<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220010020230304092054344" descrizione="" gruppo="20220010020230304092054344" modifica="04/03/2023 09:25:42" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Massimo Abadini" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00100"/><fascicolo anno="2023" n="00297"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220010020230304092054344.xml</file><wordfile>20220010020230304092054344.docm</wordfile><ricorso NRG="202200100">202200100\202200100.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\41 Maddalena Filippi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Filippo Dallari</firma><data>04/03/2023 09:25:42</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maddalena Filippi,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Mielli,	Consigliere</h:div><h:div>Filippo Dallari,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>1) della deliberazione di Giunta Comunale n. 97 dell'8 luglio 2021, nella parte in cui approva quale “<corsivo>Documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro</corsivo>” lo studio del traffico della Logit e, dunque, quale “<corsivo>livello di progettazione necessario per l'inserimento nell'elenco annuale dei lavori</corsivo>” dando mandato di inserirlo nell'Elenco annuale di Lavori 2021;</h:div><h:div>2) della Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 5 agosto 2021, avente ad oggetto “<corsivo>l'adozione della modifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e dell'elenco dei lavori da realizzare nel 2021</corsivo>”, nella parte relativa al lavoro di ripristino del doppio senso di via Matteotti;</h:div><h:div>3) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 5 ottobre 2021, avente ad oggetto “<corsivo>l'approvazione della modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e dell'elenco dei lavori da realizzare nel 2021 adottato con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 5.8.2021</corsivo>”, nella parte relativa al lavoro di ripristino del doppio senso di marcia di via Matteotti;</h:div><h:div>4) della determinazione dirigenziale n. 1164 del 28 ottobre 2021, di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria asincrona avente ad oggetto l'approvazione del predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica;</h:div><h:div>5) della Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 4 novembre 2021 avente ad oggetto “<corsivo>l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla ‘riqualificazione del nodo viario di accesso a via Roma – lotto 1: ripristino doppio senso di marcia in via Matteotti’</corsivo>”;</h:div><h:div>6) della deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 4 novembre 2021 nella parte in cui viene adottata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Progettazione (DUP) 2022 -2024 e si dà atto che le modifiche intervenute con la detta nota di aggiornamento riguardano l'aggiornamento del piano triennale delle OO.PP. 2022 – 2024 e, per quel che qui ci interessa, l'inclusione del ripristino del doppio senso di marcia di via Matteotti nell'annualità 2022;</h:div><h:div>7) della delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 15 novembre 2021 nella parte in cui viene approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Progettazione (DUP) 2022 -2024 e si dà atto che le modifiche intervenute con la detta nota di aggiornamento riguardano l’aggiornamento del piano triennale delle OO.PP. 2022 – 2024 e, per quel che qui ci interessa, l’inclusione del ripristino del doppio senso di marcia di via Matteotti nell’annualità 2022;</h:div><h:div>8) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 14 dicembre 2021, con cui viene approvato il bilancio di previsione 2022 - 2024 ed i relativi allegati, tra cui, per quel che qui ci interessa, il programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024, che prevede il ripristino del doppio senso di marcia di via Matteotti nella prima annualità;</h:div><h:div>9) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 16 settembre 2022: </h:div><h:div>1) della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26 maggio 2022, avente ad oggetto “<corsivo>Variazione al bilancio di previsione 2022-2024, di competenza e di cassa – adeguamento e integrazione del DUP 2022-2024 e del piano triennale OO.PP.</corsivo>” e relativi allegati, nella parte in cui la stima dei costi per il rispristino del doppio senso di marcia di via Matteotti viene aumentata da € 600.000,00 ad € 900.000,00;</h:div><h:div>2) della determinazione dirigenziale n. 1089 del 5 luglio 2022, di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria asincrona avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo del ripristino del doppio senso di marcia in via Matteotti, nonché dei ivi richiamati;</h:div><h:div>3) della deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 6 luglio 2022 avente ad oggetto “<corsivo>approvazione progetto definitivo relativo a ’riqualificazione del nodo viario di accesso a via Roma – lotto 1: ripristino doppio senso di marcia in via Matteotti’ – CUP: E39J21004370004</corsivo>”;</h:div><h:div>4) della determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Lavori pubblici, Progettazioni, Ambiente n. 1411 del 2 settembre 2022 avente ad oggetto “<corsivo>Approvazione progetto esecutivo relativo a ‘riqualificazione del nodo viario di accesso a via Roma – lotto 1: ripristino doppio senso di marcia in via Matteotti’ – CUP: E39J21004370004</corsivo>”;</h:div><h:div>5) della determinazione dirigenziale del responsabile del Settore Lavori pubblici, Progettazioni, Ambiente n. 1412 del 2 settembre 2022 avente ad oggetto “<corsivo>riqualificazione del nodo viario di accesso a via Roma – lotto 1: ripristino doppio senso di marcia in via Matteotti’ – CUP: E39J21004370004 – Rettifica det. n. 1411/2022</corsivo>”;</h:div><h:div>6) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, in particolare degli