<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160127120230210175734820" descrizione="" gruppo="20160127120230210175734820" modifica="3/7/2023 12:10:02 AM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Stefania Marogna" versione="3" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2016" n="01271"/><fascicolo anno="2023" n="00307"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="00108" anno="2022"/></descrittori><file>20160127120230210175734820.xml</file><wordfile>20160127120230210175734820.docm</wordfile><ricorso NRG="201601271">201601271\201601271.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Venezia\Sezione 2\2016\201601271\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Grazia Flaim</firma><data>07/03/2023 00:10:02</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Garbari</firma><data>01/03/2023 15:19:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/03/2023</dataPubblicazione><ricorso NRG="202200108">202200108\202200108.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Grazia Flaim,	Presidente</h:div><h:div>Mariagiovanna Amorizzo,	Primo Referendario</h:div><h:div>Elena Garbari,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>Quanto al ricorso n. 1271 del 2016</corsivo>:</h:div><h:div>del permesso di costruire n. 26/2015 prot. n. 4435 datato 1 settembre 2015, rilasciato dal Comune di Sant'Anna d'Alfaedo ai signori Marogna Lorenzo e Benedetti Celestina;</h:div><h:div>nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto, ed in particolare della nota prot. 4943 del 2 settembre 2015, avente ad oggetto “comunicazione per versamento del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire n. 26/2015”;</h:div><h:div><corsivo>Quanto al ricorso n. 108 del 2022</corsivo>:</h:div><h:div>del permesso di costruire n. 26/2020 del 4 novembre 2021 rilasciato dal Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) al signor Marogna Mauro;</h:div><h:div>degli atti consequenziali e connessi anche non conosciuti e in particolare del nulla osta della Provincia di Verona n. 42478 del 20 novembre 2020.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2016, proposto da Stefania Marogna e Giancarlo Bellorti, rappresentati e difesi dagli avvocati Rinaldo Sartori ed Elisa Spiazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Sant'Anna D'Alfaedo, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Cavallo e Giulio Pasquini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Celestina Benedetti, Lorenzo Marogna, <corsivo>non costituiti in giudizio</corsivo>; </h:div><h:div>Mauro Marogna, erede del signor Lorenzo Marogna, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga e Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Anna D'Alfaedo e del signor Mauro Marogna nel ricorso N.R.G. 1271/2016; del Comune di Sant'Anna D'Alfaedo, della Provincia di Verona e del signor Mauro Marogna nel ricorso N.R.G. 108/2022;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 108 del 2022, proposto da Stefania Marogna e Giancarlo Bellorti, rappresentati e difesi dall'avvocato Rinaldo Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Sant'Anna D'Alfaedo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Cavallo e Giulio Pasquini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Sorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Mauro Marogna, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. I ricorrenti sono comproprietari, nel Comune di Sant'Anna D'Alfaedo (VR), di una striscia di terreno adibita a strada privata che dà accesso alla strada provinciale n. 12, rispetto alla quale è posizionata perpendicolarmente. Su detto terreno, identificato al N.C.T. con il mappale 475 – foglio 47, con atto notarile del 17 ottobre 1989 è stata costituita una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del confinante mappale 474, già di proprietà dei signori Celestina Benedetti e Lorenzo Marogna, al quale è succeduto l’erede Mauro Marogna, che ivi risiedono. La servitù di passaggio si estende per tutta la larghezza del mappale dei ricorrenti (2,32 metri) e per una profondità di 5 metri a partire dall'innesto della strada privata con la Strada Provinciale n. 12.