<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250145420250724133510829" descrizione="" gruppo="20250145420250724133510829" modifica="24/07/2025 13:52:13" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (O, in Forma Abbreviata, Inwit S.p.A.)" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01454"/><fascicolo anno="2025" n="01273"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.3:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250145420250724133510829.xml</file><wordfile>20250145420250724133510829.docm</wordfile><ricorso NRG="202501454">202501454\202501454.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\55 Rosa Perna\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessandro Cappadonia</firma><data>24/07/2025 13:52:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Rosa Perna,	Presidente</h:div><h:div>Paola Malanetto,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Cappadonia,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- dell’atto del Comune di Roppolo, trasmesso a Inwit S.p.A. il 23 aprile 2025, con cui il Comune di Roppolo ha comunicato l’annullamento della pratica presentata da Inwit per l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base; </h:div><h:div>- dell’ordinanza n. 26 del 23 ottobre 2024 del Sindaco del Comune di Roppolo; </h:div><h:div>- ove occorrer possa, della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Roppolo n. 54 del 16 ottobre 2024; </h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, ivi compresa - ove occorrer possa - la comunicazione del SUAP del Comune di Roppolo prot. n. REP_PROV_BI/BI-SUPRO/0022182 del 23 aprile 2025;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (O, in Forma Abbreviata, Inwit S.p.A.), in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Roppolo e Sindaco del Comune di Roppolo, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanocusio, ciascuna in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Torino, via dell’Arsenale, n. 21; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Speciale per il Pnrr e Regione Piemonte, non costituite in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Biella Novara Verbanocusio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>In data 11 aprile 2025, Infrastrutture Wireless Italiane (di seguito anche “Inwit”) e Fibercop hanno presentato al Comune di Roppolo un’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 per la realizzazione di una stazione radio base (codice sito INWIT: PNRR-NIN6565 - I272BI) in via Petiva c/o Cimitero (fg. 10 – part. 164) del Comune di Roppolo.</h:div><h:div>Nell’istanza le società hanno evidenziato che: i) l’impianto rientra nell’investimento PNRR Piano Italia 5G; ii) “<corsivo>nell’elenco delle località per le quali occorre procedere con la realizzazione di impianti di telefonia mobile è ricompreso il territorio del Comune di Roppolo (BI) e nello specifico l’impianto per il quale si avanza l’istanza in oggetto</corsivo>” (cfr. pag. 3).</h:div><h:div>All’istanza le società hanno allegato: i) la dichiarazione di assenso del proprietario del terreno alla presentazione della richiesta di autorizzazione; ii) la dichiarazione di verifica dei vincoli gravanti sull’area oggetto dell’intervento, in cui hanno evidenziato che l’impianto ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico; iii) il rilievo aerofotogrammetrico dell’area oggetto dell’installazione; iv) il progetto architettonico dell’impianto; v) la relazione tecnica, la scheda tecnica dell’impianto e la relazione paesaggistica.</h:div><h:div>In data 11 aprile 2025 (lo stesso giorno della presentazione dell’istanza al Comune) Inwit e Fibercop hanno dato notizia dell’avvenuta presentazione dell’istanza ai soggetti che avrebbero dovuto essere coinvolti nel procedimento, vale a dire: la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Biella, Novara, Verbano, Cusio, Ossola e Vercelli; la Soprintendenza speciale per il PNRR - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; l’Arpa Piemonte; la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Orientale.</h:div><h:div>Il 17 aprile 2025 le istanti hanno trasmesso al Comune di Roppolo e a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento una nota con cui hanno invitato e diffidato il Comune a i) indire la conferenza di servizi e ii) pubblicizzare l’istanza di autorizzazione.</h:div><h:div>Il 23 aprile 2025 il Suap del Comune di Roppolo ha trasmesso alle istanti una nota con cui il Comune ha: i) richiamato l’ordinanza n. 26/2024 del Sindaco del Comune di Roppolo, “<corsivo>con la quale veniva vietata l’installazione sul territorio del Comune di Roppolo di qualsivoglia struttura verticale per impianto di telecomunicazione</corsivo>”; ii) comunicato che “<corsivo>la pratica Suap è annullata</corsivo>”.</h:div><h:div>Con l’ordinanza n. 26 del 23.10.2024 richiamata nell’atto di annullamento della pratica, il Sindaco del Comune di Roppolo ha: i) dato atto che il Comune “<corsivo>si attiverà all’aggiornamento del Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici (piano antenne) – D.C.C. n. 19 del 29/11/2006 in quanto tale strumento, ormai vetusto necessita di adeguato approfondimento alla luce delle recenti novità normative</corsivo>”; ii) rappresentato che il Comune intende “<corsivo>impedire l’esposizione della popolazione comunale e dei turisti a fonti addizionali di inquinamento elettromagnetico (innalzamento livello espositivo), ritenendo che i livelli di esposizione superiori a 6 V/m anche in base al principio di precauzione (art. 191, par.2 TFUE) debbano essere attentamente valutati, in attesa di più approfondite valutazioni da parte degli organi scientifici a ciò