<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200035720200420164111099" descrizione="" gruppo="20200035720200420164111099" modifica="4/21/2020 11:00:38 AM" stato="4" tipo="21" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2020" n="00357"/><fascicolo anno="2020" n="00205"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.2:decreto-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>21</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200035720200420164111099.xml</file><wordfile>20200035720200420164111099.docm</wordfile><ricorso NRG="202000357">202000357\202000357.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Venezia\Sezione 2\2020\202000357\</rilascio><tipologia>Decreto-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Alberto Pasi</firma><data>21/04/2020 11:00:38</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/04/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Alberto Pasi</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Santa Giustina n. 23 del 14 aprile 2020, recante “misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Ordinanza di chiusura temporanea dei cimiteri cittadini”, pubblicata sull’Albo pretorio in pari data, nella parte in cui “ordina la chiusura dei cimiteri del Comune di Santa Giustina fino al 3 maggio 2020”.</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento pertinente, anche non noto al ricorrente, avverso il quale si formula sin da ora espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti in caso di relativa produzione in giudizio;</h:div><h:div>-. con, in ogni caso, condanna alla refusione delle spese di causa, come generale norma.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 357 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Daniele Tisot, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Azzalini e Chiara Cerrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Belluno, viale Fantuzzi, 11a; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Santa Giustina, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</h:div><h:div>la Prefettura della Provincia di Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>CONSIDERATO </h:div><h:div>che il pregiudizio lamentato (preclusione all' esercizio del diritto di culto e accesso al sepolcro del figlio a partire dal 19 marzo 2020) si è già ormai per la più gran parte (30 giorni) consumato, e che il residuo periodo di chiusura del cimitero (ulteriori 13 giorni fino al 3 maggio), ove rapportato a quello già sofferto (30 giorni) e a quello pregresso di incontestato esercizio anche quotidiano del diritto (14 anni dal 2006), non appare di rilevanza temporale tale da aggravare in modo determinante il danno già patito, e da giustificare misure cautelari in mancanza di contraddittorio e di trattazione collegiale;</h:div><h:div>
				</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Respinge l'istanza ex art. 56 del C.p.a.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 14 maggio 2020.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia il giorno 21 aprile 2020.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/04/2020"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>