<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250245520251114142608444" descrizione="" gruppo="20250245520251114142608444" modifica="14/11/2025 14:40:25" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Rita Cela" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="02455"/><fascicolo anno="2025" n="01635"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.3:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250245520251114142608444.xml</file><wordfile>20250245520251114142608444.docm</wordfile><ricorso NRG="202502455">202502455\202502455.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\55 Rosa Perna\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessandro Cappadonia</firma><data>14/11/2025 14:40:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Rosa Perna,	Presidente</h:div><h:div>Alessandro Cappadonia,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Lorenzo Maria Lico,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- dell’Ordinanza del 03.09.2025, notificata in pari data, recante “<corsivo>Decadenza degli effetti della segnalazione certificata di inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande SILVY'S di Cela Rita. Ordine di chiusura definitiva</corsivo>”, con cui il Dipartimento Commercio, Divisione Servizi Commercio e Contenzioso Amministrativo della Città di Torino ha ordinato la chiusura dell’attività entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di notificazione del provvedimento;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 4337 del 08.08.2025, con cui la Prefettura di Torino ha richiesto alla Città di Torino l’adozione di un provvedimento restrittivo di revoca della licenza dell’esercizio commerciale “<corsivo>SILVY’S</corsivo>”, sito in Torino (TO), via Matteo Pescatore n. 18/B;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 13702 del 14.08.2025, notificata in pari data a mezzo Posta Elettronica Certificata recante “<corsivo>emanazione di provvedimento di decadenza degli effetti della segnalazione certificata di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande - ordine di cessazione attività. Comunicazione avvio del procedimento</corsivo>”;</h:div><h:div>- di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali, di quelli ivi richiamati e di quelli eventualmente non conosciuti, ove occorra e per quanto di interesse, nei sensi esplicitati nel ricorso. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2455 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Rita Cela, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Dal Piaz e Michelangelo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Città di Torino-Dipartimento Commercio Divisione Servizio Commercio e Contenzioso Amministrativo, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>U.T.G. - Prefettura di Torino, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Torino, via dell’Arsenale, n. 21; </h:div><h:div>Comune di Torino, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariamichaela Li Volti e Alessandra Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Torino e del Comune di Torino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La sig.ra Rita Cela ha acquistato in data 4 luglio 2025 la ditta individuale “<corsivo>Silvy’s di Cela Lana</corsivo>”, sita in Torino, Via Matteo Pescatore n. 18/B, dalla figlia, sig.ra Lana Cela.</h:div><h:div>La predetta impresa ha ad oggetto l’attività di ristorazione e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel cui esercizio è subentrata la sig.ra Rita Cela in forza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso del 4 luglio 2025.</h:div><h:div>Nei confronti della precedente titolare, sig.ra Lana Cela, l’Autorità pubblica ha adottato plurime sanzioni amministrative a seguito di controlli effettuati dalla Polizia Locale sui giovani che si assembrano nelle ore notturne all’uscita dei locali della zona in possesso di bevande alcoliche, provocando urla e schiamazzi che arrecano disturbo al riposo e alla tranquillità dei residenti della zona. </h:div><h:div>Per le medesime ragioni, nelle date 23 giugno 2023 e 6 gennaio 2025 sono state disposte, sempre nei confronti della sig.ra Lana Cela, due ordinanze di sospensione dell’attività per abuso della persona autorizzata, ai sensi dell’art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), rispettivamente per 30 e 45 giorni.</h:div><h:div>Durante i primi giorni di esercizio della nuova attività, in data 20 luglio 2025, è stata disposta nei confronti della sig.ra Rita Cela una sanzione amministrativa pecuniaria di euro € 333,53 per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni.