<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190105020200221103822110" descrizione="" gruppo="20190105020200221103822110" modifica="2/27/2020 12:54:00 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Sig. Luigi Gesualdi" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="01050"/><fascicolo anno="2020" n="00195"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190105020200221103822110.xml</file><wordfile>20190105020200221103822110.docm</wordfile><ricorso NRG="201901050">201901050\201901050.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Venezia\Sezione 1\2019\201901050\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maddalena Filippi</firma><data>27/02/2020 12:54:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Silvia De Felice</firma><data>22/02/2020 09:38:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/02/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maddalena Filippi,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Giuseppe Antonio Dato,	Referendario</h:div><h:div>Silvia De Felice,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione,</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del decreto del Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico - Veneto Acque s.p.a. - n. 843 del 24 settembre 2019, comunicato con nota pec prot. n. 413091 del 26 settembre 2019, recante aggiudicazione al costituendo RTI tra Consorzio Stabile Toscano s.c. a r.l. e S.I.C.I. s.r.l. della gara per l'affidamento dei “<corsivo>lavori relativi al progetto esecutivo Pulizia Lago di Alleghe e realizzazione di un sistema di sicurezza in caso di piene</corsivo>” nonché presa d'atto e conferma dell'esclusione dalla gara della ricorrente;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il verbale della seduta di gara del 24 settembre 2019, non trasmesso alla ricorrente né pubblicato on line, recante la sua esclusione dalla gara e l'individuazione dell'aggiudicatario, nonché il provvedimento ove esistente recante le ammissioni/esclusioni adottato ai sensi dell'art. 21, comma 5, lett. d), del disciplinare;</h:div><h:div>- della nota pec RUP del 20 settembre 2019, nella parte in cui assegna per il soccorso istruttorio un termine di soli due giorni in asserita applicazione dell'art. 9.2 del disciplinare di gara;</h:div><h:div>- in subordine, ed ove occorra, dell'art. 9.2 ultimo periodo del disciplinare di gara, recante il termine di due giorni per l'integrazione documentale a valle dell'attivazione del soccorso istruttorio;</h:div><h:div>- nonché dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 601 dell’1 agosto 2019, che ad integrazione della OCDPC n. 558/2018 ha previsto che le gare indette sulla scorta di quest'ultima possano svolgersi anche in deroga all'art. 32, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 50 del 2016, dell'art. 12 e dell'art. 23 del disciplinare e di ogni altro atto da cui derivi l'obbligo di sottoscrizione del contratto entro il 30 settembre 2019 e comunque in deroga allo stand still; </h:div><h:div>nonché per la condanna dell'Amministrazione a risarcire il danno in forma specifica mediante subentro nell'aggiudicazione e stipula del contratto, previa - occorrendo - la declaratoria di inefficacia del negozio ove nelle more stipulato con altro concorrente; in subordine per equivalente.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Consorzio Stabile Toscano:</h:div><h:div>- del verbale di gara n. 1 del 19 settembre 2019 emesso dalla Commissione insediata dal Commissario delegato di cui all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 558/2018 per l’espletamento della “<corsivo>Gara con procedura aperta, previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 60 del Codice combinato all’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2019, per l’affidamento dei lavori relativi al progetto esecutivo Pulizia lago di Alleghe e realizzazione di un sistema di sicurezza in caso di piene</corsivo>” nella parte in cui non ha immediatamente escluso la società Costruzioni Infrastrutture Generali dalla predetta gara;</h:div><h:div>- del verbale di gara n. 2 del 20 settembre 2019 emesso dalla Commissione di gara, nella parte in cui ha ammesso la società Costruzioni Infrastrutture Generali al soccorso istruttorio;</h:div><h:div>- del decreto n. 843 del 24 settembre 2019 emesso dal Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico - Veneto Acque s.p.a., limitatamente ed esclusivamente alla parte in cui ha approvato i verbali di gara nn. 1 e 2 e laddove interpretabile nel senso di ritenere corretta l’ammissione al procedura di soccorso istruttorio la società Costruzioni Infrastrutture Generali (poi correttamente esclusa dalla gara);</h:div><h:div>- dell’art. 13 comma 2 del disciplinare di gara nella parte in cui dovesse consentire il soccorso istruttorio nel caso mancanza assoluta della cauzione provvisoria al momento della scadenza del termine di partecipazione e, comunque, la presentazione una cauzione provvisoria postuma al termine di scadenza di partecipazione alla gara.