<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2017" n="00854"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00515"/>
            <urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
            <registro anno="2017" n="00871"/>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Venezia\Sezione 2\2017\201700854\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Alberto Pasi</firma>
            <data>26/04/2019 07:58:44</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Stefano Mielli</firma>
            <data>07/04/2019 17:03:27</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>26/04/2019</dataPubblicazione>
         <ricorso NRG="201700871">201700871\201700871.xml</ricorso>
         <classificazione>
15            <nuova>15</nuova>
            <ereditata>15</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div>
            <h:div>(Sezione Seconda)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Alberto Pasi,	Presidente</h:div>
            <h:div>Stefano Mielli,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Mariagiovanna Amorizzo,	Referendario</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>A) quanto al ricorso n. 854 del 2017:</h:div>
            <h:div>1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div>
            <h:div>- della deliberazione della Giunta Comunale di Verona n. 174 dell'11.05.2017 pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Verona dal giorno 15 maggio 2017, per la durata di 15 giorni, e degli elenchi allegati a tale deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, e precisamente: a) l'elenco delle schede asseritamente decadute alla data del 13.03.2017 indicato come allegato sub 1 nel quale risulta ricompresa la scheda norma n. 159, richiedente La Fossetta; b) “l'elenco delle Schede norma” con accordo stipulato con atto pubblico confermate con la variante 22 al PI” (doc. 1b) approvato dalla Giunta escludendo dallo stesso la scheda norma n. 159, richiedente La Fossetta;</h:div>
            <h:div>2) di ogni altro provvedimento pregresso, prodromico, correlato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi espressamente compreso la comunicazione inviata dal Dirigente della Pianificazione del Territorio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Verona alla Direzione Progettazione Urbanistica Attuativa con la quale veniva dichiarato che la previsione operativa (Scheda Norma n. 159) non era stata confermata dalla variante 22.</h:div>
            <h:div>2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LA FOSSETTA S.R.L. il 10\1\2018 :</h:div>
            <h:div>- della deliberazione n. 289 del 22.09.2017, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni dal 26 settembre all'11 ottobre 2017, con la quale la Giunta Comunale di Verona ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 9, della L.R.V. n. 14/2017, l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata così come rappresentati nella tavola 1 redatta ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e della medesima legge, che unitamente agli elaborati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo: 1 relazione tecnico illustrativa di analisi ambiti di urbanizzazione consolidata; 2 tavola 1 planimetria con individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata; 3 scheda informativa Allegato A (art. 4 comma 5 della L.R. 14/2017) e allegata tavola 3.1 con individuazione degli ambiti di superficie territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso.</h:div>
            <h:div>- il provvedimento con i relativi allegati viene impugnato nei limiti dell'interesse del ricorrente laddove ha escluso arbitrariamente ed illegittimamente dagli ambiti di urbanizzazione consolidata e/o dagli ambiti di superficie territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso, i terreni ricadenti all'interno dell'ambito individuato della Scheda Norma n. 159 – Repertorio Normativo, sezione I, progr. 200, ATO 7, del P.I. del Comune di Verona;</h:div>
            <h:div>- di ogni altro provvedimento pregresso, prodromico, correlato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto..</h:div>
            <h:div>B) quanto al ricorso n. 871 del 2017:</h:div>