preposti</corsivo>” e che inoltre intende “<corsivo>tutelare il paesaggio tra le aree presenti di grande rilevanza storica ed archeologica individuate nel castello di Roppolo e nel borgo di Castronovo</corsivo>”; iii) ordinato “<corsivo>a partire dalla data della presente ordinanza fino al mese di ottobre 2025, il divieto su tutto il territorio del Comune di Roppolo di qualsivoglia aumento dei limiti dei campi elettromagnetici pari a 6 V/m e che nessuna ragione tecnica, tecnologica od economica potrà giustificare un aumento di tale limite con possibili rischi per la salute della popolazione e ricadute negative sul turismo del nostro territorio Comunale</corsivo>”; iv) disposto il “<corsivo>divieto di erigere qualsivoglia struttura verticale che possa alterare il profilo paesaggistico naturale del territorio comunale nelle aree ad alto interesse turistico e storico</corsivo>”.</h:div><h:div>Il Sindaco ha adottato l’ordinanza impugnata (anche) sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 16 ottobre 2024, adottata su proposta del Sindaco e recante atto di indirizzo per la “<corsivo>tutela della salute pubblica in materia di limiti ai campi elettromagnetici</corsivo>”.</h:div><h:div>In particolare, il Sindaco ha proposto alla Giunta di: i) “<corsivo>attivarsi per l’aggiornamento del vigente regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici, ormai vetusto</corsivo>”; ii) “<corsivo>vietare su tutto il territorio del Comune di Roppolo qualsivoglia aumento dei limiti dei campi elettromagnetici pari a 6 V/m e che nessuna ragione tecnica, tecnologica o economica potrà giustificare un aumento di tale limite con rischio alla salute per la popolazione</corsivo>”; iii) demandare al Sindaco l’emissione di un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica in materia di limiti ai campi elettromagnetici.</h:div><h:div>La Giunta ha: i) ritenuto la proposta di deliberazione “<corsivo>meritevole di approvazione</corsivo>”; ii) deliberato di “<corsivo>approvare integralmente la proposta</corsivo>” del Sindaco e di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.</h:div><h:div>La ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:</h:div><h:div>1. Incompetenza. Violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), e comma 2, legge n. 36 del 2001;</h:div><h:div>2. Violazione dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 214 del 2023 e dell’art. 58 del d.lgs. n. 259 del 2003;</h:div><h:div>3. Violazione per falsa applicazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000. Eccesso di potere per sviamento e illogicità;</h:div><h:div>4. Violazione: della legge n. 53 del 2021; dell’allegato I della direttiva n. 1972 del 2018. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di fatto;</h:div><h:div>5. Violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 e dell’art. 1, comma 1, e art. 3 del d.lgs. n. 259 del 2003;</h:div><h:div>6. Ulteriore violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001. Violazione dell’art. 8, comma 2 bis, del d.lgs. n. 259 del 2003. Violazione dell’art. 6 della l. 241 del 1990 e dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003;</h:div><h:div>7. Violazione per mancata applicazione dell’art. 44, comma 7, del d.lgs. n. 259 del 2003 e dell’art. 6 della l. n. 241 del 1990;</h:div><h:div>8. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di fatto. Violazione: dell’art. 97 Cost; dell’art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti umani e dell’art. 15 della Convenzione internazionale sui diritti economici sociali e culturali. Violazione per falsa applicazione del principio di precauzione;</h:div><h:div>9. Violazione dell’art. 4, comma 7-bis, del D.L. n. 60/2024. Eccesso di potere per violazione degli artt. 1, 2, 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 novembre del 2023, riguardante il Piano 5G.</h:div><h:div>Ancorché ritualmente evocato, il Comune di Roppolo non si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>All’udienza camerale del giorno 23 luglio 2025 il Collegio ha dato avviso in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.</h:div><h:div>Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.</h:div><h:div>Il ricorso si appalesa fondato per le ragioni appresso indicate.</h:div><h:div>Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente contesta l’illegittimità dell’ordinanza e, per invalidità derivata, dell’atto di chiusura della pratica, atteso che con gli atti impugnati il Sindaco e il Comune hanno introdotto (e applicato) misure dichiaratamente funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute della popolazione dai rischi dell’elettromagnetismo, così incorrendo nel vizio di incompetenza, in quanto l’art. 4, commi 1, lett. a), e 2, della legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico (legge n. 36 del 2001) attribuisce solo allo Stato il potere di prevedere misure radio-protezionistiche.</h:div><h:div>Il motivo di ricorso coglie nel segno.</h:div><h:div>Giova evidenziare che la legge n. 36/2001 distingue le competenze dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, precisando in particolare, all’articolo 4 comma 1, che “<corsivo>Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’articolo 1</corsivo>”.