. Dunque dalla lettura del D.M. n. 426/2021 si possono desumere - come evidenziato nel ricorso - i tratti essenziali della disciplina relativa all’occupazione di aree pubbliche con i c.d. <corsivo>dehors</corsivo> interferenti con la tutela di beni di interesse storico-culturale e, in particolare, che:</h:div><h:div>A) i siti archeologici sono considerati <corsivo>ex lege</corsivo> di particolare rilevanza, mentre le altre tipologie di beni immobili culturali devono essere di <corsivo>“eccezionale interesse”</corsivo> per giustificare la persistenza  previa autorizzazione dei <corsivo>dehors</corsivo> ubicati in strade e piazze pubbliche;</h:div><h:div>B) tali strade e piazze pubbliche devono essere <corsivo>“prospicienti”</corsivo> i beni individuati come di <corsivo>“eccezionale interesse”</corsivo>;</h:div><h:div>C) i beni di <corsivo>“eccezionale interesse”</corsivo> sono (ora) individuati dai segretari generali del Ministero della Cultura, d’intesa con la Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio e gli elenchi vengono trasmessi ai Comuni nel territorio dei quali i beni stessi si trovano.</h:div><h:div>4. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre accertare se, in assenza dell’individuazione dei beni <corsivo>“di eccezionale valore storico ed artistico”</corsivo> - compito che l’art. 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020 affida ad un decreto ministeriale, il quale rinvia, a sua volta, a successivi provvedimenti amministrativi - continui a sussistere l’obbligo della preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i <corsivo>dehors</corsivo> diversi da quelli posti su strade e piazze prospicienti i siti archeologici (per i quali trova applicazione la clausola di salvezza di cui allo stesso art. 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020), oppure se debba trovare immediata applicazione la semplificazione procedimentale prevista dalla norma primaria.</h:div><h:div>A detta della ricorrente, nel caso in esame la posa in opera di strutture amovibili leggere non sarebbe subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione della Soprintendenza, stante l’adozione del D.M. n. 426/2021. Pertanto il Comune di Padova avrebbe dovuto accogliere l’istanza di concessione senza interessare preventivamente la Soprintendenza.</h:div><h:div>Viceversa, secondo il Comune di Padova, pur essendo stato adottato il D.M. n. 426/2021, l’efficacia del meccanismo di semplificazione procedimentale previsto dall’art. 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020 sarebbe paralizzata in quanto non è stato completato il procedimento di individuazione dei beni di <corsivo>“eccezionale valore storico ed artistico”</corsivo>, non essendo stati adottati nella Regione Veneto i provvedimenti attuativi previsti dall’art. 2 del predetto D.M., ragion per cui nel caso della ricorrente  continuerebbe ad applicarsi l’art. 106, comma 2 <corsivo>bis</corsivo>, del d.lgs. n. 42/2004.</h:div><h:div>5. A tal fine si rende necessaria un’ulteriore premessa, di carattere sistematico, sul fenomeno - tutt’altro che raro - che si verifica quando l’efficacia di una disposizione di rango legislativo viene paralizzata dal mancato esercizio di una potestà regolamentare o dall’adozione di atti amministrativi generali che a quella fonte primaria sono chiamati a dare attuazione (fenomeno della c.d. <corsivo>“inattuazione normativa”</corsivo>).</h:div><h:div>Spesso le fonti primarie (leggi e decreti legislativi) rinviano, per la loro attuazione, all’adozione di provvedimenti di rango secondario (regolamenti, decreti ministeriali, decreti interministeriali, etc.), laddove il termine <corsivo>“attuazione”</corsivo> significa dare concreta operatività ad una disposizione normativa, trasformandola da una previsione astratta in una previsione immediatamente applicabile. Questo fenomeno comporta che talune riforme legislative rimangano inattuate fintanto che non vengono adottati i relativi provvedimenti attuativi.</h:div><h:div>Molteplici, storicamente, sono le cause del fenomeno: complessità della materia da regolare, procedimenti di adozione troppo complessi, mutamenti politico-istituzionali, che rendono superate le norme da attuare, diverse valutazioni di opportunità politica, <corsivo>“catene di rinvii”</corsivo> (come nel caso in esame). Casi emblematici sono rappresentati dal c.d. <corsivo>“Sblocca Italia”</corsivo> (d.l. n. 133/2014) e dal c.d. <corsivo>“Jobs Act”</corsivo> (l. n. 183/2014 e decreti delegati), con i quali sono stati previsti numerosi rinvii a regolamenti e decreti attuativi, molti dei quali sono rimasti inattuati.</h:div><h:div>La mancata attuazione non fa venir meno la vigenza della fonte primaria, ma ne compromette l’efficacia, nel senso che la norma primaria esiste formalmente, ma non produce effetti. Pertanto, in mancanza dei provvedimenti attuativi, si pone inevitabilmente il problema di stabilire se la norma di legge sia comunque immediatamente efficace (c.d. “<corsivo>self-executing</corsivo>”), o comunque rimanga inefficace fintanto che non venga adottato il provvedimento attuativo.