<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <Provvedimento>
      <meta descrizione="risarcimento danno per mancata predisposizione e attuazione DPD per studente con DSA, mancata ammissione esame di stato, comportamenti asseritamente inottemperanti e vessatori della scuola dopo la sentenza di I grado" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20150181920180724112010038" id="20150181920180724112010038" modello="2" modifica="8/27/2018 4:05:18 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="2" versione="2" versionePDF="1">
         <descrittori>
            <registro anno="2015" n="01819"/>
            <fascicolo anno="2018" n="00871"/>
            <urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Venezia\Sezione 3\2015\201501819\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>claudio rovis</firma>
            <data>27/08/2018 16:05:18</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Mara Spatuzzi</firma>
            <data>27/08/2018 11:10:26</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>28/08/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
































































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            <ereditata>239</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div>
            <h:div>(Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Claudio Rovis,	Presidente</h:div>
            <h:div>Marco Rinaldi,	Primo Referendario</h:div>
            <h:div>Mara Spatuzzi,	Referendario, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per il riconoscimento  </h:div>
            <h:div>del risarcimento del danno patito dal sig. -OMISSIS- in conseguenza del comportamento tenuto dall'Istituto Professionale Statale-OMISSIS- di -OMISSIS- e dalla dirigente scolastica prof.ssa -OMISSIS-, per gli anni trascorsi senza strumenti di supporto -OMISSIS- del ricorrente, per una prima bocciatura ingiusta, per una seconda bocciatura illegittima, per il comportamento tenuto dai resistenti prima, durante e dopo l'esame di Stato.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 1819 del 2015, proposto da </h:div>
            <h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianmartino Fontana, Marta Bassanese, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele De Gotzen in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, n. 1/I; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Professionale  Statale-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Venezia, San Marco, 63;</h:div>
            <h:div> -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;</h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’Istituto Professionale Statale-OMISSIS-e della prof. -OMISSIS-;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2018 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>1. Con il presente ricorso, notificato il 17.12.2015 e depositato il 30.12.2015, il sig. -OMISSIS- ha adito questo T.A.R. al fine di vedere riconosciuto il suo diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'asserito comportamento illegittimo tenuto nei suoi confronti dall'Istituto Professionale Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- e in particolare dalla prof.ssa -OMISSIS-, quale dirigente dell'Istituto. </h:div>
         <h:div>1.2. Nel ricorso si rappresenta quanto segue:</h:div>
         <h:div>- il ricorrente è affetto da una patologia di -OMISSIS-</h:div>
         <h:div>- fino alla quarta classe l'Istituto si sarebbe rifiutato di redigere il dovuto -OMISSIS- e non gli ha mai consentito di usufruire delle misure compensative e dispensative che per legge gli spettavano. Il ricorrente comunque era stato promosso;</h:div>
         <h:div>- durante la classe quarta (anno scolastico 2011/2012), su richiesta dei genitori, l'Istituto si sarebbe limitato a predisporre una semplice bozza di -OMISSIS-che non è stata firmata dai docenti ed è rimasta inattuata. Anche alla fine di questo anno scolastico, comunque il ricorrente era stato promosso;</h:div>
         <h:div>- solo nella classe quinta (a dicembre dell'anno scolastico 2012/2013), l'Istituto ha formalizzato-OMISSIS- ma si tratterebbe di un piano predisposto unilateralmente dalla scuola senza il contradditorio con la famiglia e con il medico -OMISSIS-che aveva fatto la diagnosi di -OMISSIS-, redatto con superficialità e carente rispetto a quello garantitogli durante la scuola media. Alla fine dell’anno scolastico il ricorrente non è stato ammesso all’esame per numerose insufficienze ma non ha impugnato il provvedimento e ha ripetuto l’anno scolastico;</h:div>
         <h:div>- nell’anno scolastico 2013-2014, in cui il ricorrente ha ripetuto il quinto anno,-OMISSIS- è stato predisposto dalla scuola a fine novembre 2013, ma anche in tal caso non ci sarebbe stato contraddittorio con la famiglia e con la -OMISSIS-che lo stava seguendo e comunque il piano sarebbe stato carente e sarebbe stato applicato in modo sporadico e discontinuo, limitatamente ad alcune materie e ad alcune delle misure previste;</h:div>
         <h:div>-  in sede di scrutinio finale, tenutosi in data -OMISSIS-.06.2014, il ricorrente non era stato ammesso per la seconda volta a sostenere gli esami di Stato e, pertanto, con ricorso notificato in data 16.6.2014, ha impugnato la mancata ammissione, lamentando la mancata adozione da parte della scuola degli strumenti compensativi e dispensativi a favore degli studenti affetti da-OMISSIS-certificata, previsti dalla normativa vigente;</h:div>
         <h:div>- con decreto presidenziale n. -OMISSIS-, emesso nel pomeriggio del 17.6.2014 <corsivo>inaudita altera parte</corsivo> in considerazione dell’imminente data degli scritti dell’esame di Stato, fissata per il 18.06.2014, il T.A.R. per il Veneto ha ammesso il ricorrente a sostenere l'esame di Stato con riserva;</h:div>
