<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240029920250829112104041" descrizione="" gruppo="20240029920250829112104041" modifica="10/09/2025 13:20:02" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="3" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00299"/><fascicolo anno="2025" n="00378"/><urn>urn:nir:tar.friuli.venezia.giulia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240029920250829112104041.xml</file><wordfile>20240029920250829112104041.docm</wordfile><ricorso NRG="202400299">202400299\202400299.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\891 Carlo Modica De Mohac Di Grisi'\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Carlo Modica de Mohac di Grisi'</firma><data>10/09/2025 13:07:17</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Claudia Micelli</firma><data>30/08/2025 12:29:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/09/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Friuli Venezia Giulia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Carlo Modica de Mohac di Grisi',	Presidente</h:div><h:div>Daniele Busico,	Primo Referendario</h:div><h:div>Claudia Micelli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della delibera di Giunta regionale n. 846 dd. 7.6.2024 avente ad oggetto: “<corsivo>DPR 357/1997, art. 5, comma 9 DGR 1183/2022. Realizzazione per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico della variante al piano regolatore generale comunale di livello comunale “accesso nord: mobilità</corsivo>
					<corsivo>sistematica e turistica</corsivo>” <corsivo>Proponente: Comune di Trieste</corsivo>” con gli Allegati; </h:div><h:div>- della revocata delibera di Giunta regionale n. 784 del 29.5.2024 con gli Allegati; </h:div><h:div>- della delibera di Giunta regionale n. 1214 del 9.8.2024 con i nuovi Allegati; </h:div><h:div>- della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - prot. GRFVG-GEN-2024-434803-A dd. 11.7.2024; </h:div><h:div>- di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi, ove ritenuti lesivi: </h:div><h:div>- la nota prot. GRFVG-GEN-81600-A dd. 7.2.2024 del Comune di Trieste di riavvio del procedimento di Vinca di Livello III e la documentazione allegata; </h:div><h:div>- la nota prot. n. GRFVG-GEN-147448-P dd. 5.3.2024 del Servizio valutazioni ambientali “comunicazione e richiesta di valutazione delle misure compensative”; </h:div><h:div>- la nota prot. 275079 dd. 29.4.2024 della Direzione Centrale infrastrutture e territorio in relazione all’analisi delle soluzioni alternative possibili; </h:div><h:div>- la non pubblicata relazione del Servizio valutazioni ambientali dd. 30.5.2024; </h:div><h:div>- la nota prot. n. GRFVG-GEN-346936-P dd. 30.5.2024 del Servizio valutazioni ambientali di richiesta al Comune di Trieste di trasmissione di ogni documentazione utile per la verifica delle ragioni di deroga al divieto; </h:div><h:div>- la nota prot. GRFVG-GEN-0348775-A dd. 31.5.2024 del Comune di Trieste di trasmissione della documentazione richiesta e tutta la documentazione allegata; </h:div><h:div>- la nota prot. GRFVG-GEN-0349911-P dd. 31.5.2024 con cui il Servizio valutazioni ambientali ha richiesto un parere alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità, all’ARPA FVG e ad ASUGI; </h:div><h:div>- la nota prot. GRFVG-GEN-0356772-P dd. 4.6.2024 con cui il Servizio valutazioni ambientali ha richiesto uno specifico supporto ad ARPA; </h:div><h:div>- la nota prot. 356726 dd. 4.6.2024 della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità; </h:div><h:div>- la nota prot. GRFV-GEN-0361415-A dd. 6.6.2024 di A.S.U.G.I.; </h:div><h:div>- la nota prot. 359543 dd. 5.6.2024 della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio; </h:div><h:div>- la nota prot. 16990 dd. 5.6.2024 di ARPA sul calcolo dell’impronta di carbonio; </h:div><h:div>- la nota prot. 16963 dd. 5.6.2024 con cui ARPA trasmette un “documento riportante la tendenza delle emissioni e degli assorbimenti di CO₂ equivalente dal 1990 al 2019 a scala regionale”; </h:div><h:div>- la non pubblicata relazione del Servizio Valutazioni ambientali dd. 5.6.2024 sulla riduzione di produzione di CO₂; </h:div><h:div>- la nota prot. n. 238993 dd. 11.4.2024 del Servizio biodiversità della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche di richiesta integrazioni sulle misure di compensazione; </h:div><h:div>- la nota prot. n. GRFVG-GEN-265268-A dd. 23.4.2024 del Comune di Trieste con la documentazione integrativa trasmessa; - la nota prot. GRFVG-GEN-302121-A dd. 13.5.2024 del Comune di Trieste con integrazioni volontarie in relazione alle misure di compensazione; </h:div><h:div>- la nota prot. 31160 dd. 15.5.2024 del Servizio biodiversità della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche sulle misure compensative; </h:div><h:div>- la nota prot. GRFVG-GEN-360008-A dd. 6.6.2024 del Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche sulle misure di compensazione; </h:div><h:div>- la non conosciuta nota prot. GRFGV-GEN-485884-P dd. 6.8.2024 del Servizio biodiversità della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche con integrazioni per il nuovo Formulario;</h:div><h:div> per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti presentato il 15.10.2024: </h:div><h:div>- della nota ai sensi dell’art. 6, par. 4 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Centrale Tutela della biodiversità e del mare dd. 16.9.2024 con gli Allegati: 1) Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell’art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat e 2) D.G.R. n. 846 dd. 7.6.2024, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui (se ed in quanto lesive) la nota della Direzione Generale Tutela biodiversità e del mare di trasmissione delle informazioni ai sensi dell’art. 6, par. 4 della Direttiva 92/43/CEE alla Rappresentanza Permanente presso l’UE dd. 16.9.2024 per l’inoltro al Segretario Generale della Commissione europea, nonché la comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Centrale Tutela della biodiversità e del mare dd. 2.10.2024 di ricevimento della predetta nota da parte della Commissione europea in data 30.9.2024;</h:div><h:div>per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti presentato il 31.1.2025: </h:div><h:div>- della delibera di Giunta del Comune di Trieste n. 637 del 20.11.2024, avente ad oggetto “<corsivo>Variante al Piano Generale Comunale “di livello comunale” ‘Accesso nord: mobilità sistematica e turistica’. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione e espressione di parere motivato ai sensi dell''articolo 15 del D.Lgs n. 152/2006</corsivo>”, comprensiva dei relativi allegati;</h:div><h:div>- nonché di tutti i provvedimenti alla stessa presupposti, connessi e/o consequenziali, antecedenti o successivi.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 299 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dai Signori Lipu Odv, Wwf Italia - E.T.S., Legambiente Nazionale - Aps - Rete Associativa – Ets, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Mazzei e Laura Polonioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Iuri, Elda Massari e Camilla Toresini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Comune di Trieste, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Anna Domenichelli, Valentina Frezza, Sara De Biaggi e Alda De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Trieste, piazza Dalmazia n. 3; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Trieste, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso introduttivo notificato il 4.9.2024 e depositato in data 11.9.2024, le associazioni Lipu Odv, WWF Italia – E.T.S., Legambiente Nazionale – APS- Rete Associativa – ETS, hanno formulato domanda volta ad ottenere <corsivo>“la dichiarazione di nullità/inefficacia ex art. 112 e ss cpa e in ogni caso l’annullamento ai sensi degli</corsivo>
				<corsivo>artt. 29 e 32 cpa”</corsivo> della delibera di Giunta regionale n. 846/2024 avente ad oggetto “<corsivo>DPR 357/1997, art. 5 comma 9, DGR 1183/2022, realizzazione per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico della variante al piano regolatore generale comunale di livello comunale ‘Accesso Nord: mobilità</corsivo>
				<corsivo>sistematica e turistica’</corsivo>”, provvedimento conclusivo della VINCA di III livello, della revocata delibera di Giunta Regionale n. 784/2024, della delibera di Giunta regionale n. 1214/2024; della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dd 11.7.2024.</h:div><h:div>1.1 Hanno formulato i seguenti motivi:</h:div><h:div><corsivo>“1) Violazione e/o elusione delle sentenze n. 199 e 200/2024 TAR FVG. Nullità e/o inefficacia degli atti impugnati ai sensi dell’art. 21septies della L. 241/1990”.</corsivo></h:div><h:div>E’ dedotta la violazione e/o elusione delle sentenze con cui questo Tribunale ha parzialmente accolto i ricorsi proposti dalle associazioni odierne ricorrenti e dai proprietari di immobili coinvolti dal tracciato dell’opera pubblica di cui trattasi, avverso i provvedimenti concernenti la VINCA di II livello.</h:div><h:div>Si rileva la “<corsivo>strettissima tempistica</corsivo>” con cui sarebbero state valutate le soluzioni alternative, nonché l’omessa acquisizione di ulteriore documentazione in sede istruttoria. <corsivo/></h:div><h:div><corsivo>“2. Sulle soluzioni progettuali alternative.</corsivo></h:div><h:div><corsivo> 2.1. Violazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dell’art. 5, c. 9 e 10 del D.P.R. 357/1997 nonché della L.R. n. 14/2007. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, c. 3 e 5, c. 1 lett. m) del D.M. 184/2007. Violazione e falsa applicazione del punto 7.1 lett. i) dell’Allegato A) della D.G.R. n. 1183/2022 nonché del cap. 4) delle Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza e della Guida all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva 92/43/CE della Commissione europea. Incompetenza della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio ad esprimere un parere sulla verifica dell’assenza di alternative. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, macroscopica illogicità e contraddittorietà, sviamento dal fine. Violazione del principio di precauzione e degli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione”.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>“2.2. Violazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dell’art. 5, c. 9 e 10 del D.P.R. 357/1997, nonché degli artt. 1, c. 3 e 5, c. 1 lett. m) del D.M. 184/2007. Violazione delle Linee Guida nazionali di Vinca nonché del punto 8.5 della D.G.R. n. 1183/2022. Eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto diversi ulteriori profili, macroscopica illogicità e contraddittorietà, sviamento dal fine. Assoluto difetto di motivazione”.</corsivo></h:div><h:div>Sono dedotti, in sintesi, una violazione della DGR 1183/2022 e del DPR 357/1997 in quanto il Servizio valutazioni ambientali non si sarebbe espresso sulle soluzioni progettuali alternative proposte dal Comune entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione, nonché un difetto di istruttoria e di motivazione. </h:div><h:div><corsivo>“Sugli IROPI. 3. Violazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dell’art. 5, c. 9 e 10 del D.P.R. 357/1997 nonché della L.R. n. 14/2007. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, c. 3 e 5, c. 1 lett. m) del D.M. 184/2007. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A) punto 8 del D.P.R. 1183/2022 e delle Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca). Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria, errore di fatto e travisamento dei fatti, per motivazione apparente, nonché per irragionevolezza ed illogicità della motivazione e sviamento dalla causa tipica. Violazione del principio di precauzione e degli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione”.</corsivo></h:div><h:div>Le associazioni ricorrenti lamentano, in sintesi, una carenza sotto il profilo istruttorio e motivazionale della DGR 846/2024 in relazione alla presunta riduzione della CO2. </h:div><h:div><corsivo>“Ancora sugli IROPI. 4. Violazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, dell’art. 5, c. 9 e 10 del D.P.R. 357/1997 nonché della L.R. n. 14/2007. Violazione del D.M. 448 dd. 16.11.2021 e dei Regolamenti UE n. 2021/241 e 2020/852. Violazione del principio DNSH. Eccesso di potere per carenza di istruttoria nonché per irragionevolezza ed illogicità della motivazione e sviamento dalla causa tipica. Violazione del principio di precauzione”.</corsivo></h:div><h:div>E’ dedotto un ulteriore profilo di illegittimità della DGR 846/2024, nella parte in cui, dopo aver dato atto che della persistente validità del decreto del Servizio Valutazioni ambientali n. 47109/2023, recante la determinazione conclusiva negativa relativa alla VINCA di livello II, avrebbe comunque concluso la fase di VINCA di livello III, senza tenere in considerazione la circostanza che l’ammissione al finanziamento PNRR impone il rispetto del principio DNSH (<corsivo>Do No Significant Harm</corsivo>) di cui al Regolamento UE 2021/241, con eventuale revoca del finanziamento.</h:div><h:div><corsivo>“7. Violazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, dell’art. 5, c. 9 e 10 del D.P.R. 357/1997 nonché della L.R. n. 14/2007. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e macroscopico errore di fatto, nonché per assoluto difetto di motivazione. Mancata acquisizione del previo parere della Commissione europea. Violazione del principio di precauzione”.</corsivo></h:div><h:div>Con il quinto motivo, erroneamente indicato come settimo, è dedotta una carenza sotto il profilo istruttorio e motivazionale in riferimento all’incidenza significativa dell’intervento su habitat e specie prioritaria.</h:div><h:div><corsivo>“Sulle misure compensative. 8. Violazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, dell’art. 5, c. 9 e 10 del D.P.R. 357/1997 nonché della L.R. n. 14/2007. Violazione delle Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza e della Guida all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva 92/43/CE della Commissione europea, nonché del punto 8 della D.G.R. n. 1183/2022. Violazione del principio di precauzione”.</corsivo></h:div><h:div>Con il sesto motivo (erroneamente indicato come ottavo), le ricorrenti lamentano, in sintesi, l’omessa rinnovata valutazione delle misure compensative, in quanto il Servizio biodiversità con la comunicazione dd 6.6.2024 si sarebbe limitato a richiamare quanto già espresso con la precedente nota dd 15.5.2024.</h:div><h:div>2. In data 2.10.2024 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.</h:div><h:div>3. Con il primo atto di motivi aggiunti, notificato il 15.10.2024 e depositato in pari data, le associazioni ricorrenti hanno formulato domanda per la dichiarazione di nullità/inefficacia ex art. 112 e ss. cpa e in ogni caso l’annullamento della nota ai sensi dell’art. 6, par. 4 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Centrale Tutela della biodiversità e del mare dd. 16.9.2024, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui la nota della Direzione Generale Tutela biodiversità e del mare di trasmissione delle informazioni ai sensi dell’art. 6, par. 4 della Direttiva 92/43/CEE alla Rappresentanza Permanente presso l’UE dd. 16.9.2024 per l’inoltro al Segretario Generale della Commissione europea, nonché della comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Centrale Tutela della biodiversità e del mare dd. 2.10.2024 di ricevimento della predetta nota da parte della Commissione europea in data 30.9.2024.</h:div><h:div>3.1 Vengono estesi anche avverso tali atti i medesimi motivi di cui al ricorso principale, che vengono ri-trascritti.</h:div><h:div>4. Il 27.11.2024 si è costituito in giudizio il Comune di Trieste, per resistere al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>5. All’udienza pubblica del 18.12.2024, il Collegio ha preannunciato alle parti la necessità di disporre istruttoria e la causa è stata trattenuta in decisione, rinviando la discussione all’udienza del 16.4.2025.</h:div><h:div>6. Con ordinanza collegiale n. 439 del 27.12.2024 questo Tar ha richiesto chiarimenti:</h:div><h:div>- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito alla perdurante ammissione dell’intervento per cui è causa al finanziamento con risorse PNRR, anche ai fini delle eventuali ricadute processuali;</h:div><h:div>- alla Regione FVG, in merito alla circostanza se l’opera incide, anche solo in parte, su un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, attesa la determinante ricaduta sui differenti regimi derogatori previsti dall’art. 6 paragrafo 4 della direttiva “Habitat”. </h:div><h:div>All’Amministrazione regionale è stato richiesto altresì di fornire dei chiarimenti su alcune questioni sollevate dalle associazioni ricorrenti col terzo motivo di ricorso introduttivo e col terzo motivo del primo atto di motivi aggiunti, in relazione alle analisi sulla riduzione di CO2, nonché dalle medesime sollevate con il motivo n. 7 del ricorso introduttivo e n. 7 del primo ricorso per motivi aggiunti, circa “<corsivo>l’assoluta mancanza di un approfondimento ^ante operam^ su Osmoderma eremita, specie prioritaria”.</corsivo></h:div><h:div>7. In data 27.1.2025 la Regione ha depositato due distinte relazioni a riscontro della predetta ordinanza istruttoria: la relazione del Direttore del Servizio valutazioni ambientali, concernente le questioni relative alla riduzione di CO2 e la relazione del Direttore del Servizio biodiversità, contenente chiarimenti in merito ad habitat e specie prioritarie.</h:div><h:div>8. Con il secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 27.1.2025 e depositato il 31.1.2025, le associazioni ricorrenti hanno impugnato la delibera di Giunta del Comune di Trieste n. 637 del 20.11.2024, pubblicata dal 25.11.2024 al 9.12.2024, avente ad oggetto “<corsivo>Variante al Piano Generale Comunale “di livello comunale” “Accesso nord: mobilità sistematica e turistica". Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione e espressione di parere motivato ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006”, </corsivo>comprensiva dei relativi allegati, concernente il parere favorevole sulla VAS<corsivo>.</corsivo></h:div><h:div>8.1 Hanno formulato i seguenti motivi:</h:div><h:div><corsivo>“1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14 e 15 del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, c. 3 e 4 del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e manifesta illogicità e contraddittorietà, illegittimità sopravvenuta avuto riguardo al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 334 dd. 23.12.2024”.</corsivo></h:div><h:div>Deducono che l’intervento della Cabinovia troverebbe il suo presupposto fondamentale nell’ammissione al finanziamento con i fondi PNRR, sulla base del quale l’opera sarebbe stata considerata <corsivo>ex se</corsivo> compatibile con l’ambiente e rispettosa del principio DNSH.</h:div><h:div>Il sopravvenuto decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 334 del 23.12.2024 di revoca del finanziamento PNRR, conseguente all’esito negativo della VINCA di livello II, renderebbe viziata, contraddittoria e carente l’intera istruttoria, con riferimento sia alla VINCA di III livello, che alla VAS, in quanto basata su un insussistente presupposto di fatto.</h:div><h:div><corsivo>“2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L.R. n. 50/2008 nonché dell’art. 15 del d.lgs. 152/2006. Mancanza del parere motivato VAS. In ogni caso, incompetenza del Servizio Pianificazione Territoriale del Dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio ad esprimere il parere motivato ai fini VAS. Eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione. Violazione del principio di precauzione e degli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione”.</corsivo></h:div><h:div>La Giunta comunale, individuata nella deliberazione giuntale 637/2024 quale autorità competente (ove il Consiglio comunale riveste il ruolo di autorità procedente ed il Servizio Pianificazione Territoriale quello di soggetto proponente), non avrebbe formulato il parere motivato che era tenuta ad esprimere in attuazione della disciplina nazionale e regionale in tema di VAS, essendosi limitata ad esprimere un parere favorevole appiattito su un “<corsivo>Parere motivato Analisi tecnico istruttoria esiti consultazione” </corsivo>del Servizio Pianificazione territoriale del Comune, allegato alla delibera stessa, che però non può costituire il provvedimento conclusivo della VAS, essendo stato reso da organo incompetente.</h:div><h:div><corsivo>“3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, c. 3 e 4 del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di precauzione. Omessa considerazione degli effetti cumulativi della Variante n. 12 al PRGC, oggetto di valutazione ambientale con altri piani/varianti. Violazione dell’Allegato VI della parte II del d.lgs. 152/2006”. </corsivo></h:div><h:div>Deducono che nella VAS della variante n. 12 sarebbe stata omessa la valutazione degli impatti cumulativi della cabinovia con altri piani/varianti ed in particolare con l’intervento di “<corsivo>Riqualificazione dell’area di Porto Vecchio”</corsivo>, di cui all’Accordo di programma ratificato dal Consiglio comunale con delibera n. 6 dd 26.3.2021.</h:div><h:div><corsivo>“4. Sotto altro aspetto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, c. 3 e 4 del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di precauzione. Violazione dell’Allegato VI della parte II del d.lgs. 152/2006. Mancata estensione della procedura di VAS al tratto in piano della cabinovia. In ogni caso, omessa considerazione degli effetti cumulativi dell’opera della cabinovia derivanti dal tratto in piano”.</corsivo></h:div><h:div>La VAS sarebbe illegittima perché limitata alla tratta “verticale” <corsivo>Bovedo-Opicina</corsivo> e non estesa al tratto orizzontale della cabinovia, dovendo invece riguardare la valutazione con riferimento all’opera nel suo complesso. </h:div><h:div><corsivo>“5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, c. 3 e 4 del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14 e 15 del d.lgs. 152/2006. Violazione dell’Allegato VI della parte II del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore di fatto e travisamento dei fatti con riguardo alla valutazione del fattore ambientale “aria”. Assoluto difetto di motivazione. Manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione. Violazione del principio di precauzione e degli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione”.</corsivo></h:div><h:div>Vengono riproposte le censure formulate nei confronti della VINCA di livello III con il terzo motivo del ricorso introduttivo, in merito alle carenti valutazioni effettuate in relazione al risparmio di CO2 rispetto all’area vasta, così come rilevate anche da ARPA nel parere 8.5.2023, reso quale autorità competente in materia ambientale nell’ambito della procedura di VAS, evidenziando una istruttoria perplessa e carente e un vizio motivazionale.</h:div><h:div><corsivo>“6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, c. 3 e 4 del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14 e 15 del d.lgs. 152/2006. Violazione dell’Allegato VI della parte II del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore di fatto e travisamento dei fatti con riguardo alla valutazione delle soluzioni alternative. Assoluto difetto di motivazione. Manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione. Violazione del principio di precauzione e degli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione”.</corsivo></h:div><h:div>Vengono riproposte le censure, già dedotte in relazione alla VINCA di livello III, relative alla mancata corretta valutazione delle alternative progettuali ed alla opzione zero, così come indicato dalle sentenze nn. 199 e 200/2024 del Tar FVG, che sarebbe richiesta a pena di illegittimità della VAS.</h:div><h:div>“7. <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 c. 3 e 4 del d.lgs 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14 e 15 del d.lgs 152/2006. Violazione dell’Allegato VI della parte II del d.lgs 152/2006. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Eccesso di potere per carenza di istruttoria con riguardo alla valutazione degli impatti sugli ulteriori fattori ambientali del “suolo”, dell’”Acqua”, della “vegetazione” e della “fauna”. Violazione del principio di precauzione e degli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione”.</corsivo></h:div><h:div>E’ dedotta una carenza istruttoria del Rapporto ambientale anche in riferimento alla valutazione dei fattori ambientali di suolo, acqua, vegetazione e fauna, che si rifletterebbe sull’espressione del preteso “<corsivo>parere favorevole</corsivo>” contenuto nella deliberazione giuntale 637/2024.</h:div><h:div><corsivo>“8. Illegittimità conseguente all’eventuale accoglimento del ricorso principale e del ricorso per primi motivi aggiunti aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti e provvedimenti afferenti al procedimento di VINCA”.</corsivo></h:div><h:div>Le ricorrenti deducono che gli atti e provvedimenti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti sarebbero illegittimi oltre che per i vizi autonomi sin qui rilevati, anche in via derivata dall’illegittimità degli atti gravati con il ricorso principale e con il ricorso per primi motivi aggiunti.</h:div><h:div><corsivo>“9. Nuovo motivo avverso gli atti già impugnati con il ricorso principale e con il ricorso per primi motivi aggiunti. Violazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, dell’art. 5, c. 9 e 10 del D.P.R. 357/1997 nonché della L.R. n. 14/2007. Eccesso di potere per carenza di istruttoria nonché per irragionevolezza e illogicità della motivazione. Violazione del principio di precauzione e degli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione”. </corsivo></h:div><h:div>Deducono che anche la deliberazione di Giunta Regionale n. 846/2024 di riconoscimento degli IROPI e gli atti ad essa presupposti e conseguenti afferenti al procedimento di VINCA, risulterebbero fondati sull’intervenuta ammissione dell’opera a finanziamento PNRR e sull’asserito rispetto del principio DNSH, con la conseguenza che il venir meno del predetto contributo renderebbe “<corsivo>viziata, contraddittoria, insufficiente e carente l’intera istruttoria sottesa alla VINCA, basata com’è su un presupposto di fatto che non esiste”.</corsivo></h:div><h:div>9. Il 13.4.2025 si è costituito in giudizio in resistenza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha prodotto, in ossequio alla predetta ordinanza collegiale, la documentazione richiesta tra cui la nota dd 24.1.2025 del Dipartimento per i Trasporti e la navigazione – Direzione generale per il Trasporto pubblico locale, il decreto MIT dd 23.12.2024 n. 334, di modifica del DM 345/2023, che ha disposto, tra l’altro, la revoca del contributo PNRR assegnato al Comune di Trieste e l’assegnazione di un diverso contributo statale di pari importo per la realizzazione dell’intervento.</h:div><h:div>10. Il Ministero della cultura e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si sono costituiti in giudizio in pari data.</h:div><h:div>11. Con memoria depositata il 13.4.2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo, quindi, di essere estromesso dal giudizio.</h:div><h:div>12. Tutte le parti hanno prodotto documenti, memorie e repliche.</h:div><h:div>13. All’udienza pubblica del 16.4.2025 il Presidente di questo Tribunale ha anticipato alle parti che, essendo venuto meno il finanziamento dell’opera di cui trattasi con fondi PNRR, il Collegio avrebbe disposto la conversione del rito con rinvio della trattazione della causa nel rispetto dei termini ordinari.</h:div><h:div>14. Con ordinanza collegiale n. 192 del 2.5.2025 è stata disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme e nei termini del rito ordinario con fissazione per l’esame del merito, dell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025.</h:div><h:div>15. La Regione ha prodotto memoria il 13.6.2025, con cui ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.</h:div><h:div>16. Con memoria depositata il 14.6.2025 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromesso dal giudizio.</h:div><h:div>17. All’udienza pubblica del 15.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>18. Il presente giudizio ha ad oggetto gli atti adottati nell’ambito della articolata procedura concernente l’approvazione del progetto dell’opera denominata “<corsivo>Cabinovia metropolitana Trieste – Porto Vecchio – Carso</corsivo>”, a seguito delle sentenze di questo Tribunale n. 199/2024 e n. 200/2024, di accoglimento parziale rispettivamente del ricorso RG 79/2023, proposto all’epoca dai proprietari di immobili coinvolti dal tracciato dell’opera e RG  96/2023, proposto dalle associazioni ambientaliste odierne ricorrenti, entrambe depositate il 29.5.2024. </h:div><h:div>19. La complessità delle questioni sollevate dalle parti rende opportuna una preliminare disamina dei principali elementi fattuali.</h:div><h:div>20. Il Comune di Trieste ha adottato con le deliberazioni consiliari n. 60 dd 21.12.2022 e n. 5 dd 20.2.2023 la variante n. 12 al PRGC di livello comunale “<corsivo>Accesso nord: mobilità sistematica e turistica</corsivo>”, per la realizzazione di una cabinovia di lunghezza complessiva di 4,2 km, composta da una tratta verticale denominata “<corsivo>Bovedo-Opicina</corsivo>” e una tratta orizzontale denominata “<corsivo>Trieste-Porto</corsivo>
				<corsivo>Vecchio-Bovedo</corsivo>”. </h:div><h:div>La tratta verticale, a cui si riferisce la predetta variante n. 12, va ad incidere su due siti a protezione speciale Natura 2000 IT3341002 “<corsivo>Aree Carsiche della Venezia Giulia</corsivo>” e IT3340006 “<corsivo>Carso Triestino e Goriziano”.</corsivo></h:div><h:div>20.1 Nell’ambito del procedimento di Valutazione ambientale strategica della variante in parola<corsivo>, </corsivo>avviato con deliberazione di Giunta comunale n. 172 dd<corsivo>
				</corsivo>27.4.2022<corsivo>,  </corsivo>il Comune di Trieste con nota del 6.4.2023 aveva richiesto alla Regione l’avvio della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale livello II, ai sensi del DPR 357/1997 e DGR 1183/2022, presentando contestualmente una apposita relazione sull’esclusione del progetto dai divieti previsti per i siti a protezione speciale dal DM n. 184 dd 17.10.2007.</h:div><h:div>20.2 Il Servizio VIA della Regione, al fine di effettuare le verifiche circa la sussistenza delle “<corsivo>ragioni connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze di primaria importanza</corsivo>
				<corsivo>per l’ambiente</corsivo>”, che in base all’ultimo capoverso dell’art. 1 del citato DM 184/2007 comportano un’eccezione al divieto di realizzazione di impianti a fune in zona ZPS, sospendeva con nota dd 8.5.2023 il procedimento ambientale e convocava con nota dd 10.5.2023 una Conferenza di Servizi istruttoria, tra i Servizi ed Enti competenti ad esprimersi su tali aspetti.</h:div><h:div>20.3 In esito alla prima seduta della Conferenza di servizi venivano richieste il 22.5.2023 integrazioni documentali a cui il Comune provvedeva producendo il 14.6.2023 i seguenti documenti: Allegato 1 -  Analisi della domanda di traffico prevista sulla Cabinovia di Progetto, Allegato 2 - Analisi dell’Impatto del progetto sull’Incidentalità, Allegato 3 - Risparmio di Emissioni di CO2 in Atmosfera, Allegato 4 - Importanza del Progetto per l’Ambiente, la Sicurezza e la Salute dell’uomo, Allegato 5 - Analisi di sensitività della capacità residua delle rete viaria all’aumento della domanda veicolare, Allegato 6 - Relazione accompagnatoria denominata “<corsivo>Conferenza dei Servizi della Regione FVG in merito al superamento del divieto di cui al D.M. 17/10/2007 per la realizzazione della Cabinovia Metropolitana”.</corsivo></h:div><h:div>20.4 In allegato a successiva nota dd 4.8.2023, l’Amministrazione comunale trasmetteva ulteriore documentazione, costituita da: Studio “<corsivo>Carbon Foot Print</corsivo>”, Relazione tecnica finale di verifica; Controdeduzioni No Ovovia a firma del RdP; controdeduzioni WWF a firma del predetto RdP.</h:div><h:div>20.5 Con nota regionale del 18.8.2023 la documentazione integrativa in parola veniva pertanto trasmessa all’ARPA che si pronunciava con nota dd 28.8.2023.</h:div><h:div>20.6 Il Servizio VIA concludeva con nota del 21.9.2023 il procedimento relativo alla valutazione delle condizioni per l’applicazione della deroga relativa all’installazione di impianti a fune, ritenendo che il progetto della Cabinovia Metropolitana fosse riconducibile all’ipotesi di cui all’ultimo capoverso del richiamato art. 1 DM 184/2007, in considerazione della riduzione di emissioni di CO2 ottenibile in base al progetto medesimo, come da stima del Comune di Trieste.</h:div><h:div>20.7 Conseguentemente veniva riavviato il procedimento di Valutazione appropriata di livello II, che si concludeva con il decreto del Servizio VIA 16.10.2023 n. 47109 che stabiliva di <corsivo>“valutare negativamente, ai sensi del sesto comma dell’art. 5 del DPR 357/1997, la variante al piano Regolatore Generale Comunale di livello comunale del Comune di Trieste denominata ‘Accesso Nord. Mobilità sistematica e turistica’”, </corsivo>non potendo escludersi una incidenza significativa sui Siti Natura 2000 IT3341002 “<corsivo>Aree Carsiche della Venezia Giulia</corsivo>” e IT3340006 “<corsivo>Carso Triestino e Goriziano</corsivo>”.</h:div><h:div>20.8 Con nota dd 17.10.2023 e successiva del 7.2.2024, il Comune di Trieste, pur evidenziando che alcune valutazioni ed approfondimenti del livello II  risultassero “<corsivo>più propri di un livello progettuale definitivo</corsivo>” in quanto “<corsivo>gli aspetti relativi agli impatti verranno successivamente trattati con l’esame del progetto in ambito di Valutazione di Impatto Ambientale (…) considerato che allo stato attuale siamo nell’ambito di una variante allo strumento urbanistico che non può avere per contenuti i livelli di dettaglio propri del livello di progettazione definitiva”,</corsivo> richiedeva l’avvio del procedimento di Valutazione di incidenza di livello III, trasmettendo la relativa documentazione, concernente: Rapporto ambientale dd novembre 2022, comprensivo della relazione di VINCA (documento già presentato per la valutazione di incidenza di livello II) redatto dai tecnici specialisti del gruppo di lavoro; Relazione sui motivi imperativi di interesse pubblico (IROPI) e alternative di progetto dd 29.1.2024; Proposta metodologica per l’individuazione di strategie di compensazione per la variante n. 12 al PRGC.</h:div><h:div>20.9 Ricevuta tale documentazione, la Regione avviava l’istruttoria relativa alla VINCA di III livello, nel corso della quale venivano richieste integrazioni e chiarimenti al Comune dal Servizio Biodiversità, trasmesse dall’Amministrazione il 23.4.2024.</h:div><h:div>20.10 Con nota dd 30.4.2024 la Direzione Centrale infrastrutture e territorio, in relazione all’analisi delle sei soluzioni alternative possibili, contenute nella relazione prodotta dal Comune, confermava<corsivo> “il progetto della cabinovia quale unica alternativa possibile in grado di garantire le finalità di progetto, dopo aver esaminato partitamente ognuna delle sei alternative, che presentano, ciascuna, criticità sotto un profilo o l’altro”.</corsivo></h:div><h:div>20.11 Con nota dd 15.5.2024 il Servizio biodiversità trasmetteva al Servizio valutazioni ambientali la propria relazione in base al punto 8.2 All. A della delibera di Giunta regionale n. 1183/2022, in merito alla adeguatezza delle misure compensative, precisando che queste ultime “<corsivo>allo stato attuale delle conoscenze possono essere considerate sufficienti e tali da compensare gli effetti pregiudizievoli sull’integrità del sito derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dalla variante n. 12 al PRGC del Comune di Trieste valutata negativamente e consentono di preservare la coerenza della Rete natura 2000 a livello regionale”.</corsivo></h:div><h:div>20.12 All’esito del procedimento di VINCA di III livello, la Regione adottava la DGR n. 784 del 29.5.2024, relativa alla realizzazione, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, della variante n. 12 al PRGC.</h:div><h:div>20.13 Lo stesso giorno venivano pubblicate le sentenze n. 199/2024 e n. 200/2024 con cui questo Tribunale ha annullato il precitato decreto n. 47109/2023 del Servizio valutazioni ambientali della Regione <corsivo>“nella sola parte in cui recepisce quanto ritenuto nella nota prot. 539338 del 21 settembre 2023 del Servizio valutazioni ambientali”.</corsivo></h:div><h:div>20.14 E’ stato<corsivo>
