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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160012020160511170124113" descrizione="" gruppo="20160012020160511170124113" modifica="11/05/2016 17:07:50" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-"><descrittori><registro anno="2016" n="00120"/><fascicolo anno="2016" n="00162"/><urn>urn:nir:tar.friuli.venezia.giulia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160012020160511170124113.xml</file><wordfile>20160012020160511170124113.docm</wordfile><ricorso NRG="201600120">201600120\201600120.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Trieste\Sezione 1\2016\201600120\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>umberto zuballi</firma><data>11/05/2016 17:07:53</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>umberto zuballi</firma><data>11/05/2016 17:07:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/05/2016</dataPubblicazione><classificazione><nuova>230</nuova><ereditata>230</ereditata></classificazione><riferimento id="R20160511170121187" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>286</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1998</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Friuli Venezia Giulia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Umberto Zuballi,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Manuela Sinigoi,	Primo Referendario</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del decreto n. AMM/SO/A12/2016/IMM16 datato 2 febbraio 2016 di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo nr.100577519 rilasciato in data 22.07.2010. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 120 del 2016, proposto da: </h:div><h:div>Sadia Ahmed, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pacorig, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza  Unita' D'Italia 7; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, Questura di Gorizia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Gorizia;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>La ricorrente, cittadina del Bangladesh, impugna il decreto del 2 febbraio 2016 che le revoca il permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in data 22 luglio del 2010. I motivi della revoca sono l’assenza continuativa della ricorrente dal territorio italiano per un periodo superiore all’anno, dal 4 gennaio 2013 fino al 26 giugno 2014.</h:div><h:div>La ricorrente ritiene illegittimo il provvedimento per i seguenti motivi:</h:div><h:div>Inesistenza, nullità o invalidità la notifica del decreto di revoca effettuata in data 11 febbraio 2016 dall’ambasciata d’Italia, violazione di legge ed eccesso di potere. Alla ricorrente veniva consegnato il solo provvedimento della comunicazione dell’avvenuta revoca senza che ne venissero riportati motivi. In tal modo sono stati pregiudicati i suoi diritti di difesa, oltre che la possibilità di chiedere un nuovo permesso.</h:div><h:div>Violazione del decreto legislativo 286 del 1998, carenza di istruttoria e motivazione. Il provvedimento è stato adottato senza sentire la ricorrente che non ha potuto illustrare le ragioni dell’impossibilità di fare rientro nel periodo considerato. Non vi è alcun automatismo in materia mentre nel caso la ricorrente per ragioni di forza maggiore, cioè ragioni di salute, non ha potuto tornare in Italia. La gravidanza della ricorrente era ad alto rischio e le veniva consigliato di non viaggiare. Produce a sostegno una documentazione medica.</h:div><h:div>Resiste in giudizio il ministero che, in particolare con la memoria depositata il 6 maggio 2016, confuta l’intero ricorso concludendo per il suo rigetto. </h:div><h:div>Infine nella camera di consiglio dell’11 maggio 2016 la causa è stata introitata per la decisione.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene innanzitutto sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come preannunciato alle parti nel corso della discussione.</h:div><h:div>Il presente ricorso va accolto.</h:div><h:div>Si osserva innanzitutto che la mancata comunicazione integrale del provvedimento, di cui peraltro la ricorrente conosceva l’esistenza, può rimettere nei termini la stessa ma non inficia la sua legittimità.</h:div><h:div>Nel disciplinare il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'art. 9, c. 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, prevede che detto permesso venga revocato, tra le altre ipotesi, in "caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi" e in "caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni", con misura di tipo automatico, da adottare per il solo fatto oggettivo dell'assenza ingiustificata dello straniero per il periodo indicato dalla legge, ipotesi dunque da interpretarsi come una revoca-decadenza, con la conseguenza che non occorrerà, al ricorrere delle indicate circostanze, una motivazione che tenga conto del radicamento sociale, familiare e lavorativo dello straniero o che apprezzi altri aspetti legati alle sue condizioni di vita, in quanto la revoca in questione ha natura di vera e propria decadenza e opera per il solo fatto che l'assenza, dall'Italia o dall'Unione Europea, si protragga, senza essere giustificata da gravi ragioni o da motivi di forza maggiore, per il periodo minimo fissato dalla legge.</h:div><h:div>La revoca del permesso di soggiorno all'extracomunitario in caso di assenza dello stesso dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi (art. 9 comma 7 lett. d), d.lg. 25 luglio 1998 n. 286) ha una natura del tutto differente dalla revoca comminata allo straniero pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (art. 9 comma 7 lett. c), cit. d.lg. n. 286 del 1998), atteso che nel primo caso si tratta di una revoca-decadenza, nel secondo caso ha invece natura in qualche misura sanzionatoria, ed allora impone di tenere conto della situazione specifica e complessiva dell'istante soggiornante di lungo periodo, e perciò stesso con un'aspettativa più forte alla permanenza (T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 03/12/2015, n. 1069; T.A.R. Perugia, (Umbria), sez. I, 03/04/2015, n. 157).</h:div><h:div>Deve ritenersi che anche lo straniero che è già titolare di una carta di soggiorno possa comprovare la sussistenza di gravi ragioni che gli hanno impedito il rientro in Italia oltre il termine massimo di assenza consentito dalla lett. d) del comma 7 dell'art. 9, d.lg. n. 286/1998, attenuando l'automatismo previsto nel caso di superamento del periodo massimo di lontananza dall'Italia normativamente stabilito. Ciò per non discriminare il titolare del permesso di soggiorno Ce da colui che è in possesso dell'ordinario permesso di soggiorno o da chi è in attesa di ottenere il permesso Ce, trattando diversamente situazioni sostanzialmente omogenee tra loro e per di più riservando un trattamento meno favorevole proprio allo straniero soggiornante nel nostro paese da più tempo e con stabili modalità (T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige), sez. I, 06/03/2012, n. 84).</h:div><h:div>Appurato quindi che risulta possibile l’assenza per gravi motivi, nel caso risulta dalla documentazione in atti che sussistevano seri motivi medici tali da giustificare l’assenza dall’Italia della straniera per un periodo continuativo superiore all’anno, e quindi per gran parte del periodo preso in considerazione dall’atto impugnato.</h:div><h:div>Quanto comprovato dalla documentazione in causa risulta sufficiente per accogliere il ricorso e annullare l’atto gravato, laddove le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia  (Sezione Prima)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.</h:div><h:div>Condanna l’amministrazione e rifondere alla ricorrente le spese e onorari di giudizio che liquida in euro 1.000 (mille) oltre agli oneri accessori e al rimborso del contributo unificato nella misura versata.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/05/2016"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Simonetta Barucca</h:div><h:div>Umberto Zuballi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>