         <h:div>- in relazione al giorno della prima prova scritta, l'Istituto avrebbe, però, messo in atto un “comportamento ostruzionistico (per non dire intimidatorio)” nei confronti del ricorrente in quanto “prima di cominciare l'esame, il Presidente della Commissione Prof.-OMISSIS- chiese al Sig. -OMISSIS- di seguirlo in una stanza a parte, dove c'erano anche il -OMISSIS- ed altri tre professori non conosciuti dal ricorrente. Il suddetto Presidente evidenziò che all'Istituto non era pervenuta la comunicazione di ammissione all'esame. Il -OMISSIS-, che precauzionalmente si era fatto copia del decreto Presidenziale del TAR, lo esibì al suddetto Prof. -OMISSIS- e gli fornì anche il numero del proprio legale Avv.Elena Fabris per eventuali ulteriori spiegazioni. Il Presidente, allora, controllò se tra i documenti della Commissione vi fosse una analoga comunicazione e la trovò. A quel punto, -OMISSIS- potè finalmente ritornare al proprio posto per sostenere l'esame con gli altri studenti”;</h:div>
         <h:div>-  inoltre l'Istituto, su disposizione della preside prof.ssa -OMISSIS-, avrebbe continuato a tenere un atteggiamento “non ottemperante alla statuizione del TAR nonché discriminatorio e di stigma nei confronti del suo alunno -OMISSIS-” in quanto:</h:div>
         <h:div>- in data 24.6.2014, dopo le prove scritte, veniva affisso pubblicamente nella bacheca all'ingresso dell'Istituto un foglio A4, separato dal foglio con la lista in ordine alfabetico degli alunni della sua classe, con il nome e cognome del ricorrente e la votazione conseguita in ognuna delle tre prove scritte (-OMISSIS-) e il punteggio finale delle prove scritte di -OMISSIS-/45, con la seguente dicitura: "Il candidato risulta ammesso con riserva all'esame di Stato in seguito al decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 00-OMISSIS- del 17 giugno 2014";</h:div>
         <h:div>- in data 5.7.2014, dopo lo svolgimento delle prove orali, veniva affisso, sempre nella bacheca d'Istituto, il tabellone della sua classe con l'elenco in ordine alfabetico degli alunni e, per ognuno, il risultato finale dell'esame (promosso o bocciato) con il punteggio totale ottenuto, mentre il nome del ricorrente compariva, in pari data, su un foglio A4 separato e con la differenza che, mentre per gli altri alunni promossi veniva indicato l'esito positivo dell'esame e il punteggio totale ottenuto, per lui veniva indicato soltanto che: "II candidato ha sostenuto le prove d'esame", e che: "Il candidato risulta ammesso con riserva all'esame di Stato in seguito al decreto del Tribunale amministrativo Regionale per il Veneto n. 00-OMISSIS- del 17 giugno 2014";</h:div>
         <h:div>- con nota del -OMISSIS-.7.2014, la preside ha risposto alla richiesta dei legali dell'interessato di avere l'indicazione del punteggio finale che attestasse il suo superamento dell'esame alla pari degli altri studenti, e ha riportato i punteggi conseguiti nelle singole prove di esame (-OMISSIS-nelle tre prove scritte e-OMISSIS-/30 nella prova orale)  precisando, però, che la Commissione non aveva potuto esprimere un giudizio finale definitivo di promozione "data l'assenza dell'attribuzione del credito scolastico per l'ultimo anno in corso, motivata dalla delibera di non ammissione del Consiglio di Classe quinta”;</h:div>
         <h:div>- il ricorrente, in data 12.7.2014, quando lesse quanto affisso dalla scuola, sarebbe caduto -OMISSIS--OMISSIS-per avere avuto un trattamento diverso da quello degli altri compagni, e per non vedere riconosciuto il superamento dell’esame nonostante “l’enorme sforzo, oltre che cognitivo, anche -OMISSIS- ed emotivo, per non avere egli potuto, a differenza degli altri esaminandi, prepararsi agli esami con serenità”;</h:div>
         <h:div>- il-OMISSIS-.7.2014, è stata pubblicata la sentenza del T.A.R. Veneto n. -OMISSIS--OMISSIS-/2014, che ha dichiarato improcedibile il ricorso per l’annullamento della mancata ammissione all’esame di Stato, ritenendo che “<corsivo>il superamento dell’esame di Stato, anche se a seguito di ammissione con riserva, comporta la sopravvenuta inammissibilità della causa per carenza di interesse</corsivo>” e che “<corsivo>tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che l’Amministrazione scolastica non abbia attualmente provveduto in via definitiva, in quanto i crediti scolastici mancanti per il punteggio finale utile per la promozione devono comunque essere corrisposti, almeno nella misura dovuta a seguito dell’ammissione all’esame di Stato, essendo questa equipollente al caso, in esame, di superamento delle relative prove di esame</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>- nonostante la sentenza favorevole, per il ricorrente “la contentezza si trasformava rapidamente in euforia, fino a -OMISSIS-), con la necessità di -OMISSIS- durante il -OMISSIS-. Come si legge nel referto ospedaliero, -OMISSIS-</h:div>
         <h:div>- la preside, in occasione di un'intervista resa ad un quotidiano locale che dava notizia della promozione del ricorrente, avrebbe ribadito che il T.A.R. aveva ammesso l'alunno con riserva, senza dare atto che, nel frattempo, era intervenuta la sentenza definitiva che ne decretava a tutti gli effetti il superamento dell'esame finale;</h:div>
         <h:div>- con la nota del 20.09.2014, la preside trasmetteva il risultato finale dell’esame, pubblicato in un apposito foglio A4 all'albo dell'Istituto in pari data, dopo la convocazione del consiglio di classe e della commissione di esame a seguito della sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS-/2014, in cui veniva indicato l’esito positivo con il punteggio di -OMISSIS-/-OMISSIS-0 e riportata la dicitura che "il risultato finale dell'esame risulta condizionato all'esito dell'eventuale giudizio di appello in Consiglio di Stato". Con la nota del -OMISSIS-.9.2014, inoltre, la preside rilasciava al ricorrente le dichiarazioni per uso lavoro e per uso scolastico di avvenuto superamento dell'esame di Stato, con la precisazione che: "Il superamento dell'esame e la votazione complessiva sono condizionati all'esito dell'eventuale giudizio di appello in Consiglio di Stato";</h:div>
         <h:div>- il ricorrente ha, pertanto, promosso un ricorso in ottemperanza avanti al T.A.R. Veneto che si è concluso con la sentenza n-OMISSIS- del 29.01.2015 che ha ordinato al dirigente scolastico dell’istituto -OMISSIS- “di rilasciare attestati di superamento dell'esame di Stato privi di qualsivoglia formula limitativa" e in data 13.02.2015, la preside ha inviato al difensore dell’interessato le dichiarazioni di superamento degli esami non più condizionate;</h:div>