</h:div><h:div>2. Nel 1991 i controinteressati hanno recintato il loro terreno e realizzato un accesso carraio che si apre sulla menzionata stradina; il cancello e l’antistante piazzola di sosta sono posti all’interno del sedime di loro proprietà. Nell’anno 2014, sulla base del titolo edilizio rilasciato dall’amministrazione (permesso di costruire 495/2013), i confinanti hanno inoltre costruito un <corsivo>garage</corsivo> seminterrato a servizio della loro abitazione, sempre all’interno dei loro mappali (il manufatto insiste in parte sul mappale 474 in parte sul mappale 477, che poi sono stati fusi nell’unico mappale 688).</h:div><h:div>3. Con atto di citazione notificato il 16 marzo 2016 ricorrenti hanno promosso una causa civile avanti al Tribunale di Verona ai fini dell’accertamento dell’inesistenza della servitù a carico del loro terreno e a favore mappale 477, sul quale è costruita parte dell’autorimessa (perché non menzionato nell’atto notarile che l’ha costituita), oltre che dell’aggravamento della originaria servitù a causa della realizzazione del <corsivo>garage</corsivo>; il contenzioso è stato definito nel corso del presente giudizio.</h:div><h:div>4. Gli esponenti hanno inoltre presentato al Comune una richiesta di verifica della regolarità tecnica del titolo edilizio rilasciato ai controinteressati nel 2013 e hanno presentato istanza di accesso agli atti per avere copia di eventuali provvedimenti conseguentemente assunti dal Comune.</h:div><h:div>5. Tanto premesso in fatto, con il primo dei ricorsi indicati in epigrafe gli esponenti impugnano il permesso di costruire n. 26/2015, del quale hanno avuto conoscenza con il rilascio della documentazione richiesta al Comune, avente ad oggetto la sanatoria delle opere realizzate dai confinanti in parziale difformità al titolo edilizio per la costruzione del nominato <corsivo>garage</corsivo>. </h:div><h:div>6. L’illegittimità del provvedimento impugnato è dedotta per i motivi così sintetizzabili:</h:div><h:div>I. il titolo edilizio non poteva essere rilasciato per assenza della cd. doppia conformità urbanistica prescritta dall’articolo 36 del T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), perché non sono stati acquisiti l’autorizzazione paesaggistica ed il relativo parere della competente Soprintendenza, necessari in quanto il <corsivo>garage</corsivo> è stato realizzato a distanza di meno di 150 metri da un corso d’acqua e l’area è quindi soggetta al vincolo di cui all’articolo 142 del d.lgs. 42/2004;</h:div><h:div>II. la concessione edilizia rilasciata nel 1991 per il ripristino e il completamento della recinzione del terreno con muratura di sostegno a delimitazione della proprietà dei controinteressati prescriveva, per la realizzazione dell’accesso carraio, il nulla osta provinciale, che però non risulta agli atti del Comune. L’amministrazione non poteva quindi rilasciare il permesso di costruire in sanatoria oggetto dell’odierno gravame perché, anche sotto tale profilo, l’intervento difetta della doppia conformità edilizia ex art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia. L’accesso carraio violerebbe anche le disposizioni del Codice della strada, che per l'apertura e/o modifica di accessi carrai esistenti richiedono il previo nulla osta dell’ente proprietario della strada (in specie la Provincia di Verona);</h:div><h:div>III. il costo di costruzione è stato erroneamente calcolato, in violazione dell’articolo 36, comma 2, del menzionato D.P.R. 380/2001;</h:div><h:div>IV. l’amministrazione ha violato l’articolo 7 della legge 241/1990, perché non ha inviato agli odierni ricorrenti la comunicazione di avvio del procedimento di sanatoria, precludendo agli stessi di partecipare al procedimento amministrativo.</h:div><h:div>7. Si sono costituiti per resistere al ricorso il Comune di Sant’Anna D’Alfaedo e il signor Mauro Marogna.</h:div><h:div>8. L’amministrazione comunale ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per tardività e carenza di interesse, nonché l’irricevibilità, improcedibilità o inammissibilità del secondo e terzo motivo, rilevando che le opere oggetto di sanatoria non rilevano ai fini della sicurezza stradale e quindi non sono soggette a nulla osta dell’ente proprietario della strada, che la recinzione ha invece ottenuto il nulla osta della Provincia di Verona e che la quantificazione dell’oblazione dovuta non lede posizioni giuridiche dei ricorrenti.</h:div><h:div>Nel merito entrambe le parti resistenti hanno dedotto l’infondatezza dei motivi di ricorso.  </h:div><h:div>9. Nel corso del giudizio il contenzioso civile è stato definito con sentenza n. 2883 del 30 dicembre 2019, con cui il Tribunale di Verona ha tra l’altro accertato che la realizzazione dell’autorimessa a cavallo fra i mappali 474 e 477 non ha determinato un aggravio della servitù di passaggio.</h:div><h:div>10. Con successivo ricorso promosso avanti a questo Tribunale e assunto al N.R.G. 108/2022 i ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire in sanatoria n. 6024/2020 del 4 novembre 2021, relativo ad alcune difformità nelle altezze della recinzione realizzata dal controinteressato e nella tipologia del cancello di accesso alla sua proprietà, nonché il nulla osta rilasciato dalla Provincia in data 23 novembre 2020 in merito alla recinzione lungo la S.P. 12.</h:div><h:div>11. Gli esponenti lamentano che le attività edilizie realizzate dai confinanti interferiscono con la strada di loro pertinenza, interessandone direttamente l’accesso; in particolare censurano il mancato apprestamento di condizioni di sicurezza rispetto al passo carraio, assumendo che l’antistante area di sosta ha un’ampiezza insufficiente allo stazionamento dei mezzi in entrata alla proprietà dei confinanti, con conseguente ostruzione della stradina nel corso delle manovre, nonché il mancato rispetto della distanza di 12 metri tra l’ingresso della proprietà dei vicini e la preesistente intersezione derivante dall’incrocio tra lo sbocco della strada privata e la strada provinciale.</h:div><h:div>12. Deducono quindi i seguenti profili di illegittimità:</h:div><h:div>I. <corsivo>Vizi di trascinamento dei precedenti titoli edilizi rispetto alla sanatoria rilasciata nel novembre 2021. Difetto di istruttoria, sviamento di potere, travisamento dei fatti, violazione dell’art. 36 del DPR n. 380/2001. Conferma delle censure svolte con il ricorso rubricato al n. 1271/2016 R.G.</corsivo>; sostengono i ricorrenti che i vizi dei precedenti provvedimenti, ovvero la concessione edilizia del 1991, il permesso di costruire del 2013 e la sanatoria del 2016, determinano l’illegittimità anche del successivo titolo qui impugnato, perché la sanatoria non può omettere di prendere in considerazione l’intera conformazione dell’intervento edilizio. </h:div><h:div>II. <corsivo>Violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990. Mancata valutazione delle controdeduzioni svolte in ambito endoprocedimentale da parte degli attuali ricorrenti. Carenza di motivazione e di istruttoria</corsivo>. Il Comune, pur avendo notiziato i ricorrenti dell’avvio del procedimento di sanatoria, avrebbe illegittimamente omesso di motivare il rigetto delle osservazioni da queste prodotte.</h:div><h:div>III. <corsivo>Mancato svolgimento di idonea istruttoria. Falsa rappresentazione dei presupposti del provvedimento. Violazione dell’art. 20, commi 1 e 3 del DPR n. 380/2001, nonché delle disposizioni di cui è stata omessa la disamina</corsivo>. Il progettista dell’opera e il responsabile del procedimento non avrebbero attestato e, rispettivamente, verificato, con apposite dichiarazioni, la rispondenza degli elaborati e delle opere alla disciplina vigente.</h:div><h:div>IV. <corsivo>Violazione delle prescrizioni del piano urbanistico vigente e, in particolare, delle NTA del PAT e del P.I., a fronte della sussistenza del vicolo paesaggistico. Pretermissione delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 42/2001).</corsivo> Il Comune non avrebbe potuto rilasciare il permesso di costruire in sanatoria senza il necessario titolo paesaggistico.</h:div><h:div>V. <corsivo>Mancata ottemperanza alla prescrizione inerente l’arretramento della muratura posta lungo la strada provinciale dell’Aquilio. Omessa valutazione dei dati tecnici risultanti dal fascicolo. Difetto di istruttoria. Violazione delle disposizioni del PAT e del Piano degli Interventi vigenti</corsivo>. La recinzione del terreno dei controinteressati non rispetterebbe la prescrizione imposta dal permesso di costruire del 1991, ovvero l’arretramento dell’opera di un metro dal muretto esistente, né la previsione del P.I. che, per le aree ricadenti in Tessuto Residenziale Consolidato di recente formazione (T3) quale quella di cui è qui questione, dispone che “gli accessi carrai, dovranno essere arretrati di metri 3.50 dal ciglio stradale con svasi a 45°”.