<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230027820230712180908986" id="20230027820230712180908986" modello="3" modifica="12/07/2023 18:10:48" pdf="0" ricorrente="Attilio Menin" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00278"/><fascicolo anno="2023" n="01110"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230027820230712180908986.xml</file><wordfile>20230027820230712180908986.docm</wordfile><ricorso NRG="202300278">202300278\202300278.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\816 Alessandra Farina\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea Gana</firma><data>12/07/2023 18:10:48</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Alessandra Farina,	Presidente</h:div><h:div>Paolo Nasini,	Primo Referendario</h:div><h:div>Andrea Gana,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento del Comune di Venezia, notificato via pec il 23 gennaio 2023, prot. 2023/36237, che ha disposto la revoca dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche di tipo A e la relativa concessione PG/2022/50330 del 02/02/2022 per il posteggio n. 10 nel mercato turistico giornaliero di piazzale Roma;</h:div><h:div>di ogni altro atto inerente, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, il provvedimento del Comune di Venezia, notificato via pec il 26 luglio 2022 prot. nr. 2022/336487 e il provvedimento notificato via pec il 14 gennaio 2022 prot. nr. 2022/20178.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 278 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Sacchetto, Andrea Zuccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, Luca Mareso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Parte ricorrente ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Venezia, notificato via pec il 23 gennaio 2023, prot. 2023/36237, che ha disposto la revoca dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche di tipo A e la relativa concessione PG/2022/50330 del 02/02/2022 per il posteggio n. 10 nel mercato turistico giornaliero di piazzale Roma nonché il provvedimento del Comune di Venezia, notificato via pec il 26 luglio 2022 prot. nr. 2022/336487 e il provvedimento notificato via pec il 14 gennaio 2022 prot. nr. 2022/20178.</h:div><h:div>Il suddetto provvedimento risulta fondato sulla irregolarità contributiva accertata dall’Amministrazione a carico di -OMISSIS-, affittuario dell’azienda del ricorrente a seguito di contratto stipulato in data 14 maggio 2019, subentrato in forza di tale titolo nell’esercizio dell’autorizzazione comunale e della concessione in esame. Più nel dettaglio, parte ricorrente ha esposto: di aver sollecitato l’affittuario a regolarizzare la propria posizione contributiva a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione di commercio e della concessione di posteggio, notificata dall’Amministrazione in data 11 marzo 2022; che a fronte della negligenza dell’affittuario il Comune ha illegittimamente disposto la revoca dei richiamati titoli, determinando un significativo pregiudizio per una condotta ad egli non riferibile; che il dato normativo in vigore al rilascio degli stessi non prevedeva la loro revoca per irregolarità contributive; che è privo di rilievo il fatto che in sede di rinnovo della concessione di posteggio in forza dell’articolo 181, comma 4-bis, del Decreto legge 34 del 2020, convertito nella Legge 77 del 2020, l’Amministrazione abbia erroneamente esteso il rinnovo anche all’autorizzazione al commercio, già riconosciuta a tempo indeterminato; che non era ipotizzabile, neanche in astratto, la possibilità per il ricorrente di incidere effettivamente sulla regolarità contributiva dell’impresa affittuaria. </h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, il quale ha contestato le censure avversarie e ha chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 148 del 2023 il Collegio ha accolto la domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato; nella prosecuzione del giudizio, le parti hanno depositato memorie difensive in vista dell’udienza di discussione, ribadendo le rispettive argomentazioni.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 12 luglio 2023, come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso è fondato e deve essere accolto. </h:div><h:div>In primo luogo, il Collegio intende dare continuità a quanto osservato in sede di accoglimento della domanda cautelare, non essendo emersi nella trattazione di merito elementi idonei a superare le considerazioni già svolte. </h:div><h:div>Più nel dettaglio, nel caso di specie sono chiari i profili di contraddittorietà, di incongruenza e di mancanza di proporzionalità e adeguatezza nel provvedimento impugnato, tramite il quale il Comune di Venezia ha disposto la decadenza dall’autorizzazione al commercio e dalla connessa concessione di posteggio per una condotta integralmente imputabile ad un terzo, affittuario dell’azienda del ricorrente e a carico del quale è stata accertata l’irregolarità contributiva, divenuta decisiva per l’adozione del provvedimento ablativo in esame. Sotto questo profilo, il provvedimento appare evidentemente illogico nella parte in cui ascrive rilievo, a fini del venir meno del titolo abilitativo, alla condotta del terzo affittuario sulla base del presupposto, chiarito nelle difese comunali, che il ricorrente mediante strumenti civilistici di autotutela avrebbe potuto in qualche modo incidere sul corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte del terzo.</h:div><h:div>Tale argomentazione non è convincente e risulta non compatibile con la tesi sostenuta dalla stessa Amministrazione, la quale ha evidenziato il venir meno della titolarità dell’autorizzazione in capo al ricorrente a seguito del subentro del terzo, con la conseguenza che sarebbe risultata del tutto ingiustificata ogni interferenza nel corretto adempimento degli obblighi assunti dall’affittuario (e altresì ingiustificata, in questa ottica, sembrerebbe la notifica di avvio del procedimento di revoca anche nei confronti del ricorrente). Più corretto è invece ritenere, come già evidenziato da questo Collegio in base alla corretta interpretazione del dato normativo ricavabile dalla legge regionale n 10/2001, che la cessione al terzo, anche tramite contratto d’affitto, non incide sulla titolarità dell’autorizzazione da parte dell’originario beneficiario della medesima, che ne può ottenere la formale re-intestazione a seguito del venir meno, per qualsiasi causa, del rapporto contrattuale con il terzo.</h:div><h:div>In questa prospettiva l’Amministrazione si sarebbe dovuta determinare disponendo l’inibizione, a carico del terzo, dall’esercizio dell’autorizzazione e della concessione in esame in ragione dell’accertata irregolarità contributiva, da cui sarebbero realisticamente derivate conseguenze in termini risolutori anche per quanto concerne il rapporto contrattuale tra il ricorrente e l’affittuario. Al contrario, non è giustificata la previsione di una decadenza dal titolo abilitativo in capo al ricorrente: non appare corretto sostenere che egli fosse tenuto, a pena di decadenza dall’autorizzazione e dalla connessa concessione, a formulare una intimazione ad adempiere nei confronti dell’affittuario, pervenendo ad una risoluzione di diritto del contratto di affitto in ragione delle irregolarità contributive che soltanto l’Amministrazione poteva accertare anche con riferimento alla loro persistenza successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento di sospensione. </h:div><h:div>Ne consegue la fondatezza del ricorso.</h:div><h:div>Le spese di causa devono essere compensate in ragione della particolarità della vicenda. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Venezia, notificato via pec il 23 gennaio 2023, prot. 2023/36237, che ha disposto la revoca dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche di tipo A e la relativa concessione PG/2022/50330 del 02/02/2022 per il posteggio n. 10 nel mercato turistico giornaliero di piazzale Roma;</h:div><h:div>compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Busetto Elisabetta</h:div><h:div>Andrea Gana</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>