<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250005620250728170126614" descrizione="" gruppo="20250005620250728170126614" modifica="29/07/2025 11:22:43" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Maria Teresa Corso" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00056"/><fascicolo anno="2025" n="00306"/><urn>urn:nir:tar.friuli.venezia.giulia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250005620250728170126614.xml</file><wordfile>20250005620250728170126614.docm</wordfile><ricorso NRG="202500056">202500056\202500056.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\891 Carlo Modica De Mohac Di Grisi'\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Claudia Micelli</firma><data>29/07/2025 11:22:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/08/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Friuli Venezia Giulia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Carlo Modica de Mohac di Grisi',	Presidente</h:div><h:div>Daniele Busico,	Primo Referendario</h:div><h:div>Claudia Micelli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia</h:div><h:div>a) del provvedimento avente a oggetto “Permesso di costruire n. 01/2022 del 11.05.2022 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE COMPLETA DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO”. Ubicazione intervento: P.zza Artico n. 4 Identificativo catastale: Fg. 5 Mapp. 1178 e 238. Ordine di rimessa in pristino. Art. 47 della l.r. 19/2009” d.d. 9.12.2024 e in pari data notificato;</h:div><h:div>b) per quanto occorrer possa, del successivo provvedimento del Comune di Marano Lagunare avente a oggetto “Permesso di costruire n. 01/2022 del 11.05.2022 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE COMPLETA DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO”. Ubicazione intervento: P.zza Artico n. 4 Identificativo catastale: Fg. 5 Mapp. 1178 e 238. Risposta ad osservazioni/contestazioni ordine di rimessa in pristino. Articolo 47 della l.r. 19/2009” d.d. 2.01.2025;</h:div><h:div>c) per quanto occorrer possa, del provvedimento avente a oggetto “Permesso di costruire n. 01/2022 del 11.05.2022 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE COMPLETA DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO”. Ubicazione intervento: P.zza Artico n. 4 Identificativo catastale: Fg. 5 Mapp. 1178. Notifica Ordinanza di sospensione lavori” d.d. 14.10.2024;</h:div><h:div>d) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ove avente carattere lesivo per la ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 56 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Maria Teresa Corso, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Udine, via Vittorio Veneto n. 39; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Marano Lagunare, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ortis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Susi Pittis, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano Lagunare;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente, proprietaria di un fabbricato sito nel centro storico di Marano Lagunare in zona omogenea A3/2, impugna, previa sospensiva, il provvedimento dd 9.12.2024 con cui il Comune intimato ha ordinato ai sensi dell’art. 47 l.r. FVG 19/2009 “<corsivo>la rimozione e la rimessa in pristino allo stato autorizzato con il permesso di costruire n. 01/2022 rilasciato il 11.05.2022 per l’intervento di ristrutturazione edilizia mediante completa demolizione, ricostruzione ed ampliamento dell’edificio esistente sito in piazza Artico 4, interessante i mappali 1178 e 238 del foglio 5, delle seguenti opere realizzate in difformità al titolo edilizio ed in contrasto con le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Installazione di scossaline e grondaie in lamiera pre-verniciata, contrariamente a quanto previsto dall’art.8, comma 1 lettera l) del PRGC;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Realizzazione di finestra bifora o trifora, contrariamente a quanto previsto dall’art. 8 comma 1 lettera c) del PRGC;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Maggiore altezza dell’edificio quantificata in 45 cm rispetto a quella di progetto”.</corsivo></h:div><h:div>2. Formula i seguenti motivi:</h:div><h:div><corsivo>“I. Violazione di legge (artt. 1, comma 2 bis, 3, 7 e ss. l. 7 agosto 1990 n. 241) – Violazione del principio di trasparenza, collaborazione e buona fede – Difetto di motivazione – Eccesso di potere”.