</h:div><h:div>VI. <corsivo>Insussistenza delle condizioni di sicurezza. Violazione delle conferenti disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento attuativo (artt. 22 C.d.S. e 46 del Regolamento)</corsivo>. Il nuovo ingresso realizzato dai vicini determinerebbe una situazione di pericolosità perché il punto di intersezione con la strada provinciale si colloca dopo un tratto in curva, con ridotta visibilità e pericolo di incidenti. In particolare l’eccessiva vicinanza dei basculanti delle autorimesse rispetto all’uscita sulla via pubblica avrebbe comportato il sacrificio della piazzola antistante il cancello, le cui dimensioni sarebbero tali da provocare l’ingombro, da parte dei mezzi in entrata e uscita, sia della via privata che della provinciale. Di tali circostanze ometterebbe di dar conto il nulla osta provinciale.</h:div><h:div>VII. <corsivo>Mancato rispetto della distanza dei passi carrai dalle intersezioni. Violazione dell’art. 26 del Regolamento di attuazione del Codice</corsivo>. Il passo carraio non rispetterebbe la distanza di 12 metri dalle intersezioni prescritta dall’art. 46, comma 2 del regolamento di attuazione del codice della strada.</h:div><h:div>VIII. <corsivo>Mancato rilascio del nulla osta forestale. Mancata valutazione dei movimenti di terreno ai sensi delle norme locali. Difetto di istruttoria. Violazione delle previsioni in materia di altezza delle recinzioni.</corsivo></h:div><h:div>13. Si sono costituiti per resistere al ricorso il Comune di Sant’Anna D’Alfaedo, la Provincia di Verona e il controinteressato.</h:div><h:div>Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per tardività e carenza di interesse, atteso che il permesso di costruire impugnato riguarda marginali modifiche alla recinzione e al passo carraio già autorizzati con concessione edilizia del 1991, non impugnata, e che le doglianze e il corrispondente pregiudizio allegato non derivano dall’atto impugnato, ma sono riconducibili al titolo edilizio originario o, al più, alla realizzazione dell’autorimessa nel 2013. Ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità del sesto e settimo motivo di gravame, che si appuntano avverso il nulla osta provinciale, già conosciuto dai ricorrenti dal dicembre 2020 e, quindi, tardivamente impugnato. La medesima eccezione in rito è formulata dalla Provincia di Verona. Analoga eccezione di tardività dell’impugnazione dell’atto provinciale è sollevata anche dal controinteressato, il quale deduce altresì l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, con il quale è dedotta l’illegittimità in via derivata da quella dei precedenti titoli edilizi, perché la doglianza non ripropone il testo del ricorso n, 1271/2016 e quindi non è autosufficiente. </h:div><h:div>14. Le parti hanno depositato memorie e repliche. </h:div><h:div>15. La difesa comunale ha eccepito la tardività della memoria dei ricorrenti ex art. 73 c.p.a., in quanto depositata telematicamente il 9 gennaio 2023 alle ore 16.01, dunque oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile.</h:div><h:div>16. Entrambi i ricorsi sono stati chiamati all’udienza pubblica del 9 febbraio 2023 e sono stati trattenuti in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Va preliminarmente disposta la riunione dei gravami in epigrafe, peraltro oggetto di espressa istanza dei ricorrenti, stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva degli stessi.</h:div><h:div>2. In <corsivo>limine litis</corsivo> va accolta poi l’eccezione comunale di tardività delle memorie prodotte nei due ricorsi dalle parti ricorrenti ex art. 73 c.p.a., perché depositate oltre le ore 12,00 dell'ultimo giorno utile; il termine fissato dalla nominata disposizione del codice di rito ha infatti carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale, a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2019 n. 194; Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10632). Di tali atti difensivi, aventi peraltro contenuto meramente riproduttivo dei ricorsi introduttivi, non verrà tenuto conto ai fini della decisione.</h:div><h:div>3. Tanto premesso, il ricorso rubricato al N.R.G. 1271/2016 è inammissibile per difetto di interesse, come eccepito dall’amministrazione resistente.</h:div><h:div>4. I ricorrenti impugnano infatti il permesso di costruire in sanatoria n. 26/2015 rilasciato ai controinteressati dal Comune per la sanatoria di marginali difformità nella realizzazione di un’autorimessa assentita con il permesso di costruire n. 5/2013, provvedimento non impugnato e definitivamente consolidatosi.