				</corsivo>disposto, inoltre, l’annullamento della medesima nota e degli atti relativi al sub procedimento avviato con la nota prot. 267224 dell’8.5.2023, di sospensione del procedimento di VINCA e volto alla verifica della sussistenza delle “<corsivo>ragioni connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze di primaria importanza per l’ambiente”, s</corsivo>ub procedimento che si è concluso con la nota 21.9.2023, che ha ritenuto l’esistenza di motivi imperativi per derogare ex art 1 ultimo capoverso del DM 17.10.2007.</h:div><h:div>20.15 A seguito del deposito delle predette sentenze nn. 199 e 200/2024, che hanno lasciato alla Regione la scelta se proseguire il procedimento di VINCA nella già avviata terza fase o regredire al livello precedente, l’Amministrazione in parola ha formalizzato la volontà di proseguire detto procedimento nella fase III già avviata.</h:div><h:div>20.16 Il Servizio valutazioni ambientali ha espresso nella relazione dd 30.5.2024 la propria valutazione in merito alla mancanza di soluzioni alternative in base alla documentazione acquisita, sulla base delle <corsivo>“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) in linea con la direttiva 92/43/Cee Habitat” </corsivo>(art. 6 paragrafi 3 e 4) e della DGR 1183/2022.</h:div><h:div>20.17 Ai fini della successiva verifica circa la sussistenza di <corsivo>“ragioni connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze di primaria</corsivo>
				<corsivo>importanza per l’ambiente</corsivo>” ex art. 1 ultimo capoverso del DM 17.10.2007, il Comune ha trasmesso alla Regione la documentazione (tra cui: Valutazione superamento divieto DM 187/2007; Analisi domanda traffico; Analisi impatto progetto incidentalità; Risparmio emissioni CO2; Importanza progetto per ambiente sicurezza salute uomo; Analisi sensitività; Rapporto incertezza dati dd 31.5.2024, Studio emissione CO2 carbon footprint dd 31.5.2024; relazione finale Spinlife UniPD), che è stata sottoposta alla valutazione della Direzione Centrale infrastrutture e Territorio, alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità, all’ARPA FVG, all’Azienda sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) ai fini del rilascio del parere di competenza in merito alla sussistenza delle “<corsivo>ragioni connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze di primaria importanza per l’ambiente”.</corsivo></h:div><h:div>20.18 I predetti soggetti competenti hanno reso i propri pareri: la Direzione centrale salute con nota dd 4.6.2024; l’ARPA con nota dd 5.6.2024; il Servizio valutazioni ambientali ha predisposto una relazione dd 5.6.2024; l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - ASUGI ha trasmesso la nota dd 6.6.2024; la Direzione centrale Infrastrutture e Territorio ha prodotto la nota dd 5.6.2024; il Servizio biodiversità con nota dd 5.6.2024 ha confermato le valutazioni già espresse, ritenendo non fossero emersi nuovi elementi dopo le predette sentenze di questo Tar.</h:div><h:div>20.19 Con deliberazione n. 846 dd 7.6.2024, la Giunta regionale, in esito alla predetta istruttoria, ha disposto, in particolare:</h:div><h:div>- di revocare la propria precedente delibera n.  784 dd 29.5.2024;</h:div><h:div>- di ritenere, preso atto dell’assenza di soluzioni alternative, che la variante al PRGC <corsivo>“sia giustificata da ‘ragioni connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze di primaria importanza per l’ambiente’ e da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, adottando ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete ‘Natura 2000’”;</corsivo></h:div><h:div>- “<corsivo>Di ritenere sussistenti le condizioni previste dall’ultimo capoverso dell’art. 1</corsivo>
				<corsivo>del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;</corsivo></h:div><h:div>- di approvare le misure di compensazione proposte dal Comune di Trieste, come integrate dal Servizio biodiversità, consistenti nell’ istituzione di un nuovo sito Natura 2000 ZPS denominato “Bosco Vignano e Laghetti delle Noghere” nei Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle; miglioramenti a favore della fauna saproxilica volta a mitigare l’impatto negativo provocato dalla riduzione e frammentazione di habitat;</h:div><h:div>- di approvare il Formulario per la trasmissione di informazioni alla Comunità europea ai sensi dell’art. 6 paragrafo 4 direttiva Habitat;</h:div><h:div>- di dare atto che, come previsto al punto 8.5 della DGR 1183/2022, gli effetti della deliberazione decorreranno dall’espressione del parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.</h:div><h:div>20.20 Con nota dd 11.6.2024 la citata deliberazione di Giunta regionale n. 846/2024 è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente ai sensi e per gli effetti dell’art. 8.5 della delibera n. 1183/2022 per la formulazione del parere di competenza.</h:div><h:div>20.21 Con successiva nota dd 10.7.2024 il predetto Ministero ha rinviato alla Regione l’espletamento di ogni valutazione circa la congruità delle misure di compensazione, precisando che <corsivo>“il Ministero non esprime pareri riguardo alle misure di compensazione deliberate nell’ambito della propria discrezionalità tecnica dalle Regioni, designate quali autorità competenti dal DPR 357/97, bensì verifica la correttezza e la congruità della documentazione presentata con riferimento alla direttiva e ai successivi documenti di indirizzo europeo, al fine di assicurare la sua adeguatezza prima dell’inoltro alla Commissione europea. Tale verifica è da intendersi pertanto quale controllo formale della correttezza del procedimento di cui all'art. 6.4 della Direttiva Habitat e si conclude, in caso di esito positivo, con l’inoltro degli atti alla Commissione europea”. </corsivo></h:div><h:div>20.22 Con riferimento al Formulario trasmesso, il Ministero ha richiesto le modifiche ad alcune parti, con riferimento, in particolare, ad habitat e specie prioritari che subiranno effetti pregiudizievoli ed ai motivi imperativi di interesse pubblico.</h:div><h:div>20.23 Con deliberazione di Giunta regionale n. 1214 dd 9.8.2024 è stato approvato il “<corsivo>Formulario per la trasmissione di informazioni alla Comunità</corsivo>
				<corsivo>europea</corsivo>”, integrato a seguito dei rilievi del Ministero dell’Ambiente.</h:div><h:div>20.24 Con nota del 2.10.2024 il MASE ha comunicato alla Regione l’avvenuta ricezione il 30.9.2024 della documentazione concernente la VINCA di III livello da parte della Commissione europea. </h:div><h:div>20.25 Circa il procedimento di VAS, in esito ad esso è stata adottata la deliberazione di Giunta comunale n. 637 del 20.11.2024.</h:div><h:div>21. Effettuata una sintetica disamina dei fatti dell’articolata vicenda in esame, si deve ora procedere al vaglio dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</h:div><h:div>21.1 L’eccezione è fondata.</h:div><h:div>Come infatti dedotto dalla difesa erariale nella memoria depositata il 13.4.2025,  va evidenziata “<corsivo>la estraneità della esponente Amministrazione, in qualità di cofinanziatore delle opere, alle procedure amministrative volte all’approvazione in linea tecnica ed economica dei progetti ammessi a finanziamento, spettanti ai soggetti attuatori beneficiari dei finanziamenti in qualità di “amministrazioni procedenti” ex lege 241/90 nelle filiere dei procedimenti amministrativi preordinati e/o collegati, nonché in qualità di “stazioni appaltanti” sulle successive procedure di affidamento contrattuale dei lavori, nel rispetto delle norme di cui al vigente codice dei contratti pubblici, ferma restando la necessità della compatibilità degli interventi messi a finanziamento con le risorse del PNRR con il principio di ‘non arrecare danno significativo all’ambiente’ (DNSH) così come indicato nel D.M. 448 del 16 novembre 2021”. </corsivo></h:div><h:div>Deve quindi essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che va conseguentemente estromesso dal giudizio.</h:div><h:div>22. Va ora esaminata l’analoga eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.</h:div><h:div>22.1 Essa è fondata.</h:div><h:div>Come dedotto dalla difesa erariale nella memoria depositata il 14.6.2025, <corsivo>“Il Ministero (…) ha il compito di trasmettere alla Commissione europea le informazioni comunicate da Regioni e Province Autonome, soggetti competenti in tema di valutazione di incidenza ai sensi del citato articolo 5 del DPR n. 357/97, sulla base del modello/formulario dalla stessa predisposto. Nello specifico il Ministero verifica la correttezza e la congruità della documentazione presentata con riferimento alla direttiva e ai successivi documenti di indirizzo europeo, al fine di assicurare la sua adeguatezza prima dell’inoltro alla Commissione europea. Tale verifica è da intendersi pertanto quale controllo formale della correttezza del procedimento di cui all'art. 6.4 della Direttiva Habitat e si conclude, in caso di esito positivo, con l’inoltro degli atti alla Commissione europea”. </corsivo>Precisando che le note ministeriali impugnate e, nella specie, “<corsivo>la nota del 16.9.2024, indirizzata al Segretariato Generale della Commissione europea, di informazione ai sensi dell’art. 6, par. 4 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, con gli Allegati 1) Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell’art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat e 2) D.G.R. n. 846 del 7.6.2024 (…); la nota prot. 167829 del 16.9.2024, di trasmissione delle informazioni ai sensi dell’art. 6, par. 4 della Direttiva 92/43/CEE alla Rappresentanza Permanente presso l’UE per l’inoltro al Segretario Generale della Commissione europea (…); la nota prot.179003 del 2.10.2024, con la quale si informa la Regione che la Commissione europea ha ricevuto la sopra citata documentazione in data 30.9.2024 (…) non costituiscono pertanto provvedimenti, ma sono mere note di trasmissione che si collocano nell’ambito dell’attività di comunicazione nei confronti della Commissione europea che il Ministero è deputato a svolgere”, </corsivo>concludendo pertanto nel senso che<corsivo> “i procedimenti in atto non attingono ad esercizio di alcuna competenza dell’Amministrazione statale”. </corsivo></h:div><h:div>Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che va conseguentemente estromesso dal giudizio.</h:div><h:div>23. Procedendo ora all’esame del ricorso introduttivo del presente giudizio, con cui le ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi al procedimento di VINCA di livello III, coinvolgente le aree soggette a tutela Natura 2000, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni in rito sollevate dal Comune resistente.</h:div><h:div>23.1 L’eccezione di inammissibilità/improcedibilità delle censure proposte avverso la DGR 846/2024 non è fondata. Va infatti rilevato che l’interesse delle associazioni odierne ricorrenti a gravare i provvedimenti relativi alla procedura di valutazione di incidenza ha già trovato riconoscimento con la sentenza di questo Tribunale n. 200/2024, su cui si è formato il giudicato.</h:div><h:div>23.2 Circa l’eccezione di inammissibilità conseguente alla impossibilità di sostituirsi alle Amministrazioni competenti nell’ambito di valutazioni discrezionali, essa non risulta condivisibile.</h:div><h:div>La perimetrazione del c.d. merito tecnico, insindacabile in sede giurisdizionale, non attiene infatti a profili di stretto rito, immediatamente sindacabili <corsivo>ab externo</corsivo>, bensì al merito del ricorso, dovendo il Collegio valutare in concreto, sulla base del contenuto dei singoli motivi di gravame, se le censure proposte riguardino un vizio della scelta tecnica o la sua mera non condivisione.</h:div><h:div>24. Il primo motivo del ricorso introduttivo è infondato.</h:div><h:div>24.1 Va preliminarmente evidenziato che, in base ad orientamento giurisprudenziale consolidato, “<corsivo>il nuovo atto emanato dall’amministrazione, dopo l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento illegittimo, può essere considerato adottato in violazione o elusione del giudicato solo quando da quest’ultimo derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza” </corsivo>(Cons St sez V 30.10.2018 n. 6175).</h:div><h:div>Ed ancora più di recente, alla luce del vizio procedimentale ravvisato dalle citate decisioni di questo Tar, “<corsivo>in tema di conformazione al giudicato dell’attività successiva dell’ente pubblico, qualora ci si trovi di fronte ad un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione o per difetto di istruttoria (…) residua in modo indubbio uno spazio ampio per il riesercizio dell’attività valutativa da parte dell’amministrazione. Se la stessa elimina il vizio ma ciò nonostante adotta un provvedimento ugualmente non satisfattivo, si avrà violazione o elusione del giudicato se l’attività asseritamente esecutiva dell’amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite dal giudicato” </corsivo>(Cons St sez V<corsivo>
