<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250079520260911124614874" descrizione="" gruppo="20250079520260911124614874" modifica="11/09/2026 16:18:31" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00795"/><fascicolo anno="2026" n="01846"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250079520260911124614874.xml</file><wordfile>20250079520260911124614874.docm</wordfile><ricorso NRG="202500795">202500795\202500795.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\40 Gianluca Bellucci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessandro Fardello</firma><data>11/09/2026 16:18:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/09/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gianluca Bellucci,	Presidente</h:div><h:div>Marco Costa,	Referendario</h:div><h:div>Alessandro Fardello,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del decreto del commissario <corsivo>ad acta</corsivo> n. 1 del 28.02.2025, recante “<corsivo>Scelta del modello di gestione ed avvio della procedura di affidamento del servizio idrico integrato per l'Ambito territoriale ottimale 2 Piemonte alla Società in house BCV S.p.A.</corsivo>” (e tutti i rispettivi allegati 1-2-3, statuto Soc. BCV e cronoprogramma);</h:div><h:div>- di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e conseguenziale, anche non conosciuto, e segnatamente: - la relazione di Agenia S.r.l. in data 05.07.2024; - la delibera dell'EGATO n. 1001 del 22.01.2024, ed il relativo piano d'ambito ivi approvato, ed ogni altro allegato, 3.1, 3.2); - la delibera n. 1002 del 22.01.2024, ed ogni relativo allegato; - la nota del Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> inviata ai Comuni del 20.01.2025; - il verbale del 27.09.2024; - e, per quanto occorrer possa, il provvedimento del Presidente della Regione di nomina del Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> n. 5 del 01.02.2024, ed il provvedimento del Presidente della Regione, di proroga del termine dell'incarico al Commissario, n. 32 del 31.07.2024; </h:div><h:div>nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e <corsivo>subendi</corsivo>.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 01.07.2025: </h:div><h:div>- del provvedimento dell’Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese Vercellese Casalese” – EGATO 2 n. 1041 del 26.03.2025, recante “<corsivo>Presa d’atto del Decreto Commissariale n.1 del 28 febbraio 2025 relativo alla scelta del modello di gestione ed avvio della procedura di affidamento del Servizio Idrico Integrato per l’Ambito Territoriale Ottimale 2 Piemonte alla Società BCV S.p.A.</corsivo>”, pubblicato dal 26.05.2025 al 10.06.2025; </h:div><h:div>- nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e conseguenziale, ed in particolare, l’atto n. 1039 dell’EGATO in data 26.03.2025, pubblicato dal 26.05.2025 al 10.06.2025, nonché tutti gli atti istruttori, non conosciuti, che hanno condotto l’EGATO a fare propri, attraverso il predetto provvedimento di presa d’atto, le determinazioni del decreto commissariale n. 1/2025;</h:div><h:div>nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e <corsivo>subendi</corsivo>.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 07.10.2025: </h:div><h:div>- della deliberazione della Conferenza dell’EGATO n. 2 “Biellese Vercellese Casalese”, recante indicazione: “<corsivo>Atto n. 1057</corsivo>”, e recante indicazione: “<corsivo>Seduta di seconda convocazione del 1° settembre 2025</corsivo>”, riportante in oggetto: “<corsivo>Relazione ex art. 17, co. 2, D.lgs. n. 201/2022. Esame e deliberazione</corsivo>”; </h:div><h:div>- nonché tutti i rispettivi allegati, e segnatamente: - la Relazione <corsivo>ex</corsivo> art. 17, co. 2, Dlgs 201/2022, a firma di Ref Ricerche, allegato <corsivo>sub</corsivo> B; - l’allegato <corsivo>sub</corsivo> C della deliberazione n. 1057/2025, e segnatamente la nota di BCV Acque S.p.A. in data 27.06.2025 e tutta la rispettiva documentazione acclusa nel medesimo allegato, ivi compreso il PEF e la relativa asseverazione; - nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguenziale, e segnatamente: - la nota della Soc. BCV del 20.08.2025; - la nota dell’EGATO del 04.08.2025; - la nota della Regione Piemonte, senza data, protocollata “<corsivo>Classificazione 13.150.80/CORRSII/28_2024°</corsivo>”, recante in oggetto “<corsivo>Affidamento del servizio idrico integrato – Considerazioni sulla situazione delineatasi dopo 31/7/2025</corsivo>”; - la nota dell’EGATO del 25.08.2025; - la nota della Regione Piemonte, protocollata “<corsivo>Classificazione 13.150.80/CORRSII/28_2024°</corsivo>”, senza data, recante in oggetto “<corsivo>Affidamento del servizio idrico integrato – riscontro a nota 1362 del 25/8/2025</corsivo>”; - l’esito e verbale della seduta andata deserta della Conferenza del 31.07.2025;</h:div><h:div>nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e <corsivo>patiendi</corsivo>.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 05.12.2025: </h:div><h:div>- della Conferenza dell’EGATO n. 2 “Biellese Vercellese Casalese”, recante indicazione: “<corsivo>Atto n. 1062</corsivo>”, e recante indicazione: “<corsivo>Seduta di seconda convocazione del 31 ottobre 2025</corsivo>”, riportante in oggetto: “<corsivo>Approvazione dello schema di convenzione regolante i rapporti tra l’Ente d’Ambito territoriale ottimale n. 2 e il Gestore BCV Acque S.p.A.</corsivo>”; nonché dell’allegato <corsivo>sub </corsivo>B a tale deliberazione recante “<corsivo>Convenzione Regolante i rapporti tra Ente di Governo e Gestore del Servizio idrico integrato</corsivo>”;</h:div><h:div>- dell’eventuale convenzione in concreto sottoscritta tra tali soggetti e la relativa declaratoria di inefficacia; </h:div><h:div>- di tutti gli ulteriori atti preparatori, correlati, connessi, conseguenti, e segnatamente: - la deliberazione della Conferenza dell’EGATO n. 2 Biellese Vercellese Casalese “<corsivo>Atto n. 1059</corsivo>” del 31.10.2025 avente ad oggetto: “<corsivo>Approvazione aggiornamento Carta del Servizio</corsivo>” nonché dell’Allegato <corsivo>sub</corsivo> B a tale deliberazione recante “<corsivo>Carta del Servizio</corsivo>”; - la deliberazione della Conferenza dell’EGATO n. 2 Biellese Vercellese Casalese “<corsivo>Atto n. 1060</corsivo>” del 31.10.2025 avente ad oggetto: “<corsivo>Approvazione aggiornamento Regolamento d’utenza</corsivo>” nonché dell’Allegato sub B a tale deliberazione recante “<corsivo>Regolamento d’utenza</corsivo>”; - la deliberazione della Conferenza dell’EGATO n. 2 Biellese Vercellese Casalese “<corsivo>Atto n. 1061</corsivo>” del 31.10.2025 avente ad oggetto: “<corsivo>Approvazione aggiornamento disciplinare tecnico</corsivo>”, nonché dell’Allegato <corsivo>sub</corsivo> B a tale deliberazione recante “<corsivo>disciplinare tecnico</corsivo>” ; </h:div><h:div>oltre che per il risarcimento di ogni danno patito e <corsivo>patiendo</corsivo>.