<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200004620201205182247926" descrizione="" gruppo="20200004620201205182247926" modifica="12/6/2020 2:08:07 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2020" n="00046"/><fascicolo anno="2020" n="00421"/><urn>urn:nir:tar.friuli.venezia.giulia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200004620201205182247926.xml</file><wordfile>20200004620201205182247926.docm</wordfile><ricorso NRG="202000046">202000046\202000046.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Trieste\Sezione 1\2020\202000046\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Oria Settesoldi</firma><data>06/12/2020 14:08:07</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Manuela Sinigoi</firma><data>05/12/2020 18:46:12</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/12/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Friuli Venezia Giulia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Oria Settesoldi,	Presidente</h:div><h:div>Manuela Sinigoi,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Lorenzo Stevanato,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato il 19 febbraio 2020: </corsivo></h:div><h:div>- del provvedimento prot. n. 0080888/P del 22/11/2019 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche;</h:div><h:div>- del decreto n. 8786/AGFOR del 13/12/2019 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche (doc. n. 2 all.);</h:div><h:div>- di ogni altro atto precedente o successivo, presupposto o necessario, ancorché non conosciuto ;</h:div><h:div>con espressa riserva di presentare motivi aggiunti e domanda di risarcimento del danno ex art. 30, comma 5, cpa; </h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati depositato il 13 giugno 2020: </corsivo></h:div><h:div>- del decreto n. 399/AGFOR del 21/01/2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche; </h:div><h:div>- di ogni altro atto precedente o successivo, presupposto o necessario, ancorché non conosciuto;</h:div><h:div>con espressa riserva di presentare motivi aggiunti e domanda di risarcimento del danno ex art. 30, comma 5, cpa; </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 46 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Aiab Friuli Venezia Giulia Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pesce e Filippo Capomacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Volpe e Elda Massari dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia, 1; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Università degli Studi di Udine non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso introduttivo depositato il 19 febbraio 2020 e successivo ricorso per motivi aggiunti depositato il 13 giugno 2020, l’AIAB Friuli Venezia Giulia APS - Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica del Friuli Venezia Giulia ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le ha dapprima comunicato il parziale accoglimento delle istanze di contributo a valere sui fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (art. 73, comma 2, legge regionale 08/04/2016 n. 4 - D.P.Reg. 07/07/2016 n. 141/Pres.) - misura 16 – Cooperazione - 16.1.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” per la realizzazione dei progetti denominati INTAVIEBIO e INTECORT e poi riconosciuto e concesso (allo stato solo con riguardo al primo progetto) un contributo ridotto rispetto a quello richiesto e ciò in ragione del fatto <corsivo>che ”l’IVA non può rientrare tra le voci di spesa ammissibili”, </corsivo>come da parere dell’Autorità di Gestione del PSR FVG 2014-2020, che, interpellato sulla specifica fattispecie, ha, per l’appunto, confermato che nel caso di soggetti che, come la ricorrente, aderiscono al regime fiscale forfettario di cui alla legge n. 389/1991 l’IVA risulta inammissibile.</h:div><h:div>La domanda azionata, mirata a contestare le decisioni dell’Amministrazione intimata laddove non riconoscono per intero il beneficio richiesto, è affidata a un unico motivo di diritto, così rubricato <corsivo>“Violazione di legge: art. 69 Regolamento UE n. 1303/2013 – art. 15 decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 - art. 15 del bando di accesso agli interventi 16.1.1 – eccesso di potere per sviamento dal fine”,</corsivo> con cui la ricorrente deduce, in estrema sintesi, che il regime forfettario di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398, al quale aderisce in virtù di quanto disposto dall’art. 9 bis del d.l. 30.12.1991, n. 417, convertito con legge 6.2.1992, n. 66 - che, per quanto qui rileva, stabilisce, per l’appunto, che le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche dettate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 si applicano, in quanto compatibili, alle associazioni senza fini di lucro - rende assolutamente indetraibile l'IVA sulle fatture di acquisto e che, sempre in ragione del predetto regime fiscale, l'IVA prevista (e corrisposta) sulle fatture di acquisto non può essere recuperata e/o compensata, anche solo in via indiretta, con altre operazioni.