<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190012420200205001312079" descrizione="" gruppo="20190012420200205001312079" modifica="2/11/2020 12:14:12 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00124"/><fascicolo anno="2020" n="00067"/><urn>urn:nir:tar.friuli.venezia.giulia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190012420200205001312079.xml</file><wordfile>20190012420200205001312079.docm</wordfile><ricorso NRG="201900124">201900124\201900124.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Trieste\Sezione 1\2019\201900124\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Oria Settesoldi</firma><data>11/02/2020 12:14:12</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nicola Bardino</firma><data>05/02/2020 00:19:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/02/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Friuli Venezia Giulia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Oria Settesoldi,	Presidente</h:div><h:div>Manuela Sinigoi,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola Bardino,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell’ordinanza sindacale n. 1 del 29 gennaio 2019 pubblicata fino al 13 febbraio 2019 avente ad oggetto la determinazione degli orari di apertura al pubblico delle sale da gioco e l’individuazione delle relative sanzioni amministrative.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 124 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Tabu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Busetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Fiume Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Milo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via di Mercato Vecchio 3; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiume Veneto;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	La ricorrente gestisce un locale, sito nel Comune di Fiume Veneto, dove esercita, debitamente autorizzata, l’attività di “<corsivo>raccolta del gioco lecito mediante apparecchi videoterminali (VLT) da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, c. 6, lett. b) del T.U.L.P.S.</corsivo>” nonché l’“<corsivo>attività di agenzia di raccolta delle scommesse sportive ed ippiche</corsivo>”.</h:div><h:div>Segnala che il locale, che impegna numerosi addetti, osserva un orario di aperura di 24 ore giornaliere, senza giorni di chiusura.</h:div><h:div>Con il presente ricorso, impugna l’ordinanza sindacale, di cui in epigrafe, con la quale, richiamato l’<corsivo>“atto di indirizzo in materia di orari degli esercizi ove sono installati apparecchi per il gioco lecito ai sensi dell’art. 6, c. 12, L.R. 1/2014</corsivo>”, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2018, sono stati stabiliti gli orari di apertura al pubblico delle sale giochi operanti nel comune di Fiume Veneto, nei termini seguenti: “<corsivo>tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 01.00 e gli orari di accesso ai giochi leciti installati negli esercizi commerciali quali attività complementari, operanti nel comune di Fiume Veneto, sono determinati come segue: tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00</corsivo>”. Con il medesimo provvedimento, ricorda ancora la ricorrente, è stato poi precisato che, “<corsivo>fatta salva l’applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, le violazioni dell’osservanza degli orari di apertura sopra indicati, sono punibili con il pagamento di una sanzione amministrativa da E. 1.000,00 ad E. 5.000,00 con l’applicazione dei principi della legge regionale 17.01.1984 n. 1</corsivo>”; “<corsivo>qualora vi sia reiterazione di violazione ai sensi dell’art. 8-bis della L. 689/81, si applicherà la sanzione della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 T.U.L.P.S., ovvero la sospensione dell’attività di bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto o ex art. 88 T.U.L.P.S. quali agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc., da un minimo di giorni tre ad un massimo di giorni trenta</corsivo>”.</h:div><h:div>2.	