<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230028320231211152330104" descrizione="" gruppo="20230028320231211152330104" modifica="12/12/2023 10:20:54" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00283"/><fascicolo anno="2023" n="00384"/><urn>urn:nir:tar.friuli.venezia.giulia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230028320231211152330104.xml</file><wordfile>20230028320231211152330104.docm</wordfile><ricorso NRG="202300283">202300283\202300283.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\891 Carlo Modica De Mohac\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniele Busico</firma><data>12/12/2023 10:15:42</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/12/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Friuli Venezia Giulia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Carlo Modica de Mohac,	Presidente</h:div><h:div>Manuela Sinigoi,	Consigliere</h:div><h:div>Daniele Busico,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della determina a contrarre del 20 marzo 2023;</h:div><h:div>- del Bando pubblicato in GURI n. 36 in data 27 marzo 2023 e in GUUE n. S-060 in data 24 marzo 2023, con il quale è stata indetta la “<corsivo>Gara a procedura aperta per l''affidamento in Concessione dei Servizi Museali Integrati presso il Museo Storico e Parco del Castello di Miramare ID Sigef 2584 – CIG 9705995873</corsivo>”;</h:div><h:div>- del disciplinare, del capitolato tecnico, dello schema di convenzione, della matrice dei rischi, di tutti gli allegati e, in generale, di tutti gli atti costituenti la <corsivo>lex specialis</corsivo>;</h:div><h:div>- dell''avviso di preinformazione pubblicato in data 16 febbraio 2023;</h:div><h:div>- del provvedimento Consip del 21 aprile 2023, prot. n. 0000049.21-04-2023.R, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;</h:div><h:div>- della nota Consip trasmessa a mezzo pec in data 4 agosto 2023, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva non efficace della gara in favore di Coopculture;</h:div><h:div>- dell''ammissione di Coopculture alla gara e di ogni atto e/o verbale con cui sia stata accertata la sussistenza in capo a quest''ultima dei requisiti generali di partecipazione, ivi compresi quelli relativi alla fase integrativa dell''efficacia dell''aggiudicazione;</h:div><h:div>- della nota Consip trasmessa a mezzo pec in data 15 settembre 2023, con la quale è stata comunicata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva in favore di Coop culture;</h:div><h:div>- del provvedimento di aggiudicazione;</h:div><h:div>- dei verbali di gara tutti;</h:div><h:div>- del regolamento Consip sulla nomina delle commissioni di gara;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ai suddetti;</h:div><h:div>nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato e per la conseguente condanna a risarcire il danno cagionato alle ricorrenti in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 283 del 2023, proposto dalla Opera Laboratori Fiorentini s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria del RTI, dalla Verona 83 soc. coop. e dalla Vivaticket s.p.a. con socio unico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9705995873, rappresentate e difese dagli avvocati Valentino Vulpetti e Alessia Narcisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>la Consip s.p.a. e il Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Trieste, piazza Dalmazia, 3; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>della Società Cooperativa Culture, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Grazzini e Eleonora Carli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consip s.p.a. (d’ora innanzi solo “Consip”) e della Società Cooperativa Culture (d’ora innanzi solo “Coopculture”) e del Ministero della Cultura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Con ricorso notificato il 20 settembre 2023 e depositato in pari data le società ricorrenti hanno impugnato gli atti della gara bandita dalla Consip per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati presso il Museo Storico e Parco del Castello di Miramare. </h:div><h:div>La concessione, della durata di cinque anni e dal valore complessivo di € 9.915.886,00, oltre IVA, era da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con un punteggio massimo di 70 punti all’offerta tecnica e di 30 punti all’offerta economica.  </h:div><h:div>La prima classificata è stata la Coopculture, con punteggio complessivo di 93,3292 punti (65,8295 punti per l’offerta tecnica e 27,4997 punti per l’offerta economica) e il secondo classificato è stato l’RTI ricorrente (89,331 punti complessivi di cui 60,6338 punti per l’offerta tecnica e 28,6972 punti per l’offerta economica).