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Costruzioni Infrastrutture Generali s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia - Mestre, via Cavalloti n. 22; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Veneto Acque s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Presidente della Regione Veneto, in qualità di Commissario delegato in forza dell’ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, rappresentato e difeso <corsivo>ex lege </corsivo>dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia e presso la stessa domiciliato in Venezia, piazza S. Marco, 63; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Consorzio Stabile Toscano s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore, </corsivo>in proprio e quale mandatario del raggruppamento temporaneo d’imprese con<corsivo>
						</corsivo>S.I.C.I. s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso principale e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Veneto Acque s.p.a., del Presidente della Regione Veneto, in qualità di Commissario delegato, e del Consorzio Stabile Toscano, in proprio e quale mandatario del raggruppamento temporaneo d’imprese con<corsivo>
					</corsivo>S.I.C.I. s.r.l.;</h:div><h:div>Visto il ricorso incidentale presentato dal Consorzio Stabile Toscano e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. A seguito degli eventi metereologici che hanno colpito la Regione Veneto nei mesi di ottobre e novembre 2018, causando gravi danni al patrimonio boschivo della Regione e al patrimonio pubblico e privato delle aree montane, con delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio regionale (cfr. doc. 3 Presidente Regione).</h:div><h:div>Con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha individuato il Presidente della Regione Veneto quale Commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza (cfr. doc. 4 Presidente Regione).</h:div><h:div>Con d.P.C.M. del 27 febbraio 2019 (cfr. doc. 7 Presidente Regione) sono state assegnate alla Regione Veneto le somme per la realizzazione degli interventi volti alla messa in sicurezza del territorio.</h:div><h:div>Con ordinanza commissariale n. 5 del 2019 (cfr. doc. 8 Presidente Regione) sono stati concretamente individuati gli interventi da eseguire, tra i quali è stato previsto anche l’intervento di pulizia del Lago di Alleghe e la realizzazione di un sistema di sicurezza in caso di piene, stabilendo che la conclusione del relativo contratto sarebbe dovuta avvenire entro il 30 settembre 2019.  </h:div><h:div>Con il medesimo provvedimento, inoltre, è stato individuato il soggetto attuatore per la realizzazione di detti interventi, nella persona dell’Ing. Vaccari, in qualità di Amministratore Unico di Veneto Acque s.p.a..</h:div><h:div>Con decreto n. 591 del 3 settembre 2019 Veneto Acque ha quindi approvato il progetto definitivo e indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per la “<corsivo>Pulizia lago di Alleghe e realizzazione di un sistema di sicurezza in caso di piene - Progetto esecutivo</corsivo>”, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, e ha previsto un termine ridotto per la ricezione delle offerte pari a 15 giorni, in considerazione della situazione di emergenza da fronteggiare (cfr. doc. 14 Presidente della Regione).</h:div><h:div>Alla scadenza del termine sono pervenute 86 offerte.</h:div><h:div>L’offerta dell’odierna ricorrente è risultata priva della cauzione provvisoria richiesta, a pena di esclusione, dall’art. 13 del disciplinare di gara (cfr. doc. 16 Presidente Regione).</h:div><h:div>Veneto Acque, con comunicazione trasmessa a mezzo pec il 20 settembre 2019 (cfr. doc. 20 Presidente Regione) ha dato avvio al soccorso istruttorio <corsivo>ex</corsivo> art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, chiedendo all’odierna ricorrente Costruzioni Infrastrutture Generali (di seguito anche solo CIG) di produrre la cauzione provvisoria, entro due giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta di integrazione.</h:div><h:div>In data 24 settembre 2019 la commissione di gara si è riunita nuovamente e, preso atto della mancata presentazione da parte di CIG della cauzione provvisoria richiesta, ne ha disposto l’esclusione.</h:div><h:div>Aperte le buste contenenti le offerte economiche è stato quindi individuato quale soggetto aggiudicatario dell’appalto il costituendo RTI tra la mandataria Consorzio Stabile Toscano s.c. a. r.l. e la mandante S.I.C.I. s.r.l. (di seguito solo RTI Consorzio Stabile Toscano).