<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220110520230806121626060" descrizione="" gruppo="20220110520230806121626060" modifica="21/08/2023 19:25:59" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01105"/><fascicolo anno="2023" n="01204"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220110520230806121626060.xml</file><wordfile>20220110520230806121626060.docm</wordfile><ricorso NRG="202201105">202201105\202201105.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\41 Maddalena Filippi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maddalena Filippi</firma><data>21/08/2023 17:23:10</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nicola Bardino</firma><data>07/08/2023 12:32:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maddalena Filippi,	Presidente</h:div><h:div>Nicola Bardino,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Filippo Dallari,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti notificati il 3 marzo 2023:</h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale n. 1344 del 5 luglio 2022, notificata in data 27 luglio 2022, con la quale il Comune di Venezia ha disposto l'aggiudicazione definitiva alla ditta Zini Elio s.r.l. della Gara n. 53 del 2021, avente ad oggetto: “affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali sulle strade di competenza del Comune di Venezia e della gestione associata, compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi – CIG 90093720F9”;</h:div><h:div>- della proposta di determinazione n. 1333 del 21 giugno 2022, con la quale il Comune di Venezia ha approvato i verbali di gara ed ha determinato di affidare la concessione d'uso della gara in oggetto alla società Zini Elio s.r.l.;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto e/o non specificamente indicato;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora stipulato o in corso di stipulazione, e per l'accertamento del diritto di Sicurezza e Ambiente s.p.a. a conseguire l'aggiudicazione della relativa commessa, subentrando, ove del caso, nell'esecuzione della stessa; in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla società ricorrente per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Sicurezza e Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 90093720F9, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Alfonso Erra e Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Venezia, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede municipale in Venezia, San Marco 4091; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Zini Elio s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e di Zini Elio s.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	La ricorrente, Sicurezza e Ambiente s.p.a. (in seguito, anche <corsivo>Sicurezza e Ambiente</corsivo> o <corsivo>la ricorrente</corsivo>), impugna la determinazione di aggiudicazione di cui in epigrafe, disposta – a seguito dell’espletamento della gara - dal Comune di Venezia, a favore della Zini Elio s.r.l. (in seguito, anche <corsivo>Zini Elio</corsivo> o <corsivo>la controinteressata</corsivo>), del servizio del “<corsivo>di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali sulle strade di competenza</corsivo>” dello stesso Comune “<corsivo>e della gestione associata, compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi</corsivo>”.</h:div><h:div>Espone di avere partecipato alla gara e di essersi collocata al secondo posto della graduatoria con 88 punti su 100, alle spalle della controinteressata, alla quale veniva attribuita la prima posizione, con 94 punti su 100.</h:div><h:div>Ottenuto l’accesso, pur parziale, alla documentazione amministrativa prodotta da Zini Elio (gli atti di gara sarebbero stati acquisiti nella loro interezza solo successivamente all’accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., di cui si dirà più avanti), con comunicazione inoltrata via PEC il 30 giugno 2022, la ricorrente invitava il Comune: “<corsivo>(i) a escludere in autotutela la ditta Zini Elio S.r.l. in quanto carente del requisito di partecipazione di cui all’art. 6.1 lett. b) del Disciplinare di gara, con conseguente scorrimento della graduatoria ed aggiudicazione in suo favore; (ii) in subordine, ad avviare il procedimento di verifica dell’offerta tecnica presentata da Zini Elio in termini di Centri Logistici Operativi prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della stipula contrattuale</corsivo>”.