Avverso tale ordinanza sono ora proposti sei motivi di gravame:</h:div><h:div>-- (1) <corsivo>eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o di motivazione dell’ordinanza sindacale n. 1 d.d. 29.01.19 oggetto del presente ricorso – violazione dell’art. 50, c. 7 del TUEL e dell’art. 6, c. 12 della L.R. 14 febbraio 2014 n. 1</corsivo>: l’Amministrazione, limitando in modo particolarmente incisivo gli orari di apertura delle sale giochi, da un lato, avrebbe omesso di identificare le categorie di soggetti tutelati mediante il provvedimento restrittivo (minori e fasce più deboli); dall’altro lato, non avrebbe considerato le esigenze delle attività economiche, sacrificandone in termini eccessivi e irragionevoli l’esercizio dell’impresa (gestione ed erogazione del gioco), senza una diretta connessione tra il sacrificio imposto e l’auspicata attenuazione dei gravi fenomeni di dipendenza in cui si sostanziano le ludopatie, e in mancanza di rilevazioni scientifiche recenti (tale non essendo, a giudizio del ricorrente, <corsivo>la relazione di inquadramento del fenomeno sul gioco d’azzardo patologico in Friuli Venezia Giulia</corsivo>, risalente al 2016 e richiamata nell’atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale);</h:div><h:div>-- (2) <corsivo>violazione di legge in relazione all’art. 6 della legge 11 novembre 2011 n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Futuro delle imprese)</corsivo>: si contesta la mancata partecipazione al procedimento, sfociato nell’adozione dell’ordinanza limitativa degli orari, degli operatori del settore e dei loro raggruppamenti associativi (partecipazione dovuta ai sensi dell’art. 6, L. n. 180 del 2011), anche alla luce della scelta di escludere dai periodi di apertura le fasce orarie nelle quali si realizzerebbe la maggior parte del volume d’affari;</h:div><h:div>-- (3) <corsivo>eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o di motivazione e/o per motivazione illogica in relazione all’esplicazione della necessità del ricorso all’ordinanza sindacale n. 1 d.d. 29 gennaio 2019 e all’omessa valutazione dell’incidenza dei provvedimenti amministrativi sul tessuto imprenditoriale</corsivo>: il provvedimento non sarebbe stato preceduto da un’adeguata istruttoria, idonea a dare conto del sacrificio economico imposto alla ricorrente;</h:div><h:div>-- (4) <corsivo>violazione di legge rispetto alle norme di cui al D.L. 13.08.2011 n. 138</corsivo>: il provvedimento impugnato darebbe luogo ad una inaccettabile compressione della libertà d’impresa;</h:div><h:div>-- (5) <corsivo>violazione di legge: violazione degli artt. 23 della costituzione; 1, 8 bis e 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689; 9 della L.R. Friuli Venezia Giulia 14.02.2014 n. 1</corsivo>: viene contestato l’apparato sanzionatorio previsto dall’ordinanza, da ritenersi sfornito di supporto normativo e come tale introdotto in violazione del principio di legalità delle sanzioni amministrative;</h:div><h:div>-- (6) <corsivo>le “tensioni” con le direttive comunitarie e gli articoli 49 e 56 del TFUE (già articoli 43 e 49 del TCE)</corsivo>:</h:div><h:div>--- (6.a) <corsivo>violazione della direttiva 98/34/ce (così come modificata dalla direttiva 98/48/ce) in particolare degli artt. 1, 8 e 9 della stessa; violazione degli artt. 10, 23, 28, 30, 43, 46 e 49 del trattato ce e conseguente non opponibilità e/o disapplicazione della L.R. 14.02.2014 n. 1 e in particolare del suo articolo 6 per omessa previa notificazione della stessa alla Commissione Europea</corsivo>: si richiede la disapplicazione della legge regionale n. 1 del 2014 (sulla cui base è stata emanata l’ordinanza oggetto del gravame), ritenendo che essa, opponendosi al principio di libera circolazione, abbia introdotto un requisito generale volto a delimitare l’accesso all’attività di somministrazione dei giochi, dando luogo ad una misura restrittiva la quale, oltre a doversi ritenere ingiustificata, avrebbe in ogni caso richiesto la preventiva notificazione alla Commissione Europea sulla base delle disposizioni indicate in rubrica;</h:div><h:div>--- (6.b) <corsivo>violazione degli articoli 49 e 56 del TFUE (già articoli 43 e 49 del CE)</corsivo>: si ravvisa il contrasto con i principi di libera prestazione di servizi e di libertà di stabilimento, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, in quanto il provvedimento di limitazione degli orari produrrebbe effetti espulsivi, precludendo di fatto la prosecuzione dell’attività da parte della ricorrente.