</corsivo></h:div><h:div>Deduce che nella “<corsivo>Richiesta chiarimenti</corsivo>” dd 20.9.2024 l’Amministrazione comunale intimata aveva contestato, tra l’altro, che l’altezza dell’edificio demolito era diversa (inferiore) rispetto a quella di metri 7,80, indicata nella documentazione prodotta con la domanda di rilascio del permesso di costruire, in particolare nella sezione “stato di fatto” e su tale aspetto la ricorrente aveva fornito i richiesti chiarimenti.</h:div><h:div>Anche la successiva ordinanza di sospensione lavori dd 14.10.2024 si era basata sulla incongruenza tra l’altezza reale e quella dichiarata nello stato di fatto.</h:div><h:div>Con l’ordinanza di rimessione in pristino, in questa sede gravata, sarebbe stata invece contestata per la prima volta alla ricorrente una non conformità dell’altezza dell’edificio ricostruito rispetto a quella indicata nel progetto, precludendo alla stessa di validamente controdedurre sul punto.</h:div><h:div><corsivo>“II. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 3 e 39 bis l.r. FVG 11 novembre 2009 n. 19, art. 6, co. 2, lett. c) PRPC Comune di Marano Lagunare, art. 1, co. 1 lett. f) DL 29.05.2024 n. 69) – Difetto dei presupposti – Difetto di istruttoria – Ingiustizia manifesta”.</corsivo></h:div><h:div>Evidenzia che, come già indicato in sede di osservazioni dd 12.12.2024, il progetto presentato prevedeva un’altezza del fabbricato pari a metri 9,00 e l’altezza realizzata è di metri 9,12, con una differenza rientrante nella tolleranza costruttiva del 4% di cui al DL 69/2024 “<corsivo>Decreto Salva Casa</corsivo>”, in relazione agli edifici con superficie utile tra 100 e 300 mq, quale quello della ricorrente (che comporterebbe una altezza tollerabile di metri 9,36).</h:div><h:div>In ogni caso, rientrerebbe anche nella tolleranza del 3% prevista dalla normativa regionale.</h:div><h:div><corsivo>“III. Violazione e/o falsa applicazione di legge (dell’art. 8, co. 1, lett. l) delle NTA al PRPC Zone A e B1 Var. 2 Comune di Marano Lagunare) – Difetto dei presupposti – Difetto di istruttoria – Ingiustizia manifesta”.</corsivo></h:div><h:div>Deduce che la contestazione che il Comune ha formulato nell’ordinanza di ripristino circa l’installazione di scossaline e grondaie in lamiera pre-verniciata “<corsivo>contrariamente a quanto previsto dall’art. 8 comma 1 lettera l) del PRGC</corsivo>” non sarebbe fondata, in quanto le NTA non conterrebbero alcuna prescrizione per le scossaline o mantovane e risulterebbe non corretto il ragionamento del Comune secondo cui la prescrizione del piano comunale relativa a ‘pluviali e grondaie’ non escluderebbe l’estensione del materiale rame anche alle altre lattonerie.</h:div><h:div>L’indicazione contenuta nella documentazione prodotta in sede di domanda di PDC sub ‘<corsivo>Opere da lattoniere’</corsivo> circa l’installazione di scossaline in rame era frutto di un refuso, segnalato dal progettista e direttore dei lavori al Comune, con precisazione che le grondaie e i pluviali, entro la fine dei lavori, sarebbero stati in rame.</h:div><h:div><corsivo>“IV. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 8, co. 1, lett. c) delle NTA al PRPC Var. 2 Zone A e B1 Comune di Marano Lagunare, art. 4 del PRGC Var. 8 Comune di Marano Lagunare, art. 3 Costituzione) – Difetto dei presupposti – Difetto di istruttoria – Disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta”.</corsivo></h:div><h:div>Il rilievo, formulato nell’ordinanza gravata, di una difformità parziale rispetto al progetto approvato e all’art. 8 comma 1 lett. c) del PRGC con riferimento alla ‘<corsivo>realizzazione di una finestra bifora o trifora</corsivo>’, contenendo detto articolo la prescrizione di finestre di figura quadrata o rettangolare verticale, non terrebbe conto della previsione di cui al medesimo art. 8 comma 1 ‘<corsivo>Criteri particolari’, </corsivo>né sarebbe stata adeguatamente valorizzata la documentazione fotografica prodotta in relazione sia alla forma delle finestre preesistenti nel fabbricato, sia in merito alle caratteristiche delle finestre presenti nella zona A del centro storico.</h:div><h:div>
