<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230099320240123213418886" descrizione="" gruppo="20230099320240123213418886" modifica="27/01/2024 13:57:05" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00993"/><fascicolo anno="2024" n="00150"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230099320240123213418886.xml</file><wordfile>20230099320240123213418886.docm</wordfile><ricorso NRG="202300993">202300993\202300993.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\41 Maddalena Filippi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maddalena Filippi</firma><data>27/01/2024 10:41:18</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nicola Bardino</firma><data>23/01/2024 21:48:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/01/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maddalena Filippi,	Presidente</h:div><h:div>Nicola Bardino,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Filippo Dallari,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- di tutti i provvedimenti impugnati e, in particolare, dell'aggiudicazione della Gara in favore di Fly s.r.l., nonché per l’accertamento del diritto della Società ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto;</h:div><h:div>- per la declaratoria dell'inefficacia del contratto stipulato nel frattempo tra ACTV e Fly s.r.l., nonché per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento in forma specifica, e al subentro di Metalco s.r.l. nell'appalto;</h:div><h:div>- e, in subordine, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente;</h:div><h:div>- in estremo subordine, per l'annullamento dell'intera gara;</h:div><h:div>-- per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Metalco s.r.l. il 27 ottobre 2023: </h:div><h:div>- per l’annullamento, in uno con gli atti impugnati mediante il ricorso introduttivo, della nota del 27 settembre 2023, avente ad oggetto “<corsivo>G29024 procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 conv. nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020 in modalità telematica nei settori speciali per l'affidamento della fornitura di elementi di ricambio di paline e pensiline per impianti di fermata TPL, porta orari per paline, pali di fermata CDS. CIG 9908223C45. Riscontro ad istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione</corsivo>” (doc. 15, di seguito anche solo la “Nota”), con cui la Stazione appaltante ha confermato l'aggiudicazione in favore di Fly s.r.l. della gara “<corsivo>per l'affidamento della fornitura di elementi di ricambio di paline e pensiline per impianti di fermata TPL, porta orari per paline, pali di fermata CDS</corsivo>”;</h:div><h:div>- per l’accertamento del diritto di Metalco s.r.l. a ottenere l'aggiudicazione della Gara;</h:div><h:div>- e per la condanna di ACTV s.p.a. al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, in forma specifica tramite subentro nel contratto già stipulato tra ACTV s.p.a. e Fly s.r.l. o, in subordine, per equivalente.</h:div><h:div>-- per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Metalco s.r.l. il 13 novembre 2023: </h:div><h:div>- annullamento, in uno con gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti, della nota, trasmessa via p.e.c. in data 30 ottobre 2023, recante “<corsivo>Riscontro ad istanza di accesso agli atti</corsivo>”, con la quale ACTV ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti presentata da Metalco s.r.l. il 2 ottobre 2023; della nota del responsabile unico di procedimento n. 1371 del 26 settembre 2023, trasmessa in allegato alla Nota del 30 ottobre 2023; </h:div><h:div>- per l’accertamento del diritto di Metalco s.r.l. a ottenere l'aggiudicazione della Gara; </h:div><h:div>- per la condanna di ACTV s.p.a. al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, in forma specifica tramite subentro nel contratto già stipulato tra ACTV s.p.a. e Fly o, in subordine, per equivalente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 993 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Metalco s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 9908223C45, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Jacopo Nardelli, Chiara Nuzzo e Camilla Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>ACTV s.p.a. e Azienda Veneziana della Mobilità - AVM, rispettivamente in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dall'avvocato Guido Barzazi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Torino 186; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Fly s.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di ACTV s.p.a. e di Azienda Veneziana della Mobilità - AVM;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	Metalco s.r.l. impugna il provvedimento di cui in epigrafe con il quale ACTV s.p.a. ha aggiudicato a Fly s.r.l. “<corsivo>l’affidamento della fornitura di elementi di ricambio di paline e pensiline per impianti di fermata TPL, porta orari per paline, pali di fermata CDS</corsivo>”, di cui in epigrafe.