</h:div><h:div>In relazione a quest’ultimo motivo, la ricorrente richiede, in via subordinata, la proposizione, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE (ora 234 CE), della questione pregiudiziale in ordine all’interpretazione della direttiva 98/34/CE (come modificata dalla direttiva 98/48/CE), riguardante la procedura di informazione nel settore delle disposizioni e delle regolamentazioni tecniche con specifico riferimento alle misure restrittive derivanti dall’applicazione della normativa regionale.</h:div><h:div>3.	Il gravame si conclude con la formulazione (settimo motivo) di una questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 6 della L.R. Friuli Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 1 in relazione agli artt. 3, 41, 97, 32, 117, 2° comma lettera m) Cost.</h:div><h:div>Si ravviserebbe la violazione del canone di uguaglianza, declinato nei principi di non discriminazione, di libertà di iniziativa economica e di imparzialità dell’attività amministrativa. Viene inoltre ravvisata l’invasione delle competenze statali, in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, sancita dall’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., dovendosi ritenere che la disciplina afferente alla prevenzione della ludopatia vada ricondotta a prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute che,  in quanto tali, andrebbero necessariamente garantite in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.</h:div><h:div>4.	Costituitosi in giudizio, il Comune ha resistito nel merito svolgendo ampie deduzioni.</h:div><h:div>Ha inoltre eccepito l’irricevibilità del ricorso, perché proposto oltre il termine prescritto dall’art. 29 c.p.a., decorrente dalla data di approvazione dell’ordinanza, nonché la tardività del deposito dei documenti (avvenuto il 13 settembre 2019) e della memoria (compiuto il 23 settembre 2019), entrambi eseguiti oltre i termini sanciti dall’art. 73, 1° co. c.p.a., computati a ritroso, a partire dal 23 ottobre 2019, data dell’udienza pubblica in cui la causa è stata infine assegnata alla decisione.</h:div><h:div>5.	Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di irricevibilità del gravame, formulata dalla difesa del Comune.</h:div><h:div>Occorre infatti rammentare che il termine di impugnazione degli “<corsivo>atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale</corsivo>” va inderogabilmente computato “<corsivo>dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge</corsivo>” (art. 41, 2° comma, c.p.a.).</h:div><h:div>Nel caso di specie, l’ordinanza sindacale risulta soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 1 (comma 15), L. R. n. 21 del 2003, per la durata di quindici giorni. Essa è stata eseguita dal 29 gennaio al 13 febbraio 2019, come può desumersi dalla prescritta attestazione. Il termine di sessanta giorni, stabilito ai fini della tempestività dell’azione di annullamento (art. 29, c.p.a.), decorrente dal 13 febbraio 2019, ultimo giorno di pubblicazione, è dunque venuto a scadere il 14 aprile 2019 (sessantesimo giorno).</h:div><h:div>Pertanto, l’impugnazione, notificata peraltro il 10 aprile (entro il sessantesimo giorno), va ritenuta tempestiva.</h:div><h:div>6.	Meritano invece adesione i rilievi di tardività, formulati a carico dei documenti e della memoria, rispettivamente prodotti dalla ricorrente il 13 settembre 2019 e il 23 settembre 2019.</h:div><h:div>Entrambi i depositi sono da considerare irrituali, in quanto effettuati allorché i rispettivi termini, di quaranta e di trenta <corsivo>liberi</corsivo> precedenti l’udienza (23 ottobre 2019), stabiliti dall’art. 73 c.p.a. e da qualificarsi come perentori (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 4295 del 2017), risultavano già decorsi: essi si erano infatti perfezionati, per i documenti, il 12 settembre 2019 e, per la memoria, il 22 settembre (o, più esattamente, venerdì 20 settembre – ultimo giorno feriale utile).</h:div><h:div>In sede di decisione, non può quindi tenersi conto degli allegati e delle difese tardivamente depositati dalla ricorrente.</h:div><h:div>7.	Nel merito il ricorso è infondato.</h:div><h:div>8.1	Il primo e il terzo profilo di censura possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.</h:div><h:div>Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe stabilito l’orario di apertura dell’attività, trascurando di identificare preventivamente le categorie di soggetti tutelati mediante il provvedimento restrittivo e senza inoltre considerare le esigenze imprenditoriali.