</h:div><h:div>In data 26 settembre 2019 è stata quindi comunicata all’odierna ricorrente la sua stessa esclusione e l’aggiudicazione al RTI sopra indicato, disposte con decreto di Veneto Acque n. 843 del 24 settembre 2019 (cfr. docc. 4 e 5 di parte ricorrente). </h:div><h:div>Il giorno 27 settembre 2019 la ricorrente ha trasmesso a Veneto Acque un documento di polizza datato 24 settembre 2019 (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).</h:div><h:div>2. Costruzioni Infrastrutture Generali impugna, assieme agli altri atti indicati in epigrafe, il provvedimento con il quale è stata disposta l’aggiudicazione a favore del RTI Consorzio Stabile Toscano e la sua stessa esclusione.</h:div><h:div>Sono stati formulati i seguenti motivi di censura:</h:div><h:div>I) “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione art. 83 c. 9 DLgs 50/16, 9.2 ultimo periodo e 13 c. 2 del disciplinare. Illegittimità dell’art. 9.2. ultimo periodo del disciplinare per violazione dei principi di proporzionalità e favor partecipationis di cui all’art. 30 DLgs 50/16</corsivo>”.</h:div><h:div>Sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta che la stazione appaltante non avrebbe rispettato il termine concesso per il soccorso istruttorio, escludendo il RTI sin dalla seduta del 24 settembre 2019, quando era ancora pendente il termine utile per effettuare l’integrazione.</h:div><h:div>A tal riguardo, CIG precisa che:</h:div><h:div>- la richiesta di integrazione è pervenuta il giorno venerdì 20 settembre 2019;</h:div><h:div>- trascorsi i giorni festivi di sabato e domenica, la polizza è stata autorizzata da Generali s.p.a. già il 24 settembre 2019, con decorrenza dalla medesima data;</h:div><h:div>- la polizza, poi, è stata sottoscritta da entrambe le parti ed emessa in forma cartacea il 27 settembre 2019 e immediatamente trasmessa alla stazione appaltante.</h:div><h:div>Sotto un secondo profilo, la ricorrente denuncia che la stazione appaltante, in ogni caso, avrebbe concesso un termine eccessivamente esiguo per la presentazione della cauzione provvisoria mancante, pari a soli due giorni consecutivi, violando così i principi generali del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> e di proporzionalità. </h:div><h:div>Il termine concesso per il soccorso istruttorio, peraltro, non sarebbe stato previsto nemmeno dal disciplinare di gara, come invece asserito dal RUP; invero, l’art. 9.2 ultimo periodo del disciplinare avrebbe indicato il termine di due giorni per la sola integrazione delle carenze attinenti al DGUE, mentre il successivo art. 13, dedicato in modo specifico alla presentazione della cauzione - limitandosi a richiamare la disciplina generale del soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016 - avrebbe mantenuto fermo il termine ordinario ivi previsto per l’integrazione, pari a 10 giorni.  Del resto, secondo la ricorrente, la previsione di un termine più lungo per il soccorso istruttorio relativo alla cauzione provvisoria sarebbe giustificata dal fatto che il rilascio della cauzione dipende da adempimenti rimessi a soggetti terzi, che non rientrano quindi nella immediata disponibilità della società partecipante alla gara. </h:div><h:div>In ogni caso, osserva la ricorrente che la concessione di un termine superiore ai due giorni per la presentazione della cauzione provvisoria mancante non avrebbe precluso la possibilità di concludere la procedura di gara celermente, rispettando il termine ultimo del 30 settembre 2019, previsto per la stipula del contratto, per evitare la perdita dei finanziamenti previsti per far fronte allo stato di emergenza.</h:div><h:div>II) “<corsivo>Violazione art. 32 co. 9-11 DLgs 50/16. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, del diritto di difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva in materia di appalti</corsivo>”.</h:div><h:div>Lamenta la ricorrente che - nonostante la necessità di stipulare il contratto di appalto entro la data del 30 settembre 2019 per non perdere i finanziamenti previsti per gli interventi - i d.P.C.M. del 20 febbraio 2019 e del 27 febbraio 2019 non avrebbero potuto consentire una deroga al regime dello stand still, che è regolato dall’art. 32 comma 10 del d.lgs. n. 50 del 2016, norma di rango primario di diretta derivazione comunitaria, che non prevede deroghe per gare quale quella per cui è causa.</h:div><h:div>Da ciò l’illegittimità <corsivo>in parte qua</corsivo> dell’art. 12 e dell’art. 23 del disciplinare e, ancor più a monte, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 601 dell’1 agosto 2019.</h:div><h:div>III) “<corsivo>Illegittimità derivata</corsivo>”. </h:div><h:div>La ricorrente, in ultimo, denuncia l’illegittimità, in via derivata, dell’aggiudicazione disposta a favore del RTI Consorzio Stabile Toscano, per tutto quanto dedotto con il primo motivo di censura.