</h:div><h:div>Secondo la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, l’appalto, del valore di € 378,035,00, avrebbe dovuto essere aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 76 del 2020, qualora il numero degli operatori economici ammessi alla gara fosse stato pari o superiore a cinque.</h:div><h:div>Alla procedura partecipavano due sole imprese: l’odierna ricorrente, che indicava un ribasso del 2,60%, la controinteressata Fly s.r.l. la quale, in virtù del maggior ribasso offerto, pari al 33,00%, si collocava al primo posto della graduatoria.</h:div><h:div>Secondo la stazione appaltante, la partecipazione alla gara di meno di cinque operatori non avrebbe fatto insorgere l’obbligo di attivare la verifica di anomalia, a prescindere dal pur significativo divario intercorrente tra le due offerte. Detto divario – ritenuto da Metalco s.r.l. indice inequivoco dell’anormalità dell’offerta e tale da imporre l’attivazione, quand’anche ritenuta facoltativa, della verifica di anomalia - non sarebbe apparso abnorme, e si sarebbe anzi dimostrato ampiamente sostenibile, come accertato a seguito degli approfondimenti istruttori eseguiti, su segnalazione della ricorrente, successivamente all’aggiudicazione.</h:div><h:div>2.	Con il ricorso introduttivo, Metalco s.r.l. ha contestato gli esiti della gara in relazione all’ammissione della controinteressata (che la ricorrente ritiene priva dei requisiti di qualificazione professionale richiesti dal disciplinare) e alla mancata attivazione della verifica di anomalia, formulando in particolare i seguenti motivi d’impugnazione:</h:div><h:div><corsivo>I. ILLEGITTIMITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA NEI CONFRONTI DI FLY, PER MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del disciplinare di Gara – Violazione e falsa applicazione degli artt. 59, comma 4, 83 e 85 del Codice Appalti – Violazione e falsa applicazione del principio di par condicio e parità di trattamento - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta – Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa</corsivo>; Fly s.r.l. non avrebbe dovuto essere ammessa alla gara in quanto priva dei requisiti speciali di capacità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla procedura. Dal prospetto allegato da Fly s.r.l. al DGUE si dovrebbe desumere la mancanza del requisito di partecipazione previsto dal punto 6.2 del disciplinare, che avrebbe richiesto l’avvenuta esecuzione “<corsivo>forniture analoghe</corsivo>” per un importo complessivo pari ad almeno € 240.000,00 nel triennio precedente la lettera di invito. La stazione appaltante avrebbe erroneamente computato - nell’importo complessivo esposto da Fly s.r.l. (€ 322.675,98) - la somma di € 53.292,30 riconducibile a “<corsivo>servizi di trasporto e posa</corsivo>”, attività che non rientrerebbe nell’ambito delle forniture, nonché l’importo di € 35.485,00 riguardante forniture eseguite anteriormente al triennio considerato. </h:div><h:div><corsivo>II. ILLEGITTIMITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE PER MANCATO ESPERIMENTO DELLA VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA – Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 1, 36, comma 1, e 97 del d.lgs. n. 50/2016 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 – Violazione e falsa applicazione del principio di par condicio e parità di trattamento - Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 17 del disciplinare di Gara – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta – Difetto di motivazione – Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa – Violazione dell’art. 97 Cost. – Illogicità ed irragionevolezza della motivazione – Sviamento di potere</corsivo>; la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa in considerazione della manifesta incongruità del prezzo offerto. La stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla verifica di anomalia, ancorché facoltativa (trattandosi di appalto sotto soglia cui hanno partecipato meno di cinque operatori), tenuto conto della sussistenza di elementi specifici idonei a qualificare l’offerta della controinteressata come anormalmente bassa.</h:div><h:div><corsivo>III. IN SUBORDINE, ILLEGITTIMITÀ DELL’INTERA PROCEDURA DI GARA PER MANCATA INDICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI – Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 114 del d.lgs. n. 50/2016 – Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 2015, recante “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli di arredo urbano”, nonché del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 febbraio 2023, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni” – Eccesso di potere per potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta</corsivo>; la ricorrente chiede in subordine l’annullamento dell’intera gara. La <corsivo>lex specialis</corsivo> non conterrebbe alcun richiamo ai criteri ambientali minimi (c.d. CAM) di riferimento e non imporrebbe il loro rispetto, benché l’affidamento abbia ad oggetto articoli di arredo urbano – “<corsivo>paline e pensiline per impianti di fermata TPL, porta orari per paline, pali di fermata CDS</corsivo>” – rispetto ai quali l’osservanza dei CAM sarebbe obbligatoria.