            <h:div>- della deliberazione della Giunta Comunale di Verona n. 174 dell'11.05.2017 (doc. 1), pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Verona dal giorno 15 maggio 2017, per la durata di 15 giorni, e degli elenchi allegati a tale deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, e precisamente: a) l'elenco delle schede asseritamente decadute alla data del 13.03.2017 indicato come allegato sub 1 (doc. 1a) nel quale risulta ricompresa la scheda norma n. 159, richiedente La Fossetta; b) “l'elenco delle Schede norma” con accordo stipulato con atto pubblico confermate con la variante 22 al PI” (doc. 1b) approvato dalla Giunta escludendo dallo stesso la scheda norma n. 159, richiedente La Fossetta;</h:div>
            <h:div>- in via subordinata, dell'art. 2 delle N.T.O. del P.I. del Comune di Verona, approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale di Verona n. 8 del 16/02/2017,  di approvazione della variante 22 al Piano Interventi del Comune di  Verona (doc. 2);</h:div>
            <h:div>- della delibera del Consiglio Comunale di Verona n. 43 del 28/07/2016 (doc. 3) di adozione della variante 22 al Piano Interventi del Comune di Verona;</h:div>
            <h:div>- della delibera del Consiglio Comunale di Verona n. 91 del 23/12/2011 (doc. 3) di adozione della variante 22 al Piano Interventi del Comune di Verona di approvazione del PI (doc. 4)</h:div>
            <h:div>- di ogni altro provvedimento pregresso, prodromico, correlato e/o consequenziale..</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 854 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div>
            <h:div>La Fossetta S.r.l., Paola Benedetti, Sergio Mantovanelli e Luca Benedetti, rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Poggi, Michele Misino e Aurelio Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Ponte dei Squartai - S. Croce 269; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Verona, piazza Bra 1; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Liquigas S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Nikolaus Walter Maria Suck e Monica Volpato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della seconda in Venezia, Dorsoduro 3540; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e di Liquigas S.p.A.;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2019 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori L. Poggi per la parte ricorrente e M. W. Suck Nikolaus per la controinteressata costituita;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
         <riuniti>
            <ricorrenti>
               <h:div>sul ricorso numero di registro generale 871 del 2017, proposto da </h:div>
               <h:div>Giovanna Dai Pre' ed Emilio Comparotto, rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Poggi, Michele Misino e Aurelio Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Ponte dei Squartai - S. Croce 269; </h:div>
            </ricorrenti>
            <resistenti>
               <h:div>Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Verona, piazza Bra 1; </h:div>
            </resistenti>
            <altro>
               <controinteressati>
                  <h:div>Liquigas S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Nikolaus Walter Maria Suck e Monica Volpato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della seconda in Venezia, Dorsoduro 3540; </h:div>
               </controinteressati>
               <intervenienti/>
            </altro>
         </riuniti>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. I ricorrenti sono proprietari e promissari acquirenti di una vasta area ricompresa nell’ambito del piano urbanistico attuativo residenziale “Ai Tigli” nel Comune di Verona, in località Montorio.</h:div>
         <h:div>Il Piano degli interventi ha dettato una disciplina puntuale dell’edificabilità dell’area nella scheda norma n. 159 e nel repertorio normativo, stabilendo che su una superficie territoriale di complessivi 37.500 mq sia possibile realizzare edifici di tre piani per una superficie utile lorda di 15.000 mq destinati all’uso abitativo, cedendo al Comune, come previsto dall’art. 156 delle norme tecniche di attuazione, il 50% della superficie territoriale pari a 18.750 mq per realizzare un’area destinata a VS (verde, servizi pubblici e d’interesse collettivo).</h:div>
         <h:div>Nel repertorio normativo è previsto l’inserimento nella predetta area VS di un’opera pubblica consistente in una superficie sportiva, costituita da impianti con giochi d’acqua e la costruzione di una palestra polifunzionale comprendente campo da pallavolo/basket, vari spazi interni per le sedi delle associazioni del territorio, due palestre attrezzate sia per attività sportive giovanili che per gli anziani, collegata con un percorso ciclopedonale.</h:div>