</h:div><h:div>5. Le difformità oggetto del titolo qui censurato sono così descritte nella relazione allegata all’istanza di sanatoria: </h:div><h:div>- abbassamento della quota di imposta del garage di 128 cm, che ha avuto come effetto un notevole miglioramento estetico e architettonico della sistemazione finale del terreno rispetto all’orografica esistente prima dell’intervento;</h:div><h:div>- incremento dell’altezza utile netta interna al garage di 247 cm, anziché 240 come previsto inizialmente, in ragione della mancata realizzazione della pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato dell’attuale pavimento in battuto di cemento; </h:div><h:div>- lieve modifica delle murature esterne rispetto a quanto autorizzato; tali modifiche hanno permesso di ottenere una maggiore superficie di verde rispetto alle previsioni iniziali.</h:div><h:div>6. È evidente che l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria impugnato dai ricorrenti non recherebbe ad essi alcuna concreta utilità, atteso che l’autorimessa è stata assentita con un precedente titolo edilizio divenuto inoppugnabile e che l’atto avversato concerne la regolarizzazione di minime difformità realizzate in fase esecutiva. </h:div><h:div>7. Va ricordato, al riguardo, che secondo costante giurisprudenza<corsivo> “l’azione di annullamento proposta innanzi al giudice amministrativo è subordinata alla sussistenza di tre condizioni: a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata – di tipo oppositivo o pretensivo – che distingue il soggetto dal “quisque de populo” in rapporto all’esercizio dell’azione amministrativa; b) l’interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell’interesse protetto, a norma dell’art. 100 cod. proc. civ.; c) la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo (giurisprudenza consolidata: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2014, n. 474 e 28 febbraio 2013, n. 1221; Cons. St., sez. V, 23 ottobre 2013, n. 5131, 22 maggio 2012, n. 2947, 4 maggio 2012, n. 2578, 27 ottobre 2011, n. 5740 e 17 settembre 2008, n. 4409; Cons. St., sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4844; Cons. St., sez. VI, 12 dicembre 2014, n. 6115).” </corsivo>(Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2015, n. 994).<corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>8. L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sottolineato, in merito, <corsivo>“la funzione svolta dalle condizioni dell'azione nei processi di parte, innervati come sono dal principio della domanda e dal suo corollario rappresentato dal principio dispositivo; sul punto è sufficiente ricordare la prevalente tesi (corroborata dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, cfr. 22 aprile 2013, n. 9685), secondo cui tali condizioni (ed in particolare il c.d. titolo e l'interesse ad agire), assolvono una funzione di filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice, fino ad assumere l'aspetto di un controllo di meritevolezza dell'interesse sostanziale in gioco, alla luce dei valori costituzionali ed internazionali rilevanti, veicolati dalle clausole generali fondamentali sancite dagli artt. 24 e 111 Cost.; tale scrutinio di meritevolezza, costituisce, in quest'ottica, espressione del più ampio divieto di abuso del processo, inteso come esercizio dell'azione in forme eccedenti o devianti, rispetto alla tutela attribuita dall'ordinamento, lesivo del principio del giusto processo apprezzato come risposta alla domanda della parte secondo una logica che avversi ogni inutile e perdurante appesantimento del giudizio al fine di approdare attraverso la riduzione dei tempi della giustizia ad un processo che risulti anche giusto.” </corsivo>(Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9; Cons. Stato Sez. VI, 10 dicembre 2021, n. 8222).</h:div><h:div>9. Per quanto concerne poi in particolare la materia edilizio-urbanistica, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Ad.Plen., 9 dicembre 2021, n. 22), ha ribadito che la <corsivo>vicinitas</corsivo> è idonea a comprovare la sola condizione della legittimazione a ricorrere e non soddisfa in modo automatico anche l’interesse al ricorso, che<corsivo> “si lega quindi necessariamente all’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio; utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>10. Per l’effetto è necessario che il ricorrente dimostri lo specifico pregiudizio che l’iniziativa edilizia (che assume posta in essere in violazione delle regole di settore) gli provoca e che l’annullamento del titolo edilizio sia per lo stesso concretamente utile. (TAR Veneto, Sez. II, 9 marzo 2022, n. 415).