<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200025720220722165201221" descrizione="" gruppo="20200025720220722165201221" modifica="7/29/2022 6:14:19 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Rocco Angilletta" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00257"/><fascicolo anno="2022" n="01267"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200025720220722165201221.xml</file><wordfile>20200025720220722165201221.docm</wordfile><ricorso NRG="202000257">202000257\202000257.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\41 Maddalena Filippi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maddalena Filippi</firma><data>29/07/2022 17:53:54</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Filippo Dallari</firma><data>25/07/2022 16:35:20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/08/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maddalena Filippi,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Mielli,	Consigliere</h:div><h:div>Filippo Dallari,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’accertamento e la condanna</h:div><h:div>del Ministero dell’Interno al pagamento dell’indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 86 del 2001, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto al soddisfo.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 257 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Rocco Angilletta, Dimitri Gheno, Franco Sciulli, Bruno Stimpfl, Fabio Zaccara e Bruno Zorzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Egidio Lizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Venezia, piazza San Marco, 63;  </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. I ricorrenti facevano parte del Corpo Forestale dello Stato (in seguito, Corpo Forestale) ed erano assegnati al Centro Operativo Aeromobile “<corsivo>Urbe</corsivo>”, Sezione distaccata di Belluno.</h:div><h:div>1.1. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs.12 settembre 2016, n. 177, “<corsivo>Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato</corsivo>”, i ricorrenti venivano inquadrati nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (in seguito, Corpo dei Vigili del Fuoco) e assegnati al Comando Provinciale di Venezia, con decorrenza dall’1 gennaio 2017.</h:div><h:div>1.2. Con separate istanze i ricorrenti chiedevano al Ministero dell’Interno l’erogazione dell’indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86 del 29 marzo 2001 e, “<corsivo>nel caso in cui lo status di assegnazione temporanea portasse ad un diniego, la corresponsione dell’opportuna indennità giornaliera di missione, prevista per le assegnazioni temporanee per ragioni di servizio a far data dall’1 gennaio 2017</corsivo>”.  </h:div><h:div>1.3. Con nota del 16 febbraio 2018 il Ministero ha respinto tali istanze in quanto: “<corsivo>il comma 13 dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ha previsto – in tema di trasferimenti d’autorità – che il personale del Corpo forestale dello Stato, al momento del transito nelle amministrazioni di destinazione, si applichino le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 bis, della legge 19 marzo 2001, n. 86. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Il predetto comma 1-bis ha previsto una specifica esclusione dal diritto all’indennità di cui trattasi per il personale trasferito d’autorità ‘ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre 10 chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni’.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo> Ciò premesso, in considerazione del carattere temporaneo delle assegnazioni del personale ‘ex C.F.S.’ nelle sedi del CNVVF, si è dell’avviso che sussistano i presupposti per l’attribuzione del trattamento di trasferta (nel limite massimo di 240 giorni), che dell’indennità di prima assegnazione, nel senso in cui ne ricorrono i presupposti ai sensi della normativa vigente</corsivo>”.        </h:div><h:div>2. Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno agito per la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 86 del 2001 sulla base del seguente motivo.