</h:div><h:div>3.	In data 29 agosto 2023, prima di proporre l’impugnazione, la ricorrente aveva fatto comunque pervenire alla stazione appaltante un’istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione. L’istanza - reiterata il successivo 15 settembre – veniva respinta con nota del 27 settembre 2023, avverso la quale sono stati proposti i seguenti motivi aggiunti (notificati il 27 ottobre 2023):</h:div><h:div><corsivo>I. PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ IN VIA DIRETTA. ILLEGITTIMITÀ DELLA NOTA CON CUI ACTV HA CONFERMATO L’AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI FLY – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 – Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 del disciplinare di Gara - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta – Difetto di motivazione – Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa – Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost. – Illogicità ed irragionevolezza della motivazione – Violazione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa</corsivo>; la stazione appaltante avrebbe respinto l’istanza di annullamento, senza tuttavia chiarire le ragioni del rigetto; le verifiche riguardanti la sostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria non avrebbero comunque potuto essere eseguite in modo informale; semmai, avrebbe dovuto essere osservata scrupolosamente la procedura regolata dall’art. 97, comma 5, del d. lgs. n. 50 del 2016. </h:div><h:div><corsivo>II. PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA. ILLEGITTIMITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA NEI CONFRONTI DI FLY, PER MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del disciplinare di Gara – Violazione e falsa applicazione degli artt. 59, comma 4, 83 e 85 del Codice Appalti – Violazione e falsa applicazione del principio di par condicio e parità di trattamento - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta – Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. </corsivo>La ricorrente contesta il mancato accoglimento dell’istanza di autotutela per illegittimità derivata, in relazione al primo motivo del ricorso; </h:div><h:div><corsivo>III. PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA. ILLEGITTIMITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE PER MANCATO ESPERIMENTO DELLA VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA – Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 1, 36, comma 1, e 97 del d.lgs. n. 50/2016 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 – Violazione e falsa applicazione del principio di par condicio e parità di trattamento - Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 17 del disciplinare di Gara – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta – Difetto di motivazione – Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa – Violazione dell’art. 97 Cost. – Illogicità ed irragionevolezza della motivazione – Sviamento di potere.</corsivo> Sempre in via derivata, il diniego di autotutela viene censurato in continuità al secondo motivo del ricorso introduttivo;</h:div><h:div><corsivo>IV. IN SUBORDINE, ILLEGITTIMITÀ DELL’INTERA PROCEDURA DI GARA PER MANCATA INDICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI – Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 114 del d.lgs. n. 50/2016 – Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 2015, recante “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli di arredo urbano”, nonché del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 febbraio 2023, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni” – Eccesso di potere per potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta.</corsivo> La ricorrente in via subordinata riproduce il terzo profilo di censura formulato con il ricorso introduttivo, insistendo per l’annullamento dell’intera procedura.<corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>4.	Il 30 ottobre 2023, la stazione appaltante riscontrava infine l’istanza di accesso formulata dalla ricorrente il precedente 2 ottobre, ribadendo di non essere tenuta ad attivare un procedimento formale di verifica di anomalia nei confronti di Fly s.r.l. Quest’ultima, convocata informalmente, avrebbe in ogni caso fornito i chiarimenti sintetizzati nel resoconto stilato dal RUP il 26 settembre 2023.</h:div><h:div>Tali atti (unitamente ai provvedimenti oggetto d’impugnazione) venivano contestati da Metalco s.r.l. con i seguenti ulteriori motivi aggiunti, notificati il 13 novembre 2023:</h:div><h:div><corsivo>I. PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ IN VIA DIRETTA DEL RESOCONTO DEL RUP, DELLA NOTA DEL 30 OTTOBRE 2023 E DELLA NOTA DEL 27 SETTEMBRE 2023 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 – Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 del disciplinare di Gara - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta – Difetto di motivazione – Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità</corsivo>