</h:div><h:div>11. Tornando ora al caso controverso, la descrizione delle opere oggetto del titolo impugnato rende evidente l’assenza, in specie, di un pregiudizio dallo stesso arrecato ai ricorrenti, sicché gli stessi difettano di un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento di sanatoria. Il lamentato pregiudizio per la pubblica sicurezza che deriverebbe, nella tesi attorea, dall’uscita delle auto dall’autorimessa, deriva dal manufatto realizzato in base ad un precedente titolo edilizio, che non è stato mai oggetto di gravame. L’annullamento della sanatoria delle modeste difformità non recherebbe quindi alcun beneficio ai deducenti. </h:div><h:div>12. L’assenza dell’interesse ad agire preclude quindi lo scrutinio nel merito del gravame.</h:div><h:div>13. Anche per quanto concerne il secondo dei riuniti gravami la sussistenza in capo ai ricorrenti dell’interesse al ricorso nei termini già descritti appare di dubbia consistenza. Le doglianze articolate sono infatti tutte sostanzialmente riconducibili, anche in questo caso, all’esistenza di un manufatto (l’accesso carraio) assentito con precedenti titoli edilizi. Peraltro, atteso che il titolo censurato ha ad oggetto anche la recinzione realizzata <corsivo>ex novo</corsivo> sul confine con la proprietà dei deducenti, lo scrutinio del gravame può prescindere dalla decisione menzionata questione in rito. </h:div><h:div>14. Il primo motivo è infondato. Il provvedimento impugnato ha ad oggetto la recinzione con annesso passo carraio, ovvero un’opera del tutto distinta e autonoma da quella oggetto del gravame assunto al N.R.G. 1271/2016, che riguardava l’autorimessa. L’autonomia dei due titoli edilizi porta ad escludere la configurabilità di vizi di illegittimità derivata nonchè la fondatezza della dedotta carenza di istruttoria, che i ricorrenti fondano sulla mancata considerazione, nel provvedimento comunale, dei vizi dedotti con il menzionato ricorso.</h:div><h:div>15. Deve essere disattesa la seconda censura, che si appunta sul difetto di motivazione del titolo edilizio rispetto alle osservazioni prodotte dai controinteressati in data 12 ottobre 2020. L’interlocuzione tra i ricorrenti, il Comune e la Provincia è stata continua negli anni, atteso che i deducenti hanno ripetutamente inoltrato alle amministrazioni le loro lamentele rispetto alle opere di cui è questione ed hanno richiesto l’avvio del procedimento di verifica edilizia da cui è originata la sanatoria oggetto di impugnazione. Le amministrazioni hanno fornito riscontro alle richieste della parte privata nella copiosa corrispondenza intercorsa e versata in atti. In particolare in data 18 dicembre 2020 l’avvocato Giulio Pasquini ha dato riscontro, per conto del Comune resistente, alle reiterate richieste dei ricorrenti di non rilasciare il titolo in sanatoria, evidenziando la posizione dell’amministrazione e la mancanza di elementi ostativi al rilascio del titolo (<corsivo>all. 23</corsivo> – deposito comunale di data 22 dicembre 2022). Parimenti la Provincia di Verona ha dato puntuale riscontro alle reiterate richieste dei deducenti (nota 24 marzo 2021, prot. 0016362; nota 29 novembre 2021,  prot. 0060490). Il contraddittorio è stato quindi garantito, sicché non si è verificato il dedotto <corsivo>vulnus</corsivo> alle garanzie procedimentali. </h:div><h:div>16. È infondata anche la terza censura, con il quale è dedotta la violazione dell’articolo 20 del d.P.R. 380/2001, atteso che il provvedimento impugnato dà correttamente conto sia della asseverazione del tecnico dell’istante in merito alla compatibilità dell’intervento (documento prodotto sub. 38 dagli stessi ricorrenti) sia della relazione del Responsabile del procedimento.</h:div><h:div>17. Va disatteso il quarto motivo di ricorso, che censura la carenza di autorizzazione paesaggistica. Come evidenziato nel corso del giudizio, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) colloca il terreno di cui è questione fuori dalla fascia di rispetto fluviale; nel corso del procedimento amministrativo, inoltre, il tecnico del controinteressato, mediante sovrapposizione tra carte regionali e ortografie, ha dimostrato che il lotto si situa oltre 150 metri dal corso d’acqua più vicino e che quindi l’indicazione contenuta nel PI (che ha carattere non costitutivo del vincolo previsto <corsivo>ex lege</corsivo>, ma solo ricognitivo) è erronea. Peraltro la difesa comunale ha evidenziato che con la Variante n. 7 al Piano degli interventi il vincolo invocato dai ricorrenti è stato eliminato, in quanto la Regione Veneto ha accertato la non rilevanza paesaggistica del corso d’acqua in questione, denominato “Vaio Vaggimal”, essendone venuti meno i caratteri naturalistici – ambientali.