</h:div><h:div>“<corsivo>I. Sul diritto dei dipendenti a ricevere l’indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1 l. n. 86/2001 e/o l’indennità di trasferta ai sensi dell’art. 1 l. n. 417/1978 e dall’art. 28 del CCNL integrativo del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto il 24.5.2000; violazione dell’art. 18 d.lgs. n. 177/2016, dell’art. 1 l. n. 86/2001, dell’art. 1 l. n. 417/1978; concorrente violazione degli articoli 3, 29, 36 e 97 Cost</corsivo>.”.</h:div><h:div>In primo luogo, l’assegnazione di servizio presso la nuova destinazione sarebbe avvenuta per ragioni esclusivamente d’ufficio, in ragione delle ipotesi di cui all’art. 12, lett. a), punto 2, e lett. b), punto 2, del d.lgs. n. 177 del 2016, non avendo gli interessati optato per la mobilità facoltativa verso altre Amministrazioni civili dello Stato.</h:div><h:div>In secondo luogo, i ricorrenti sarebbero stati destinati a una sede sita in un Comune diverso da quello in cui si trova la sede di lavoro di provenienza e non a questa limitrofa. Il Centro Operativo Aeromobile di Venezia si troverebbe infatti a ben 100 chilometri circa dalla precedente sede collocata in Belluno e le due province non sarebbero confinanti, essendo separate da quella di Treviso.</h:div><h:div>Inoltre, i ricorrenti hanno rilevato che i Comandi Stazione Forestale di provenienza non sono stati oggetto di soppressione, ma di mero trasferimento all’Arma dei Carabinieri per effetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 177 del 2016 e incardinati all’Interno del Comando Regione Carabinieri Forestale Veneto. Tale accorpamento avrebbe mantenuto in vita i reparti e le articolazioni esistenti, semplicemente trasferite, così che ricorrevano le condizioni di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 86 del 2001, dovendosi altrimenti rilevare una patente illegittimità costituzionale della norma stessa, in relazione ai principi di cui agli artt. 3, 29, 36 e 97 Cost.</h:div><h:div>Competeva, quindi, a ciascuno dei ricorrenti l’importo pari a “<corsivo>trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi</corsivo>”, diaria definita ai sensi dalla circolare n. 7 prot. 0007076 del 20 aprile 2010 del Ministero dell’Interno.</h:div><h:div>In merito al rilievo dell’Amministrazione secondo cui nella fattispecie si trattava di una assegnazione temporanea, i ricorrenti hanno evidenziato di essere stati assegnati alla sede di Venezia da oltre tre anni dall’1 gennaio 2017 – in particolare, quanto a Rocco Angiletta, dall’1 gennaio 2017 a Catanzaro e dal 9 febbraio 2017 a Venezia - risultando dunque ben superati i sessanta giorni quale limite previsto dalle disposizioni di legge perché l’assegnazione potesse dirsi temporanea; l’assegnazione, inoltre, non era dovuta a esigenze straordinarie, ma a mere esigenze organizzative dell’ente.</h:div><h:div>Peraltro, i ricorrenti hanno sostenuto la cumulabilità dei due emolumenti. L’indennità di trasferimento avrebbe dovuto essere loro riconosciuta dopo la scadenza del periodo di percezione dell’indennità di trasferta (240 giorni).</h:div><h:div>3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando, oltre agli atti del procedimento, una analitica relazione, in cui si è rilevato in particolare:</h:div><h:div>a) che il richiamo all'articolo 1, comma 1-<corsivo>bis</corsivo>, della legge n. 86 del 29 marzo 2001, contenuto all’art. 18, comma 13, del d.lgs. n. 177 del 2016, precluderebbe la possibilità di riconoscere ai ricorrenti l’indennità di trasferimento. Infatti il legislatore, qualora avesse inteso riconoscere l’indennità di trasferimento a tutto il personale transitato, avrebbe richiamato l’intera disciplina di cui all’articolo 1 della legge n. 86 del 2001. Invece richiamando il solo comma 1-<corsivo>bis </corsivo>avrebbe voluto escludere l’applicazione di tale emolumento;</h:div><h:div>b) che gli uffici di provenienza dei ricorrenti sarebbero stati oggetto di soppressione e di dislocazione, e non invece di trasferimento. Tanto è che la precedente sede dei ricorrenti non sarebbe inserita nell’“<corsivo>Elenco degli immobili del demanio dello Stato in uso governativo all’ex Corpo forestale dello Stato che transitano in uso governativo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco</corsivo>”;</h:div><h:div>c) che nella fattispecie si tratterebbe di assegnazione temporanea non di trasferimento;</h:div><h:div>d) in subordine, che la condanna dovrebbe essere limitata alla corresponsione della differenza tra l’indennità di trasferimento e l’indennità di missione già liquidata.