</h:div><h:div>In ogni caso i corollari del descritto fenomeno consistono: A) nel disallineamento tra vigenza ed efficacia della norma di legge, fermo restando che la stessa, anche se non attuata, ha forza di legge, di talché può invalidare regolamenti o atti secondari contrastanti​; B) nell’impossibilità, per i destinatari della norma di legge non attuata, di esercitare le situazioni giuridiche soggettive derivanti dalla norma stessa, sicché, in caso di perdurante inerzia dell’organo competente ad adottare il provvedimento attuativo, è possibile attivare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento per obbligare l’amministrazione a provvedere (come, ad esempio, nel caso deciso da T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 14 marzo 2023, n. 4279).</h:div><h:div>6. Tanto premesso in termini generali, la peculiarità della fattispecie sottoposta all’esame del Collegio consiste nel fatto che il provvedimento attuativo dell’articolo 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020 è stato adottato con il D.M. n. 426/2021. Tuttavia l’art. 2, comma 2, di tale D.M., per l’individuazione dei <corsivo>“beni di eccezionale valore storico o artistico”</corsivo>, a sua volta rinvia ad uno o a più  provvedimenti attuativi (da qualificarsi come atti amministrativi generali) che, per quanto interessa in questa sede (ossia nel caso del Comune di Padova), non sono stati emanati dagli organi competenti (ossia dai <corsivo>“Segretari Generali territorialmente competenti d’intesa con la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio</corsivo>”, in virtù della modifica introdotta dal D.M. n. 252/2022) nel previsto termine di 180 giorni.</h:div><h:div>Occorre, quindi, stabilire se la norma di rango primario debba ritenersi, o meno, già attuata con l’emanazione del D.M. n. 426/2021.</h:div><h:div>7. Ebbene possono astrattamente prospettarsi due soluzioni.</h:div><h:div>Innanzi tutto potrebbe ritenersi che - come sostiene l’Amministrazione resistente - senza i provvedimenti attuativi previsti dall’art. 2 del D.M. n. 426/2021, recanti gli elenchi dei beni di <corsivo>“eccezionale interesse storico ed artistico”</corsivo>, non è possibile sapere quali siti e beni siano esclusi dal meccanismo di semplificazione procedimentale previsto dalla norma primaria. Pertanto nel caso della ricorrente: A) la carenza dell’elenco dei beni di <corsivo>“eccezionale interesse storico ed artistico”</corsivo> esistenti nel Comune di Padova non consentirebbe di invocare la semplificazione procedimentale e, quindi, continuerebbe ad operare il regime autorizzatorio di cui all’art. 106, comma 2 <corsivo>bis</corsivo>, del d.lgs. n. 42/2004; B) la ricorrente avrebbe dovuto agire ai sensi dell’art. 31 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione statale di provvedere all’adozione dell’elenco previsto dall’art. 2 del D.M. n. 426/2021.</h:div><h:div>La seconda opzione ermeneutica consiste, invece, nel ritenere - come sostiene la ricorrente - che all’art. 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020 sia già stata data piena attuazione con il D.M. n. 426/2021. Pertanto, in assenza di un provvedimento (attuativo dell’art. 2 del D.M. n. 426/2021) che includa la via Umberto I tra i <corsivo>“beni di eccezionale valore storico o artistico” </corsivo>esistenti nel Comune di Padova, la ricorrente medesima potrebbe utilmente invocare il meccanismo di semplificazione procedimentale di cui trattasi.</h:div><h:div>8. Il Collegio ritiene corretta quest’ultima opzione, con le precisazioni di seguito indicate, non solo in base ad all’interpretazione testuale e coordinata dei primi due commi dell’art. 2 del D.M. n. 426/2021, ma anche in virtù di un’interpretazione teleologica dell’art. 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020.</h:div><h:div>Innanzi tutto dalle disposizioni dei primi due commi del D.M. n. 426/2021 si evince che il meccanismo di attuazione dell’art. 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020 opera su due piani distinti.</h:div><h:div>Il primo comma identifica (seppure a <corsivo>“titolo esemplificativo e non esaustivo”</corsivo>) una ben determinata categoria di <corsivo>“beni di eccezionale valore storico o artistico”</corsivo> - ossia “<corsivo>i monumenti nazionali, i luoghi o edifici di interesse religioso di eccezionale valore culturale, le fontane di grande rilievo urbano, le colonne commemorative, i complessi scultorei e gli altri elementi a spiccato carattere monumentale” </corsivo>- per i quali il meccanismo di semplificazione procedimentale previsto dalla norma di rango primario deve intendersi senz’altro paralizzato per effetto dell’adozione D.M. (nel senso che permane la necessità dell’autorizzazione di cui all’art. 106, comma 2 <corsivo>bis,</corsivo> del d.lgs. n. 42/2004), fermo restando che tali beni, già individuabili  in base alla tipologia e alle caratteristiche  degli stessi, devono essere comunque singolarmente individuati nei provvedimenti attuativi previsti dall’art. 2 del D.M. n. 426/2021 (provvedimenti che avrebbero, quindi, carattere meramente ricognitivo).