</h:div><h:div>3. Si sono costituiti in giudizio, con atti distinti, Veneto Acque s.p.a. e il Presidente della Regione Veneto in qualità di commissario delegato, resistendo in rito e nel merito alle pretese attoree.</h:div><h:div>3.1 In via del tutto preliminare, il Presidente della Regione eccepisce l’incompetenza del Tribunale adito, giacché la ricorrente ha impugnato anche l’ordinanza del Capo della Protezione civile n. 601 dell’1 agosto 2019, denunciandone, con il secondo motivo di ricorso, l’illegittimità per violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016 in materia di stand still.</h:div><h:div>Afferma la suddetta parte resistente che nel caso di specie sarebbe ravvisabile la competenza funzionale del T.A.R. Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. e) del c.p.a. che fa riferimento alle “<corsivo>controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 255, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992</corsivo>”. </h:div><h:div>3.2 Veneto Acque, a sua volta, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al soggetto attuatore degli interventi da eseguire nello stato di emergenza, che sarebbe l’Ing. Vaccari, mentre Veneto Acque sarebbe solo la società a partecipazione pubblica di cui il soggetto attuatore si avvale.</h:div><h:div>Secondo Veneto Acque, inoltre, vi sarebbe una radicale carenza dell’epigrafe del ricorso, non essendo state indicate le parti resistenti e i controinteressati: ciò avrebbe determinato la violazione del diritto di difesa delle controparti, impossibilitate ad articolare adeguatamente le rispettive difese, in base alla propria specifica posizione processuale.</h:div><h:div>3.3 Ancora, Veneto Acque e il Presidente della Regione Veneto, eccepiscono che la ricorrente sarebbe priva di interesse con riferimento alla formulazione del primo motivo di censura, poiché, come dimostrato <corsivo>per tabulas,</corsivo> la stessa non disponeva di una polizza costituita anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del 19 settembre 2019), alla cui trasmissione mirava il soccorso istruttorio azionato dalla stazione appaltante. Pertanto, anche se si fosse concesso un termine più ampio per il soccorso istruttorio e anche se la polizza fosse stata tempestivamente trasmessa, si sarebbe comunque dovuto dar luogo all’esclusione della ricorrente.</h:div><h:div>3.4 In ultimo, secondo le parti resistenti, entrambi i motivi di censura sarebbero infondati nel merito.</h:div><h:div>Da un lato, infatti, il termine perentorio per il soccorso istruttorio, previsto dalla stessa legge di gara, sarebbe stato di per sé congruo. </h:div><h:div>Dall’altro lato, la deroga al regime dello stand still sarebbe consentita dalla normativa di rango primario contenuta nel d.lgs. n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile) e sarebbe giustificata, nel caso di specie, dalle peculiari esigenze di celerità della procedura in esame.</h:div><h:div>4. Si è costituito in giudizio anche il Consorzio Stabile Toscano s.c. a. r.l., in proprio e quale mandatario del raggruppamento temporaneo d’imprese con S.I.C.I. s.r.l..</h:div><h:div>In via preliminare, lo stesso ha eccepito inammissibilità primo motivo di ricorso, atteso che la ricorrente, presentando la propria domanda di partecipazione alla gara, avrebbe prestato acquiescenza a tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di gara, tra le quali figurava anche la previsione del termine di due giorni per l’eventuale soccorso istruttorio, espressamente previsto dall’art. 9.2 del disciplinare. </h:div><h:div>Nel merito la controinteressata sostiene l’infondatezza delle doglianze formulate dalla ricorrente.</h:div><h:div>5. Con memoria depositata in data 4 novembre 2019, in vista della camera di consiglio del 6 novembre 2019, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la ricorrente, preso atto dell’eccezione di incompetenza sollevata dal Presidente della Regione Veneto, ha rinunciato al secondo motivo di ricorso, ferma restando la domanda di annullamento dell’esclusione e dell’aggiudicazione per i motivi <corsivo>sub</corsivo> I e III del ricorso e la consequenziale domanda di risarcimento in forma specifica mediante subentro nell’aggiudicazione e nel contratto, previa declaratoria di inefficacia dello stesso <corsivo>ex</corsivo> art. 122 c.p.a., o in subordine per equivalente.</h:div><h:div>6. Il controinteressato Consorzio Stabile Toscano in data 5 novembre 2019 ha proposto ricorso incidentale. </h:div><h:div>Dopo aver rilevato che solo la ricorrente principale, unica su 86 concorrenti, non ha presentato la cauzione provvisoria, dimostrando così una grave negligenza, il Consorzio controinteressato ha formulato i seguenti motivi di censura:</h:div><h:div>I) “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del Disciplinare di gara. Violazione della lex specialis di gara. Violazione dell’art. 97 Cost</corsivo>.”, atteso che, in forza dell’art. 13 del disciplinare, la cauzione provvisoria doveva essere presentata a pena di esclusione e la stazione appaltante avrebbe pertanto dovuto escludere immediatamente la ricorrente principale, senza concederle il soccorso istruttorio per l’integrazione della cauzione provvisoria mancante.