</h:div><h:div>In sostanza – afferma - l'associazione ricorrente, quando acquista un bene o un servizio, non può in alcun modo detrarre, compensare e/o recuperare la relativa IVA.</h:div><h:div>Contesta, quindi, la motivazione del rigetto basata sull’astratta possibilità di recuperare l’IVA, in quanto, a suo avviso, contraria alla legge, al bando e, comunque, al fine sotteso alla normativa in tema di finanziamenti europei, che, a suo avviso, prevedrebbe di verificare in concreto, e non in astratto, se la posizione fiscale del beneficiario permette o meno di «recuperare» (anche solo in via indiretta o parziale) l'imposta sul valore aggiunto.</h:div><h:div>La Regione intimata, costituita, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dell’impugnazione, laddove rivolta all’atto prot. n. 0080888/P del 22/11/2019, in quanto avente natura meramente istruttoria, privo di portata lesiva.</h:div><h:div>Ha, poi, controdedotto alle avverse censure a difesa della legittimità dell’attività provvedimentale posta in essere, insistendo, in particolare, sulla circostanza che l’IVA non sarebbe non recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA, in quanto se la ricorrente si avvalesse del regime ordinario lo potrebbe fare, come da pareri assunti a supporto della decisione assunta e/o successivamente acquisiti.</h:div><h:div>La ricorrente ha brevemente replicato, richiamando l’attenzione sul fatto che, per espressa disposizione legislativa nazionale, “<corsivo>l’IVA addebitata sugli acquisti è indetraibile (nemmeno in via forfettaria, come surrettiziamente sostenuto dalla REGIONE FVG) e rimane a carico dell’acquirente, traducendosi in un costo effettivo”.</corsivo></h:div><h:div>Al riguardo, ha sottolineato, inoltre, che <corsivo>“nel regime previsto dalla legge 398/91 non vi è una detraibilità nemmeno forfettaria dell’IVA sugli acquisti (ovvero non vi è una detraibilità parziale sulle fatture di acquisto); la forfettizzazione è prevista esclusivamente per l'IVA delle fatture di vendita, versata all’erario nella misura del 50%”</corsivo> e che <corsivo>“… tale forfetizzazione viene applicata solo ove l’ente svolga attività commerciale e solo sulle fatture emesse in relazione a tale attività”,</corsivo> nel mentre <corsivo>“l’AIAB svolge, per statuto, quasi solo esclusivamente attività istituzionale, che è fuori dal campo dell’IVA e non determina obbligo di fatturazione e di addebito dell’imposta”.</corsivo></h:div><h:div>In ogni caso, <corsivo>“l’eventuale emissione di qualche fattura per esercizio di poche attività commerciali, con la relativa IVA da versare ridotta al 50%, rimane ampiamente penalizzata dall’indetraibilità (oggettiva e prevista dalla legge nazionale) di tutta l’IVA sulle fatture di acquisto (di ammontare ben superiore al risparmio forfettizzato sull’IVA addebitata nelle vendite)”.</corsivo></h:div><h:div>Ha, quindi, ribadito, che la detraibilità dell'IVA deve essere verificata in concreto, ovvero in ragione del rispettivo regime fiscale e del conseguente accertamento della totale indetraibilità di detta imposta.</h:div><h:div>La causa è stata chiamata e discussa alla pubblica udienza del 21 ottobre 2020 e, poi, trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che la natura provvedimentale o meno dell’atto prot. n. 0080888/P del 22/11/2019 sia, del tutto, ininfluente in ordine all’esito del presente giudizio, atteso che parte ricorrente l’ha comunque impugnato in uno e contestualmente al decreto n. 8786/AGFOR del 13/12/2019 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche, pacificamente idoneo a incidere, pregiudicandola, sulla sua posizione giuridica soggettiva, al pari del decreto n. 399/AGFOR del 21/01/2020 gravato col successivo ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>E’, dunque, evidente che di nessuna utilità s’appalesa per la Regione l’invocata declaratoria di inammissibilità dell’atto su indicato.</h:div><h:div>Nel merito, il ricorso va, in ogni caso, accolto.</h:div><h:div>Nel caso che qui occupa, viene, invero, in rilievo la portata da attribuirsi alla disposizione di cui all'art. 69, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento UE n. 1303/2013, che prevede che <corsivo>«Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, i seguenti costi:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>(…) c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA».</corsivo></h:div><h:div>Analoga e conforme disposizione è, infatti, prevista dal Bando per l'accesso agli interventi 16.1.1 all'art. 15 lettera k), approvato con delibera della Giunta regionale FVG n. 1313 del 13 luglio 2018, che prevede, per l’appunto, tra i costi non ammissibili <corsivo>«l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA».</corsivo></h:div><h:div>Sul punto si scontrano, invero, l’interpretazione datane dalla Regione (e qui ribadita dalla medesima nelle difese svolte), che, sulla scorta di una prognosi teorica di recuperabilità che prescinde da ogni valutazione circa la concreta situazione della ricorrente (<corsivo>rectius</corsivo> dell’operazione posta in essere), ritiene, in estrema sintesi, che l’IVA non può costituire costo finanziabile, in quanto comunque recuperabile con il regime ordinario, e quella diametralmente opposta dell’Associazione interessata, che ritiene, per converso, imprescindibile la valorizzazione del dato concreto ovvero della circostanza che, quale ente di promozione sociale, senza scopo di lucro, che fruisce di un sistema fiscale agevolato previsto e assentito dalla legge, sopporta, per intero, il costo dell’IVA sugli acquisti, essendo questo un costo non detraibile.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene, invero, dirimente la circostanza, su cui ha reiteratamente richiamato l’attenzione l’Associazione ricorrente, che l’onere economico dell’IVA pagata sugli acquisti e, nello specifico, su quelli necessari per la realizzazione del progetto cui si riferisce la domanda di contributo non viene, in alcun modo, neutralizzato.</h:div><h:div>Al riguardo, risulta, infatti, pacifico che il regime fiscale forfettario opzionato dalla ricorrente medesima si caratterizza, relativamente allo svolgimento dell’attività commerciale, per la totale indetraibilità dell’IVA sugli acquisti e per l’IVA a debito calcolata sul 50% dei corrispettivi riscossi per la cessione di beni e servizi.</h:div><h:div>La ricorrente - che ha evidenziato di essere un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro e di rientrare nella categoria degli enti non commerciali, nonché precisato di fruire di un regime fiscale agevolato, di natura forfettaria, tanto per la determinazione dell’IRES quanto per la determinazione dell’IVA, in virtù di quanto disposto dall’art. 9 bis del d.l. 30.12.1991, n. 417, convertito con legge 6.2.1992, n. 66, che, per quanto qui rileva, stabilisce, per l’appunto, che le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche dettate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 si applicano, in quanto compatibili, alle associazioni senza fini di lucro – ha, peraltro, opportunamente e condivisibilmente specificato che <corsivo>“la determinazione del reddito imponibile ai fini IRES avviene applicando all’ammontare dei proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. La tassazione è poi applicata secondo l’ordinaria aliquota IRES; avviene applicando il principio di cassa, ma ai proventi incassati vanno aggiunti i ricavi fatturati anche se non ancora incassati.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il pagamento dell’imposta avviene con il modello Unico Enti non commerciali, nei termini di legge.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>L’applicazione del regime fiscale sopra descritto… comporta, sotto il profilo del regime Iva, secondo quanto previsto dalla legge di riferimento, che alla determinazione attiva forfettaria dell’Iva da versare sulle fatture attive emesse, corrisponda sul lato passivo la totale indetraibilità dell’Iva sugli acquisti addebitata in rivalsa dai fornitori”.</corsivo></h:div><h:div>Ha, quindi, affermato che <corsivo>“è…  caratteristica propria del regime fiscale previsto dalla legge 398/91 il venir meno del meccanismo di neutralità dell’Iva, normalmente garantito dalla detrazione, dall’Iva dovuta sull’ammontare delle operazioni attive, dell’Iva addebitata dai fornitori sugli acquisiti: per effetto della deroga a tale meccanismo, l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti si traduce in un costo dell’Iva stessa che, come tale, rimane a carico dell’associazione medesima”.</corsivo></h:div><h:div>E proprio questo è l’aspetto che qui maggiormente rileva.</h:div><h:div>A confortare le conclusioni cui la medesima giunge circa l’ammissibilità a finanziamento dell’IVA sostenuta nel caso specifico vale, in effetti, quanto stabilito dalla stessa Commissione europea nella <corsivo>“GUIDANCE NOTE”</corsivo> in data 30/10/2018 recante <corsivo>“Conditions for eligibility of VAT under Cohesion policy rules in the 2014-2020 programming period”</corsivo> (Condizioni di ammissibilità dell'IVA ai sensi delle norme relative al fondo di coesione nella programmazione 2014-2020), dato che, anche ad avviso del Collegio, tale Guida lascia intendere che ciò che viene in rilievo è la recuperabilità dell’IVA sull’operazione in concreto effettuata e non, invece, quella meramente astratta, condizionata dal regime fiscale prescelto.