</h:div><h:div>Avendo quindi constatato che l’offerta tecnica della controinteressata risultava in parte oscurata in relazione ad elementi ritenuti decisivi, ai fini della determinazione del punteggio, Sicurezza e Ambiente (in data 11 luglio 2022) reiterava al Comune la richiesta di ottenere l’accesso alla documentazione nella sua interezza o quanto meno senza che fossero omesse le “<corsivo>denominazioni sociali dei CLO </corsivo>[Centri Logistico Operativi] <corsivo>offerti (pag. 4), gli 5 indirizzi delle strutture operative messe a disposizione del servizio (tabella di cui a pag. 7), dati </corsivo>[dei] <corsivo>veicoli acquatici e non di cui alle pagg. 13 e 14, trattandosi infatti di dati oggettivi/fattuali che di certo non possono costituire in alcun modo elementi afferenti al know-how aziendale</corsivo>”.</h:div><h:div>Nelle more, tuttavia, il Comune, con la determinazione dirigenziale 5 luglio 2022, n. 1344 (notificata alla ricorrente il successivo 22 luglio) disponeva l’aggiudicazione a favore di Zini Elio.</h:div><h:div>Sicurezza e Ambiente proponeva un autonomo ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., con il quale contestava il parziale diniego opposto alla propria richiesta di accesso (di cui si dirà quando saranno descritti i motivi aggiunti) e, di lì a breve, il ricorso introduttivo del presente giudizio, diretto a contestare gli atti di gara e, in particolare, l’aggiudicazione a favore della controinteressata.</h:div><h:div>2.	A fondamento dell’impugnazione sono stati formulati i seguenti motivi:</h:div><h:div><corsivo>(1)</corsivo>
				<corsivo>Violazione e falsa applicazione della lex specialis, e segnatamente dell’art. 6 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta. sviamento di potere</corsivo>; la ricorrente contesta la violazione dell’art. 6.1, lett. <corsivo>b)</corsivo> del disciplinare, nella parte in cui lo stesso contempla quale requisito di idoneità ai fini della partecipazione alla procedura la “<corsivo>iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali alla cat. C1 “raccolta e trasporto rifiuti urbani in una qualsiasi classe (a, b, c, d, e, f)</corsivo>”. Zini Elio, priva di tale requisito, avrebbe fatto ricorso al cd. subappalto necessario (o qualificante), dichiarando che avrebbe affidato (in subappalto) le prestazioni oggetto della suddetta categoria alla società Manente Spurghi s.r.l. (dotata del requisito richiesto). Tale istituto, trattandosi di appalto di servizi (e non di lavori), non sarebbe stato utilizzabile, perché non espressamente previsto dalla legge di gara. Quest’ultima, inoltre, avrebbe individuato un’unica categoria di prestazioni (il “<corsivo>servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali sulle strade di competenza del Comune di Venezia e della gestione associata, compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi</corsivo>”), circostanza che precluderebbe il ricorso alla figura del subappalto necessario, concernente esclusivamente lo svolgimento delle prestazioni secondarie (ma nella fattispecie, dal momento che vi sarebbe un’unica categoria di prestazioni, queste non potrebbero neppure essere distinte in principali e secondarie); </h:div><h:div><corsivo>(2)	violazione e falsa applicazione dell’art. 16.1. del disciplinare di gara. violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) ed f-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016, per la non corrispondenza dei C.L.O. a quanto dichiarato in sede di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. illogicità manifesta. violazione dei principi generali di buon andamento, correttezza, trasparenza, concorrenza e par condicio. erroneità dei presupposti</corsivo>; Zini Elio avrebbe dovuto essere esclusa, ovvero ricevere punteggio nullo in relazione al sub-criterio di valutazione 1.2 del disciplinare di gara, relativo a “<corsivo>organizzazione e struttura dei centri logistici operativi individuati, e loro funzionalità in base alla distribuzione sul territorio</corsivo>”, dal momento che alcuni Centri Logistici Operativi (segnatamente quelli del Lido di Venezia – corrispondente a un <corsivo>container</corsivo> – e dell’isola di Pellestrina – un posto auto -), indicati nell’offerta tecnica, non corrisponderebbero a quanto accertato dall’esame dei luoghi in cui sarebbero situati. Numerosi C.L.O. non si troverebbero nella effettiva disponibilità di Sicurezza e Ambiente o, in ogni caso, la loro ubicazione sarebbe indeterminata;</h:div><h:div><corsivo>(3)</corsivo>