         <h:div>Il Piano degli interventi all’art. 157 delle norme tecniche operative, per le previsioni contenute nelle schede norma, prevede la necessità di stipulare un accordo pubblico - privato e la corresponsione, a titolo di perequazione urbanistica, di un contributo di sostenibilità aggiuntivo al contributo di costruzione.</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie è previsto che i costi di progettazione e realizzazione dell’opera pubblica siano a carico del privato a totale scomputo del “contributo di sostenibilità” e dei costi di urbanizzazione.</h:div>
         <h:div>Relativamente alla scheda norma n. 159, con deliberazione consiliare n. 91 del 23 dicembre 2011, è stato quindi approvato lo schema di accordo che è stato successivamente sottoscritto in data 25 luglio 2013, previa approvazione della Giunta comunale con deliberazione n. 11 del 18 aprile 2013.</h:div>
         <h:div>L’accordo prevede a carico dei soggetti attuatori del piano attuativo l’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di contribuire alla realizzazione di opere pubbliche per la somma di € 1.500.000,00.</h:div>
         <h:div>I ricorrenti a garanzia dell’adempimento dei propri obblighi hanno sottoscritto un’apposita garanzia fideiussoria.</h:div>
         <h:div>In data 23 dicembre 2013 i ricorrenti hanno presentato l’istanza per l’approvazione del piano attuativo.</h:div>
         <h:div>La Giunta comunale, nonostante il parere favorevole degli uffici tecnici, discostandosi da questo, con deliberazione n. 227 del 2 agosto 2015, ha restituito il piano.</h:div>
         <h:div>Tale deliberazione è stata impugnata ed il relativo ricorso r.g. n. 854 del 2017 è stato respinto con sentenza Tar Veneto, Sez. II, 14 dicembre 2016, n. 1375, rispetto alla quale pende attualmente il giudizio di appello al Consiglio di Stato.</h:div>
         <h:div>I ricorrenti hanno comunque ritenuto, nelle more della definizione del giudizio di appello, di presentare una diversa soluzione progettuale che consentisse di superare i rilievi che avevano condotto la Giunta a provvedere alla restituzione del piano attuativo.</h:div>
         <h:div>2. L’art. 155 delle norme tecniche operative allegate al piano degli interventi prevede che gli accordi relativi agli ambiti soggetti a piano attuativo disciplinato da schede norma, debbano essere stipulati entro il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore del piano degli interventi.</h:div>
         <h:div>Il punto 11 della deliberazione consiliare n. 91 del 23 dicembre 2011 di approvazione del piano degli interventi impegnava la Giunta all’eventuale ripianificazione del dimensionamento previsto dagli accordi non stipulati entro i termini ridefinendo i contenuti degli altri piani attuativi.</h:div>
         <h:div>Con deliberazione consiliare n. 5 del 23 gennaio 2014, è stato approvato l’atto programmatico del Sindaco previsto dall’art. 18, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in cui si prevedeva espressamente di dare avvio ad un procedimento di rimodulazione delle previsioni del piano degli interventi relativamente alle schede norma per le quali non fosse stato stipulato nei termini l’accordo.</h:div>
         <h:div>La rimodulazione è stata prevista in due diverse fasi.</h:div>
         <h:div>Una prima fase con una variante al piano degli interventi avente ad oggetto delle norme di carattere generale, ed una seconda fase con una variante specifica di ripianificazione e riassetto dei singoli ambiti di territorio disciplinati dalle schede norma.</h:div>
         <h:div>La prima fase è stata avviata con la variante n. 22 adottata dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 43 del 28 luglio 2016.</h:div>
         <h:div>La seconda fase è stata avviata con la variante n. 23 adottata con la deliberazione consiliare n. 1 del 20 gennaio 2017.</h:div>
         <h:div>La variante n. 23 in fase di adozione ha inserito all’art. 2 delle norme tecniche operative un comma 6 bis che prevede che siano confermate e non decadano ai sensi dell’art. 18, comma 7 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, per il quale decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano degli interventi decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, “le schede norma già approvate in Giunta, stipulate con atto pubblico e che hanno versato tutto o in parte il contributo di sostenibilità finalizzato alla realizzazione della città pubblica”.</h:div>