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 795 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da IRETI S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi e Giulio Bertone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese Vercellese Casalese" del Piemonte - Egato 2, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Travi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Commissario <corsivo>ad acta</corsivo>, nominato dalla Regione Piemonte con decreto del Presidente n. 5 del 01.02.2024, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Co.R.D.A.R. Valsesia S.p.a., Biella Casale Vercelli Valsesia Acque S.p.a., Am+ S.p.A., Cordar S.p.a. Biella Servizi, S.I.I. S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'avvocato Momma Sophie Stornello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Agenia S.r.l., Comune di Alice Castello, Utiliteam S.r.l., Audita S.r.l., Ref Ricerche S.r.l., non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, di Co.R.D.A.R. Valsesia S.p.a., di Biella Casale Vercelli Valsesia Acque S.p.a., di Am+ S.p.A., di Cordar S.p.A. Biella Servizi, di S.I.I. S.p.A. e dell’Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese Vercellese Casalese" - Egato 2;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2026 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato in data 28.03.2025 e depositato in data 08.04.2025, la società IRETI S.p.a. ha impugnato il decreto n. 1 del 28.02.2025 con cui il commissario straordinario dell’Ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 del Piemonte (di seguito, <corsivo>breviter</corsivo>, anche solo “EGATO2”) ha scelto l’affidamento <corsivo>in house</corsivo> quale modello di gestione del sistema idrico integrato del predetto ambito territoriale ottimale (di seguito, <corsivo>breviter</corsivo>, anche solo “ATO2”) ed ha individuato la società <corsivo>in house</corsivo> BCV S.p.a. (per esteso, “Biella Casale Vercelli Valsesia Acque S.p.a.”) quale gestore unico dello stesso.</h:div><h:div>2. Giova premettere, per una migliore comprensione dei fatti di causa, che nel territorio del Comune di Vercelli e di altri comuni della relativa provincia il servizio idrico integrato è stato sinora gestito da una società mista pubblico-privata, ASM Vercelli S.p.a., partecipata per poco più del 40% dai predetti comuni e per poco meno del 60% dal socio privato IRETI S.p.a., odierna ricorrente. Nei restanti comuni compresi nell’ATO 2, invece, il servizio idrico integrato è stato sinora gestito da tre società <corsivo>in house</corsivo> (AM+ S.p.a., Cordar Biella Servizi S.p.a. e CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.a., riunite nel Consorzio BVC) e da una società a totale partecipazione pubblica (Servizio Idrico Integrato - S.I.I. S.p.a.). Stante il mancato raggiungimento, in sede di Conferenza dell’EGATO2, della maggioranza qualificata necessaria per la scelta del modello di gestione e per il conseguente affidamento del servizio ad un gestore unico, la Regione Piemonte, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5/2024/XI del 01.02.2024, ha esercitato il proprio potere sostitutivo di cui all’art. 172, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, nominando un commissario straordinario affinché procedesse in tal senso entro il 31.07.2024 (termine poi prorogato al 28.02.2025 con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/2024/XII del 31.07.2024). Con l’impugnato decreto n. 1 del 28.02.2025, il commissario straordinario ha dunque scelto quale modello di gestione l’affidamento <corsivo>in house</corsivo>, individuando quale gestore unico BCV S.p.a. (frattanto trasformata da consorzio in società di capitali), ma prevedendo, al contempo, un cronoprogramma di <corsivo>milestones</corsivo> da rispettare (che includono una serie adempimenti a carico di BCV S.p.a. e dei suoi soci, nonché la redazione della relazione di cui all’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 152/2006) in modo tale da pervenire al perfezionamento dell’affidamento in capo al predetto gestore unico entro il 31.07.2025, con successiva sottoscrizione della convenzione di affidamento entro il 30.10.2025 e completamento del percorso di unificazione della gestione del servizio idrico integrato entro il 28.02.2027. Il mancato rispetto delle predette milestones e/o la mancata approvazione della relazione di cui all’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 avrebbe comportato l’impossibilità di proseguire con il modello della gestione in house, con conseguente attivazione delle procedure necessarie alla scelta di uno degli altri modelli alternativi (ricorso al mercato o affidamento a società mista).</h:div><h:div>3. Avverso tale decreto commissariale la ricorrente ha formulato un unico articolato motivo di ricorso, deducendo “<corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 149, 149 bis, 151 e 172 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione delle norme e dei principi in materia di scelta del modello di affidamento nella gestione dei SS.PP.LL., e di affidamento in house. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 e 14 del D.lgs. n. 201/2022. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Sviamento. Contradditorietà estrinseca rispetto al provvedimento regionale di nomina del Commissario ad acta. Violazione dei termini conferiti con il Provvedimento del Presidente della Regione di nomina del Commissario ad acta</corsivo>”. A suo avviso, la scelta del modello di gestione <corsivo>in house</corsivo> sarebbe stata fatta dal commissario senza comparazione con le altre possibili forme di gestione secondo i criteri stabiliti dall’art. 14, comma 2, del D. Lgs. 201/2022 e senza la qualificata motivazione richiesta dall’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 201/2022, che sarebbe stata rinviata ad un momento successivo del cronoprogramma, con conseguente difetto motivazionale ed istruttorio della decisione assunta. Peraltro, le motivazioni della scelta effettuata sarebbero in sé generiche e non pertinenti, richiamando solo la prevalente volontà espressa dai comuni facenti parte dell’ATO2 (sia nelle precedenti delibere della Conferenza del relativo Ente di gestione che non avevano raggiunto le necessarie maggioranze, sia in asseriti colloqui