<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210029120211008111338274" descrizione="" gruppo="20210029120211008111338274" modifica="10/12/2021 4:43:35 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Renato Benvegnù" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00291"/><fascicolo anno="2021" n="01212"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210029120211008111338274.xml</file><wordfile>20210029120211008111338274.docm</wordfile><ricorso NRG="202100291">202100291\202100291.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\41 Maddalena Filippi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maddalena Filippi</firma><data>12/10/2021 16:00:55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Filippo Dallari</firma><data>11/10/2021 18:19:34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/10/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maddalena Filippi,	Presidente</h:div><h:div>Nicola Bardino,	Referendario</h:div><h:div>Filippo Dallari,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della prescrizione impositiva del Questore di Padova – P.A.S.I. 2° Sezione Armi – come notificata a mani del ricorrente in data 8 marzo 2021, emanata a conclusione del seguente procedimento amministrativo: Comunicazione avvio procedimento <corsivo>ex</corsivo> art. 7 legge n. 241 del 1990 notificato in data 9 dicembre 2020 - QUESTURA DI PADOVA PAS.I. 2 Sez. - Armi Prot.: 0089695 del 7 dicembre 2020 QUESTURA DI PADOVA Divisione Polizia Amministrativa Sociale e Immigrazione- Ufficio Armi Cat.6G/2020.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 291 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Renato Benvegnù, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio Ernesto Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno - Questura di Padova, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Venezia, piazza San Marco, 63; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Premesso:</h:div><h:div>- che il ricorrente, titolare di licenza di collezione di armi comuni da sparo e di licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare, possiede 260 armi comuni da sparo di cui 222 in collezione, 19 in detenzione <corsivo>ex</corsivo> art. 38 T.U.L.P.S. e 19 armi antiche, artistiche o rare;</h:div><h:div>- che gli acquisti delle armi sono stati tutti preventivamente autorizzati dall’Amministrazione che ha prescritto la progressiva implementazione dei sistemi di sicurezza del luogo di detenzione;</h:div><h:div>- che con provvedimento del 4 marzo 2021 il Questore della Provincia di Padova ha imposto al ricorrente “<corsivo>di non detenere, ex art. 38 TULPS e in collezione, armi comuni da sparo sia lunghe che corte in un quantitativo che superi complessivamente il numero di 100 (armi) comuni da sparo, con esclusione dal detto novero delle armi antiche, artistiche e rare</corsivo>”, assegnandogli il termine di 180 giorni per l’esecuzione;</h:div><h:div>- che tale provvedimento è stato assunto in quanto “<corsivo>il trend di furti in abitazione, con illecito asporto di armi rinvenute dai soggetti attivi del reato in loco delicti, costituisce ex se un fattore di allarme per le valutazioni istituzionali di questo Ufficio di P.S., tanto più quando in uno stesso immobile è custodito, ancorché nelle forme di legge e con l’osservanza delle prescrizioni imposte, un considerevole numero di armi comuni da sparo”; </corsivo>inoltre<corsivo>
				</corsivo>in quanto <corsivo>“la presenza in uno stesso immobile di un elevato quantitativo di armi, senza la prescrizione di un limite massimo di detenibilità, costituisce un elemento di rischio, non a priori definibile, ma di certo non escludibile, anche per l’ipotesi di eventuali, successivi comportamenti non legittimi da parte dello stesso titolare di armi, come le cronache hanno purtroppo evidenziato, per di più in occasione dio verifiche e controlli di polizia”; </corsivo>e<corsivo>
				</corsivo>comunque al fine di evitare, <corsivo>“per lo stesso interesse pubblico e per l’incolumità dell’interessato, della collettività e degli operatori di p.s., di trasformare il luogo di detenzione e raccolta in un bunker inviolabile e inattaccabile in esecuzione di prescrizioni di P.S.”;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato tale provvedimento sulla base dei seguenti motivi:</h:div><h:div>I - <corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11, ultimo comma, del TULPS per carenza assoluta dei presupposti e mancanza di istruttoria</corsivo>. Il ricorrente avrebbe sempre osservato le prescrizioni impostegli e l’Amministrazione, nel corso delle ispezioni svolte, non avrebbe mai mosso alcuna osservazione nei suoi confronti. Il luogo dove il ricorrente detiene le armi sarebbe dotato di un livello di sicurezza attiva e passiva pari o superiore a quello di molte armerie e anche in caso di sottrazione le armi in questione sarebbero in ogni caso inutilizzabili. Ai collezionisti è infatti vietato detenere munizioni per le armi in collezione e un rilevante numero di armi di interesse storico adotterebbe calibri obsoleti o desueti, le cui munizioni non sarebbero reperibili nel mercato;</h:div><h:div>II -  Il provvedimento impugnato colliderebbe con l’assetto normativo vigente in materia di armi, di detenzione delle stesse previa denuncia, con le norme vigenti in tema di limiti quantitativi, di licenza di collezione di armi comuni, di norme sulla detenzione di armi da caccia, dei requisiti soggettivi per essere titolari di licenza di polizia, realizzando un illegittimo spossessamento