         <h:div>- Il ricorrente, quindi, si è rivolto a un centro per l'impiego, che lo ha selezionato per un tirocinio presso la -OMISSIS-, a far data dal 23.2.2015, ma il datore di lavoro ha interrotto il tirocinio in data 02.4.2015, “in quanto si sono verificati da parte Sua comportamenti tali da non permettere il proseguimento degli obiettivi del progetto formativo". Il giorno seguente il ricorrente è stato -OMISSIS-. Anche in relazione a questo secondo -OMISSIS-, il ricorrente lamenta che sarebbe dovuto alle forti emozioni ricollegate all’ulteriore torto subito da parte della scuola che non gli riconosceva il pieno superamento dell'esame di Stato e alla necessità di dover proporre un ulteriore ricorso giurisdizionale in ottemperanza, nonché alla notizia datagli dai genitori della proposizione del ricorso in appello da parte della scuola contro la sentenza di primo grado del T.A.R. Veneto (ricorso proposto con atto notificato il 5 marzo 2015). A quanto asserisce il ricorrente “Il protrarsi del comportamento illegittimo dell'Istituto, che prima gli aveva ingiustamente negato l'ammissione all'esame finale e, pur dopo il superamento dell'esame, si rifiutava di riconoscergli il diploma tanto sudato, aveva oramai -OMISSIS-. Egli infatti si percepiva come uno studente, ora lavoratore,-OMISSIS-, a causa dell'onta che la scuola gli aveva impresso col suo comportamento reiteratamente e pervicacemente illegittimo e discriminatorio”.</h:div>
         <h:div>1.3.In conseguenza di quanto sopra, il sig. -OMISSIS-:</h:div>
         <h:div>- ha chiesto la condanna del MIUR, dell'Istituto Professionale Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- e della Prof.ssa -OMISSIS-, in solido tra di loro, al risarcimento del danno patito o, in via subordinata, la condanna della prof.ssa -OMISSIS-, quale dirigente dell'Istituto Professionale Statale -OMISSIS- di -OMISSIS-, al risarcimento del danno patito,  “in quanto ritenuta la maggior responsabile per il comportamento tenuto nei confronti del -OMISSIS-, da ultimo con il rilascio di certificati di superamento esami di Stato "condizionati" ad un eventuale appello al Consiglio di Stato”;</h:div>
         <h:div>- ha quantificato il danno complessivamente patito “per gli anni trascorsi senza strumenti di supporto, per una prima bocciatura ingiusta, per una seconda bocciatura illegittima, per il comportamento tenuto dai resistenti prima, durante e dopo l'esame di Stato” in euro -OMISSIS-0.000,00 (-OMISSIS-0.000 euro per danno non patrimoniale e 150.000 euro per il danno da perdita di chance lavorativa);</h:div>
         <h:div>- ha chiesto che venisse disposta CTU per accertare il nesso causale tra i problemi di salute del ricorrente e il comportamento tenuto dall’Istituto professionale e in particolare dalla dirigente scolastica.</h:div>
         <h:div>2. Si sono costituiti in giudizio il MIUR e l’Istituto Professionale Statale-OMISSIS- di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando puntualmente quanto dedotto dal ricorrente tramite memorie e deposito di documentazione e chiedendo la reiezione del ricorso perché inammissibile per carenza di giurisdizione, genericità della domanda, mancanza dei requisiti di legge; tardivo; improcedibile; comunque infondato nel merito.</h:div>
         <h:div>3. Si è costituita in giudizio la dirigente scolastica prof. -OMISSIS-, contestando le avverse pretese, con apposite memorie e deposito di documentazione, e chiedendo la reiezione del ricorso per difetto di giurisdizione del T.A.R. in relazione alla domanda risarcitoria proposta contro di lei; difetto di legittimazione passiva; inammissibilità; tardività e infondatezza del ricorso.</h:div>
         <h:div>4. Con sentenza n. -OMISSIS- del 2018, il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello contro la sentenza del T.A.R. Veneto n. -OMISSIS--OMISSIS-/2014 per sopravvenuta carenza di interesse in quanto “<corsivo>la consegna, allo studente medesimo, dei diplomi originali (che, così si legge nella memoria conclusionale dell’appellato, l’appellato avrebbe già esibito per essere assunto presso alcune ditte, in rapporto alla qualifica ottenuta, il che tra l’altro – oltre al mancato accertamento della illegittimità di atti amministrativi - rende manifesta la insussistenza di rischi di “pregiudizievoli conseguenze risarcitorie” cui si fa riferimento nell’atto di impugnazione), un anno dopo la instaurazione del giudizio di impugnazione e senza riserva alcuna di adottare nuovi atti all’esito del gravame, ha comportato il superamento di ogni questione dibattuta</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>5. Le parti hanno presentato ulteriori memorie, documenti e repliche insistendo nelle loro pretese e il ricorrente ha formulato un’ulteriore richiesta di verificazione o CTU per accertare se l’istituto scolastico professionale abbia correttamente applicato la normativa statale sui-OMISSIS-nella redazione del -OMISSIS- e se, nello svolgimento dell’attività didattica concreta, sia stata correttamente applicata la normativa statale sui-OMISSIS-predisposti dall’Istituto.</h:div>
         <h:div>6. All’udienza del 18 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>7. Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata sia dall’Avvocatura di Stato per l’Istituto professionale e il MIUR, sia dalla difesa della dirigente scolastica prof. -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>7.1. Per quanto riguarda la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dell’Istituto professionale e del MIUR, il Collegio ritiene che sussista la giurisdizione del giudice amministrativo e non del giudice ordinario, come vorrebbe l’Avvocatura di Stato, in quanto:</h:div>