</h:div><h:div>Come emerge dalla ricostruzione della ripartizione dei poteri effettuata dalla sentenza della Corte costituzionale 7 ottobre 2003 n. 307, la legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico attribuisce allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità definiti ai fini della ulteriore progressiva minimizzazione dell’esposizione (art. 4, comma 1, lett. a), e comma 2), in concreto declinati nel D.P.C.M. 8 luglio 2003, demandando all’ARPA il potere di vigilanza e di controllo delle sorgenti e dei campi elettromagnetici (<corsivo>ex</corsivo> art. 14 della legge n. 36/2001), nonché l’emissione dei pareri radio-protezionistici sulle domande e sulle SCIA presentate dagli operatori (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 17 gennaio 2022, n. 41; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 24 luglio 2023, n. 1811). </h:div><h:div>La medesima legge n. 36/2001 attribuisce ai Comuni il potere di “<corsivo>adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4</corsivo>” (cfr. art. 8, comma 6).</h:div><h:div>Occorre evidenziare che il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, al comma 6 dell’art. 38, recependo la giurisprudenza consolidata, nel modificare l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, ha disposto l’espresso divieto per gli enti locali di incidere, anche in via indiretta, mediante provvedimenti contingibili e urgenti o atti amministrativi puntuali, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 36 del 2001 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 206; T.A.R. Veneto, Sez. III, 22 luglio 2024 n. 1940).</h:div><h:div>I Comuni pertanto non possono fissare limiti di esposizione differenti da quelli stabiliti dallo Stato (dalla legge n. 36/2001 e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003), neppure ricorrendo a provvedimenti contingibili e urgenti funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo e quindi tali da trasformarsi in misure surrettizie di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36 del 2001 riserva allo Stato.</h:div><h:div>Il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti è limitato, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, al verificarsi di “<corsivo>emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale</corsivo>”, di talché deve ritenersi esclusa la possibilità di ricorrere a tale strumento quando non vi sia urgenza di provvedere o un pregiudizio in atto (come quello ipotizzato nel caso di specie, atteso che il pericolo derivante dalla diffusione della nuova tecnologia 5G appare, allo stato, non effettivo e scientificamente non accertato) o, comunque, si tratti di compiere valutazioni aventi una portata non localizzata al solo territorio comunale (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> T.A.R. Marche, Sez. II, 11 giugno 2025, n. 483 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 22 novembre 2024, n. 6452). Peraltro, come dedotto dalla ricorrente, nel caso in esame difetta la contingibilità come impossibilità di far fronte alla situazione con mezzi ordinari, poiché per un verso la tutela della salute dall’elettrosmog è assicurata “<corsivo>intra ordinem</corsivo>” in modo pieno dal vigente sistema precauzionale, nell’ambito del quale la competenza a fissare i limiti radio-protezionistici è stata allocata a livello statale, e per altro verso anche la tutela del paesaggio è assicurata dalla vigente normativa ordinaria (nella fattispecie in sede di conferenza di servizi).</h:div><h:div>Ciò posto, i provvedimenti gravati si saldano su esigenze di tutela della salute pubblica che non spetta al Comune ma allo Stato presidiare.</h:div><h:div>Tale assunto si evince, a titolo esemplificativo, dalle parti dei provvedimenti impugnati ove si dispone che:</h:div><h:div>a) la Giunta ha demandato al Sindaco “<corsivo>l’emissione di un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica in materia di limiti ai campi elettromagnetici</corsivo>” (cfr. deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 16.10.2024).</h:div><h:div>b) “<corsivo>il Comune intende impedire l’esposizione della popolazione comunale e dei turisti a fonti addizionali di inquinamento elettromagnetico (innalzamento livello espositivo), ritenendo che i livelli di esposizione superiori a 6 V/m anche in base al principio di precauzione (art. 191, par.2 TFUE) debbano essere attentamente valutati, in attesa di più approfondite valutazioni da parte degli organi scientifici a ciò preposti</corsivo>” (cfr. ordinanza del Sindaco n. 26 del 23.10.2024);</h:div><h:div>c) per tale ragione, il Sindaco ha ordinato “<corsivo>a partire dalla presente ordinanza fino al mese di ottobre 2025, il divieto su tutto il territorio del Comune di Roppolo di qualsivoglia aumento dei limiti dei campi elettromagnetici pari a 6 V/m e che nessuna ragione tecnica, tecnologica od economica potrà giustificare un aumento di tale limite con possibili rischi per la salute della popolazione e ricadute negative sul turismo del nostro territorio Comunale</corsivo>” (cfr. ordinanza del Sindaco n. 26 del 23.10.2024).</h:div><h:div>In definitiva, con gli atti impugnati il Sindaco e il Comune di Roppolo hanno esorbitato dalle proprie competenze, occupandosi di profili radio-protezionistici di pertinenza del legislatore statale.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che gli atti impugnati, laddove vietano l’emissione oltre il limite di 6 volt al metro fino al mese di ottobre 2025, violano l’art. 10, comma 2, della legge n. 214 del 2023 che ha previsto l’aumento dell’emissione da 6 a 15 volt al metro (cfr. pag. 9 del ricorso).</h:div><h:div>Per le ragioni esposte, previo assorbimento delle ulteriori censure, il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fermo il potere-dovere dell’Amministrazione di rieditare il potere amministrativo attivando la procedura prevista dalla legge.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. </h:div><h:div>Condanna il Comune di Roppolo al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Alessandro Cappadonia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>