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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2012" n="01587"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00063"/>
            <urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
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            <lingua>I</lingua>
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         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Venezia\Sezione 2\2012\201201587\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Alberto Pasi</firma>
            <data>21/01/2019 08:35:56</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Daria Valletta</firma>
            <data>12/12/2018 11:42:58</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>21/01/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
15            <nuova>15</nuova>
            <ereditata>15</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div>
            <h:div>(Sezione Seconda)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Alberto Pasi,	Presidente</h:div>
            <h:div>Stefano Mielli,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Daria Valletta,	Referendario, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>quanto al ricorso principale: della deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 18.6.2012 avente ad oggetto il Piano Urbanistico Attuativo "C2/6", nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;</h:div>
            <h:div>quanto al ricorso per motivi aggiunti: della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.11.2012, avente ad oggetto la “variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2012/2014 ed elenco annuale 2012”, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto, ivi compresa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28.11.2012, nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 3.12.2012;</h:div>
            <h:div>nonché per la condanna al risarcimento del danno patito in dipendenza dell’attività amministrativa illegittima;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </h:div>
            <h:div>Immobiliare S. Silvestro Sas di Martignon Domenico &amp; C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Verzotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Piazzale Stazione, 8; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Comune di Strà, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Chinello, con domicilio eletto presso il suo studio in Mirano, Calle Ghirardi, 15; </h:div>
            <h:div>Mario Collini, Giuseppe Cavallin, Andrea Bedon, Lucio Ruzzante, Stefano Valentini, Antonio Di Luzio, Filippo De Angeli, Fabio Salvadego, Paolo Antonio Mazzucato, non costituiti in giudizio; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Strà;</h:div>
            <h:div>Viste le memorie difensive;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>1. Con il ricorso di cui in epigrafe la società Immobiliare S. Silvestro ha rappresentato di essere proprietaria di un immobile ricompreso nel territorio del Comune di Strà: tale area è soggetta ad un Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) della superficie complessiva di mq 36.736, comprendente anche terreni di proprietà del Comune. L’area era oggetto di una prima convenzione urbanistica tra la società Immobiliare S. Silvestro S.a.s. e il Comune di Strà per atto notaio Bressan del 20.12.2001, successivamente integrata con convenzione urbanistica per atto notaio Caracciolo del 01.12.2003, nonché con convenzione urbanistica integrativa per atto notaio Caracciolo del 21.03.2011. </h:div>
         <h:div>Ciò premesso, la ricorrente ha impugnato la deliberazione di Giunta del Comune di Strà n. 108 del 18.06.2012 con la quale l’Amministrazione:</h:div>
         <h:div>- prendeva atto che, ai sensi dell’art. 23 della convenzione notaio Caracciolo del 21.03.2011, il termine decennale di validità del PUA risultava spirato in data 19.12.2011, per le opere di cui allo Stralcio “2” e per quelle esterne all’ambito; </h:div>
         <h:div>- prendeva atto che, ai sensi degli articoli 11 e 12 della convenzione del notaio Caracciolo del 21.03.2011, il termine per l’ultimazione dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria, fissato al 19.12.2011, risultava scaduto e negava la proroga richiesta dalla società Immobiliare S. Silvestro S.a.s. per il completamento di dette opere;</h:div>