				<corsivo>dell’azione amministrativa – Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost. – Illogicità ed irragionevolezza della motivazione – Violazione del principio di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa</corsivo>; la ricorrente censura l’inosservanza della procedura prevista per lo svolgimento della verifica di anomalia dell’offerta, lamentandone il carattere informale e l’assenza di adeguati riscontri idonei a sorreggere la scelta della stazione appaltante di non escludere la controinteressata a seguito dell’attivazione della verifica di anomalia;</h:div><h:div><corsivo>II. PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ IN VIA DIRETTA DEL RESOCONTO DEL RUP, DELLA NOTA DEL 30 OTTOBRE 2023 E DELLA NOTA DEL 27 SETTEMBRE 2023 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 – Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 del disciplinare di Gara - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta – Difetto di motivazione – Erronea presupposizione in fatto e in diritto - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa – Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost. – Illogicità ed irragionevolezza della motivazione – Violazione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa</corsivo>; la determinazione del RUP poggerebbe su elementi economici, quali i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza, o qualitativi, quali la corrispondenza e l’idoneità del prodotto offerto rispetto alle specifiche del capitolato, che non sono stati neppure contestati dalla ricorrente; trattandosi di mera fornitura senza impiego di personale e non invece di lavori o servizi, detti elementi non apparirebbero significativi al fine di comprovare la sostenibilità del ribasso e dell’offerta.</h:div><h:div><corsivo>III. PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA. ILLEGITTIMITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA NEI CONFRONTI DI FLY E DEGLI ATTI SUCCESSIVAMENTE ADOTTATI DA ACTV, PER MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del disciplinare di Gara – Violazione e falsa applicazione degli artt. 59, comma 4, 83 e 85 del Codice Appalti – Violazione e falsa applicazione del principio di par condicio e parità di trattamento - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta – Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>IV. PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA. ILLEGITTIMITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA NEI CONFRONTI DI FLY E DEGLI ATTI SUCCESSIVAMENTE ADOTTATI DA ACTV, PER MANCATO ESPERIMENTO DELLA VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA – Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 1, 36, comma 1, e 97 del d.lgs. n. 50/2016 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 – Violazione e falsa applicazione del principio di par condicio e parità di trattamento - Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 17 del disciplinare di Gara – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta – Difetto di motivazione – Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa – Violazione dell’art. 97 Cost. – Illogicità ed irragionevolezza della motivazione – Sviamento di potere.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>V. IN SUBORDINE, ILLEGITTIMITÀ DELL’INTERA PROCEDURA DI GARA PER MANCATA INDICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI – Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 114 del d.lgs. n. 50/2016 – Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 2015, recante “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli di arredo urbano”, nonché del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 febbraio 2023, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni” – Eccesso di potere per potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Con le censure III, IV e V, viene dedotta l’illegittimità in via derivata degli atti impugnati con i secondi motivi aggiunti, in relazione alle corrispondenti censure prima, seconda e terza formulate nel ricorso introduttivo.<corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>6.	Da ultimo, Metalco s.r.l. ha insistito per il subentro nel contratto ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente del danno da mancata aggiudicazione, in misura pari all’utile che avrebbe tratto dalla commessa, utile che corrisponde al 7,6% dell’importo offerto in gara.</h:div><h:div>7.	Si sono costituite in giudizio ACTV s.p.a. e Fly s.r.l., che hanno entrambe resistito nel merito.</h:div><h:div>8.	