				</corsivo>16.5.2025 n. 4207).</h:div><h:div>24.2 Con le predette sentenze, questo Tar ha stabilito che <corsivo>“il procedimento di VINCA seguito dalla Regione non è conforme al modello legale, essendosi verificata una sorta di inversione procedimentale che, in violazione della normativa di settore, ha determinato l’anticipazione della valutazione dei ‘motivi imperativi’ prima dell’’opportuna valutazione ‘ e della dimostrazione dell’inesistenza di ‘soluzioni alternative’”. </corsivo></h:div><h:div>Conseguentemente è stato disposto l’annullamento:</h:div><h:div><corsivo>“1) del decreto n. 47109/GRFVG del 16 ottobre 2023 della Direzione Centrale Dfesa dell’Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, Servizio Valutazioni Ambientali, della Regione Friuli Venezia Giulia nella sola parte in cui recepisce quanto ritenuto nella nota n. prot. 539338 del 21 settembre 2023 del Servizio valutazioni ambientali;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2) della nota n. prot. 539338 del 21 settembre 2023 della Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, Servizio Valutazioni Ambientali, della Regione Friuli Venezia Giulia;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3) degli atti del relativo sub procedimento, avviato con la nota prot. 267224 dell’8 maggio 2023”.</corsivo></h:div><h:div>24.3 E’ stato altresì precisato che dall’annullamento della nota e del decreto 47109/2023 <corsivo>in parte qua</corsivo>, <corsivo>“deriva l’espunzione dal procedimento delle valutazioni relative alla sussistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, che dovranno eventualmente essere operate ex novo, dopo l’esame delle soluzioni alternative e nel rispetto dell’iter procedurale prescritto dalla normativa nazionale ed euro/unitaria, come sopra esposto. Spetta a questo punto alla Regione effettuare le opportune valutazioni circa il prosieguo del procedimento di VINCA (se, in particolare, esso debba proseguire nella già avviata terza fase o regredire alla precedente fase) e circa la sorte degli atti relativi all’opportuna valutazione dell’incidenza (da operarsi alla luce dell’eventuale condizionamento esercitato dall’illegittima inversione procedimentale e dall’anticipazione del giudizio circa la sussistenza di motivi imperativi)”.</corsivo></h:div><h:div>24.4 Risulta pertanto evidente che l’obbligo discendente dal predetto giudicato concerneva il rispetto del corretto iter procedimentale, ivi delineato, nell’ambito della VINCA di II livello, rimettendo alla Regione la decisione circa la prosecuzione del procedimento e la sorte degli atti già adottati e non oggetto di annullamento da parte di questo Tar.</h:div><h:div>24.5 Come si evince dalla lettura della deliberazione giuntale n. 846/2024, di conclusione del procedimento di VINCA di III livello, la Regione in ottemperanza alle predette sentenze:</h:div><h:div>- ha dato atto che il decreto n. 47109/2023, per la parte non annullata dal Tar, avrebbe mantenuto la propria validità ed efficacia;</h:div><h:div>- ha preso atto dell’opzione ad essa riconosciuta dalle citate sentenze in merito alla prosecuzione del già avviato livello III della VINCA o la regressione al livello II, ritenendo “<corsivo>anche ai fini di economia procedimentale</corsivo>” di considerare concluso il livello II e che “<corsivo>l’iter possa proseguire dal Livello III con, in primo luogo, la verifica della mancanza di soluzioni alternative, nel rispetto dell’iter procedurale prescritto dalla normativa nazionale ed euro/unitaria e in ottemperanza alle citate sentenze”;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- </corsivo>ha preso atto delle valutazioni<corsivo>
				</corsivo>effettuate in merito all’assenza di soluzioni alternative per il conseguimento dell’obiettivo individuato dall’Amministrazione comunale e delle verifiche svolte dagli organismi competenti in merito alla sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;</h:div><h:div>- ha concluso nel senso di ritenere che “<corsivo>la variante al Piano  regolatore Generale Comunale di livello comunale ‘accesso nord: mobilità sistematica e turistica’ sia funzionale al perseguimento del quadro di politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute), per la sicurezza pubblica (riduzione del costo sociale degli incidenti) e per l’ambiente (riduzione della produzione di CO2), contribuisca al perseguimento generale della politica strategica in materia di trasporto pubblico, tutela ambientale e sviluppo sostenibile e, pertanto, che la stessa sia giustificata da ‘ragioni connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze di primaria importanza per l’ambiente’”, </corsivo>valutando come sussistenti  le condizioni previste  all’ultimo capoverso dell’art. 1 DM 17.10.2007 per consentire la realizzazione di un impianto a fune in zona ZPS.</h:div><h:div>24.6 L’infondatezza della doglianza concernente la ristrettezza della tempistica con cui la Regione avrebbe valutato la sussistenza di soluzioni alternative, emerge dalla stessa ricostruzione fattuale in precedenza esposta.</h:div><h:div>La delibera di Giunta regionale n. 846 del 7.6.2024 è stata preceduta dalla adozione della delibera n. 784 del 29.5.2024 (che era intervenuta lo stesso giorno in cui sono state pubblicate le più volte citate decisioni nn. 199 e 200 del 2024), avvenuta in esito all’istruttoria avviata a seguito dell’invio da parte del Comune con nota del 7.2.2024 della documentazione inerente al procedimento di VINCA di livello III.</h:div><h:div>Tale documentazione è stata oggetto di ulteriore valutazione, come risulta dalla relazione dd 30.5.2024 del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell’Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile, dalla cui lettura si evince che il Servizio in parola ha esaminato tutte le alternative proposte e che “<corsivo>valutata la documentazione complessivamente presentata e i pareri pervenuti, si ritiene non siano ravvisabili soluzioni alternative possibili in grado di garantire il raggiungimento del medesimo interesse pubblico e finalità della proposta originale”.</corsivo></h:div><h:div>24.7 Circa il rilievo, formulato a ulteriore sostegno della tesi difensiva della nullità per violazione/elusione del giudicato, secondo cui non risulterebbero acquisiti documenti ulteriori da parte della Regione, va osservato che, come sul punto controdedotto dalla difesa regionale, la relazione dd 29.1.2024 su <corsivo>IROPI e</corsivo>
				<corsivo>alternative di progetto</corsivo>, non era stata oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione regionale nell’ambito del procedimento di VINCA di II livello, costituendo uno degli allegati dell’istanza presentata dal Comune per l’attivazione del procedimento di VINCA di III livello (in corso durante il giudizio pendente avverso il decreto 47109/2023 di VINCA di II livello).</h:div><h:div>24.8 Da quanto sopra esposto consegue che la delibera giuntale 846/2024 non viola né elude il contenuto conformativo delle sentenze di questo Tar nn. 199 e 200/2024, per cui la domanda di nullità proposta dalle ricorrenti va respinta.</h:div><h:div>25. Il secondo motivo, volto ad evidenziare un difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà riguardo alla valutazione delle soluzioni progettuali alternative, è infondato.</h:div><h:div>25.1 Preliminarmente, va rilevato che le riproposte censure, con cui le ricorrenti lamentano la ristrettezza della tempistica con cui la Regione avrebbe esaminato le soluzioni alternative proposte dal Comune, vanno respinte sulla base delle considerazioni già esposte in sede di disamina del primo motivo di gravame.</h:div><h:div>25.2 Circa gli altri aspetti di doglianza, va evidenziato che la Giunta regionale, a cui la DGR 1183/2022 attribuisce la competenza “<corsivo>per</corsivo>
				<corsivo>il livello III della valutazione di incidenza”, </corsivo>ha emanato la deliberazione conclusiva tenendo conto della Relazione del Servizio valutazioni ambientali dd 30.5.2024, nella quale sono state compiutamente esaminate tutte le soluzioni alternative, dalla 0 alla 5, tenendo conto anche del parere espresso in data 30.4.2024 dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio. </h:div><h:div>Esse sono state scartate in quanto non vi erano alternative possibili “<corsivo>in grado di garantire</corsivo>
				<corsivo>il raggiungimento del medesimo interesse pubblico e finalità della proposta originale</corsivo>”, così come disposto dalle Linee guida nazionali al paragrafo 4.3.</h:div><h:div>Come evidenziato dalla Regione, “<corsivo>il soddisfacimento del medesimo fabbisogno a cui il Piano/progetto iniziale tendeva a dare una risposta” </corsivo>costituisce condizione essenziale per la verifica delle soluzioni progettuali alternative, potendosi altrimenti ipotizzare infinite diverse alternative, a partire dall’alternativa 0 (non realizzazione di alcun intervento) la quale apparirebbe sempre come la soluzione preferibile, precludendo la realizzazione di qualsiasi progetto.</h:div><h:div>25.3 La doglianza concernente una asserita violazione del termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla predetta DGR per la valutazione delle soluzioni alternative, non è accoglibile.</h:div><h:div>Premessa la natura non perentoria né decadenziale del termine in parola, va rilevato che la documentazione inviata dal Comune a corredo della richiesta dd 7.2.2024 di avvio del procedimento di VINCA di livello III, veniva esaminata una prima volta il 30.4.2024 (come da nota della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio prot. 276490) e una seconda volta il 30.5.2024 dal Servizio valutazioni ambientali.</h:div><h:div>25.4 Le censure di ordine sostanziale, volte ad evidenziare la sussistenza di soluzioni alternative maggiormente idonee al conseguimento dell’obiettivo, rispetto a quella prescelta dall’Amministrazione, risultano inammissibili, andando ad impingere in scelte di merito.</h:div><h:div>Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, “<corsivo>Con specifico riferimento ai profili relativi alla scelta di realizzare o meno l’impianto, alla scelta localizzativa e alla scelta inerente alle tecnologie da prediligere, va richiamato il recente precedente di questo Consiglio, che risulta pertinente al caso in esame e nel quale si è affermato che: ‘Il giudice… non può sostituire all’apprezzamento dell’amministrazione il proprio soggettivo apprezzamento in particolare nel valutare l’alternativa/opzione – zero, poiché tale giudizio – ossia quello che si spinge a mettere in discussione financo la realizzabilità dell’opera – è quello che più si approssima alla scelta di merito (Cons. Stato, sez. IV, 6 settembre 2023 n. 8187)</corsivo>” (cfr. Cons Stato sez. IV, 1.10.2024, n. 7884).<corsivo/></h:div><h:div>26. Il terzo motivo, volto ad evidenziare l’illegittimità della deliberazione di Giunta regionale n. 846/2024, in quanto conseguente all’espletamento di una istruttoria carente circa l’individuazione dei motivi imperativi di interesse pubblico idonei a supportare l’autorizzazione in deroga del progetto di cui trattasi, priva di un completo ed approfondito controllo sui dati forniti dal Comune, è fondato.</h:div><h:div>26.1 In merito alla Valutazione di incidenza appropriata, la direttiva 92/43/CEE “Habitat” all’art. 6 così dispone: “1<corsivo>. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico</corsivo>”.</h:div><h:div>26.2 La VINCA è poi disciplinata a livello nazionale dall’art. 5 del D.P.R. n. 357 dell’8.9.1997 “<corsivo>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione</corsivo> degli <corsivo>habitat naturali e seminaturali</corsivo>, <corsivo>nonché della flora e della fauna selvatiche</corsivo>”.</h:div><h:div>La disposizione, per quanto d’interesse, prevede che:</h:div><h:div>“<corsivo>9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete “Natura 2000” e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all’articolo 13.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l’intervento di cui sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.</corsivo></h:div><h:div>26.3 Il DM n. 184 del 17 ottobre 2007, recante “<corsivo>Criteri minimi uniformi</corsivo>