informali con lo stesso commissario straordinario) di utilizzare il modello dell’<corsivo>in house</corsivo>, nonché una relazione del consulente Agenia S.r.l. del 05.07.2024 che, in realtà, avrebbe semplicemente evidenziato un possibile miglioramento della sostenibilità bancaria di ciascuna delle forme di gestione esaminate, senza ritenere preferibile quella dell’<corsivo>in house </corsivo>(che anzi, dal punto di vista economico-finanziario, avrebbe evidenziato i risultati peggiori). Il commissario straordinario avrebbe, peraltro, omesso di valutare la precedente relazione del consulente Hydrodata S.p.a. del settembre 2023 che, invece, aveva ritenuto che il modello preferibile fosse quello della società mista a capitale pubblico maggioritario. Inoltre, il gravato provvedimento si porrebbe in contrasto con i compiti assegnati dalla Regione al commissario straordinario, il quale avrebbe omesso di approvare il Piano d’Ambito ed il relativo Piano Economico Finanziario prima di scegliere il modello di gestione del servizio idrico integrato; scelta che, peraltro, avrebbe dovuto essere definitiva e non condizionata al rispetto di ulteriori attività a carico dell’affidataria designata e/o dell’ente di gestione dell’ATO2. </h:div><h:div>4. Con un primo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 20.06.2025 e depositato in data 01.07.2025, la ricorrente ha impugnato anche la deliberazione n. 1041 del 26.03.2025 con cui la Conferenza dell’EGATO2 ha preso atto del decreto commissariale del 28.02.2025. Ad avviso dell’esponente, l’ente di gestione, così facendo, avrebbe fatto proprie le determinazioni del commissario straordinario, con conseguente “<corsivo>illegittimità in via propria e in via derivata</corsivo>” della relativa deliberazione per le medesime ragioni già articolare nel ricorso introduttivo avverso il decreto commissariale. Inoltre, la nuova deliberazione sarebbe autonomamente illegittima anche perché avrebbe omesso ogni ulteriore approfondimento istruttorio in ordine alla scelta del modello di gestione effettuata dal commissario straordinario. Da qui la formulazione di una seconda specifica censura per “<corsivo>Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 149, 149 bis, 151 e 172 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione delle norme e dei principi in materia di scelta del modello di affidamento nella gestione dei SS.PP.LL., e di affidamento in house. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 e 14 del D.lgs. n. 201/2022</corsivo>”.</h:div><h:div>5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 30.09.2025 e depositato in data 07.10.2025, la ricorrente ha impugnato la successiva deliberazione dell’EGATO2 n. 1057 del 01.09.2025, con cui è stata approvata la relazione <corsivo>ex</corsivo> art. 17, comma 2, del D. Lgs. 201/2022 e conseguentemente l’affidamento del servizio idrico integrato a BCV S.p.a. Assieme a tale atto sono stati impugnati anche gli altri atti del relativo procedimento, tra cui, in particolare, le note del 12.08.2025 e del 25.06.2025 con cui la Regione aveva ritenuto che la delibera in questione potesse essere adottata oltre il termine stabilito dal cronoprogramma del decreto commissariale e senza la maggioranza qualificata di cui all’art. 10, comma 4, della convenzione istitutiva dell’Autorità d’ambito. Le relative censure sono così rubricate e sintetizzabili:</h:div><h:div>“<corsivo>I) Illegittimità in via propria e in via derivata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 149, 149 bis, 151 e 172 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione delle norme e dei principi in materia di scelta del modello di affidamento nella gestione dei SS.PP.LL., e di affidamento in house. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 e 14 del D.lgs. n. 201/2022. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Sviamento. Contraddittorietà estrinseca rispetto al provvedimento regionale di nomina del Commissario ad acta. Violazione dei termini conferiti con il Provvedimento del Presidente della Regione di nomina del Commissario ad acta</corsivo>”: la gravata deliberazione sarebbe stata assunta sulla base del precedente decreto commissariale e, pertanto, deriverebbe dallo stesso la propria illegittimità; inoltre, sarebbe affetta da illegittimità propria, in quanto non soddisferebbe (così come la specifica relazione redatta dal proprio consulente) i requisiti istruttori e motivazionali richiesti dall’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 201/2022; in ogni caso, la motivazione sarebbe generica, carente e comunque inidonea a superare il parere negativo espresso dal direttore tecnico dell’EGATO2 sull’affidamento <corsivo>in house</corsivo>;</h:div><h:div>“<corsivo>II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della Convezione per l’istituzione dell’ATO 2 Biellese Vercellese Casalese Violazione e falsa applicazione dell’art 5 della LR Piemonte n. 13/1997. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D.lgs. n. 201/2022. Difetto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza. Sviamento</corsivo>”: secondo le rubricate disposizioni concernenti il funzionamento dell’EGATO2, l’impugnata deliberazione avrebbe dovuto essere adottata dalla sua Conferenza a maggioranza qualificata e non a maggioranza semplice, come invece avvenuto nel caso di specie;</h:div><h:div>“<corsivo>III) Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Sviamento. Violazione delle prescrizioni dettate dall’Organo Commissariale esercente il potere sostitutivo ex art. 172 D.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 172 del D.lgs. n. 152/2006</corsivo>”: la deliberazione sarebbe intervenuta tardivamente, oltre il termine del 31.07.2025 individuato dal decreto commissariale, cosicché si sarebbero realizzate le conseguenze previste da quest’ultimo (definitivo superamento del modello <corsivo>in house</corsivo> e necessità di scegliere tra uno degli altri due modelli alternativi di gestione).</h:div><h:div>6. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 28.11.2025 e depositato in data 05.12.2025, la ricorrente ha infine impugnato la deliberazione della Conferenza dell’EGATO2 n. 1062 del 31.10.2025 con cui è stata approvata la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato da parte della società <corsivo>in house</corsivo> BCV S.p.a. Assieme a tale deliberazione ha impugnato anche quelle immediatamente precedenti (nn. 1059, 1060 e 1061 del 31.10.2025) con cui sono stati approvati gli allegati della predetta convenzione, vale a dire, rispettivamente, la carta del servizio, il regolamento d’utenza ed il disciplinare tecnico. Avverso i predetti atti ha articolato ulteriori tre censure, tutte proposte “<corsivo>in via propria e in via derivata</corsivo>”, così rubricate e sintetizzabili:</h:div><h:div>“<corsivo>I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 149, 149 bis, 151 e 172 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione delle norme e dei principi in materia di scelta del modello di affidamento nella gestione dei SS.PP.LL., e di affidamento in house. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 e 14 del D.lgs. n. 201/2022. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Sviamento. Contraddittorietà estrinseca rispetto al provvedimento regionale di nomina del Commissario ad acta. Violazione dei termini conferiti con il Provvedimento del Presidente della Regione di nomina del Commissario ad acta</corsivo>”: anche l’approvazione della convenzione e dei relativi allegati, al pari dei provvedimenti precedenti, sarebbe avvenuta senza un’adeguata istruttoria e motivazione sulla sussistenza dei presupposti per disporre l’affidamento <corsivo>in house</corsivo> del servizio idrico integrato a BCV S.p.a.;</h:div><h:div>“<corsivo>II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della Convezione per l’istituzione dell’ATO 2 Biellese Vercellese Casalese Violazione e falsa applicazione dell’art 5 della LR Piemonte n. 13/1997. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D.lgs. n. 201/2022. Difetto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza. Sviamento</corsivo>”: la deliberazione di approvazione della convenzione avrebbe dovuto essere adottata a maggioranza qualificata e non a maggioranza semplice, come già illegittimamente avvenuto per la precedente deliberazione n. 1057 del 01.09.2025;</h:div><h:div>“<corsivo>III) Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Sviamento. Violazione delle prescrizioni dettate dall’Organo Commissariale esercente il potere sostitutivo ex art. 172 D.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 172 del D.lgs. n. 152/2006</corsivo>”: anche i nuovi atti sarebbero tardivi rispetto al cronoprogramma stabilito dal decreto commissariale.</h:div><h:div>7. Si sono costituiti in giudizio l’EGATO2, la Regione Piemonte, nonché l’affidataria del servizio BCV S.p.a., assieme alle sue socie AM+ S.p.a., Cordar Biella Servizi S.p.a., CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.a.  e Servizio Idrico Integrato - S.I.I. S.p.a. Le predette parti hanno puntualmente replicato alle singole censure attoree, evidenziandone l’infondatezza nel merito. Al contempo, hanno sollevato plurime eccezioni di inammissibilità così sintetizzabili: <corsivo>a)</corsivo> difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in quanto la scelta del modello di gestione del servizio idrico integrato e l’affidamento dello stesso avrebbero incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche; <corsivo>b)</corsivo> difetto di legittimazione e, comunque, di interesse della ricorrente ad impugnare il decreto commissariale, che sarebbe un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo, perché non comporterebbe ancora il contestato affidamento <corsivo>in house</corsivo>, rinviato ad una futura approvazione da parte della Conferenza dell’EGATO2 a seguito di ulteriori adempimenti e verifiche istruttorie (quelle individuate dal cronoprogramma allegato al predetto decreto); <corsivo>c)</corsivo> difetto di interesse all’impugnativa della delibera la deliberazione dell’EGATO2 n. 1041 del 26.03.2025, trattandosi di una mera presa d’atto del decreto commissariale del 28.02.2025, priva di autonoma portata lesiva.</h:div><h:div>8. L’istanza cautelare presentata con il terzo ricorso per motivi aggiunti è stata rinunciata nella camera di consiglio del 06.11.2025.</h:div><h:div>9. In vista della trattazione del merito, le parti hanno ulteriormente precisato le proprie posizioni e replicato alle deduzioni avversarie con le memorie <corsivo>ex</corsivo> art. 73, comma 1, c.p.a.</h:div><h:div>10. All’udienza pubblica del 21.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>11. Preliminarmente, devono essere esaminate le plurime eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo e/o di quelli per motivi aggiunti sollevate dalle controparti.</h:div><h:div>11.1. L’eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.</h:div><h:div>L’art. 143, lett. a), del R.D. 1775/1933 stabilisce che <corsivo>“appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche… i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche”</corsivo>. </h:div><h:div>Tale disposizione è stata interpretata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel senso che sussiste la giurisdizione del predetto giudice specializzato laddove i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da un’incidenza non occasionale, ma diretta e immediata, sul regime delle acque pubbliche, quand’anche gli stessi siano stati emanati da organi amministrativi differenti da quelli istituzionalmente preposti alla cura ditale settore, nel perseguimento di interessi più generali e diversi ed eventualmente solo connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 05.02.2020, n. 2710; Cass. Civ., Sez. Un., 31.07.2017, n. 18976). </h:div><h:div>Occorre, tuttavia, che si tratti pur sempre di provvedimenti che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione delle acque pubbliche o l’assetto e la struttura del demanio idrico, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime di tali acque. Sono, pertanto, escluse dalla giurisdizione del Tribunale superiore le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (Corte Cass., Sez. Un., 14.02.2024, n. 4061). Tra tali controversie escluse rientrano, quindi, anche quelle che riguardano l’organizzazione, e non l’esercizio, del servizio idrico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 03.04.2025, n. 2856; Cass. Civ., Sez. Un., 09.06.2022, n. 18639; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 19.03.2026, n. 551).</h:div><h:div>I provvedimenti impugnati nel presente giudizio riguardano la scelta del modello di gestione del servizio idrico integrato ed il suo affidamento, dunque attengano all’organizzazione del predetto servizio e non a concrete modalità di esercizio dello stesso che, di per sé, possano incidere, in via diretta ed immediata, sull’utilizzo delle acque pubbliche, sulla loro regimazione e/o sull’esecuzione di opere incidenti sull'utilizzo o sulla regimazione delle stesse. </h:div><h:div>Deve, pertanto, ritenersi che la presente controversia rientri tra quelle in materia di servizi pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.