         <h:div>- le controversie in materia di pubblica istruzione rientrano nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. in relazione alla quale, come evidenziato dall’Adunanza Plenaria n.7 del 2016, “<corsivo>il carattere fondamentale del diritto nella specie azionato non può certo essere decifrato come un'eccezione innominata al perimetro della giurisdizione esclusiva. La cognizione e la tutela dei diritti fondamentali, infatti, intendendosi per tali quelli costituzionalmente garantiti, non appare affatto estranea all'ambito della potestà giurisdizionale amministrativa, nella misura in cui il loro concreto esercizio implica l'espletamento di poteri pubblicistici, preordinati non solo alla garanzia della loro integrità, ma anche alla conformazione della loro latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti interessi costituzionali</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>- le diverse condotte asseritamente antigiuridiche e da cui il ricorrente vuole far discendere il diritto al risarcimento del danno, e riportate nella parte in fatto, non sono qualificabili come “meri comportamenti materiali”, come vorrebbe l’Avvocatura di Stato, ma sono riconducibili all’esercizio dei pubblici poteri relativi al servizio pubblico scolastico, di cui è titolare l’Istituto professionale frequentato dal ricorrente e, pertanto, la domanda risarcitoria proposta nei confronti della scuola ricade nella giurisdizione di questo T.A.R., secondo i criteri di riparto fatti propri dalla giurisprudenza sulla base dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004. </h:div>
         <h:div>7.2. Per quanto riguarda, invece, la richiesta di risarcimento del danno formulata nei confronti della dirigente scolastica Prof. -OMISSIS- in solido con l’Istituto professionale e il MIUR o, subordinatamente, in proprio, il Collegio deve dichiararla inammissibile per difetto di giurisdizione e declinare la giurisdizione a favore del giudice ordinario, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite, nel suo ruolo di giudice dei conflitti di giurisdizione ex art. 111, ultimo comma della Cost., a partire dall’ordinanza n. 13659 del 2006, secondo cui “<corsivo>ai fini della risoluzione del problema processuale non rileva stabilire se il F. abbia agito quale organo dell'Università, ovvero, a causa del perseguimento di finalità private, si sia verificata la cd. "frattura" del rapporto organico. Nell'uno, come nell'altro caso, l'azione risarcitoria è proposta nei confronti del funzionario in proprio, e, quindi, nei confronti di un soggetto privato, distinto dall'amministrazione, con la quale, al più, può risultare solidalmente obbligato (art. 28 Cost.). La questione di giurisdizione, infatti, dalla quale esulano le altre sopra accennate, va risolta esclusivamente sulla base dell'art. -OMISSIS-3 Cost., che non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una pubblica amministrazione, o soggetti ad essa equiparati</corsivo>”. Tale lettura è stata di recente confermata anche dall’ordinanza n. 19677 del 2016, con cui le Sez. Un. della Cassazione, nel richiamare l’ordinanza del 2006 e quelle n. 5914 del 2008, n.11932 del 20-OMISSIS- e n. 5408 del 2014, hanno ribadito che “<corsivo>presupposto della giurisdizione amministrativa secondo la Carta costituzionale è, …omissis…, che la tutela giurisdizionale coinvolgente le situazioni giuridiche nella giurisdizione di legittimità ed in quella esclusiva debba avere luogo con la partecipazione in posizione attiva o passiva della pubblica amministrazione o del soggetto che, pur non facendo parte dell'apparato organizzatorio di essa, eserciti le attribuzioni dell'Amministrazione, così ponendosi come pubblica amministrazione in senso oggettivo</corsivo>”, e hanno rilevato che “<corsivo>il profilo della giurisdizione amministrativa in questi termini trova conferma nel codice del processo amministrativo, atteso che, …omissis… , l'art. 7, comma 1, nell'individuare la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie, di diritti soggettivi, riferisce tali controversie a "l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo" e le dice "riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni…omissis… Tale precisazione evidenzia in modo indubitabile che la controversia riguarda quelle forme di esercizio del potere in quanto poste in essere dall'Amministrazione, il che non lascia dubbi sul fatto che soggettivamente la controversia esige che una delle parti sia la pubblica amministrazione e l'altra il soggetto che faccia la questione sull'interesse legittimo o sul diritto soggettivo. Il dubbio sulla possibilità che la controversia possa riguardare la lesione di interessi legittimi o di diritti soggettivi fra tale soggetto e colui che agisca per l'Amministrazione con nesso di rappresentanza organica è, pertanto, chiaramente fugato. Lo è ancora di più quando si legge il comma 2 dello stesso articolo, là dove esso proclama che "per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo: è nuovamente palese che ci si riferisce al profilo oggettivo della pubblica amministrazione o di chi ad essa è equiparato</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>8. Sempre in via preliminare, quindi, il Collegio deve esaminare l’eccezione di tardività del ricorso e quella di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div>
         <h:div>8.1. Per quanto riguarda l’eccezione di tardività della domanda risarcitoria bisogna operare una distinzione tra i diversi atti e comportamenti asseritamente antigiuridici che il ricorrente pone alla base della sua domanda risarcitoria. </h:div>
         <h:div>La domanda risarcitoria proposta, infatti, per un verso si pone come domanda risarcitoria ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del c.p.a. collegata alla richiesta di annullamento giurisdizionale della mancata ammissione all’esame di Stato per l’anno scolastico 2013-2014 (proposta con ricorso notificato in data 16.6.2014 e su cui è intervenuta la sentenza del T.A.R. Veneto n. -OMISSIS--OMISSIS- del 2014 e poi la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 2018), per altro verso si pone come domanda soggetta ai termini di cui all’art. 30, commi 3 e 4, per i fatti intervenuti dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, e al termine di prescrizione quinquennale per i fatti antecedenti a tale data, in relazione alla richiesta di risarcimento danni causati da:</h:div>