</h:div><h:div>II) “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del D.lgs. n. 50 del 2016. Violazione ed errata applicazione della lex specialis di gara (artt. 9.2 e 13 del disciplinare). Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa. Eccesso di poter per difetto di istruttoria e motivazione. Illogicità e contraddittorietà</corsivo>”, giacché attraverso il soccorso istruttorio non sarebbe comunque possibile consentire la produzione tardiva dell’offerta o di un elemento a corredo della stessa, quale la cauzione provvisoria, inesistente al momento di deposito dell’offerta presso la stazione appaltante; né l’ammissione al soccorso istruttorio sarebbe giustificabile dall’art. 13, comma 2 del disciplinare, posto che tale norma, ove intesa come possibilità di accedere al soccorso istruttorio anche in assenza di polizza al momento della presentazione dell’offerta, come nel caso di specie, sarebbe illegittima in quanto lesiva dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016 e contraria ai principi di imparzialità e trasparenza.</h:div><h:div>III) “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016. Difetto di motivazione</corsivo>”, atteso che la commissione giudicatrice non avrebbe tenuto conto, nemmeno per escluderne eventualmente la rilevanza, di alcune condanne penali riportate dal direttore tecnico e dal legale rappresentante della CIG. </h:div><h:div>7. Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2019 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare. </h:div><h:div>8. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del ricorso nel merito, le parti hanno depositato ulteriori documenti e si sono scambiate memorie conclusionali e di replica.</h:div><h:div>Con la propria memoria di replica, in particolare, Veneto Acque ha eccepito la tardività della memoria conclusionale depositata da CIG oltre le ore 12 del giorno 20 gennaio 2020.</h:div><h:div>9. All’udienza pubblica del 5 febbraio 2020, tenuto conto dell’eccezione di cui sopra, CIG ha sinteticamente esposto le argomentazioni contenute nella propria memoria.</h:div><h:div>Dopo breve discussione, pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. In via del tutto preliminare, il Collegio dichiara inutilizzabili i documenti depositati dalla ricorrente principale in data 16 gennaio, fuori termine per data. </h:div><h:div>Inoltre, non verrà utilizzata ai fini del decidere nemmeno la memoria conclusionale depositata dalla ricorrente principale il 20 gennaio 2020, fuori termine per orario, ossia oltre il termine delle ore 12. </h:div><h:div>Infatti, in applicazione dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione cod. proc. amm. (allegato 2), come sostituito dall’art. 7, comma 2, lett. b), del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito in legge 25 ottobre 2016, n. 197, il deposito in questione - effettuato nell’ultimo giorno utile - avrebbe dovuto rispettare il termine orario delle ore 12:00 (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2018, n. 5471; Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2018, n. 4785; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 6 giugno 2018, n. 344).</h:div><h:div>A quanto sopra si aggiunga che i termini fissati dall'art. 73, comma 1, cod. proc. amm. hanno carattere perentorio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2018, n. 3477; Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2018, n. 2247), con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale – nel caso in esame - della memoria di replica presentata tardivamente (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 maggio 2018, n. 3602; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 maggio 2018, n. 1053), non avendo peraltro la parte autrice del deposito fornito dimostrazione dell’estrema difficoltà di produzione nei termini di legge (art. 54, comma 1, cod. proc. amm.; cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2017, n. 3705; Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3192; Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 916).</h:div><h:div>2. Ciò chiarito, il Collegio passa ad esaminare, in via prioritaria, il ricorso principale, dando innanzi tutto atto della intervenuta rinuncia, da parte della ricorrente principale, al secondo motivo di censura, con il quale si era denunciata la violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui prevede che il contratto di appalto non possa essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.