<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230140920241114132426278" descrizione="accoglie casetta legno ripostiglio ricovero attrezzi platea cemento stabilità scala acciaio" gruppo="20230140920241114132426278" modifica="18/11/2024 11:04:25" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Luca Londei" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01409"/><fascicolo anno="2024" n="02784"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230140920241114132426278.xml</file><wordfile>20230140920241114132426278.docm</wordfile><ricorso NRG="202301409">202301409\202301409.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\742 Grazia Flaim\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea Rizzo</firma><data>18/11/2024 11:04:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/11/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Grazia Flaim,	Presidente</h:div><h:div>Marco Rinaldi,	Consigliere</h:div><h:div>Andrea Rizzo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento </h:div><h:div>- del provvedimento a firma del responsabile dell’area tecnica, ricevuto il 26 ottobre 2023, avente ad oggetto “<corsivo>ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi per opere realizzate in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali su area scoperta ubicata in località Fusine via Camp da Pecol 4/D catastalmente censita al N.C.E.U. alla sezione B del foglio 25 particella 732 subalterno 19</corsivo>”; </h:div><h:div>- del decreto sindacale n. 5 del 31 dicembre 2022 nella parte in cui è stato confermato, tra gli altri, il decreto “<corsivo>n. 4 del 20/05/2019 di nomina di responsabile di area tecnica e urbanistica posizione organizzativa (P.O.) dal 20/05/2019 con scadenza fine mandato del Sindaco del dipendente Pancotto Francesco</corsivo>” con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e fino a scadenza del mandato del Sindaco;</h:div><h:div>- per quanto occorrer possa, del verbale di sopralluogo prot. comunale n. 8807 in data 3 ottobre 2023 e della relazione tecnica istruttoria di accertamento prot. comunale n. 9150 in data 13 ottobre 2023, ad oggi non conosciuti;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ed inerente, ancorché non conosciuto;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Luca Londei e Sara Bigolin, rappresentati e difesi dall’avvocato Marco Rigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Val di Zoldo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Livio Viel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Belluno, via Cipro n. 13; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Val di Zoldo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2024 il dott. Andrea Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. I ricorrenti sono comproprietari di un immobile sito nel Comune di Val di Zoldo, località Fusine, via Scarzanei, individuato al N.C.E.U. del predetto Comune (Sez. B) al foglio 25, particella 732, subalterno 19.</h:div><h:div>Con provvedimento del 14 settembre 2023, l’ente locale ha loro comunicato l’avvio del procedimento per l’accertamento di irregolarità edilizie insistenti sul menzionato immobile.</h:div><h:div>In data 29 settembre 2023 è stato così eseguito un sopralluogo a cura del responsabile dell’area tecnica e di un agente della polizia locale, che poi ha condotto alla notifica, in data 26 ottobre 2023, del provvedimento ove si è dato atto dell’avvenuta realizzazione, in assenza del prescritto titolo abilitativo (SCIA), di due opere: (i) un manufatto in legno ad uso ripostiglio, ancorato stabilmente al suolo tramite fondazione a platea in calcestruzzo sulla corte scoperta del subalterno; (ii) una scala esterna in acciaio con relativo parapetto e cancello di ingresso di collegamento tra la corte posta al piano primo sottostrada ed il piano viabile.</h:div><h:div>Con il medesimo provvedimento è stato quindi ordinato ai comproprietari dell’immobile la demolizione del solo capanno in legno, ritenendo di dover attendere per il manufatto costituito dalla scala in acciaio l’acquisizione del parere di cui all’art. 37, comma 3, d.P.R. 380/2001.