</h:div><h:div>Successivamente, in data 8 agosto 2025, con nota prot. n. 4337, la Prefettura di Torino ha richiesto alla Città di Torino l’adozione di un provvedimento di revoca della licenza commerciale dell’esercizio commerciale “<corsivo>Silvy’s</corsivo>”, argomentando la richiesta sulla base dell’art. 100 T.U.L.P.S. “<corsivo>in ottemperanza a quanto previsto all’art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 616/1977, in combinato disposto con l’art. 17, comma 4, della legge n. 128/2001</corsivo>”, in ragione del fatto che l’esercizio commerciale in questione, già destinatario di due distinti provvedimenti di sospensione dell’attività, “<corsivo>ha contribuito a richiamare, in orario serale/notturno … significative aggregazioni di giovani (tra cui minori), riuniti in consistenti gruppi “anche dediti ad attività criminose, sovente in stato di alterazione dovuto verosimilmente anche al consumo di bevande alcoliche”, acquistate in maniera indiscriminata</corsivo>”.</h:div><h:div>Sulla base di tale richiesta, la Città di Torino ha comunicato l’“<corsivo>avvio del procedimento di decadenza degli effetti della segnalazione certificata di inizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, a seguito di subingresso</corsivo>” (nota prot. n. 13702 del 14 agosto 2025), richiamando quanto disposto dall’art. 100 T.U.L.P.S., nonché dall’articolo 19, comma 4, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.</h:div><h:div>Con successiva ordinanza del 3 settembre 2025 la Città di Torino – richiamata la richiesta della Prefettura – ha disposto la cessazione degli effetti della SCIA del 4 luglio 2025 ed ha ordinato alla sig.ra Cela Rita la chiusura dell’esercizio pubblico denominato “<corsivo>Silvy’s</corsivo>” entro e non oltre cinque giorni dalla data di notificazione del provvedimento, motivandola in ragione sia della “<corsivo>conclamata integrazione oggettiva dei presupposti normativi richiamati nella richiesta prefettizia al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica</corsivo>”, sia dell’“<corsivo>abuso del titolo da parte degli esercenti dell’attività ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in base al quale “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”</corsivo>”.</h:div><h:div>Con atto notificato in data 2 ottobre 2025, la ricorrente ha impugnato l’anzidetta ordinanza, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati: “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione del R.D.18.06.1931 n. 773. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria. Contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. Eccesso di potere, violazione dei principi di efficacia, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, proporzionalità, equità, certezza e sicurezza giuridica. Ingiustizia ed arbitrarietà. Violazione dei principi di buona fede e di affidamento</corsivo>”.</h:div><h:div>Il Comune di Torino si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.</h:div><h:div>Anche la Prefettura di Torino si è costituita in giudizio attraverso la Difesa erariale per contestare le censure svolte dalla ricorrente; in particolare, la Prefettura ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che la stessa “<corsivo>ha soltanto contribuito all’iter istruttorio, ma il provvedimento impugnato è il risultato di valutazioni più complesse di competenza dell’ente Comunale, dotato di autonomia funzionale e decisionale, che esercita le proprie attribuzioni in piena indipendenza, distinto organicamente e funzionalmente dalla Prefettura</corsivo>”.</h:div><h:div>All’udienza camerale del giorno 12 novembre 2025 il Collegio ha dato avviso in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.</h:div><h:div>Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato per le ragioni appresso indicate.</h:div><h:div>Con unico articolato motivo di impugnazione, la ricorrente, tracciata la distinzione tra l’art. 10 e l’art. 100 T.U.L.P.S. (nel senso che, quando ricorrono i presupposti contemplati dall’art. 100 T.U.L.P.S., la revoca della licenza può essere disposta dal questore, in via cautelare, anche nei confronti del titolare della licenza che non abbia abusato della stessa, mentre l’abuso sancito dall’art. 10 T.U.L.P.S. afferisce all’attività abusiva del titolare della licenza), ritiene che la revoca sia stata disposta esclusivamente ai sensi dell’art. 10 T.U.L.P.S. e, dunque, non per motivi di carattere oggettivo, ma per abuso dell’autorizzazione da parte del titolare. Ciò premesso, la ricorrente ritiene che l’ordinanza impugnata sia carente dei presupposti richiesti dall’art. 10 T.U.L.P.S., in quanto l’applicazione della sanzione della revoca della licenza di cui al citato art. 10 si fonda quasi esclusivamente sulle reiterate violazioni amministrative poste in essere dalla persona autorizzata anteriormente alla segnalazione certificata di inizio attività per effetto della quale la ricorrente è subentrata alla figlia in data 4 luglio 2025 nell’attività di somministrazione di bevande <corsivo>in lounge cocktail bar</corsivo>. Ad avviso della ricorrente, non sussisterebbe la “<corsivo>chiara continuità gestionale di fatto dell’esercizio</corsivo>”, che non può discendere automaticamente dallo stretto rapporto di parentela con la precedente titolare della licenza che peraltro si è trasferita ed è residente in Albania dal 10 agosto 2025.