				<corsivo>per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale</corsivo>
				<corsivo>(ZPS)”,</corsivo> nel dare attuazione al D.P.R. citato, all'art. 5, comma 1 vieta nelle ZPS la realizzazione di tutta una serie di opere, tra cui, per quanto qui rileva, alla lett. m), gli impianti di risalita a fune.</h:div><h:div>Al contempo lo stesso D.M., all’art. 1, ultimo comma, prevede che "<corsivo>per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con i criteri indicati nel presente atto, in ogni caso previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000</corsivo>".</h:div><h:div>La L.R. FVG 14.06.2007, n. 14, all’art. 3, comma 2, lett. K <corsivo>bis</corsivo>) statuisce il divieto di “<corsivo>realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci</corsivo>” nelle zone oggetto di protezione speciale, riprendendo testualmente l’art. 5, comma 1, lett. m) del DM 17 ottobre 2007. </h:div><h:div>Quindi, in base alla richiamata normativa, a prescindere dalla tipologia di biodiversità presente nel sito, la deroga per realizzare l’opera può essere riconducibile solo a salute e sicurezza o conseguenze positive di primaria importanza per la tutela dell’ambiente.</h:div><h:div>26.4 Le sentenze n. 199/2024 e n. 200/2024 di questo Tar hanno precisato, in termini chiari e definitivi, la portata dei motivi imperativi di interesse pubblico che in via esclusiva possono legittimare una deroga al divieto di realizzazione di impianti a fune in zona a protezione speciale, stabilendo in merito all’art. 1 ultima parte del DM n. 184/2007 che “<corsivo>Detta disposizione ha così inteso prevedere che, in circostanze eccezionali costituenti “motivi imperativi”, l’obiettivo di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nelle zone speciali di conservazione possa cedere dinanzi ad altre considerazioni di interesse pubblico particolarmente pressanti, a condizione tuttavia che l’Amministrazione adotti le misure compensative necessarie al fine di preservare la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000”.</corsivo></h:div><h:div>Ed inoltre “<corsivo>pur a fronte di un giudizio di compatibilità ambientale negativo, gli interventi o i progetti oggetto di verifica possono comunque essere “autorizzati” in via derogatoria, laddove ricorrano quei pregnanti ed eccezionali motivi di interesse pubblico - da interpretarsi restrittivamente - espressamente indicati”.</corsivo></h:div><h:div>26.5 Secondo quanto stabilito dalle “<corsivo>Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) Direttiva 92/43/CEE “Habitat” art. 6 paragrafi 3 e 4”, </corsivo>adottate mediante intesa nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 28.11.2019, “<corsivo>I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere documentati e motivati dalle Amministrazioni sovraordinate deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell’uomo, nonché dalle Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche dello Stato membro”.</corsivo></h:div><h:div>26.6 Dall’eccezionalità dei motivi imperativi di deroga al divieto, da interpretarsi in quanto tali in senso restrittivo, discende che possono essere legittimamente addotte e adeguatamente comprovate, solo esigenze che attengano esclusivamente alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente. </h:div><h:div>La Giunta regionale si è limitata ad affermare la sussistenza dei predetti motivi, che risultano però non idoneamente dimostrati alla luce della documentazione agli atti.</h:div><h:div>In particolare, il riferimento alla riduzione della CO2 conseguente alla realizzazione dell’opera risulta generico e privo di quei caratteri di certezza e specificità richiesti dalla natura eccezionale dell’autorizzazione ad incidere su una zona a protezione speciale.</h:div><h:div>La Regione non ha tenuto in considerazione il fatto che, sulla base di quanto prescritto dal Ministero della Transizione Ecologica con nota dd 12.7.2022 e dall’Arpa nel parere 8.5.2023, il Comune avrebbe dovuto valutare i benefici conseguenti al risparmio di CO2 grazie alla cabinovia, nell’area vasta, coincidente con l’area metropolitana di Trieste.</h:div><h:div>Risulta dal documento “<corsivo>Risparmio di emissioni di CO2 in atmosfera</corsivo>” che la presunta percentuale riduttiva, indicata nell’8%, è stata calcolata prendendo a riferimento “<corsivo>solo la quota emissiva dei veicoli di ingresso Nord (effettivo bacino di utenza del progetto)”, </corsivo>mentre considerando le emissioni da autoveicoli nell’area vasta, il risparmio risulterebbe nella ben diversa percentuale dell’1,3 %, come emerge dalla predetta documentazione.</h:div><h:div>26.7 Il Servizio valutazioni ambientali della Regione, nella propria relazione dd 5.6.2024 concernente “<corsivo>Considerazioni sulle emissioni di CO2 evitate</corsivo>” (il cui contenuto è stato poi esplicitato nella Relazione prodotta a riscontro dell’ordinanza collegiale n. 439/2024) si è avvalso, a sua volta, di un differente metodo di calcolo, utilizzando come parametro di riferimento non un dato reale (quale le emissioni di CO2 su area metropolitana), bensì un obiettivo di riduzione del 30% delle emissioni di CO2 nell’ambito del territorio comunale dal valore rilevato nel 2019 al valore ‘<corsivo>target</corsivo>’ nel 2030.</h:div><h:div>26.8 Nella delibera di Giunta regionale 846/2024 si afferma, conclusivamente, che “<corsivo>al di là delle varie percentuali che possono essere dedotte, va evidenziato che l’intervento determinerà una riduzione della produzione di CO2 da ritenersi comunque rilevante”, </corsivo>con affermazione generica e con evidenza non compatibile con le rigide prescrizioni di cui all’art. 1 del DM 184/2007, di specifica individuazione delle eccezionali ragioni connesse alla salute dell’uomo o relative a conseguenze di primaria importanza per l’ambiente, tali da  giustificare l’autorizzazione in deroga dell’opera.</h:div><h:div>Ne risulta un quadro incerto, caratterizzato da una istruttoria perplessa, da cui non è dato evincere con la necessaria certezza l’effettivo beneficio per la salute umana e l’ambiente, atteso dalla realizzazione dell’opera, tale da giustificare l’incisione del sito Natura 2000 e il grave danno alla biodiversità.</h:div><h:div>Nella specie, non risulta dimostrato che anche una prospettata diminuzione dell’1,3% della CO2 configuri una condizione di deroga al divieto di sacrificio di un’area oggetto di tutela a livello europeo.</h:div><h:div>26.9 Va inoltre rilevato che l’affermazione contenuta nella delibera in parola secondo cui “<corsivo>tutti gli organi tecnici competenti hanno condiviso la tesi del Comune di Trieste per la quale l’opera da realizzarsi a seguito della variante al PRGC si presenta giustificata da ‘ragioni connesse alla salute e alla sicurezza pubblica’ di cui all’ultimo capoverso dell’art. 1 del DM 17 ottobre 2007”, </corsivo>non trova fondamento nella documentazione agli atti.</h:div><h:div>Dalla lettura dei pareri resi dagli organi tecnici che sono stati consultati dalla Giunta regionale (Direzione Salute, Direzione Infrastrutture, Arpa, ASUGI) non si evince l’affermazione secondo cui l’opera in questione risulti giustificata ai sensi dell’art. 1 del predetto DM.</h:div><h:div>La Direzione Centrale Salute nella nota dd 5.6.2024 si è infatti limitata ad affermare che “<corsivo>Dall’analisi della documentazione presentata non è possibile desumere alcun effetto negativo sulla salute della popolazione residente nell’area interessata dall’opera in programma”, </corsivo>il che, con evidenza, costituisce cosa ben diversa dal dire che l’opera produce effetti benefici sulla salute della popolazione, tali da giustificare la deroga al divieto di cui alla LR 14/2007 e al DM 17.10.2007. </h:div><h:div>L’ASUGI nella nota dd 6.6.2024, premesso che “<corsivo>La valutazione e la contestualizzazione dei possibili effetti sulla salute, derivanti dalla realizzazione di quanto previsto nel procedimento in oggetto, non risultano di facile definizione e lo strumento attualmente più utile  in tal senso non risulta applicabile, sia per ragioni normative che per motivi meramente procedurali” </corsivo>con riferimento alla VIS di cui al DLgs 104/2017, ha formulato alcune considerazioni di ordine generale sul “<corsivo>futuro della mobilità sostenibile</corsivo>”.</h:div><h:div>La Direzione Infrastrutture regionale nella nota dd 6.6.2024 si è limitata ad affermare, in termini generici ed ipotetici, che “<corsivo>dalla documentazione presentata, emerge una potenziale correlazione, pur nei limiti dei dati disponibili elaborati, tra la riduzione del traffico e il numero degli incidenti. Il modello costruito, dal quale si fa discendere una potenziale diminuzione di costo sociale di oltre un milione di euro annui, offre alcune indicazioni sui potenziali effetti dovuti alla riduzione del traffico. Dai dati disponibili e dalle elaborazioni svolte, è possibile associare una diminuzione del costo sociale degli incidenti in ragione della diminuzione dei flussi di traffico a seguito della realizzazione della cabinovia”. </corsivo>Con il precedente parere dd 15.9.2022, la medesima Direzione regionale aveva valutato come “<corsivo>non significativo</corsivo>” l’impatto della cabinovia sul traffico della rete stradale di primo livello.</h:div><h:div>L’Arpa con la nota dd 5.6.2024 ha trasmesso alla Regione “<corsivo>un documento riportante la tendenza delle emissioni e degli assorbimenti di CO2 equivalente dal 1990 al 2019 a scala regionale” </corsivo>e con successiva nota di pari data si è limitata a confermare che, da un punto di vista formale, il calcolo dell’impronta di carbonio riportato nello “<corsivo>Studio carbon footprint” </corsivo>del 31.5.2024 “<corsivo>è in linea con la norma tecnica UNI ENI ISO 14067: 2018 e può essere utilizzato per le valutazioni del caso”.</corsivo></h:div><h:div>26.10 Risulta pertanto evidente che solamente la Giunta regionale ha affermato, senza il supporto di una completa istruttoria, la sussistenza dei motivi imperativi di cui all’art. 1 del DM 184/2007, in violazione di quanto disposto dalle precitate Linee Guida nazionali, che hanno fatto invece espresso riferimento alle motivate valutazioni delle “<corsivo>Amministrazioni sovraordinate deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell’uomo”.</corsivo></h:div><h:div>27. Circa il quarto motivo, concernente il finanziamento dell’opera nell’ambito del PNRR, le relative doglianze verranno esaminate in sede di trattazione del primo motivo dei secondi motivi aggiunti.</h:div><h:div>28. Il quinto motivo (indicato come settimo), con cui le ricorrenti deducono il vizio di eccesso di potere <corsivo>sub specie</corsivo> di carenza istruttoria, macroscopico errore di fatto e difetto di motivazione, conseguente ai mancati approfondimenti sulla specie prioritaria, nonché all’omessa acquisizione del parere della Commissione europea, in conseguenza dell’impatto del progetto su specie e habitat prioritari, è infondato.</h:div><h:div>28.1 Come è stato chiarito dalla Regione con la Relazione del Servizio biodiversità, prodotta il 27.1.2025 a riscontro della richiamata ordinanza istruttoria n. 439/2024, “<corsivo>Il Sito Natura 2000 Carso Triestino e goriziano contiene l’habitat prioritario 8240 “Pavimenti calcarei” e non si rilevano impatti significativi su questa superficie, posto che risulterebbe compresa nello spazio tra due piloni, a distanza di circa 90 m da questi; - Il Sito Natura 2000 Carso Triestino e goriziano riporta, nell’elenco delle specie, la specie prioritaria Osmoderma eremita, ma solo sulla base di una presenza potenziale, in fase di istituzione del sito ritenuta probabile ma che non è mai stata accertata, e per questo le è stata attribuita la categoria D-non significativo; in merito alla domanda “se l’intervento incide o meno, anche solo in parte, su un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari”, si osserva quindi che la specie Osmoderma eremita non è mai stata accertata all’interno del sito Natura 2000 “Carso triestino e goriziano” e non è possibile indicare un impatto negativo, anche solo in parte, su detta specie”. </corsivo></h:div><h:div>28.2 Non risultano pertanto sussistere i presupposti, indicati all’art. 6 punto 4 della direttiva Habitat e, a livello nazionale, dall’art. 5 comma 10 del DPR 357/1997, in presenza dei quali è necessaria l’acquisizione del parere della Commissione europea, costituiti da “<corsivo>sito in cui si trovano</corsivo>
