<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230141320240404175113969" descrizione="soccorso istruttorio: termine perentorio" gruppo="20230141320240404175113969" modifica="05/04/2024 21:21:00" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Elves S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01413"/><fascicolo anno="2024" n="00714"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230141320240404175113969.xml</file><wordfile>20230141320240404175113969.docm</wordfile><ricorso NRG="202301413">202301413\202301413.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\742 Grazia Flaim\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marco Rinaldi</firma><data>05/04/2024 21:07:08</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Grazia Flaim,	Presidente</h:div><h:div>Marco Rinaldi,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Elena Garbari,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della Delibera n.129 del 18 ottobre 2023 a firma del Responsabile della struttura Acquisti Industriali della Direzione Acquisti di Trenitalia, recante la “non aggiudicazione” della gara per l''affidamento in appalto del servizio di manutenzione programmata, straordinaria e a guasto di torni in fossa installati presso l''IMC AV di Mestre (LOTTO 2 CIG 96759552AA)</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1413 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Elves S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 96759552AA, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Vitale, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Premesso che:</h:div><h:div>- l’impugnativa all’esame riguarda una gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento di vari lotti del medesimo servizio destinati alle varie sedi della Trenitalia s.p.a. (c.d. appalto multilotto) ed è specificamente volta a censurare l’aggiudicazione del solo lotto per la zona di Mestre;</h:div><h:div>- la ricorrente Elves s.r.l. ha impugnato gli atti di gara con i quali Trenitalia s.p.a. ha disposto di non aggiudicare in suo favore il lotto n. 2 del servizio di manutenzione programmata, straordinaria e a guasto di torni in fossa installati presso l’IMC AV di Mestre, per non avere l’odierna istante rispettato il termine assegnatole dalla stazione appaltante, in sede di soccorso istruttorio, per sanare le irregolarità della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta; </h:div><h:div>Rilevato in fatto che:</h:div><h:div>- è pacifico che la Elves s.r.l. non ha rispettato il termine di nove giorni assegnatole da Trenitalia per regolarizzare le polizze della cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta (la documentazione richiesta è stata trasmessa il 22 settembre, ore 10:39, mentre il termine assegnato dalla s.a. per regolarizzare le polizze fideiussorie scadeva il 21 settembre, ore 13:00);</h:div><h:div>Ritenuto in iure che:</h:div><h:div>- l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, dispone che: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere<corsivo>. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. </corsivo>Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa” (corsivo nostro);</h:div><h:div><corsivo>- </corsivo>la giurisprudenza consolidata, condivisa dal Collegio, valorizzando la lettera e la ratio dell’art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016., attribuisce natura perentoria al termine fissato dalla stazione appaltante per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, al fine di tutelare la par condicio tra i concorrenti e consentire un’istruttoria veloce preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda (cfr. tra le tante TAR Calabria – Reggio Calabria Sez. I - sentenza 21 luglio 2023, n. 620; TAR Lazio Roma, Sez. III, 17.11.2022, n. 15232; Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3592; 16 gennaio 2020, n. 399). La medesima giurisprudenza ha, altresì, precisato che la disciplina del soccorso istruttorio autorizza la sanzione espulsiva (esclusione) ‘quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale’ (Ad. Plen. 16/2014, cit.; Cons. Stato, 4849/2015). Il che è coerente, oltreché con la ratio, anche con la lettera dell’art. 83, comma 9, il quale espressamente prevede: <corsivo>‘in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara’;</corsivo> né ciò determina alcuna aporia o irragionevolezza del sistema, stante la necessaria certezza e rapidità del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nonché la specificità del perimetro che ne costituisce l’oggetto, prescindendosi – in tale fase – dall’effettiva e sostanziale integrazione dei requisiti, di cui semplicemente si richiede di fornire documentazione probatoria o adeguata dichiarazione (Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3592; 16 gennaio 2020, n. 399)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8407 del 28 dicembre 2020);</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, di dover respingere il ricorso;</h:div><h:div>Ritenuto di poter compensare le spese di lite in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/04/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maso Cristina</h:div><h:div>Marco Rinaldi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>