</h:div><h:div>Osserva, in particolare, che l’ordinanza impugnata non darebbe conto del rapporto che si dovrebbe instaurare tra la definizione dei nuovi orari e la diminuzione (attesa) delle patologie connesse al gioco, limitandosi a rivolgere un apodittico richiamo all’atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale.</h:div><h:div>Con la terza doglianza, viene poi contestato un più generale difetto di istruttoria, in quanto l’ordinanza non avrebbe dato conto delle ragioni che giustificano il sacrificio imposto, tramite la limitazione (o meglio, come si vedrà tra breve, la regolazione) oraria, all’operatore economico.</h:div><h:div>In merito, deve essere innanzitutto premesso che ai sensi dell’art. 6, 12° co. della L.R. Friuli Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 1 “<corsivo>i Comuni stabiliscono gli orari di apertura delle sale da gioco, in particolare per le sale giochi autorizzate non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e negli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari non oltre le otto ore giornaliere, contemperando le esigenze delle attività economiche con le norme a tutela della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, dell'inquinamento acustico, della quiete pubblica, del contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia e della tutela dei minori e delle persone più deboli. I Comuni stabiliscono altresì le relative sanzioni amministrative, in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto delle esigenze di tutela di cui al periodo precedente</corsivo>”.</h:div><h:div>Alla luce dell’inequivoco dato testuale, va constatato che è la stessa disposizione contenuta nella legge regionale a determinare in tredici ore giornaliere l’orario massimo di apertura delle sale giochi (otto ore nel caso di somministrazione del gioco complementari ad altre attività), lasciando al Comune soltanto il potere di distribuire ed eventualmente ridurre tale periodo di apertura, nell’arco della giornata.</h:div><h:div>L’impugnazione, sotto i profili in considerazione, si rivolge pertanto a contestare la mera suddivisione giornaliera dell’orario di apertura, restando rigidamente stabilito il complessivo monte orario (tredici ore) previsto dalla citata disposizione e confermato (in senso evidentemente favorevole all’interesse dell’impresa) dal provvedimento sindacale.</h:div><h:div>Circoscritto l’ambito entro cui si muovono le censure in esame, deve essere poi considerato che, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, l’auspicato bilanciamento di interessi, tra la posizione degli operatori economici e le categorie tutelate, trova la propria chiara sintesi nell’ambito della deliberazione consiliare di indirizzo (n. 4 del 2018), peraltro non raggiunta da alcuna impugnazione, di cui l’ordinanza oggetto del gravame costituisce, a ben vedere, mero strumento attuativo, correttamente adottato ai sensi dell’art. 50, 7° co. TUEL (così Cons. Stato, Sez. III, n. 4867 del 2018).</h:div><h:div>8.2	Proprio nella suddetta deliberazione, del resto, viene formulato “<corsivo>il seguente indirizzo di carattere generale: previsione di un orario che tenga conto delle limitazioni già stabilite dai Comuni della provincia, o quantomeno di quelli limitrofi, al fine di uniformare gli orari di apertura per evitare un eventuale effetto di ampliamento della possibilità di gioco sull’intero territorio provinciale, mantenendo il limite massimo di ore di apertura previsto dalla L. R. 1/2014, possibilmente non consecutive</corsivo>”.</h:div><h:div>Il quale indirizzo, a propria volta, reperisce il proprio supporto istruttorio (terza censura) e motivazionale (prima censura): </h:div><h:div>a) nella constatazione, non contraddetta dalla ricorrente, secondo cui “<corsivo>il territorio urbanizzato del Comune di Fiume Veneto è stato negli ultimi anni capillarmente occupato da installazioni di apparecchi per il gioco con vincita in denaro sia collocati all’interno di pubblici esercizi e negozi, sia in locali dedicati</corsivo>”;</h:div><h:div>b) nella citata relazione del Dipartimento dipendenze dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” dell’11 luglio 2017, solo genericamente contrastata in sede d’impugnazione, dalla quale sono stati desunti dati aggiornati (contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso) tra cui quello