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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170033020170419074030728" descrizione="dif giur cessaz mis accoglienza dopo sent 1°" gruppo="20170033020170419074030728" modifica="4/28/2017 12:53:33 PM" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Lamin Marena" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="00330"/><fascicolo anno="2017" n="00427"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.3:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170033020170419074030728.xml</file><wordfile>20170033020170419074030728.docm</wordfile><ricorso NRG="201700330">201700330\201700330.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Venezia\Sezione 3\2017\201700330\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>claudio rovis</firma><data>28/04/2017 12:53:33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marco Rinaldi</firma><data>27/04/2017 10:07:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/04/2017</dataPubblicazione><classificazione>230<nuova>230</nuova><ereditata>230</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Claudio Rovis,	Presidente</h:div><h:div>Marco Rinaldi,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Michele Pizzi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione</h:div><h:div>dell'efficacia del provvedimento prot. n. 236/2017 Area IV emesso in data 13 gennaio 2017 dal Vice Prefetto Vicario della Provincia di Vicenza Dott. Marchesiello, notificato il 14.02.2017, che ha dichiarato cessate le misure di accoglienza e intimato al ricorrente di lasciare la struttura di accoglienza, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, anche se non noto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 330 del 2017, proposto da: </h:div><h:div>Lamin Marena, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Monica Bassan, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar  ; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea); </h:div><h:div>Cooperativa Sociale con Te Onlus, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Il ricorrente, cittadino del Gambia giunto in Italia nel novembre 2014, ha presentato domanda di protezione internazionale (riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria) e chiesto in subordine l’asilo costituzionale e la protezione umanitaria; a seguito della richiesta di protezione sono state disposte le misure di accoglienza ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142;</h:div><h:div>La P.A. ha respinto sia la domanda di protezione internazionale che quelle volte al riconoscimento dell’asilo costituzionale e della protezione umanitaria;</h:div><h:div>Avverso il diniego di protezione è insorto il ricorrente proponendo ricorso ex art 35 del D.lgs. n. 25/2008 dinanzi all’A.G.O.; con ordinanza del 12 gennaio 2017 il Tribunale di Venezia ha, tuttavia, respinto il ricorso giurisdizionale;</h:div><h:div>Preso atto della decisione della Commissione territoriale che ha respinto la domanda di protezione e dell’ordinanza con cui il Tribunale ha respinto le domande giudiziali del ricorrente, la Prefettura, con nota del 13 gennaio 2017, ha dichiarato la cessazione delle misure di accoglienza;</h:div><h:div>Con ricorso notificato a mezzo PEC il 23 marzo 2017 il ricorrente ha impugnato l’atto sopraindicato, esponendo di aver medio tempore proposto appello avverso l’ordinanza del Tribunale che ha confermato il diniego di protezione oppostogli dalla P.A. e sostenendo che i richiedenti asilo o altra forma di protezione hanno diritto di fruire delle misure di accoglienza sino alla decisione del giudice d’appello;</h:div><h:div>La P.A. ha contrastato le avverse pretese;</h:div><h:div>Alla camera di consiglio in epigrafe indicata il Tribunale ha sollevato d’ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la questione di giurisdizione, sottoponendola al contraddittorio delle parti;</h:div><h:div>Ritiene il Tribunale che la presente vertenza esuli dall’ambito della giurisdizione amministrativa in quanto:</h:div><h:div>- ai richiedenti asilo e protezione sussidiaria la normativa europea e nazionale riconosce alcuni diritti strumentali e serventi, finalizzati a rendere effettive tali forme di protezione. In particolare ai richiedenti protezione internazionale è riconosciuto un diritto di soggiorno provvisorio ovvero il diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda e fino all’adozione della decisione amministrativa che conclude in primo grado il procedimento (art. 9, dir. 2013/32 UE; art. 4 D.lgs. n. 142/2015). In caso di decisione negativa il diritto di soggiorno provvisorio permane fino alla scadenza del termine per ricorrere e fino all’esito del ricorso (art. 46, par. 5, dir. 2013/32 UE; art. 19 D.lgs. n. 150/2011). Durante il soggiorno i richiedenti protezione godono, altresì, di specifici diritti di accoglienza (dir. 2013/33 UE; art 14 D.lgs. n. 142/2015);</h:div><h:div>- nel nostro ordinamento, le vertenze in materia di protezione internazionale, involgendo diritti fondamentali della persona, sono devolute al G.O., con l’eccezione delle controversie relative ai provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza, devolute al G.A. nei casi tipizzati dall’art. 23 del D.lgs. n. 142/2015 relativo