				<corsivo>violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta. sviamento di potere</corsivo>; il Comune, benché sollecitato dalla ricorrente, non avrebbe svolto controlli volti ad appurare la corrispondenza tra l’offerta tecnica presentata da Zini Elio e l’effettiva realtà riscontrata sul territorio, ritenendo illegittimamente di differire “<corsivo>ogni tipo di controllo previsto sul corretto svolgimento del rapporto contrattuale in relazione anche a quanto contenuto nell’offerta tecnica</corsivo>” trattandosi di “<corsivo>compito del RUP una volta avviato il servizio</corsivo>”(nota del Comune del 23 giugno 2022 – doc. 7 della ricorrente).</h:div><h:div>3.	Si costituivano in giudizio il Comune di Venezia e Zini Elio che resistevano nel merito.</h:div><h:div>4.	Con sentenza 18 gennaio 2023, n. 81, il Tribunale accoglieva il ricorso proposto da Sicurezza e Ambiente ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., disponendo l’accesso integrale alla documentazione di gara e, in particolare, all’offerta tecnica della controinteressata (della quale, inizialmente, numerosi dati erano stati oscurati).</h:div><h:div>Ricevuta e vagliata la suddetta documentazione, la ricorrente formulava un articolato motivo aggiunto rubricato come segue:</h:div><h:div><corsivo>(4)	violazione e falsa applicazione dell’art. 16.1. del disciplinare di gara. Mancata individuazione dei C.L.O. in sede di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità manifesta. Violazione dei principi generali di buon andamento, correttezza, trasparenza, concorrenza e par condicio. Erroneità dei presupposti</corsivo>.</h:div><h:div>Ampliando il secondo motivo del ricorso introduttivo, Sicurezza e Ambiente premette che il disciplinare di gara aveva previsto all’16.1, il sub-criterio 1.2, il quale, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, avrebbe permesso di attribuire fino a 12 punti relativamente a “<corsivo>organizzazione e struttura dei centri logistici operativi individuati, e loro funzionalità in base alla distribuzione sul territorio</corsivo>”. Ai fini dell’assegnazione del punteggio, ciascun concorrente avrebbe dovuto “<corsivo>fornire una relazione max 3</corsivo>
				<corsivo>(tre) facciate A4 dove illustrare la struttura organizzativa dei centri logistici operativi messi a disposizione per la concessione di servizio oggetto dell’appalto</corsivo>”.</h:div><h:div>La controinteressata non avrebbe però indicato gli indirizzi dei centri logistici offerti, limitandosi a dichiararne 11 - “<corsivo>dislocati per garantire i tempi di intervento e la distribuzione delle risorse</corsivo>”- e a segnare su una mappa la loro dislocazione approssimativa. Sarebbero state fornite alcune informazioni aggiuntive riguardanti i cinque centri specializzati con operatività emergenziale, ma per i restanti sei, sarebbero state omesse le indicazioni necessarie per individuarli “<corsivo>ai fini sia dell’attribuzione del punteggio in offerta, sia della verifica della loro effettiva esistenza</corsivo>” (p. 4 dei motivi aggiunti).</h:div><h:div>Alla luce di tale premessa, il punteggio assegnato a Zini Elio con riguardo al subcriterio in esame, pari a 12 punti su 12, si rivelerebbe del tutto ingiustificato, considerata l’inadeguatezza delle informazioni fornite dalla controinteressata, insufficienti per consentire la valutazione e tali da non poter giustificare il punteggio massimo assegnato dalla commissione di gara (la ricorrente segnala, in proposito, di avere conseguito un punteggio inferiore, nonostante avesse indicato con precisione tutti gli indirizzi dei propri C.L.O.).</h:div><h:div>La controinteressata, del resto, avrebbe dovuto essere esclusa, avendo formulato un’offerta indeterminata, stante la mancata indicazione dei dati necessari a stabilire la dislocazione e le caratteristiche della maggior parte dei C.L.O. dichiarati.