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   <Provvedimento>
      <meta id="20170003620190401170101886" descrizione="" gruppo="20170003620190401170101886" modifica="4/1/2019 5:33:07 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2017" n="00036"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00155"/>
            <urn>urn:nir:tar.friuli.venezia.giulia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20170003620190401170101886.xml</file>
         <wordfile>20170003620190401170101886.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201700036">201700036\201700036.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Trieste\Sezione 1\2017\201700036\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Oria Settesoldi</firma>
            <data>01/04/2019 17:33:07</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Nicola Bardino</firma>
            <data>01/04/2019 17:12:08</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>02/04/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
70            <nuova>70</nuova>
            <ereditata>70</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Friuli Venezia Giulia</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Oria Settesoldi,	Presidente</h:div>
            <h:div>Lorenzo Stevanato,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Nicola Bardino,	Referendario, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>del provvedimento 3 agosto 2016 Rep. N. 19216/2015, PR. 340/2015, con il quale il funzionario tecnico P.O. dell’Unità Operativa Complessa “Gestione Associata SUAP” del Comune di Pordenone ha ordinato “<corsivo>la disinstallazione immediata degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presenti nel pubblico esercizio sito in Viale Grigoletti n. 21/B all’insegna Caffetteria Sunsets</corsivo>”.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 36 del 2017, proposto da </h:div>
            <h:div>Jianmei Li, rappresentato e difeso dagli avvocati Cino Benelli e Giulia Milo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Giulia Milo in Trieste, via di Mercato Vecchio 3; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Comune di Pordenone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Mussio e Fulvia Bressan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pordenone;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1.	Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente trasposto avanti questo Tribunale, viene impugnato il provvedimento di cui all’epigrafe, con il quale il Comune di Pordenone ha ordinato “<corsivo>la disinstallazione immediata degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presenti nel pubblico esercizio sito in Viale Grigoletti n. 21/B all’insegna Caffetteria Sunsets</corsivo>”, di cui la Sig.ra Li Janmei è titolare, collocato alla distanza di 275 m dalla Chiesa e dal Collegio Don Bosco, compendio classificato quale luogo sensibile ai sensi dell’art. 6, comma 1, L.R. n. 1 del 2014 e dell’art. 2 lettera b), All. A, d.G.R. 5 dicembre 2014 n. 2332.</h:div>
         <h:div>La ricorrente espone di avere presentato, in data 24 marzo 2016, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA prot. n. 19216/2016) di subingresso nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, condotta nel suddetto esercizio.</h:div>
         <h:div>Sulla base di tale circostanza, insorge avverso l’ordine di disinstallazione degli apparecchi, evidenziando che l’Amministrazione non avrebbe adottato, nei sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della SCIA, ai sensi dell’art. 19, L. n. 241 del 1990 “<corsivo>motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa</corsivo>”, né tantomeno provvedimenti di autotutela a norma del successivo art. 21 <corsivo>nonies</corsivo>, con conseguente consolidamento di tale segnalazione anche agli effetti di quanto disposto dall’art. 86, comma 3 T.U.L.P.S.</h:div>
         <h:div>Si è quindi costituito in giudizio il Comune intimato, che ha svolto ampie controdeduzioni.</h:div>
         <h:div>2.	Il ricorso è infondato.</h:div>
         <h:div>Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che l’ordine di disinstallazione, emesso in forza delle disposizioni di settore, rinvenibili nella L.R. n. 1 del 2014, non sarebbe stato preceduto dall’annullamento in autotutela della SCIA presentata il 26 marzo 2016, nei termini e secondo le modalità stabilite dagli artt. 19 ss. L. n. 241 del 1990, ovvero ai sensi del susseguente art. 21 <corsivo>nonies</corsivo>.</h:div>