atti già impugnati con il ricorso principale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 100 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Massimo Abadini, Barbara De Fanti, Francesco Chimenton, Claudio Caruso, Alessandro Monetti, Marina De Zorzi, Layla Gatto, Chiara Marcato, Gianni Mason, Giovanni Romanelli, Francesca Marchiori, Nikita Scattolin, FIAB-Amici della Bicicletta, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>,  Circolo Legambiente Volontariato del Miranese, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore,</corsivo> ODV Comitato Difesa Ambiente e Territorio Spinea, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore,</corsivo> rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Mantovan e Stella Gidoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesca Mantovan in Venezia, San Polo 1543, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Spinea, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Chinello, con domicilio eletto presso il suo studio in Mirano, Calle Ghirardi 15, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>ELogit Engineering Studio Associato di Crosato e Luison, E-Distribuzione Spa, Fastweb s.p.a., Consorzio Acque Risorgive, Comando PPLL Unione dei Comuni del Miranese, Tim s.p.a., 2I Rete Gas s.p.a., Veritas s.p.a., Hera Luce s.r.l., ACTV s.p.a., Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Spinea;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 4 novembre 2021, il Comune di Spinea approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla “<corsivo>riqualificazione del nodo viario di accesso a via Roma – lotto 1: ripristino doppio senso di marcia in via Matteotti</corsivo>”. In particolare il progetto prevedeva di ripristinare - dopo circa 15 anni – il doppio senso di marcia in via Matteotti, con l’eliminazione per un tratto della pista ciclabile, in modo da garantire anche il collegamento sud-nord tra l’abitato di Fornase ed il centro di Spinea.</h:div><h:div>2. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti, “<corsivo>proprietari di immobili che insistono o che comunque affacciano su via Matteotti”</corsivo>, hanno impugnato tale delibera e i relativi atti prodromici e presupposti sulla base dei seguenti motivi.</h:div><h:div>I - <corsivo>Illegittimità della deliberazione di Giunta n. 97 dell’8 luglio 2021 per violazione degli artt. 3, comma 1, lettera gggg-quater), 21, comma 3, e 23, comma 5, del d. lgs. n. 50 del 2016, dell’art. 4 del d.m. 5 novembre 2001, n. 6792 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per sviamento. Illegittimità derivata della deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 5 agosto 2021 e del Consiglio Comunale n. 61 del 5 ottobre 2021, della Giunta Comunale n. 150 del 4 novembre 2021 e del Consiglio Comunale n. 71 del 15 novembre 2021 e n. 88 del 14 dicembre 2021</corsivo>.</h:div><h:div>In violazione degli artt. 3, comma 1, lettera gggg-<corsivo>quater</corsivo>), e 21, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, l’Amministrazione avrebbe omesso di predisporre un documento con i contenuti del “<corsivo>Documento di fattibilità delle alternative progettuali”,</corsivo> necessario per l’inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023<corsivo>.</corsivo></h:div><h:div>Lo “<corsivo>Studio del traffico”, </corsivo>predisposto dallo Studio Associato di ingegneria e Trasporti Logit Engineering (in seguito, Logit Engineering) su incarico del Comune, infatti non avrebbe sviluppato alcuna ipotesi alternativa rispetto al ripristino del doppio senso di marcia di via Matteotti per la soluzione delle problematiche viabilistiche emerse.</h:div><h:div>Mancherebbe quindi anche una valutazione comparativa delle diverse soluzioni prospettabili.</h:div><h:div>II - <corsivo>Illegittimità della deliberazione di Giunta n. 97 dell’8 luglio 2021 per violazione dell’art. 1 del CdS, dell’art. 4 del d.m. 5 novembre 2001, n. 6792 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; difetto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità derivata delle deliberazioni di Giunta n. 103 del 5 agosto 2021, del Consiglio Comunale n. 61 del 5 ottobre 2021, della Giunta Comunale n. 150 del 4 novembre 2021 e del Consiglio Comunale n. 71 del 15 novembre 2021 e n. 88 del 14 dicembre 2021</corsivo>.</h:div><h:div>In violazione dei principi generali espressi in materia di circolazione stradale dal Codice della Strada (in seguito, c.d.s.) e con le “<corsivo>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</corsivo>”, l’intervento programmato sacrificherebbe un tratto dell’esistente percorso ciclabile, aumentando il traffico veicolare, senza rispettare “<corsivo>le dimensioni minime degli elementi come previsto dalla normativa vigente nel tratto compreso tra via Sarpi e via Grossi</corsivo>”.</h:div><h:div>III - <corsivo>Illegittimità della deliberazione di Giunta n. 97 dell’8 luglio 2021 per eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà e per contrasto con il PUMS. Illegittimità derivata delle deliberazioni di Giunta n. 103 del 5 agosto 2021, del Consiglio Comunale n. 61 del 5 ottobre 2021, della Giunta Comunale n. 150 del 4 novembre 2021 e del Consiglio Comunale n. 71 del 15 novembre 2021 e n. 88 del 14 dicembre 2021.</corsivo></h:div><h:div>L’intervento programmato si porrebbe in contrasto con l’obiettivo primario del Piano Urbano per la mobilità sostenibile (in seguito, P.U.M.S.) di promuovere la ciclabilità cittadina, comportando, per converso, la riduzione dell’uso della bicicletta e della pedonalità, soprattutto in zona scolastica.</h:div><h:div>IV - <corsivo>Illegittimità della deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 4 novembre 2021, del Consiglio Comunale n. 71 del 15 novembre 2021 e del Consiglio Comunale n. 88 del 14 dicembre 2021 per violazione dell’art. 3, comma 8, del d.m. n. 14 del 2018</corsivo>.