riferibile al numero reale delle persone affette da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), assai rilevante e tale da  destare allarme sociale, tenuto conto “<corsivo>che una parte significativa del fenomeno resta sommerso in quanto molti soggetti con dipendenza da gioco d’azzardo non chiedono aiuto ai Servizi Sanitari finché la loro situazione economica non è completamente deteriorata, o intervengano aspetti penali (furti, truffe). Le famiglie spesso provano vergogna, nascondono il problema per anni sottovalutando la patologia</corsivo>”;</h:div><h:div>c) nell’apprezzabile riconoscimento dell’esigenza di considerare gli analoghi provvedimenti adottati nei comuni vicini e, conseguentemente, “<corsivo>di uniformare gli orari di apertura per evitare un eventuale effetto di ampliamento della possibilità di gioco sull’intero territorio provinciale</corsivo>”, con il risultato, anch’esso meritevole di favorevole considerazione (benché implicito), di scongiurare ogni discriminazione ai danni degli operatori economici, in ragione della differente localizzazione delle rispettive attività all’interno della circoscrizione provinciale.</h:div><h:div>Alla luce di quanto precede, deve quindi concludersi che l’ordinanza, con la quale sono stati regolati gli orari di apertura dell’attività di somministrazione del gioco lecito, corrisponde pedissequamente al motivato indirizzo formalizzato dal Consiglio Comunale, senza che possano rinvenire pregresse lacune istruttorie o piuttosto profili di irragionevolezza della misura adottata, potendosi piuttosto osservare come, in linea con la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’adozione della misura restrittiva, ben sorretta dai rilievi sopra richiamati, costituisce nella fattispecie “<corsivo>un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie. Tanto sulla scorta del canone secondo cui il principio di proporzionalità permette la limitazione dei diritti e delle libertà nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici e per il tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge</corsivo>” (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. III, n. 4867 del 2018).</h:div><h:div>9.	Va parimenti disatteso il secondo motivo, con il quale viene lamentata la mancata consultazione degli operatori interessati e degli enti rappresentativi dei loro interessi, da ritenersi dovuta ai sensi dell’art. 6, 5° co. L. n. 180 del 2011, secondo il quale “<corsivo>i soggetti di cui al comma 1</corsivo> [ossia: lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici] <corsivo>prevedono e regolamentano il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese</corsivo> […]”</h:div><h:div>Tale disposizione, tuttavia, non pare idonea, attesone il carattere essenzialmente programmatico, a fondare un indiscriminato dovere di consultazione in sede di adozione dei provvedimenti di regolazione, specie se adottati, come avvenuto nel caso in esame, in diretta esecuzione di un precedente atto di indirizzo (non ritualmente impugnato – rispetto al quale non è comunque stato dedotto un vizio attinente alla fase partecipativa) e delle disposizioni della presupposta legge regionale (n. 1 del 2014).</h:div><h:div>Senza ancora considerare che, a tutto concedere, la partecipazione risulterebbe in ogni caso circoscritta, come traspare dal dato testuale, alle sole “<corsivo>organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese</corsivo>”, sicché l’eventuale violazione di un ipotetico dovere di consultazione potrebbe, al più, essere censurata esclusivamente da queste ultime se pretermesse, ma non anche dai singoli operatori, i quali non risultano legittimati ad accedere al procedimento.</h:div><h:div>Sotto questo profilo, il rilievo non appare dunque sorretto da una pregressa legittimazione procedimentale, potendosene per ciò solo profilare, oltre alla già evidenziata infondatezza, la concorrente inammissibilità perché riconducibile alla sola posizione soggettiva delle associazioni rappresentative (qui non presenti), ma non anche dei singoli operatori economici eventualmente rappresentati.</h:div><h:div>10.	Venendo poi alla quarta censura, la ricorrente deduce, con essa, la violazione del D.L. n. 138 del 2011, e in particolare dell’art. 3, ritenendo che la determinazione degli orari di apertura avrebbe dato luogo ad una inaccettabile compressione della libertà d’impresa.