				<corsivo>un tipo di habitat naturale</corsivo>
				<corsivo>e/o una specie</corsivo>
				<corsivo>prioritari</corsivo>” e “<corsivo>altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico</corsivo>”, diversi da “<corsivo>esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente”.</corsivo></h:div><h:div>29. Il sesto motivo (indicato come ottavo), volto a censurare le determinazioni assunte in merito alle misure di compensazione, è infondato.</h:div><h:div>29.1 Risulta infatti che il Servizio Biodiversità con la propria relazione dd 15.5.2024, nell’ambito del procedimento di VINCA di livello III concluso con la delibera 784/2024, poi revocata, aveva compiutamente esaminato gli elaborati presentati dal Comune in allegato all’istanza dd 7.2.2024, tra cui la “<corsivo>Proposta metodologica</corsivo>
				<corsivo>per l’individuazione di strategie di compensazione</corsivo>
				<corsivo>per la variante n. 12 al PRGC</corsivo>”, nonché le integrazioni apportate su richiesta del medesimo Servizio trasmesse il 23.4.2024, e quelle introdotte volontariamente e trasmesse il 13.5.2024.</h:div><h:div>In tale documento, era stato precisato, in merito all’adeguatezza, che le predette misure “<corsivo>allo stato attuale</corsivo>
				<corsivo>delle conoscenze, possono essere considerate sufficienti e tali da compensare gli effetti pregiudizievoli sull’integrità del sito derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dalla variante n. 12 al PRGC del Comune di Trieste valutata negativamente e consentono di preservare la coerenza della rete Natura 2000 a livello regionale”.</corsivo></h:div><h:div>A seguito della pubblicazione delle sentenze nn. 199 e 200/2024 di questo Tar, il Servizio in parola ha verificato che non erano intervenuti ulteriori elementi tecnici integrativi ed ha conseguentemente rinnovato con nota dd 6.6.2024 il proprio parere favorevole.</h:div><h:div>29.2 Le doglianze riguardanti il merito delle misure compensative proposte e delle valutazioni formulate dalla Regione, risultano invece inammissibili.</h:div><h:div>30. Le censure proposte avverso la deliberazione regionale n. 1214/2024 e l’Allegato Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ex art. 6 par. 4 direttiva Habitat, così come integrato a seguito della richiesta del MASE dd 11.7.2024, sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, risultando infatti evidente che dall’annullamento degli atti in parola le associazioni ricorrenti non otterrebbero alcun vantaggio ulteriore rispetto a quello conseguibile dall’annullamento <corsivo>in parte qua</corsivo> della deliberazione n. 846/2024, conseguente alla riconosciuta fondatezza del terzo motivo di ricorso.</h:div><h:div>31. Le doglianze proposte con il primo atto di motivi aggiunti, in quanto rivolte avverso atti che non rivestono natura provvedimentale, consistendo in mere note di trasmissione del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, come tali improduttive di effetti lesivi, risultano inammissibili per carenza di interesse.</h:div><h:div>32. Il secondo atto di motivi aggiunti è in parte inammissibile e in parte fondato, nei termini che verranno di seguito esposti.</h:div><h:div>32.1 Va preliminarmente respinta l’eccezione sollevata dal Comune circa il difetto di interesse all’impugnazione della delibera di Giunta concernente la VAS.</h:div><h:div>32.2 Pur prendendo atto della sussistenza di un orientamento che identifica nella valutazione ambientale in parola una fase interna nell’ambito del procedimento pianificatorio, quale mero passaggio endoprocedimentale di esso, tuttavia il Collegio ritiene maggiormente persuasiva l’opzione ermeneutica affermatasi secondo cui la VAS costituisce un procedimento a sé stante, dotato di una sua autonomia, rispetto alla più generale procedura di pianificazione.</h:div><h:div>Tale assunto trova fondamento a livello normativo nella distinzione tra autorità procedente, chiamata alla elaborazione del piano o programma e autorità competente ad esprimere il parere motivato ai fini di VAS, anche in ragione della necessaria indipendenza e imparzialità che deve connotare quest’ultima al fine dell’espletamento della valutazione in oggetto.</h:div><h:div>Ne discende che, nell’ipotesi di conclusione con parere positivo della VAS, il soggetto che subisca una lesione della sua sfera giuridica conseguente all’accettazione delle proposte pianificatorie sottoposte a valutazione, ha interesse a censurare anche queste determinazioni preliminari, in quanto è per effetto di questo giudizio di sostenibilità ambientale che le scelte in questione potranno poi tradursi in atti pianificatori del pari lesivi.</h:div><h:div>Sul punto, va richiamato <corsivo>ex multis</corsivo> CGARS n. 778 del 29.6.2022 che, nel pronunciarsi sul motivo di appello volto a sostenere che il ricorso di primo grado andava dichiarato inammissibile e/o improcedibile, in quanto con lo stesso veniva gravata la VAS, che a detta dell’appellante rivestirebbe natura endoprocedimentale, impugnabile solo con il provvedimento finale di approvazione del PRG, ha ribadito che “<corsivo>La VAS è un atto che secondo copiosa e condivisa giurisprudenza, è immediatamente impugnabile”.</corsivo></h:div><h:div>32.3 Va altresì rilevato, sempre in via preliminare, che le ricorrenti impugnano, oltre alla delibera n. 637/2024, una serie di atti e provvedimenti asseritamente presupposti/connessi alla delibera stessa, “<corsivo>limitatamente alle parti eventualmente ritenute lesive della posizione delle ricorrenti o rilevanti ai fini del</corsivo>
				<corsivo>presente ricorso</corsivo>”, che erano già stati impugnati con il precedente ricorso RG 96/2023, deciso con la sentenza n. 200/2024.</h:div><h:div>Tale pronunciamento, che aveva respinto le censure dedotte nei confronti di taluni dei provvedimenti gravati, mentre non si era espresso in merito ad altri, non è stato appellato dalle odierne ricorrenti, per cui ogni censura ad essi rivolta risulta nel presente giudizio ormai preclusa.</h:div><h:div>32.4 Il primo motivo dei secondi motivi aggiunti, che costituisce uno sviluppo del quarto motivo del ricorso introduttivo, volto ad evidenziare asserite ricadute del venir meno del finanziamento con fondi PNRR dell’opera sulla legittimità della VINCA e della VAS, non è fondato.</h:div><h:div>32.5 Come emerge dalla documentazione prodotta dal Comune di Trieste, la cabinovia non nasce come “<corsivo>progetto PNRR</corsivo>”, in quanto la realizzazione dell’opera in questione era già stata prevista nel progetto europeo <corsivo>Civitas Portis</corsivo> di cui al programma <corsivo>Horizon2020</corsivo>, a seguito del quale era stata altresì inserita nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), approvato con delibera di Consiglio comunale n. 35 del 27 luglio 2021. </h:div><h:div>32.6 Il progetto in parola è stato successivamente fatto oggetto dell’Accordo di programma di “<corsivo>Porto Vecchio</corsivo>”, sottoscritto il 4.3.2021 tra il Comune di Trieste, la Regione FVG e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, in attuazione del quale il Comune aveva avviato il procedimento per l’approvazione della variante urbanistica n. 6 al PRGC (poi approvata con delibera consiliare n. 6 del 26.3.2021 di ratifica del predetto Accordo), al fine di inserire nel Piano Struttura il tracciato completo della cabinovia.</h:div><h:div>32.7 Per quest’opera l’Amministrazione comunale aveva richiesto il 12.1.2021 un finanziamento ordinario al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti e, pendente la domanda, era stato il Ministero stesso ad effettuare una selezione di progetti già depositati per individuare quelli che meglio rispondessero alle caratteristiche richieste dall’Europa nell’ambito del PNRR, tra i quali veniva selezionato il progetto di Trieste per la realizzazione della cabinovia, che veniva inviato nel luglio 2021 all’Unione Europea.</h:div><h:div>32.8 Conseguentemente con decreto MIT n. 448 del 16.11.2021 il progetto ha ottenuto un finanziamento con fondi PNRR. </h:div><h:div>32.9 Successivamente con la nota RU 3024 del 22.7.2024 l’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR ha comunicato alla Direzione Generale per il trasporto pubblico locale che l’intervento “<corsivo>Cabinovia metropolitana Trieste - Porto vecchio</corsivo>
				<corsivo>– Carso</corsivo>”, inserito tra i nuovi interventi di cui all’allegato 1 del DM 345 del 2023 (che aveva modificato il sopra richiamato DM 448 del 2021), “<corsivo>non sarebbe ammissibile ai fini del PNRR, visto il parere negativo di VINCA di livello II della procedura di valutazione di incidenza, nonostante abbia ricevuto parere positivo sul livello III”.</corsivo>
			</h:div><h:div>32.10 Da quanto esposto si evince che il finanziamento PNRR non costituisce un presupposto dell’intero procedimento di approvazione del progetto relativo alla cabinovia, che trova le sue origini in atti di programmazione ben diversi e molto più risalenti rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. </h:div><h:div>L’ammissione a tale tipologia di finanziamento risulta riportata in atti del Comune e della Regione quale fatto, sussistente sino alla decisione ministeriale di rimodulazione della fonte di finanziamento e assegnazione di diverso contributo statale di pari importo, di cui al DM 23.12.2024 n. 334 (sulla cui legittimità pende ricorso avanti al Tar del Lazio).</h:div><h:div>32.11 Circa le ulteriori censure, volte ad evidenziare asseriti effetti della modifica della fonte di finanziamento dell’opera sulla complessa procedura di cui trattasi, va rilevato che il venir meno del finanziamento PNRR non rende di per sé illegittimo alcuno degli atti assunti nei vari procedimenti posti in essere per la realizzazione della Cabinovia di Trieste, che sono tutti ordinari. </h:div><h:div>Come evidenziato dalla difesa comunale, le procedure di gara e di affidamento dei lavori sono avvenute ai sensi del D.Lgs 50/2016, mentre solo la conferenza di servizi preliminare per l’approvazione del PFTE è stata convocata richiamando il comma 5 dell’art. 48 del citato D.lgs. 77/21 che consente “... <corsivo>l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241…..”, </corsivo>con la precisazione che<corsivo>