</h:div><h:div>2. Avverso tale ordinanza e gli altri atti in epigrafe indicati è stato proposto gravame, con ricorso notificato in data 19 dicembre 2023 e depositato in data 22 dicembre 2023, affidato alle seguenti censure con contestuale richiesta di misure cautelari: (i) “<corsivo>Violazione di legge. Violazione degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 2, del T.U.E.L. Violazione dell’art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001. Incompetenza (assoluta). Nullità dell’ordine di demolizione ex art. 21-septies Legge 241/1990. Eccesso di potere. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Eccesso di potere per erronea applicazione della legge e del Regolamento per la disciplina degli incarichi di posizione organizzativa per il personale del Comune di Val di Zoldo</corsivo>”; (ii) “<corsivo>Violazione di legge. Violazione dell’art. 3 della Legge 241/1990. Violazione dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere per difetto di presupposto. Eccesso di potere per erronea applicazione della legge</corsivo>”; (iii) “<corsivo>Violazione di legge. Violazione dell’art. 3 legge 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 6 del D.P.R. 380/2001. Violazione del D.M. 2 marzo 2018. Eccesso di potere. Eccesso di potere per difetto di presupposto. Eccesso di potere per travisamento del fatto ed illogicità manifesta. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Eccesso di potere per erronea applicazione della legge</corsivo>”; (iv) <corsivo>Violazione di legge. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990. Violazione dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere. Eccesso di potere per travisamento del fatto e carenza di motivazione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Eccesso di potere per erronea applicazione della legge</corsivo>”. </h:div><h:div>3. Il Comune si è formalmente costituito in giudizio in data 29 dicembre 2023 e ha poi depositato in data 8 gennaio 2024 un’articolata memoria ove, nel controdedurre rispetto alle censure formulate, ha chiesto il rigetto sia della domanda cautelare sia del ricorso. </h:div><h:div>4. Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2024, questo Tribunale, con ordinanza n. 34 del 15 gennaio 2024, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della misura cautelare, disponendo la sospensione dell’ordinanza comunale di demolizione limitatamente al manufatto in legno.</h:div><h:div>5. All’udienza pubblica del 31 ottobre 2024, prima della quale le parti hanno scambiato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Con la prima censura i ricorrenti lamentano l’illegittima attribuzione di poteri al funzionario comunale che ha adottato l’ordinanza di demolizione che dunque sarebbe nulla.</h:div><h:div>In estrema sintesi, l’ordinanza in questione richiama espressamente “<corsivo>il Decreto Sindacale n. 5 del 31/12/2022 di nomina dei Responsabili di Area del Comune di Val di Zoldo</corsivo>”, il quale, a sua volta, non conterrebbe un vero proprio atto di attribuzione di poteri in capo al funzionario ai sensi del comma 2 dell’art. 109 t.u.e.l., dovendo questo qualificarsi alla stregua di una mera proroga “<corsivo>con decorrenza dal 01.01.2023 e fino a scadenza del mandato</corsivo>” dell’incarico già conferito con il precedente decreto del 20 maggio 2019.</h:div><h:div>Essendo tale proroga illegittima sotto un duplice ordine di profili (conferimento dell’incarico per la durata di tre anni e, in ogni caso, cessazione dello stesso in coincidenza della scadenza del mandato del Sindaco), verrebbe in rilievo la non conformità della delega dei poteri ai parametri ed ai limiti previsti dall’art. 109 t.u.e.l. e dall’art. 17-<corsivo>bis</corsivo> d.lgs 165/2001.</h:div><h:div>Ciò comporterebbe la nullità (per contrarietà a norme imperative) dell’atto di attribuzione al funzionario dell’incarico di responsabile d’area e, a cascata, la nullità dei provvedimenti adottati dal funzionario medesimo.</h:div><h:div>1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.