</h:div><h:div>Anche tale assunto non può però essere condiviso. Deve essere infatti ricordato che la norma richiamata (segnatamente nel primo comma) subordina l’espansione del principio di libertà di iniziativa economica ai divieti imposti dalle “<corsivo>disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana</corsivo>”, tra le quali devono essere senz’altro comprese quelle dettate in tema di prevenzione e contenimento delle patologie connesse alla dipendenza dal gioco.</h:div><h:div>Pertanto, i valori tutelati dall’ordinanza, attuativa della disciplina regionale dettata in tema di prevenzione, trattamento e “<corsivo>contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate</corsivo>” (L.R. n. 1 del 2014), sono da ritenere anteposti ai principi invocati dalla ricorrente, i quali, come già ricordato in sede cautelare, appaiono del tutto recessivi rispetto alle esigenze di protezione del bene-salute (art. 32, Cost.) perseguite dal Comune in sede di regolazione degli orari di apertura delle sale giochi.</h:div><h:div>11.	E’ altrettanto infondato il quinto motivo, tramite il quale la ricorrente si volge a contestare l’apparato sanzionatorio introdotto dall’ordinanza.</h:div><h:div>Va subito rilevato che tale censura non è sorretta da alcun interesse attuale, essendo chiaramente formulata in termini preventivi, ossia in riferimento alla possibile irrogazione di sanzioni (che si reputano illegittimamente introdotte), la cui lesività, tuttavia, si potrebbe manifestare solo allorché le medesime sanzioni fossero irrogate nel concreto, nel caso di trasgressione agli orari prescritti dal provvedimento sindacale, così da traslare l’interesse in favore della futura (e per il momento incerta) impugnazione di eventuali provvedimenti applicativi.</h:div><h:div>Nondimeno, deve essere inoltre rammentato che, a norma del citato art. 6, 12° co., L.R. n. 1 del 2014, i Comuni fissano gli orari di apertura delle sale ovvero di somministrazione dei giochi e inoltre “<corsivo>stabiliscono […] le relative sanzioni amministrative, in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto delle esigenze di tutela di cui al periodo precedente</corsivo>”: pertanto, l’individuazione e la regolamentazione delle violazioni amministrative, previste nel caso di inosservanza dei suddetti orari, costituisce, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, un contenuto necessario dell’ordinanza.</h:div><h:div>12.	Infine, nel sesto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione delle direttive comunitarie (98/34/CE e 98/48/CE) nonché degli articoli 49 e 56 del TFUE. Questi profili di doglianza possono essere esaminati congiuntamente alla prospettata questione di incostituzionalità (settimo motivo) e alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in relazione all’ipotizzato contrasto tra le misure restrittive derivanti dall’applicazione della normativa regionale e la disciplina euro-unitaria.</h:div><h:div>I rilievi in esame devono essere complessivamente disattesi. </h:div><h:div>12.1	Il Collegio, in proposito, intende dare continuità ai principi recentemente consolidatisi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale, in una vicenda per larghi tratti sovrapponibile a quella in esame (Cons. Stato, Sez. III, n. 4509 del 2019), ha testualmente osservato che “<corsivo>6.1.1. pur non essendovi una normativa comunitaria specifica sul gioco d'azzardo, il Parlamento europeo ha approvato il 10 settembre 2013 una risoluzione nella quale si afferma la legittimità degli interventi degli Stati membri a protezione dei giocatori, anche se tali interventi dovessero comprimere alcuni principi cardine dell'ordinamento comunitario come, ad esempio, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Invero, secondo il Parlamento europeo, il gioco d'azzardo non è un'attività economica ordinaria, dati i suoi possibili effettivi negativi per la salute e a livello sociale, quali il gioco compulsivo (le cui conseguenze e i cui costi sono difficili da stimare), la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la manipolazione degli incontri sportivi (cfr. anche Corte di Giustizia, sentenza 22 gennaio 2015, c 463-2013, Stanley International Betting Ltd c. Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla libera prestazione di servizi - giochi d'azzardo). Tenuto conto della enorme diffusione del gioco d'azzardo e del fenomeno delle frodi, si rivela pertanto necessario contrastarne i possibili effetti negativi e svolgere un'azione di lotta alla criminalità.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Inoltre, la Commissione europea è intervenuta sul tema con la raccomandazione 14 luglio 2014 sul gioco d'azzardo on line, stabilendo i principi che gli Stati membri sono invitati a osservare al fine di tutelare i consumatori, con particolare attenzione ai minori e ai soggetti più deboli.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>6.1.2. In ambito nazionale assume un rilievo centrale la disciplina del c.d. decreto Balduzzi, che ha attuato un intervento più organico in materia (d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla l. 8 novembre 2012, n. 189), affrontando diverse tematiche.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Con riguardo ai profili sanitari, è previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia (art. 5, comma 2).</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>In attuazione di tale disposizione, è stato approvato il Piano d'azione nazionale.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Per contenere i messaggi pubblicitari si vieta l'inserimento di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché durante le rappresentazioni teatrali o cinematografiche non vietate ai minori; sui vari media e durante tali eventi sono anche proibiti i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, o che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco: per i trasgressori (sia il committente del messaggio pubblicitario sia il proprietario del mezzo di comunicazione interessato) è prevista una sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro (art. 7, commi 4 e 4-bis).</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita devono essere riportati su schedine e tagliandi dei giochi; su apparecchi di gioco (c.d. AWP - Amusement with prizes), cioè quegli apparecchi che si attivano con l'introduzione di monete o con strumenti di pagamento elettronico; nelle sale con videoterminali (c.d. VLT - Video lottery terminal); nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi e non; nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro: in caso di inosservanza di tali disposizioni è prevista la sanzione amministrativa di 50.000 euro (art. 7, commi 5 e 6).</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>È stata ancora prevista l'intensificazione dei controlli sul rispetto della normativa (art. 7, comma 9) e una "progressiva ricollocazione" dei punti della rete fisica di raccolta dei punti gioco per tener conto della presenza nel territorio di scuole, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi (art. 7, comma 10).</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>6.1.3. Benché non sia stato emanato il decreto ministeriale che avrebbe dovuto indicare criteri e indirizzi, le amministrazioni regionali e locali hanno adottato legittimamente, in assenza di una normativa di coordinamento di ambito statale, propri regolamenti in materia.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>In base al decreto Balduzzi è stato istituito anche un Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Tale Osservatorio, inizialmente istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stato successivamente trasferito al Ministero della salute ai sensi della legge n. 190 del 2014 (legge finanziaria per il 2015), che ne ha modificato anche la composizione, per assicurare la presenza di esperti e di rappresentanti delle regioni, degli enti locali e delle associazioni operanti in materia.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>La stessa legge (art. 1, comma 133) destina annualmente, a decorrere dal 2015, una quota di 50 milioni di euro, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo (1 milione annuo per la sperimentazione di software per monitorare il comportamento del giocatore e generare messaggi di allerta).