         <h:div>a) la mancata predisposizione del -OMISSIS- nei primi tre anni scolastici (2008-2009; 2009-20-OMISSIS-;20-OMISSIS--2011);</h:div>
         <h:div>b) il ritardo e l’insufficiente contenuto del -OMISSIS- predisposto alla fine del quarto anno scolastico (2011-2012);</h:div>
         <h:div>c) l’insufficiente contenuto del -OMISSIS- predisposto per l’anno scolastico 2012-2013 e la sua carente applicazione e l’ingiusta mancata ammissione per la prima volta all’esame di Stato.</h:div>
         <h:div>8.1.1. In relazione a queste ultime condotte, infatti, non risulta che sia mai stata proposta alcuna azione né avverso l’asserita inerzia dell’Istituto scolastico nella predisposizione dei -OMISSIS-, né in relazione al contenuto o alla mancata applicazione dei -OMISSIS-, né per l’annullamento della prima bocciatura nell’anno scolastico 2012-2013; per cui in questa parte il ricorso è tardivo, considerato che è stato notificato soltanto il 17.12.2015. </h:div>
         <h:div>8.1.2. Inoltre, sempre in relazione alle condotte sopracitate alle lettere a), b) e c), il ricorso è da ritenersi comunque infondato nel merito in relazione a quanto disposto dall'articolo 30 del codice del processo amministrativo, nella parte in cui "<corsivo>esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti</corsivo>" e a quanto disposto dall’art.1-OMISSIS-7 del c.c., come interpretati e applicati dalla costante giurisprudenza in materia ( Cfr., da ultimo, tra le tante TAR Lazio, Roma, sent. n.7902 del 2015;TAR Sardegna, sent. n.487 del 2016; C.d.S. sent. n. 1267 del 2016 e n. 1781 del 2015). </h:div>
         <h:div>Nel caso in questione, infatti, deve comunque ritenersi non ascrivibile alla condotta dell’Istituto professionale il danno lamentato dal ricorrente in relazione alle condotte sopracitate in quanto dall’esame degli atti risulta che:</h:div>
         <h:div>- i genitori hanno prodotto all’Istituto professionale il certificato -OMISSIS- del ricorrente soltanto al termine del primo quadrimestre della classe quarta, mentre non era stato trasmesso all’Istituto professionale dalla scuola media insieme al resto della documentazione a fascicolo, in quanto documento contenente dati sensibili relativi alla salute del minore;</h:div>
         <h:div>- solo dopo tale produzione, l’Istituto si era potuto attivare e aveva chiesto ai genitori un aggiornamento della diagnosi, considerato che quella presentata risaliva al 2006, e solo il 28.04.2012 è stato consegnato all’Istituto il nuovo -OMISSIS-(datato 5.4.2012), a seguito del quale è stato comunque predisposto un primo -OMISSIS-;</h:div>
         <h:div>- nell’anno scolastico 2012-2013 il -OMISSIS- è stato predisposto e non risulta che i genitori o il ricorrente, nel frattempo diventato maggiorenne, abbiano sollecitato una sua integrazione o abbiano contestato la sua mancata applicazione, né è stata impugnata la prima mancata ammissione all’esame di Stato deliberata dal Consiglio di Classe per insufficienza in tutte le discipline, ad eccezione del voto in condotta.</h:div>
         <h:div>8.2. Per quanto riguarda, invece, l’eccezione di tardività per violazione del termine di cui all’articolo 30, comma 3, del c.p.a., sollevata dall’Avvocatura di Stato in relazione agli asseriti comportamenti antigiuridici tenuti dall’Istituto in relazione alla non ammissione del ricorrente all’esame di Stato nell’anno scolastico 2013-2014, il Collegio la ritiene infondata in quanto, considerata l’intervenuta impugnativa della mancata ammissione, per l’azione di risarcimento dei danni comunque ad essa riconducibili deve trovare applicazione il quinto comma dell’articolo 30 del c.p.a. secondo cui “<corsivo>nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza</corsivo>”. Tale dizione, infatti, non consente, come vorrebbe l’Avvocatura di Stato, di ritenere che l’azione di risarcimento, qualora non venga proposta nel corso del giudizio di annullamento, debba essere proposta solo successivamente al passaggio in giudicato di una pronuncia di annullamento e solo qualora ci sia stata una pronuncia di merito sull’annullamento e non di mero rito. </h:div>
         <h:div>9. Ancora in via preliminare resta, infine, da esaminare l’eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria per sopravvenuta carenza di interesse. </h:div>
         <h:div>L’Avvocatura di Stato, infatti, deduce che nel giudizio di appello, proposto dall’Istituto contro la sentenza del T.A.R. Veneto che aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso contro la mancata ammissione all’esame di Stato (meglio riportata nella parte in fatto) e conclusosi con la sentenza del C.d.S. n.-OMISSIS- del 2018, il ricorrente non ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento a fini risarcitori (ai sensi dell’art.34, comma 3, del c.p.a.) e pertanto il presente ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. </h:div>
         <h:div>Secondo l’Avvocatura di Stato, infatti, in caso di proposizione in due diversi giudizi della domanda di annullamento di un provvedimento e della domanda risarcitoria relativa ai pretesi danni dallo stesso derivanti, “il ricorrente ha l’onere di richiedere l’accertamento dell’illegittimità provvedimentale nel primo giudizio, non potendosi limitare a lasciare estinguere il primo ricorso (sulla base del sopravvenuto difetto di interesse), per poi nuovamente richiedere, seppure in via incidentale e a fini meramente risarcitori, l’illegittimità dell’agire dell’Amministrazione”.</h:div>
         <h:div>Tale ricostruzione, ad avviso del Collegio, non è condivisibile alla luce della riconosciuta autonomia processuale del giudizio risarcitorio rispetto a quello di annullamento e considerato, inoltre, che il giudizio risarcitorio era stato comunque già incardinato dal ricorrente e che l’appello contro la sentenza del T.A.R. Veneto era stato proposto dall’Istituto (sul punto Cfr. C.d.S., sent. n. 4863 del 2012, dove si legge che “<corsivo>in altri termini, se è vero che il giudice amministrativo può, anche a fronte dell'accertata inutilità dell'effetto demolitorio scaturente dall'annullamento, limitarsi ad accertare l'illegittimità di un provvedimento pur ai soli fini della successiva eventuale proposizione di una domanda risarcitoria (cfr. art. 34, comma 3 cod. proc. amm.), deve, tuttavia, ritenersi che l'interesse al mero accertamento dell'illegittimità non sussista laddove la pretesa risarcitoria sia già stata ritualmente azionata…omissis…</corsivo>”). </h:div>