</h:div><h:div>Tale indeterminatezza dell’offerta si rifletterebbe, poi, su un ulteriore parametro valutativo riferito ai tempi di intervento, rispetto al quale la ricorrente e la controinteressata hanno ottenuto il punteggio massimo (pari a 25 punti su 25). L’aver indicato la sede di appena cinque C.L.O. impedirebbe infatti di determinare la congruità dei tempi di intervento dichiarati rispetto ai restanti, non essendo possibile misurare – in termini di spazio e di tempo - il percorso necessario per raggiungere (a partire da ciascuno di questi) il luogo del sinistro.</h:div><h:div>Analoghe considerazioni riguarderebbero il punteggio che, in base al subcriterio 3, avrebbe premiato la possibilità – dichiarata da Zini Elio – di garantire il servizio nell’isola di Pellestrina. La controinteressata avrebbe fatto riferimento alla presenza <corsivo>in loco</corsivo> di un C.L.O. dedicato, facente capo alla società Bergamo Cesare s.n.c., la quale, tuttavia, avrebbe sede soltanto nel Lido di Venezia, e non sarebbe provvista di strutture nell’isola di Pellestrina.</h:div><h:div>4.	Il Comune e la controinteressata hanno resistito nel merito anche al motivo aggiunto.</h:div><h:div>5.	Infine, chiamata alla pubblica udienza del 14 giugno 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>6.	Il gravame è fondato in relazione al secondo motivo del ricorso introduttivo e all’unico motivo aggiunto. Non è invece suscettibile di favorevole apprezzamento la prima censura formulata nel ricorso introduttivo (la cui portata escludente ne impone l’esame prioritariamente rispetto alle altre), mentre resta assorbito il terzo e ultimo motivo di gravame.</h:div><h:div>6.1	Quanto al primo motivo di ricorso, deve essere osservato che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza, la figura del c.d. subappalto necessario o qualificante – che consente ai concorrenti, privi di taluni requisiti, di partecipare alle procedure – persegue l’obiettivo dell’apertura del mercato dei contratti pubblici e della massima partecipazione alle gare, nell’interesse non solo degli operatori economici ma anche delle stazioni appaltanti<corsivo>.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>“<corsivo>L’istituto </corsivo>- come è stato rilevato (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 30 novembre 2021, n. 2641, non impugnata) – “<corsivo>trova oggi la sua disciplina nell’art. 12 del DL n. 47/2014 convertito con legge n. 80/2014, il quale ai commi 1 e 2 – tuttora in vigore – consente all’affidatario di lavori pubblici privo della qualificazione in particolari categorie di opere di subappaltare i lavori ad imprese in possesso invece delle suddette qualificazioni.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>In vigenza dell’abrogato codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) la figura del subappalto necessario ha trovato una compiuta ricostruzione nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2015.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>La normativa legislativa suindicata riguarda i soli appalti di lavori, ma la giurisprudenza ne consente l’estensione anche agli appalti di servizi (cfr. fra le più recenti, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 3504/2020: «Va premesso che non è in contestazione, nel presente giudizio, l’ammissibilità, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, dell’istituto dell’appalto c.d. necessario o qualificatorio, la cui disciplina, nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, è stata ricostruita dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza 2 novembre 2015, n. 9. La validità del ricorso all’istituto del subappalto c.d. necessario o qualificatorio anche nella vigenza dell’attuale codice dei contratti pubblici, ed anche nel settore dei servizi, è stata peraltro affermata in diverse pronunce del giudice amministrativo…»).</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Esso si applica, inoltre, anche quando non sia espressamente previsto dalla lex specialis (cfr. TAR Calabria, Sezione di Reggio Calabria, sentenza n. 878/2021)</corsivo>”.