</h:div><h:div>3. Il ricorso principale è infondato, per le ragioni che saranno di seguito esposte. </h:div><h:div>Ciò consente di prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalle controparti processuali circa la presunta inammissibilità dell’impugnativa; tanto in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5; Sez. IV, n. 3225/2017 e n. 3225/2017) e di legittimità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26242/2014 e n. 26243/2014), consente di derogare all’ordine delle questioni da esaminare previsto dall’art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione “più liquida” sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a..</h:div><h:div>4. Tutto ciò premesso, ad avviso del Collegio l’assegnazione a CIG di un termine di due giorni consecutivi per la produzione della cauzione provvisoria non prodotta unitamente alla domanda di partecipazione alla gara è da ritenersi legittima.</h:div><h:div>4.1 Sotto un primo profilo occorre ricordare che l’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che “<corsivo>Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara</corsivo>”. </h:div><h:div>La norma in esame, quindi, prevede solo il termine massimo che può essere concesso per provvedere alle integrazioni documentali richieste dalla stazione appaltante, senza prevedere un termine minimo.</h:div><h:div>Tale termine, inoltre, per pacifica giurisprudenza, ha natura perentoria (cfr. di recente, Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3592; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 18 aprile 2019, n. 5044).</h:div><h:div>4.2 Pertanto, è rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante l'eventuale assegnazione di un termine inferiore, come avvenuto nel caso di specie, da determinarsi in considerazione della consistenza degli adempimenti richiesti e delle esigenze della singola gara, a condizione che l'abbreviazione dei termini sia effettivamente volta ad assicurare la celerità della procedura di gara e non comporti una ingiustificata limitazione dei tempi di partecipazione, per motivi formali e non sostanziali (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 7 giugno 2019, n. 7401). </h:div><h:div>Peraltro, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, non è dato rinvenire nell’ordinamento un criterio generale e vincolante che imponga la riduzione dei termini previsti dal codice dei contratti pubblici in misura non superiore alla metà.</h:div><h:div>4.3 Nel caso in esame, il termine di due giorni consecutivi per l’integrazione delle eventuali carenze formali riscontrate in corso di gara era espressamente previsto dall’art. 9.2 del disciplinare, rubricato “<corsivo>Modalità di presentazione documentazione e DGUE</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale disposizione, nella prima parte, fornisce precise indicazioni sulle modalità di compilazione del DGUE e richiama espressamente la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara, come dettagliatamente indicata all’art. 17 del disciplinare, che comprende anche la cauzione provvisoria.</h:div><h:div>L’art. 9.2, in chiusura, stabilisce che “<corsivo>durante l’esame della documentazione amministrativa, qualora, si riscontrassero carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, le stesse possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a due giorni consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa</corsivo>”. </h:div><h:div>Tale disposizione, pertanto, prevede un termine di due giorni per sopperire alla mancanza, incompletezza e ad ogni altra irregolarità essenziale “<corsivo>degli elementi e del documento di gara unico europeo</corsivo>”, con esclusione dei soli elementi afferenti all’offerta economica.</h:div><h:div>Il successivo art. 13 del disciplinare, invece, rubricato “<corsivo>cauzioni e garanzie richieste</corsivo>”, prevede la presentazione, a pena di esclusione, della cauzione provvisoria e stabilisce che “<corsivo>la mancata presentazione della stessa, ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore e priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate, escluso l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 darà luogo all’applicazione della procedura di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale disposizione si limita quindi a sancire l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio anche per le carenze inerenti alla cauzione provvisoria, semplicemente richiamando la norma del Codice dei contratti pubblici che lo prevede, senza indicare un termine per il suo eventuale espletamento.