All’udienza pubblica del 13 dicembre 2023, la causa, esaurita la discussione, è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>9.	Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati in relazione a ciascuna delle censure proposte.</h:div><h:div>10.	Vanno esaminati contestualmente il primo profilo di censura introdotto nel ricorso, il secondo dei motivi aggiunti notificati il 27 ottobre 2023, nonché il terzo dei motivi aggiunti notificati il 13 novembre 2023, con i quali Metalco s.r.l. lamenta la mancata esclusione della controinteressata, perché carente dei requisiti speciali di partecipazione e, in particolare, del fatturato minimo, indicato dal disciplinare nell’importo di € 240.000,00 (punto 6.2), ottenuto nel corso dell’esecuzione di “<corsivo>forniture analoghe</corsivo>” nel triennio precedente alla lettera di invito.</h:div><h:div>La censura è infondata.</h:div><h:div>La ricorrente sostiene che Fly s.r.l. avrebbe esposto un fatturato complessivo pari ad € 322.675,98, somma che comprenderebbe (tenuto conto della non contestata rettifica della fattura emessa nei confronti del Comune di Stanghella per € 4.600,00, in luogo dei dichiarati € 4,6) sia € 53.292,30 riferibili a “<corsivo>servizi di trasporto e posa</corsivo>”, attività che non andrebbe fatta rientrare nell’ambito delle forniture, sia € 35.485,00 riguardanti forniture eseguite nei confronti dei Comuni di Casatenuovo e Valmadrera nonché dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, anteriormente al triennio considerato dal disciplinare. Il fatturato maturato nelle forniture analoghe nel periodo di riferimento – decorrente dal 27 giugno 2020 - sarebbe quindi pari ad € 233.898,68 e dunque inferiore alla soglia di € 240.000,00 fissata dall’art. 6.2 del disciplinare di gara ai fini del conseguimento del requisito di qualificazione professionale previsto per la partecipazione alla procedura.</h:div><h:div>Sennonché, in merito alla detrazione dei corrispettivi attinenti ai servizi di trasporto e posa connessi alla fornitura, come può agevolmente desumersi dalla tabella prodotta dalla stazione appaltante (doc. 25), essi risultano tutti scomputati nel corso delle operazioni di gara, senza che la loro detrazione dal fatturato complessivo comprometta il raggiungimento del valore soglia stabilito dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>Riguardo, poi, alla pertinenza del fatturato dichiarato rispetto al periodo di riferimento, risulta che la stazione appaltante abbia correttamente escluso, perché i relativi pagamenti non rientrano nel triennio antecedente la lettera di invito, le forniture rese da Fly s.r.l. a favore del Comune di Casatenuovo e dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta (punto 1.5 del ricorso), e abbia invece computato, in quanto <corsivo>quietanzate</corsivo> – al netto delle spese di fornitura e posa - entro il suddetto periodo (come richiesto testualmente dall’art. 6.2 del disciplinare), le prestazioni eseguite per il Comune di Valmadrera, ammontanti ad € 28.550,00.</h:div><h:div>Ne consegue che il volume complessivo del fatturato utile (tenuto conto dell’intervenuta rettifica della fattura emessa nei confronti del Comune di Stanghella) è pari ad € 269.383,68, corrispondente all’importo delle fatture per prestazioni analoghe quietanzate nell’arco del triennio di riferimento (€ 322.675,98), detratte le spese di trasporto e posa (€ 53.292,30), con conseguente superamento della soglia (€ 240.000,00) prevista dal disciplinare di gara ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale.</h:div><h:div>In ogni caso, il requisito risulterebbe sussistente anche qualora non si tenesse conto degli importi fatturati nei confronti del Comune di Valmadera, poiché in tale eventualità il volume d’affari utile risulterebbe pari ad € 240.833,68, sempre superiore all’importo complessivo di € 240.000,00 previsto dal disciplinare. Sotto questo profilo, la censura, che evidentemente non tiene conto della rettifica dell’importo quietanzato al Comune di Stanghella (€ 4.600,00 anziché € 4,6), dovrebbe quindi essere considerata inconferente, tenuto conto che i rilievi formulati dalla ricorrente non impedirebbero a Fly s.r.l. di conseguire (sia pure per appena € 833,68) il requisito contestatole.</h:div><h:div>11.	Possono ora essere vagliate, in quanto connesse, la seconda censura del ricorso introduttivo, il terzo dei motivi aggiunti notificati il 27 ottobre 2023, e il quarto dei motivi aggiunti notificati il 13 novembre 2023, con i quali Metalco s.r.l. lamenta la mancata attivazione della verifica di anomalia a carico di Fly s.r.l., in considerazione dell’elevato ribasso che ne caratterizza l’offerta economica.