<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190129520200116202239620" descrizione="" gruppo="20190129520200116202239620" modifica="1/17/2020 11:22:33 AM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="6" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="01295"/><fascicolo anno="2020" n="00029"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.2:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190129520200116202239620.xml</file><wordfile>20190129520200116202239620.docm</wordfile><ricorso NRG="201901295">201901295\201901295.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Venezia\Sezione 2\2019\201901295\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Alberto Pasi</firma><data>17/01/2020 11:22:33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Mariagiovanna Amorizzo</firma><data>16/01/2020 20:27:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/01/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Alberto Pasi,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Mielli,	Consigliere</h:div><h:div>Mariagiovanna Amorizzo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>del permesso di costruire del Comune di Verona per “Nuova costruzione in attuazione PUA Via Mameli n. 7180004 in via Mameli, via Cavalcaselle, via Failoni”  pratica edilizia n. 06.03/001475/2018 rilasciato il 30 agosto 2019 e di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ivi compresi:- la delibera di G.C. n. 368 del 30.11.2011 di adozione del PUA denominato via Mameli e la delibera di G.C. n. 61 del 22.02.2012 di approvazione del medesimo PUA e relativi elaborati ivi approvati;- in parte qua il Regolamento recante disposizioni attuative della Legge regionale n. 14 del 8 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni e relativi allegati, oltre alla delibera di approvazione di Consiglio comunale n. 84 del 29.10.2009;- la delibera di Giunta comunale n. 242 del 22 giugno 2017;- la convenzione urbanistica sottoscritta il 23 novembre 2017;- il PdC fascicolo n. 06.02/747/2017 avente ad oggetto l’esecuzione delle opere di urbanizzazione.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Comitato A.S.M.A. Associazione Salute Maria Ausiliatrice, Provincia Italiana Sacro Cuore degli Stimmatini, Pierantonio Framba, Silvia Caloini, Francesca Caneo, Anna Scomparin, Fausta Corradi, Aldo Maraja, Chiara Agostini, Giuseppe De Micheli, Luca Piccinato, Lucia Poggiali, Davide De Micheli, Alberto Feletti, Maria Carla Ambrosi, Giulia Scapini, Claudia Berton, Stephen Burleigh, Liliana Padovani, Domenico Clementi, Michela Pertuso, Elena Mischiatti, Claudio Bares, Roberta Capri, Marina Padovani, Luca Fiori, Paola Campara, Alessandra Monducci, Attilio Orecchio, Francesco Orecchio, Barbara Garofalo, Cosimo Orecchio, Walter Zanoni, Nidia Mariuzzi, Luisamaria Gennaro, Lara Bossini, Giovanni Rizzini, Chiara Liera, Giovanni Liera, Rita Avesani, Silvana Righetti, Valentina De Martin D'Orsola, Stefano Fortuna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Scrimiari n. 10; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Verona, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Michelon in Verona, piazza Bra 1; </h:div><h:div>G.I.C. Gruppo Italiano Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore,</corsivo> rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Bigolaro, Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Gall. G. Berchet n. 8; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad opponendum</corsivo>:</h:div><h:div>Aldi Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore, </corsivo>rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Sacchetto, Alessandro Ezechieli, Giulia Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Verona e di G.I.C. Gruppo Italiano Costruzioni S.r.l.;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuta l’insussistenza del <corsivo>fumus boni iuris</corsivo> dei motivi primo, secondo, di parte del terzo e quinto, poiché contenenti censure tardivamente formulate, in quanto afferenti a profili di illegittimità del permesso di costruire impugnato costituenti applicazione dell’assetto urbanistico dell’area impresso dal PUA approvato nel 2012 e non impugnato;</h:div><h:div>che il quarto motivo non appare, ad un primo esame, fondato, non trovando applicazione nell’ipotesi oggetto di controversia l’art. 5 del Regolamento attuativo della L.R. 14/2009;</h:div><h:div>che il quinto motivo è infondato, poiché il PUA, presentato in data antecedente all’adozione del PI, è sottoposto alla disciplina del PRG previgente, ai sensi dell’art. 189, c. 1 lett. d) NTO del PI. Peraltro l’art. 181 NTO del PI detta disposizioni sull’efficacia dei PUA con contenuto incompatibile con il nuovo PI, circostanza, questa, di cui, nella specie, non è dimostrata la ricorrenza;</h:div><h:div>che il terzo motivo, nella parte in cui censura il permesso di costruire per violazione della disciplina delle distanze dettata dal PUA, necessita di approfondimento in sede di merito, avendo il comune dedotto che le distanze di progetto sono state commisurate all’altezza dell’edificio più alto insistente all’interno del PUA, mentre le NTA del piano attuativo prevedono che le distanze con gli edifici esterni al PUA siano calcolate in base all’altezza dell’edificio più alto tra quelli frontistanti e che, allo stato, non è stata versata agli atti la documentazione necessaria a verificare il rispetto di tale condizione; </h:div><h:div>che anche la censura relativa al rispetto delle altezze necessita di approfondimento nel merito;</h:div><h:div>che tenuto conto delle censure necessitanti di approfondimento documentale, il pregiudizio lamentato può essere soddisfatto con una fissazione sollecita del merito;</h:div><h:div>visto l’art. 55, comma 10 c.p.a.;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, che fissa per il giorno 22 ottobre 2020. </h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/01/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Luisa Dian</h:div><h:div>Mariagiovanna Amorizzo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>