</h:div><h:div>L’intervento programmato non sarebbe conforme gli strumenti urbanistici in quanto alcune porzioni dei mappali interessati risulterebbero “<corsivo>ancora catastalmente intestate agli originari proprietari</corsivo>”, sebbene ormai da tempo impiegate come sedime stradale, e “<corsivo>qualificate dal P.I. vigente in parte quale ‘viabilità’ e in parte quali ‘ZTO tipo B’”.</corsivo></h:div><h:div>Pertanto ai sensi dell’art. all’art. 3, comma 8, del d.m. 16 gennaio 2018, n. 14, non avrebbe dovuto essere inserito nell’elenco dei lavori per la prima annualità.</h:div><h:div>V - <corsivo>Illegittimità della determinazione dirigenziale n. 1164 del 28 ottobre 2021 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 4 novembre 2021 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica del progetto per violazione dell’art. 1 del Codice della Strada, degli artt. 2, 3, 4 e 6 del d.m. 30 novembre 1999 n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle pista ciclabili”; del paragrafo 3.6, del Capo I e degli artt. 3 e 4 del d.m. 5 novembre 2001 “Norme Funzionali e Geometriche per la costruzione delle strade” di attuazione del Codice della Strada; del d.m. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”; del par. 8.2 “Spazi Esterni” del d.m. n. 236 del 1989, nonché dell’art.58-bis del Codice della Strada, introdotto dall’art.49, comma 5-ter, lett b), n. 2 del d.l. n. 76 del 2020, convertito in legge con modificazioni, dalla Legge n. 120 del 2020, che ha istituito la “zona scolastica”</corsivo>.</h:div><h:div>Il progetto di fattibilità disattenderebbe la finalità dichiarata di assicurare la “<corsivo>messa a norma del percorso ciclabile sul lato est e l’istituzione del doppio senso veicolare nel tratto attualmente a senso unico verso sud (tra il parcheggio Marconi e la via D’Annunzio), in modo da garantire anche il collegamento sud nord tra l’abitato di Fornase e il centro di Spinea</corsivo>”.</h:div><h:div>L’intervento programmato infatti si porrebbe in contrasto con le disposizioni sopra riportate in relazione:</h:div><h:div>a) alle piste ciclabili, in quanto anziché promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, garantendone la sicurezza, prevedrebbe l’interruzione della pista ciclabile per un tratto e prevedrebbe un percorso promiscuo per un altro tratto;</h:div><h:div>b) alle caratteristiche tecniche della piattaforma stradale, in quanto non prevedrebbe lo spazio per banchina e marciapiede su entrambi i lati, richiesto dall’art. 3.6 del d.m. 5 novembre 2001. Inoltre verrebbe dimezzato lo spazio compreso fra la linea di margine e le recinzioni private, rendendo più difficili e meno sicure le manovre di uscita dei veicoli dalle abitazioni. Infine non sarebbero state effettuate le analisi di sicurezza e dei flussi di traffico ciclabili richieste dall’art. 3 del d.m. 5 novembre 2001 né sarebbero stati acquisiti i pareri di cui all’art. 4 del medesimo decreto;</h:div><h:div>c) alle intersezioni stradali, perché non sarebbe stata predisposta l’analisi dei rischi per la sicurezza legati alla non conformità al d.m. 19 aprile 2006, prevista dal d.m. 5 novembre 2001;</h:div><h:div>d) al superamento delle barriere architettoniche, in quanto non si prevedrebbe un percorso pedonale rialzato ad altezza costante e si ridurrebbero gli stalli di sosta;</h:div><h:div>e) all’accessibilità scolastica, in quanto l’intervento risulterebbe peggiorativo per l’accesso pedonale e ciclabile.</h:div><h:div>3. Con delibera di Giunta n. 97 del 6 luglio 2022 e con determinazione dirigenziale n. 1411 del 2 settembre 2022, il Comune ha approvato rispettivamente il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell’intervento di ripristino del doppio senso di marcia su via Matteotti, introducendo alcune modifiche.</h:div><h:div>In particolare, a seguito delle contestazioni dei ricorrenti, il “nuovo” progetto definitivo ed esecutivo prevede la realizzazione in via Matteotti:</h:div><h:div>a) nel primo tratto (tra il parcheggio di via Marconi e via Donizetti), di una strada con careggiata a due corsie (una per senso di marcia), di larghezza di m. 2,75 ciascuna, con un marciapiede lungo il lato est e di un percorso ciclopedonale lungo il lato ovest;</h:div><h:div>b) nel secondo tratto (quello ricompreso tra via Donizetti e via Lorenzini), di una soluzione c.d. “<corsivo>woonerf</corsivo>”, con una area carrabile di larghezza di m. 5,30-5,80 per la circolazione di veicoli e cicli, con ai lati due aree pedonali, “<corsivo>difese</corsivo>” da paletti metallici. Nell’area carrabile è prevista una circolazione a doppio senso alternato, con l’adozione di limiti di velocità molto ridotti e l’introduzione di appositi dissuasori fisici;</h:div><h:div>c) nel terzo tratto (tra via Lorenzini e via d’Annunzio), di una strada con careggiata a due corsie (una per senso di marcia), di larghezza di m. 2,75 ciascuna, con un percorso ciclopedonale lungo il lato est e di una banchina di larghezza maggiorata lungo il lato ovest.</h:div><h:div>4. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 5 settembre 2022 e depositato in data 16 settembre 2022, i ricorrenti hanno impugnato anche tali ulteriori atti di approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo e i relativi atti prodromici e presupposti sulla base dei seguenti ulteriori motivi.</h:div><h:div>A) Quanto alla delibera n. 25/2022 di “<corsivo>Variazione al bilancio di previsione 2022-2024, di competenza e di cassa – adeguamento e integrazione del DUP 2022-2024 e del piano triennale OO.PP.</corsivo>”.</h:div><h:div>I - V<corsivo>iolazione di legge. Violazione degli artt. 21, comma 1, e 23, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, dell’art. 5, comma 9, del d.m. n. 14 del 2018, nonché dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione. Invalidità derivata</corsivo>.