</h:div><h:div>11.2. Anche l’eccezione di difetto di legittimazione o, comunque, di interesse della ricorrente ad impugnare il decreto commissariale non merita condivisione.</h:div><h:div>Tale eccezione muove dalla tesi secondo cui il decreto commissariale sarebbe un mero atto endoprocedimentale, in sé privo di lesività, in quanto non disporrebbe ancora l’affidamento <corsivo>in house</corsivo> a BCV S.p.a., avvenuto soltanto con la successiva deliberazione n. 1057 del 01.09.2025.</h:div><h:div>In realtà, però, il decreto commissariale impugnato col ricorso introduttivo individua sin da subito sia il modello di gestione del servizio prescelto (l’<corsivo>in house</corsivo>) sia la società cui concretamente affidarlo (BCV S.p.a.), pur prefigurando una serie di successivi passaggi procedimentali a carico di quest’ultima e dei suoi soci che avrebbero dovuto portare l’EGATO2 a “<corsivo>perfezionare</corsivo>” poi tale scelta ed il relativo affidamento (cfr. pag. 5 del gravato decreto).  Il commissario straordinario ha, quindi, esercitato il proprio potere sostitutivo delineando una sorta di procedimento a formazione progressiva, che poggia tuttavia su una già precisa scelta del modello di gestione e della società in house affidataria dello stesso; scelta destinata a condizionare i successivi sviluppi procedimentali e l’ulteriore attività svolta dall’ente di gestione dell’ambito in attuazione dello stesso. Al predetto decreto commissariale va, quindi, attribuita valenza provvedimentale ed autonoma portata lesiva per quegli operatori del settore di mercato di riferimento che, come la ricorrente, ambiscano invece a partecipare alle procedure di gara per l’affidamento del servizio o a far parte, quale socio privato, della società mista affidataria dello stesso. A tali soggetti va, infatti, riconosciuta una posizione soggettiva, differenziata e qualificata, che le legittima alla contestazione dell’affidamento diretto ad una società <corsivo>in house</corsivo> (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 07.04.2011, n. 4; C.G.A.R.S., 13.04.206, n. 237; C.G.A.R.S., 15.01.2025, n. 25; C.G.A.R.S. 13.12.2022, n. 1258; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 20.04.2026, n. 742). Nel caso in esame non risulta, peraltro, nemmeno contestato dalle controparti che la società ricorrente sia un operatore dello specifico settore in questione, il che, ad ogni modo, risulta comprovato non solo dal suo statuto (doc. 9 ricorrente), ma anche dal fatto che essa operi concretamente in plurime realtà territoriali, distribuite a livello nazionale, quale gestore diretto di servizi idrici integrati o (come nel caso di ASM Vercelli S.p.a.) quale socio privato di società miste affidatarie dei predetti servizi (doc. 9.1 ricorrente).</h:div><h:div>11.3. Risulta fondata, invece, l’eccezione di inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti, in quanto la gravata deliberazione dell’EGATO2 n. 1041 del 26.03.2025 costituisce formalmente e sostanzialmente una mera “<corsivo>presa d’atto</corsivo>” del decreto commissariale del 28.02.2025, priva di autonoma portata lesiva, essendo di per sé inidonea a dispiegare qualsivoglia effetto giuridico di natura costitutiva nell’ordinamento. Essa costituisce un semplice atto di manifestazione ed esternazione di conoscenza, da parte della Conferenza dell’ente di gestione, dell’atto assunto dal commissario straordinario, senza alcuna concreta determinazione che possa considerarsi attuativa dello stesso e che, pertanto, possa pregiudicare la posizione giuridica soggettiva della ricorrente. Ne discende l’inammissibilità della sua impugnazione per difetto di interesse (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11.01.2024, n. 376; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 10.04.2025, n. 628; T.A.R. Liguria Genova, Sez. II, 13.04.2022, n. 281).</h:div><h:div>12. Può dunque passarsi all’esame del merito della causa, cominciando dal ricorso introduttivo proposto avverso il decreto commissariale del 28.02.2025.</h:div><h:div>13. Con il primo motivo la ricorrente contesta, in estrema sintesi, che la scelta del modello di gestione <corsivo>in house</corsivo> del servizio idrico integrato ed il suo affidamento a BCV S.p.a. sia stata effettuata dal commissario straordinario sulla base di un’istruttoria carente e di una motivazione inadeguata, non risultando una effettiva comparazione con gli altri modelli di gestione e non essendo stata svolta la previa valutazione dei presupposti per l’affidamento <corsivo>in house</corsivo> di cui agli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022 (impropriamente rinviata ad un momento successivo). </h:div><h:div>La doglianza è fondata nei termini che seguono.</h:div><h:div>Il servizio idrico integrato, come definito dalla L. n. 36/1994 e successivamente dal D. Lgs. n. 152/ 2006, è un servizio di interesse economico generale costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione della falda, adduzione, depurazione e distribuzione dell'acqua, nonché di trasporto dei reflui nella fognatura (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 07,12,2022, n. 10727).</h:div><h:div>L’art. 149 <corsivo>bis</corsivo>, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che “<corsivo>L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale norma trova evidentemente applicazione anche qualora la Regione eserciti, come nel caso in esame, il potere sostitutivo di cui all’art. 172, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 laddove l’ente di governo dell’ambito non abbia provveduto, nei termini previsti, alla “<corsivo>redazione del piano d’ambito</corsivo>” ovvero non abbia “<corsivo>scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento</corsivo>” (art. 172, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).</h:div><h:div>Il richiamato art. 149 <corsivo>bis</corsivo> del D. Lgs. 152/2006 prevede, quindi, che la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato ed il suo conseguente affidamento debbano avvenire nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, dunque, in particolare, degli artt. 14 e ss. del D. Lgs. 201/2022.</h:div><h:div>L’art. 14 del predetto Decreto (rubricato “<corsivo>Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale</corsivo>”) così dispone: </h:div><h:div>“<corsivo>1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a)  affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b)  affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c)  affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>d)  limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2.    Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3.    Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4.    Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>5.    È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario</corsivo>”.</h:div><h:div>A sua volta l’art. 17 (dedicato specificamente alle modalità di “<corsivo>Affidamento a società in house</corsivo>”) stabilisce quanto segue: </h:div><h:div>“<corsivo>1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>5.    L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione</corsivo>”.</h:div><h:div>Dall’esame combinato delle predette disposizioni si evince, pertanto, che la scelta della modalità di gestione del servizio deve trovare la sua motivazione in un’apposita relazione che attesti la sussistenza dei relativi presupposti, tenendo conto, ai sensi dell’art. 14, comma 2, “<corsivo>delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati</corsivo>”. Nel caso di servizi sopra soglia comunitaria, la scelta della gestione mediante affidamento <corsivo>in house</corsivo> richiede, tuttavia, una motivazione rafforzata e qualificata che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, “<corsivo>dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando …i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house</corsivo>”.</h:div><h:div>Non convince, a tale riguardo, la tesi sostenuta in giudizio da BCV S.p.a. e dalle sue socie secondo cui l’art. 17, comma 2, imporrebbe una tale motivazione rafforzata e qualificata solo al momento dell’emanazione della deliberazione di concreto affidamento del servizio ad una società <corsivo>in house</corsivo> specificamente individuata, ma non anche già al momento della scelta del modello di gestione del servizio tramite società <corsivo>in house</corsivo>, che, in astratto, potrebbe anche essere effettuata con una precedente delibera adottata sulla base di una relazione concentrata sui soli elementi di valutazione previsti dal precedente art. 14, comma 2. </h:div><h:div>Nel testo normativo, infatti, i due momenti della scelta del modello di gestione e dell’affidamento del servizio tendono a sovrapporsi in relazione al modello dell’<corsivo>in house</corsivo>, trattandosi di una modalità di affidamento diretto che non richiede l’espletamento di procedure di gara, al contrario di quanto avviene nei modelli alternativi dell’affidamento a terzi (ai fini dell’individuazione del concessionario/appaltatore) o a società mista (ai fini dell’individuazione del socio privato). Pertanto, nel richiedere che la delibera di affidamento <corsivo>in house</corsivo> del servizio “<corsivo>dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio</corsivo>” ed illustri “<corsivo>i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta</corsivo>” sotto gli specifici aspetti indicati dall’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 201/2022, il legislatore ha inteso imporre un preciso e rafforzato onere istruttorio e motivazionale che attiene alla scelta stessa dell’amministrazione di procedere all’affidamento <corsivo>in house</corsivo> del servizio in luogo delle altre modalità di gestione astrattamente utilizzabili. Tale onere istruttorio e motivazionale non può, dunque, essere rimandato ad un momento successivo alla scelta di tale opzione gestoria, ma deve essere soddisfatto già al momento dell’adozione del relativo provvedimento, a prescindere che il perfezionamento dell’affidamento alla società <corsivo>in house</corsivo> specificamente individuata sia eventualmente disposto con una successiva deliberazione. Diversamente opinando, la scelta del modello <corsivo>in house</corsivo> avverrebbe, in sostanza, senza aver acquisito gli elementi che supportino tale scelta e la sua preferibilità rispetto al ricorso al mercato, in termini di più efficiente gestione del servizio e di benefici per la collettività in relazione agli specifici aspetti indicati dal legislatore. </h:div><h:div>Ebbene, nel caso in esame, il gravato decreto commissariale del 28.02.2025 reca già la scelta dell’affidamento <corsivo>in house</corsivo> quale modello di gestione del servizio idrico integrato ed individua sin da subito, quale suo “<corsivo>potenziale affidatario</corsivo>”, la società <corsivo>in house </corsivo>BCV S.p.a., pur stabilendo un cronoprogramma di successive attività a carico di quest’ultima per “<corsivo>perfezionare l’affidamento</corsivo>” in suo favore. Ciononostante rimette ad un momento successivo (30.07.2025) anche la redazione della “<corsivo>Relazione ai sensi dell’art. 17, c. 2, del D. Lgs. n. 201 del 2022, relativa all’intero ambito di attività del gestore unico, per esplicitare le ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici derivanti per la collettività dall’affidamento in house</corsivo>” (cfr. pag. 5). Relazione che, difatti, è stata approvata solo con la deliberazione EGATO n. 1057 del 01.09.2025, oggetto del secondo ricorso per motivi aggiunti, che ha contestualmente disposto l’affidamento in favore di BCV S.p.a.</h:div><h:div>Emerge, quindi, <corsivo>per tabulas</corsivo> che la scelta del modello <corsivo>in house</corsivo> e della società cui affidare il relativo servizio sia stata effettuata dal commissario straordinario in difetto degli oneri istruttori e motivazionali specificamente imposti dall’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 201/2022. </h:div><h:div>Peraltro, nemmeno può ritenersi che la motivazione del decreto commissariale esprima già, nella sostanza, le ragioni della preferibilità del modello <corsivo>in house</corsivo> sulla base dei criteri stabiliti dal predetto art. 17.</h:div><h:div>A tale proposito, il decreto commissariale si limita, infatti, a richiamare la consulenza svolta da Agenia S.r.l. del luglio 2024 che avrebbe approfondito il Piano Economico Finanziario del Piano d’Ambito, evidenziando la possibilità di un miglioramento della sostenibilità bancaria di ciascuno dei tre modelli astratti di gestione del servizio idrico integrato, quindi rendendo percorribile anche l’opzione dell’affidamento in house, che sarebbe stata quella preferita dalle istituzioni territoriali, come sarebbe emerso “<corsivo>dalle votazioni a suo tempo effettuate nella Conferenza d’Ambito, ancorché non risolutive, e dai numerosi colloqui intercorsi</corsivo>” con le stesse (pag. 4).