         <h:div>Successivamente il Consiglio comunale in sede di approvazione della variante n. 22, con deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2017, ha introdotto una disposizione all’art. 2, comma 6 bis, delle norme tecniche operative leggermente differente da quella originariamente prevista dalla variante n. 23 solo adottata, in cui per la conferma dei piani attuativi da non considerarsi decaduti per decorso del quinquennio, non era più sufficiente l’approvazione in Giunta e il versamento del contributo di sostenibilità ovvero delle forme di assolvimento alternative previste dallo strumento urbanistico, ma era anche necessaria la “previa verifica di sostenibilità e compatibilità agli indirizzi ed alle norme del PTRC, PAQE e PTCP”.</h:div>
         <h:div>In base a questa disposizione pertanto i ricorrenti, avendo già sottoscritto l’accordo, avendo iniziato ad assolvere ai propri obblighi avviando la progettazione delle opere pubbliche e stipulando la fideiussione a garanzia degli impegni assunti, ed avendo altresì provveduto a versare spontaneamente a titolo di acconto sul contributo di sostenibilità in data 9 marzo 2017, la somma di € 10.000, ritenevano che la scheda n. 159 fosse tra quelle confermate.</h:div>
         <h:div>Il Comune con provvedimento prot. n. 0124042/2017 del 2 maggio 2017, ha tuttavia comunicato di non volere istruire il piano con le modifiche progettuali presentate ritenendo che la scheda n. 159 alla luce delle previsioni della variante n. 22 fosse tra quelle da ritenere non confermate.</h:div>
         <h:div>La Giunta comunale ha ritenuto, in attuazione del testo dell’art. 2, comma 6 bis, delle norme tecniche operative allegate al piano degli interventi risultante dalla variante n. 22 approvata, con deliberazione n. 174 dell’11 maggio 2017, automaticamente decaduta la scheda norma n. 159 di interesse per i ricorrenti per il decorso del quinquennio dall’entrata in vigore del piano degli interventi.</h:div>
         <h:div>Conseguentemente dagli elaborati del piano degli interventi è stata espunta la scheda norma n. 159, sostituita dall’indicazione “decaduta il 13.03.2017”, le relative aree sono state inserite nella destinazione prevalentemente agricola impedendo l’edificabilità prevista dal piano degli interventi e dall’accordo attuativo dello stesso già sottoscritto. </h:div>
         <h:div>3. Con il ricorso r.g. n. 854 del 2017, i ricorrenti impugnano la deliberazione di Giunta n. 174 dell’11 maggio 2017, nella parte in cui ha stabilito di non confermare la scheda norma n. 159, unitamente alla nota del dirigente prot. n. 0124042/2017 del 2 maggio 2017 e, in via subordinata, impugnano altresì l’art. 2, comma 6 bis, delle norme tecniche operative come inserito dalla deliberazione consiliare n. 8 del 16 febbraio 2017 di approvazione della variante n. 23, ove interpretato nel senso che sia ostativo alla conferma della scheda norma n. 159, per i motivi di seguito riportati secondo la numerazione e rubricazione contenute nel ricorso:</h:div>
         <h:div>1) violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 42 e 48 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 18 della legge regionale 11 aprile 2004, n. 11, degli artt. 3 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, carenza di istruttoria e del contraddittorio, contraddittorietà della motivazione, travisamento, irrazionalità e disparità di trattamento, per le seguenti censure:</h:div>
         <h:div>1.1.1) incompetenza, violazione degli artt. 42 e 48 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 18 della legge regionale 11 aprile 2004, n. 11, del combinato disposto degli artt. 2 e 155 delle norme tecniche operative e del principio del contrarius actus, perché l’affermata decadenza della scheda norma n. 159 non è affatto un effetto automatico di legge, ma un atto di vera e propria pianificazione che avrebbe dovuto essere posto in essere dal Consiglio comunale e non dalla Giunta;</h:div>
         <h:div>1.1.2) violazione degli artt. 3 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, insufficienza, incongruenza e contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà con atti presupposti e carenza di presupposti perché la Giunta non ha considerato che in base all’originario testo dell’art. 2, comma 6 bis, delle norme tecniche operative come introdotto dalla variante n. 23, che allo stato attuale è solo adottata e non ancora approvata ma comunque in regime di salvaguardia, la scheda norma n. 159 era da confermare, e ciò sarebbe emerso ove il Comune avesse adempiuto all’obbligo sullo stesso incombente di dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza;</h:div>