				<corsivo>“V. (Violazione di legge art. 21 novies, comma 2 bis l. 7 agosto 1990 n. 241) – Difetto dei presupposti – Difetto di istruttoria – Ingiustizia manifesta”.</corsivo></h:div><h:div>E’ dedotta l’erroneità dell’affermazione del Comune secondo cui l’edificio demolito sarebbe stato più basso rispetto a quello adiacente, anche sulla base di documentazione fotografica, che era già stata prodotta unitamente ai chiarimenti dd 2.10.2024, asserzione che avrebbe condotto alla segnalazione del fatto alle autorità preposte ai sensi dell’art. 21 <corsivo>novies</corsivo> comma 2 bis della legge 241/1990.</h:div><h:div>3. Il Comune intimato si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.</h:div><h:div>Preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori.</h:div><h:div>Nel merito, ha argomentato per l’infondatezza del gravame, instando per il suo rigetto.</h:div><h:div>Entrambe le parti hanno prodotto memorie e repliche, con cui hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive tesi difensive.</h:div><h:div>4. A seguito dell’udienza camerale del 5.3.2025 è stata emessa l’ordinanza n.  20/2025, con cui è stata accolta l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>5. All’udienza pubblica del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>6. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori sollevata dall’Amministrazione resistente.</h:div><h:div>Essa non risulta fondata alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui “<corsivo>Il provvedimento di sospensione dei lavori, in quanto volto a mantenere la res adhuc integra nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di demolizione, ha natura cautelare ed efficacia temporalmente circoscritta; come tale, non rappresenta un antecedente procedimentale necessario del provvedimento di demolizione che il privato abbia l'onere di impugnare, né, per altro verso, è ex se idoneo a ledere in via definitiva l'interesse edificatorio” </corsivo>(<corsivo>ex multis, </corsivo>Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2023, n. 9939; TAR Lazio, Sez. IV, 19 marzo 2025, n. 5617; Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2023, n. 2934, Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2017, n. 445). </h:div><h:div>Ed infatti nella stessa Ordinanza di sospensione, viene specificato che<corsivo> “la presente sospensione ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi”.</corsivo></h:div><h:div>Come condivisibilmente evidenziato dalla ricorrente<corsivo>, </corsivo>l’interesse ad impugnare l’Ordinanza di sospensione è sorto solo nel momento in cui le considerazioni con essa formulate hanno trovato conferma, <corsivo>in parte qua</corsivo>, con l’adozione del provvedimento conclusivo, ed effettivamente lesivo, costituito dall’Ordinanza di demolizione del 9.12.2024. </h:div><h:div>7. Il primo motivo di ricorso risulta fondato.</h:div><h:div>7.1 Nella “<corsivo>Richiesta chiarimenti</corsivo>” dd 20.9.2024 formulata dal Comune resistente e trasmessa alla ricorrente ed al direttore dei lavori, era stato indicato al punto 7): “<corsivo>Riscontrata l’incongruenza tra l’altezza dichiarata dello stato di fatto (identificativo catastale Fg. 5 Map. 238) e l’altezza dell’edificio confinante lato est (identificativo catastale Fg. 5 Map. 240) si richiedono a Proprietario e Direzione Lavori chiarimenti o controdeduzioni sull’altezza dello stato di fatto dichiarata in fase di richiesta del permesso di costruire, al protocollo 7502 del 04.11.2021, considerando che dalle informazioni ora in possesso dello scrivente ufficio l’altezza dichiarata di 780 cm appare incoerente con lo stato di fatto dei luoghi desumibile dalle immagini fotografiche”.</corsivo></h:div><h:div>Il Direttore dei lavori riscontrava tale richiesta con Relazione dd 30.9.2024, in cui controdeduceva in merito all’altezza dell’edificio demolito, chiarendo in che termini essa era stata rilevata.</h:div><h:div>7.2 Nell’ordinanza di sospensione dei lavori del 14.10.2024, del pari, il Comune ha ritenuto configurabile “<corsivo>un profilo di erronea rappresentazione dello stato di fatto da parte del progettista e direttore dei lavori, ing. Fausto Luigi Regeni. La dichiarazione dell’altezza della costruzione prima esistente sottoscritta dal tecnico abilitato (…), resa sia in sede di richiesta di rilascio del permesso di costruire, che di trasmissione di note di chiarimento (…) solo ora comprovata come non conforme e non sussistente, ha indotto in errore il pubblico ufficiale destinatario della richiesta di titolo abilitativo, essendo stata assunta come elemento essenziale per il rilascio del permesso di costruire”.</corsivo></h:div><h:div>7.3 Nell’ordinanza di demolizione in questa sede gravata viene rilevata invece per la prima volta la seguente difformità: “<corsivo>maggiore altezza dell’edificio</corsivo>