</h:div><h:div>Invece, quanto agli altri <corsivo>“beni di eccezionale valore storico o artistico”</corsivo> (diversi da quelli rientranti nella categoria di cui al comma 1), il secondo comma dell’art. 2 - secondo il quale <corsivo>“i siti e i beni di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio entro 180 giorni dalla data di adozione del presente decreto e sono pubblicati sul sito del Ministero della cultura</corsivo>” - dev’essere interpretato nel senso che: A) l’inclusione dei beni  stessi negli appositi elenchi ha carattere costitutivo; B) la paralisi del meccanismo di semplificazione procedimentale previsto dalla norma di rango primario è subordinata alla pubblicazione dell’elenco dei  beni stessi  entro il termine fissato dal legislatore (180 giorni), seppure non perentorio.</h:div><h:div>In altri termini, il Collegio ritiene che per i <corsivo>“beni di eccezionale valore storico o artistico”</corsivo> diversi da quelli già individuati nell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 426/2021 - una volta decorso il termine di 180 giorni di cui all’art. 2, comma 2 - lo stato di inattuazione della norma primaria venga meno e trovi, quindi, applicazione il meccanismo di semplificazione procedimentale previsto dalla norma di rango primario. Difatti, diversamente opinando, si rimetterebbe ad una mera scelta di opportunità dell’Amministrazione il potere di neutralizzare <corsivo>sine die</corsivo> l’efficacia della norma primaria.</h:div><h:div>Inoltre tale conclusione è coerente con la <corsivo>ratio</corsivo> dell’art. 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020, che reca una regola generale - ispirata a evidenti esigenze di semplificazione procedimentale (<corsivo>“Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice …”</corsivo>) - la cui applicazione è esclusa dal legislatore a condizione che si tratti o di una ben individuata categoria di beni (<corsivo>“le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici”</corsivo>) o di un’ulteriore categoria di beni (<corsivo>“altri beni di particolare valore storico o artistico”</corsivo>) in relazione ai quali l’adozione di un decreto ministeriale attuativo ha solo la funzione di delimitare il campo di applicazione dell’eccezione rispetto alla regola generale, e non di sospendere <corsivo>sine die</corsivo> l’efficacia del meccanismo di semplificazione procedimentale previsto dal legislatore.</h:div><h:div>Del resto le stesse esigenze di semplificazione procedimentale si rinvengono, ancora più accentuate, nella legge n. 193/2004 (<corsivo>“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”</corsivo>) che - sebbene non applicabile <corsivo>ratione temporis </corsivo>nel caso in esame - all’art. 26 (<corsivo>“Delega al Governo in materia di strutture amovibili e funzionali all’attività di pubblici poteri”</corsivo>) disciplina i criteri direttivi <corsivo>“per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata”</corsivo>, prevedendo  il meccanismo <corsivo>“del silenzio assenso per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a)” </corsivo>(comma 2 lett. c).</h:div><h:div>9. Tornando alla fattispecie oggetto del presente giudizio, sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte il Collegio ritiene che la ricorrente colga nel segno quando afferma che l’art. 10, comma 5, del d.l. 76/2020, come attuato dal D.M. n. 426/2021, ha previsto che nel caso della sua istanza la concessione del plateatico non è subordinata all’autorizzazione della Soprintendenza in quanto: A) l’area prospiciente il locale (via Umberto I) non risulta individuata come <corsivo>“beni di eccezionale valore storico o artistico”</corsivo>; B) la concessione richiesta ha ad oggetto un plateatico <corsivo>“leggero”</corsivo> (essendo prevista solo la posa di tavoli e sedie, rimovibili.</h:div><h:div>10. In conclusione, il primo motivo di ricorso è fondato e dev’essere accolto, con conseguente annullamento del diniego impugnato e del presupposto parere della Soprintendenza, nella parte in cui la concessione del plateatico richiesto dalla ricorrente viene subordinata all’autorizzazione di cui all’art. 106, comma 2 <corsivo>bis</corsivo>, del d.lgs. n. 42/2004.</h:div><h:div>11. Quanto agli effetti conformativi della presente decisione, il Comune di Padova provvederà sull’istanza presentata dalla ricorrente il 21 maggio 2024 alla luce di quanto indicato in motivazione - ossia applicando il meccanismo di semplificazione procedimentale di cui all’art. 10, comma 5, del d.l. n. 76/2020 - entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza, fatta salva ogni ulteriore determinazione dell’Amministrazione in merito alla concessione dell’occupazione di suolo pubblico.</h:div><h:div>12. All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento delle censure dedotte con i restanti motivi, dal cui accoglimento la ricorrente non potrebbe trarre vantaggi maggiori.</h:div><h:div>13. Attesa la novità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Padova del 2 luglio 2024 e  il parere della Soprintendenza del 15 aprile 2024.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/04/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Lucia Misuraca</h:div><h:div>Andrea De Col</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>