</h:div><h:div>4. In prossimità della trattazione di merito i ricorrenti hanno depositato una memoria in cui hanno sviluppato le proprie difese e hanno replicato ai rilievi dell’Amministrazione e all’udienza del 15 giugno 2022, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. L’art. 1 della legge n. 86 del 2001 al comma 1 definisce l’indennità di trasferimento stabilendo che: “<corsivo>Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare… trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi</corsivo>”.</h:div><h:div>Il comma 1-<corsivo>bis</corsivo> del medesimo art. 1 della legge n. 86 del 2001 circoscrive l’ambito di applicazione di tale indennità prevedendo che: “<corsivo>L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni</corsivo>”.</h:div><h:div>I presupposti necessari e sufficienti, ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferimento, sono costituiti esclusivamente dal trasferimento d'ufficio ad una sede distante oltre 10 km dalla precedente e dall'ubicazione della nuova sede in un Comune diverso, non limitrofo (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 10 novembre 2021, n. 2487).</h:div><h:div>1.1. Nel disciplinare l’”<corsivo>assorbimento del Corpo forestale dello Stato”, </corsivo>l’art. 18, comma 13, del d.lgs. n. 177 del 2016, richiama espressamente il solo comma 1-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 86 del 2001, stabilendo che “<corsivo>Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86</corsivo>”.</h:div><h:div>Tuttavia in base ad una interpretazione sistematica non par dubbio che il richiamo al comma 1-<corsivo>bis</corsivo> debba essere inteso come riferito anche al comma 1 della medesima disposizione in cui viene definita l’indennità di trasferimento. Il comma 1 costituisce infatti il presupposto logico del comma 1-<corsivo>bis</corsivo>.</h:div><h:div>In definitiva anche per i dipendenti del Corpo Forestale - al pari degli altri dipendenti di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 86 del 2001 – l’indennità di trasferimento deve essere riconosciuta salvo che la nuova sede non sia distante meno di 10 km dalla precedente o sia limitrofa. </h:div><h:div>Tale interpretazione risulta peraltro conforme sia alla <corsivo>ratio</corsivo> dell’istituto dell’indennità di trasferimento – consistente nell’indennizzare il dipendente dei maggiori costi derivanti dal trasferimento subito per esigenze organizzative dell’ente – sia al dettato costituzionale che vieta l’introduzione di ingiustificate disparità di trattamento.</h:div><h:div>L’interpretazione proposta dall’Amministrazione risulterebbe, invece, in contrasto con il dato letterale del medesimo comma 1-<corsivo>bis</corsivo> che espressamente esclude la corresponsione dell’indennità di trasferimento nei soli casi di trasferimento presso sedi limitrofe, non nella generalità delle ipotesi. </h:div><h:div>2. Non condivisibile è l’eccezione dell’Amministrazione secondo cui nella fattispecie l’indennità di trasferimento non sarebbe dovuta ai sensi del citato comma 1-<corsivo>bis,</corsivo> in quanto il reparto o l’articolazione di provenienza sarebbero stati oggetto di “<corsivo>soppressione o dislocazione</corsivo>”. </h:div><h:div>2.1. La giurisprudenza ha evidenziato che si è in presenza di un trasferimento di ufficio o di autorità, ogniqualvolta il trasferimento sia prioritariamente teso a soddisfare l'interesse dell'Amministrazione di appartenenza, con conseguente riconoscimento dell’indennità in questione (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 3 luglio 2020, n. 260).</h:div><h:div>Nel caso di specie, il trasferimento rispondeva a esigenze logistiche dell'Amministrazione e non si evince in alcun modo la soppressione del Corpo Forestale.