</h:div><h:div>Orbene, dal momento che l’art. 83, comma 9 non indica un termine specifico per il soccorso istruttorio, limitandosi ad indicarne l’estensione massima (fino a 10 giorni), per individuare il termine perentorio concretamente operante nella gara di cui si controverte, anche con riferimento all’integrazione della cauzione provvisoria, occorre di nuovo fare riferimento al già citato art. 9.2 del disciplinare, che, come visto, prevede in modo puntuale il termine di due giorni consecutivi. </h:div><h:div>4.4 Prive di pregio appaiono le argomentazioni svolte dalla ricorrente, secondo la quale proprio la celerità della procedura di gara in esame - finalizzata ad assicurare l’esecuzione di interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza derivante da calamità naturali - avrebbe giustificato la previsione di due diversi termini per il soccorso istruttorio: uno più lungo per l’integrazione delle carenze inerenti alla cauzione provvisoria, pari a dieci giorni; e uno più breve per sanare le altre carenze, pari a due soli giorni. In particolare, ad avviso della ricorrente, il termine più lungo per l’eventuale integrazione della cauzione provvisoria si sarebbe reso necessario proprio per la estrema ristrettezza dei termini previsti per la partecipazione alla gara e in considerazione delle difficoltà che i concorrenti avrebbero potuto incontrare per reperire tempestivamente la cauzione stessa. </h:div><h:div>Si tratta di affermazioni che non trovano alcun riscontro nella legge di gara.</h:div><h:div>Al contrario, proprio la natura del tutto straordinaria della gara in esame, avviata per far fronte ad uno stato di emergenza e per mettere in sicurezza il territorio (cfr. in particolare docc. 2-14 del Presidente della Regione), rende vieppiù ragionevole e giustificata, se non addirittura inevitabile, la previsione di un termine molto breve per il soccorso istruttorio, con riferimento a qualunque esigenza di integrazione. </h:div><h:div>4.5 A quanto sopra va aggiunto che il disciplinare di gara prevedeva in modo espresso che i due giorni per il soccorso istruttorio fossero consecutivi.</h:div><h:div>Peraltro, deve ritenersi che, anche in assenza di specifiche indicazioni nel testo normativo e nella<corsivo> lex specialis</corsivo>, “<corsivo>il termine espresso in giorni entro cui effettuare gli adempimenti in parola debba essere riferito ai giorni solari (i.e., continuativi), e non ai giorni lavorativi, in quanto, è questo il significato che normalmente si attribuisce alle scadenze calcolate in "giorni", secondo il sistema di computo ordinario dei termini derivante dalle norme di principio della materia (art. 2963 c.c. e 155 c. p. c.), che delineano un metodo applicabile in via generale e che non può lasciare spazio ad un'integrazione extra testuale, riferibile, in ipotesi, alla scelta discrezionale della stazione appaltante di abbreviare il termine massimo previsto dalla legge.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Seguendo la tesi della ricorrente, invero, se la stazione appaltante avesse assegnato il maggior termine di dieci giorni non sarebbe stato necessario indagare se e quanti giorni festivi ricorressero in quell'arco temporale; invece, solo perché la stazione appaltante ha scelto un termine più breve, esercitando una facoltà, peraltro, prevista dalla legge, automaticamente emergerebbe la necessità di una diversa interpretazione delle norme regolanti il procedimento del soccorso istruttorio, con applicazione estemporanea di una diversa modalità del computo dei giorni necessari per l'adempimento.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>È evidente che tale modalità comporterebbe una inammissibile incertezza in un settore ove, invece, occorre una nettezza di modalità operative, non solo in applicazione del principio della par condicio tra i concorrenti, più o meno diligenti, ma, soprattutto, per la certezza e regolarità delle scansioni procedimentali attraverso cui si snodano le operazioni di gara, senza che si possano determinare situazioni che, deragliando da consolidati canoni interpretativi, siano suscettibili di ingenerare una inammissibile confusione</corsivo>” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 7 giugno 2019, n. 7401).</h:div><h:div>Nel caso di specie, come precisato nella parte in fatto, la ricorrente CIG, a fronte della richiesta di integrazione inoltrata dalla stazione appaltante in data 20 settembre 2019, ha presentato la nuova cauzione provvisoria solo in data 27 settembre 2019, ossia dopo la scadenza del termine perentorio previsto per il soccorso istruttorio.</h:div><h:div>Dunque, alla luce di quanto sopra argomentato, risulta legittima la scelta della stazione appaltante di escludere l’odierna ricorrente per il tardivo deposito della documentazione richiesta tramite il soccorso istruttorio.