</h:div><h:div>11.1	Deve essere premesso che il punto 15 del disciplinare di gara aveva stabilito quanto segue: “<corsivo>l’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL 76/2020 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2bis del Dlgs 50/2016 e smi, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all’arrotondamento sino alla seconda cifra decimale. ACTV, in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 6 Dlgs 50/2016, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo</corsivo>”. </h:div><h:div>Come si desume dal chiaro dato testuale, la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, richiama innanzitutto la disciplina derogatoria, introdotta per gli appalti sotto soglia dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 76 del 2020 (c.d. <corsivo>decreto semplificazioni</corsivo>), la quale, nel caso in cui i partecipanti alla procedura risultino in numero non inferiore a cinque, impone (indipendentemente dal richiamo contenuto nel disciplinare) l’esclusione automatica degli offerenti che abbiano presentato un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.</h:div><h:div>Detta disciplina non trova peraltro applicazione nel caso di specie, tenuto conto che alla procedura hanno preso parte soltanto due operatori economici (la ricorrente e la controinteressata). Parimenti, vertendosi di un appalto sotto soglia, deve essere anche negata l’operatività della disciplina ordinaria dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, dettata dall'art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016: la procedura è infatti soggetta alle sole disposizioni contenute nel decreto semplificazioni (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 24 maggio 2021, n. 3429; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 17 novembre 2020, n. 736).</h:div><h:div>11.2	Il successivo punto 17 del disciplinare, stabiliva inoltre come - “<corsivo>ancorché nelle procedure sottosoglia comunitaria, non trovi applicazione la disciplina sulle offerte anormalmente basse, la stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare eventuali offerte indiziate di anomalia, secondo le modalità previste dall’art. 97 del d. lgs. n. 50/2016 e smi.</corsivo>”.</h:div><h:div>Attraverso tale disposizione, la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara ha riservato alla stazione appaltante la facoltà di verificare eventuali offerte indiziate di anomalia, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 97 del d. lgs. n. 50 del 2016, facoltà di cui la ricorrente lamenta, sotto i profili esaminati, il mancato esercizio.</h:div><h:div>Al riguardo, deve essere richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui “<corsivo>l'Amministrazione dispone di una ampia discrezionalità in ordine alla scelta se procedere a verifica ‘facoltativa’ della congruità dell'offerta (T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 18 settembre 2020, n. 9610), il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 27 aprile 2020, n. 1510; Cons. Stato, Sez. V, 6 giugno 2019, n. 3833; Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2017, n. 2460)</corsivo>” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 gennaio 2021, n. 11). In particolare, l’attivazione della valutazione di congruità dell'offerta “<corsivo>costituisce espressione di discrezionalità tecnica riconosciuta dalla legge alle Amministrazioni aggiudicatrici, sindacabile esclusivamente in presenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza, inadeguatezza dell'istruttoria, o travisamento del dato fattuale</corsivo>” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 27 aprile 2020, n. 1510).</h:div><h:div>La scelta di sottoporre l'offerta a verifica facoltativa di anomalia è dunque rimessa all'ampia discrezionalità della stazione appaltante, che la dispone soltanto laddove, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (v. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 12 maggio 2023, n. 1566).</h:div><h:div>Si configura, pertanto, una valutazione strutturalmente discrezionale, che non richiede un'espressa motivazione e che risulta sindacabile soltanto laddove emergano palesi vizi di irragionevolezza o di illogicità (cfr., fra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 3 luglio 2015, n. 3329, nonché T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 9 giugno 2020, n. 6248). Vizi che, nella fattispecie, non possono essere ricondotti, come invece prospetta la società ricorrente, alla sola entità del divario che separa le due offerte e all’affermazione, puramente ipotetica e non circostanziata, secondo cui il ribasso indicato da Fly s.r.l. (pari al 33%) sarebbe a tal punto elevato da comportare la totale erosione del margine di utile, specie alla luce degli approfondimenti istruttori svolti dalla stazione appaltante, tramite i quali è stata tra l’altro accertata la congruità dei costi aziendali sostenuti in relazione al personale e all’adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. </h:div><h:div>12. 	