</h:div><h:div>I precedenti Comandi sono rimasti presso le stesse strutture e hanno continuato a svolgere le funzioni di protezione ambientale, mutando, per l’intervenuto assorbimento all’Arma dei Carabinieri, il nome in Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale.</h:div><h:div>Sul punto è del resto significativa la stessa epigrafe del decreto legislativo n. 177 del 2016 che così definisce il contenuto della disciplina delegata: “<corsivo>Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e ‘assorbimento’ del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche</corsivo>”.</h:div><h:div>La legge-delega n. 124 del 2015, all’art. 8, comma 1, lett. a), prevede, per quel che rileva in questa sede, il “…<corsivo>riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso</corsivo>:… <corsivo>2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche…</corsivo>”.</h:div><h:div>La norma di delega non contiene dunque alcun riferimento alla “<corsivo>soppressione</corsivo>” del Corpo Forestale, del quale viene previsto - come indicato nell’epigrafe del decreto delegato - il solo “<corsivo>assorbimento</corsivo>”.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che l’art. 7 dello stesso decreto delegato prevede che: “<corsivo>Il Corpo forestale dello Stato è assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9…</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale articolo 9, a sua volta, nel testo integrato dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 228 del 2017, specifica che: “<corsivo>In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi</corsivo>…”.</h:div><h:div>Anche in questo caso non vi è alcun accenno alla <corsivo>soppressione</corsivo> del Corpo Forestale, ma si fa esclusivo riferimento all’attribuzione di competenze.</h:div><h:div>A ciò deve aggiungersi che il Consiglio di Stato in sede consultiva (Ad. Comm. Spec., 18 aprile 2016, n. 1183/16 e 14 ottobre 2016, n. 2112/16) ha valorizzato, come elemento escludente la soppressione, la permanenza delle funzioni già esercitate dal Corpo forestale e attribuite ad altre strutture e la consistenza legislativa confluente in una operazione di riassorbimento di una pubblica amministrazione, “<corsivo>assimilabile ad una successione o - ancor meglio - ad una incorporazione</corsivo>”.</h:div><h:div>La stessa Corte costituzionale, nella nota sentenza in argomento n. 170 del 2020, ha sempre fatto riferimento alle nozioni di assorbimento e di accorpamento, senza mai considerare la mera soppressione del Corpo forestale, come invece ritenuta dall’Amministrazione.</h:div><h:div>Né può assumere rilevanza, come invece esposto dall’Amministrazione, il mancato trasferimento al Comando dei Vigili del Fuoco degli immobili in cui avevano sede i Comandi Stazione Forestale di provenienza dei ricorrenti, immobili assegnati all’Arma dei Carabinieri.</h:div><h:div>Come condivisibilmente osservato anche dai ricorrenti, il trasferimento in questione ha confermato proprio la sopravvivenza delle articolazioni che ivi avevano sede.</h:div><h:div>Vi è stata, quindi, una mera riorganizzazione delle Amministrazioni considerate nella riforma, che comunque ha determinato, oggettivamente, il trasferimento del luogo di lavoro dei ricorrenti in un Comune diverso, ad oltre 10 chilometri dal precedente.</h:div><h:div>D’altro canto, solo in relazione a tale impostazione assume logica e coerenza la disposizione di cui all’art. 18, comma 13, del d.lgs. n. 177 del 2016, altrimenti non necessaria se già dall’esame della normativa di delega non vi fossero stati dubbi in ordine alla <corsivo/>soppressione <corsivo>tout court</corsivo> del Corpo Forestale dello Stato.