</h:div><h:div>Il Consiglio Comunale avrebbe approvato la variazione al bilancio di previsione 2022-2024, senza prima esaminare il progetto definitivo e quindi senza comprendere le ragioni dell’aumento di spesa del 50% in più, ovvero da € 600.000,00 previsti nel progetto di fattibilità tecnico - economica ad € 900.000,00 previsti nel progetto definitivo per il ripristino del doppio senso di marcia. </h:div><h:div>II - <corsivo>Violazione di legge. Violazione degli artt. 21, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, nonché dell’art. 3, comma 10, del d.m. 16 gennaio 2018, n. 14. Difetto di presupposti. Invalidità derivata.</corsivo></h:div><h:div>La realizzazione del doppio senso in via Matteotti e la realizzazione della rotatoria di via Roma sarebbero lotti funzionali di importo superiore ad € 1.000.000,00 del complessivo lavoro di “<corsivo>riqualificazione del nodo viario di accesso a via Roma”.</corsivo></h:div><h:div>Pertanto, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del d.lgs. 50 del 2016, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, l’Amministrazione avrebbe dovuto approvare preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intero lavoro.</h:div><h:div>Invece i progetti di fattibilità della realizzazione del doppio senso in via Matteotti e della realizzazione della rotatoria di via Roma sarebbero starti approvati solo in via separata.</h:div><h:div>B) Quanto ai progetti definitivo ed esecutivo. </h:div><h:div>III - <corsivo>Violazione di legge. Violazione degli artt. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 3 del d.m. 5 novembre 2001; Carenza di istruttoria e omessa acquisizione di parere</corsivo>.</h:div><h:div>Il c.d. modello “<corsivo>woonerf”</corsivo> non sarebbe previsto dall’ordinamento italiano pertanto, l’Amministrazione, in base all’art. 3 del d.m.<corsivo>
				</corsivo>5<corsivo>
				</corsivo>novembre 2001, prima di approvarne la realizzazione, avrebbe dovuto procedere alle specifiche analisi di sicurezza ed ottenere il parere favorevole del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche.</h:div><h:div>IV - V<corsivo>iolazione di legge. Violazione sotto altro profilo dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 3 del d.m. 5 novembre 2001. Eccesso di potere per violazione della circolare n. 3698 del 9 giugno 2001, difetto di presupposti e per sviamento.</corsivo></h:div><h:div>Il modello c.d. “<corsivo>woonerf</corsivo>” è stato realizzato nel secondo tratto di via Matteotti al di fuori delle ipotesi per le quali è stato elaborato, al solo fine di eludere gli impedimenti normativi alla realizzazione del doppio senso di marcia.</h:div><h:div>In base alle “<corsivo>Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana</corsivo>”, recepite nella circolare ministeriale n. 3698 del 9 giugno 2001, tale modello sarebbe stato infatti elaborato per le zone in cui è inibito “<corsivo>il traffico di transito</corsivo>”. Nel caso di specie invece il Comune lo utilizzerebbe con la finalità di collegare una zona della città all’altra.</h:div><h:div>Il “<corsivo>woonerf</corsivo>” dovrebbe portare alla realizzazione di un quartiere o zona unitaria con funzione di “<corsivo>soggiorno</corsivo>”; il Comune invece vi farebbe ricorso nell’ambito del secondo tratto di via Matteotti, “<corsivo>unicamente per derogare all’impossibilità del doppio senso di marcia a causa delle dimensioni geometriche della strada</corsivo>”. In tal modo il Comune derogherebbe anche alle linee guida per la realizzazione delle ciclabili secondo le quali nella “<corsivo>rete principale, le utenze deboli vengono protette separandole dalle altre componenti di traffico</corsivo>”. Nel progetto approvato invece l’area pedonale e quella carrabile sarebbero separate per motivi di sicurezza.</h:div><h:div>V - <corsivo>Violazione di legge. Violazione dell’art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dell’art. 3 del d.m. 5 novembre 2001 e degli artt. 2 e 6 del d.m. 30 novembre 1999, n. 557. Eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà.</corsivo></h:div><h:div>Allo stato via Matteotti, strada “<corsivo>locale in ambito urbano</corsivo>”, avrebbe dimensioni conformi alla normativa vigente solo come strada ad unica corsia di marcia. </h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 3.6 del d.m. 5 novembre 2001, la strada a doppia corsia richiede una larghezza di m. 5,50 (m. 2,75 per ogni corsia) e altresì due marciapiedi di m. 1,50 ciascuno.</h:div><h:div>In base al progetto approvato, risulterebbe invece, con riguardo a via Matteotti, che:</h:div><h:div>- nel primo tratto, il marciapiede in alcuni punti – “e precisamente tra la progressiva 100 e la progressiva 110 e in prossimità della progressiva 210” – ha una larghezza inferiore a m. 1.50;</h:div><h:div>- nel secondo tratto, mancano i marciapiedi e l’area carrabile, nei tratti a doppio senso di circolazione, presenterebbe una larghezza pari a 5,30 metri;</h:div><h:div>- nel terzo tratto, non vi è un marciapiede, ma una banchina.</h:div><h:div>Il progetto inoltre non rispetterebbe nemmeno le disposizioni di cui al d.m. 30 novembre 1999, n. 557, sulle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.</h:div><h:div>Il progetto infatti:</h:div><h:div>- favorirebbe la circolazione veicolare rispetto alla mobilità ciclistica e pedonale;</h:div><h:div>- la circolazione promiscua nel secondo tratto non favorirebbe un percorso ciclabile sicuro, riducendone l’attrattività;</h:div><h:div>- nel secondo tratto non prevedrebbe una pista ciclabile su corsia riservata.</h:div><h:div>VI - <corsivo>Violazione di legge. Violazione dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016. Eccesso di potere per sviamento di potere</corsivo>.</h:div><h:div>La previsione di una fase sperimentale di 3-4 mesi in relazione al secondo tratto si porrebbe in contrasto con l’art. 23, comma 7, del Codice dei contratti pubblici secondo cui “<corsivo>Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò confermerebbe altresì le incertezze del progettista in relazione alla soluzione adottata per il secondo tratto.