</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>6.2. Da tale composito e complesso quadro giuridico, emerge secondo la richiamata sentenza n. 4867 del 2018 non solo e non tanto la legittimazione, ma l'esistenza di un vero e proprio obbligo a porre in essere, da parte dell'amministrazione comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, ispirati per un verso alla tutela della salute, che rischia di essere gravemente compromessa per i cittadini che siano giocatori e quindi clienti delle sale gioco, per altro verso al principio di precauzione, citato nell'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il cui campo di applicazione si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>L'assioma fondamentale di tale ultimo principio è che nell'ipotesi di un rischio potenziale, laddove vi sia un'identificazione degli effetti potenzialmente negativi di un'attività e vi sia stata una valutazione dei dati scientifici disponibili, è d'obbligo predisporre tutte le misure per minimizzare (o azzerare, ove possibile) il rischio preso in considerazione, pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e di contemperamento degli interessi coinvolti.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>6.3. Quanto a siffatto contemperamento e, dunque, all’osservanza del principio di proporzionalità, la sentenza n. 4867/2018 ha osservato (cfr. punti 5.3. e ss. della stessa) come - con l'adozione di ordinanze restrittive degli orari apertura delle sale da gioco analoghe a quella di cui qui si controverte - le Amministrazioni ‘abbiano realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Tanto sulla scorta del canone secondo cui il principio di proporzionalità permette la limitazione dei diritti e delle libertà nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici e per il tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge’</corsivo>”.</h:div><h:div>12.2	Alla luce di tale articolato insegnamento, cui il Tribunale intende attenersi, va così rilevato che:</h:div><h:div>a) le amministrazioni regionali e locali hanno adottato legittimamente, anche in assenza di una normativa di coordinamento di ambito statale, le disposizioni regolatrici della materia, senza che, pertanto, l’intervento del legislatore regionale possa reputarsi invasivo delle competenze statali, in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, sancita dall’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. La prospettata questione di legittimità costituzionale (volta a censurare la L.R. n. 1 del 2014) appare quindi manifestamente infondata;</h:div><h:div>b)  le contestate misure limitative delle attività di gioco devono essere obbligatoriamente adottate dall’Amministrazione comunale, nell’esercizio dei compiti di tutela della salute, mediante la prevenzione delle ludopatie, compiti ad essa formalmente attribuiti;</h:div><h:div>c) le medesime misure e i corrispondenti sacrifici imposti agli operatori economici appaiono ragionevoli e proporzionati alle prevalenti esigenze di tutela della salute (<corsivo>gravemente compromessa per i cittadini che siano giocatori e quindi clienti delle sale gioco</corsivo>): essi sono quindi da reputare compatibili con il diritto euro-unitario, in quanto manifestazione attuativa del principio di precauzione, indicato dall’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dalla cui applicazione, come ricordato dal Consiglio di Stato, insorge l’obbligo di “<corsivo>predisporre tutte le misure per minimizzare (o azzerare, ove possibile) il rischio preso in considerazione</corsivo>”, senza che ciò si ponga, anche a livello costituzionale, in antitesi con i principi di non discriminazione, di libertà di iniziativa economica nonché di neutralità e di imparzialità dell’attività amministrativa.</h:div><h:div>Per le considerazioni che precedono, vanno dunque rigettate anche le articolate censure svolte nel sesto motivo (complessivamente indicate come <corsivo>“tensioni” con le direttive comunitarie e gli articoli 49 e 56 del TFUE</corsivo>), nonché le corrispondenti questioni, sollevate a carico della normativa regionale, attinenti ai paventati contrasti con la disciplina euro-unitaria ovvero (settimo motivo) con i principi desunti dalla Carta Costituzionale.</h:div><h:div>13.	 Il ricorso deve essere in conclusione respinto in relazione a ciascuno dei motivi di gravame.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Fiume Veneto le spese di lite, liquidate nel complessivo importo di € 2.000,00, oltre ad imposte ed oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/10/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Cristina Gilardi</h:div><h:div>Nicola Bardino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>