</h:div><h:div>Si legge, infatti, <corsivo>che “Finché la legge nazionale conferisce il diritto a recuperare l'IVA per una determinata operazione e anche se questo diritto non è stato esercitato, l'IVA non sarà ammissibile. Il termine &lt;non recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA&gt; nell'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), RDC deve pertanto essere inteso in modo da escludere tutte le situazioni in cui l'IVA potrebbe essere recuperata” </corsivo>(As long as the national law confers the right to recover VAT for a given operation and even though this right has not been exercised, the VAT will not be eligible. The term ‘non-recoverable under national VAT legislation’ in Article 69(3)(c) CPR is therefore to be understood to exclude all situations where VAT could be recovered. Certain situations may result for the beneficiary in unjustified double financial benefit).</h:div><h:div>Ma soprattutto si legge che <corsivo>“Per determinare se l'IVA è recuperabile nelle operazioni sostenute dai fondi SIE, si dovrebbe in definitiva stabilire se l'IVA pagata da un beneficiario su un'operazione è effettivamente e definitivamente a carico di tale beneficiario. In effetti, ci possono essere situazioni in cui l'onere economico dell'IVA pagata è comunque neutralizzato (attraverso regimi di compensazione al di fuori del sistema dell'IVA). In genere è il caso in cui il beneficiario trasferisce l'onere dell'IVA a un'altra entità, avendo il diritto di detrarre / rimborsare e quindi neutralizzare il proprio onere economico (ad esempio, quando si generano operazioni in cui la fase operativa del progetto è soggetta all'IVA. In tal caso, l'IVA dovrebbe essere considerata recuperabile e quindi non ammissibile”</corsivo> (To determine whether VAT is recoverable in operations supported by the ESI Funds, it should be ultimately established if VAT paid by a beneficiary on an operation is genuinely and definitively borne by that beneficiary. Indeed, there may be situations where the economic burden of VAT paid is nevertheless neutralised (through compensation schemes outside the VAT system). This is typically the case, where the beneficiary transfers the VAT burden to another entity, having the right to deduct/refund it and thus neutralise its economic burden (e.g. revenue generating operations where the operational phase of the project is subject to VAT). In such case, the VAT should be considered as recoverable and therefore not eligible).</h:div><h:div>Orbene, il riferimento all’IVA (specificamente) pagata su una (data) operazione pare dare rilevanza, ai fini dell’apprezzamento della sua recuperabilità, proprio al caso concreto e non al regime fiscale teoricamente e potenzialmente eleggibile.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene, in ogni caso, che la scelta di un regime fiscale, pacificamente assentito dall’ordinamento, non possa tradursi in alcun modo in una penalizzazione per il contribuente. Nel regime previsto dalla legge 398/91 è, peraltro, indubbio che non vi è una detraibilità nemmeno forfettaria dell’IVA sugli acquisti; la forfettizzazione è prevista, infatti, esclusivamente per l'IVA delle fatture di vendita, versata all’erario nella misura del 50%. Sicché, l’IVA addebitata sugli acquisti rimane definitivamente a carico dell’acquirente, traducendosi in un costo effettivo, in quanto non ha, per l’appunto, alcun modo di recuperarla in concreto.</h:div><h:div>E’, dunque, condivisibile quanto osservato dalla ricorrente ovvero che “<corsivo>Diversamente ragionando, da una parte, verrebbe corrisposto un contributo inferiore rispetto alla spesa sostenuta (in contrasto con le finalità pubbliche sottese al finanziamento), dall'altra, verrebbero discriminati i beneficiari in base al rispettivo regime fiscale.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Infatti, l'aver adottato un particolare regime fiscale, nel caso di AIAB in ragione delle finalità non commerciali della propria attività associativa, ritenute dall'ordinamento giuridico italiano meritevoli di aiuto per il tramite di un regime fiscale semplificato e meno gravoso, non può sortire l'effetto contrario ovvero comportare, in sede contributiva, un trattamento di sfavore rispetto ai beneficiari sottoposti al regime fiscale ordinario.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Adottando, infatti, tale irragionevole principio, invero sostenuto dall'amministrazione regionale, verrebbero danneggiati proprio i soggetti che l'ordinamento vorrebbe tutelare in ragione delle particolari finalità sottese alla propria attività associativa”.