         <h:div>1.2.1) insufficienza, incongruenza e contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà con atti presupposti, illogicità, travisamento e disparità di trattamento perché nella nota con la quale il Comune ha affermato di non voler istruire il piano attuativo modificato, si afferma che le previsioni della scheda norma n. 159 non possono ritenersi confermate ai sensi dell’art. 2, comma 6 bis, delle norme tecniche operative, perché non è stato versato il contributo di sostenibilità, quando invece un acconto del contributo è stato versato, e sono stati posti in essere tutti gli altri adempimenti previsti per evitare la decadenza (è stato sottoscritto l’accordo e lo stesso ha avuto un inizio di esecuzione);</h:div>
         <h:div>1.2.2) violazione degli artt. 2 e 155 delle norme tecniche operative, insufficienza, incongruenza e contraddittorietà della motivazione perché in realtà la norma di cui all’art. 2, comma 6 bis delle norme tecniche, come introdotta dalla variante 22 approvata, voleva operare una ricognizione delle schede che avevano già trovato conferma e convalida entro i 5 anni dalla data di entrata in vigore del piano degli interventi, e la cui validità era destinata a valere anche oltre tale termine anche senza l’approvazione del piano attuativo, e in tal senso si esprime la relazione di accompagnamento dell’emendamento n. 81 da cui è scaturita la norma sopra citata, e la scheda norma n. 159 ha tutti i requisiti per essere annoverata tra quelle confermate.</h:div>
         <h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di Verona limitandosi ad affermare che la deliberazione della Giunta n. 174 dell’11 maggio 2017, nella parte in cui ha dichiarato decaduta la scheda norma n. 159, costituisce doverosa applicazione dell’art. 2, comma 6 bis, della norme tecniche operative allegate al piano degli interventi, perché i ricorrenti non hanno versato il contributo di sostenibilità.</h:div>
         <h:div>Si è costituita in giudizio anche la Società Liquigas Srl alla quale il ricorso è stato notificato in qualità di controinteressata, in quanto destinataria di una scheda norma che è stata confermata, eccependo che la deliberazione impugnata, avendo carattere ricognitivo, costituisce un atto vincolato e privo di valenza provvedimentale, con conseguente inammissibilità del ricorso ovvero eccependo comunque il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo quindi l’estromissione dal giudizio in quanto la Società Liquigas Srl  è priva di un interesse alla conservazione degli atti impugnati dalla ricorrente.</h:div>
         <h:div>Con ordinanza n. 446 del 13 settembre 2017, è stata accolta la domanda cautelare perché, ad un primo esame, risultavano presenti nella situazione della ricorrente i presupposti per una conferma della sua scheda norma, con la tecnica del remand, ordinando al Comune di riesaminare la situazione della ricorrente.</h:div>
         <h:div>4. Successivamente il Comune, prendendo atto della sopra menzionata deliberazione di Giunta n. 174 dell’11 maggio 2017, con deliberazione di Giunta n. 289 del 22 settembre 2017, ha escluso l’area dei ricorrenti dalla perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati ai sensi dell’art. 13, comma 9, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14.</h:div>
         <h:div>In conseguenza di tale deliberazione l’area dei ricorrenti non può più essere sfruttata a fini edificabili perché la stessa diviene assoggettata alle limitazioni delle menzionata legge regionale recante disposizioni sul contenimento del consumo del suolo.</h:div>
         <h:div>4.1 Tale provvedimento è impugnato con motivi aggiunti per le seguenti censure:</h:div>
         <h:div>I) falsa rappresentazione di fatti presupposti ed illegittimità derivata dai motivi proposti con il ricorso introduttivo perché il Comune ha illegittimamente ritenuto decaduta la scheda norma n. 159;</h:div>
         <h:div>II) violazione degli artt. 2, 4, 12 e 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, nonché falsa rappresentazione di fatti presupposti perché la scheda norma n. 159, non essendo decaduta, ha in realtà tutti i requisiti per essere ricompresa tra i piani attuativi in corso alla data di entrata in vigore della legge sul consumo del suolo da ricomprendere entro il perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata;</h:div>