</h:div><h:div>Come correttamente osserva l’amministrazione resistente, il provvedimento sindacale del 31 dicembre 2022 contiene tutti gli estremi e i requisiti previsti per il conferimento dell’incarico al responsabile d’area che ha successivamente adottato l’ordinanza gravata in via principale.</h:div><h:div>Ivi, infatti, sono richiamati le norme in materia dirigenziale del d.lgs. 267/2000 (artt. 50, comma 10, 107 e 109, comma 2), l’art. 8 del regolamento sugli uffici del 24 febbraio 2016, la deliberazione n. 159 del 28 novembre 2018 della giunta sulla riorganizzazione degli uffici comunali nonché il decreto n. 4 del 20 maggio 2019; è inoltre evidenziato il “<corsivo>possesso dei requisiti professionali previsti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi</corsivo>” in capo al funzionario nominato che ha “<corsivo>dichiarato il possesso dei requisiti di conferibilità e compatibilità previsti dall’art. 20 del d.lgs. 39/2013</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne consegue che non è sostenibile la tesi della nullità dell’ordinanza di demolizione che, per il vero, è stata adottata da un funzionario formalmente investito dei necessari poteri per emanarla.</h:div><h:div>2. Con la seconda censura i ricorrenti contestato la legittimità dell’ordinanza di demolizione che non sarebbe supportata dal necessario parere ministeriale vincolante.</h:div><h:div>In particolare, i ricorrenti rilevano come la determinazione del Comune sia contraddittoria in quanto, da un lato, per la scala in acciaio, ritiene indispensabile acquisire il menzionato parere, dall’altro, per il manufatto in legno, è dell’avviso che tale esigenza non vi sia e possa conseguentemente essere intimata immediatamente la demolizione.</h:div><h:div>2.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato.</h:div><h:div>In via preliminare, deve osservarsi che l’interpretazione delle norme operata dal Comune, concretizzatasi in una differenziazione del previsto iter istruttorio necessario all’ottenimento del titolo edilizio per la realizzazione delle due distinte opere, si è tradotta in una determinazione favorevole per i ricorrenti con riguardo alla scala in acciaio, seppure solo temporanea. </h:div><h:div>Dal differente trattamento delle due fattispecie – motivato con il fatto che il presupposto della «nuova costruzione» si avrebbe solo in caso – non può farsi discendere un vizio dell’intero provvedimento che ha disposto la demolizione di una sola opera (il manufatto in legno) non inquadrabile come intervento di «restauro» o di «risanamento conservativo».</h:div><h:div>In altri termini, non è ravvisabile alcuna illegittimità derivante dalla mancata richiesta del parere ministeriale per il manufatto in legno, parere che, sulla base della situazione specifica rappresentata, non risulta necessario neanche per la seconda opera non potendo la realizzazione di questa essere inquadrata quale intervento di «restauro» o di «risanamento conservativo».</h:div><h:div>3. Con la terza censura i ricorrenti lamentano come la rilevata assenza del titolo edilizio abilitativo sia basata sulla circostanza che il manufatto in legno sarebbe “<corsivo>ancorato stabilmente al suolo tramite fondazione a platea in calcestruzzo sulla corte scoperta</corsivo>”.</h:div><h:div>L’assunto dell’amministrazione sarebbe frutto di un’erronea valutazione della consistenza e della destinazione dell’opera che non potrebbe essere condiviso.</h:div><h:div>L’art. 17 d.l. 133/2014 e l’art. 3 d.lgs. 222/2016, n. 222 hanno novellato l’art. 6 d.P.R. 380/2001 nell’ottica di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese.</h:div><h:div>Secondo quanto prospettato, quest’ultima norma (nella sua versione emendata) – e, in particolare, la previsione di cui al comma 1, lett. e-<corsivo>quinquies</corsivo>) – ammetterebbe al regime dell’edilizia libera anche opere permanenti, sia dal punto di vista costruttivo sia del loro utilizzo, quali le strutture a supporto di pannelli solari e fotovoltaici, le aree ludiche senza fini di lucro, le vasche di raccolta di acque meteoriche e, per quanto d’interesse dei ricorrenti, gli elementi di arredo delle aree di pertinenza.