</h:div><h:div>La parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 80 co. 5 lett. c) e c-<corsivo>bis</corsivo>) del d.lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per carenza di istruttoria; 2) violazione dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza manifesta; 3) violazione dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016, incongruità dell’offerta; 4) in via subordinata, illegittimità della nomina della commissione giudicatrice e del suo operato; 5) in ulteriore subordine, illegittimità della <corsivo>lex specialis</corsivo> e conseguente illegittimità derivata di tutti gli atti di gara per la violazione degli artt. 111, 114, 115 del d.lgs. n. 42/2004 e del principio di valorizzazione dei beni culturali, assenza di indirizzi programmatici di valorizzazione, violazione degli artt. 21, comma 1, 23, comma 14 e 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 117, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 42/2004, violazione dell’art. 6 del d.m. del 29 gennaio 2008 sulla durata delle concessioni aventi ad oggetto servizi aggiuntivi, violazione dell’art. 34, comma 2, e dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.  </h:div><h:div>2. La Coopculture, il Ministero e la Consip si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso.</h:div><h:div>3. All’udienza pubblica del 6 dicembre 2023, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>4. Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>5. Col primo motivo la parte ricorrente ha dedotto che l’aggiudicataria è incorsa in un grave illecito professionale, che ha omesso di rendere noto alla Consip nel corso della procedura e che, perciò, avrebbe meritato l’esclusione. </h:div><h:div>Il motivo è infondato perché:</h:div><h:div>a) la mera istruttoria avviata dall’AGCM nei confronti della Coopculture non può ritenersi suscettibile di obbligo dichiarativo, perché il procedimento non è ancora giunto all’adozione di un provvedimento esecutivo da parte dell’Autorità ed è perciò suscettibile di concludersi anche con la sua archiviazione, da ciò conseguendo che esso è escluso dal novero degli eventi che l’impresa concorrente deve rappresentare all’Amministrazione ai sensi del citato art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (Cons. di Stato, n. 2377/2022);</h:div><h:div>b) in effetti nemmeno risulta allo stato un preciso atto del procedimento col quale l’Autorità abbia provveduto alla formalizzazione di specifici addebiti nei confronti della controinteressata, constando solo l’avvio del procedimento su comportamenti che “<corsivo>potrebbero integrare distinte violazioni degli articoli 20, 23, comma 1, bb-</corsivo>bis<corsivo>), 24 e 25 del Codice del Consumo” </corsivo>(bollettino AGCM dell’11 settembre 2023, doc. 8 della produzione documentale allegata al ricorso);</h:div><h:div>c) per quel che qui rileva, l’art. 6 del disciplinare di gara circoscrive esplicitamente le dichiarazioni <corsivo>ex</corsivo> art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 ai soli “<corsivo>provvedimenti esecutivi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di condanna per illecito antitrust</corsivo>”, con esclusione perciò delle procedure pendenti;</h:div><h:div>d) l’ulteriore e diversa deduzione che le condotte oggetto dell’istruttoria AGCM costruirebbero comunque un grave inadempimento e dunque una grave carenza esecutiva a carico di Coopculture è inammissibile perché formulata per la prima volta nella memoria depositata in giudizio il 20 novembre 2023, come eccepito dalla controinteressata alla pag. 2 della memoria depositata in giudizio il 24 novembre 2023.</h:div><h:div>6. Col secondo motivo la parte ricorrente ha dedotto che la Coopculture avrebbe meritato l’esclusione dalla gara, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione, per non aver indicato nell’offerta l’ammontare effettivo del costo della manodopera, comprensivo di tutte le voci relative ed inerenti alla commessa, in violazione dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>In particolare, tra le altre, le figure del gestore del contratto e del responsabile dei servizi, soggetti destinati ad essere impiegati in modo stabile nella commessa, non possono ritenersi quali costi “assorbiti” nella struttura aziendale (come, invece, sostenuto dell’aggiudicataria in sede di chiarimenti).</h:div><h:div>6.1. Il motivo è infondato per le seguenti concorrenti ragioni.</h:div><h:div>6.2. Il par. 17, lett. e), pag. 34 del disciplinare prevede che l’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: “<corsivo>in relazione ai servizi oggetto di concessione e individuati come servizi di manodopera al precedente paragrafo 4, l’indicazione dei costi della manodopera propri dell’operatore economico, di cui all’art. 95, comma 10 del Codice”.