<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230021020230714120551585" descrizione="" gruppo="20230021020230714120551585" modifica="17/07/2023 10:17:02" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Ops Visiontech S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00210"/><fascicolo anno="2023" n="00251"/><urn>urn:nir:tar.friuli.venezia.giulia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230021020230714120551585.xml</file><wordfile>20230021020230714120551585.docm</wordfile><ricorso NRG="202300210">202300210\202300210.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1047 Manuela Sinigoi\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Manuela Sinigoi</firma><data>14/07/2023 17:33:44</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniele Busico</firma><data>14/07/2023 16:45:10</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Friuli Venezia Giulia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Manuela Sinigoi,	Presidente FF</h:div><h:div>Luca Emanuele Ricci,	Referendario</h:div><h:div>Daniele Busico,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Manzano prot. n. 6069 del 17 aprile 2023 con il quale è stato denegato il rilascio di autorizzazione pubblicitaria richiesto dalla ricorrente con la domanda prot. n. 17899 del 22 novembre 2022 – pratica SUAP n. 266472;</h:div><h:div>- di tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti;</h:div><h:div>e per la condanna del Comune al risarcimento del danno.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 210 del 2023, proposto dalla Ops Visiontech s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Pirrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Manzano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Stella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Manzano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Con ricorso notificato il 15 giugno 2023 e depositato il successivo giorno 22 la società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Comune di Manzano ha respinto la sua istanza del 22 novembre 2022 di autorizzazione all’apposizione di un cartello pubblicitario bifacciale lungo la SR 56 “di Gorizia” in corrispondenza del Km 14+575.</h:div><h:div>La ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) travisamento fatti, violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 3 della l. n. 241/1990, difetto di motivazione/illogicità; 2) violazione degli artt. 10 <corsivo>bis</corsivo> e 3 della l.n. 241/1990, difetto di motivazione; 3) violazione degli artt. 51 e 48 della l.n. 495/1992 e dell’art. 27 <corsivo>bis</corsivo>, comma 1, lett. i), della Deliberazione di C.C. di Manzano nr. 3 del primo marzo 2021; 4) travisamento dei fatti ed erroneità del destinatario; 5) violazione dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 17 <corsivo>bis</corsivo> della l. n. 241/1990, travisamento dei fatti; 6) eccesso di potere per sviamento di potere; 7) violazione dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell’art. 41 Cost., ingiustizia manifesta.</h:div><h:div>La ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno. </h:div><h:div>2. Il Comune si è costituto in giudizio in resistenza al ricorso.</h:div><h:div>3. Alla camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..</h:div><h:div>4. Il ricorso è infondato. </h:div><h:div>5. Col primo motivo la ricorrente ha dedotto che il Comune avrebbe fornito gran parte della motivazione di diniego su considerazioni relative ad un altro impianto pubblicitario.</h:div><h:div>5.1. Il motivo è infondato, atteso che – anche in base a quel che ha chiarito la difesa comunale nelle proprie difese – la richiesta di autorizzazione ha ad oggetto un impianto che per caratteristiche, collocazione e posizione è nella sostanza assai simile a quello già esistente o oggetto di un parallelo procedimento sanzionatorio. </h:div><h:div>I richiami fatti nel provvedimento all’istallazione già presente sono quindi pertinenti.</h:div><h:div>5.2. In ogni caso, le valutazioni dell’Amministrazione, pur richiamando le precedenti determinazioni, sono state effettuate correttamente sull’istanza della ricorrente – in relazione all’istallazione ancora da impiantare - attraverso un <corsivo>iter</corsivo> istruttorio e motivazionale anche autonomo rispetto alle considerazioni che hanno riguardato il cartellone pubblicitario (non autorizzato) già presente. </h:div><h:div>5.3. Giova pure puntualizzare, anche quale premessa delle successive considerazioni, che la dichiarazione resa all’odierna udienza del difensore della parte ricorrente, circa il fatto che il cartellone per il quale è richiesta l’autorizzazione non sarebbe posizionato ortogonalmente rispetto alla via Udine, è smentito <corsivo>ex actis</corsivo> dallo stesso documento n. 10 della produzione della ricorrente. D’altra parte anche il fatto che si tratti di cartellone bifacciale induce a ritenere ben più probabile un posizionamento ortogonale, piuttosto che parallelo al senso di marcia. </h:div><h:div>Proprio dall’esame del documento 10 emerge anche che la posizione e l’orientamento del cartellone per il quale è richiesta l’autorizzazione coincidono proprio con quelli del cartellone già esistente. </h:div><h:div>6. Ciò posto, conviene partire dall’esame del terzo motivo col quale si censurano le considerazioni comunali sulle ragioni ostative al rilascio dell’autorizzazione. In particolare, la società ricorrente ha dedotto l’insussistenza di una intersezione a raso e ha contestato l’applicabilità al caso di specie del divieto stabilito dall’art. 27 <corsivo>bis</corsivo>, comma 1, lett. i) del Regolamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.</h:div><h:div>6.1. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>6.2. L’art. 27 <corsivo>bis</corsivo>, comma 1, lett. i) cit. prevede che: “<corsivo>Fermo restando gli altri limiti e divieti previsti dal presente regolamento (e dal PGI) l’installazione di impianti pubblicitari è vietata: i) in corrispondenza degli incroci, lungo le curve e in tutte le posizioni vietate dal Codice della Strada, sulle barriere di sicurezza, sui salvagente e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione</corsivo>”.  </h:div><h:div>Al riguardo, il Collegio osserva che, ai fini di interesse della fattispecie in esame, assume rilevanza la nozione di “incrocio” o “intersezione a raso”, prevista dall’art. 3, rubricato “<corsivo>Definizioni stradali e di traffico</corsivo>”, del d.lgs. n. 285/1992, secondo cui: “<corsivo>Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:</corsivo>[…]<corsivo> 26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse</corsivo>”.</h:div><h:div>Dalla disposizione appena richiamata deriva l'assoluta irrilevanza del fatto che i veicoli provenienti dalla strada laterale possano attraversare la strada principale in tutto o in parte, essendo -viceversa- sufficiente che le due direttrici di traffico, ossia quella presente lungo la strada principale e quella proveniente dalla via secondaria intersecante, impegnino un'area comune (Cass. n. 24936/2021). </h:div><h:div>Ne consegue che non soltanto l'attraversamento, ma anche l'intersezione a "T" o ad "Y" e la semplice confluenza costituiscono "intersezioni" secondo la definizione del Codice della strada (in questi termini anche Cass. n. 10326/2020).</h:div><h:div>6.3. Con riferimento al caso di specie si rileva che l'impianto dovrà essere collocato in via Udine in corrispondenza di un’area di snodo a doppio senso di marcia che si interseca con la vicina via Diaz, costituente una confluenza di strade.</h:div><h:div>Si tratta quindi di intersezione per la quale trova applicazione il divieto di cui al citato art. 27 <corsivo>bis</corsivo>. </h:div><h:div>Di ciò danno palmare evidenza i documenti 5 e 6 della produzione documentale comunale del 10 luglio 2023, nei quali è rappresentata un’intersezione a raso tra le due vie proprio in corrispondenza del luogo ove la ricorrente vorrebbe collocare il cartellone pubblicitario in parola (in sostanziale corrispondenza di quello già esistente). </h:div><h:div>Il cartellone per il quale è chiesta autorizzazione, inoltre, si ripete, dovrebbe essere istallato in posizione ortogonale al senso di marcia. Una simile collocazione, a ben vedere, impone ancora di più una particolare cautela, attesa la sua idoneità a costituire un potenziale ostacolo alla visibilità sia per il traffico in “uscita” dalla via Udine sia per quello in ingresso proveniente dalla via Diaz. </h:div><h:div>6.4. Non assume poi rilievo dirimente la circostanza che sia previsto un divieto di transito; infatti la ricorrente non ha dimostrato che tale divieto riguardi entrambi i sensi di marcia e, anzi, la segnaletica orizzontale presente induce a ritenere che il passaggio non sia affatto del tutto precluso. </h:div><h:div>Neppure assumono rilevanza le ulteriori deduzioni di parte ricorrente circa la presenza di altra cartellonistica nelle immediate vicinanze dell’incrocio. </h:div><h:div>In particolare, con riguardo alla dedotta presenza a poca distanza di un altro impianto pubblicitario parallelo, l’Amministrazione ha chiarito che trattasi di cartellone non autorizzato e destinatario di autonomi accertamenti.</h:div><h:div>Quanto all’altra insegna (“CasaEDesign”), trattasi di insegna d’esercizio posta in senso parallelo al senso di marcia, per la quale è espressamente prevista deroga al divieto di cui all’art. 51, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 495/1992 dal successivo comma 5 dello stesso articolo.</h:div><h:div>6.5. Del tutto non condivisibile è pure l’affermazione della ricorrente secondo la quale “<corsivo>per i motivi sopra indicati si evince chiaramente che non trattasi di area di intersezione ma è da considerassi alla stregua di un passo carrabile”. </corsivo>Dal semplice esame della documentazione fotografica emerge che non si tratta affatto di un mero “<corsivo>accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli</corsivo>”, ma di una vera e propria intersezione, soggetta al transito veicolare.</h:div><h:div>7. In conclusione il rilievo comunale della violazione dell’art. 27 <corsivo>bis</corsivo>, comma 1, lett. i) del Regolamento, sopra citato, resiste alle censure mosse e costituisce idonea e autonoma <corsivo>ratio decidendi</corsivo> sufficiente a sorreggere la decisione di reiezione dell’istanza della ricorrente. </h:div><h:div>Il provvedimento di rigetto è infatti motivato sulla base di tre distinte ragioni, ciascuna autonomamente idonea a giustificarne il contenuto dispositivo. Esso ha quindi natura di atto c.d. “plurimotivato”, che <corsivo>“resiste all'annullamento in sede giurisdizionale se risulta sussistente anche una sola delle ragioni che lo sorreggono” </corsivo>(Cons. di Stato, n. 4873/2021).</h:div><h:div>Risulta, pertanto, sufficiente il riscontro della legittimità (in relazione alle censure più sopra esaminate) della ragione di diniego connessa alla violazione dell’art. 27 <corsivo>bis</corsivo>, comma 1, lett. i) per condurre al rigetto dell'intero ricorso.</h:div><h:div>8. Alla luce della reiezione della domanda di annullamento, anche quella conseguente di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno deve essere rigettata.</h:div><h:div>9. In conclusione il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della parte ricorrente.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune, delle spese di lite che liquida in € 2.500, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Cristina Gilardi</h:div><h:div>Daniele Busico</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>