<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20120099420231019073432099" descrizione="EDILIZIA mancata impugnazione sospensione procedimento sanatoria sopravvenuta carenza interesse" gruppo="20120099420231019073432099" modifica="21/10/2023 11:23:52" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Lidl Italia S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2012" n="00994"/><fascicolo anno="2023" n="01500"/><urn>urn:nir:tar.veneto;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20120099420231019073432099.xml</file><wordfile>20120099420231019073432099.docm</wordfile><ricorso NRG="201200994">201200994\201200994.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1009 Alberto Di Mario\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>alberto di mario</firma><data>21/10/2023 11:01:46</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Emanuele Ricci</firma><data>19/10/2023 07:40:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/10/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Alberto Di Mario,	Presidente</h:div><h:div>Alfredo Giuseppe Allegretta,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Emanuele Ricci,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso principale:</corsivo></h:div><h:div>del provvedimento comunale 15.6.2012 n. 13755 avente ad oggetto: "<corsivo>Ristrutturazione edilizia con ampliamento opere interne. Comunicazione archiviazione della S.C.I.A.</corsivo>" e della comunicazione di avvio del procedimento 26.4.2012 n. 9705;</h:div><h:div><corsivo>quanto ai motivi aggiunti depositati il 23.7.2012</corsivo></h:div><h:div>del provvedimento comunale 5.7.2012 n. 15347 avente ad oggetto: "<corsivo>Ordinanza di rimessa in pristino e diffida a non utilizzare il locale ad uso vendita di prodotti alimentari - P.E. 10952 Lidl Italia S.r.l.".</corsivo></h:div><h:div>quanto ai motivi aggiunti depositati il 28.8.2012</h:div><h:div>della diffida 19.7.2012 prot. n. 16671 del Responsabile dell'Ufficio Commercio "<corsivo>alla prosecuzione dell'attività commerciale svolta nella parte priva di certificato di agibilità all'interno della media struttura di vendita sita in Lazise Via A. della Scala n. 28 all'insegna LIDL".</corsivo></h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 994 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Lidl Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Rosa Cona, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescantina, via Busa, 10/A; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Lazise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Menorello, Filippo Cazzagon, Alessandra Lodi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Filippo Cazzagon in Venezia-Mestre, via Garibaldi, 46/B; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lazise;</h:div><h:div>Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società Lidl Italia domanda l’annullamento del provvedimento (prot. 13755), adottato dal Comune di Lazise in data 15 giugno 2012, che ha disposto <corsivo>“l’archiviazione della S.C.I.A.” </corsivo>presentata per opere di ristrutturazione dei locali.</h:div><h:div>1.1. Tale determinazione è stata assunta sul rilievo che <corsivo>“trattasi di ristrutturazione edilizia con accorpamento di unità immobiliare adiacente, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 10 comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001; risulta pertanto necessaria la presentazione della richiesta di Permesso di Costruire”</corsivo> e prendendo atto <corsivo>“della rinuncia al procedimento di S.C.I.A. con P.E. 10931 in quanto sostituita da richiesta di Permesso di Costruire depositata in data 14.05.2012 prot. n. 11059”</corsivo>.</h:div><h:div>1.2. L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:</h:div><h:div>I. <corsivo>“Violazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990. carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento del presupposto, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa”</corsivo>;</h:div><h:div>II. <corsivo>“Violazione degli artt. 3, 10, 22 d.p.r. n. 380/2001. violazione dell’art. 10, lett. b), della legge n. 241/1990. carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento del presupposto”</corsivo>;</h:div><h:div>III. <corsivo>“Carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento del presupposto, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa”</corsivo>.