</h:div><h:div>Alla luce di tale condiviso indirizzo, si deve dunque concludere che il ricorso al subappalto necessario, o qualificatorio - in quanto non espressamente vietato dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara (che, nel caso esaminato, ammette a ben vedere senza limitazioni di sorta l’adozione del subappalto, e non pone alcuna distinzione diretta a circoscrivere il novero e la natura delle prestazioni subappaltabili) – può essere ammesso in linea di principio anche nel caso in cui l’affidamento riguardi forniture o servizi (e non solo o anche lavori), vertendosi di un istituto generale di matrice proconcorrenziale, diretto a consentire la partecipazione a quegli operatori economici che possano reperire <corsivo>aliunde</corsivo>, mediante il ricorso alla suddetta figura contrattuale, prestazioni qualificate dal requisito mancante.</h:div><h:div>Ad ulteriore comprova, basti richiamare quanto osservato, in una vicenda analoga, da T.A.R. Piemonte, Sez. I, 5 gennaio 2021, n.  9:<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>ritenuto, quanto al primo e più corposo ordine di censure: che il paragrafo 7.1. del disciplinare di gara richiedeva, quale requisito di qualificazione a pena d’esclusione, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella categoria 1 – sottocategoria D1 e D4; che nessuna delle imprese riunite nell’a.t.i. aggiudicataria possedeva l’iscrizione nella categoria richiesta dalla lex specialis di gara; che, tuttavia, le imprese aggiudicatarie avevano ritualmente reso, già in sede di offerta (si veda la sez. D del DGUE – doc. 3 della difesa del Comune), la dichiarazione di voler subappaltare le prestazioni di ‘raccolta e trasporto materiali non vegetali’, così integrando la qualificazione necessaria; che il ricorso al subappalto necessario non era vietato dal disciplinare di gara; che l’integrazione della qualificazione, mediante il subappalto, è ammessa anche negli appalti di servizi (Cons. Stato, sez. V, n. 3504 del 2020; Id., sez. V, n. 3727 del 2019);</corsivo> […]”.</h:div><h:div>Venendo infine alla circostanza secondo cui, trattandosi di un appalto di servizi dal carattere unitario, non sarebbe possibile scorporare le prestazioni di raccolta e trasporto di rifiuti urbani (oggetto del subappalto) dalle restanti (per le quali la controinteressata è in possesso dei requisiti di idoneità), si deve puntualizzare che l’asserita unitarietà dell’obbligazione dedotta nell’affidamento non esclude che, per talune delle prestazioni comprese nello stesso, l’impresa partecipante possa qualificarsi attraverso il subappalto necessario, tenuto conto della portata generale di tale istituto e della sua finalità di promozione della concorrenza.</h:div><h:div>In altri termini il carattere unitario dell’obbligazione assunta dall’affidatario non esclude affatto che l’adempimento si dipani attraverso lo svolgimento di prestazioni di diversa natura, e che dette prestazioni possiedano a loro volta caratteristiche autonome quanto meno sul piano qualificatorio, così da essere oggetto di specifici e altrettanto autonomi requisiti di idoneità, suscettibili di essere acquisiti mediante il subappalto qualificatorio.</h:div><h:div>Ciò traspare in modo evidente dalla lettura dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, il quale identifica dettagliatamente le prestazioni oggetto dell’affidamento, in termini tali da poter definire, da una parte, l’insieme delle numerose attività principali (riferibili ai rifiuti pericolosi e speciali prodotti dagli incidenti stradali) rispetto alle quali Zini Elio possiede la necessaria qualificazione, e identificare, dall’altra, come riconducibili all’“<corsivo>iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali alla cat. C1 ‘raccolta e trasporto rifiuti urbani in una qualsiasi classe (a, b, c, d, e, f)’</corsivo>”, le restanti attività secondarie – specificate nel contratto di subappalto - dirette alla “<corsivo>rimozione di materiali o manufatti divelti (segnali stradali, pali illuminazione, guard-rail, cordonate stradali, alberature, ecc.</corsivo>” e al “<corsivo>recupero di rifiuti solidi</corsivo>” (diversi da “<corsivo>parti di autovetture e altri frammenti di equipaggiamento dei veicoli</corsivo>”).