<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250150020260531160048622" descrizione="" gruppo="20250150020260531160048622" modifica="01/06/2026 11:46:47" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01500"/><fascicolo anno="2026" n="01240"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250150020260531160048622.xml</file><wordfile>20250150020260531160048622.docm</wordfile><ricorso NRG="202501500">202501500\202501500.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\651 Raffaele Prosperi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pietro Buzano</firma><data>01/06/2026 11:46:47</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Presidente</h:div><h:div>Luca Pavia,	Primo Referendario</h:div><h:div>Pietro Buzano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 28 maggio 2025, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha dichiarato l’inammissibilità, disponendone l’archiviazione, dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-;</h:div><h:div>- degli atti tutti antecedenti, preordinati e consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2025, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Torino, in persona del Questore <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Torino, via dell'Arsenale, 21; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2026 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. In data -OMISSIS- il ricorrente ha presentato istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.</h:div><h:div>Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Questura di Torino ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, disponendone l’archiviazione, in quanto “<corsivo>Tenuto conto delle modifiche intervenute con il D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023…il titolo di soggiorno in possesso del richiedente non rientra tra le tipologie di permessi di soggiorno indicati nell’art. 6 co. 1 bis D.Lgs 286/98 per i quali è possibile la conversione a motivi di lavoro</corsivo>”.</h:div><h:div>Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha presentato impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 339/2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 1° aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, contestando l’interpretazione e l’applicazione che la Questura ha dato della normativa transitoria relativa alla riforma legislativa intervenuta con il d.l. n. 20/2023.</h:div><h:div>Il motivo deve ritenersi fondato.</h:div><h:div>L’art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, nel disporre l’abrogazione dell’art. 6, comma 1 <corsivo>bis</corsivo>, lett. h-<corsivo>bis</corsivo>), d.lgs. n. 286/1998, ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.</h:div><h:div>In particolare, il citato art. 7 d.l. n. 20/2023 ha previsto la seguente disciplina transitoria: “<corsivo>2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente. 2-bis. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente. 3. I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge</corsivo>”.</h:div><h:div>Nell’interpretare tale disciplina transitoria, il Consiglio di Stato ha affermato quanto segue: “<corsivo>11. – Il Collegio ritiene di confermare l’indirizzo interpretativo sin qui seguito dalla giurisprudenza cautelare della Sezione secondo cui la disciplina transitoria dettata dall’art. 7, co. 2 d.l. n. 20/2023 tiene fermo il regime previgente per tutte le istanze originariamente presentate per il rilascio del titolo da convertire, dunque pendenti al momento dell’entrata in vigore del decreto Cutro, e non già per le istanze di conversione sic et simpliciter. L’esegesi prospettata fa leva in primis sull’argomento letterale e su quello logico-sistematico. 11.1. – Sul versante strettamente letterale la disposizione transitoria, nel riferirsi alle istanze presentate sino alla data di entrata in vigore del decreto Cutro ovvero ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, dispone che continui ad applicarsi la disciplina previgente: orbene, tale rinvio alle “istanze già presentate” rinviene il proprio referente logico-concettuale nelle categorie di permessi di soggiorno incise dalla disposizione novellistica e ben evidenziate dalla rubrica normativa ossia “permessi per protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali”. 11.2. – L’argomento letterale è vieppiù corroborato, in chiave logico-sistematica, dalla disposizione di cui al comma 3 che, con riguardo ai permessi per protezione speciale, stabilisce in via ulteriore la facoltà di rinnovo annuale una tantum per quelli già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto precisando significativamente che “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”. Siffatta precisazione trova la propria ratio essendi nella peculiarità del regime ad hoc dettato per i permessi di protezione speciale (ossia l’aggiuntiva rinnovabilità per un ulteriore anno) e conferma implicitamente – come suggerito dalla stessa locuzione “resta ferma” - l’inerenza della facoltà di conversione al regime giuridico transitorio degli altri permessi di soggiorno per i quali sia stata presentata istanza di rilascio anteriormente all’entrata in vigore del decreto. In altre parole, la previa presentazione dell’istanza determina l’ultrattività dell’intero regime previgente, ivi includendovi la facoltà di conversione del permesso per cure mediche in permesso per lavoro subordinato e non è dato ravvisare ulteriori fattori limitativi o preclusivi come già chiarito nei precedenti arresti della Sezione (“La legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto”, così nell’ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS-). 