</h:div><h:div>Lo stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che l'indennità di trasferimento, prevista dall'art. 1, comma 1, della legge n. 86 del 2001, si applica anche al militare trasferito d'ufficio ad una sede distante oltre 10 km dalla precedente e ubicata in un comune diverso, senza che possa assumere rilevanza ostativa al riconoscimento del beneficio economico “<corsivo>de quo</corsivo>” la circostanza che l'ufficio di destinazione sia un presidio facente parte di un medesimo ufficio dirigenziale, giacché una simile condizione restrittiva, fondata sulle peculiarità dell'organizzazione interna del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, “<corsivo>non è espressamente prevista dalla Legge, che valorizza il solo dato della sede fisica presso cui il dipendente medesimo presta materialmente servizio</corsivo>” (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 28 gennaio 2019, n. 40, confermata sul punto da Cons. Stato, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 5941).</h:div><h:div>3. Non condivisibile è altresì l’assunto dell’Amministrazione secondo cui nel caso di specie si tratterebbe di un trasferimento temporaneo.</h:div><h:div>3.1. I ricorrenti sono stati infatti trasferiti a Venezia dal 1 gennaio 2017 e al momento della proposizione del ricorso era ampiamente decorso il termine di durata dei trasferimenti temporanei.</h:div><h:div>4. Come si è detto i presupposti per l'erogazione dell’indennità sono tre: a) l’adozione di un provvedimento di trasferimento d'ufficio; b) la collocazione della sede di trasferimento in un Comune diverso da quello ove è collocata la sede di servizio; c) una distanza tra tali sedi superiore a 10 km (per tutte: T.A.R. Lazio, Sez. II, 12 novembre 2019, n. 12965, sulla base di Cons. Stato, Ad. Plen. 29 gennaio 2016, n. 1).</h:div><h:div>Nel caso di specie tali presupposti ricorrono tutti, per cui la domanda di accertamento dei ricorrenti deve essere accolta, con condanna del Ministero dell’Interno al pagamento, a titolo di indennità di trasferimento, della somma pari a “t<corsivo>renta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi</corsivo>”, come definita ai sensi dalla circolare n. 7 prot. 0007076 del 20 aprile 2010 del Ministero dell’Interno, secondo quanto prospettato dai ricorrenti e non contestato dalle Amministrazioni resistenti, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito, ossia dal momento in cui è divenuto efficace il trasferimento, e sino all'effettivo pagamento (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 10 novembre 2021, n. 2487).</h:div><h:div>4.1. Come rilevato dall’Amministrazione, dalle somme dovute a titolo di indennità di trasferimento vanno detratte le somme già liquidate a titolo di indennità di trasferta, trattandosi di emolumenti alternativi diretti a reintegrare il dipendente dei medesimi costi (Cass., Sez. lav., 8 luglio 2020, n. 14380; Tribunale Milano, Sez. lav., 18 febbraio 2020, n. 130). </h:div><h:div>5. È da escludere inoltre il cumulo con la rivalutazione monetaria in considerazione del carattere non retributivo delle indennità in questione che integra la sussistenza di un debito di “<corsivo>valuta</corsivo>” (T.A.R. Lazio, Sez. I, 25 gennaio 2021, n. 996; T.A.R. Lombardia, n. 2487 del 2021 cit.).</h:div><h:div>6. In ragione della novità e peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni per compensare le spese, salvo quanto versato a titolo di contributo unificato, da porre a carico del Ministero dell’Interno. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti a ricevere la corresponsione dell’indennità di trasferimento <corsivo>ex</corsivo> art 1, comma 1, l. n. 86/2001, con condanna dell’Amministrazione dell’Interno al pagamento a titolo di tale indennità della somma pari a “<corsivo>trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi</corsivo>”, come definita ai sensi dalla circolare n. 7 prot. 0007076 del 20 aprile 2010 del Ministero dell’Interno, detratte le somme già liquidate a titolo di indennità di trasferta, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito, ossia dal momento in cui è divenuto efficace il trasferimento, e sino all'effettivo pagamento.</h:div><h:div>Spese compensate, salvo quanto versato a titolo di contributo unificato, da porre a carico del Ministero dell’Interno. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/06/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maso Cristina</h:div><h:div>Filippo Dallari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>