</corsivo></h:div><h:div>Il richiamato par. 4 del disciplinare prevede che<corsivo> “la presente Concessione integrata prevede l’affidamento dei servizi museali integrati ovvero dei servizi per il pubblico (servizi di accoglienza, informazione e orientamento, bookshop, strumenti di supporto alla visita, visite guidate, visite e attività educative, mostre presso le ex Scuderie) e del servizio di biglietteria, da eseguirsi presso il Museo Storico e Parco del Castello di Miramare per conto del Ministero della Cultura, come descritto nel Capitolato Tecnico”.</corsivo></h:div><h:div>E, pertanto, i costi della manodopera che il disciplinare di gara impone di indicare, a pena di esclusione, sono solo quelli relativi alle seguenti prestazioni: biglietteria, accoglienza, informazione e orientamento (incluso il <corsivo>call center</corsivo>) per il Castello e per le mostre presso le ex Scuderie, vendita nei bookshop e vendita di visite guidate, attività educative e strumenti di supporto alla visita.</h:div><h:div>Servizi questi indicati e valutati dalla S.A. per la determinazione dell’importo posto a base di gara, comprendente i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 2.433.148.</h:div><h:div>Già in prima battuta allora si apprezza l’infondatezza delle censure della parte ricorrente che riguardano la presunta omessa indicazione di costi della manodopera relativi ad altri servizi, non specificamente rientranti in quelli indicati al par. 4 del disciplinare di gara e, dunque, non ricadenti nel perimetro applicativo dell’art. 17, lett. e) del disciplinare di gara.</h:div><h:div>6.3. Più nel dettaglio, relativamente alle figure di “<corsivo>gestore del contratto</corsivo>” e del “<corsivo>responsabile dei servizi</corsivo>” si osserva in ogni caso che nel foglio di lavoro <corsivo>sub</corsivo> doc. 15 della produzione documentale della controinteressata del 9 ottobre 2023, riproduttivo di quanto indicato nel PEF prodotto in gara, oltre che nei giustificativi inviati a Consip, Coopculture ha individuato espressamente figure specifiche per lo svolgimento di tali ruoli, quantificando i relativi costi alle voci “<corsivo>coordinamento</corsivo>” e “<corsivo>referente di servizio</corsivo>”.</h:div><h:div>In particolare, per il gestore del contratto (sotto la voce “<corsivo>coordinamento</corsivo>”) è stato indicato il costo arrotondato di € 84.252 nei cinque anni (più precisamente pari a € 22.600,74 nel primo anno, € 23.020,00 nel secondo, € 12.677,60 nel terzo, € 12.677,60 nel quarto e € 13.275,60 nel quinto anno).</h:div><h:div>Per il responsabile dei servizi (sotto la voce “<corsivo>referente di servizio</corsivo>”), invece, è stato indicato un costo annuo crescente e complessivamente pari, nei 5 anni, a circa € 194.000 (pari a € 38.097,03 per il primo anno, € 38.766,12 per il secondo anno, € 39.113,94 per il terzo, € 39.113,94 per il quarto anno e € 39.113,94 per il quinto). Ciò con la precisazione che nel foglio di lavoro “<corsivo>Costo della manodopera</corsivo>” contenuto nel PEF (sempre doc. 15), Coopculture ha declinato al singolare la figura oggetto di esame, ma il computo riportato comprende il costo di tutte le figure che l’offerente ha inteso impiegare per tale mansione, il cui costo è stato indicato, del tutto plausibilmente, in base al monte ore di lavoro – pari a 1581 all’anno – e non al numero di addetti dedicati.</h:div><h:div>6.4. Sono infondate anche le censure della parte ricorrente con riguardo alla mancata indicazione dei costi relativi ai “<corsivo>Servizi informativi</corsivo>”. Con particolare riguardo alla gestione e implementazione della piattaforma informatica e del sito <corsivo>web</corsivo>, Coopculture ha dichiarato, senza essere <corsivo>ex adverso</corsivo> smentita, di possedere e avere già in esercizio il personale ad essi relativo: si tratta infatti di attività e infrastrutture già acquisite al patrimonio aziendale che consentono l’accesso a economie di scala, con la conseguenza che il relativo personale non è assegnato esclusivamente alla presente commessa; i relativi costi sono stati quindi legittimamente ricompresi nei costi generali indicati nel PEF in € 805.283 (per i cinque anni di concessione). </h:div><h:div>Come precisato all’odierna udienza pubblica dal difensore della controinteressata, poi, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non si tratta di un servizio di assistenza informatica necessariamente dedicato alla presente concessione, ma di attività di aggiornamento e implementazione di una piattaforma informatica che la Coopculture utilizza su più commesse; da ciò consegue che questo costituisce quindi un costo trasversale.