</h:div><h:div>Tuttavia, una tale motivazione non risponde ai requisiti di cui all’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 201/2022, perché si fonda sulla mera volontà politica della maggioranza degli enti locali facenti parte dell’ATO2 di affidare il servizio idrico integrato ad una società <corsivo>in house</corsivo> e sulla sostenibilità bancaria, a determinate condizioni, anche di tale opzione, ma non spiega in alcun modo perché la stessa sarebbe preferibile rispetto al ricorso al mercato e quali sarebbero i benefici che le collettività ricaverebbero da tale opzione gestoria in relazione agli specifici aspetti individuati dal legislatore (investimenti, qualità del servizio, costi dei servizi per gli utenti, impatto sulla finanza pubblica, obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi). Al contrario, rimette ad un momento successivo la dimostrazione o, comunque, la conferma della preferibilità del modello gestorio prescelto, con un’impropria ed illogica inversione procedimentale degli incombenti istruttori e motivazionali che dovrebbero sorreggere una tale scelta.</h:div><h:div>Ad ogni modo, la motivazione del decreto commissariale non può dirsi congrua nemmeno rispetto agli elementi di valutazione prescritti dall’art. 14, comma 2, del D. Lgs. 201/2022 (disposizione, quest’ultima, che è pacificamente riferibile al momento della scelta del modello di gestione del servizio ed è applicabile anche all’ipotesi in cui la scelta ricada sull’affidamento <corsivo>in house</corsivo>). </h:div><h:div>La predetta norma impone, come detto, che la scelta trovi sempre giustificazione in un’apposita relazione che svolga un esame comparativo tra le diverse alternative e che tenga conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, avuto riguardo, in particolare, alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, alla situazione delle finanze pubbliche, ai costi per l'ente locale e per gli utenti, ai risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche rispetto a esperienze paragonabili, nonché dei risultati dell’eventuale gestione precedente. </h:div><h:div>Ebbene, dalla documentazione versata in atti risulta che una relazione istruttoria ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 201/2022 era stata redatta nel settembre 2023 dal consulente Hydrodata S.p.a., la quale, però, aveva indicato come preferibile il diverso modello di gestione della società mista. Sulla base di tale relazione, peraltro, la Conferenza dell’EGATO2 non aveva raggiunto la maggioranza necessaria ad approvare la scelta del modello gestionale (cfr. deliberazione n. 1002 del 22.01.2024 e relazione istruttoria ad essa allegata: doc. 6 EGATO2). Il gravato decreto commissariale non fa, però, alcun riferimento alla predetta relazione, ma richiama esclusivamente quella successivamente svolta nel luglio 2024 dal consulente finanziario Agenia S.r.l., che avrebbe attestato una possibile sostenibilità bancaria, a determinate condizioni, anche dell’opzione dell’affidamento del servizio a società <corsivo>in house</corsivo>. Né tale ultima relazione né il decreto commissariale si concentrano, però, sugli ulteriori elementi di valutazione comparativa richiesti dall’art. 14, comma 2, del D. Lgs. 201/2022, tra cui, ad esempio, quello dei risultati delle gestioni precedenti svolte dalle società <corsivo>in house</corsivo> destinate a confluire nel gestore unico BCV S.p.a. La relazione redatta da Agenia S.r.l. non offre, in ogni caso, elementi dai quali possa evincersi la preferibilità del modello <corsivo>in house</corsivo> rispetto ai modelli alternativi dell’affidamento a terzi o ad una società mista, limitandosi a concludere per una ipotetica sostenibilità finanziaria anche di tale modello di gestione a condizione, però, che vengono poste in essere una serie di ottimizzazioni (in ordine alla struttura finanziaria, alla tariffa, al piano degli investimenti ed ai costi operativi) più gravose rispetto a quelle che sarebbero sufficienti per gli altri modelli (i quali sarebbero sostenibili anche in uno scenario di non ottimizzazione dei costi operativi), nonché maggiormente esposte ai rischi di performance operativa (come attestano le “<corsivo>considerazioni finali</corsivo>” a pag. 43 della relazione: doc. 7 EGATO2). Anche sotto tale profilo, merita pertanto condivisione la censura di difetto motivazionale ed istruttorio del decreto commissariale.</h:div><h:div>Né può condividersi la tesi delle controparti secondo cui la scelta del modello di gestione del servizio idrico integrato sarebbe connotata da un’ampia discrezionalità politico-amministrativa e prescinderebbe, pertanto, da valutazioni di carattere esclusivamente tecnico e finanziario. La discrezionalità di cui gode l’amministrazione nella scelta del modello di gestione deve, infatti, muoversi comunque nel rispetto delle prescrizioni e dei requisiti esplicitamente previsti dall’art. 14, comma 2, del D. Lgs. 201/2022 e, nel caso dell’affidamento <corsivo>in house </corsivo>di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, dall’art. 17, comma 2, del medesimo Decreto, che richiedono specifiche valutazioni comparative anche su aspetti tecnico-finanziari di adeguatezza e preferibilità del modello prescelto che, nel caso in esame, risultano essere state omesse.</h:div><h:div>Nemmeno sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per l’invocato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione di compatibilità con il diritto eurounitario degli artt. 14 e/o 17 del D. Lgs. 201/2022, laddove interpretati nel senso di una preferenza del legislatore nazionale per il ricorso al mercato e della residualità e subordinazione del ricorso al modello dell’affidamento <corsivo>in house</corsivo> in relazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica soprasoglia comunitaria. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha, infatti, già avuto modo di chiarire che il diritto eurounitario non osta ad una normativa nazionale che subordini la conclusione di un'operazione interna, come un affidamento <corsivo>in house</corsivo>, all'impossibilità di indire una gara d'appalto e alla dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso a tale operazione (cfr. Corte Giustizia U.E. sez. IX, 06.02.2020, cause da C-89/19 a C-91/19. In termini, Cons. Stato, Sez. IV, 22.10.2021, n. 7093; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, 02.01.2025, n. 6; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 15.11.2022, n. 2536).</h:div><h:div>14. Ne discende, quindi, la fondatezza del ricorso principale in relazione ai dirimenti profili di doglianza sopra esaminati, che consentono al Collegio di prescindere dall’esame degli ulteriori profili di censura articolati nel predetto ricorso (in relazione alla pretesa mancata piena ottemperanza da parte del commissario straordinario ai compiti assegnatigli dalla Regione col suo provvedimento di nomina).