Parimenti infondato è il primo dei motivi aggiunti notificati il 23 ottobre 2023, con il quale la ricorrente censura la motivazione del provvedimento che ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, in riferimento alla congruità dei costi della manodopera e agli oneri sostenuti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Si deve, in proposito, osservare che la positiva verifica di tali indicatori economici, e dunque la constatata assenza di ulteriori fattori di anormalità capaci di corroborare il (mero) sospetto di anomalia insito nell’elevata percentuale di ribasso, testimonia l’accuratezza degli approfondimenti eseguiti dalla stazione appaltante, confermando l’insussistenza di elementi specifici, tali da giustificare la scelta di dare corso alla verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016.</h:div><h:div>13	Analoghi rilievi vanno ripetuti relativamente al primo e al secondo dei motivi aggiunti notificati il 13 novembre 2023, con i quali sono rispettivamente contestati la mancata attivazione della procedura diretta a verificare la congruità dell’offerta, irritualmente surrogata dall’apertura di un’istruttoria informale, nonché il contenuto della nota del RUP del 26 settembre 2023, che ha scrutinato positivamente i costi per la manodopera, gli oneri per la sicurezza e l’idoneità del prodotto, senza però considerare il preponderante rilievo da attribuire al ribasso praticato dalla controinteressata.</h:div><h:div>13.1	Quanto al primo aspetto, ferme le precedenti conclusioni, si deve osservare che lo svolgimento di un approfondimento informale, riguardante l’eventuale sussistenza di specifici indizi di anormalità, non costituisce, come opinato dalla ricorrente, un segmento irrituale della verifica, bensì l’esercizio del generale potere istruttorio preliminare alla scelta discrezionale di dare luogo o meno alla verifica stessa. Come visto poc’anzi, nel caso in esame la scelta di non dare corso alla verifica di anomalia costituisce invero manifestazione di una discrezionalità quanto mai ampia, il cui mancato esercizio non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (v. Cons. Stato, Sez. V, 29 gennaio 2018, n. 604); irragionevolezza ed errore che, alla luce delle risultanze dell’istruttoria (non efficacemente confutate dalla ricorrente), non possono essere ravvisati.</h:div><h:div>13.2	Quanto al secondo aspetto, si deve considerare che le particolari condizioni di economiche praticate da Fly s.r.l. a favore della stazione appaltante trovano adeguato riscontro nella finalità – addotta dall’aggiudicataria - di acquisire nuovi mercati e clienti, mediante la proposta di un prezzo vicino, ma comunque superiore, al costo di acquisto sostenuto dall’azienda, tale da salvaguardare un pur esile margine di utile, che, per quanto modesto – come ricordato da costante giurisprudenza -, “<corsivo>può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivante per l’impresa dall’essere aggiudicataria di un appalto pubblico e di averlo portato a termine</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 500) </h:div><h:div>14.	Da ultimo deve essere esaminata la terza censura, formulata in via subordinata (ai fini della ripetizione della gara) con il ricorso introduttivo e riproposta in coda ai motivi aggiunti, rispettivamente notificati il 23 ottobre e il 13 novembre 2023. </h:div><h:div>Anche tale profilo di doglianza è infondato.</h:div><h:div>L’obbligo di rispettare i criteri ambientali minimi deve essere desunto direttamente dall’art. 34 del d. lgs. n. 50 del 2016. Detto obbligo, che impone agli operatori di fornire prodotti conformi ai CAM, sussiste dunque <corsivo>ex lege</corsivo>, indipendentemente dalla riproposizione del medesimo obbligo all’interno del capitolato, del disciplinare ovvero della lettera d’invito (T.A.R. Veneto, Sez. I, 18 marzo 2019, n. 329).</h:div><h:div>Né, d’altro canto, potrebbe trovare applicazione nella fattispecie la previsione contenuta nell’art. 34, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016, che prescrive l’introduzione di parametri di valutazione premiali, riconducibili all’osservanza dei CAM, nei soli casi in cui l’aggiudicazione debba avvenire secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: vertendosi, infatti, di una procedura aggiudicata sulla base del criterio del maggiore ribasso, l’apprezzamento di ulteriori elementi qualitativi dell’offerta riguardanti i CAM risulta di per sé precluso.</h:div><h:div>15.	Per quanto precede il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti, sia in riferimento all’azione di annullamento (e alla connessa richiesta di subentro nel contratto) sia quanto alla domanda risarcitoria, quest’ultima da ritenersi infondata nell’<corsivo>an</corsivo>, non ravvisandosi i presupposti profili di illegittimità dedotti a carico degli atti impugnati.</h:div><h:div>Le spese di lite vanno infine compensate per l’intero, in considerazione della particolarità e della complessità delle questioni esaminate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/12/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maso Cristina</h:div><h:div>Nicola Bardino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>