         <h:div>- dava mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di avviare il procedimento di realizzazione coattiva, in danno della società Immobiliare S. Silvestro, delle opere di urbanizzazione non completate.</h:div>
         <h:div>Di seguito, i motivi di impugnazione articolati dalla ricorrente:</h:div>
         <h:div>- con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione / falsa applicazione da parte del Comune della convenzione urbanistica integrativa in data 21.03.2011: ciò in quanto non sussisterebbe alcun inadempimento della Immobiliare S. Silvestro agli obblighi assunti, tenuto conto del fatto che successivamente alla stipula erano stati previsti a carico della ricorrente nuovi oneri, che avrebbero imposto il differimento del termine finale per la realizzazione delle opere convenute. Del resto, si afferma, all’epoca dell’adozione della prima delibera impugnata la società non aveva ottenuto il rilascio del p.d.c. per i fabbricati alla cui realizzazione si riconnetteva l’obbligo di effettuare le opere di urbanizzazione;</h:div>
         <h:div>- con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’obbligo di astensione previsto dall’art. 6 del codice di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni gravante sull’Arch. Paolo Antonio Mazzucato, Responsabile del Settore Urbanistica, nei confronti del quale era stata proposta, nell’ambito di separato giudizio –NRG 2054/2011, pendente dinanzi alla II Sezione del Tar Veneto- domanda di risarcimento del danno derivante dall’illegittimità dell’attività amministrativa svolta;</h:div>
         <h:div>- con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, inoltre, l’erroneità e la falsità dei presupposti su cui si fonderebbe la delibera G.C. n. 108/2012, nonché la violazione in tale delibera degli artt. 23, 11 e 12 della convenzione per notaio Caracciolo del 21.3.2011: in primo luogo, perché l’insistenza <corsivo>in loco </corsivo>di un impianto di stazione fissa per la telefonia mobile avrebbe impedito il completamento delle opere di urbanizzazione. In secondo luogo, perché non era stato esplicitamente convenuto che le aree da cedere al Comune dovessero essere interamente di proprietà della ricorrente; ancora, perché il comportamento ostruzionistico assunto dall’Arch. Mazzuccato aveva paralizzato per diversi mesi la possibilità di eseguire i lavori in oggetto; infine, perché tra le opere che il Comune di Strà aveva deciso di eseguire coattivamente sarebbe stata inclusa anche la nuova piazza del Comparto 1, per il quale l’art. 23 della convenzione per notaio Caracciolo in data 21.03.2011 fissava un diverso termine di realizzazione –quello del<corsivo/>19.12.2016-;</h:div>
         <h:div>- con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la violazione dell’art. 10 <corsivo>bis</corsivo> L. 7.8.1990 n. 241 per mancata comunicazione del preavviso di diniego in riferimento alla richiesta di proroga del permesso di costruire 07-071 del 9.6.2011, nonché, come conseguenza, il vizio di eccesso di potere per mancanza di contraddittorio e carenza di istruttoria;</h:div>
         <h:div>- ancora, con il quinto motivo di ricorso, si denuncia il vizio di incompetenza della Giunta comunale, in quanto il provvedimento di diniego alla richiesta di proroga del permesso di costruire avrebbe dovuto essere adottato dal dirigente comunale anziché a mezzo di una delibera di Giunta, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 48 e 107 del T.U. degli Enti locali e dell’art. 4 del D.Lgs. 165/2001: si osserva, sul punto, che l’art. 5, comma 13, del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni in L. 106/2011, richiamato dal Comune non inciderebbe su tali conclusioni, trattandosi di norma che si è limitata ad introdurre la competenza della Giunta per l’approvazione del Piano attuativo;</h:div>
         <h:div>- infine, con il sesto motivo di ricorso, si evidenzia che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da eccesso di potere anche nella parte in cui prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione in danno della ricorrente, con incameramento della fideiussione, laddove, non essendo stato realizzato alcun fabbricato, la garanzia avrebbe perso la propria causa giustificativa.</h:div>