</h:div><h:div>Le censure svolte sono prive di pregio.</h:div><h:div>Nel caso in esame, venendo in rilievo un atto plurimotivato, vale a dire fondato su una pluralità di autonomi motivi (<corsivo>id est</corsivo>, la “<corsivo>conclamata integrazione oggettiva dei presupposti normativi richiamati nella richiesta prefettizia al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica</corsivo>” e l’“<corsivo>abuso del titolo da parte degli esercenti dell’attività ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza</corsivo>”), è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni per sorreggere il provvedimento in sede giurisdizionale.</h:div><h:div>La ricorrente non ha avversato l’ordinanza del Comune di Torino nella parte in cui risulta fondata sulla “<corsivo>conclamata integrazione oggettiva dei presupposti normativi richiamati nella richiesta prefettizia al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica</corsivo>”, per un verso ritenendo erroneamente che la sola ragione sottostante al provvedimento fosse costituita dall’abuso del titolo da parte degli esercenti dell’attività ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 T.U.L.P.S. e, per altro verso, enfatizzando la competenza del questore quanto all’adozione delle misure cautelari, con finalità di prevenzione, previste dall’art. 100 T.U.L.P.S.</h:div><h:div>In disparte il superfluo riferimento, pure operato nell’ordinanza comunale, all’abuso del titolo, sanzionato <corsivo>ex</corsivo> art. 10 T.U.L.P.S., il provvedimento gravato risulta legittimo perché coerente con la motivata richiesta prefettizia, in esso puntualmente richiamata, che si fonda sul combinato disposto degli artt. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 19, comma 4, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.</h:div><h:div>L’art. 100 T.U.L.P.S. stabilisce che “<corsivo>Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 19, comma 4, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 prevede che “<corsivo>I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso</corsivo>”.</h:div><h:div>Dal combinato disposto degli artt. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 19, comma 4, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 – disposizione espressamente richiamata nel provvedimento impugnato – si desume che i Comuni non hanno alcuna competenza propria ed autonoma in materia di ordine pubblico e, dunque, non possono compiere autonome valutazioni in ordine a tale interesse, ma sono tuttavia competenti a revocare le autorizzazioni commerciali da essi rilasciate, per motivi di ordine pubblico, se vi sia una richiesta in tal senso da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, che è l’organo istituzionalmente preposto alla tutela di tale ordine (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8107).</h:div><h:div>Tale assetto normativo rinviene la sua <corsivo>ratio</corsivo> nella considerazione che la revoca di un’autorizzazione commerciale, in quanto <corsivo>contrarius actus</corsivo>, deve provenire dall’Autorità che ha adottato l’autorizzazione della cui revoca si discute e, pertanto, non potrebbe l’Autorità di pubblica sicurezza revocare direttamente un’autorizzazione rilasciata dal Comune, sicché si impone una leale collaborazione tra Amministrazioni preposte alla cura di diversi interessi e si prevede la competenza formale del Comune a revocare le proprie autorizzazioni, su proposta vincolante dell’Autorità di pubblica sicurezza (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, Sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6324; Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2022, n. 8722; Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2024, n. 1601; Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2024, n. 4342). Ciò spiega anche la ragione per cui risulta infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo alla Prefettura, poiché proprio il potere vincolante (“<corsivo>i provvedimenti … devono essere … revocati per motivata richiesta</corsivo>” del Prefetto) attribuito in materia dall’art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 616 del 1977 all’Autorità di pubblica sicurezza, cui spetta sostanzialmente il potere decisorio circa la revoca o la sospensione della licenza, la costituisce titolare di un potere pubblicistico particolarmente incisivo che la legittima a resistere contro i ricorsi proposti avverso i provvedimenti comunali di revoca, che recepiscano le motivate richieste prefettizie (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6324).</h:div><h:div>Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente a corrispondere, tanto al Comune di Torino quanto alla Prefettura di Torino, le spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna amministrazione, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/11/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Alessandro Cappadonia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>