</h:div><h:div>VII - <corsivo>Violazione di legge. Violazione dell’art. 4 del d.m. 22 aprile 2004</corsivo>.  </h:div><h:div>Nel progetto non sarebbe presente la specifica relazione in ordine, oltre che al miglioramento funzionale della circolazione, anche all’innalzamento del livello di sicurezza richiesta dall’art. 4 del d.m. 22 aprile 2004.</h:div><h:div>VIII - <corsivo>Violazione di legge. Violazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 50 del 2016.</corsivo></h:div><h:div>La “<corsivo>Relazione di fattibilità ambientale</corsivo>”, laddove afferma che l’impatto dell’intervento sulla componente “<corsivo>Aria</corsivo>” sarà “<corsivo>non significativo</corsivo>” poiché “<corsivo>in termini quantitativi i veicoli transitanti lungo la nuova arteria aumenteranno, tuttavia nel totale i flussi stimati saranno poco significativi</corsivo>”, non terrebbe conto dei dati riportati nei documenti “1<corsivo>.01.C – Rilievi automatici del traffico</corsivo>” e “1<corsivo>.01.B Allegato – Studio del Traffico</corsivo>” che prevedrebbero un incremento significativo di flussi di traffico in via Matteotti. </h:div><h:div>Il rallentamento del traffico nel secondo tratto, conseguente alla realizzazione della soluzione del c.d. “<corsivo>woonerf</corsivo>”, aggraverebbe lo stato delle emissioni per le abitazioni presenti.</h:div><h:div>IX - <corsivo>Invalidità derivata degli atti e dei provvedimenti in epigrafe indicati dall’illegittimità sotto diversi profili delle Delibere di Giunta Comunale nn. 97 dell’8 luglio 2021, n. 103 del 5 agosto 2021, n. 150 del 4 novembre 2021, nonché delle Delibera di Consiglio Comunale nn. 61 del 5 ottobre 2021, 71 del 15 novembre 2021 e 88 del 14 dicembre 2021.</corsivo></h:div><h:div>I provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti sarebbero illegittimi in via derivata in ragione delle medesime censure proposte con i primi quattro motivi del ricorso introduttivo.</h:div><h:div>5. Il Comune di Spinea si è costituito in giudizio contestando nel merito le censure proposte ed eccependo in via preliminare sia l’irricevibilità <corsivo>in parte qua  </corsivo>del ricorso introduttivo - che, riguardo a due degli atti impugnati, sarebbe stato notificato oltre il previsto termine di decadenza – sia il difetto di legittimazione a ricorrere dell’associazione denominata FIAB - Amici della biciletta e delle altre associazioni e comitati ambientalisti, in quanto prive dei necessari requisiti di legittimazione in punto di finalità statutarie dell’ente, di stabilità del relativo assetto organizzativo e di <corsivo>vicinitas</corsivo> rispetto</h:div><h:div>all’interesse sostanziale che si deduce leso per effetto dell’azione amministrativa.</h:div><h:div>6. In vista della discussione del ricorso le parti hanno depositato memorie e repliche in cui hanno sviluppato ulteriormente le proprie difese. Inoltre l’Amministrazione ha depositato una relazione di sintesi della società Logit Engineering nella quale vengono sintetizzati gli aspetti caratterizzanti dell’intervento, anche in relazione agli eventuali percorsi alternativi. I ricorrenti hanno depositato anche una relazione tecnica con cui l’ing. Sonia Martignon ha evidenziato i profili di criticità delle soluzioni previste dal Comune.</h:div><h:div>7. All’udienza pubblica del 14 dicembre 2022, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. In via preliminare, va rilevata l’infondatezza delle eccezioni dedotte  dall’Amministrazione con riguardo al ricorso introduttivo. </h:div><h:div>1.1. Quanto alla lamentata irricevibilità <corsivo>in parte qua</corsivo> di due atti oggetto di impugnazione – le delibere di Giunta comunale n. 97 dell’8 luglio 2021 e n. 103 del 5 agosto 2021 - è sufficiente il rilievo che entrambe le deliberazioni non possono ritenersi atti immediatamente lesivi: il primo concerne infatti l’approvazione dello studio del traffico redatto da Logit Engineering, il secondo riguarda invece la “<corsivo>Adozione modifica programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed elenco dei lavori da realizzare nel 2021</corsivo>”. Sicché entrambe le deliberazioni non dovevano essere oggetto di immediata impugnazione.</h:div><h:div>1.2. Non rilevante è invece l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione a ricorrere dell’associazione FIAB - Amici della biciletta e delle altre associazioni e comitati ambientalisti.</h:div><h:div>Il ricorso è stato infatti proposto – oltre che da tali associazioni - anche da “<corsivo>proprietari di immobili che insistono o che comunque affacciano su via Matteotti” </corsivo>e che dunque sono titolari di una posizione giuridica differenziata e giuridicamente tutelata.</h:div><h:div>2. Nel merito, le censure proposte dai ricorrenti non possono essere condivise.</h:div><h:div>2.1. Infondato è il primo motivo di ricorso con cui i ricorrenti assumono che lo “<corsivo>Studio del traffico”, </corsivo>predisposto da Logit Engineering non avrebbe sviluppato alcuna ipotesi alternativa e pertanto non potrebbe costituire il “<corsivo>Documento di fattibilità delle alternative progettuali”, </corsivo>ai fini dell’inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, ai sensi<corsivo>