         <h:div>-OMISSIS-. Esaurito l’esame delle questioni preliminari, il Collegio può passare al merito del ricorso risarcitorio che, per quanto già detto sopra ai paragrafi 8.1., 8.1.1. e  8.1.2., viene ora esaminato in relazione alla residua domanda risarcitoria correlata alla mancata ammissione all’esame di Stato nell’anno scolastico 2013-2014, per l’asserita violazione della normativa sul diritto allo studio degli studenti con -OMISSIS- e la mancata applicazione del -OMISSIS-, e agli atti e ai comportamenti conseguenti alla relativa vicenda processuale.</h:div>
         <h:div>11. Premesso che, secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza, nel giudizio risarcitorio devono essere provati dal ricorrente tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano in capo all’Amministrazione (sul punto cfr., tra le altre, T.A.R. Veneto, sent. n. 626 del 2018 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, sent. n. 5126/2016, con i precedenti ivi citati), nel caso in esame il ricorso non è fondato alla luce della ricostruzione dei fatti desumibile dagli atti di causa e secondo quanto di seguito esposto.</h:div>
         <h:div>12. Per quanto riguarda la mancata ammissione all’esame di Stato nell’anno scolastico 2013-2014 per violazione della normativa sul diritto allo studio degli studenti con -OMISSIS- e mancata applicazione del -OMISSIS-, su cui il T.A.R. Veneto con la sent. n. -OMISSIS--OMISSIS-/2014 si è espresso dichiarando l’improcedibilità del ricorso a seguito del “superamento dell’esame” e il Consiglio di Stato ha poi dichiarato l’improcedibilità del gravame con sentenza n. -OMISSIS-/2018, il Collegio ritiene - esaminati gli atti di causa e ritenuto non necessario, considerato quanto già prodotto, disporre la verificazione o CTU chiesta dal ricorrente in relazione alla corretta applicazione della normativa e degli strumenti per gli studenti -OMISSIS-- che non siano rinvenibili addebiti a titolo di colpa in capo all’Istituto. </h:div>
         <h:div>Nel corso dell’anno 2013-2014, infatti, era stato predisposto dall’Istituto il -OMISSIS- sulla base della diagnosi della ULSS e dell’osservazione in sede scolastica, ma questo non era mai stato restituito firmato dai genitori e dal ricorrente (ormai maggiorenne), né era stato oggetto di osservazioni o contestazioni in corso di anno da parte loro, mentre la -OMISSIS-che seguiva il ricorrente privatamente ha scritto alla scuola a dicembre 2013 e poi solo a fine maggio 2014, con delle richieste relative all’esame di Stato. Risulta, inoltre, che era stata costituita presso la scuola anche l’apposita Commissione -OMISSIS-, con compiti di supporto in materia sia dei docenti che delle famiglie e a cui gli interessati si sarebbero potuti rivolgere.</h:div>
         <h:div>La mancata ammissione all’esame, poi, era stata deliberata in sede di scrutinio finale (in cui il -OMISSIS- del ricorrente era stato tenuto in considerazione, come si rileva dal verbale) per le numerose insufficienze del ricorrente (-OMISSIS-, senza che si possa distinguere tra insufficienze più o meno gravi in quanto l’art. 6 del D.P.R. n. 1-OMISSIS-/09 prevede l’ammissione all’esame di Stato per “gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina”), riconducibili secondo la valutazione dei docenti ad uno “scarso impegno ed interesse dimostrato dallo studente nell’assolvere ai doveri scolastici”, e in proposito si deve evidenziare che non sussiste un univoco indirizzo giurisprudenziale sulla questione relativa alla legittimità o meno della non ammissione nel caso di insufficiente attuazione -OMISSIS- e che la giurisprudenza recente, anche nel caso, ben più grave di quello in questione, di mancata adozione del -OMISSIS-,  ha ritenuto che <corsivo>“…omissis…l’omessa adozione di -OMISSIS-comunque, non può comportare - ex post - la rimozione di un giudizio finale negativo riferito al grado di formazione raggiunto dallo studente. Diversamente, ne risulterebbe la violazione delle finalità dell’art. 2 della medesima legge n. 170 del 20-OMISSIS-</corsivo>” e che “<corsivo>l’insufficienza riportata da …omissis… nelle sette materie sopra indicate è sufficiente a motivare, indipendentemente -OMISSIS- …omissis…la non ammissione dello studente alla classe successiva</corsivo>” (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5785 del 2014; TAR Milano, sent. n. 1748 del 2017; TAR Firenze, sent. n. 1246 del 2017; TAR Lecce, sent. n. -OMISSIS-71 del 2018; TAR Perugia, sent. n. 163 del 2014).</h:div>
         <h:div>In ogni caso, inoltre, si rileva che il -OMISSIS- non prevedeva per il ricorrente obiettivi di apprendimento diversi da quelli del resto della classe, che il -OMISSIS- è stato applicato in larga parte, come risulta dalle relazioni dei docenti e dagli atti prodotti, e che il -OMISSIS- del ricorrente è stato tenuto in considerazione anche in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe, mentre i docenti hanno rilevato, anche in corso di anno, una insufficiente preparazione del ricorrente ( nel verbale dello scrutinio finale si fa, tra l'altro, riferimento specifico alle insufficienze nell’area professionalizzante) e un non sufficiente impegno scolastico e, inoltre, risultano numerose assenze del ricorrente in corso di anno (circa il 24% del monte ore) che, tra l’altro, non hanno sempre consentito ai docenti di applicare la misura compensativa, prevista nel -OMISSIS-, dell’interrogazione orale dopo un’insufficienza ad un compito scritto. Per cui in tale contesto non si può comunque ritenere che le insufficienze del ricorrente siano da ricondurre alla non sufficiente attenzione al -OMISSIS- del ricorrente e alla parziale applicazione del -OMISSIS- e non invece, più probabilmente, alle numerose assenze in corso di anno del ricorrente e al non sufficiente impegno scolastico, come rilevato dalle valutazioni (caratterizzate da discrezionalità tecnica) dei docenti. Inoltre, a conferma di quanto sopra e limitatamente alle valutazioni di cui al presente giudizio, non si può omettere di considerare che nelle prove scritte dell’esame di Stato, in relazione al quale non risultano contestazioni, il ricorrente non aveva comunque raggiunto la sufficienza in nessuna delle tre prove sostenute con l’utilizzo delle misure previste dal -OMISSIS- (sufficienza fissata, come si legge nell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.37 del 2014, art.15, comma 5, nella misura di -OMISSIS-/15).  </h:div>
