<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230009920230819161649073" descrizione="" gruppo="20230009920230819161649073" modifica="28/08/2023 10:44:44" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Catalin Petru Ciobanu" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00099"/><fascicolo anno="2023" n="01235"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230009920230819161649073.xml</file><wordfile>20230009920230819161649073.docm</wordfile><ricorso NRG="202300099">202300099\202300099.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\41 Maddalena Filippi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maddalena Filippi</firma><data>27/08/2023 13:18:35</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Filippo Dallari</firma><data>26/08/2023 12:18:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maddalena Filippi,	Presidente</h:div><h:div>Nicola Bardino,	Primo Referendario</h:div><h:div>Filippo Dallari,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a) del provvedimento del Comune di Vicenza del 27 dicembre 2022, prot. 0206284/2022 avente ad oggetto la decadenza/revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente n. 34;</h:div><h:div>b) della nota prot. 152737 del 27 settembre 2022 e della successiva nota prot. 172950 del 30 ottobre 2022 di avvio del procedimento amministrativo di revoca/decadenza dell’autorizzazione di NCC n. 34;</h:div><h:div>c) dei rilievi della Polizia Locale di Vicenza prot. 14180 del 6 settembre 2022 e della nota prot. 141303/2022 della Polizia Locale di Vicenza;</h:div><h:div>d) degli atti presupposti e conseguenti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 99 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Catalin Petru Ciobanu e Welcome Società Cooperativa di Produzione Lavoro a r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Aldo Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Vicenza, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Loretta Checchinato e Ferruccio Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con nota del 5 agosto 2022, l’Associazione Nazionale autonoleggiatori riuniti (in seguito, Anar) segnalava al Comune di Vicenza (in seguito, il Comune) che alcune autorizzazioni di noleggio con conducente (NCC) rilasciate dall’Ente, tra cui quella del sig. Ciobanu Petru Catalin (in seguito, sig. Ciobanu), venivano esercitate stabilmente a Roma, in violazione della normativa di settore.</h:div><h:div>1.1. A seguito di tale segnalazione, con nota del 26 settembre 2022, il Comune comunicava al sig. Ciobanu l’avvio del procedimento di revoca/decadenza dell’autorizzazione rilasciatagli, in quanto dagli accertamenti effettuati non risultava avere né la sede operativa né una autorimessa nel territorio comunale e inoltre lo stesso risultava residente a Roma.</h:div><h:div>Con la medesima nota il Comune chiedeva al sig. Ciobanu:</h:div><h:div>a) di fornire chiarimenti in ordine alla sede operativa e alla rimessa posseduti;</h:div><h:div>b) di fornire il foglio di viaggio di cui agli artt. 11, commi 4, e 4 <corsivo>bi</corsivo>s, della legge n. 21 del 1992, relativo ai 90 giorni precedenti il ricevimento della medesima nota;</h:div><h:div>c) di indicare la forma di esercizio dell’attività; </h:div><h:div>d) di precisare il territorio di esercizio dell’attività.</h:div><h:div>1.2. Presa visione degli atti del procedimento, il sig. Ciobanu per mezzo del suo difensore presentava due memorie procedimentali in cui evidenziava:</h:div><h:div>a) di disporre di una rimessa in Vicenza, via San Lazzaro n. 104, ove sarebbe localizzata anche la richiesta sede operativa e di avere comunque acquisito la disponibilità di una seconda autorimessa nel Comune;</h:div><h:div>b) quanto ai fogli di servizio richiesti, di aver svolto un servizio a tempo dal 12 settembre 2022 al 27 settembre 2022 a Roma in favore della ditta Rim Excurs Plus di Palmieri Emanuele Salvatore, con sede a Roma, e di non disporre dei fogli di servizio relativi al periodo precedente in quanto non oggetto di obbligo di conservazione;</h:div><h:div>c) di aver conferito “<corsivo>illo tempore”</corsivo> l’autorizzazione alla Welcome Società Cooperativa di Produzione Lavoro a r.l. (in seguito, cooperativa Welcome), con sede a Roma;</h:div><h:div>d) di svolgere l’attività correlata all’autorizzazione nel Comune di Vicenza.