				</corsivo>degli artt. 3, comma 1, lettera gggg<corsivo>quater</corsivo>), e 21, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016.</h:div><h:div>2.2. Come evidenziato dal Comune, lo studio predisposto da Logit Engineering prende infatti in considerazione due distinte ipotesi: la “<corsivo>riqualificazione parziale di via Matteotti</corsivo>” (pag. 20), dal parcheggio Marconi a via Bellini, e la “<corsivo>riqualificazione totale</corsivo>” della medesima strada sino a via d’Annunzio (pag. 26), confrontandole anche con la situazione attuale.</h:div><h:div>Tale studio prende quindi in considerazione possibili soluzioni alternative.</h:div><h:div>3. Infondati sono il secondo e il terzo motivo di ricorso con cui i ricorrenti sostengono che la delibera di Giunta comunale n. 97 dell’8 luglio 2021 si porrebbe in contrasto con l’art. 1 del c.d.s., con il d.m. n. 6792 del 5 novembre 2001 nonché con le prescrizioni del P.U.M.S.  in quanto favorirebbe la circolazione veicolare a discapito della circolazione ciclo-pedonale.</h:div><h:div>3.1. Invero le sopra richiamate disposizioni normative e le prescrizioni del P.U.M.S. esprimono obiettivi di carattere generale che devono essere contemperati con gli ulteriori interessi pubblici alla rapidità ed efficienza dei collegamenti viari.  </h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa ha inoltre in più occasioni chiarito che le determinazioni comunali in materia di circolazione veicolare all'interno dei centri abitati costituiscono espressione di un apprezzamento di carattere latamente discrezionale, non censurabile nel merito in sede giudiziaria e soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo nel caso in cui si manifesti una palese irragionevolezza, ingiustizia o inadeguatezza delle scelte rientranti nella competenza dell'autorità amministrativa (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 4 luglio 2018, n. 1099. In senso conforme, <corsivo>ex multis</corsivo>: Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4635; Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2255).</h:div><h:div>3.2. Nel caso di specie, soprattutto a seguito della delibera di Giunta n. 97 del 6 luglio 2022 e della determinazione dirigenziale n. 1411 del 2 settembre 2022 - con cui sono stati approvati il progetto definitivo ed esecutivo, modificato con l’introduzione nel secondo tratto di via Matteotti del c.d. modello “<corsivo>woonerf</corsivo>” - è evidente lo sforzo del Comune nel cercare di contemperare i diversi interessi coinvolti.</h:div><h:div>Nel ripristinare il doppio senso di marcia il Comune ha comunque garantito la circolazione ciclo-pedonale in tutta via Matteotti, prevedendo l’adozione di soluzioni diversificate in relazione alle diverse caratteristiche della strada nei tre tratti considerati.</h:div><h:div>Tale complessivo bilanciamento degli interessi non presenta evidenti profili di irragionevolezza.</h:div><h:div>4. Infondato è anche il quarto motivo con cui i ricorrenti sostengono che l’intervento programmato non sarebbe conforme agli strumenti urbanistici vigenti in quanto alcune porzioni dei mappali interessati risulterebbero “<corsivo>ancora catastalmente intestate agli originari proprietari</corsivo>”, sebbene ormai da tempo impiegate come sedime stradale, e “<corsivo>qualificate dal P.I. vigente in parte quale ‘viabilità’ e in parte quali ‘ZTO tipo B’”.</corsivo></h:div><h:div>4.1. Come evidenziato dall’Amministrazione la presenza di particelle di proprietà privata non rileva ai fini della conformità urbanistica dell’intervento e nulla viene dedotto circa l’incompatibilità tra le destinazioni indicate e il progetto approvato dall’Amministrazione. </h:div><h:div>5. Con il quinto motivo del ricorso introduttivo i ricorrenti lamentano che il progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1164 del 28 ottobre 2021 e alla deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 4 novembre 2021, si porrebbe in contrasto con la disciplina in ordine a) alle piste ciclabili, alle caratteristiche tecniche della piattaforma stradale, alle intersezioni stradali, al superamento delle barriere architettoniche e all’accessibilità scolastica.</h:div><h:div>5.1. Il motivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, da un lato, come evidenziato dall’Amministrazione resistente, il progetto definitivo e il progetto esecutivo, successivamente approvati, hanno caratteristiche significativamente differenti rispetto al progetto di fattibilità. A seguito della proposizione del ricorso introduttivo, infatti il Comune ha introdotto significative modifiche al progetto originariamente proposto, tenendo conto delle criticità evidenziate dai ricorrenti.</h:div><h:div>Le censure proposte con il quinto motivo in definitiva paiono riferite al progetto di fattibilità e non invece al nuovo progetto definivo e al nuovo progetto esecutivo.</h:div><h:div>Dall’altro lato, nel ricorso per motivi aggiunti e in particolare nel nono motivo, i ricorrenti hanno riproposto - adattandole al nuovo progetto definitivo ed esecutivo - le censure di cui ai primi quattro motivi del ricorso introduttivo, senza riproporre il quinto motivo.</h:div><h:div>5.2. Il motivo è comunque infondato.</h:div><h:div>Come si è detto, il Comune ha contemperato i diversi interessi coinvolti, adottando soluzioni diversificate che garantiscono lungo tutti e tre i tratti di strada la circolazione ciclo-pedonale.</h:div><h:div>6. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, è infondato il primo motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano che il Consiglio comunale avrebbe approvato la variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e di adeguamento ed integrazione del DUP 2022- 2024 e del Piano Triennale delle opere pubbliche 2022-2024, senza prima esaminare il progetto definitivo dell’intervento e quindi senza comprendere le ragioni dell’aumento del costo complessivo, previsto in € 600.000,00 dal progetto di fattibilità tecnico - economica e quantificato invece dal progetto definitivo nel consistente maggiore importo di € 900.000,00.</h:div><h:div>6.1. Sul punto va rilevato che, come evidenziato dal Comune, l’aumento dei costi necessari per la realizzazione dell’intervento era emerso già nel corso dell’istruttoria, tanto è vero che il progettista - con <corsivo>email</corsivo> del 9 maggio 2022, prima della approvazione della variazione di bilancio del 26 maggio 2022 - aveva inviato all’Amministrazione il quadro economico di spesa aggiornato.