</h:div><h:div>Tra siffatti elementi rientrerebbe, come esplicitato dall’elenco allegato al d.m. 2 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il <corsivo>“Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni</corsivo>”.</h:div><h:div>In tale contesto, rileverebbe il regolamento edilizio, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 29 luglio 2021 ed applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo>, il quale al comma 6 dell’art. III.VI.10, recante “<corsivo>Disposizioni relative alla sistemazione delle aree di pertinenza</corsivo>”, stabilisce, infatti, che “<corsivo>I manufatti in legno, anche se privi di qualsiasi fondazione stabile, adibiti a magazzino/deposito sono ammessi nei limiti previsti dalle vigenti norme di attuazione Norme Tecniche di Attuazione del P. I./P.R.G.</corsivo>”.</h:div><h:div>In buona sostanza, la norma regolamentare andrebbe interpretata nel senso che possono essere realizzati manufatti in legno con o senza fondazione stabile. Quest’ultima sarebbe peraltro funzionale a garantire la staticità della struttura e a preservare il legno dall’umidità del terreno sottostante che porterebbe ad un suo rapido ammaloramento.</h:div><h:div>3.1. Il terzo motivo di ricorso è fondato.</h:div><h:div>Come già rilevato in sede cautelare, le dimensioni del manufatto sono effettivamente limitate, avendo il Comune accertato che l’opera consiste in un “<corsivo>corpo di fabbrica a pianta rettangolare con tetto a due falde inclinate, che presenta delle dimensioni in pianta di 3,08 m x 2,06 m per una superficie lorda di 6,35 mq e un’altezza misurata dal basamento in calcestruzzo all’intradosso della copertura in corrispondenza della linea di colmo di 2,48 m e della linea di gronda di 2,04 m</corsivo>”.</h:div><h:div>Infatti, è da questi dati oggettivi che occorre partire per verificare se, in concreto, la tipologia del manufatto realizzato sia tale da superare la previsione di cui al d.m. 2 marzo 2018, la quale include i “<corsivo>ripostigli per attrezzi di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo</corsivo>” nel novero delle esemplificazioni degli interventi di edilizia libera.</h:div><h:div>In altri termini, se è vero che, in linea di principio, non tutte le strutture asseritamente utilizzate per il ricovero di attrezzi possono essere ricomprese nella categoria degli interventi di edilizia libera, è vero pure che il loro posizionamento su una platea di cemento, specie quando hanno un ingombro minimo, non può ritenersi sufficiente a integrare la nozione di «nuova costruzione» derivante da una supposta mancanza di precarietà.</h:div><h:div>In questa prospettiva, le argomentazioni del Comune di segno contrario non sono né condivisibili né comprensibili; nello specifico, la precarietà non si può negare in ragione della presenza di un sistema di illuminazione ovvero di una fondazione stabile che è sostanzialmente ammessa sulla base dell’inciso del sesto comma dell’art. III.VI.10 del regolamento edilizio; la rilevanza dell’aspetto dimensionale della struttura non può essere sovrastimata in quanto il volume del manufatto – così come misurato dalla stessa amministrazione – non è tale da consentire utilizzi diversi da quelli tipici del ripostiglio o del ricovero attrezzi.</h:div><h:div>Ne consegue che i riferimenti giurisprudenziali indicati dal Comune non sono affatto pertinenti; anzi, per certi aspetti, corroborano il diverso inquadramento della fattispecie in esame, essendo questa lontana da quella di “<corsivo>una ‘casetta’ in legno, caratterizzata da una struttura portante e consistente in un volume chiuso e abitabile</corsivo> […]” (TAR Liguria, sez. II, 15 maggio 2023, n. 507).</h:div><h:div>Va da sé che la corretta qualificazione giuridica della fattispecie e l’individuazione del titolo edilizio necessario alla realizzazione dell’opera rendono ultronea ogni considerazione in ordine agli adempimenti della normativa antisismica.