<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230075920230915092323874" descrizione="" gruppo="20230075920230915092323874" modifica="16/09/2023 10:09:07" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Cerello Valerio" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00759"/><fascicolo anno="2023" n="01294"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230075920230915092323874.xml</file><wordfile>20230075920230915092323874.docm</wordfile><ricorso NRG="202300759">202300759\202300759.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\742 Grazia Flaim\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Grazia Flaim</firma><data>16/09/2023 00:23:34</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea Rizzo</firma><data>15/09/2023 09:47:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Grazia Flaim,	Presidente</h:div><h:div>Marco Rinaldi,	Consigliere</h:div><h:div>Andrea Rizzo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa pronuncia di provvedimenti cautelari, nonché accertamento dell'inefficacia <corsivo>ex lege</corsivo>, </h:div><h:div>del provvedimento prot. n. 2629/2023 del 28.04.2023, con il quale il Comune di Valle di Cadore (BL) ha intimato al sig. Cerello Valerio il divieto immediato di prosecuzione dell'attività oggetto della S.C.I.A. presentata in data 24.03.2023; </h:div><h:div>nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque a quest'ultimo connesso, ivi compreso – per quanto mai di necessità –  il vigente Regolamento Edilizio comunale ed, in specie, gli artt. 37.5 e 37.6, nella parte in cui sono stati ritenuti applicabili alla fattispecie in esame;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 c.p.a.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 759 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Cerello Valerio, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Chinello, Nicolò Sabba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Chinello in Mirano, Calle Ghirardi, 15; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Valle di Cadore, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 il dott. Andrea Rizzo e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Chinello;</h:div><h:div>Sentito l’avvocato del ricorrente (unico presente, non essendosi il Comune costituito) ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che il ricorrente – proprietario di un’unità immobiliare, catastalmente identificata al mappale 459, sub 9, del foglio 20 del Catasto Fabbricati del Comune di Valle di Cadore (BL) – ha impugnato, con atto notificato in data 27 giugno 2023 e depositato il 7 luglio 2023, il provvedimento in epigrafe indicato recante data 28 aprile 2023, con il quale l’amministrazione comunale gli ha intimato il “<corsivo>divieto di prosecuzione dell’attività</corsivo>” oggetto della SCIA presentata in data 24 marzo 2023 e integrata tramite PEC il giorno 27 dello stesso mese, nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso;</h:div><h:div>Considerato che l’attività in questione, per la quale è stata presentata la suddetta SCIA, consiste in un “<corsivo>mero cambio di destinazione d’uso</corsivo>
				<corsivo>funzionale</corsivo>”, che non contempla la realizzazione di alcuna opera edilizia, in quanto la precedente ristrutturazione del 1999 aveva già previsto un alloggio ad “<corsivo>uso residenziale</corsivo>”, e, nel corso degli anni – pur dopo la trasformazione in “<corsivo>ufficio</corsivo>” operata nel 2002 – il ricorrente ha mantenuto <corsivo>in toto</corsivo> la medesima composizione e dislocazione degli ambienti interni dell’unità immobiliare <corsivo>de qua</corsivo>;</h:div><h:div>Considerato che il diniego di cui sopra, nel disporre “<corsivo>il divieto immediato di prosecuzione dell’attività di cui alla S.C.I.A. in oggetto e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e lavori realizzati sulla base della S.C.I.A. presentata</corsivo>”, richiama l’“<corsivo>applicazione analogica dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990</corsivo>” con invito a presentare per iscritto osservazioni pertinenti entro dieci giorni dal suo ricevimento, qualificando nel contempo l’“<corsivo>ordine di non eseguire l’intervento</corsivo>” come provvedimento “<corsivo>definitivo</corsivo>”;</h:div><h:div>Considerato che il ricorrente ha comunque presentato, in data 8 maggio 2023, apposite “<corsivo>osservazioni</corsivo>” all’amministrazione comunale senza ricevere alcuna risposta vedendosi così costretto all’impugnazione degli atti di cui sopra;</h:div><h:div>Esaminati i tre motivi di ricorso con i quali il ricorrente ha fatto