</h:div><h:div>Pertanto il Consiglio comunale ha potuto valutare le ragioni dell’incremento dei costi. </h:div><h:div>7. Infondato è il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti con cui i ricorrenti lamentano che in violazione dell’art. 21, comma 3, del d.lgs. 50 del 2016 i progetti di fattibilità della realizzazione del doppio senso in via Matteotti e della realizzazione della rotatoria di via Roma – quali lotti funzionali - non sarebbero stati oggetto di unitaria approvazione.</h:div><h:div>7.1. Sul punto va infatti condiviso quanto evidenziato dall’Amministrazione ad avviso della quale i due interventi non possano definirsi “lotti funzionali” in senso stretto, nell’accezione intesa dal legislatore del D.lgs. n. 50 del 2016, tenuto conto che ciascuno di essi è indipendente ed autonomo rispetto all’altro essendo diverse le relative finalità (tanto è vero che l’intervento concernente la realizzazione della rotatoria di via Roma è già in via di esecuzione).  </h:div><h:div>D’altra parte, va rilevato come dalla prospettazione della censura in esame non emerga sotto quale profilo la mancata approvazione unitaria dei due progetti di fattibilità abbia comportato la lesione di specifici interessi sostanziali dei ricorrenti.</h:div><h:div>8. Infondato è il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti con cui i ricorrenti lamentano che il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell’intervento sarebbero stati adottati in violazione dell’art. 13, commi 1 e 2, del c.d.s., e dell’art. 3 del d.m. n. 6792 del 5 novembre 2001, concernenti la conformazione della piattaforma stradale, senza il previsto parere del Provveditorato Regionale alle opere pubbliche e senza aver compiuto specifiche analisi sulla sicurezza.</h:div><h:div>8.1. Il d.m. n. 6792 del 5 novembre 2001 non è infatti applicabile alla fattispecie.</h:div><h:div>In base all’art. 2 di tale decreto, come modificato dall’art. 1 del d.m. 22 aprile 2004, “<corsivo>Le presenti norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali, salva la deroga di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e sono di riferimento per l'adeguamento delle strade esistenti, in attesa dell'emanazione per esse di una specifica normativa”.</corsivo></h:div><h:div>In coerenza con quanto stabilito dal richiamato art. 2, il successivo art. 3 stabilisce che: “<corsivo>Nel caso in cui, per le strade di nuova costruzione, come previsto dal suddetto comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non consentano il pieno rispetto delle presenti norme, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse a condizione che le stesse siano supportate da specifiche analisi di sicurezza e previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento, e del provveditorato regionale alle opere pubbliche per le altre strade”.</corsivo></h:div><h:div>Non v’è dubbio che, in base alle disposizioni invocate dai ricorrenti, qualora il progetto non rispetti i parametri dimensionali normativamente previsti, l’Amministrazione sia tenuta ad acquisire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, a seconda della tipologia di strada interessata. </h:div><h:div>Ma tali disposizioni sono espressamente riferite alla sola realizzazione di strade <corsivo>nuove</corsivo>.</h:div><h:div>Nella fattispecie in esame invece si tratta di un intervento su una strada esistente, in cui il Comune ha inteso ripristinare il doppio senso di marcia, adottando specifiche soluzioni volte a superare le criticità che in precedenza lo avevano indotto a imporre il senso unico.</h:div><h:div>8.2. Quanto all’assunto secondo cui il c.d. <corsivo>woonerf</corsivo> non sarebbe previsto e disciplinato dal nostro ordinamento, è sufficiente evidenziare che tale modello costituisce l’archetipo delle “<corsivo>zone a traffico moderato</corsivo>” ed è menzionato nelle Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana, adottate dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 35 del c.d.s..</h:div><h:div>In base a tali Linee guida in particolare “<corsivo>Le zone a traffico moderato traggono la loro origine dall’esperienza olandese degli anni Sessanta (woonerf), ove veniva eliminata la distinzione tra carreggiata e marciapiede, in favore di una riorganizzazione dello spazio stradale innovativa, a favore delle utenze deboli della strada. In Italia il Nuovo codice della strada ha introdotto la “zona residenziale”, definita come “zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso da appositi segnali di inizio e fine”. La creazione di una zona residenziale implica l’applicazione di tecniche di traffic calming che comportino la riduzione della velocità veicolare ed inibiscano il traffico di transito. Nelle zone a traffico moderato la sicurezza degli utenti deboli della strada è ricercata attraverso l’integrazione delle diverse tipologie di utenza, contrariamente a quanto, invece, avviene nelle strade della rete principale, ove le utenze deboli vengono protette separandole dalle altre componenti di traffico</corsivo>” (pag. 35).</h:div><h:div>Si tratta in definitiva di un modello riconosciuto e sostanzialmente recepito nel nostro ordinamento.</h:div><h:div>9. Infondato è il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti con cui i ricorrenti sostengono che il Comune avrebbe applicato il modello del c.d. <corsivo>woonerf </corsivo>al di fuori delle ipotesi per le quali è stato elaborato – al fine di eludere gli impedimenti normativi alla realizzazione del doppio senso di marcia.</h:div><h:div>9.1. Invero la soluzione adottata dal Comune appare coerente con le indicazioni fornite dalle Linee guida.</h:div><h:div>Il Comune ha infatti previsto limiti di velocita particolarmente contenuti: 30 km/h lungo tutta la strada oggetto dell’intervento e 20 Km/h nell’area del c.d. <corsivo>Woonerf</corsivo>, con l’inserimento di appositi dissuasori fisici a garanzia dell’effettivo rispetto degli stessi.</h:div><h:div>Inoltre non appare irragionevole che l’Amministrazione abbia inteso utilizzare questo modello per ricercare una sorta di contemperamento dei diversi interessi coinvolti.