         <h:div>Infine, la stessa normativa in materia di -OMISSIS- prevede che sia la famiglia che lo studente affetto dal disturbo debbano garantire un serio impegno per raggiungere gli obiettivi prestabiliti, e la famiglia, considerata  la comunicazione delle insufficienze del primo quadrimestre e la possibilità di accedere al registro elettronico on line dal quale poteva seguire quotidianamente l’andamento didattico del figlio, sarebbe potuta intervenire in corso di anno scolastico invece di esprimere le sue riserve sull’operato dell’Istituto solo a seguito della mancata ammissione all’esame di Stato.</h:div>
         <h:div> 13. Per quanto riguarda, poi, la condotta dell’Istituto in occasione dell’esame di Stato, cui il ricorrente è stato ammesso con riserva, non si ritengono sussistenti i comportamenti asseritamente vessatori e discriminatori lamentati dal ricorrente in quanto:</h:div>
         <h:div>- è stato consentito al ricorrente di sostenere l’esame di Stato insieme ai suoi compagni e con l’utilizzo delle misure previste nel -OMISSIS-;</h:div>
         <h:div>- la pubblicazione dei risultati delle prove scritte in un foglio A4 a parte rispetto a quello generale relativo a tutta la classe era dovuto all’impossibilità di inserire il nominativo del ricorrente nell’elenco generale, perché il sistema informativo deputato, programma Commissione WEB, nel momento in cui è pervenuto all’Istituto il decreto presidenziale cautelare non consentiva l’inserimento di un nuovo nominativo e la dizione “ammesso con riserva” ripete semplicemente quanto disposto nello stesso decreto presidenziale;</h:div>
         <h:div>- lo stesso vale per la pubblicazione dopo gli orali in un separato foglio A4. Inoltre in relazione al fatto che nell’affissione era stato indicato soltanto che: "II candidato ha sostenuto le prove d'esame", e che: "Il candidato risulta ammesso con riserva all'esame di Stato in seguito al decreto del Tribunale amministrativo Regionale per il Veneto n. 00-OMISSIS- del 17 giugno 2014", si rileva che la commissione d’esame in quel momento avrebbe potuto certificare soltanto il raggiungimento del punteggio di -OMISSIS-/-OMISSIS-0 risultante dalla sommatoria dei punteggi degli scritti (-OMISSIS-), degli orali (-OMISSIS-/30) e dei crediti scolastici per il terzo e quarto anno (4 e 4) ma non quello complessivo di -OMISSIS-/-OMISSIS-0, valido per il superamento dell’esame, che poteva essere raggiunto solo con il riconoscimento dei crediti mancanti per l’ultimo anno da parte del consiglio di classe.</h:div>
         <h:div>14. Per quanto riguarda, poi, il comportamento tenuto e gli atti adottati dall’Istituto dopo la sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS-/2014 del T.A.R. Veneto, il Collegio ritiene che la pubblicazione nell’albo della scuola in data 20.09.2014 (dopo la riconvocazione del consiglio di classe e della commissione di esame) dell’esito positivo dell’esame con il punteggio di -OMISSIS-/-OMISSIS-0 con la dicitura che "il risultato finale dell'esame risulta condizionato all'esito dell'eventuale giudizio di appello in Consiglio di Stato dell’Istituto” e il rilascio degli attestati di superamento dell’esame condizionati all'esito dell'eventuale giudizio di appello, di cui si lamenta l’intento discriminatorio e la non volontà di adempiere alle decisioni del T.A.R. Venezia, sono da ritenere giustificati in considerazione  dell’obiettiva difficoltà che l’Istituto ha incontrato nell’eseguire la citata sentenza del T.A.R. Venezia e della preoccupazione di non pregiudicare la possibile impugnativa della sentenza.  Se pure in sede di ottemperanza il T.A.R. Venezia ha chiesto di eliminare “qualsivoglia formula limitativa” dagli attestati di superamento dell’esame, la condotta dell’Istituto è da ritenere comunque giustificabile e non colpevole avendo l’Istituto inserito la clausola condizionante sotto la precisa indicazione dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, preoccupata che diversamente si potesse interpretare il comportamento dell’Istituto come acquiescenza alla sentenza di primo grado. </h:div>
         <h:div>15.  Oltre a quanto sopra evidenziato, non si ritiene, inoltre, provato il nesso di causalità tra i comportamenti sopradescritti e il crollo -OMISSIS- del ricorrente, con il primo -OMISSIS- in data 29.07.2014 e il secondo in data 3.04.2015.</h:div>
         <h:div>In proposito, si evidenzia innanzitutto che: la scuola comunque aveva tenuto conto del -OMISSIS- del ricorrente nel corso dell’anno scolastico e aveva predisposto un -OMISSIS- che non era mai stato restituito firmato dal ricorrente e dalla famiglia e che era stato applicato in larga parte; al ricorrente è stato consentito di sostenere l’esame di Stato insieme ai suoi compagni e con le misure previste nel -OMISSIS-; il crollo -OMISSIS- e il -OMISSIS- sono avvenuti dopo la sentenza favorevole del T.A.R. Venezia, pubblicata il-OMISSIS- luglio 2014, che comunque aveva riconosciuto che la scuola era tenuta al rilascio del diploma, e prima delle ulteriori vicende relative al rilascio degli attestati “condizionati”.</h:div>
         <h:div> Si tratta, pertanto, di un esito della vicenda, al-OMISSIS- luglio 2014, positivo per il ricorrente e, considerato anche il breve lasso di tempo tra la conclusione dell’esame e la pubblicazione della sentenza favorevole, si ritiene che le vicende scolastiche e la non ammissione con la conseguente impugnativa, nonchè lo stress e le vicende dell’esame, non possano essere ragionevolmente considerate causa del crollo -OMISSIS- e della -OMISSIS- del ricorrente.</h:div>