alle seguenti fattispecie:</h:div><h:div>a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura;</h:div><h:div>b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;</h:div><h:div>c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;</h:div><h:div>d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;</h:div><h:div>e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti;</h:div><h:div>- la vertenza all’esame non rientra in alcuna delle ipotesi enumerate dal citato art. 23 e rimesse al G.A.; l’atto impugnato ha natura meramente dichiarativa (con esso la Prefettura si limita a dichiarare che sono cessate le misure di accoglienza in conseguenza del rigetto della domanda di protezione internazionale e della reiezione del ricorso di primo grado: trattasi di una semplice presa d’atto ovvero di un atto meramente  dichiarativo o ricognitivo di un effetto previsto direttamente dalla legge) e non appare assimilabile ai provvedimenti ad efficacia costitutiva di revoca della misura di accoglienza, adottati dalla P.A. nelle more della decisione della Commissione Territoriale ex art. 23 del D.lgs. n. 142/2015; </h:div><h:div>- in assenza di un’espressa previsione normativa che regoli la giurisdizione in ordine alla presente fattispecie, il criterio di riparto da seguire è quello della natura della situazione giuridica soggettiva fatta valere dallo straniero;</h:div><h:div>- in materia di contenzioso relativo a cittadini extracomunitari la giurisprudenza distingue tra diritti soggettivi e interessi illegittimi sulla base della natura vincolata o discrezionale dell’attività esercitata dalla P.A.: il contenzioso relativo a cittadini extracomunitari è devoluto al G.O. quando i provvedimenti adottati dalla P.A. hanno natura vincolata e al G.A. quando i provvedimenti amministrativi presentano elementi di discrezionalità;</h:div><h:div>- nel caso di specie l’atto impugnato ha natura vincolata, dovendosi soltanto stabilire se il cittadino extracomunitario che, privo di sufficienti mezzi economici, si sia visto respingere la domanda di protezione internazionale dalla Commissione Territoriale e il ricorso giurisdizionale dal giudice di primo grado abbia diritto di restare sul territorio nazionale e fruire dei diritti di accoglienza anche durante il giudizio d’impugnazione; tale valutazione non assume carattere discrezionale, essendo la P.A. chiamata soltanto a dare applicazione alla normativa europea e nazionale di riferimento (art. 46, par. 5, dir. 2013/32 UE; art. 19 D.lgs. n. 150/2011; artt. 282, 283, 351 e 702 quater c.p.c.), esclusa ogni ponderazione comparativa di interessi;</h:div><h:div>Depone per la giurisdizione dell’A.G.O., oltre alla natura vincolata dell’attività esercitata e al carattere meramente dichiarativo dell’atto impugnato, che si limita a prendere atto di  un effetto previsto direttamente dalla legge, anche la circostanza che la presenta controversia, non espressamente devoluta al G.A., presenta evidenti e importanti ragioni di connessione con quelle in tema di riconoscimento della protezione internazionale, presupponendo risolte a monte una serie di problematiche, tutte interne alla giurisdizione ordinaria, che involgono i rapporti tra l’art. 19 del D.lgs. n. 150/2011 e gli artt. 282 e 283 c.p.c., che sanciscono la regola della provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado, salva la possibilità del giudice d’appello di sospenderne l’esecutività a seguito di apposita istanza (cd. inibitoria in appello). Occorre in particolare stabilire se, in deroga alla regola generale dettata dal c.p.c., il ricorso in appello avverso il diniego di protezione internazionale sospenda “automaticamente” l’efficacia esecutiva della decisione del Tribunale - e con essa del provvedimento impugnato in primo grado -  e, correlativamente, se il diritto di soggiorno provvisorio che la legge riconosce ai richiedenti asilo permanga sino alla pronuncia del giudice di appello e più in generale sopravviva anche nelle fasi d’impugnazione o venga meno in caso di  reiezione del ricorso di primo grado (questioni in relazione alle quali sussistono contrasti giurisprudenziali in seno alla stessa A.G.O.: es. per l’efficacia sospensiva automatica del ricorso in appello vedi Corte d’appello di Venezia, ord. 30 maggio 2016, Corte d’appello di Bologna, ord. 27 settembre 2016; Corte d’appello di Genova, ord. 29 settembre 2016; contra Corte d’appello di Torino, ord. 8 luglio 2016, Trib. Torino, ord. 4 marzo 2017; Cass, ord. n. 23576/2016 che richiama Cass. n.13872/2011).</h:div><h:div>Per quanto sin qui esposto va declinata la giurisdizione amministrativa in favore del G.O..</h:div><h:div>Il difetto di giurisdizione dell’intestato G.A. induce a confermare la decisione negativa assunta dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato sull’istanza del ricorrente (che potrà essere riproposta dinanzi al G.O.), mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e individua quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (art. 59 l. n. 69/2009; art. 11 c.p.a.).</h:div><h:div>Respinge definitivamente la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/04/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>E</h:div><h:div>Marco Rinaldi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>