</h:div><h:div>6.5. Con riguardo al personale del <corsivo>call center</corsivo> si rileva in prima battuta che l’art. 7.1.2 del capitolato tecnico non richiedeva personale dedicato esclusivamente sulla commessa per cui è causa; in ogni caso, dall’esame dal PEF prodotto (doc. 14 della produzione documentale della controinteressata del 9 ottobre 2023) emerge che la Coopculture ha dedicato una specifica voce di costo per un importo pari, nei 5 anni di concessione, ad € 61.408 (pari a 11.631 per il primo anno, 11.824 € per il secondo anno, 12.467 € per il terzo, 12.467 € per il quarto, 13.020 € per il quinto anno). Ciò ad integrazione della struttura del <corsivo>call center</corsivo> che la Coopculture già possiede e che costituisce, anch’essa, un <corsivo>asset</corsivo> aziendale.</h:div><h:div>6.6. Con riguardo alle figure dedicate alle attività di <corsivo>marketing</corsivo> e comunicazione, sviluppo prodotti, <corsivo>content management</corsivo>, trasferimento <corsivo>know how</corsivo>, centrale di programmazione e controllo, comitato ESG non è stata smentita la deduzione di parte secondo cui esse risultano già integrate nella struttura organizzativa di Coopculture e stabilmente presenti nella società e in buona parte ricompresi nei c.d. “<corsivo>servizi centralizzati</corsivo>”, descritti a pag. 4 dell’offerta tecnica della controinteressata. Con la conseguenza che i relativi costi non costituiscono costo diretto per la specifica concessione per cui è causa, ma sono ricompresi nei già sopra indicati costi generali e non andavano pertanto indicati separatamente. </h:div><h:div>D’altra parte, del tutto coerentemente, il capitolato tecnico non richiedeva personale dedicato ai servizi appena indicati, segno evidente che anche tali figure possono essere trasversali, ovvero impiegate su più commesse. </h:div><h:div>6.7. Il secondo motivo è, dunque, complessivamente infondato.</h:div><h:div>7. Col terzo motivo la parte ricorrente ha dedotto che il ribasso offerto dall’aggiudicataria (18,90%) è insostenibile, per l’inadeguata indicazione dei costi della manodopera.</h:div><h:div>Il motivo è infondato, perché si appunta su di una valutazione tecnico-discrezionale globale non palesemente errata né irragionevole in base alle seguenti considerazioni:</h:div><h:div>a) le ragioni di reiezione del precedente motivo di ricorso sono utili a confutare anche la presente censura: l’offerta della Coopculture, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, copre i costi di tutte le figure professionali indicate nel PEF;</h:div><h:div>b) i calcoli proposti dalla ricorrente <corsivo>sub</corsivo> doc. 17 della sua produzione del 20 settembre 2023 non godono di adeguato e specifico supporto documentale e risultano perciò arbitrari;</h:div><h:div>c) il costo della manodopera indicato dalla controinteressata è pari a 2.851.115 € (sottraendo dal totale dichiarato in offerta economica pari ad 3.059.248 € il personale di visite guidate e didattica che ricade nei servizi di natura intellettuale e non corrisponde a figure operative impiegate in loco in modo stabile) ed è ampiamente superiore a quello stimato dalla stazione appaltante, pari a 2.433.148 €;</h:div><h:div>d) il costo della manodopera offerto dal RTI ricorrente è del tutto comparabile con quello della Coopculture (la ricorrente ha indicato un costo della manodopera pari a 3.416.872 €; sottraendo da tale costo 325.422 € offerti per “<corsivo>Visite guidate-attività educative</corsivo>”, svolte da professionisti esterni e dunque non da operatori impiegati in modo stabile nella commessa, si ottiene un costo pari ad € 3.091,450 non distante dai 2.851.115 € indicati dalla controinteressata).  </h:div><h:div>8. Col quarto motivo la parte ricorrente ha dedotto, in via subordinata, plurimi profili di illegittimità della composizione della Commissione giudicatrice.</h:div><h:div>8.1. Le censure sono infondate per le seguenti considerazioni.</h:div><h:div>8.2. <corsivo>In primis</corsivo>, si osserva che l’impugnazione della nomina della Commissione di gara, basata sulla ritenuta mancanza di competenze specifiche in capo ai nominati Commissari, non può prescindere in modo assoluto dalla dimostrazione di come quel deficit conoscitivo possa negativamente impattare sulla valutazione della propria offerta; la ricorrente non ha individuato alcun specifico legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta (in tal senso, <corsivo>ex multis</corsivo>: T.A.R. Lazio, n. 5107/2022).</h:div><h:div>8.3. In ogni caso la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che è sufficiente una competenza prevalente nel settore oggetto dell’appalto di guisa che “<corsivo>le professionalità dei vari membri si possano integrare reciprocamente, in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione”</corsivo> (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, n. 3015/2022).