         <h:div>Con ricorso per motivi aggiunti del 22.2.2013, l’esponente ha successivamente impugnato la deliberazione di C.C. n. 28 del 28.11.2012, avente ad oggetto la “Variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 ed elenco annuale 2012” con la quale il Comune aveva ritenuto, in conseguenza della deliberazione G.C. n. 108/2012, di dover variare e aggiornare il Programma triennale 2012-2014 e l’Elenco annuale lavori pubblici 2012, mediante l’inserimento in tali strumenti di pianificazione dell’opera denominata “<corsivo>Piano di lottizzazione “C2/6 (ex C2/10A - C2/10B) in Stra Località San Pietro… </corsivo>- <corsivo>realizzazione coattiva delle opere di urbanizzazione</corsivo>”. La modifica era stata poi recepita nel bilancio di previsione 2012 con la deliberazione di C.C. n. 29/2012 e nel Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) anno 2012 con la deliberazione di G.C. n. 189/2012, atti del pari impugnati.</h:div>
         <h:div>Si lamenta l’illegittimità in via derivata di tali atti, nonché:</h:div>
         <h:div>- la violazione dell’art. 128 D.Lgs. 163/2006 per mancanza del progetto dell’opera e degli studi di fattibilità e conseguente eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto la delibera n. 28/2012 non conterrebbe alcun dettaglio e/o alcuna progettazione delle opere inserite nei documenti programmatori;</h:div>
         <h:div>- l’illegittimità per palese erroneità e falsità dei presupposti su cui si fondano i provvedimenti impugnati, i quali non terrebbero in alcuna considerazione l’intervenuta scadenza del P.U.A., con conseguente decadenza di tutti gli impegni e le garanzie prestate con le convenzioni urbanistiche, ed in particolare delle garanzie prestate con polizza fideiussoria; ed infatti, poiché il termine di validità del P.U.A. sarebbe spirato senza che venisse realizzato alcun fabbricato, e non essendo neppure stato rilasciato alcun permesso di costruire relativamente ai fabbricati residenziali previsti dal P.U.A., la garanzia avrebbe perso la propria causa giustificativa. D’altro canto, si osserva, la perdita di efficacia del Piano di lottizzazione, non potrebbe comportare la perdita, per la ricorrente, della proprietà delle aree che sarebbero state oggetto di futura cessione, di talché i lavori deliberati dal Comune rientrerebbero nell’ambito di una lottizzazione privata e sarebbero da eseguire su proprietà tuttora di privati.</h:div>
         <h:div>La ricorrente ha inoltre avanzato domanda di risarcimento del danno nei confronti del Comune di Strà, nonché degli amministratori e funzionari interessati dalle deliberazioni impugnate, lamentando il pregiudizio economico subito dalla Immobiliare S. Silvestro in conseguenza dell’illegittimo diniego della proroga richiesta dalla Società per il completamento delle opere di urbanizzazione del PUA, nonché dell’illegittimo avvio del procedimento di realizzazione coattiva di queste ultime.   </h:div>
         <h:div>2. Si è costituito in giudizio il Comune di Strà, deducendo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti e contestando nel merito tutti i motivi di gravame articolati dalla controparte nel ricorso introduttivo del giudizio e nei correlati motivi aggiunti.    </h:div>
         <h:div>All’udienza del 8.11.2018, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. Come già evidenziato, la società Immobiliare S. Silvestro nell’introdurre il presente giudizio ha impugnato la delibera di G.C. del Comune di Strà nr. 108 del 18.6.2012, con la quale, tra l’altro, si dichiarava spirato il termine di validità decennale del P.U.A. nel quale era ricompreso l’immobile della ricorrente, negando la proroga del termine convenuto per l’ultimazione dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria, e adottando alcune determinazioni di carattere conseguente.</h:div>
         <h:div>Ritiene il Collegio di dover esaminare prioritariamente, tra i motivi di censura articolati con il ricorso introduttivo del giudizio, il secondo, con il quale la società Immobiliare deduce la violazione dell’obbligo di astensione previsto dall’art. 6 del codice di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni gravante sull’Arch. Paolo Antonio Mazzucato, Responsabile del Settore Urbanistica, nei confronti del quale- oltre che del Comune di Strà e di altri funzionari comunali- era stata proposta, nell’ambito di separato giudizio –NRG 2054/2011, pendente dinanzi alla II Sezione del Tar Veneto- domanda di risarcimento del danno derivante dall’illegittimità dell’attività amministrativa svolta.</h:div>