</corsivo></h:div><h:div>Sul punto è, peraltro, del tutto inconferente sia la sentenza citata dall'Amministrazione resistente (Cass. n. 26914/2019 del 22/10/2019) e ciò per le ragioni evidenziate dalla ricorrente nella memoria di replica (pagg. 10-11), cui si rinvia, che il richiamo all’art. 7 del d.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione), laddove stabilisce che  <corsivo>“L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile”</corsivo> (comma 1) e che <corsivo>“Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1” </corsivo>(comma 2), atteso che il Titolo XII della citata direttiva ha un campo d’applicazione che nulla ha a che vedere con la fattispecie in esame.</h:div><h:div>A quanto innanzi evidenziato si aggiunge, inoltre, la considerazione, per nulla trascurabile, che, nel caso che ci occupa, non pare assolutamente venire in rilievo la (limitata) attività commerciale svolta dall’Associazione ricorrente, ma quella di carattere eminentemente istituzionale ovvero di aggregazione e di rappresentanza di tutti coloro, che, a vario titolo e a diversi livelli, si riconoscono nell’agricoltura biologica, ritenendola modello e strumento di sviluppo sostenibile ed elemento imprescindibile del proprio stile di vita, basato sui principi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse, rispetto dell’ambiente, del benessere animale e della salute di chi consuma.</h:div><h:div>Al riguardo, giova, invero, rammentare che la finalità del bando del tipo di intervento 16.1.1, previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nell’ultima versione approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2018) 666 final del 31 gennaio 2018, <corsivo>“è quella di sostenere il rafforzamento dei legami tra il mondo produttivo e quello della ricerca e della conoscenza per superare le debolezze attuali nel campo dell’innovazione a partire dalle effettive esigenze del settore produttivo, promuovendo la costituzione e il funzionamento di Gruppi Operativi (di seguito GO), che rappresentano lo strumento operativo del Partenariato Europeo per l’Innovazione (di seguito PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, e la realizzazione di progetti di innovazione”</corsivo> (art. 1, comma 1, bando regionale) e che <corsivo>“Il tipo di intervento, nel suo complesso, concorre in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla focus area 1.b - Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali, stabiliti dall’Unione in materia di sviluppo rurale all’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in quanto contribuisce alla promozione di processi di cooperazione tra operatori agricoli e forestali e il sistema della ricerca e della conoscenza per sviluppare iniziative di innovazione e migliorarne la diffusione. Dal punto di vista finanziario il tipo di intervento contribuisce alle focus area 2.a, 3.a e Priorità 4 (focus area 4.a, 4.b, 4.c), inoltre, per il suo carattere trasversale, ha un impatto potenziale su tutte le altre priorità e focus area”</corsivo> (art. 1, comma 2).</h:div><h:div>Pare, dunque, potersi affermare che l’iniziativa progettuale per cui è stata avanzata istanza di finanziamento sia sussumibile tra quelle di promozione dell’agricoltura biologica e biodinamica nelle sue varie forme, di divulgazione dei valori e dei principi del metodo di produzione biologico, di informazione e formazione degli operatori economici, dei tecnici e dei consumatori nel campo dell’agricoltura biologica e dell’alimentazione naturale e di valorizzazione e tutela della natura e dell’ambiente del territorio in cui opera l’Associazione medesima, in cui si sostanzia l’attività istituzionale sua propria.</h:div><h:div>Trattasi, dunque, di attività in relazione alla quale l’Associazione ricorrente non costituisce un soggetto passivo d’imposta, bensì viene incisa dalla medesima, al pari di un qualsiasi <corsivo>“consumatore finale”,</corsivo> derivandone che in alcun modo può recuperare l’IVA.</h:div><h:div>Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va, in definitiva, accolto, in quanto fondato e, per l’effetto, annullati i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione del diverso tenore dei pareri su cui la Regione ha basato la propria decisione.</h:div><h:div>La Regione intimata sarà, però, tenuta a rimborsare alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i decreti impugnati per le ragioni di cui in motivazione. </h:div><h:div>Spese compensate </h:div><h:div>La Regione intimata sarà tenuta a rimborsare alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/10/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Eleonora Scarso</h:div><h:div>Manuela Sinigoi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>