				<corsivo>quantificata in 45 cm rispetto a quella di progetto”, </corsivo>sostenendo il Comune che l’altezza dell’edificio ricostruito misurerebbe 9,15 metri, a differenza dei metri 8,70 che sarebbero stati indicati nel progetto.</h:div><h:div>7.4 Rileva pertanto il Collegio la fondatezza della censura volta ad evidenziare la violazione dei principi di trasparenza, collaborazione e buona fede, avendo l’Amministrazione intimata avviato una interlocuzione con la ricorrente ed il direttore dei lavori su alcuni rilievi, salvo poi motivare l’ordine di ripristino sulla base di una contestazione non precedentemente formulata in sede di contraddittorio.</h:div><h:div>Va rilevato infatti come nel caso di specie sia stato il Comune stesso, ravvisando con evidenza l’utilità del contributo del privato ai fini di completezza dell’istruttoria, a sollecitare la trasmissione di chiarimenti e documentazione in merito ad alcuni precisi aspetti, salvo poi formulare all’esito del contraddittorio una contestazione del tutto nuova, su cui la ricorrente ed il direttore dei lavori non avevano potuto fornire il proprio contributo partecipativo.</h:div><h:div>8. Anche il secondo motivo, volto ad evidenziare un difetto di istruttoria in merito alla contestazione relativa ad una difformità tra stato di progetto e stato di fatto post lavori circa l’altezza del fabbricato, è suscettibile di favorevole apprezzamento.</h:div><h:div>8.1 Dalla consultazione della documentazione progettuale si evince infatti che l’altezza definitiva dell’edificio non avrebbe dovuto essere di mt 8,70, come sostiene il Comune, bensì di mt 9,00. </h:div><h:div>Un tanto risulta dalla consultazione delle tavole 9 “Stato di progetto – prospetto ovest”, “Stato di progetto – A-A”, “Stato di progetto – B-B”, tutte allegate alla Richiesta di permesso di costruire (doc. 4 della ricorrente, pagine 26, 27 e 28). In particolare, nella tavola “Stato di progetto – prospetto ovest” è riportata chiaramente quella che sarebbe stata l’altezza complessiva dell’edificio. </h:div><h:div>Gli elaborati grafici in parola, come è stato chiarito nella Relazione dd 12.12.2024 trasmessa dalla ricorrente all’ufficio tecnico comunale, riportano sia le quote interne interpiano, sia la quota esterna (altezza del fabbricato) espressa in conformità al disposto dell’art. 3 comma 2 lett. k) della L.R. 19/2009, che così dispone in merito ad “<corsivo>altezza dell’edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all’intradosso dell’ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolato nel punto di intersezione con la facciata”.</corsivo></h:div><h:div>8.2 Come emerge dalla documentazione tecnica agli atti, la misura dell’altezza complessiva, indicata in 9 metri, in base alla quota esterna, come previsto dalla citata norma regionale, trova conferma anche dalla sommatoria delle misure interne, costituite da: m. 2,70 (altezza di ciascun piano) x 3 (numero dei piani) pari a m. 8,10; m. 0,20 (altezza di ciascun solaio) x 3 pari a m. 0,60; m. 0,10 (spessore di ciascuna trave) x 3 pari a m. 0,30, per un totale di m. 9,00.</h:div><h:div>8.3 Come evidenziato da parte ricorrente, il Comune intimato è pervenuto all’indicazione dell’altezza del fabbricato pari a metri 8,70 quale sommatoria delle quote parziali interne, che, come risulta dai disegni, non considerano lo spessore delle travi, pari a 10 cm, rilevando erroneamente uno spessore dei solai pari a 20 cm, anziché a 30 cm.</h:div><h:div>8.4 Confrontando l’altezza dell’immobile da stato di progetto con quella effettiva <corsivo>post </corsivo>lavori (pari a mt 9.12, secondo le misurazioni effettuate dalla ricorrente, o a mt 9.15, come sostenuto dal Comune), risulta che l’eccedenza di 12 cm o di 15 cm, a seconda della misurazione presa in considerazione, rientra nel coefficiente di tolleranza di cui all’art. 1 lett. f) DL 69/2024 che ha introdotto il comma 1-bis all’art. 34 bis DPR 380/2001, pari al 4% della misura di progetto “<corsivo>per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati” </corsivo>tra le quali rientra quella della ricorrente.</h:div><h:div>Tale testo normativo trova infatti applicazione anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, non risultando condivisibili le considerazioni formulate sul punto dall’Amministrazione intimata, secondo cui la disciplina in parola potrebbe essere applicata esclusivamente all’interno delle Regioni a statuto ordinario e non invece all’interno della Regione FVG, in quanto violerebbe la competenza esclusiva nella materia dell’urbanistica ad essa riservata dall’art. 4 n. 12) dello Statuto.</h:div><h:div>Appare in proposito dirimente la disposizione di cui all’art. 64 dello Statuto in parola, approvato con legge costituzionale n. 1 del 31.1.1963, in base alla quale “<corsivo>Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando</corsivo>