</h:div><h:div>1.3. Con provvedimento del 27 dicembre 2022 il Comune riteneva non superate le contestazioni mosse con la comunicazione di avvio del procedimento in ordine alla rimessa e alla sede operativa, in quanto il <corsivo>box</corsivo> auto di via San Lazzaro non aveva dimensioni idonee a contenere il veicolo utilizzato ed era stato concesso con contratto di comodato esclusivamente “<corsivo>ad uso autorimessa</corsivo>”, quindi non per essere utilizzato come sede operativa; inoltre dal foglio servizio presentato risultava che l’attività nei quindici giorni precedenti era stata stabilmente esercitata a Roma.</h:div><h:div>Il Comune disponeva quindi la decadenza/revoca dell’autorizzazione per difetto sia dei “<corsivo>necessari requisiti organizzativi di ‘sede operativa’ e ‘rimessa’”, </corsivo>sia dei “<corsivo>requisiti funzionali relativi all’esigenza di prestare il proprio servizio di noleggio prevalentemente all’interno del territorio comunale di riferimento (pur con i temperamenti indicati dalla stessa Corte Costituzionale”. </corsivo><corsivo/></h:div><h:div>2. Con ricorso notificato e depositato in data 26 gennaio 2023, il sig. Ciobanu e la Cooperativa Welcome hanno impugnato tale provvedimento di decadenza/revoca sulla base dei seguenti motivi.</h:div><h:div>I - <corsivo>Violazione delle norme sul giusto procedimento (legge n. 241 del 1990), difetto d’istruttoria, mancata e/o errata valutazione dei fatti, motivazione errata, violazione e falsa applicazione della legge n. 21 del 1992, della normativa regionale e regolamentare del Comune di Vicenza in materia di servizi di NCC (regolamento servizi NCC), eccesso di potere, illegittimità degli atti impugnati.</corsivo></h:div><h:div>Il provvedimento impugnato sarebbe basato sull’erroneo presupposto che i ricorrenti non siano in possesso di una rimessa idonea nel territorio comunale.</h:div><h:div>Invece, come dimostrato dalla documentazione fotografica prodotta, il <corsivo>box</corsivo> di via San Lazzaro sarebbe del tutto idoneo a contenere il veicolo utilizzato per il servizio.</h:div><h:div>Prima di adottare il provvedimento l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare tale circostanza.</h:div><h:div>Tale autorimessa sarebbe del tutto idonea anche come sede operativa e in ogni caso i ricorrenti avrebbero immediatamente conformato la propria attività acquisendo la disponibilità di una seconda autorimessa.</h:div><h:div>Il fatto che la disponibilità di tale seconda autorimessa sia stata acquisita successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento sarebbe irrilevante in quanto il Comune avrebbe dovuto concedere ai ricorrenti un congruo termine per regolarizzare la propria attività.</h:div><h:div>II - <corsivo>Violazione e falsa applicazione delle norme sul giusto procedimento (artt. 3 e 10 bis della legge n. 241 del 1990), degli artt. 3 e 11 della legge n. 21 del 1992, delle norme a tutela del libero esercizio dell’impresa e del lavoro (artt. 4 e 41 Cost.), dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), dello Statuto delle imprese (legge n. 180 del 2011), difetto di istruttoria, motivazione apparente e/o contraddittoria, eccesso di potere</corsivo>.</h:div><h:div>Il Comune non avrebbe motivato il mancato accoglimento delle osservazioni presentate dai ricorrenti.</h:div><h:div>In particolare non avrebbe indicato le ragioni per cui non ha ritenuto sussistenti i due requisiti organizzativi della sede operativa e della rimessa nel territorio comunale e ha ritenuto non consentito lo svolgimento dell’attività fuori dal Comune per un periodo di quindici giorni dal 12 al 27 settembre 2022.</h:div><h:div>III - <corsivo>Violazione e falsa applicazione della legge n. 21 del 1992 (artt. 3, 11), dell’art. 10 bis del d.l. n. 135 del 2018, convertito in legge n. 12 del 2019, delle norme sul giusto procedimento (artt. 3, 10 bis della legge n. 241 del 1990), delle norme a tutela del libero esercizio dell’impresa e del lavoro (art. 4 e 41 Cost.), dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), dello Statuto delle imprese (legge n. 180 del 2011), difetto di istruttoria, motivazione apparente e/o contraddittoria, eccesso di potere</corsivo>.</h:div><h:div>Lo svolgimento dell’attività di NCC a tempo, fuori dal territorio comunale e per quindici giorni, sarebbe espressamente consentita dall’art. 3 della legge n. 21 del 1992 nonché dall’art. 10 <corsivo>bis</corsivo>, comma 9, del d.l. n. 135 del 2018.