</h:div><h:div>15. Ciò determina l’accoglimento anche del secondo e del terzo ricorso per motivi aggiunti in relazione alla dedotta illegittimità derivata delle successive deliberazioni nn. 1057 del 01.09.2025 e 1062 del 31.10.2025, assunte da EGATO2 in attuazione del cronoprogramma stabilito dal decreto commissariale, aventi ad oggetto, rispettivamente, il perfezionamento dell’affidamento del servizio idrico integrato in favore di BCV S.p.a. e l’approvazione della relativa convenzione di gestione con quest’ultima. </h:div><h:div>16. Peraltro, a prescindere dai profili di illegittimità derivata, la deliberazione n. 1057 del 01.09.2025 è comunque anche autonomamente illegittima, risultando fondata, in particolare, la seconda censura del secondo ricorso per motivi aggiunti con cui la ricorrente contesta che la relativa deliberazione non avrebbe potuto essere adottata, nemmeno in seconda seduta, a mera maggioranza semplice, necessitando della maggioranza qualificata di cui all’art. 10, comma 4, della convenzione istitutiva dell’autorità d’ambito.</h:div><h:div>Tale disposizione prevede, infatti, che “<corsivo>nelle materie di cui al comma secondo dell’art. 5 della legge regionale n. 13/97 l’Autorità d’Ambito delibera in prima convocazione a maggioranza dei due terzi delle quote di rappresentanza, purché i rappresentanti degli enti il cui territorio è interessato esprimano voto favorevole. In seconda seduta, da tenersi non prima di un mese dalla precedente, con identico ordine del giorno, la Conferenza delibera a maggioranza dei tre quarti delle quote di rappresentanza</corsivo>”. L’art. 10 del regolamento generale dell’organizzazione e funzionamento dello stesso EGATO2 stabilisce a sua volta, al punto 7, che la Conferenza debba deliberare secondo le modalità previste dall’art. 10 della predetta convenzione.</h:div><h:div>Tra le materie di cui all’art. 5, comma 2, della L.R. 13/1997 sono comprese la definizione del modello organizzativo e l’individuazione delle forme di gestione del servizio idrico integrato (lett. b).</h:div><h:div>Ad avviso delle parti resistenti, la gravata deliberazione del 01.09.2025 non riguarderebbe tali materie perché avrebbe ad oggetto solo l’affidamento del servizio e non anche la scelta del modello di gestione, la quale sarebbe stata già effettuata a monte dal decreto commissariale, con conseguente esclusione della necessità della maggioranza qualificata invocata dalle Amministrazioni ricorrenti.</h:div><h:div>Tale argomento, tuttavia, non convince perché, se è vero che il decreto commissariale già recava la scelta del modello di gestione <corsivo>in house</corsivo> del servizio idrico integrato, al contempo prevedeva una serie di incombenti istruttori successivi, tra cui, in particolare, la redazione della relazione <corsivo>ex</corsivo> art. 17, comma 2, del D. Lgs. 201/2022, che avrebbero dovuto portare al perfezionamento dell’affidamento del servizio a BCV S.p.a. da parte dell’EGATO2 o, in caso contrario, all’abbandono del modello prescelto ed alla scelta di uno dei due modelli alternativi. Pertanto, nell’approvare la predetta relazione, la Conferenza di EGATO2 non ha semplicemente affidato il servizio al potenziale affidatario individuato dal decreto commissariale, ma ha al contempo confermato, sulla base di sopravvenuti elementi istruttori, la scelta del modello di gestione <corsivo>in house</corsivo> effettuata dal commissario straordinario col precedente provvedimento.</h:div><h:div>Di conseguenza, la gravata deliberazione dell’EGATO2 concorre alla definizione del modello organizzativo ed all’individuazione della forma di gestione del servizio idrico integrato e, in ragione di ciò, avrebbe dovuto essere approvata con la maggioranza qualificata stabilita dall’art. 10, comma 4, della convenzione istitutiva dell’Autorità d’ambito (che è pacifico ed incontestato non essere stata rispettata nel caso in esame).</h:div><h:div>17. Tale vizio deliberativo ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure (procedurali e sostanziali) dedotte avverso l’impugnata delibera di affidamento del servizio a BCV S.p.a, nonché rispetto a quelle contenute nel terzo ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la conseguente delibera n. 1062 del 31.10.2025 di approvazione della convenzione di gestione del servizio ed avverso le connesse delibere di approvazione dei relativi allegati della predetta convenzione (vale a dire le delibere nn. 1059, 1060 e 1061 anch’esse del 31.10.2025, aventi ad oggetto, rispettivamente, la carta del servizio, il regolamento d’utenza ed il disciplinare tecnico).</h:div><h:div>18. In definitiva, quindi, il ricorso introduttivo, il secondo ricorso per motivi aggiunti ed il terzo ricorso per motivi aggiunti sono fondati in relazione alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati (nei limiti e con gli effetti meglio indicati nel dispositivo), mentre vanno respinti in relazione alla domanda risarcitoria, che è rimasta solo genericamente formulata dalla ricorrente, senza alcuna concreta allegazione e dimostrazione degli ipotetici danni subiti.  Il primo ricorso per motivi aggiunti è invece inammissibile, come detto, per difetto di interesse a ricorrere avverso l’atto impugnato a mezzo dello stesso.</h:div><h:div>19. Le spese di lite possono essere compensate, stante la parziale reciproca soccombenza e, comunque, la complessità della vicenda e delle questioni trattate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:</h:div><h:div>- accoglie in parte il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il decreto del commissario straordinario dell’EGATO2 n. 1 del 28.02.2025, respingendo invece la domanda risarcitoria;</h:div><h:div>- dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti;</h:div><h:div>- accoglie in parte il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la deliberazione della Conferenza dell’EGATO2 n. 1057 del 01.09.2025, respingendo invece la domanda risarcitoria;</h:div><h:div>- accoglie in parte il terzo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla le deliberazioni della Conferenza dell’EGATO2 nn. 1059, 1060, 1061 e 1062 del 31.10.2025, dichiarando inefficace la convenzione di gestione del servizio idrico integrato ove <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulata tra EGATO2 e BCV S.p.a., respingendo invece la domanda risarcitoria.</h:div><h:div>- compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>D'amico Mariagrazia</h:div><h:div>Alessandro Fardello</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>