forzoso, non collegato al venir meno dei requisiti psico-fisici e di affidabilità del detentore;</h:div><h:div>III -  Il provvedimento impugnato si porrebbe in contraddizione con i principi di legalità, di certezza del diritto e di parità di trattamento, introducendo un limite quantitativo alla detenzione delle armi, non previsto dal legislatore ed efficace per la sola Provincia di Padova; </h:div><h:div>Rilevato: </h:div><h:div>- che il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio contestando nel merito le censure proposte;</h:div><h:div>- che con ordinanza n. 209 del 14 maggio 2021 questa Sezione ha sospeso nelle more il provvedimento impugnato, ritenendo “<corsivo>che le censure proposte in relazione alla lesione del principio di tutela del legittimo affidamento richiedono l’approfondimento proprio della sede di merito</corsivo>”;</h:div><h:div>- che in vista dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria in cui ha ulteriormente sviluppato le proprie difese e all’udienza del 22 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;</h:div><h:div>Considerato:</h:div><h:div>- che in base all’art. 10, comma 6, della legge 8 aprile 1975, n. 110, “<corsivo>La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica</corsivo>”;</h:div><h:div>- che in base all’art. 12, comma 7, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, “<corsivo>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, loro parti e relative munizioni può essere rilasciata dal questore apposita licenza di collezione in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, previa comunicazione all'autorità delle misure adottate per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico, nonché per la custodia delle armi da fuoco, delle loro parti al fine di assicurare un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi. La licenza di collezione delle predette armi può essere rilasciata a coloro che le acquistano per causa di morte”;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- </corsivo>che ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S.<corsivo> “Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- </corsivo>che per giurisprudenza costante:</h:div><h:div>a) non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L’amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive (Cons. Stato, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759);</h:div><h:div>b)  il potere di vietare la detenzione delle armi ha una finalità di tutela preventiva dell'ordine pubblico, non sanzionatorio;</h:div><h:div>c) le valutazioni che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia sono caratterizzate da ampia discrezionalità e sono sindacabili solo a fronte di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o al travisamento dei fatti (T.A.R. Umbria, Sez. I, 27 dicembre 2017, n. 813; T.A.R. Puglia, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 826; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 17 luglio 2017, n. 265; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 8148);</h:div><h:div>- che pertanto, in presenza di obiettive ragioni, correlate all’affidabilità del ricorrente nella detenzione delle armi o specificamente riferite all’ambito territoriale di riferimento, l’imposizione da parte del Questore di un limite quantitativo all’acquisto di ulteriori armi non possa ritenersi in linea generale illegittima;</h:div><h:div>Considerato tuttavia:</h:div><h:div>- che nella fattispecie in esame il ricorrente ha già acquistato le armi in collezione previa autorizzazione dell’Amministrazione resistente, realizzando i richiesti interventi di implementazione dei sistemi di sicurezza;</h:div><h:div>- che il ricorrente ha quindi maturato un legittimo affidamento circa la possibilità di mantenere la detenzione delle armi acquistate;</h:div><h:div>- che il provvedimento impugnato, incidendo sulle autorizzazioni già rilasciate in favore del ricorrente, in definitiva revocandole, avrebbe richiesto una motivazione puntuale in ordine alla specifica posizione del ricorrente medesimo o in ordine alle particolari condizioni dell’ambito territoriale di riferimento;</h:div><h:div>- che nel provvedimento impugnato non viene in alcun modo messa in dubbio l’affidabilità del ricorrente nella detenzione delle armi;</h:div><h:div>- che il ricorrente ha documentato che, alla data di emanazione del provvedimento impugnato, il “<corsivo>trend di furti in abitazione, con illecito asporto di armi</corsivo>” nella Provincia di Padova non risultava in aumento (documento 2 del ricorrente);</h:div><h:div>- che le ulteriori ragioni esposte nel provvedimento non paiono specificamente riferibili al territorio della Provincia di Padova;</h:div><h:div>- che pertanto in tali condizioni il provvedimento impugnato risulta realizzare un illegittimo spossessamento forzoso delle armi precedentemente autorizzate;</h:div><h:div>Ritenuto:</h:div><h:div>- che pertanto il secondo e il terzo motivo di ricorso siano fondati;</h:div><h:div>- che di conseguenza il ricorso debba essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato debba essere annullato nei sensi di cui in motivazione;</h:div><h:div>- che per la novità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per compensare le spese.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata prescrizione del Questore di Padova.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/09/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maso Cristina</h:div><h:div>Filippo Dallari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>