</h:div><h:div>8.4. Nel caso di specie emerge una complessiva adeguatezza delle competenze della Commissione, adatte all’apprezzamento del pregio tecnico delle proposte progettuali offerte dalle concorrenti:</h:div><h:div>- il dott. Guido Gastaldon, nominato quale Presidente, ricopre una qualifica dirigenziale all’interno di Consip e vanta la partecipazione quale commissario a numerose gare in vari settori di competenza;</h:div><h:div>- la dott.ssa Francesca Orlandi, nominata quale membro interno, ha una pluriennale e documentata esperienza in Consip nel campo dell’acquisizione di beni servizi per il settore dei servizi museali;</h:div><h:div>- il dott. Fabio Tonzar, responsabile dell’ufficio valorizzazione, ricerca ed esposizioni presso il Castello di Miramare ha una evidente competenza specifica relativa alla gara in questione.</h:div><h:div>8.5. Risulta poi che – nel pieno rispetto del regolamento Consip - la stazione appaltante abbia richiesto una rosa di candidati all’Amministrazione committente (nota del 21 marzo 2023, all. 19 della produzione documentale della Consip del 6 ottobre 2023), la quale li ha forniti con apposito riscontro (nota del 28 marzo 2023, all. 20), sicché la relativa doglianza è smentita in fatto.</h:div><h:div>L’ulteriore deduzione di parte che rimarrebbero “<corsivo>del</corsivo>
				<corsivo>tutto oscure le modalità con cui il Dott. Fabio Tonzar sia stato selezionato rispetto all’altro funzionario indicato dal Museo (Dott.ssa Marta Nardin)</corsivo>” è generica, nuova e indicata solamente alla pag. 23 della memoria depositata in giudizio il 20 novembre 2023 e, dunque, inammissibile.</h:div><h:div>8.6. Quanto alle dedotte incompatibilità, dall’esame degli atti risulta che la Consip ha specificamente accertato l’insussistenza delle ipotesi di incompatibilità di ciascun commissario attraverso l’acquisizione di un’apposita dichiarazione, resa anche dal dott. Fabio Tonzar e prodotta in giudizio <corsivo>sub</corsivo> doc. 23 <corsivo>bis</corsivo> della produzione documentale della Consip del 6 ottobre 2023. </h:div><h:div>Non solo. La circostanza che il dott. Fabio Tonzar fosse inserito nella struttura della stazione appaltante non è indice di per sé di incompatibilità con il ruolo di commissario di gara (T.A.R. Campania, Salerno, n. 31/2020) atteso che la <corsivo>ratio</corsivo> della causa di incompatibilità per la nomina a commissario di gara, contenuta nell’articolo 77, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 deve essere ravvisata nell’esigenza di perseguire tendenzialmente la distinzione tra i soggetti che hanno predisposto le regole della procedura di gara ed i soggetti che tali regole sono chiamati ad applicare (Cons. di Stato, Ad. Plen., n. 13/2013) e non risulta che il predetto commissario abbia mai contribuito alla redazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> della procedura di gara.</h:div><h:div>8.7. Le censure relative alla composizione della Commissione sono pertanto complessivamente infondate.</h:div><h:div>9. Col quinto motivo la parte ricorrente ha dedotto plurime ragioni di illegittimità della <corsivo>lex specialis</corsivo>; in particolare, la gara non sarebbe stata preceduta da coerente programmazione (profilo C2); non sarebbe diretta in modo efficace alla valorizzazione del sito culturale (profilo C3); sarebbe eccessivamente compressiva dell’autonomia del Concessionario nelle scelte gestionali del servizio (profilo C4), sarebbe viziata dall’indebito ruolo qualificatorio della biglietteria, che dovrebbe viceversa avere funzione servente e marginale, in quanto servizio strumentale (profilo C5); sarebbe illegittima nella durata di 60 mesi (profilo C6), così come nell’assenza di criteri valutativi ispirati alla sostenibilità ambientale (profilo C7).</h:div><h:div>9.1. Il motivo è in parte inammissibile e, nel resto, infondato sotto tutti i profili.</h:div><h:div>9.2. Con una prima censura (profilo C.2) la parte ricorrente si duole del fatto che la gara è stata indetta e svolta in assenza della programmazione prevista dal codice dei contratti pubblici nonché in violazione della normativa speciale di settore che pone in capo alla p.a. procedente l’onere di programmare preventivamente le modalità per la valorizzazione dei beni/siti cui si riferiscono i servizi aggiuntivi (motivo C2).  </h:div><h:div>La censura inammissibile perché “<corsivo>la mancanza di una programmazione o pianificazione della valorizzazione del patrimonio culturale nonché l’analisi della comparazione circa la convenienza o l’efficienza delle soluzioni gestionali adottate, anche con riferimento alle possibili alternative (come ad esempio la gestione diretta dei servizi o di parte di essi), non incide di per sé sulla posizione di terzi, trattandosi di un atto gestionale a valenza interna</corsivo>” (T.A.R. Toscana, n. 941/2023). Nell’argomentare la presente censura la ricorrente non ha chiarito il proprio specifico interesse all’impugnativa, di conseguenza la lamentata carente programmazione a monte non è in grado di inficiare la legittimità di un bando di gara come quello di cui si controverte, non avendo la ricorrente nemmeno evidenziato le ricadute sugli atti di gara della dedotta mancata programmazione in termini di irragionevolezza della <corsivo>lex specialis</corsivo> o di lesività del mercato di riferimento tale da determinare il venir meno degli elementi fondamentali del rapporto concessorio che si intende bandire.</h:div><h:div>La censura è, pure con riferimento agli altri profili dedotti, anche infondata:</h:div><h:div>a) l’art. 114 del d.lgs. n. 42/2004 non impone nessun particolare obbligo di indirizzo programmatico in capo alle singole Amministrazioni titolari della gestione del sito museale; l’onere programmatorio risulta adempiuto con atto generale indicato dalla difesa Consip (“<corsivo>Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei</corsivo>” redatto dall’allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali e approvato col d.m. del 10 maggio 2001);</h:div><h:div>b) l’art. 115 del d.lgs. n. 42/2004 non fa alcun riferimento ad una “<corsivo>programmazione preliminare</corsivo>” ovvero ad “<corsivo>indirizzi programmatici di valorizzazione</corsivo>”;</h:div><h:div>c) negli atti di gara sono determinati i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti (v. schema di contratto di concessione e capitolato tecnico, doc. 24 e 3 della produzione documentale della Consip)</h:div><h:div>d) ai sensi del disciplinare stipulato tra il Ministero della Cultura e la Consip 2020-2023, sussiste, peraltro, una delega originaria tale per cui “<corsivo>Per effetto della sottoscrizione dei Piani annuali, Consip – Stazione appaltante in virtù del richiamato Disciplinare – è autorizzata a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione delle procedure di acquisizione e delle attività ivi indicate</corsivo>”, ivi compresa la determina a contrarre senza alcuna necessaria ulteriore autorizzazione e/o approvazione successiva da parte del Ministero;</h:div><h:div>e) la difesa dell’Amministrazione ha pure chiarito, senza essere <corsivo>ex adverso</corsivo> contestata, che la documentazione di gara, ivi compresa la determina a contrarre, è stata oggetto di condivisione da parte del Museo Storico del Castello e Parco di Miramare, come comprovato dalla relazione congiunta Consip-Ministero recante l’“<corsivo>Analisi preliminare di fattibilità economico - finanziaria Museo Storico e Parco del Castello di Miramare - Servizi museali</corsivo>”, depositata <corsivo>sub</corsivo> doc. 25 della produzione documentale della Consip del 6 ottobre 2023, che riferisce anche di specifici incontri tra le amministrazioni coinvolte nella presente procedura;</h:div><h:div>f) la determina a contrarre (doc. 26 della produzione documentale Consip del 6 ottobre 2023) contiene tutti gli elementi richiesti dall’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, ovvero gli “<corsivo>elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte</corsivo>”.  </h:div><h:div>9.3. Per un secondo profilo di censura (profilo C.3), la parte ricorrente ha dedotto che nella gara non si sarebbe tenuto adeguatamente conto degli obiettivi di promozione dello sviluppo della cultura attraverso azioni mirate alla conservazione, conoscenza e pubblica fruizione del patrimonio culturale. Sarebbe stata data prevalenza al servizio di biglietteria rispetto alla valorizzazione culturale del sito; in particolare, secondo la ricorrente i criteri di valutazione delle offerte tecniche “<corsivo>evidenziano invero in buona parte che la stazione appaltante richiede ai concorrenti la formulazione di offerte volte alla migliore gestione ed alla conoscenza dei luoghi di cultura sotto il profilo materiale, senza perseguire invece la finalità di promozione e sviluppo della cultura che il Codice (art. 6) assegna alla p.a. e che può realizzarsi solo se la fruizione materiale del bene culturale sia effettivamente strumentale alla conoscenza culturale dei luoghi di cultura, ossia alla conoscenza dei valori storico-politico-culturali di cui gli stessi luoghi sono espressione. </corsivo>” (pag. 32 del ricorso).