         <h:div>III) violazione dell’art. 13, comma 9, della legge regionale della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e incompetenza della Giunta perché, ove il provvedimento impugnato fosse da interpretarsi nel senso di aver apportato delle modifiche al piano degli interventi, avrebbe dovuto essere adottato ed approvato dal Consiglio comunale.</h:div>
         <h:div>5. Con separato ricorso r.g. n. 871 del 2017, i medesimi provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo del ricorso r.g. n. 854 del 2017, sono impugnati da altri proprietari di terreni ricompresi nell’ambito del piano attuativo “Ai Tigli” di cui alla scheda norma n. 159, con l’unica differenza che in questo caso i ricorrenti non hanno presentato un’istanza volta a far valutare al Comune una diversa soluzione progettuale che consentisse di superare i rilievi che avevano condotto la Giunta a motivare per la restituzione del piano attuativo, e conseguentemente non impugnano anche il provvedimento prot. n. 0124042/2017 del 2 maggio 2017 con il quale il Comune ha comunicato di non volere istruire il piano con le modifiche progettuali presentate.</h:div>
         <h:div>Ciò premesso va rilevato che i ricorrenti nel ricorso r.g. n. 871 del 2017, ripropongono le medesime censure sopra rubricate come 1.1.1), 1.1.2), 1.2.1) e 1.2.2), ed inoltre le seguenti ulteriori:</h:div>
         <h:div>3.1) irragionevolezza e contraddittorietà intrinseca perché la deliberazione di Giunta n. 174 dell’11 maggio 2017, impugnata, nella parte motiva ha indicato come meramente opportuno, e nella parte deliberativa ha invece “disposto” che per le schede confermate venisse stipulato un nuovo accordo confermativo ed integrativo, quando invece di detto accordo integrativo non vi è alcuna necessità ove si affermi che la conferma è una conseguenza della variante n. 23 approvata; </h:div>
         <h:div>3.2) insufficienza, incongruenza, contraddittorietà della motivazione, carenza di istruttoria, sviamento e illogicità manifesta, perché in realtà l’unico vero scopo dissimulato perseguito dal Comune è quello di bloccare l’intervento edificatorio proposto dai ricorrenti perché tra questi vi è anche -OMISSIS-</h:div>
         <h:div>4) violazione degli artt. 2, 155 e 157 delle norme tecniche operative allegate al piano degli interventi, disparità di trattamento, violazione dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e tutela del legittimo affidamento laddove con il comma 6 bis, del citato art. 2, si sia voluto dare valenza al solo versamento del contributo di sostenibilità, anziché alla stipula della convenzione e all’inizio di esecuzione della stessa;</h:div>
         <h:div>5) carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento perché è del tutto immotivata l’esclusione dalla conferma della scheda norma dei ricorrenti n. 159 mentre altre nelle stesse condizioni sono state confermate;</h:div>
         <h:div>6) violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, perché in sede di approvazione della variante n. 22 è stata introdotta una modifica normativa che ha avuto l’effetto di stravolgere le originarie previsioni della variante adottata, e ciò implicava l’obbligo di ripubblicazione finalizzata all’acquisizione dell’apporto procedimentale degli interessati;</h:div>
         <h:div>7) carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà nonché violazione dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e tutela del legittimo affidamento, perché l’art. 2 della norme tecniche operative, laddove interpretato nel senso di aver introdotto una nuova causa di decadenza, deve ritenersi illegittimo per non aver previsto una causa di sospensione del termine per il caso in cui la mancata approvazione del piano sia addebitabile unicamente al comportamento dell’Amministrazione.</h:div>
         <h:div>Anche in questo ricorso r.g. n. 871 del 2017 si sono costituiti in giudizio il Comune di Verona e la Società Liquigas Spa, sollevando le medesime eccezioni già sollevate relativamente al ricorso r.g. n. 854 del 2017.</h:div>
         <h:div>Con ordinanza n. 445 del 13 settembre 2017, è stata accolta la domanda cautelare perché, anche in questo caso, ad un primo esame, risultavano presenti nella situazione della parte ricorrente i presupposti per una conferma della sua scheda norma, con la tecnica del remand, ordinando al Comune di riesaminare la situazione dei ricorrenti.</h:div>
         <h:div>Alla pubblica udienza del 15 marzo 2019, in cui i ricorsi r.g. n. 854 del 2017 e r.g. n. 871 del 2017 sono stati chiamati per una trattazione congiunta, le cause sono state trattenute in decisione.</h:div>