</h:div><h:div>Il vincolo territoriale imposto al titolare dell’autorizzazione comporterebbe esclusivamente l’onere per il noleggiatore di esercitare effettivamente l’attività con sede operativa effettiva nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, non l’obbligo di contrattare e accettare solo i servizi della comunità locale. L’operatore infatti:</h:div><h:div>- non avrebbe obblighi prestazionali (art. 13, comma 3, legge n. 21 del 1992);</h:div><h:div>- potrebbe eseguire prestazioni senza limitazioni territoriali (art. 13, comma 3, legge n. 21 del 1992);</h:div><h:div>- potrebbe eseguire prestazioni a tempo (art. 3, comma 1, legge n. 21 del 1992).</h:div><h:div>In definitiva, non sussistendo un obbligo di svolgere la prestazione, i ricorrenti, che avrebbero una sede operativa e una rimessa nel territorio comunale, avrebbero legittimamente spostato momentaneamente la vettura (non la sede operativa del servizio) fuori dal territorio comunale per dare esecuzione ad una specifica commessa nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 21 del 1992.</h:div><h:div>A seguito della sentenza della Corte cost. n. 56 del 2020 sarebbe legittimo non rientrare in rimessa quando venga eseguito un contratto a tempo. </h:div><h:div>In sintesi la revoca dell’autorizzazione sarebbe illegittima perché la vettura era fuori dalla rimessa per eseguire contratti di servizi di NCC al termine dei quali la vettura sarebbe rientrata in rimessa.</h:div><h:div>IV - <corsivo>Violazione e falsa applicazione delle norme sul giusto procedimento (legge n. 241 del 1990), della legge n. 21 del 1992, del regolamento comunale degli autoservizi pubblici non di linea, delle norme sul giusto procedimento, errata valutazione della condotta, errata valutazione dei presupposti, travisamento del fatto, difetto di motivazione, motivazione apparente e/o erronea, della legge n. 689 del 1981, violazione del principio di ragionevolezza, mancata gradualità della “sanzione” applicata, eccesso di potere</corsivo>.</h:div><h:div>In base all’art. 40, comma 1, lett. u), del Regolamento comunale degli autoservizi pubblici non di linea (in seguito, il Regolamento) la sanzione applicabile in caso di inizio del servizio nel territorio di altro Comune o da altro luogo diverso dalla rimessa, sarebbe la sospensione della licenza da sette giorni a un massimo di sei mesi, non la revoca della stessa. La sanzione della decadenza avrebbe potuto essere adottata solo in caso di reiterazione della violazione.</h:div><h:div>Quanto al contestato possesso della sede operativa e della rimessa nel territorio comunale, il Comune non avrebbe tenuto conto dell’idoneità della rimessa di via San Lazzaro e comunque dell’acquisizione della seconda rimessa, come evidenziato nei primi due motivi.</h:div><h:div>3. Il Comune si è costituito in giudizio contestando nel merito le censure proposte.</h:div><h:div>4. Con ordinanza n. 89 del 23 febbraio 2023, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare dei ricorrenti e ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>5. In vista della discussione del ricorso il Comune ha depositato una memoria in cui ha in particolare evidenziato che, a fronte della specifica contestazione di svolgere stabilmente il servizio a Roma, i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento di prova in ordine al fatto che il servizio “<corsivo>sia stato o venga svolto</corsivo>” sul territorio del Comune di Vicenza. I ricorrenti invece hanno depositato una replica in cui hanno ribadito le loro difese.</h:div><h:div>6. All’udienza pubblica del 15 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>7. Le censure proposte non consentono l’accoglimento della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>7.1. Anche a seguito della sentenza n. 56 del 2020 della Corte costituzionale, è stato confermato che il servizio di NCC ha vocazione locale e “<corsivo>mira a soddisfare, in via complementare e integrativa, le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il Comune che rilascia l'autorizzazione</corsivo>” (Corte cost., 26 marzo 2020, n. 56).