				</corsivo>tale conferenza costituisce una “ordinaria” conferenza di servizi preliminare, istituto sempre ammesso per i “<corsivo>progetti di particolare complessità</corsivo>” come precisato dal comma 3 dell’art. 14 L. 241/1990.</h:div><h:div>Circa le valutazioni ambientali, esse prescindono totalmente dalle modalità di finanziamento dell’opera ed inoltre le stesse sono state svolte con riferimento a parametri ambientali di maggior rigore, fissati per gli interventi finanziati con fondi PNRR. </h:div><h:div>33. Le doglianze formulate con il secondo motivo dei secondi motivi aggiunti, con cui si censura la sostanziale inconsistenza contenutistica del “parere motivato VAS”, essendosi la Giunta limitata ad avallare le valutazioni pregresse svolte dal soggetto proponente, con l’ausilio di un gruppo di professionisti sulla cui composizione ci si soffermerà nel prosieguo, risultano meritevoli di accoglimento.</h:div><h:div>33.1 Così delimitati i termini oggettivi della questione, il Collegio ritiene necessario un sintetico richiamo della normativa multilivello vigente, onde valutarne l’avvenuto rispetto.</h:div><h:div>33.2 La valutazione ambientale strategica – VAS, trova il suo fondamento nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.6.2001, con il dichiarato obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, innestandone la tutela anche nel procedimento di adozione e di approvazione di piani e programmi astrattamente idonei ad impattare significativamente sullo stesso.</h:div><h:div>33.3 E’ stato osservato che<corsivo> “La finalità di salvaguardia e miglioramento della qualità dell’ambiente, nonché di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ne impone una lettura ispirata al rispetto del principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile dell’uso del suolo. Essa si accosta, senza identificarsi con gli stessi, ad altri strumenti di valutazione, come la valutazione di impatto ambientale (VIA) su singoli progetti e quella di incidenza, riferita ai siti di Natura 2000, in modo da costituire un unico sistema che vuole l’intero ciclo della decisione teleologicamente orientato a ridette esigenze di tutela” (Cons St sez II 1.9.2021, n. 6152).</corsivo></h:div><h:div>33.4 La direttiva in parola è stata recepita attraverso l’inserimento della relativa disciplina nel Dlgs 152/2006, ove il procedimento di VAS è normato in rigorosi termini, con la previsione della elaborazione del rapporto ambientale, della consultazione del pubblico, dell’acquisizione dei pareri tecnico-istruttori, della valutazione del predetto rapporto e degli esiti delle consultazioni, della decisione e informazione sulla decisione, del monitoraggio.</h:div><h:div>L’art. 5, comma 1, lett. p), q) ed r) del D. Lgs. n. 152/2006, definisce i soggetti coinvolti nella procedura di VAS e statuisce:  </h:div><h:div><corsivo>“p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;” </corsivo></h:div><h:div>L’art. 11, comma 2, lett. c) stabilisce che l’Autorità competente: </h:div><h:div><corsivo>“c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.”. </corsivo></h:div><h:div>L’art. 15 rubricato<corsivo> “Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione” </corsivo>dispone al suo primo comma che<corsivo> “L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo art. 32 ed esprime il proprio parere motivato (…)”.</corsivo></h:div><h:div>L’art. 7 del decreto in esame, a sua volta, distingue la procedura di VAS a livello statale da quelle riferibili ad ambiti regionali o locali, per i quali ha fatto rinvio alle disposizioni di legge regionale o delle province autonome, anche in relazione alla indicazione dei soggetti competenti per le varie fasi di essa.</h:div><h:div>33.5 La delibera giuntale 637/2024 richiama in proposito nelle premesse l’art. 4 della LR FVG n. 16/2008, precisando che i soggetti coinvolti nel relativo procedimento sono:</h:div><h:div><corsivo>- soggetto proponente: il Servizio Pianificazione territoriale;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- autorità procedente: il Consiglio comunale;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- autorità competente: la Giunta comunale.</corsivo></h:div><h:div>Nel provvedimento comunale in esame vengono elencati le osservazioni ed i contributi pervenuti a seguito delle consultazioni e si afferma che: </h:div><h:div><corsivo>“Visti i contenuti dell'allegato alla presente, denominato “Parere motivato Analisi tecnico-istruttoria esiti consultazione”, predisposto dal gruppo di specialisti incaricati che costituisce analisi tecnico-istruttoria delle osservazioni/opposizioni presentate dal “pubblico interessato” ai sensi e nei termini dell’articolo 14, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dei pareri assunti da parte soggetti competenti in materia ambientale”; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Dato atto che l'allegato anzidetto recepisce i contenuti della ''Proposta metodologica per l’individuazione di strategie di compensazione per la Variante n. 12 al PRGC “Accesso Nord: mobilità sistematica e turistica”, adottata con deliberazione consiliare del comune di Trieste n. 60 del 21.12.2022 e convalidata con deliberazione consiliare n. 5 del 20.02.2023 – Integrazione per specie di allegato IV e V Direttiva Habitat  (…)”;</corsivo></h:div><h:div>Delibera di “<corsivo>esprimere parere favorevole alla Valutazione Ambientale Strategica sulla base del ''Parere motivato Analisi tecnico istruttoria esiti consultazione'', allegato alla presente, predisposto dal gruppo di specialisti incaricati, che recepisce i contenuti della ''Proposta metodologica per l'individuazione di strategie di compensazione per la Variante n. 12 al PRGC ''Accesso Nord: mobilita' sistematica e turistica'' adottata con deliberazione consiliare del comune di Trieste n. 60 del 21.12.2022 e convalidata con deliberazione consiliare n. 5 del 20.02.2023 - Integrazione per specie di allegato IV e V Direttiva Habitat'' (…)”. </corsivo></h:div><h:div>33.6 L’operato della Giunta comunale non appare al Collegio rispettoso della disciplina normativa che richiede la formulazione di un proprio “<corsivo>parere motivato</corsivo>”, quale valutazione completa, imparziale e adeguatamente motivata della proposta di piano, del rapporto ambientale e degli allegati, alla luce anche dei successivi apporti procedimentali. </h:div><h:div>Risulta <corsivo>per tabulas</corsivo> che l’autorità competente non ha predisposto un documento con i contenuti e la forma di un parere conforme al dettato normativo e supportato da una idonea motivazione ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990, essendosi limitata ad approvare il “<corsivo>parere motivato Analisi tecnico istruttoria</corsivo>” reso dal soggetto proponente (Servizio pianificazione territoriale) con l’ausilio di un gruppo di esperti, nominati dal Servizio medesimo. </h:div><h:div>I componenti di tale gruppo risultano poi essere i medesimi professionisti precedentemente incaricati dal soggetto proponente di predisporre il rapporto ambientale e gli allegati, oggetto della valutazione da parte dei medesimi in sede di procedimento VAS, ponendo in essere una sovrapposizione di ruoli che mette a repentaglio la necessaria imparzialità e neutralità di giudizio che deve caratterizzare l’operato dei valutatori.</h:div><h:div>Risulta quindi che la Giunta ha recepito acriticamente il documento predisposto dal soggetto proponente, senza compiere le proprie autonome e neutrali valutazioni, avvalendosi, se del caso, di un proprio gruppo di esperti in materia ambientale. È infatti necessario che sia garantita una reale separazione e autonomia di giudizio per il caso in cui l’autorità competente sia una articolazione interna della medesima amministrazione a cui appartengono soggetto proponente e autorità procedente.</h:div><h:div>33.7 Tale principio è stato affermato da Corte giustizia UE 20.10.2011, n. 474, che in una situazione analoga ha affermato che: <corsivo>“42 “…il citato art. 6 (della direttiva 2001/42) impone che, in seno all'autorità normalmente responsabile della consultazione in materia ambientale, sia organizzata una separazione funzionale in modo tale che un'entità amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un'autonomia reale, la quale implichi, segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, nonché sia in tal modo in grado di svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive ai sensi di tale direttiva, e, in particolare, di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto dall'autorità dalla quale essa promana, circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio.”. </corsivo></h:div><h:div>33.8 Emerge quindi l’assenza di un parere motivato reso dall’autorità competente, non potendosi affermare che detto parere sia ravvisabile nell’Analisi tecnico istruttoria di cui trattasi, consistendo la stessa nelle controdeduzioni rese sulle osservazioni da soggetti che si sono pronunciati sugli stessi documenti dai medesimi predisposti (l’atto si apre infatti con la seguente precisazione: “<corsivo>Il presente documento costituisce analisi tecnico-istruttoria delle osservazioni/obiezioni presentate dal “pubblico interessato” ai sensi e nei termini dell’art. 14 comma 2 del D.lgs 152/2006 e smi e dei pareri assunti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale”).</corsivo></h:div><h:div>Esso contiene inoltre la precisazione che<corsivo> “…l’Analisi tecnico-istruttoria ha il fine di supportare l’autorità competente nell’espressione del parere motivato ai fini VAS come stabilito all’art. 15 comma 1 del Dlgs 152/2006 e smi”, </corsivo>rendendo così evidente che quel documento non era stato redatto con lo scopo di costituire il parere motivato ex art 15 DLgs 152/2006. </h:div><h:div>Dovendosi soggiungere che, nell’ipotesi in cui si pervenisse ad identificare in tale documento il parere motivato, ne discenderebbe il vizio di incompetenza.</h:div><h:div>33.9 L’inesistenza di un “<corsivo>parere motivato</corsivo>” trova conferma anche nella circostanza che la “<corsivo>Proposta metodologica</corsivo>”, i cui contenuti, in base a quanto indicato nella delibera 637/24, sarebbero stati recepiti dal “<corsivo>parere motivato Analisi tecnico istruttoria</corsivo>”, reca la data del 19.11.2024, ossia del giorno prima la data di adozione della delibera in parola.</h:div><h:div>Risulta evidente una carenza istruttoria, non potendosi ragionevolmente ritenere che i componenti l’organo giuntale abbiano lavorato la notte tra il 19 e il 20/11.</h:div><h:div>34. Con i rimanenti motivi del secondo atto di motivi aggiunti, le ricorrenti hanno censurato, sotto altri vari profili, la delibera concernente la VAS.</h:div><h:div>I motivi restano assorbiti dall’accoglimento delle censure contenute nel motivo ora esaminato, da cui consegue l’annullamento della deliberazione giuntale impugnata, con la eventuale formulazione <corsivo>ex novo</corsivo> di un parere motivato, conforme alle prescrizioni normative, sulla base delle indicazioni fornite con la presente decisione.</h:div><h:div>35. Alla luce delle superiori considerazioni, previa estromissione dal giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica:</h:div><h:div>a) il ricorso introduttivo risulta fondato e deve essere accolto,  con conseguente annullamento <corsivo>in parte qua</corsivo> della delibera di Giunta regionale n. 846/2024, nei sensi e limiti di cui in motivazione; </h:div><h:div>b) il primo atto di motivi aggiunti è inammissibile; </h:div><h:div>c) il secondo atto di motivi aggiunti è in parte inammissibile e in parte risulta fondato e va accolto, con conseguente annullamento della delibera di Giunta comunale n. 637/2024 nei sensi e limiti di cui in motivazione.</h:div><h:div>36. Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che le Amministrazioni competenti riterranno di adottare nella riedizione del potere, che dovrà conformarsi a quanto espresso in motivazione.</h:div><h:div>37. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra tutte le parti costituite, vista la peculiarità e complessità delle questioni esaminate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa estromissione dal giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, così dispone:</h:div><h:div>- accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla <corsivo>in parte qua</corsivo> gli atti impugnati così come sopra indicati, nei sensi e limiti di cui in motivazione;</h:div><h:div>- dichiara inammissibile il primo atto di motivi aggiunti;</h:div><h:div>- dichiara in parte inammissibile e in parte accoglie il secondo atto di motivi aggiunti, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati così come sopra indicati, nei sensi e limiti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Rosaria Maesano</h:div><h:div>Claudia Micelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>