         <h:div>La SCIA, in particolare, avrebbe consentito di installare o mantenere installati gli apparecchi per il gioco lecito, trattandosi di pubblico esercizio soggetto all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 86 T.U.L.P.S., cosicché l’ordine di disinstallazione risulterebbe privo del proprio necessario presupposto normativo.</h:div>
         <h:div>L’assunto non può però essere condiviso, dovendosi osservare che, come emerso nel corso dell’istruttoria procedimentale e come, del resto, ben rappresentato nella motivazione del provvedimento impugnato, se, da un lato, la ricorrente in sede di SCIA ha dichiarato di non detenere alcun apparecchio per il gioco d’azzardo lecito, dall’altro lato, nel corso del 2016 sono stati introdotti “<corsivo>altri apparecchi di altro gestore e concessionario</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Alla luce di tale rilievo, si deve così rammentare che ai sensi dell’art. 6, L.R. n. 1 del 2014 (come novellato dall’art. 5, comma 19, L.R. n. 33 del 2015), “<corsivo>non è consentita … la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza, determinata con deliberazione della Giunta regionale, entro il limite di cinquecento metri, misurati lungo la via pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione</corsivo>” (comma 1).</h:div>
         <h:div>Il successivo comma 2-<corsivo>bis</corsivo> prescrive inoltre che “<corsivo>ai fini della presente legge per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Precisa, infine, il comma 2-<corsivo>ter</corsivo>: “<corsivo>sono equiparati alla nuova installazione: […] b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere […]</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Nel caso in esame, l’esercizio di cui la ricorrente è titolare risulta collocato ad una distanza inferiore ai 500 m (precisamente pari a 275 m) dalla Chiesa e dal Collegio Don Bosco, luoghi qualificati come sensibili ai sensi dell’art. 2, lett. b), All. A , deliberazione G.R. 5 dicembre 2014 n. 2332 (art. 6, comma 1, L.R. n. 1 del 2014).</h:div>
         <h:div>All’interno di tale esercizio, la ricorrente ha provveduto all’installazione di differenti apparecchiature, riconducibili ad altro gestore e concessionario, con conseguente risoluzione del precedente rapporto contrattuale (intrattenuto con la Società SISAL Entertainment S.p.a.), dando perciò luogo alla fattispecie di “<corsivo>nuova installazione</corsivo>”, testualmente prevista dalla disciplina richiamata (comma 2-<corsivo>ter</corsivo> in riferimento al caso di “<corsivo>risoluzione del contratto in essere</corsivo>”).</h:div>
         <h:div>Detta condizione si è verificata in data successiva alla pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, della richiamata deliberazione della Giunta Regionale relativa alla determinazione della distanza dai luoghi sensibili (comma 2-<corsivo>bis</corsivo>, in relazione alla d.G.R. n. 2332 del 2014) e, in ogni caso, all’entrata in vigore della norma in esame (introdotta dalla L.R. n. 33 del 2015, pubblicata il 13 gennaio 2016, con effetti retrodatati al 1° gennaio).</h:div>
         <h:div>Pertanto, anche a prescindere da eventuali effetti riconducibili alla SCIA del 24 marzo 2016 (i quali, a tutto concedere, non potrebbero offrire congrua legittimazione alle nuove installazioni, tanto più che, per la prevalente giurisprudenza, la SCIA non potrebbe comunque surrogare il rilascio della prescritta autorizzazione all’installazione dei giochi – T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 766 del 2018), ritiene il Collegio, in linea di continuità con l’insegnamento di questo Tribunale (T.A.R. F.V.G. n. 162 del 2018), che sussistono tutti i presupposti di legge (ovvero la “<corsivo>nuova installazione</corsivo>” e l’ubicazione dell’esercizio a meno di 500 metri lineari dalla Chiesa e dal Collegio Don Bosco, luoghi sensibili ai sensi dell’art. 2, lett. b, dell’allegato A, d.G.R. n. 2332 del 2014) richiesti ai fini dell’emissione dell’ordine di rimozione degli apparecchi per il gioco d’azzardo, dislocati dalla ricorrente.</h:div>
         <h:div>Il motivo di gravame deve quindi essere disatteso, con la piena conferma dell’operato dell’Amministrazione e la conseguente reiezione del ricorso.</h:div>
         <h:div>3.	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite al Comune di Pordenone, liquidate nell’importo di € 3.000,00, oltre ad oneri ed accessori se dovuti.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="06/03/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Cristina Gilardi</h:div>
            <h:div>Nicola Bardino</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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