         <h:div>6. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi oggettivamente connessi ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm..</h:div>
         <h:div>I ricorsi sono fondati e devono essere accolti nei termini in seguito indicati.</h:div>
         <h:div>Con entrambi i ricorsi i ricorrenti impugnano la deliberazione di Giunta n. 174 dell’11 maggio 2017, nella parte in cui ha stabilito di non confermare la scheda norma n. 159.</h:div>
         <h:div>Impugnano altresì in via subordinata l’art. 2, comma 6 bis, delle norme tecniche operative come inserito dalla deliberazione consiliare n. 8 del 16 febbraio 2017, ove interpretato nel senso che sia ostativo alla conferma della scheda norma n. 159.</h:div>
         <h:div>7. In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controinteressata, perché i ricorrenti lamentano che in base alle stesse regole che si è dato il Comune con il citato art. 2, comma 6 bis, delle norme tecniche operative, la scheda norma n. 159, non era da ricomprendere tra quelle decadute per il decorso del quinquennio dall’entrata in vigore del piano degli interventi, e pertanto gli stessi hanno interesse ad impugnare la deliberazione di Giunta n. 174 dell’11 maggio 2017, che invece ha dichiarato tale decadenza.</h:div>
         <h:div>7.1 Sempre in via preliminare devono essere respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalla Società Liquigas Srl alla quale i ricorsi sono stati notificati.</h:div>
         <h:div>Infatti alcune delle censure proposte, coinvolgendo la validità di atti generali, sarebbero astrattamente idonee ad arrecare effetti pregiudizievoli rispetto alla sua posizione di soggetto titolare di schede norma che sono state confermate, e pertanto il ricorso è stato ritualmente notificato alla predetta Società in qualità di controinterssata.</h:div>
         <h:div>7.2 Ancora in via preliminare va osservato che i ricorsi non possono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div>
         <h:div>E’ vero che il Comune con successiva deliberazione di Giunta n. 109 del 18 aprile 2018, ha affermato che la scheda norma n. 159 può ritenersi confermata, apparentemente tornando sui propri passi rispetto alla dichiarazione di decadenza contenuta nella deliberazione di Giunta n. 174 dell’11 maggio 2017.</h:div>
         <h:div>Tuttavia va osservato che la sopravvenuta carenza d'interesse presuppone che, con assoluta certezza, per effetto di sopravvenienze giuridiche o di fatto, si sia determinata una situazione tale da privare di qualsiasi utilità residua, anche di carattere strumentale, una pronuncia di merito.</h:div>
         <h:div>Ciò non si verifica nel caso in esame caratterizzato da una confusa e contraddittoria attività provvedimentale del Comune di Verona che, oltre alla stringata prima memoria, non ha svolto ulteriori difese nei giudizi, e che ha dichiarato immotivatamente decaduta la scheda norma n. 159 cui si riferiva il piano attuativo nonostante la stessa avesse tutti i presupposti normativi previsti dallo stesso Comune per essere confermata, e successivamente ha invece dichiarato di confermare la medesima scheda norma ma senza motivazione e senza procedere all’adeguamento degli elaborati cartografici che hanno continuato a classificare l’area come non più edificabile, come in effetti previsto dalla deliberazione di Giunta n. 174 dell’11 maggio 2017, impugnata in questa sede.</h:div>
         <h:div>In tale contesto i ricorrenti hanno quindi interesse a che siano valutate nel merito le censure proposte avverso la deliberazione di Giunta n. 174 dell’11 maggio 2017, che ha dichiarato decaduta la scheda norma n. 159, atteso che in successivi provvedimenti il Comune ha di fatto affermato di ritenere perdurante l’efficacia di tale deliberazione.</h:div>
         <h:div>L’interesse al ricorso permane anche se con successiva deliberazione consiliare n. 31 del 21 giugno 2018, il Comune ha deliberato di riadottare la variante n. 23 riaprendo i termini per le osservazioni e stralciando la scheda norma n. 159 con conseguente inedificabilità delle relative aree.</h:div>
         <h:div>Infatti tale variante non ha ancora consolidato i propri effetti perché al momento del passaggio in decisione dei ricorsi era nella sola fase di adozione, e si tratta pertanto di una procedura in itinere che può essere oggetto di impugnazione a seguito dell’approvazione.</h:div>
