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   <Provvedimento>
      <meta id="20190012420190522162335798" descrizione="" gruppo="20190012420190522162335798" modifica="5/22/2019 8:21:05 PM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="00124"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00034"/>
            <urn>urn:nir:tar.friuli.venezia.giulia;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Trieste\Sezione 1\2019\201900124\</rilascio>
         <tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Oria Settesoldi</firma>
            <data>22/05/2019 20:21:05</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Nicola Bardino</firma>
            <data>22/05/2019 17:46:50</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>23/05/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
87            <nuova>87</nuova>
            <ereditata>87</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Friuli Venezia Giulia</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>ORDINANZA</h:div>
            <h:div>Oria Settesoldi,	Presidente</h:div>
            <h:div>Manuela Sinigoi,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Nicola Bardino,	Referendario, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div>
            <h:div>dell’ordinanza sindacale n. 1 del 29 gennaio 2019 pubblicata fino al 13 febbraio 2019 avente ad oggetto la determinazione degli orari di apertura al pubblico delle sale da gioco e l’individuazione delle relative sanzioni amministrative.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 124 del 2019, proposto da </h:div>
            <h:div>Tabu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Busetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Comune di Fiume Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Milo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via di Mercato Vecchio 3; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiume Veneto;</h:div>
            <h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div>
            <h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che l’istanza cautelare proposta non è assistita dal prescritto requisito del <corsivo>periculum in mora</corsivo>, richiesto ai fini della concessione della misura invocata, ai sensi dell’art. 55, comma 9, c.p.a</h:div>
         <h:div>Ritenuto che, nel necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, tipico della presente fase cautelare, l’incidenza del pregiudizio economico rappresentato dalla parte ricorrente, stimato in una perdita percentuale del fatturato (la quale deriverebbe dalla chiusura dell’esercizio in orari in cui la somministrazione del gioco lecito risulterebbe particolarmente redditizia), risulta senz’altro recessiva rispetto ai preminenti valori connessi alla tutela del bene-salute (di rango costituzionale) e, in seno ad essa, al contrasto ai fenomeni di dipendenza patologica dal gioco, valori sottesi, tra gli altri, all’adozione dell’impugnato provvedimento. </h:div>
         <h:div>Ritenuto, inoltre, che l’impossibilità, rimarcata dalla parte ricorrente, di conservare tutte le unità di personale impiegato presso il locale, le quali risultano attualmente commisurate rispetto ad un orario di apertura pari a ventiquattro ore, costituisce di per sé l’effetto dell’applicazione del quadro legislativo vigente, dal quale in particolare discende l’obbligo, imposto ai Comuni, di circoscrivere il suddetto orario a otto o a tredici ore, a seconda dei casi, in base a quanto prescritto dall’art. 6, comma 12, L.R. n. 1 del 2014.</h:div>
         <h:div>Ritenuto, altresì, che i profili di danno evidenziati dalla parte ricorrente appaiono ancor meno apprezzabili, allorché si tenga conto della disposta fissazione dell’udienza pubblica, ai fini della trattazione della controversia nel merito, per una data particolarmente ravvicinata, come peraltro è stato ampiamente preannunciato alle parti, nel corso della camera di consiglio.</h:div>
         <h:div>Ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza cautelare e di fissare contestualmente l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito alla data del 23 ottobre 2019.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che le spese della presente fase vanno liquidate in ossequio al criterio della soccombenza, come per legge, e che esse sono quindi poste a carico della parte ricorrente.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima),</h:div>
         <h:div>a) respinge l’istanza cautelare proposta;</h:div>
         <h:div>b) fissa per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 23 ottobre 2019;</h:div>
         <h:div>c) condanna la Società Tabu S.r.l. a rifondere al Comune di Fiume Veneto le spese della presente fase, liquidate nella misura di € 2000,00, oltre ad oneri ed accessori di legge. </h:div>
         <h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l'intervento dei Magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="22/05/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Cristina Gilardi</h:div>
            <h:div>Nicola Bardino</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