</h:div><h:div>La censura è infondata perché:</h:div><h:div>a) il capitolato tecnico prevede espressamente momenti di valorizzazione culturale del sito, non solo sotto il profilo materiale, ma anche attraverso specifiche attività come le visite guidate, attività educative (“<corsivo>finalizzata a educare, diffondere, esplorare e approfondire la conoscenza delle emergenze e della storia del Sito (Castello + Parco e altri Siti del comprensorio), nonché ad avvicinare la comunità residente, istaurando con essa un legame attraverso pratiche partecipative e inclusive</corsivo>”), pubblicazioni relative a tematiche culturali di valorizzazione del sito, nonché manifestazioni temporanee organizzate dal concessionario e mostre temporanee anche “<corsivo>di richiamo internazionale</corsivo>”;</h:div><h:div>b) l’art. 18.1. del disciplinare prevede l’attribuzione a tutti i servizi al pubblico, diversi, quindi, dal servizio biglietteria, 66 punti su 70; dal che consegue che solo 4 punti sono dedicati a premiare gli strumenti e l’organizzazione del servizio biglietteria, sicché la griglia dei criteri di valutazione smentisce e contrasta l’assunto di parte ricorrente.</h:div><h:div>9.4. In terzo luogo (profilo C.4), la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della <corsivo>lex specialis</corsivo> nella parte in cui è eccessivamente limitato il mergine organizzativo del concessionario; inoltre, il servizio di biglietteria poteva essere affidato solo in appalto ed essere invece integrato nella concessione solo sotto il profilo meramente operativo.  </h:div><h:div>La censura è infondata.</h:div><h:div>Quanto al primo profilo, perché la deduzione di parte che l’attività demandata al concessionario sia disciplinata in modo a tal punto vincolato da negargli un concreto ambito di libera gestione a scopo di sfruttamento economico è generica e non richiama il contenuto di precise disposizioni della <corsivo>lex specialis,</corsivo> tale da alterare lo schema concessorio pacificamente prescelto.</h:div><h:div>Quanto al secondo profilo, si osserva che la gara è strutturata in aderenza all’art. 115, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 che ammette esplicitamente <corsivo>“la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l’equilibrio economico e finanziario della gestione</corsivo>”. Ai sensi del novellato art. 117, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 anche un servizio accessorio quale la biglietteria, laddove affidata in modo integrato ai servizi di assistenza e ospitalità, può ora essere affidato secondo il regime concessorio, indipendentemente “<corsivo>dal rispettivo valore economico dei servizi considerati</corsivo>” (cfr. T.A.R. Toscana, n. 870/2023) fondando una eccezione alle regole generali dei cd. appalti misti di cui all’art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>9.5. Per un quarto profilo di censura (profilo C.5), la parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità della disciplina di gara nella parte in cui è richiesta, tra i requisiti speciali di partecipazione, la qualificazione in materia di biglietteria, così producendo effetti indebitamente restrittivi e distorsivi, rendendo invero il servizio di biglietteria ingiustamente decisivo ai fini dell’accesso alla gara.</h:div><h:div>Come eccepito dalla difesa della Consip, il motivo è inammissibile per carenza d’interesse: la parte ricorrente ha partecipato alla gara dichiarando di possedere la qualificazione richiesta e non è stata esclusa, essendo perciò carente d’interesse a contestare la relativa causa escludente. Solo l’operatore carente della relativa qualificazione avrebbe potuto provvedere all’immediata e tempestiva impugnazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> in quanto potenzialmente recante una clausola escludente illegittima.</h:div><h:div>In ogni caso, la censura è anche infondata perché:</h:div><h:div>- la previsione del disciplinare di gara della qualificazione in materia di biglietteria è una scelta discrezionale dell’Amministrazione che non si pone in contrasto con l’art. 83, d.lgs. n. 50/2016 che prevede come limite, nella specie non superato, il fatto che “<corsivo>i requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto</corsivo>”;</h:div><h:div>- infatti, fermo restando che il servizio di biglietteria, nell’economia complessiva del contratto, resta un servizio accessorio (recante in dote un massimo di 4 punti su 70 ai sensi dell’art. 18.2 del disciplinare) esso costituisce, allo stesso tempo, anche oggetto del contratto, e in quanto tale ragionevolmente inserito nei requisiti di ammissione.</h:div><h:div>9.6. Con un quinto profilo di censura (profilo C.6) la parte ricorrente ha dedotto che la durata della concessione sarebbe eccessivamente ridotta, scoraggiando gli investimenti e ponendosi in contrasto con l’art. 6 del d.m. del 29 gennaio 2008, nella parte in cui stabilisce espressamente che “<corsivo>La concessione ha durata quadriennale. Potrà essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata</corsivo>”, mentre la <corsivo>lex specialis</corsivo> prevede una durata di 5 anni (60 mesi).