</h:div><h:div>Ciò anche alla luce del principio di autoresponsabilità che imponeva a CIG, alla pari degli altri 85 concorrenti, di produrre tempestivamente tutta la documentazione richiesta, sin dalla presentazione della propria domanda di partecipazione alla gara, e di provvedere, a maggior ragione, all’integrazione della cauzione provvisoria mancante nel termine perentorio di due giorni previsto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> e concesso dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>5. In conclusione, il ricorso principale è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>6. Fermo restando quanto precede, non si può fare a meno di rilevare che nel caso di specie la ricorrente ha depositato (tardivamente) una polizza stipulata dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta e con decorrenza successiva rispetto a tale termine.</h:div><h:div>E’ circostanza incontestata, infatti, che la cauzione provvisoria alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte non esisteva e che la nuova polizza - emessa dalla compagnia assicuratrice il 24 settembre 2019 e perfezionatasi il 27 settembre 2019 con la sottoscrizione di entrambe le parti - decorreva solo dal 24 settembre 2019. </h:div><h:div>Orbene, a tal riguardo il Collegio intende richiamare quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la mancata presentazione della cauzione provvisoria unitamente all’offerta non costituisce causa di esclusione, ma comporta l’attivazione del soccorso istruttorio da parte delle stazione appaltante con invito al concorrente ad integrare la documentazione carente (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5138; III, 23 novembre 2017, n. 5467; III, 27 ottobre 2016, n. 4528, che aggiunge la precisazione per la quale il principio esposto trova applicazione a prescindere dagli stati soggettivi del concorrente relativi all'imputabilità o meno dell'omissione o della irregolarità; nonché in precedenza Cons. Stato, sez. III, 11 agosto 2015, n. 3918; sez. V, 10 febbraio 2015, n. 687; a differenza della cauzione falsa cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2018, n. 1846).</h:div><h:div>Tuttavia, ritiene il Collegio che “<corsivo>il soccorso istruttorio … va a buon fine - e l'operatore può restare in gara - solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria, come pure la dichiarazione di impegno alla prestazione di garanzia definitiva, sono di data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013; V, 22 ottobre 2018, n. 6005; V, 26 luglio 2016, n. 3372)</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8296).</h:div><h:div>In caso contrario, difatti, risulterebbe violata la <corsivo>par condicio</corsivo> tra tutti i concorrenti.</h:div><h:div>Ciò detto, anche nel caso in cui la stazione appaltante avesse concesso un termine più ampio per il soccorso istruttorio o CIG avesse presentato tempestivamente la propria cauzione provvisoria, si sarebbe dovuto comunque disporre l’esclusione della società ricorrente, a causa della radicale mancanza della cauzione alla data di presentazione dell’offerta. </h:div><h:div>7. Il mancato accoglimento della domanda di annullamento degli atti impugnati determina, in via conseguenziale, il rigetto della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, nonché il rigetto della domanda di risarcimento in forma specifica e per equivalente monetario, atteso che in assenza di declaratoria di illegittimità degli atti gravati, non è configurabile il requisito imprescindibile dell’antigiuridicità del fatto ritenuto foriero di danno.</h:div><h:div>8. Stante il mancato accoglimento del ricorso principale, nei termini sopra esposti, il ricorso incidentale presentato da Consorzio Stabile Toscano deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. </h:div><h:div>9. Le spese del giudizio vengono liquidate secondo il criterio della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>- respinge il ricorso principale, nei termini di cui in motivazione;</h:div><h:div>- respinge, altresì, la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e la domanda di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente monetario formulate dalla ricorrente principale;</h:div><h:div>- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale;</h:div><h:div>- condanna la ricorrente principale Costruzioni Infrastrutture Generali s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio a favore di Veneto Acque s.p.a., Presidente della Regione Veneto, nella sua qualità di commissario delegato, e di Consorzio Stabile Toscano s.c. a r.l., liquidandole in complessivi euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge (euro 1.500,00 oltre oneri accessori per ciascuna delle ridette parti).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/02/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maso Cristina</h:div><h:div>Silvia De Felice</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>