</h:div><h:div>10. Infondato è il quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti con cui i ricorrenti sostengono che con l’intervento in esame non sarebbero state risolte le criticità esistenti in quanto le dimensioni di via Matteotti rispetterebbero le prescrizioni di cui al d.m. n. 6792 del 5 novembre 2001 e al d.m. n. 557 del 30 novembre 1999 solo se si trattasse di strada a corsia unica di marcia, e non invece di strada, come nel caso, a doppia corsia.</h:div><h:div>10.1. Come già evidenziato, le disposizioni del d.m. 5 novembre 2001 si applicano “<corsivo>per la costruzione di nuovi tronchi stradali</corsivo>” e sono solo “<corsivo>di riferimento per l'adeguamento delle strade esistenti, in attesa dell'emanazione per esse di una specifica normativa”.</corsivo></h:div><h:div>E nel caso di specie il progetto approvato dal Comune appare in linea con le prescrizioni di tale decreto ministeriale.</h:div><h:div>In particolare:</h:div><h:div>a) in relazione al primo tratto, quanto all’assunto - sostenuto dal ricorrente – secondo cui il marciapiede in alcuni punti – “<corsivo>e precisamente tra la progressiva 100 e la progressiva 110 e in prossimità della progressiva 210</corsivo>” – avrebbe una larghezza inferiore a m. 1.50, è sufficiente evidenziare che in base al progetto è prevista la realizzazione sul lato est di un percorso ciclo pedonale rialzato e fisicamente delimitato e sul lato ovest un percorso pedonale sempre rialzato della larghezza di cm. 150, salvo in prossimità degli accessi carrai alle abitazioni private, ove viene comunque garantito il transito dei soggetti diversamente abili;</h:div><h:div>b) in relazione al secondo tratto, in ordine alla lamentata mancanza dei marciapiedi e alla ridotta larghezza dell’area carrabile - che sarebbe di m. 5,30 anziché di m. 5,75 come previsto per le strade a due corsie - va rilevato che è prevista la realizzazione di percorsi pedonali protetti e che in tale tratto viene creato non un doppio senso di marcia, bensì una sorta di senso unico alternato con l’applicazione del modello c.d.<corsivo> Woonerf;</corsivo></h:div><h:div>c) in relazione al terzo tratto, quanto alla lamenta assenza di un marciapiede, va rimarcato che è comunque prevista una banchina per il transito pedonale.</h:div><h:div>10.2. Con riguardo invece alla lamentata violazione del d.m. 30 novembre 1999, n. 557, “<corsivo>Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili</corsivo>”, va rimarcato, da un lato, che la possibilità del ricorso a percorsi promiscui veicolare e ciclabile è espressamente previsto dalle Linee guida per la redazione e l’attuazione del “<corsivo>Biciplan</corsivo>”, di cui all’art. 6 della legge n. 2 del 2018, dall’altro lato, che le misure volte a garantire la sicurezza dei ciclisti adottate dal Comune nel secondo tratto appaiono anche esse in linea con quanto richiesto dalle medesime Linee guida.</h:div><h:div>11. Inconferente è il sesto motivo del ricorso per motivi aggiunti con cui i ricorrenti lamentano l’illegittimità della previsione di una fase sperimentale di 3-4 mesi.</h:div><h:div>Nel progetto esecutivo tale fase sperimentale è stata infatti soppressa.</h:div><h:div>12. Infondato è il settimo motivo con cui i ricorrenti sostengono che i progetti approvati si porrebbero in contrasto con l’art. 4 del d.m. 22 aprile 2004, in quanto mancherebbe la specifica relazione richiesta da tale disposizione in ordine al miglioramento funzionale della circolazione e all’innalzamento del livello di sicurezza.</h:div><h:div>12.1. Invero nella relazione generale al progetto definitivo viene data ampia considerazione alla valutazione del profilo della sicurezza. Dall’esame degli atti del procedimento è evidente l’impegno del Comune nel contemperare i diversi interessi coinvolti con particolare riferimento a tale profilo.</h:div><h:div>In questo senso l’Amministrazione ha previsto:</h:div><h:div>- l’introduzione di limiti di velocità particolarmente ridotti;</h:div><h:div>- la realizzazione nel secondo tratto di dissuasori fisici a garanzia del rispetto dei limiti di velocità;</h:div><h:div>- l’introduzione nel secondo tratto di elementi di delimitazione fisica dei percorsi pedonali;</h:div><h:div>- la realizzazione nel primo tratto di una delimitazione fisica del percorso ciclopedonale.</h:div><h:div>13. Infondato è l’ottavo motivo del ricorso per motivi aggiunti con cui i ricorrenti sostengono che l’intervento avrebbe un impatto significativo sulla componente “<corsivo>Aria”</corsivo>, comportando un importante incremento di flussi di traffico in via Matteotti. </h:div><h:div>13.1. Invero, come evidenziato dall’Amministrazione, l’intervento contestato dovrebbe determinare solo uno spostamento dei flussi di traffico, con una riduzione delle percorrenze necessarie per accedere al centro di Spinea.</h:div><h:div>Va d’altra parte aggiunto che la valutazione dell’incidenza ambientale dell’intervento non può prendere in considerazione la sola via Matteotti.</h:div><h:div>14. Infondato è infine, per le ragioni già esposte ai capi 2-4, è il nono motivo di ricorso per motivi aggiunti con cui i ricorrenti deducono l’illegittimità derivata degli atti di approvazione del progetto definitivo e di quello esecutivo in relazione al primo, al secondo, al terzo e al quarto motivo del ricorso introduttivo.    </h:div><h:div>15. Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti vanno pertanto respinti.</h:div><h:div>16. In ragione della peculiarità della fattispecie e in particolare in ragione del sostanziale superamento delle criticità evidenziate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo in sede di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, sussistono le condizioni per compensare le spese.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/12/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maso Cristina</h:div><h:div>Filippo Dallari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>