				<corsivo>non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato”.</corsivo></h:div><h:div>In base a tale previsione statutaria, che costituisce norma di chiusura del nostro ordinamento tesa ad evitare antinomie o vuoti normativi nelle materie di competenza regionale, non residua pertanto alcun dubbio circa l’immediata applicabilità anche in questa Regione della disciplina statale di cui al DL 69/2024, in assenza di una diversa previsione regionale sul punto.</h:div><h:div>9. Anche il terzo motivo risulta fondato, non avendo l’Amministrazione intimata tenuto conto dei chiarimenti forniti dal professionista incaricato dalla ricorrente in merito al refuso contenuto nella Relazione tecnica dei lavori, prodotta in allegato alla domanda di permesso di costruire, circa l’utilizzo del rame per le scossaline e le mantovane, materiale che non risulta richiesto dalle norme di Piano per le “lattonerie” ed alla contestuale conferma dell’utilizzo del materiale medesimo invece per grondaie e pluviali.</h:div><h:div>Nelle controdeduzioni dd 30.9.2024 e 13.12.2024 è infatti evidenziato che l’art. 8 comma 1 lett. l) delle NTA al PRPC per le Zone A e B1 prescrive che “<corsivo>i pluviali e le grondaie sono realizzati di rame, di sezione rispettivamente circolare e semicircolare”, </corsivo>mentre nessuna indicazione è contenuta per scossaline e mantovane, che pertanto possono essere realizzate anche in lamiera pre- verniciata, come effettuato dalla ricorrente.</h:div><h:div>Né risulta condivisibile l’interpretazione estensiva effettuata dal Comune nella risposta alle osservazioni dd 2.1.2025, ove si legge che “<corsivo>le norme del piano comunale citato nel soffermarsi sui ‘pluviali e grondaie’, di cui definiscono le forme geometriche ammesse, non escludono l’estensione del materiale rame anche alle altre lattonerie. In quanto appunto le lattonerie appartengono ad un unico elemento architettonico e di finitura, esse richiedono, nel rispetto dei principi del piano attuativo comunale anzidetto, coerenza e continuità anche di materiale. Ne deriva che l’applicazione della norma di obbligo del rame è estesa a tutta la cosiddetta ‘lattoneria’”.</corsivo></h:div><h:div>La prescrizione dell’utilizzo del materiale rame risulta infatti prevista chiaramente solo per pluviali e grondaie, senza che residui alcuni ambiguità tale da giustificare una attività interpretativa.</h:div><h:div>Ed inoltre, come evidenziato dal professionista, il riferimento stesso a “<corsivo>sezione circolare e semicircolare</corsivo>” consente di escludere che la norma in questione possa riferirsi a scossaline e mantovane, che costituiscono “<corsivo>elementi edilizi che hanno la forma di lamiere piane</corsivo>”.</h:div><h:div>10. Risultano fondate anche le censure di difetto di istruttoria contenute nel quarto motivo, non avendo il Comune intimato adeguatamente valutato le considerazioni formulate dal professionista e supportate da documentazione fotografica, in merito alle contestazioni contenute nell’ordinanza di demolizione circa la realizzazione di finestre in parziale difformità rispetto al progetto approvato ed alle norme di Piano.</h:div><h:div>Nel provvedimento dd 9.12.2024 viene infatti contestata la “<corsivo>realizzazione di finestra bifora o trifora, contrariamente a quanto previsto dall’art. 8 comma 1 lettera c) del PRGC” </corsivo>e sul punto va rilevato che, come condivisibilmente evidenziato da parte ricorrente, l’Amministrazione ha omesso di considerare quanto precisato dal medesimo art. 8 al comma 1 “<corsivo>Criteri particolari</corsivo>” secondo cui le indicazioni costruttive ivi contenute trovano applicazione “<corsivo>Salvo mantenimento, ripristino o inserimento di elementi e caratteristiche storiche appropriate all’edificio</corsivo>”.</h:div><h:div>Dalla copiosa documentazione fotografica che il progettista e direttore dei lavori ha allegato alla propria relazione dd 30.9.2024, si evince che i fabbricati collocati nella zona A presentano per la maggior parte finestre monofore, bifore e trifore e che in alcuni edifici che inizialmente non presentavano finestre di tale tipologia, vi sono state inserite a seguito di interventi di ristrutturazione.