</h:div><h:div>4. Con la quarta censura i ricorrenti contestano innanzitutto la genericità dell’affermazione contenuta nell’ordinanza di demolizione secondo cui la realizzazione del manufatto in legno sarebbe avvenuta “<corsivo>in contrasto con le indicazioni previste dalla Scheda A – Costruzioni accessorie nelle corti e scoperti – delle Norme di attuazione del PRG vigente</corsivo>”, senza osservare “<corsivo>le distanze minime previste rispetto ai confini di proprietà ed alle strade</corsivo>”.</h:div><h:div>In particolare, secondo quanto rappresentato, la richiamata «Scheda A», nel disciplinare le distanze delle “<corsivo>Costruzioni accessorie nelle corti e scoperti</corsivo>”, dispone che, per quanto attiene alle altre proprietà, le distanze minime sono quelle previste dal codice civile, ferma restando la possibilità di ammettere distanze minori con l’assenso del confinante, che, nel caso di specie, è stato ottenuto.</h:div><h:div>Per quanto concerne le distanze dalle strade, la suddetta scheda si limita a richiamare quelle “<corsivo>previste dal relativo azzonamento</corsivo>” mentre l’art. 12 delle N.T.A., disciplinante le zone territoriali omogenee residenziali di tipo «A», non prescrive alcunché.</h:div><h:div>Con la stessa doglianza i ricorrenti contestano anche la genericità della motivazione esposta con riguardo alla scala in acciaio la cui realizzazione si ritiene essere avvenuta in assenza di titolo abilitativo.</h:div><h:div>Nel dettaglio, non si comprenderebbe quale sia il presupposto di fatto e di diritto che imporrebbe la presentazione di una SCIA; in ogni caso, le caratteristiche del manufatto porterebbero a qualificarlo come opera pertinenziale, realizzabile in edilizia libera; sul punto, si sottolinea che la scala non è visibile dall’esterno, non altera la sagoma dell’edificio ed ha solo la funzione di creare un “<corsivo>collegamento tra la corte posta al piano primo sottostrada ed il piano viabile di via Camp da Pecol del subalterno 19</corsivo>”.</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa conforterebbe l’inquadramento giuridico dell’intervento edilizio in argomento (TAR Campania, sez. I, 24 luglio 2013, n. 1680).</h:div><h:div>5. Il quarto motivo di ricorso è fondato.</h:div><h:div>La locuzione utilizzata dall’amministrazione nella stesura del provvedimento per stigmatizzare il mancato rispetto delle distanze è obiettivamente generica (“[…] <corsivo>la costruzione risulta addossata sia al confine di proprietà con il subalterno 20 (corte scoperta), sia alla strada comunale via Scarzaniei</corsivo> […]”), specie se raffrontata alle precise indicazioni ivi riportate per descrivere le dimensioni del manufatto in legno.</h:div><h:div>Non può valere quanto eccepito dall’amministrazione resistente secondo cui il tema delle distanze, in ogni caso, non dovrebbe rilevare non essendo in discussione la sanabilità o meno dell’opera. Infatti, se, da un punto di vista, l’osservazione è pertinente, dall’altro, non può ignorarsi che la questione delle distanze è posta a fondamento del provvedimento gravato e può, pertanto, essere censurato, come in effetti è avvenuto.</h:div><h:div>Considerazioni analoghe alle precedenti possono svolgersi anche con riguardo all’altro aspetto della doglianza incentrato sulla realizzazione della scala in acciaio. Corretta è l’analisi delle criticità operata dai ricorrenti che, partendo dal carattere generico della motivazione, giungono a una descrizione accurata della struttura che va qualificata come opera pertinenziale soggetta al regime di edilizia libera in quanto inidonea a determinare una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.</h:div><h:div>6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata l’ordinanza di demolizione impugnata.</h:div><h:div>7. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e solo liquidate nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione impugnata.</h:div><h:div>Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.000 (duemila/00), oltre a spese generali, c.p.a., i.v.a., se dovuta, e alla restituzione del contributo unificato, se versato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="31/10/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maso Cristina</h:div><h:div>Andrea Rizzo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>