</h:div><h:div>6.2	Possono ora essere scrutinati congiuntamente il secondo profilo di censura, introdotto nel ricorso, e il motivo aggiunto, con i quali Sicurezza e Ambiente lamenta, ai fini dell’assegnazione dei punteggi premiali riferiti  a “<corsivo>organizzazione e struttura dei centri logistici operativi individuati, e loro funzionalità in base alla distribuzione sul territorio</corsivo>”,  che Zini Elio non avrebbe correttamente indicato il posizionamento di sei degli undici C.L.O. dichiarati (art. 16.1, punti 1.2 e 3 del disciplinare, rispettivamente riferiti alla valutazione della “<corsivo>funzionalità dei centri logistici operativi in base alla loro dislocazione e accessibilità alla rete stradale del comune</corsivo>” e dei tempi di intervento) e che i C.L.O. insediati al Lido di Venezia e nell’isola di Pellestrina, a seguito di verifiche sul posto e di attività investigative, si sarebbero rivelati inesistenti (rispetto all’assegnazione del punteggio massimo – 12 punti – in relazione alla presenza di un C.L.O. a Pellestrina).</h:div><h:div>Le due censure sono fondate, pur con le precisazioni che seguono.</h:div><h:div>Con riguardo alle contestazioni riguardanti la dislocazione dei C.L.O. al Lido di Venezia e nell’isola di Pellestrina, si deve osservare che non sono stati allegati efficaci riscontri capaci di comprovarne la fondatezza. Del resto, la censura, per come formulata, appare diretta a segnalare l’inconsistenza delle infrastrutture (elemento suscettibile di valutazione essenzialmente tecnica da parte della stazione appaltante) piuttosto che la loro effettiva dislocazione. Tale specifico profilo di doglianza non è dunque fondato.</h:div><h:div>Appare invece meritevole di favorevole apprezzamento l’ulteriore profilo in contestazione, avente ad oggetto la mancata individuazione della maggior parte dei C.L.O. nel contesto dell’offerta tecnica da parte di Zini Elio, il che avrebbe di fatto precluso la valutazione degli aspetti organizzativi della struttura aziendale nonché dei tempi di intervento, elementi che presuppongono la localizzazione sul territorio delle strutture impiegate nello svolgimento del servizio.</h:div><h:div>In proposito, il Comune e la controinteressata assumono che, nell’ambito della gara e dell’assegnazione dei punteggi, il tema dell’esatta ubicazione dei centri logistici (diversamente da quanto statuito ad es. da questa stessa Sezione, nella sentenza 15 febbraio 2022, n. 297, confermata integralmente dal Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2022, n. 9811) andrebbe considerato marginale, perché la valutazione da parte della commissione di gara avrebbe avuto carattere complessivo, essendo intesa a considerare in termini sintetici una pluralità di aspetti dell’organizzazione aziendale, espressivi delle capacità di ciascun operatore e dalla rispettiva maggiore o minore idoneità di rispondere alle esigenze del servizio in ogni parte del territorio.</h:div><h:div>L’obbligo di indicare in termini specifici l’ubicazione delle sedi dichiarate in corso di gara si tradurrebbe quindi in un requisito prestazionale, che potrebbe materializzarsi soltanto nelle successive fasi esecutive, e ciò al fine – ricorda Zini Elio nella memoria depositata il 26 maggio 2023 – di “<corsivo>evitare inutili aggravi di spesa a carico di operatori economici concorrenti per procurarsi già al momento dell’offerta la disponibilità di mezzi e servizi senza avere la certezza dell’aggiudicazione e con effetti discriminatori e anticoncorrenziali perché di favore agli operatori già presenti sul mercato e in possesso delle dotazioni strumentali, nonché con violazione del principio di proporzionalità</corsivo>” (Cons. St., Sez. V, 2 febbraio 2022, n. 722).</h:div><h:div>Ma tali assunti non possono essere condivisi nel caso in esame, rispetto al quale i C.L.O. - una volta soggetti alla valutazione della commissione giudicatrice con attribuzione di corrispondente punteggio – devono essere dichiarati, con le loro caratteristiche essenziali comprensive di consistenza e ubicazione, nell’offerta tecnica formulata dal concorrente (e in tal senso, deve intendersi l’obbligo di “<corsivo>messa a disposizione</corsivo>” degli stessi), se non altro perché – in base alla legge di gara - la commissione è chiamata a valutarne la funzionalità “<corsivo>in base alla loro dislocazione e </corsivo> [alla] <corsivo>accessibilità alla rete stradale del comune</corsivo>” in riferimento al parametro “<corsivo>organizzazione e struttura dei centri logistici operativi individuati, e loro funzionalità in base alla distribuzione sul territorio</corsivo>” (subcriterio 1.2) con attribuzione di un punteggio massimo pari a 12 punti, e alle tempistiche di intervento - da calcolare ragionevolmente rispetto ad