11.3. – Milita in favore in questa esegesi anche l’ulteriore considerazione, di indole equitativa, per cui solo il criterio determinativo della data di presentazione dell’istanza originaria di rilascio scongiurerebbe eventuali disparità di trattamento nell’applicazione della disciplina sopravvenuta, obiettivamente più sfavorevole, mentre l’indirizzo interpretativo patrocinato dall’Amministrazione rimetterebbe la sorte dell’interessato alle tempistiche amministrative di evasione della pratica concernente il primo titolo di soggiorno. 11.4. – Da ultimo, l’esegesi estensiva viene ulteriormente corroborata dalla stessa relazione illustrativa predisposta a corredo del decreto-legge n. 20/2023 che, con riguardo alla disposizione transitoria in esame – originariamente dettata, come del resto l’intero articolo, con riferimento ai soli permessi per protezione speciale -, esplicitava che la norma era volta ad estendere “l’efficacia della predetta normativa abrogata alle istanze presentate in data anteriore all’entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l’invito a presentare l’istanza di protezione speciale”, dunque sgombrava il campo da ogni dubbio sulla circostanza che l’istanza che assumeva rilievo era quella per il rilascio del titolo di soggiorno originario per protezione speciale e non appunto l’istanza di conversione. 12. – In conclusione, l’unica esegesi rispettosa della littera legis e coerente con gli indici ermeneutici testé evidenziati non può che essere quella che ascrive rilevanza al momento di presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno per cure mediche quale discrimen temporale agli effetti dell’applicabilità della novella legislativa preclusiva della convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro</corsivo>” (Cons. di Stato, sent. n. 9630/2025, cfr. nello stesso senso Cons. di Stato, sent. n. 5666/2025, Tar Veneto, sent. n. 2326/2024 e Tar Piemonte, sent. n. 1338/2025).</h:div><h:div>Il Collegio ritiene di dover aderire a tale orientamento giurisprudenziale, anche al fine di addivenire ad un’interpretazione costituzionalmente orientata ed evitare, in una materia di così rilevante incidenza sulla vita degli interessati, una disparità di trattamento tra cittadini extracomunitari in ragione del diverso momento di conclusione dei procedimenti e del rilascio dei permessi dei quali viene chiesta la conversione, ovvero di circostanze estranee al loro controllo.</h:div><h:div>Nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, al momento dell’entrata in vigore della riforma di cui al d.l. n. 20/2023, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone (provvedimento del -OMISSIS-) aveva già ravvisato nei confronti del ricorrente la sussistenza dei presupposti per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, del quale è stata poi richiesta la conversione. Ne consegue che, in base ai suesposti principi giurisprudenziali, deve trovare applicazione la disciplina previgente alla novella normativa, comprensiva della convertibilità del titolo in un permesso per motivi di lavoro.</h:div><h:div>Non determina una diversa conclusione la circostanza che il ricorrente, come riferito nel ricorso, prima di presentare l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche (in data -OMISSIS-), avrebbe anche chiesto il suo rinnovo, poi effettivamente concessogli fino al -OMISSIS-. Ed invero, in assenza della dimostrazione da parte dell’Amministrazione resistente – la quale non ha svolto difese né depositato in giudizio gli atti del procedimento – dell’eventuale materiale consegna, a seguito della richiesta di rinnovo, del nuovo permesso per cure mediche prima della presentazione dell’istanza di conversione, quest’ultima deve intendersi riferita all’originario titolo di soggiorno per cure mediche rilasciato a seguito del sopra citato provvedimento della Commissione territoriale di Crotone, con la conseguente applicabilità, in base ai suesposti principi giurisprudenziali, della disciplina previgente alla novella normativa, comprensiva della convertibilità del titolo in un permesso per motivi di lavoro.</h:div><h:div>3. La fondatezza del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento, per ragioni, logiche degli altri motivi proposti.</h:div><h:div>4. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, e per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato con obbligo per l’Amministrazione resistente di esaminare nel merito l’istanza di conversione presentata dal ricorrente.</h:div><h:div>5. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della novità della questione e della oggettiva difficoltà interpretativa della disciplina normativa applicabile.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in motivazione.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="01/04/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Roberta Marion</h:div><h:div>Pietro Buzano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>