</h:div><h:div>Con il provvedimento impugnato il Comune ha quindi disposto la decadenza-revoca della licenza rilasciata al sig. Ciobanu per difetto sia dei “<corsivo>necessari requisiti organizzativi di ‘sede operativa’ e ‘rimessa’”, </corsivo>sia dei “<corsivo>requisiti funzionali relativi all’esigenza di prestare il proprio servizio di noleggio prevalentemente all’interno del territorio comunale di riferimento (pur con i temperamenti indicati dalla stessa Corte Costituzionale)”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Alla luce della segnalazione di Anar, della comunicazione di avvio del procedimento, in cui il Comune ha chiesto al sig. Ciobanu di produrre il foglio di viaggio relativo ai 90 giorni precedenti, e del provvedimento impugnato, ove espressamente il Comune evidenzia di disporre la decadenza-revoca della licenza sia dei “<corsivo>necessari requisiti organizzativi di ‘sede operativa’ e ‘rimessa’”, </corsivo>sia dei “<corsivo>requisiti funzionali relativi all’esigenza di prestare il proprio servizio di noleggio prevalentemente all’interno del territorio comunale di riferimento (pur con i temperamenti indicati dalla stessa Corte Costituzionale)”, </corsivo>emerge con evidenza che la contestazione sostanziale mossa al titolare della licenza  è di avere svolto stabilmente il servizio a Roma anziché - come dovuto - a favore della comunità di Vicenza<corsivo>.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Sennonché i ricorrenti sia nel corso del procedimento amministrativo, sia nel corso del giudizio non hanno fornito alcun elemento di prova in ordine al fatto che il servizio “<corsivo>sia stato o venga svolto</corsivo>” sul territorio del Comune di Vicenza.</h:div><h:div>Peraltro gli unici fogli di viaggio prodotti confermano lo svolgimento del servizio a Roma.</h:div><h:div>D’altra parte, a fronte degli indizi gravi, precisi e concordanti indicati dal Comune a sostegno delle contestazioni mosse – il fatto che il signor Ciobanu risiede a Roma così come la Cooperativa Welcom ha sede a Roma, tenuto conto altresì della segnalazione Anar – e in ragione del generale principio di vicinanza della prova, era senza dubbio onere dei ricorrenti documentare l’effettivo svolgimento - almeno in parte - del servizio a favore della comunità vicentina.</h:div><h:div>In mancanza dei fogli di viaggio relativi al periodo precedente, i ricorrenti avrebbero peraltro potuto agevolmente presentare documenti alternativi, parimenti idonei ad attestare lo svolgimento del servizio a Vicenza, come ad esempio fatture a favore di persone o società vicentine, ricevute di distributori di carburante nel territorio vicentino, pedaggi autostradali, fatture per la manutenzione del veicolo ecc. </h:div><h:div>Nulla di tutto ciò è stato prodotto. </h:div><h:div>7.2. In considerazione di tali rilievi le censure proposte con i primi tre motivi di ricorso, con cui i ricorrenti in definitiva assumono di disporre di una rimessa-sede operativa idonea, in forza di un contratto di comodato, e giustificano lo svolgimento del servizio a Roma per quindici giorni, risultano meramente formalistiche e comunque inidonee a superare la contestazione sostanziale mossa dal Comune in ordine al mancato svolgimento del servizio a Vicenza.</h:div><h:div>8. Per le medesime ragioni è infondato il quarto motivo di ricorso con cui i ricorrenti assumono che il Comune non avrebbe dovuto adottare la sanzione della decadenza-revoca, bensì eventualmente quella della sospensione, espressamente prevista per le ipotesi di inizio del servizio nel territorio di altro Comune o da altro luogo diverso dalla rimessa.</h:div><h:div>8.1. Come si è detto il Comune ha disposto la decadenza-revoca della licenza non perché in una o più circostanze il sig. Ciobanu ha iniziato o terminato il servizio in un luogo diverso da quello previsto, bensì in quanto i ricorrenti svolgerebbero stabilmente la loro attività a Roma e non hanno in alcun modo dimostrato di aver svolto alcun servizio a favore della comunità di Vicenza.</h:div><h:div>E tale violazione giustifica l’adozione del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>9. Il ricorso deve pertanto essere respinto.</h:div><h:div>10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di Vicenza le spese di lite che liquida nella somma complessiva di Euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maso Cristina</h:div><h:div>Filippo Dallari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>