         <h:div>La doglianza è fondata.</h:div>
         <h:div>Ed infatti, prescindendo da ogni riflessione relativa all’individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla domanda risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario comunale, e in ordine alla relativa fondatezza –in quanto si tratta di circostanze in questa sede ininfluenti, alla luce di quanto si dirà di seguito- ciò che in questa sede rileva è che nel procedimento sfociato nell’adozione della delibera n. 108/2012 impugnata, l’istruttoria sia stata svolta da un soggetto che versava in una situazione tale da inficiarne, potenzialmente, la terzietà, e che si è dunque venuto a trovare proprio nella condizione che il legislatore ha inteso scongiurare.</h:div>
         <h:div>In termini: “<corsivo>Il dovere di astensione degli amministratori vale, dunque, a preservare anzitutto la credibilità e la fiducia dell’Amministrazione, scattando, perciò, a fronte di situazioni di mero pericolo e verificandosi in tutti i casi in cui sussistano condizioni che, avuto riguardo al particolare oggetto della decisione da assumere, appaiano anche potenzialmente idonee a porre in pericolo l’assoluta imparzialità e la serenità di giudizio dei titolari dell’ente stesso” </corsivo>(<corsivo>cfr. </corsivo>T.A.R. Trento Trentino Alto Adige sez. I, 07 novembre 2012, n. 326)<corsivo>. Ma il dovere di astensione riguarda anche chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, statuendo l’invocato art. 6 bis della legge n. 241/90, aggiunto dal comma 41 dell’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge anticorruzione), che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. Il legislatore ha per tal via coniato un canone di generale applicazione che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. Non può invero non evidenziarsi che l’alveo applicativo dei menzionati principi vada ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all’adozione dell’atto versa nella vicenda un interesse personale, ma non anche quando l’atto si fondi sulla oggettiva verifica di requisiti, presupposti o condizioni predeterminati da rigide previsioni normative” </corsivo>(cfr. TAR Salerno (Campania), Sez. II, 17/03/2014 N. 580.</h:div>
         <h:div>Il Collegio, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene che sussistesse, effettivamente, a carico dell’Arch. Mazzucato un obbligo di astensione discendente dal conflitto di interessi in cui egli versava, determinato dalla domanda risarcitoria giudizialmente avanzata nei relativi confronti dalla società ricorrente: poiché al funzionario risulta essere stato demandato l’espletamento dell’istruttoria e dunque l’adozione di determinazioni dal carattere (almeno in parte) discrezionale, deve ritenersi che la violazione dell’obbligo di astensione normativamente sancito ridondi in termini di illegittimità del provvedimento impugnato. Tanto impone, a parere del Collegio, l’annullamento di tale provvedimento.</h:div>
         <h:div>3. Quanto appena osservato in punto di violazione dell’obbligo di astensione da parte del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune che ha svolto l’istruttoria assorbe, in via logica, la necessità di procedere all’esame delle ulteriori censure sollevate dalla parte ricorrente, con la sola eccezione del quinto motivo di ricorso che attiene alla (parziale) incompetenza dell’organo deliberante, doglianza che, per sua natura, deve del pari essere vagliata in via prioritaria.</h:div>
         <h:div>Anche tale motivo di censura è fondato, con riguardo al diniego della richiesta di proroga del permesso di costruire che costituisce parte del contenuto del provvedimento impugnato. Trattasi, infatti, di determinazione che non rientra nell’ambito delle competenze della Giunta Comunale ma che spetta al dirigente responsabile (<corsivo>cfr</corsivo>. artt. 48 e 107 T.U.E.L.). Né, d’altro canto, è condivisibile la tesi prospettata dal Comune resistente a mente della quale la Giunta non si sarebbe pronunciata sull’istanza, di talché vi sarebbe un silenzio-inadempimento del Responsabile dell’U.T.C. avverso il quale era possibile reagire in via giudiziale: l’esame della delibera gravata evidenzia come tra i suoi espliciti contenuti rientri anche il diniego della proroga invocata (<corsivo>cfr</corsivo>. all. 18 alla produzione di parte resistente).</h:div>