</h:div><h:div>In disparte la questione relativa all’abrogazione implicita del citato d.m., pure ribadita all’odierna udienza dalla difesa erariale, il motivo è inammissibile.</h:div><h:div>Occorre premettere che, dalla lettura dei documenti di gara, emerge che la durata quinquennale della concessione è stata determinata sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale non manifestamente irragionevole, proprio in ragione anche di un giudizio di adeguatezza della durata al recupero degli investimenti (cfr. art. 4 del capitolato per il quale “<corsivo>La suddetta durata è stata calcolata tenendo conto del periodo necessario al recupero degli investimenti da parte del Concessionario, periodo individuato sulla base di criteri di ragionevolezza insieme con una remunerazione del capitale investito e tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultanti dal piano economico-finanziario di massima</corsivo>”).</h:div><h:div>Rispetto al termine indicato la ricorrente non ha individuato elementi di palese incongruenza, sicché la generica censura formulata col presente mezzo si palesa inammissibile in quanto orientata a sindacare una valutazione tecnico-discrezionale non manifestamente errata o irragionevole.</h:div><h:div>Va pure osservato che il fatto che la durata del contratto sia maggiore rispetto a quanto previsto all’art. 6 del d.m. 29 gennaio 2008 (recante modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura) è da ritenersi un dato a vantaggio degli operatori partecipanti alla gara e potenzialmente interessati alla aggiudicazione, dal cui annullamento la stessa ricorrente – stando alla stessa prospettazione della censura - non trarrebbe alcuna utilità o, addirittura, conseguirebbe un effetto contrario all’interesse indicato (cfr. anche T.A.R. Toscana, n. 941/2023).</h:div><h:div>La censura è infatti contraddittoriamente costruita intorno alla deduzione che la riduzione della durata della concessione a cinque anni scoraggerebbe gli investimenti (“<corsivo>D’altronde, è evidente che, riducendo il periodo massimo di gestione della concessione (fissato in cinque anni anziché 4+4 anni) vengono scoraggiati gli investimenti finalizzati alla valorizzazione dei beni e viene così fortemente compromessa l’idoneità della gestione concessoria ai fini di legge</corsivo>”, così la ricorrente alla pag. 46 del ricorso), ma al contempo si invoca l’applicazione di una disposizione che ridurrebbe addirittura a quattro gli anni di durata della concessione. </h:div><h:div>Non è infatti per nulla scontato o dovuto il rinnovo di altri quattro anni, con l’ovvia conseguenza che l’incertezza di un eventuale rinnovo non potrebbe garantire una base sufficientemente certa per la programmazione di investimenti su un periodo più lungo di quello previsto nella <corsivo>lex specialis</corsivo> e che la ricorrente inammissibilmente contesta. </h:div><h:div>9.7. Con un sesto profilo di censura la ricorrente ha dedotto che il disciplinare di gara non avrebbe affatto considerato tra i criteri ed i sottocriteri di valutazione dell’offerta i criteri ambientali minimi previsti dall’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 (profilo <corsivo>sub</corsivo> C7).</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Nel rispetto dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 i criteri ambientali minimi connessi all'oggetto dell'appalto sono stati inseriti come requisiti minimi all’art. 3 del capitolato tecnico, dove ove si legge che il concessionario si impegna ad osservare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM Sanificazione, dei CAM inerenti la carta per copia e carta grafica, dei CAM Tessili e<corsivo> “a rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani </corsivo>[…]”.</h:div><h:div>In ogni caso, non c’è alcuna norma che imponga l’indicazione dei CAM tra i criteri premiali: l’art. 34, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 si limita, più blandamente, a richiedere che i CAM “<corsivo>sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6</corsivo>”.</h:div><h:div>10. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della parte ricorrente a favore della Consip e della Coopculure. Vanno invece compensante nei confronti del Ministero che ha assunto e mantenuto una posizione marginale.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Consip e della Coopculture, delle spese di lite che liquida, per ciascuna di esse, in € 6.000, oltre accessori di legge, se dovuti. Compensa le spese di lite nei confronti del Ministero della Cultura.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/12/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Rosaria Maesano</h:div><h:div>Daniele Busico</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>