         <h:div>8. Nel merito i ricorsi sono fondati e devono essere accolti.</h:div>
         <h:div>Infatti la scheda norma n. 159 aveva tutti i requisiti per rientrare tra quelle da ritenersi confermate.</h:div>
         <h:div>Per avvedersene è sufficiente la lettura dell’art. 2, comma 6 bis, delle norme tecniche operative nel testo inserito dalla variante n. 23 in sede di approvazione, e secondo cui “le schede norma già approvate in Giunta, stipulate con atto pubblico e che hanno versato tutto o in parte il contributo di sostenibilità finalizzato alla realizzazione della città pubblica, sono confermate con la Variante 23 (…) previa verifica di sostenibilità e compatibilità agli indirizzi ed alle norme del PTRC,  PAQE e PTCP”.</h:div>
         <h:div>Rispetto al piano norma n. 159 dei ricorrenti l’accordo era stato sottoscritto in data 25 luglio 2013, previa approvazione della Giunta comunale con deliberazione n. 11 del 18 aprile 2013, l’accordo aveva avuto un inizio di esecuzione da parte dei ricorrenti che hanno avviato la progettazione delle opere a loro carico stipulando una garanzia fideiussoria per l’esatto adempimento, inoltre gli stessi hanno anche versato un acconto del contributo di sostenibilità in data 9 marzo 2017.</h:div>
         <h:div>La Giunta nella deliberazione impugnata ha invece completamente omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto decaduta la scheda n. 159, ovvero i motivi per i quali ha ritenuto non esservi conformità tra il piano attuativo e gli strumenti territoriali sovracomunali, incorrendo in un difetto assoluto di motivazione, mentre nelle scarne difese prodotte in giudizio ha affermato che i ricorrenti non avrebbero provveduto a versare il contributo di sostenibilità, quando invece tale circostanza risulta documentalmente provata.</h:div>
         <h:div>In definitiva ricorso introduttivo  r.g. n. 854 del 2017, ed il ricorso r.g. n. 871 del 2017 devono essere accolti, rispetto alle censure, formulate in via principale, contenute nei motivi sopra rubricati come 1.1.1), 1.1.2), 1.2.2), con i quali i ricorrenti lamentano l’illegittimità della deliberazione di Giunta n. 174 dell’11 maggio 2017, per la parte in cui ha dichiarato decaduta la scheda norma n. 159, nonostante la stessa, ai sensi dell’art. 2, comma 6 bis, delle norme tecniche operative, avesse tutti i requisiti per essere ricompresa tra le schede confermate.</h:div>
         <h:div>Dall’accoglimento dei ricorsi introduttivi discende la fondatezza del primo motivo dei motivi aggiunti del ricorso r.g. n. 854 del 2017, che comporta l’illegittimità in via derivata della deliberazione di Giunta n. 289 del 22 settembre 2017, che ha escluso l’area dei ricorrenti dalla perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati ai sensi dell’art. 13, comma 9, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14.</h:div>
         <h:div>In definitiva i ricorsi devono essere accolti con conseguente annullamento, nei limiti di interesse dei ricorrenti, della deliberazione di Giunta n. 174 dell’11 maggio 2017 e della nota del dirigente prot. n. 0124042/2017 del 2 maggio 2017 nonché, limitatamente al ricorso r.g. n. 854 del 2017, anche dei motivi aggiunti con conseguente annullamento della deliberazione di Giunta n. 289 del 22 settembre 2017, ed obbligo per il Comune di inserire l’area dei ricorrenti nell’ambito della perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata sfruttabili a fini edificatori, provvedendo all’adeguamento dei relativi elaborati cartografici.</h:div>
         <h:div>Le spese di giudizio per il principio della soccombenza sono poste a carico del Comune di Verona in favore dei ricorrenti nella misura indicata nel dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti dei controinteressati.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, li accoglie nel senso e nei limiti precisati in motivazione.</h:div>
         <h:div>Condanna il Comune di Verona alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti del ricorso r.g. n. 854 del 2017 liquidandole nella somma di € 5.000,00, ed in favore dei ricorrenti del ricorso r.g. n. 871 del 2017 liquidandole nella somma di € 3.000,00, a titolo di competenze e spese oltre ad iva e cpa.</h:div>
         <h:div>Compensa le spese di giudizio nei confronti dei controinteressati.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="15/03/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Luisa Dian</h:div>
            <h:div>Stefano Mielli</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>