         <h:div>Da tutto quanto precede discende l’accoglimento del ricorso in relazione al secondo e al quinto motivo di censura.</h:div>
         <h:div>4. Riservando al prosieguo della trattazione la disamina della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente, è possibile passare al vaglio dei motivi aggiunti, con i quali sono state impugnate le delibere di C.C. nn. 28 e 29/2012 aventi ad oggetto, rispettivamente, la variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 ed elenco annuale 2012, e la variazione al bilancio di previsione 2012, oltre alla delibera di G.C. n. 189 del 3.12.2012 avente ad oggetto l’ “Adeguamento piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) anno 2012”.</h:div>
         <h:div>L’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, prospettata dal Comune resistente con riguardo alla carenza di interesse all’impugnazione di tali atti, è fondata.</h:div>
         <h:div>E difatti deve ritenersi, concordemente con quanto osservato dall’Amministrazione resistente, che si tratti di provvedimenti che ad oggi hanno perso efficacia, essendo stati superati dai corrispondenti programmi varati successivamente (relativi al triennio 2013-2015, di poi al triennio 2014-2016, e così via), che non risultano a loro volta oggetto di gravame (circostanze queste non contestate dalla società ricorrente): l’intervenuta perdita di efficacia del provvedimento di approvazione del programma, implica dunque l’insussistenza di un concreto interesse in capo alla ricorrente ad ottenerne l’annullamento -considerazione che va di conseguenza estesa agli ulteriori provvedimenti connessi-.</h:div>
         <h:div>5. Resta, dunque, da esaminare la domanda di risarcimento del danno derivante dall’illegittima attività amministrativa posta in essere, avanzata dalla società ricorrente nei confronti del Comune di Strà e degli amministratori e funzionari comunali evocati in giudizio e non costituitisi. </h:div>
         <h:div>L’Immobiliare S. Silvestro, in particolare, lamenta di aver patito un ingiusto pregiudizio di carattere patrimoniale in conseguenza dell’illegittimo diniego della proroga richiesta per il completamento delle opere di urbanizzazione del PUA “C2/6”, nonché dell’illegittimo avvio del procedimento di realizzazione coattiva, in danno della medesima società, delle opere ritenute di rilevante interesse per l’Amministrazione Comunale: il pregiudizio economico da ristorare, a dire della ricorrente, sarebbe quello correlato al mancato completamento delle opere di urbanizzazione, con conseguente stallo della lottizzazione.</h:div>
         <h:div>Ritiene il Collegio che la domanda risarcitoria in esame non sia meritevole di accoglimento.</h:div>
         <h:div>Alla luce di quanto è stato in precedenza osservato deve ribadirsi che l’annullamento della delibera di Giunta impugnata, con la quale è stata negata l’invocata proroga dei termini per la realizzazione delle opere di urbanizzazione programmate, dipende dall’espletamento dell’istruttoria da parte di un funzionario comunale su cui gravava un obbligo di astensione e dalla sua adozione da parte di un organo parzialmente incompetente. Ciò implicherà la necessità per l’Amministrazione resistente di ripetere il procedimento, dando corso a un nuovo esercizio del potere al fine di valutare se accogliere l’istanza di proroga: in altri termini, il pregiudizio del quale si chiede in questa sede il ristoro, si ricollega a un interesse di tipo pretensivo, che potrà o meno trovare soddisfazione a seconda dell’esito del nuovo procedimento.</h:div>
         <h:div>Dunque, al fine di dare accoglimento alla pretesa risarcitoria, occorre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, poter affermare che, sulla base di un giudizio prognostico,<corsivo/>il bene della vita invocato dal privato sarebbe, in assenza dei vizi rilevati, effettivamente o probabilmente (cioè secondo il canone del “più probabile che non”) spettato al titolare dell’interesse.</h:div>