</h:div><h:div>18. Va partimenti respinto anche il quinto motivo, che assume l’illegittimità della sanatoria impugnata per mancato rispetto della prescrizione contenuta nel titolo edilizio originario, che imponeva di arretrare di un metro la recinzione lungo la S.P. 12 rispetto al tracciato indicato nel progetto, collocato in corrispondenza del confine catastale. La relazione tecnica di cui al P.d.C. n. 26/2020, attesta –infatti- che “<corsivo>in seguito ad una operazione di verifica dei confini è stato appurato che l’arretramento è sostanzialmente conforme a quanto indicato con linea verde dalla prescrizione imposta e per la precisione, in corrispondenza del cancello, la misura riscontrata è pari a mt. 1,15</corsivo>”. Nel corso dell’istruttoria è quindi stata verificata la conformità delle opere. L’accesso carraio, inoltre, non dà accesso direttamente alla strada provinciale, ma alla strada privata di proprietà dei ricorrenti, sicché non trova applicazione la previsione del PI in merito alla distanza dal ciglio stradale.</h:div><h:div>19. I motivi rubricati ai numeri VI e VII sono inammissibili perché il nulla osta provinciale, direttamente lesivo, non è stato tempestivamente impugnato. I ricorrenti ne avevano conoscenza già dal gennaio 2021 ed il ricorso è stato notificato a gennaio 2022; essi stessi hanno riconosciuto la diretta lesività dell’atto instando per il suo annullamento in autotutela prodotto tramite il loro difensore in data 7 gennaio 2021, riscontrata negativamente dall’amministrazione provinciale in data 24 marzo 2021. </h:div><h:div>20. Le censure articolate avverso tale atto sono comunque infondate; la sanatoria censurata nel ricorso non riguarda una diversa posizione dell’accesso carraio rispetto a quanto assentito, ma solo la diversa struttura della recinzione e del cancello, ferma la posizione già autorizzata nel 1991, prima dell’entrata in vigore codice strada. Inoltre il cancello della proprietà limitrofa non consente l’immissione diretta su una strada pubblica, ma sulla strada privata dei ricorrenti e, da questa, sulla viabilità provinciale. Non risulta pertanto configurabile la violazione delle invocate disposizioni del codice della strada. </h:div><h:div>21. Infine non coglie nel segno la censura che si appunta sul difetto di nulla osta forestale, atteso che la sanatoria concerne solo la conformazione e l’altezza della recinzione, mentre i movimenti terra sono stati eseguiti in forza del precedente P.d.C. n. 05/2013, preceduto da autorizzazione per movimenti terra n. 1623/2013.</h:div><h:div>22. Nè è configurabile una violazione dell’art. 49 delle NTO al PI in materia di altezza delle recinzioni, perché le modeste diversità di altezza della recinzione in esame sono giustificate dall’abbassamento delle quote di terreno determinate dalla realizzazione dell’autorimessa interrata (di cui al permesso di costruire 5/2013 e permesso sanatoria 26/2015), in epoca successiva alla recinzione (si veda relazione tecnica – allegato 3 al progetto di sanatoria).</h:div><h:div>23. Per le considerazioni esposte il ricorso è quindi infondato e va respinto.</h:div><h:div>24. Le spese di lite sono a carico dei ricorrenti soccombenti, nella misura liquidata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>1) riunisce i ricorsi N.R.G. 1271/2016 e N.R.G. 108/2022;</h:div><h:div>2) dichiara inammissibile il ricorso N.R.G. 1271/2016 e respinge il ricorso N.R.G. 108/2022 per le ragioni indicate in motivazione;</h:div><h:div>3) condanna i ricorrenti alla refusione alle altre parti delle spese di lite, che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro in favore del Comune di Sant’Anna D’Alfaedo, in 2.000,00 (duemila/00) euro in favore del signor Mauro Marogna, in 1.000,00 (mille) euro in favore della Provincia di Verona, oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Emilio Cernecca</h:div><h:div>Elena Garbari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>