valere le proprie censure deducendo, in particolare, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, commi 3 e 6-<corsivo>bis</corsivo>, legge 241/1990 nonché dell’art. 2, comma 8-<corsivo>bis</corsivo>, legge 241/1990; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> legge 241/1990 nonché l’eccesso di potere per assoluta perplessità della motivazione; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37.5 e 37.6 del regolamento edilizio comunale 2021, dell’art. 6, comma 2, punto 2.3, e dell’art. 19, comma 4, dell’allegato B alla Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1428 del 6 settembre 2011 nonché l’eccesso di potere sotto molteplici profili;</h:div><h:div>Rilevato che l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio; </h:div><h:div>Rilevato che, alla camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 per l’esame dell’istanza cautelare, il ricorrente si è richiamato agli atti depositati; </h:div><h:div>Ritenuto, alla medesima camera di consiglio, di trattenere la causa in decisione e di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a.;</h:div><h:div>Rilevato che, con riferimento al primo motivo del ricorso, la SCIA si consolida <corsivo>ex lege,</corsivo> a tutela del legittimo affidamento del privato stesso, quando l’amministrazione comunale non esegue i controlli, non li termina o, comunque, non provvede ad inibire e/o a richiedere al privato la conformazione dell’attività segnalata, per effetto del combinato disposto di cui ai commi 3 e 6-<corsivo>bis</corsivo> dell’art. 19 legge 241/1990, come confermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale (<corsivo>ex plurimis</corsivo> TAR Campania, Salerno, sez. II, 6 marzo 2023, n. 520; TAR Lazio, Roma, sez. II, 6 maggio 2022, n. 5672);</h:div><h:div>Ritenuto che l’esercizio del potere inibitorio da parte dell’amministrazione comunale sia avvenuto tardivamente, ossia oltre i trenta giorni previsti per legge, decorrenti dal 28 aprile 2023, giorno in cui il professionista incaricato ha inoltrato “<corsivo>l’elaborato grafico corretto</corsivo>” che è andato “<corsivo>ad eliminare e sostituire quello precedentemente inviato</corsivo>”, ponendo la predetta amministrazione nelle condizioni ottimali per l’esecuzione degli eventuali controlli;</h:div><h:div>Rilevato che, per effetto della previsione di cui all’art. 2, comma 8-<corsivo>bis</corsivo>, legge 241/1990, il provvedimento del Comune di Valle di Cadore si palesa inefficace in quanto adottato dopo i termini previsti;</h:div><h:div>Ritenuto che, con riferimento al secondo motivo del ricorso, la SCIA non possa essere inquadrata alla stregua di un’istanza dalla quale può scaturire un provvedimento amministrativo a formazione tacita, costituendo esclusivamente un atto del privato volto a comunicare all’amministrazione l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge e che, dunque, debba essere esclusa l’applicabilità del preavviso di rigetto, secondo l’interpretazione dell’istituto offerta dalla giurisprudenza (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, TAR Sicilia, Catania, sez. II, 3 ottobre 2019, n. 2329; TAR Veneto, sez. III, 31 gennaio 2018, n. 95);</h:div><h:div>Rilevato che emerge la contraddizione, insita nella parte dispositiva del provvedimento dell’amministrazione, laddove la P.A. fa applicazione della disciplina del preavviso di rigetto e, nel contempo, qualifica l’atto come “<corsivo>definitivo</corsivo>”;</h:div><h:div>Rilevato che, con riferimento al terzo motivo del ricorso, il provvedimento dell’amministrazione intimata – tardivo e inefficace – risulta viziato anche dal punto di vista sostanziale in quanto l’intervento di cui alla SCIA non ha comportato la realizzazione di alcuna concreta “<corsivo>opera edilizia</corsivo>” e le disposizioni della delibera regionale n. 1428 del 6 settembre 2011, all’allegato B, dettano una serie di prescrizioni tecniche, che debbono applicarsi solamente in caso di “<corsivo>nuova costruzione</corsivo>” nonché di “<corsivo>ristrutturazione</corsivo>” di interi edifici, o parte di questi; </h:div><h:div>Ritenuto di dover accogliere il ricorso, in quanto fondato alla luce dei rilievi sopra formulati;</h:div><h:div>Ritenuto che le spese di giudizio debbano seguire la regola della soccombenza;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Condanna l’amministrazione intimata a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge, se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/09/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Andrea Rizzo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>