         <h:div>Inoltre gli asseriti comportamenti illegittimi dell’Istituto scolastico a seguito della sentenza sono avvenuti dopo il primo -OMISSIS- e non si può ritenere che siano stati questi a causare l’interruzione del tirocinio lavorativo, la seconda-OMISSIS-e il secondo -OMISSIS-, come vorrebbe il ricorrente.</h:div>
         <h:div>Considerate le caratteristiche e l’aspetto temporale della vicenda e la diagnosi di-OMISSIS-e depositata in atti, non si ritiene che la tesi del ricorrente, che vuole ricondurre il crollo -OMISSIS- e la -OMISSIS- (per cui si chiede il risarcimento nella misura di -OMISSIS-0.000 euro complessivi) alle vicende scolastiche e processuali sopradescritte, possa essere provata da quanto affermato nelle perizie del dott. -OMISSIS- che, in quanto perizie di parte, oltretutto non giurate, hanno comunque solo valore indiziario (Cfr. sul punto C.d.S., sent. n. -OMISSIS--OMISSIS-, Cons. giust.amm.reg. Sicilia, sent. n. 640 del 2014 e C.d.S., sent. n. -OMISSIS-79 del 2009), né si ritiene di dover disporre CTU per accertare il nesso causale, come richiesto dal ricorrente, considerato quanto sopra evidenziato e di seguito specificato e che, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, tale strumento processuale non può sopperire al mancato onere della prova, che incombe in maniera piena sul ricorrente per il principio dispositivo.</h:div>
         <h:div>Si rileva, infatti, che in occasione del primo -OMISSIS- il ricorrente è stato dimesso -OMISSIS-(allegato 27 in atti di parte ricorrente) e nel diario clinico del -OMISSIS- non viene ipotizzata dai medici una possibile responsabilità dell’Istituto scolastico nell’insorgenza della patologia, anzi si legge a pag.2 che si è avuto un “colloquio con la madre che interpreta ciò che è accaduto al figlio come “-OMISSIS-”. Racconta delle vicissitudini scolastiche di -OMISSIS- in cui i professori, secondo la madre, lo avrebbero sempre ostacolato e mai aiutato” e si rileva un “aspetto di negazione del disturbo del figlio”, lasciando intendere, come del resto rileva anche il perito di parte sia pure dichiarandosi non d’accordo con la diagnosi (vedi pag. 6 della prima relazione del dott. -OMISSIS-, allegato-OMISSIS- in deposito atti ricorrente), che sussistesse -OMISSIS-. </h:div>
         <h:div>Inoltre, per quanto riguarda la seconda-OMISSIS-e il secondo -OMISSIS-, da cui il ricorrente è stato dimesso sempre con una diagnosi -OMISSIS-” (allegato 28 in atti di parte ricorrente), si evidenzia che dalla dichiarazione del 2.-OMISSIS-.2015 del -OMISSIS-(allegato 40 in atti di parte ricorrente) emerge che nel mese di dicembre 2014, in maniera del tutto autonoma, il ricorrente aveva sospeso la -OMISSIS- che gli era stata prescritta e aveva smesso di andare agli incontri con la -OMISSIS-territoriale (l’interruzione della -OMISSIS- è, inoltre, confermata anche nella seconda perizia di parte del dott. -OMISSIS-, vedi allegato 41 in atti di parte ricorrente),  per cui a maggior ragione non si può ragionevolmente sostenere che il secondo -OMISSIS- sia stato causato dalle vicende scolastiche (a distanza ormai di mesi), dal rilascio degli attestati condizionati e dalle relative vicende processuali e dalla notizia della proposizione dell’appello da parte dell’Istituto. </h:div>
         <h:div>Non si ritiene provato, pertanto, sulla base degli atti di causa e delle considerazioni sopra esposte, che il crollo -OMISSIS- e la patologia sviluppata siano stati ragionevolmente causati proprio dalle vicende scolastiche e processuali sopradescritte. </h:div>
         <h:div>16. Per quanto sopra esposto, e considerato che la mancata dimostrazione anche di uno solo degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano rende infondata la richiesta di condanna al risarcimento dei danni, il Collegio ritiene di respingere la richiesta risarcitoria sopra specificata, con assorbimento delle ulteriori questioni.</h:div>
         <h:div>17. In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte irricevibile e per il resto respinto.</h:div>
         <h:div>18. Si ritiene, che, secondo la soccombenza, il ricorrente debba rifondere le spese di lite nei confronti della dirigente scolastica prof. -OMISSIS-, che vengono liquidate, in riduzione rispetto alla nota spese di euro18.135,00 (euro diciottomilacentotrentacinque/00) depositata in giudizio, nella somma complessiva di euro 6.500 (seimilacinquecento/00), oltre oneri di legge, in considerazione del valore e della natura della controversia, dell’attività svolta e dell’impegno professionale richiesto. </h:div>
         <h:div>Data la problematicità e complessità delle questioni trattate, si ritiene, invece che, in deroga al principio della soccombenza, le spese di lite vadano compensate nei confronti dell’Istituto professionale e del MIUR.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
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      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione per quanto riguarda la domanda risarcitoria formulata nei confronti della dirigente scolastica prof. -OMISSIS-; lo dichiara in parte irricevibile e lo respinge per il resto.</h:div>
         <h:div>Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che si liquidano nella misura di euro 6.500 (seimilacinquecento/00), oltre oneri di legge, nei confronti della dirigente scolastica prof. -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>Compensa le spese di lite nei confronti dell’Istituto professionale e del MIUR.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.-OMISSIS-, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute, delle parti o di persone comunque ivi citate. </h:div>
         <h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
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      <dispositivoTed id="dis"/>
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         <dataeluogo norm="18/07/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
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            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Elisabetta Busetto</h:div>
            <h:div>Mara Spatuzzi</h:div>
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