una sede determinata - in relazione alle quali il disciplinare prevedeva l’assegnazione di un punteggio massimo di ben 25 punti (subcriterio 3)</h:div><h:div>In tale quadro, infatti, “<corsivo>il dato rilevante è costituito proprio dalla prescritta individuazione dei CLO ai fini dell’attribuzione del punteggio nell’ambito del pertinente sub-criterio, e così della loro ricomprensione nell’offerta tecnica vera e propria, con esclusione di una loro qualificazione in termini di mere ‘condizioni per la stipulazione del contratto’ (per la distinzione fra le figure cfr., recentemente, Cons. Stato, V, 2 febbraio 2022, n. 722; in tema di rilevanza dell’individuazione delle sedi da offrire, cfr. ancheCons. Stato, V, 16 dicembre 2021, n. 8401; 14 maggio 2020, n. 3055)</corsivo>” (così Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2022, n. 1313, riguardante un contesto analogo, in cui i parametri di valutazione risultavano sostanzialmente sovrapponibili a quelli utilizzati nella presente procedura). Individuazione che deve quindi essere preventiva e sufficientemente dettagliata, non essendo ammissibile né una localizzazione postuma né una variazione “<corsivo>prima della stipula del contratto, pena una sostanziale e inammissibile modifica dell’offerta tecnica presentata</corsivo>” (Cons. St., n. 1313 del 2022, cit.).</h:div><h:div>In definitiva, deve trovare nella fattispecie piena esplicazione il principio, ormai consolidato, secondo cui, “<corsivo>in relazione ai servizi di ripristino stradale post sinistri, </corsivo>[…] <corsivo>nel caso in cui le unità operative sul territorio assumano rilievo a fini valutativi, esse costituiscono una componente dell’offerta, tanto che, anche a volerle qualificare alla stregua di requisiti di esecuzione (in contrapposizione a quelli di partecipazione stricto sensu), ne occorre comunque una messa a disposizione in sede di offerta, che perciò le include.</corsivo>” (Cons. St., n. 9811 del 2022, cit.).</h:div><h:div>La censura risulta quindi fondata, mancando (o risultando comunque incompleta), all’interno dell’offerta tecnica formulata dalla controinteressata (che in relazione ai due subcriteri in esame ha ottenuto il punteggio massimo disponibile), la puntuale individuazione dei centri logistico operativi, necessariamente richiesta ai fini della valutazione espressa dalla commissione di gara.</h:div><h:div>6.3	Va infine dichiarato assorbito il terzo motivo introdotto con il ricorso introduttivo, concernente il mancato controllo, da parte del Comune, in ordine alla corrispondenza tra l’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria e l’effettiva realtà riscontrata sul territorio.</h:div><h:div>7.	Il ricorso deve essere pertanto accolto nei sensi precisati, con annullamento degli atti in epigrafe descritti e dell’aggiudicazione disposta a favore di Zini Elio.</h:div><h:div>7.1	Va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, con dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente concluso (art. 122 cod. proc. amm) e di subentro della ricorrente per un periodo corrispondente a quello oggetto dell’affidamento, previa la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di esecuzione da parte della ricorrente Sicurezza e Ambiente (art. 124 cod. proc. amm.).</h:div><h:div>Nella fattispecie si tratta infatti dell’affidamento di un servizio fungibile della durata di tre anni, per il quale appare agevole per l’appaltatore sostituirsi all’altro nell’esecuzione delle prestazioni (Cons., Sez. III, 19 dicembre 2011, n. 1938; T.A.R. Veneto, Sez. I, 19 dicembre 2108, n. 1189; T.A.R. Veneto, Sez. I, 24 ottobre 2016, n. 1168; T.A.R. Veneto, Sez. I, 15 febbraio 2022, n. 297).</h:div><h:div>Il contratto eventualmente concluso diverrà inefficace solo all’esito positivo della verifica positiva del possesso dei requisiti da parte del ricorrente.</h:div><h:div>7.2	Essendosi provveduto in merito alla domanda di subentro, non vi è luogo a provvedere, allo stato, sulla domanda subordinata di risarcimento per equivalente dei danni per la minore durata del servizio.</h:div><h:div>8.	Le spese devono essere compensate tenuto conto della particolarità della questione esaminata.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Cristina Maso</h:div><h:div>Nicola Bardino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>