</h:div><h:div>10.1 Nel caso dell’edificio della ricorrente, oltre a rilevare la coerenza della tipologia di finestre rispetto alle caratteristiche storiche valorizzate dalle richiamate norme di Piano, va altresì evidenziato che dalla documentazione fotografica agli atti si evince altresì che l’edificio preesistente presentava finestre di tale forma, che sono state pertanto ripristinate nell’immobile ricostruito, in ottemperanza al citato disposto dell’art. 8 comma 1 del PRPC.</h:div><h:div>11. Con il quinto motivo è dedotto che l’ordinanza gravata, che diversamente dagli atti antecedenti, non riporta tra le difformità poste a fondamento dell’ordine di ripristino quella relativa all’altezza dell’edificio preesistente rispetto a quella indicata nello stato di fatto allegato alla domanda di rilascio del titolo edilizio, contiene tuttavia il riferimento ad una “<corsivo>erronea/falsata rappresentazione dello stato di fatto che ha portato al conseguimento del permesso di costruire n. 01/2022 del 11.05.2022 in contrasto con le norme dello strumento urbanistico comunale per quanto attiene l’altezza ed il conseguente volume” </corsivo>che avrebbe condotto l’Amministrazione intimata a “<corsivo>perseguire le procedure del comma 2 bis dell’art. 21 novies della l. 241/1990 segnalando il fatto alle autorità preposte”.</corsivo></h:div><h:div>11.1 Sul punto, la ricorrente evidenzia l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione intimata, che non avrebbe tenuto adeguatamente conto della documentazione, anche fotografica, agli atti e dei chiarimenti forniti dal progettista e direttore dei lavori, da cui si evince la conformità del fabbricato realizzato alla normativa di piano e di settore, anche rispetto alla consistenza della preesistenza.</h:div><h:div>11.2 Il motivo è fondato.</h:div><h:div>11.3 Nella Relazione dd 30.9.2024 del progettista e direttore dei lavori, formulata a riscontro della richiesta di chiarimenti trasmessa il 23.9.2024, sono contenute le seguenti precisazioni:</h:div><h:div>- il piano terra dell’edificio demolito aveva il pavimento in terra battuta ed era posto ad almeno 30 cm (due gradini) al di sotto del piano di campagna, così come tutte le case affacciate su piazza Artico prima che il Comune, per contrastare gli allagamenti, realizzasse la nuova pavimentazione con spessore variabile (che in prossimità del fabbricato della ricorrente ha superato i 50 cm);</h:div><h:div>- dopo il piano terra vi erano altri due piani: la zona giorno al primo piano e le due camere nel secondo piano del sottotetto;</h:div><h:div>- l’altezza del precedente fabbricato, ormai diruto e demolito per ragioni di sicurezza, è stata calcolata in metri 7,80 considerando che il piano di campagna era ricoperto dai ruderi dell’edificio medesimo e che, in ogni caso, il piano terra dell’edificio demolito si trovava a circa 80 cm sotto alla quota attuale della piazza, a seguito dei rialzi ivi realizzati.</h:div><h:div>Dalla documentazione fotografica prodotta unitamente ai chiarimenti del professionista, si evince che il fabbricato della ricorrente non presentava un’altezza inferiore rispetto all’edificio adiacente, anch’esso costituito da tre piani fuori terra, tenendo in considerazione in particolare il posizionamento delle finestre e l’altezza dei davanzali.</h:div><h:div>Nella Relazione in parola si evidenzia come l’erroneità delle misurazioni e dei calcoli effettuati dal Comune emerga altresì dalla considerazione che l’immobile sito in piazza Artico al civico n. 2, sempre di proprietà della ricorrente, “<corsivo>prima dei rialzi aveva la soglia a + 60 cm dal piano di campagna, non veniva mai coinvolto dai periodici allagamenti, ora è passato a quota – 10”.</corsivo></h:div><h:div>Risultano pertanto condivisibili le considerazioni della ricorrente in merito all’illegittimità delle contestazioni formulate da parte del Comune resistente in merito all’altezza dell’edificio preesistente così come indicata nello stato di fatto ed alla conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicazione al caso di specie della disposizione di cui all’art. 21 <corsivo>novies</corsivo> comma 2 <corsivo>bis </corsivo>della L. 241/1990.</h:div><h:div>12. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso risulta fondato e va accolto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Marano Lagunare al pagamento delle spese di causa in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/06/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Rosaria Maesano</h:div><h:div>Claudia Micelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>