</h:div><h:div>2. Con ricorso per motivi aggiunti, la società ha impugnato il successivo ordine di “<corsivo>rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente la realizzazione delle opere di ristrutturazione e ampliamento dell'attività commerciale”, </corsivo>con diffida <corsivo>“non utilizzare, dalla data di notifica della presente ordinanza, il locale ad uso vendita di prodotti alimentari in mancanza del prescritto certificato di agibilità”, </corsivo>emesso in data 5 luglio 2012 (prot. 15347). </h:div><h:div>2.1. Il provvedimento è stato adottato rilevando che trattasi di opere realizzate “<corsivo>in assenza di titolo autorizzativo”</corsivo> e <corsivo>“in difformità all’autorizzazione paesaggistica”</corsivo> e che <corsivo>“risulta già in essere, l'esercizio di attività commerciale di supermercato in assenza di Certificato di Agibilità ai sensi del D.P.R. 380/01”</corsivo>.</h:div><h:div>2.2. La ricorrente propone, in particolare, i seguenti motivi aggiunti:</h:div><h:div>I. “<corsivo>Illegittimità Derivata” </corsivo>da quella del provvedimento impugnato con ricorso principale;<corsivo/></h:div><h:div>II. “<corsivo>Carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento e falsità del presupposto”</corsivo>;</h:div><h:div>III. “<corsivo>Violazione degli artt. 24 - 25 - 26 del d.p.r. n. 380/2001. violazione dell’art. 10 del d.p.r. n, 160/2010. travisamento e falsità del presupposto, carenza di istruttoria e di motivazione, difetto di proporzione, illogicità e contraddittorietà”.</corsivo></h:div><h:div>3. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento (prot. 16671) del 19 luglio 2012, con cui è stata diffidata “<corsivo>alla prosecuzione dell’attività commerciale svolta nella parte priva di certificato di agibilità all'interno della media struttura di vendita sita in Lazise Via A. della Scala n. 28 all’insegna LIDL”</corsivo>.</h:div><h:div>3.1. Ha rilevato, in particolare, il Comune che <corsivo>“l’attività di commercio in sede fissa, esercitata dalla società Lidl Italia srl, in via A. della Scala n. 28, viene svolta in assenza del criterio di correlazione, in quanto non vi è più corrispondenza tra il titolo edilizio e l'autorizzazione commerciale”</corsivo>.</h:div><h:div>3.2. Il nuovo provvedimento è avversato riproponendo i tre motivi formulati contro il provvedimento di archiviazione della SCIA nel ricorso introduttivo, nonché per:</h:div><h:div>I. “<corsivo>Carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento e falsità del presupposto. Violazione dell'art. 10 legge n. 241/1990”;</corsivo></h:div><h:div>II. <corsivo>“Violazione degli artt. 8, 14 e 41 l.r. veneto n. 15/2004, dell’art. 22 d.lgs. n, 114/1998, nonché dell’art. 1 legge n. 689/1981. violazione del principio di tassatività e tipicità delle sanzioni amministrative. Travisamento e falsità del presupposto, carenza di istruttoria e di motivazione. Incongruenza, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. violazione degli artt. 24 - 25 - 26 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 10 del d.p.r. n. 160/2010”</corsivo>.</h:div><h:div>4. Il Comune di Lazise ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per avere la società ricorrente prestato acquiescenza alle determinazioni dell’amministrazione, attraverso la presentazione di una domanda di permesso di costruire (prot. 11059 del 14 maggio 2012) e, successivamente, di una domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 (prot. 11175 dell’11 ottobre 2012), entrambe aventi ad oggetto i medesimi interventi di cui alla SCIA.</h:div><h:div>4.1. Ha eccepito, inoltre, l’irricevibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso alla Soprintendenza, pur trovandosi l’immobile in area vincolata <corsivo>ex </corsivo>d.lgs. 42 del 2004.</h:div><h:div>4.2. Nel merito, ha argomentato per l’infondatezza di tutti i motivi.