         <h:div>Da ultimo sul punto, <corsivo>ex multis</corsivo>: “<corsivo>Per gli interessi pretensivi, occorre stabilire se il pretendente sia titolare di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile era destinata, in base a un criterio di normalità, ad un esito favorevole. L’obbligazione risarcitoria, quindi, affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente (cioè secondo il canone del “più probabile che non”) spettato al titolare dell’interesse; di talché, ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, può essere risarcito, rispettivamente, per intero o sotto forma di perdita di chance</corsivo>” (C.d.S., Sez. IV, 14/06/2018 nr. 3657).</h:div>
         <h:div>Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve concludersi che non è possibile, allo stato, formulare il giudizio prognostico positivo –nei termini in precedenza evidenziati- quanto alla spettanza del bene della vita invocato.</h:div>
         <h:div>Non appare infatti certo né più probabile del contrario che, nel caso in cui l’<corsivo>agere</corsivo> del Comune resistente fosse stato immune dai vizi rilevati, l’invocata proroga sarebbe stata accordata: si rileva, in proposito, che dall’esame della terza convenzione urbanistica sottoscritta dalla ricorrente e dall’Amministrazione in data 21.03.2011 (<corsivo>cfr</corsivo>. all. 17 produzione del Comune), e in particolare dal disposto dell’art. 11 riferito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, si coglie che le parti avevano stabilito l’improrogabile ultimazione dei lavori inclusi nello “Stralcio 2” entro la data del 19.12.2011, con esplicitazione della impossibilità di concedere dilazioni di tale termine, atteso l’interesse pubblico preminente connesso alla relativa realizzazione. Di qui l’assunzione di uno specifico obbligo in capo alla ricorrente che non risulta essere stato superato da successivi accordi tra le parti: ed infatti, come noto, le convenzioni urbanistiche, secondo consolidata giurisprudenza, si atteggiano quali accordi sostitutivi del provvedimento <corsivo>ex</corsivo> art. 11 1. n. 241/1990, e quindi come fonte generatrice di diritti e obblighi per le parti contraenti, fatto salvo il potere per la PA di recedere unilateralmente dalla convenzione o revocarla, previo indennizzo del privato per gli eventuali pregiudizi subiti (<corsivo>cfr</corsivo>., <corsivo>ex multis</corsivo>, T.A.R. Toscana, sez. I, 9/06/2016, n.987 e 16/09/2009 n. 1446). </h:div>
         <h:div>Ne discende che -pur non restando esclusa la possibilità di una diversa determinazione concordata tra le parti nel senso di convenire un più ampio termine per la conclusione dell’intervento, nel quadro di un nuovo accordo- non appare possibile in questa sede, secondo un criterio di normalità, concludere in senso favorevole alla ricorrente il giudizio prognostico relativo alla spettanza del bene della vita del quale si è detto.</h:div>
         <h:div>Tale rilievo appare determinante ed esclude la necessità di valutare gli ulteriori presupposti necessari per l’accoglimento della domanda risarcitoria, e cioè la ricorrenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito.</h:div>
         <h:div> 6. Conclusivamente, deve disporsi l’annullamento della delibera di G.C. del Comune di Strà nr. 108/2012 sulla scorta di quanto in precedenza osservato; deve invece rigettarsi la domanda di risarcimento del danno proposta con il ricorso introduttivo, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve dichiararsi inammissibile. </h:div>
         <h:div>Attesa la soccombenza reciproca, appare opportuna l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.  </h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, così dispone:</h:div>
         <h:div> annulla la delibera di G.C. del Comune di Strà n. 108 del 18.06.;</h:div>
         <h:div> respinge la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti delle parti resistenti;</h:div>
         <h:div>dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.</h:div>
         <h:div>Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
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         <dataeluogo norm="08/11/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Luisa Dian</h:div>
            <h:div>Daria Valletta</h:div>
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