</h:div><h:div>5. All’udienza straordinaria del 17 ottobre 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, c.p.a. e 13-<corsivo>quater</corsivo>, disp. att. c.p.a., il Tribunale ha interrogato le parti circa l’esito delle domande (prot. 11059 e 11175 del 2011) presentate per il rilascio del permesso di costruire e della sanatoria relativamente alle opere di cui trattasi, rappresentando – ai sensi dell’art. 73, comma 3 del c.p.a. – che dalla relativa definizione potrebbe derivare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo breve discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>6. I ricorsi sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>6.1. Con riferimento alle opere di cui trattasi, infatti, la società ha presentato, oltre alla SCIA, una domanda volta al rilascio di un permesso di costruire (prot. 11059 del 14 maggio 2012) e una domanda di sanatoria (atto prot. 11175 dell’11 ottobre 2012). Quest’ultima in particolare, successiva al provvedimento – di archiviazione della SCIA – impugnato in principalità, appare evidentemente incompatibile con la ritenuta efficacia del titolo derivante dal consolidamento della SCIA, giacché presuppone, al contrario, che si tratti di opere edificate senza previo assenso. </h:div><h:div>6.2. Non può logicamente ammettersi, del resto, che con riferimento al medesimo intervento possano coesistere una pluralità di procedimenti distinti, tutti finalizzati all’ottenimento di un titolo edilizio e tra loro inconciliabili, per essere ciascuno fondato su una diversa qualificazione giuridica delle opere (SCIA, permesso di costruire, permesso di costruire in sanatoria).</h:div><h:div>6.3. A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha contestato gli atti adottati dal Comune nel corso del procedimento di sanatoria, pur lesivi del suo interesse alla definizione favorevole della pratica. Il procedimento è stato da ultimo sospeso <corsivo>sine die</corsivo>, per effetto del provvedimento prot. 3616 del 14 febbraio 2013 (doc 10-<corsivo>ter</corsivo> del Comune di Lazise), che dà atto della mancata produzione della documentazione richiesta.</h:div><h:div>6.4. La menzionata sospensione, alla luce delle sue motivazioni e della sua non riconducibilità alle ipotesi tipiche e tassative elencate dall’art. 6 della l. 241 del 1990, deve essere qualificata quale rigetto della domanda di sanatoria, come dimostra il fatto che l’<corsivo>iter </corsivo>non sia mai ripreso, né sia stato mai dichiarato formalmente chiuso. Allo stesso esito si perviene, comunque, in base all’art. 36, comma 3 del d.P.R. 380 del 2001, che attribuisce significato di diniego al silenzio dell’amministrazione sull’istanza di sanatoria, protratto oltre il termine di 60 giorni. L’atto doveva, quindi, essere impugnato nei termini, risultando altrimenti consolidati i relativi effetti.</h:div><h:div>6.5. Peraltro, anche a considerare il provvedimento in termini di vera e propria sospensione <corsivo>sine die</corsivo> del procedimento di sanatoria, esso costituirebbe un atto illegittimo e lesivo dell’interesse della ricorrente (c.d. atto “soprassessorio”, cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2021, n. 4803), rispetto al quale non potrebbe non valorizzarsi, come espressiva di acquiescenza, la mancanza di qualsiasi reazione processuale (con azione di annullamento o azione avverso il silenzio) per oltre dieci anni.</h:div><h:div>6.6. In definitiva, il consolidamento del diniego di sanatoria, rendendo definitivo e incontestabile il giudizio negativo sulle opere, rende privo di interesse per il ricorrente l’annullamento dell’atto di archiviazione della SCIA e dei successivi provvedimenti consequenziali, impugnati con motivi aggiunti, con conseguente improcedibilità dei ricorsi.</h:div><h:div>7. Le spese possono essere compensate, in considerazione della natura della decisione adottata e del carattere risalente del contenzioso.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4-bis, c.p.a. e 13-quater, disp. att. c.p.a., con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/10/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Lucia Misuraca</h:div><h:div>Luca Emanuele Ricci</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>